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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 24/03/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2823 /2021
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Margherita Pastorino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
, corrente in Acqui Terme (AL), Corso Divisione n°10/16, Parte_1 cod.fisc. , in persona dell'amministratore condominiale sig. , P.IVA_1 Parte_2
cod.fisc. nella sua qualità di legale rappresentante della CodiceFiscale_1 [...]
con sede legale in Acqui Terme (AL), Via Alfieri n.6, cod.fisc. e p.iva Parte_3
, elettivamente domiciliato in Acqui Terme (AL), Corso Dante n.2, presso lo studio e la P.IVA_2 persona dell'Avv. Valerio G. Ferrari, che lo rappresenta e difende, giusta mandato in atti
Attore contro
(C.F./P.IVA: con sede in Acqui Controparte_1 P.IVA_3
Terme (AL), via Transimeno n. 15, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. CP_1
elettivamente domiciliata in Acqui Terme (AL) Piazza Orto San Pietro, n. 13/3 presso lo
[...]
studio degli avvocati Monica Oreggia e Giancarlo Iemini, che la rappresentano e difendono , con facoltà congiunte e disgiunte, giusta mandato in atti
Convenuta
(C.F. – P.I. ), difeso e Controparte_2 C.F._2 P.IVA_4
rappresentato dall'Avv. Giovanni Roveda presso il cui studio in Milano, Viale Coni Zugna n. 5, è elettivamente domiciliato, giusta mandato in atti
Convenuto in persona del suo legale rappresentante, Sig. Controparte_3 Controparte_4
con sede in Cassine (AL), Strada Provinciale Cassine – Castelnuovo Bormida n. 25 (C.F. e P.I.
) rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente fra loro dagli avvocati Luca P.IVA_5
1 Gastini e Michela Galli ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti legali in Alessandria,
Piazzetta Santa Lucia n. 1, giusta mandato in atti
Terza chiamata
HE 134.947.889), in persona legale rappresentante (C.F. CP_5 Controparte_6
nato a [...] il [...], corrente in Brissago (Svizzera), Via Valmara C.F._3
n°14, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Monteverde, dall'Avv. Michele Franzosi dall'Avv.
Laura Lanfranco, presso il cui studio in Novara (NO), Corso Cavallotti n° 7 è elettivamente domiciliata, giusta mandati in atti
Terza chiamata
Avente ad oggetto: appalto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come da note scritte di p.c. depositato telematicamente in data 23.9.2024.
Parte convenuta ha concluso come da note scritte di p.c. depositato Controparte_1
telematicamente in data 23.9.2024.
Parte convenuta ha concluso come da note scritte di p.c. depositato telematicamente CP
in data 24.9.2024.
La terza chiamata ha concluso come da note scritte di p.c. depositato Controparte_3
telematicamente in data 20.9.2024.
La terza chiamata ha concluso come da note scritte di p.c. depositato telematicamente in CP_5
data 20.9.2024.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il ha convenuto in giudizio Parte_1
l' e il direttore lavori Geom. Controparte_7 Controparte_2
deducendo:
- di avere stipulato un contratto di appalto in data 14.5.2015 con l'impresa
[...]
con sede in Acqui Terme (AL), Via Trasimeno n°15, cod.fisc. e p.iva Parte_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore, titolato “Coibentazione estradosso P.IVA_3 soletta garage”;
- che con decisione assunta attraverso l'assemblea condominiale del giorno 17.3.2015 era stato designato quale progettista e direttore dei lavori il geom. di Acqui Terme, il quale CP
aveva provveduto a redigere e depositare presso il di Acqui Terme in data 18.5.2018 idonea CP_8
SCIA autorizzativa, corredata di tutta la documentazione progettuale richiesta;
- che le opere appaltate consistevano essenzialmente nel rifacimento completo della impermeabilizzazione e della pavimentazione esistenti all'estradosso del solaio piano di copertura
2 dell'autorimessa interrata condominiale, solaio su cui insisteva il cortile privato del condominio adibito a parcheggio;
- che le opere oggetto di appalto di cui agli artt 6, 7, 8, 21, 22 (quest'ultima con esclusione del riempimento dei giunti) erano state realizzate direttamente dall'impresa appaltatrice Parte_4
mentre le opere di cui agli artt. 9, 10, 12, 13, 14, 22 (quest'ultima limitatamente al riempimento dei giunti), 23 erano state subappaltate dall'impresa alla DI;
Parte_4 Controparte_6
- che i lavori erano iniziati nel maggio 2015 ed erano terminati nel novembre 2016, a seguito della chiusura degli stessi formalizzata dal direttore lavori geom. il quale ne aveva quantificato CP
l'importo complessivo nella somma di € 103.393,56 (oltre ad Iva) con una rimanenza a saldo dell'impresa appaltatrice di € 43.393,56, somma che le veniva quindi corrisposta cosicché l'intero corrispettivo dell'appalto era stato liquidato;
- che nel maggio 2017 era stata segnalata per la prima volta da alcuni condomini la presenza di
“bolle”, formatesi in più punti della pavimentazione del cortile con distacco della membrana poliuretanica dal sottostante massetto in calcestruzzo;
- che il condominio aveva commissionato, pertanto, ad un proprio tecnico nella persona dell'ing. di compiere gli accertamenti del caso, i quali erano stati trasfusi nella di lui Persona_1
relazione in data 13.9.2018 che aveva accertato in sostanza i vizi dell'opera realizzata;
- che a seguito di tali accertamenti si era tenuto un incontro presso lo studio del direttore lavori geom. il giorno 9.10.2018 con la presenza, oltre che dell'amministratore condominiale, CP dell'impresa e dei due tecnici delle parti ing. ed ing. a seguito del quale Parte_4 Per_1 CP_9
il direttore lavori geom. aveva invitato reiteratamente la DI appaltatrice a provvedere al CP rifacimento dell'opera anche per iscritto;
- che tra l'altro con lettera 15.12.2018 il legale dell'impresa aveva contestato l'attribuzione Parte_4
dei conclamati vizi e difetti rilevati dal tecnico del condominio ing. (ed anche dal proprio Per_1
ing. riconducendoli ai subappaltatori/ fornitori, insomma ai soggetti incaricati per la CP_9 materiale esecuzione di parte dell'opera, ovverosia la per il calcestruzzo, Controparte_3
l'impresa per la guaina, oltre al direttore lavori (doc.12), ma il solo geom. Controparte_6 CP
aveva riscontrava la missiva (doc.13);
- che dopo ulteriore periodo di silenzio il legale dell'impresa appaltatrice aveva convocato tutte le parti interessate presso il per il giorno 15.5.2019 (doc.14), al quale incontro le Parte_1
stesse avevano partecipavano, in mancanza tuttavia del raggiungimento di un accordo;
- che il Condominio con deliberazione in data 5.11.2019 aveva affidato incarico al proprio legale di diffidare formalmente l'appaltatrice a procedere alla eliminazione dei vizi e difetti dell'opera, diffida che era stata inoltrata in data 14.11.2019, oltre che alla parte contrattuale altresì Controparte_1
3 agli altri soggetti comunque coinvolti ab origine nella vicenda Impresa AI, Estrattiva Favelli e geom. la quale non aveva prodotto esito alcuno, venendo riscontrata dalla sola CP [...]
CP_1
- che, a fronte di tale situazione, il aveva introdotto accertamento tecnico Controparte_10 preventivo davanti al Tribunale di Alessandria all'esito del quale era stata depositata CTU che aveva accertato i vizi dell'opera e individuato le percentuali di responsabilità dei vari soggetti coinvolti.
Parte attrice agiva quindi contro i soggetti con i quali aveva concluso un rapporto contrattuale, evidenziando tra l'altro che l'ipotesi in questione era da ricondurre all'art. 1669 c.c. essendo stati rilevati dalla CTU difetti gravi dell'opera; precisava poi di avere dovuto sostenere le seguenti spese dipendenti dai vizi e difetti riscontrati nell'opera: arch. € 5.080,01, CTP Persona_2
Ing. € 3.165,20, 4 € 1.451,40 per un totale di € 9.696,61, oltre Persona_1 Parte_5
alle spese legali;
chiedeva pertanto la condanna in solido dell'impresa appaltatrice e del direttore lavori Geom. al risarcimento dei danni subiti dal condominio per la non corretta esecuzione CP delle opere appaltate oggetto di causa secondo l'entità accertata in CTU nell'ambito dell'ATP di cui sopra quindi per € 53.828,40, oltre interessi ex art 1284 fino al saldo;
al rimborso delle spese tecniche del procedimento di accertamento tecnico preventivo n.4235/2019 R.G. svoltosi tra le parti avanti al
[... Tribunale di Alessandria, per l'importo di € 5.080,01, quanto al compenso liquidato al CTU arch.
e di € 3.165,20, quanto alle spese di CTP, oltre ad € 1.451,40 di cui alla fattura n.871/2018 Per_3
della 4 al pagamento delle spese di assistenza legale sia del procedimento di Parte_5
accertamento tecnico preventivo N.4235/2019 R.G. che del presente giudizio di merito.
Si costituiva in giudizio l' : Controparte_1
- che confermava in sostanza il rapporto contrattuale instaurato con il contratto Parte_1
di appalto stipulato in data 14 maggio 2015 tra il committente e la DI Parte_1
appaltante avente come oggetto essenziale il rifacimento estradosso solaio Parte_4
di copertura locali box piano seminterrato/area manovra cortilizia condominiale di civile abitazione in conformità a SCIA redatta da Geom. ; CP CP
- che precisava poi di avere affidato incarico in subappalto per alcune delle opere alla DI individuale PAVIMENTAZIONI ARTISTICHE DI ES IO ed ora, invece denominata , con contratto di subappalto del 31.8.2015; CP_5
- che ancora tale DI, era stata specificatamente indicata per eseguire le “nuove opere” dall'Amministratore del Parte_1
- che l'inizio dei lavori avveniva in data 18 maggio 2015 e la conclusione a novembre del 2016;
- che era stato svolto procedimento di ATP come indicato dall'attore;
4 - che le conclusioni cui era pervenuto il C.T.U. apparivano sostanzialmente confermative di quanto già emerso a suo tempo a seguito della relazione dell' Ing. del settembre Per_1
2018;
- di avere, quanto alla propria minima attribuzione di responsabilità emersa, sulla base di quanto previsto nel capitolato e sotto le direttive impartite dalla direzione dei lavori, formulato l'ordine di fornitura all' di calcestruzzo con resistenza caratteristica Rck Controparte_3
30;
- che le indagini espletate avevano, invece, evidenziato come il materiale effettivamente fornito ed utilizzato era risultato con resistenza caratteristica Rck 25;
- che tale errata qualità, considerata una concausa minore dell'evento, non poteva essere riscontrata dall'Impresa che, nella circostanza, si era limitata al ruolo di mero Parte_4 esecutore effettuandola “gettata” di materiale che non presentava ictu oculi rilevanti differenze rispetto a quello richiesto e che non era comunque in grado di effettuare una verifica preliminare dal momento che gli strumenti necessari a un tale incombente erano in dotazione solo alle ditte specializzate per tali tipi di test.
Alla luce di tutto quanto sopra l' intendeva essere manlevata da coloro che Controparte_1 avevano materialmente eseguito le parti dell'opera viziate, in quanto:
- il calcestruzzo utilizzato nella realizzazione del massetto proveniva dalla Controparte_3
quale DI fornitrice che, come tale, doveva fornire garanzia sul materiale fornito ed
[...] utilizzato, tenendo indenne l'appaltatore da ogni conseguenza pregiudizievole;
- le opere la cui esecuzione era stata contestata nell'atto avversario e nelle relative produzioni, erano state realizzate dall'Impresa (impermeabilizzazione massetto, Controparte_6
pavimentazione carrabile, fornitura e posa della resina e dei granulati di marmo, fornitura e posa del prodotto antiolio in più mani); quindi l'Impresa suddetta (del tutto sconosciuta fino ad allora all' , fortemente voluta dal al punto da Controparte_1 Parte_1
essere imposta proprio per le sua specifiche abilità nel settore della pavimentazione , doveva fornire garanzia sulla corretta esecuzione a regola d'arte e tenere indenne l'appaltatrice da ogni conseguenza pregiudizievole.
L'Impresa evidenziava anche quanto ai vizi rilevati che l'applicazione dell'antiolio era stata decisa dalla committenzae/o dalla Direzione dei lavori, secondo loro unilaterali scelte e valutazioni sopravvenute, senza interpellare l' che aveva solo formalmente assunto l'onere Controparte_1 dell'incombente d'intesa con committente che l'esecuzione sarebbe stata affidata alla DI che, CP_6
infatti, aveva poi costantemente operato in totale autonomia.
5 Precisava altresì la convenuta di avere informato prontamente la TT AI circa la sussistenza delle criticità sin dalla ricezione delle prime segnalazioni pervenutale dalla committenza: tra l'altro subito dopo la comparsa delle prime “bolle” segnalate dai condomini nel maggio del 2017, la DI AI risultava già essere a conoscenza delle nuove problematiche nel mese successivo, come confermato dallo scambio di e-mail intercorso tra le ditte e la direzione dei lavori in data 27 giugno 2017 (doc.
12); inoltre a seguito degli esiti delle indagini dell'ing. del 2018, il difensore dell' Per_1 [...]
aveva inviato formale chiamata in garanzia nei confronti della DI AI (e delle altre parti CP_1
coinvolte) tramite raccomandata del 15.12.2018 (doc. 13) seguita da altre due analoghe inviate a mezzo e-mail in data 08.07.2019 (doc. 14) e 26.11.2019 (doc. 15) - quest'ultima, in particolare, aveva fatto seguito alla missiva di diffida del Condominio inviata in data 14.11.2019 (doc. 19 produzioni attrice) – infine era pacifico, per stessa ammissione della DI subappaltatrice, che la medesima aveva partecipato al sopralluogo nel maggio del 2019 ed alle trattive precedenti l'instaurazione del procedimento di A.T.P..
Parte convenuta chiedeva pertanto di essere autorizzata a chiamare in causa i terzi TT AI Art ed
Estrattiva Favelli srl e nel merito il rigetto delle domande avversarie;
in subordine di dichiarare i soggetti terzi chiamati tenuti a garantire e a manlevare integralmente la convenuta e per l'effetto condannarli unitamente al convenuto Geom al pagamento di ogni somma accertata e CP
liquidata in corso di causa in favore di parte attrice;
in via ulteriormente subordinata di condannare i convenuti e le parti terze chiamate al pagamento in favore di parte attrice di quanto accertato sulla base dell'attribuzione di responsabilità nella causazione dell'evento così come definita dal C.T.U.
Arch. ad esito della procedura di A.T.P. n. 4235/2019 R.G. Tribunale di Persona_2
Alessandria, per l'effetto, limitare la quota relativa all' nella Controparte_7
misura del 12,5% del totale, con vittoria delle spese, diritti ed onorari della causa e di quelle, legali e tecniche di parte, relative alla procedura di accertamento tecnico preventivo e con condanna della terza chiamata al risarcimento dei danni in favore dell' CP_5 Controparte_7
ex art. 96 C.p.c..
[...]
Si costituiva altresì in giudizio il Geom. che contestava quanto dedotto e richiesto da parte CP
attrice ed evidenziava:
- che, quanto alla posa del calcestruzzo fornito da non aveva in sostanza alcuna Controparte_3
responsabilità in quanto il calcestruzzo fornito dalla DI non corrispondeva alle specifiche CP_3
tecniche citate nella bolla di consegna, ma tale circostanza si era potuta rilevare soltanto in seguito agli accertamenti di cui alle perizie tecniche effettuate sulla pavimentazione e che il Geom. CP
era tenuto esclusivamente a verificare, così come aveva fatto, che la tipologia di calcestruzzo richiesta
6 fosse indicata nella bolla di consegna (oltre a verificare che non venisse aggiunto nell'impasto un quantitativo di acqua eccessivo che avrebbe vanificato la resistenza dell'impasto stesso);
- che inoltre all'art. 23 del contratto di appalto era stata chiaramente menzionata l'applicazione del prodotto anti olio e dalla mail del 12.5.2015 si evinceva che l'impresa appaltatrice era a conoscenza di detta applicazione;
che nessuno ruolo aveva avuto invece il D.L. in relazione a detta scelta;
- che, quanto alle lamentele relative al fatto che la resina impermeabilizzante Hyperdesmo non era stata risvoltata sulle pareti verticali del cortile, prima del getto era stato posato il giunto di dilatazione
ISOLMANT; tra il muro perimetrale che circondava l'area cortilizia e le grate di scolo delle acque meteoriche era stata adottata una pendenza superiore all'1% per favorire il facile e veloce deflusso delle acque meteoriche;
più del 50% della muratura perimetrale ove non era stato realizzato il suddetto risvolto era già protetto dallo zoccolo in marmo, dal cornicione del palazzo condominiale e da un frontalino in lamiera preverniciata;
- che quindi in definitiva non vi era nessun inadempimento del Geom. CP
Parte convenuta ribadiva in ogni caso la disponibilità a valutare nuovamente la proposta transattiva di parte ricorrente formulata prima dell'instaurazione del giudizio di merito che era stata precedentemente accettata;
rilevava ancora che in ogni caso il Geom. poteva essere ritenuto CP
responsabile solo nei limiti della propria quota di responsabilità in quanto non poteva di certo rispondere della condotta inadempiente di altri soggetti coinvolti e concludeva chiedendo il rigetto delle domande attoree e in subordine la condanna al risarcimento dei danni nei limiti della propria quota di competenza, con vittoria delle spese di causa.
A seguito di autorizzazione alla chiamata in causa dei terzi, si costituiva che Controparte_3 precisava tra l'altro che a luglio 2015 la società aveva provveduto, su richiesta Controparte_3 della dell' alla fornitura del calcestruzzo;
che in data Parte_6
24.07.2015, veniva eseguito, direttamente dalla il getto Parte_6 di calcestruzzo sull'intera area cortilizia, poi rifinito in data 25.07.2015; eccepiva poi che dalla cronologia dei fatti risultava innanzitutto che le contestazioni di parte attrice in ordine alla difettosità delle opere eseguite erano state formulate tardivamente, ben oltre i termini di legge;
precisava nel merito che, quanto al “degrado” del calcestruzzo, a richiesta della Controparte_7
all'atto della fornitura del calcestruzzo si era provveduto all'aggiunta di acqua secondo i
[...]
quantitativi di volta in volta richiesti dalla cliente (cfr. doc. 2 – 11) e che pertanto l'eventuale
“degrado” del calcestruzzo non poteva che essere messo in correlazione con la precisa scelta compiuta, in origine, dalla escludendosi quindi la possibilità Controparte_7
di ricondurre ogni qualsivoglia problematica alle caratteristiche qualitative del calcestruzzo fornito dalla che risultavano invece perfettamente conformi all'ordine e all'utilizzo finale del CP_3
7 prodotto;
evidenziava infatti che lo stesso CTU, Arch. dando atto della inferiore Persona_2
resistenza a compressione del calcestruzzo, aveva evidenziato che tale circostanza poteva dipendere dalla fornitura del calcestruzzo con specifiche differenti oppure dall'avvenuta alterazione del medesimo in fase di posa. concludeva pertanto chiedendo il rigetto delle domande formulate nei propri Controparte_3
confronti e in via subordinata in caso di accoglimento, anche solo parziale, di ogni domanda formulata nei confronti della società di dichiarare che la stessa società Controparte_3 Controparte_3
era tenuta al pagamento delle somme accertate come dovute in favore di parte attrice secondo le
[...] attribuzioni di responsabilità definite all'esito del procedimento per accertamento tecnico preventivo svoltosi dinanzi al Tribunale di Alessandria (R.G. 4235/2019), limitando, per l'effetto, la quota di responsabilità a carico della concludente nella misura massima del 12,50% dell'importo totale;
con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva infine la terza chiamata che rappresentava tra l'altro che veniva subappaltato CP_5 dall'impresa alla DI l'esecuzione della pavimentazione superficiale con Parte_4 CP_5 stesura di resina (non traspirante); eccepiva la decadenza e prescrizione dell'azione, evidenziando che la DI AI, successivamente alla data di ultimazione delle opere (3/10/2015), alla consegna e successivamente anche al collaudo nel novembre 2016, prima della notifica del ricorso per accertamento tecnico preventivo nella primavera 2020, non aveva mai ricevuto alcuna formale rituale tempestiva contestazione né dalla ricorrente committente, né dalla Direzione dei Lavori, né dall'appaltatore, per vizi, difetti o problematiche riguardanti le opere realizzate;
che le affermazioni e produzioni richiamate dall'Impresa nella comparsa di costituzione e risposta, Parte_4 diversamente da quanto sostenuto, erano irrilevanti ai fini dell'interruzione dei termini di decadenza e prescrizione;
che in particolare la mail ordinaria 9/12/2015 non era inviata alla mail di né CP_5 all'indirizzo precedentemente utilizzato nella corrispondenza Email_1
precontratto; che la successiva mail del 2017, a cui la DI aveva risposto per fornire i dati tecnici richiesti, era invece correttamente inviata all'indirizzo mail che nel 2019, e quindi quasi 4 CP_5 anni dopo l'ultimazione delle opere da parte di vi era stato un incontro informale in loco, CP_5
ove, emergeva in sostanza come tra le opere eseguite da non potevano ricomprendersi le CP_5
opere eseguite al di sotto del massetto in calcestruzzo per le quali quindi la DI non poteva CP_6
essere responsabile.
La terza chiamata eccepiva poi il mancato rispetto del termine biennale di prescrizione ex art 1667
c.c..
Nel merito la terza chiamata rappresentava:
8 - che per il prodotto anti olio (non in capitolato) e la decisione di inserire tale trattamento, diversamente da quanto sostenuto dall' non era stata concordata Controparte_1
direttamente ed esclusivamente tra ed il Condominio committente, bensì anche con CP_5 la Direzione Lavori e l'appaltatrice delle opere;
che inoltre, il prodotto antiolio era stato posato, nei giorni indicati su sollecitazione del direttore dei lavori, nonostante non vi fossero le condizioni metereologiche adeguate;
che poco dopo il termine della posa vi erano state precipitazioni, mentre il prodotto si trovava ancora in una fase di “catalizzazione” e questo aveva comportato un inglobamento dell'umidità al suo interno, virando la colorazione ad un colore biancastro, rispetto al neutro che doveva risultare;
- che in ordine alle “infiltrazioni”, la membrana Hyperdesmo non era stata risvoltata lungo le pareti perché ciò non era previsto nel capitolato e, nonostante ciò fosse stato fatto notare durante la posa, era stato comunque indicato di proseguire come da capitolato (quindi senza il risvolto verticale su tutto il perimetro) perché null'altro sarebbe stato economicamente riconosciuto per ulteriori lavori nello stesso non contemplati;
- che la posa della membrana Hyperdesmo era avvenuta dopo un controllo su tutta l'area dell'umidità presente nel massetto attraverso un apposito apparecchio in dotazione del pavimentista;
- che in ordine alla “non traspirabilità al vapore”, effettivamente la pavimentazione scelta non era traspirante e ciò a causa del prodotto Adbruf Coldgrip assolutamente non traspirante
(posato con uno spessore medio di mm3 circa) così come previsto nel capitolato redatto dall'ing. che indicava tale prodotto con la particolarità di non traspirabilità; Per_1
- che in definitiva il problema di degrado che aveva colpito la pavimentazione non era da attribuire in nessun modo all'imperizia dell'impresa subappaltatrice che aveva realizzato l'intervento utilizzando i materiali previsti a capitolato, ma ad altri fattori quali: l'ineguatezza del sottofondo particolarmente fragile e fessurato e che aveva favorito l'infiltrazione di elevate quantità di acqua, alla scarsa o quasi inesistente progettazione dell'intervento che avrebbe dovuto prevedere il fenomeno e di conseguenza progettare un pacchetto impermeabilizzante senza possibilità di infiltrazione dell'acqua, al mancato controllo sulla qualità dei materiali e del sottofondo che avrebbe dovuto eseguire la direzione lavori.
La terza chiamata contestava in sostanza la CTU svolta in ATP, richiamando quanto evidenziato dal proprio CTP nella fase conclusiva dell'ATP e chiedeva in sostanza il rigetto delle domande svolte nei propri confronti, per le intervenute decadenze in ordine alle contestazioni di vizi e difetti, nonché per intervenuta prescrizione della pretesa risarcitoria di cui alle domande giudiziali oggetto del giudizio;
nel merito il rigetto delle domande avversarie e in subordine anche previo rinnovo CTU di accertare
9 l'esistenza ed il grado di corresponsabilità della DI AI nella causazione dei medesimi, con conseguente condanna al risarcimento dei danni in proporzione direttamente causati ed al medesimo attribuibili, con vittoria di spese di lite.
La causa, istruita documentalmente, mediante acquisizione del fascicolo del procedimento di ATP di cui sopra e assunzione della prova orale ritenuta ammissibile, è stata trattenuta in decisione a seguito di udienza di pc a trattazione scritta del 24.9.2024, con provvedimento del 25.9.2024 previa concessione dei termini ex art 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
1. Responsabilità dell'appaltatore e del direttore lavori per i vizi dell'opera.
Parte attrice agisce nei confronti dell'impresa convenuta, ai sensi dell'art. 1669 c.c. e nei confronti del direttore lavori, responsabile in via solidale con l'impresa, chiedendo il risarcimento del danno subito in conseguenza dei vizi riscontrati nell'ambito dell'opera di cui al contratto di appalto pacificamente stipulato tra il e l'impresa appaltatrice in data 14.5.2015 (doc. 1 di parte Parte_1 attrice) avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori di rifacimento estradosso solaio di copertura locali box piano seminterrato/area manovra cortilizia condominiale di civile abitazione in conformità della
Scia redatta dal Geom. CP
In Condominio allega in particolare come i vizi emersi nell'ambito della CTU espletata nel procedimento di ATP di cui sopra siano gravi ai sensi dell'art. 1669 c.c..
È necessario allora in primo luogo analizzare la natura dei vizi contestati dall'attore.
Nell'ambito della CTU è stato accertato in sostanza il rapido ammaloramento della pavimentazione del cortile in questione.
Nello specifico il CTU riporta le errate lavorazioni come segue (sottolineature della scrivente):
“1) mancato risvolto/sigillatura della guaina in resina sui bordi prevedendo l'utilizzo di apposite garze e prodotti accessori e presso le discontinuità (tombini, grigliati etc) da attribuire all'impresa
; (errata posa). Nel capitolato non viene specificato nulla relativamente alla finitura Controparte_6
dei bordi del piazzale e sulla necessità di realizzare i risvolti di resina, ma questo particolare tecnico appare alla scrivente un elemento facente parte di una esecuzione a regola d'arte che un'impresa qualificata dovrebbe eseguire in automatico. Quando si prescrive una realizzazione di una parete, per fare un esempio, non è necessario specificare che i mattoni debbano essere uniti con la malta, in quanto ciò è un ovvio elemento della realizzazione del muro medesimo. Nel caso in esame eseguire una impermeabilizzazione e lasciarla aperta sui bordi non può dirsi opera realizzata a regola d'arte.
L'impresa avrebbe dovuto, per buona tecnica quanto meno segnalare eventuali sue difficoltà in
10 merito, se per un qualche motivo non poteva realizzare dette sigillature di bordo;
2)Mancata accurata valutazione del rischio rappresentato dalla graniglia di marmo utilizzata per la finitura superficiale, della quale non si è adeguatamente valutata la possibilità che la stessa potesse causare, in seguito al traffico veicolare microfessurazioni nello strato di guaina in cui veniva inglobata;
3)Getto cementizio: visti i risultati delle prove di resistenza del materiale, come riviste anche abbracciando in parte alcune delle considerazioni del perito in merito alla interpretazione dei Per_4
risultati, la scrivente ritiene che il calcestruzzo posato abbia resistenza caratteristica Rck 25 e non
Rck30 come previsto a contratto, pertanto ravvisando una inadempienza contrattuale minore nella fornitura e posa dello stesso la scrivente ha ritenuto ascrivere comunque, a titolo risarcitorio in merito alla fornitura non conforme una percentuale pari al 25% del valore delle opere di ripristino necessarie, ripartite in parti uguali tra fornitore del e gli esecutori dei Parte_7
getti . Controparte_1
4)non adeguato controllo da parte della D.L Geom. relativamente al sopra detto CP
risvolto delle guaine, in quanto il progettista e direttore lavori è responsabile delle scelte progettuali
e del controllo dell'esecuzione delle opere. Il DL, vedendo che la DI posatrice delle resine non risvoltava le stesse avrebbe dovuto prendere provvedimenti atti a rimediare alla palese mancanza.”
(cfr. pagine 22 e 23 della CTU).
Ancora il CTU precisa quanto ai rimedi a tali vizi che “La sottoscritta ritiene che sia necessario provvedere al completo rifacimento della finitura superficiale dell'area cortilizia in esame, che ormai danneggiata non presenta più le caratteristiche di integrità sia funzionale che estetica che il
committente aveva contrattualmente richiesto…” (cfr. pagine 19 e 20 CTU). Parte_1
Ebbene alla luce di quanto emerso dalla CTU si ritiene che i vizi dell'opera siano gravi ai sensi e per gli effetti dell'art. 1669 c.c..
Giova evidenziare che in giurisprudenza è stato affermato che: “I gravi difetti che, ai sensi dell'art.
1669 c.c., fanno sorgere la responsabilità dell'appaltatore nei confronti dei committente e dei suoi aventi causa consistono in quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura. A tal fine, rilevano pure vizi non totalmente impeditivi dell'uso dell'immobile, come quelli relativi all'efficienza dell'impianto idrico o alla presenza di infiltrazioni e umidità, ancorché incidenti soltanto su parti comuni dell'edificio e non sulle singole proprietà dei condomini.” (Cass. Civ. n. 24230 del 04/10/2018).
Nel caso di specie si ritiene che i vizi riscontrati riducano gravemente il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la sua funzione, considerato che a causa degli stessi la finitura superficiale
11 dell'area cortilizia non presenta più le caratteristiche di integrità sia funzionale che estetica oggetto del contratto.
Deve essere quindi applicata la disciplina di cui all'art 1669 c.c..
Ciò detto è necessario ora analizzare le responsabilità contestate, in relazione ai vizi denunciati, ai due soggetti convenuti dalla committente: in qualità di appaltatore e Geom. Controparte_1
in qualità di direttore lavori. CP
Intanto si osserva che come ribadito dalla Cassazione, anche con la pronuncia SU 3.2.2014 n. 2284, la previsione dell'art. 1669 cod. civ. concreta un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, con carattere di specialità rispetto al disposto dell'art. 2043 cod. civ., ponendo una speciale presunzione di responsabilità a carico dell'appaltatore.
Ebbene quanto all'esecuzione materiale dell'opera da parte dell'impresa si osserva quanto segue.
Risultano provati i vizi dell'opera come emersi nella CTU alla quale si ritiene di aderire per essere la stessa precisa, completa ed esaustiva.
Risulta altresì che tali vizi abbiano in sostanza cagionato il rapido ammaloramento della pavimentazione del cortile in questione con la necessità di porvi rimedio con il completo rifacimento della finitura superficiale dell'area cortilizia per un costo totale dei lavori da effettuare pari ad €
53.828,40 (cfr. pagine da 19 a 21 della CTU).
Tali vizi sono in parte riconducibile all'operato dell'impresa appaltatrice e in parte riconducibili all'operato dell'impresa subappaltatrice.
Nello specifico risultano imputabili alla subappaltatrice i vizi relativi al mancato risvolto/sigillatura della guaina in resina sui bordi prevedendo l'utilizzo di apposite garze e prodotti accessori e presso le discontinuità (tombini, grigliati etc) (errata posa).
Ebbene sussiste in capo all'appaltatore nei confronti del committente la responsabilità per l'operato del subappaltatore.
Sul punto si riporta quanto affermato in giurisprudenza: “In tema di appalto, la consapevolezza, o anche il consenso, sia antecedente, sia successivo, espresso dal committente all'esecuzione, in tutto
o in parte, delle opere in subappalto, valgono soltanto a rendere legittimo, ex articolo 1656 del codice civile, il ricorso dell'appaltatore a tale modalità di esecuzione della propria prestazione e non anche
a instaurare alcun diretto rapporto negoziale tra committente e subappaltatore. Ne consegue che, in difetto di diversi accordi, il subappaltatore risponde della relativa esecuzione nei confronti del solo appaltatore e, correlativamente, solo verso quest'ultimo, e non anche nei confronti del committente"
(cfr. Cass. Civ. sent. n. 21719/19)…” (cfr. in motivazione Tribunale Lecce, 04/03/2021, n.636).
Ancora giova evidenziare che alla luce di una recentissima sentenza della Corte di Cassazione: “Il concetto giuridico fondamentale della sentenza è che il contratto di subappalto crea un rapporto
12 obbligatorio autonomo tra appaltatore e subappaltatore, al quale il committente è estraneo. Il subappaltatore non è un ausiliario dell'appaltatore e il subappalto conserva la propria autonomia rispetto al contratto principale, consentendo alle parti di disciplinare il rapporto in modo diverso.
Pertanto, i difetti riscontrati nell'opera del subappaltatore non escludono la responsabilità del costruttore-appaltatore nei confronti del terzo danneggiato.” (cfr. Cassazione civile sez. II,
07/01/2025, n.240).
Nel caso di specie, pertanto, a poco rileva che la DI subappaltatrice fosse anche stata indicata dal
Condominio committente, in quanto in definitiva il contratto di subappalto, quindi, il rapporto negoziale è stato stipulato tra appaltatore e subappaltatore (cfr. il contratto di subappalto del 31.8.2015 prodotto, sub doc. 6 convenuta . Controparte_1
Alla luce di ciò si ritiene pertanto responsabile nei confronti del CP_11 Controparte_1 per l'operato della DI . CP_6
L'azione di regresso/manleva formulata dalla prima nei confronti della seconda verrà esaminata nel prosieguo.
Risulta inoltre una piccola parte di responsabilità addebitabile all'operato dell' Controparte_1
quanto al getto cementizio (si riporta nuovamente quanto indicato sul punto dalla CTU: “visti i risultati delle prove di resistenza del materiale, come riviste anche abbracciando in parte alcune delle considerazioni del perito in merito alla interpretazione dei risultati, la scrivente ritiene Per_4
che il calcestruzzo posato abbia resistenza caratteristica Rck 25 e non Rck30 come previsto a contratto, pertanto ravvisando una inadempienza contrattuale minore nella fornitura e posa dello stesso la scrivente ha ritenuto ascrivere comunque, a titolo risarcitorio in merito alla fornitura non conforme una percentuale pari al 25% del valore delle opere di ripristino necessarie..” (cfr. pag 22
CTU).
Ebbene anche di tale vizio si ritiene debba rispondere l'appaltatore nei confronti del committente.
A tale proposito oltretutto si rileva che non è stato neanche adeguatamente provato da parte dell' che il vizio sia stato determinato in definitiva da un vizio/difetto originario Controparte_1
del calcestruzzo fornito. In altre parole, non risulta adeguata prova che il calcestruzzo fornito avesse una resistenza inferiore a quella prevista in contratto.
Nella stessa CTU in effetti è altresì indicato che “Tuttavia, verificato che il calcestruzzo fornito e posato non corrisponde a quello a contratto, presentanto una resistenza a compressione inferiore e che quindi si deve prendere atto che o lo stesso è stato fornito con specifiche differenti o che nel corso della posa esso è stato alterato in qualche maniera …” (cfr. pag. 9 della CTU).
Ciò detto tale questione verrà meglio esaminata nel prosieguo, con riferimento alla domanda di manleva formulata dall' nei confronti della fornitrice del materiale (Estrattiva Controparte_1
13 . CP_3
Quanto sopra è in ogni caso sufficiente a ritenere altresì responsabile l' con Controparte_1
riferimento ai vizi consistenti nel getto cementizio, non essendo oltretutto neanche stato da quest'ultima adeguatamente provato che la causa del vizio è attribuibile alla responsabilità di terzi per il vizio della fornitura.
In definitiva, non si ritiene che l'impresa appaltatrice abbia fornito la prova della impossibilità della prestazione per caso fortuito o forza maggiore o per fatto esclusivo di terzi, con la conseguenza che si devono ritener provati gli elementi costitutivi della responsabilità dell'impresa convenuta in relazione all'errata esecuzione dei lavori di cui sopra. Parte_4
Quanto invece al Direttore Lavori Geom designato dal , si evidenzia quanto CP Parte_1
segue.
Intanto è pacifico il rapporto contrattuale tra le parti (cfr. altresì delibera condominiale del 17.3.2015, sub doc 2 di parte attrice).
Inoltre, dalla CTU, alla quale come già sopra indicato si ritiene di aderire per la puntualità, esaustività degli accertamenti compiuti, risulta la responsabilità del direttore lavori per non avere adeguatamente controllato il lavoro relativo al risvolto delle guaine. Nella CTU si legge che: “Il DL, vedendo che la DI posatrice delle resine non risvoltava le stesse avrebbe dovuto prendere provvedimenti atti a rimediare alla palese mancanza.” (cfr. pagina 23 della CTU).
Si badi oltretutto che è anche emerso dalla CTU quanto al risvolto della guaina che: “Nel capitolato non viene specificato nulla relativamente alla finitura dei bordi del piazzale e sulla necessità di realizzare i risvolti di resina, ma questo particolare tecnico appare alla scrivente un elemento facente parte di una esecuzione a regola d'arte che un'impresa qualificata dovrebbe eseguire in automatico.
Quando si prescrive una realizzazione di una parete, per fare un esempio, non è necessario specificare che i mattoni debbano essere uniti con la malta, in quanto ciò è un ovvio elemento della realizzazione del muro medesimo. Nel caso in esame eseguire una impermeabilizzazione e lasciarla aperta sui bordi non può dirsi opera realizzata a regola d'arte….” (cfr CTU pag.22).
Detto ciò si evidenzia che il direttore lavori contrae un'obbligazione di mezzi che consiste nell'impegno del professionista nell'assolvere le mansioni assegnate con la diligenza necessaria con riguardo all'attività esercitata (art. 1176 c.c.) e richiesta per garantire la corretta esecuzione dell'opera, ovvero, quella particolare diligenza richiesta dalle caratteristiche dei lavori da dirigere.
Più nello specifico in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente presta un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultati ma, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse
14 intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente - preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della "diligentia quam in concreto"; rientrano pertanto nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi;
pertanto, non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente;
in particolare l'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell'opera nelle sua varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati. (Cass. Civ. Sez. II, del 24 aprile 2008, n. 10728, Cass. civ., sez. II, 21 maggio 2012, n.
8014).
Ancora: «il direttore dei lavori è la persona di fiducia del committente, incaricata di sorvegliare che le opere vengano correttamente eseguite dall'appaltatore e dal personale di cui questi si avvalga intervenendo per tempo anche solo a fermarne l'esecuzione, qualora questa manifesti vizi o difetti»
(Cass. civ., sez. II, 29 agosto 2013, n. 19895).
Orbene, alla luce di quanto sopra indicato e di quanto emerso dalla CTU, si ritiene che, tenuto conto degli obblighi di vigilanza del D.L. come sopra individuati, nel caso di specie il Geom. sia CP
risultato inadempiente alle proprie obbligazioni professionali assunte nei confronti del Parte_1
[...]
Il convenuto oltretutto non ha neanche provato di essersi trovato nell'impossibilità per fatti allo stesso non imputabili di adempiere correttamente ai propri obblighi professionali con la conseguenza che deve ritenersi accertata la responsabilità professionale del direttore lavori che ha concorso, insieme all'appaltatore, alla causazione dell'evento dannoso che avrebbe potuto essere evitato con la vigilanza richiesta dalla natura dell'opera professionale prestata.
D'altronde nella responsabilità regolata dall'art. 1669 cod. civ. in tema di rovina e difetti di immobili, avente natura extracontrattuale, possono incorrere, a titolo di concorso con l'appaltatore che abbia costruito un fabbricato minato da gravi difetti di costruzione, tutti quei soggetti che, prestando a vario
15 titolo la loro opera nella realizzazione dell'opera, abbiano contribuito, per colpa professionale
(segnatamente il progettista e/o il direttore dei lavori), alla determinazione dell'evento dannoso
(Tribunale Velletri sez. II, 29/06/2020, n.972).
Si ritiene in definitiva che l'impresa appaltatrice e il direttore lavori abbiano concorso alla determinazione dell'evento dannoso e gli stessi risultano responsabili in solido dei confronti del committente, con riferimento ai vizi dell'opera relativa al risvolto della guaina.
Invero, in tema di contratto di appalto, il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale. (Cassazione civile sez.
II, 03/09/2020, n.18289).
Ancora recentemente sono stati confermati tali principi: “In tema di appalto, la responsabilità dell'appaltatore e del progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso a determinare il danno subito dal committente, è improntata al vincolo della solidarietà, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2055, comma 1, e 1292 c.c., dovendo il giudice procedere all'accertamento e ripartizione delle rispettive quote di responsabilità solo a fronte di specifica domanda in tal senso, facendo ricorso al criterio sussidiario della parità delle colpe - di cui all'art.
2055, comma 3, c.c. - nel caso in cui, per l'impossibilità di provare le diverse entità degli apporti causali, residui una situazione di dubbio oggettivo e reale.” (cfr. Cass Civ. n. 14378 del 24/05/2023)
Nel caso di specie pertanto il D.L. deve essere considerato responsabile in solido con l'impresa appaltatrice in relazione ai danni causati dal mancato risvolto della guaina.
Ciò detto, seppure non risulta accoglibile la domanda del Geom di limitare il risarcimento CP del danno dovuto da quest'ultimo a favore del Condominio, alla luce della responsabilità solidale nei confronti del committente ex art 2055 c.c., deve essere accertata la ripartizione delle quote di responsabilità tra appaltatore e D.L., dovendosi ritenere tale domanda formulata dal D.L. convenuto, proprio con la richiesta di condanna nei limiti della propria quota di responsabilità.
A tale proposito si ritiene nuovamente di aderire a quanto emerso dalla CTU, svolta che in maniera puntuale e adeguatamente motivata, che ha altresì indicato la quota di responsabilità del D.L. nella percentuale del 25% sul totale del danno accertato. Va quindi accertata la ripartizione tra impresa appaltatrice e D.L. in tali termini: quota di responsabilità del D.L. del 25% e quota di responsabilità nei confronti del condominio da parte dell'impresa appaltatrice per la restante quota, con disamina
16 nel prosieguo delle eventuali ulteriori quote di responsabilità tra impresa appaltatrice e impresa subappaltatrice.
In merito alla quantificazione del danno risarcibile, nei confronti dell'attore da porre a Parte_1 carico dei responsabili dell'evento dannoso, come sopra individuato, si rileva quanto segue.
In giurisprudenza è stato affermato che l'ambito della responsabilità, posta dall'art. 1669 c.c. a carico dell'appaltatore per rovina o difetti della costruzione, in mancanza di limitazioni legali, deve ritenersi coincidere con quello generale della responsabilità extracontrattuale e, come tale, include tutte le spese necessarie per eliminare, definitivamente e radicalmente, i difetti medesimi, anche mediante la realizzazione di opere diverse e più onerose di quelle originariamente progettate nel capitolato d'appalto, purchè utili a che l'opera possa fornire la normale utilità propria della sua destinazione.
(Cassazione civile sez. II, 04/03/2016, n.4319).
Ebbene nel caso di specie, considerato che dalla CTU svolta è emerso che è necessario provvedere al completo rifacimento della finitura superficiale dell'area cortilizia, si deve procedere alla determinazione del danno tenuto conto dei costi per il rifacimento a regola d'arte di tale opera.
Nello specifico il CTU ha indicato le opere da effettuare e i relativi costi come segue:
“ asportazione dello strato di resine attualmente in opera;
•riparazione delle parti di massetto ammalorate, ripristinando la planarità e la coerenza della superficie, ove disgregata, in modo che possa essere adeguata alla successiva posa delle resine;
•effettuazione di un periodo di asciugatura del massetto cementizio sottostante, portando i parametri igroscopici a livelli di asciugatura idonei alla posa di resine, che, sia pur traspiranti, dovranno essere posate su massetto completamente asciutto e quando le condizioni atmosferiche presenteranno temperature ottimali e bel tempo stabile con assenza di precipitazioni;
•verifica e certificazione dell'avvenuta asciugatura del massetto mediante misurazioni con igrometro;
•posa di un nuovo ciclo applicativo di resine di tipo assolutamente traspirante al vapore, provvedendo alla realizzazione di tutti i particolari di risvolto prevedendo l'utilizzo di apposite garze
e prodotti accessori e sigillatura dei punti dove le stesse incontrano parti estranee al massetto stesso, quali canaline, tombini, fori di aerazione, recinzioni ed in generale bordi liberi, prevedendo le adeguate sigillature e risvolti, tali da garantire in maniera tassativa che il massetto che rimane imprigionato tra le due guaine sia protetto in maniera assoluta dalle infiltrazioni idriche di qualsivoglia natura;
17 •alla luce di quanto emerso relativamente alla possibilità che la finitura a ghiaietto possa danneggiare col tempo lo strato di guaina la scrivente ritiene prudente omettere la posa di tale materiale, rinunciando alla finitura “effetto asfalto”.
•tutto il ciclo di trattamento deve garantire la perfetta traspirazione del vapore interstiziale, del quale mai, anche nel caso di un lavoro perfetto si può escludere a priori la presenza.
•Sarà opportuno evitare inoltre, in via precauzionale, di effettuare la stesura di antiolio, il quale potrebbe compromettere comunque la traspirabilità degli strati di resina.
La sottoscritta, stima quindi le seguenti opere, facendo riferimento ove possibile ai prezzi indicati nel contratto di appalto, o in difetto secondo prezzi di mercato.
1.rimozione resina e pulitura massetto 12,00 €/mq x 822 mq:
...............................................................................................€ 9.864,00
2.ripristino massetto ove ammalorato, 12% circa della superficie 822 mq x 0,12 x 10,00 €/mq (voce
12 capitolato):
…...............................................................................................€ 986,40
3.verifica avvenuta asciugatura massetto con igrometro - a corpo
…............................................................................................ € 300,00
4.impermeabilizzazione mediante Hyperdesmo, due mani di resina impermeabilizzante, traspirante come quella esistente, curando tutti i risvolti della stessa prevedendo l'utilizzo di apposite garze e prodotti accessori e sigillando il perimetro del cortile e tutti i punti di discontinuità con tombini e caditoie 27,00 €/mq x 822 mq
…...........................................................................................€ 22.194,00
5.realizzazione di pavimentazione carraia con resina poliuretanica ADBRUF Coldgrip, strato finale, senza integrazione di graniglie di marmo naturali, traspirante come quella esistente, curando tutti i risvolti della stessa sigillando il perimetro del cortile e tutti i punti di discontinuità con tombini e caditoie – 22,00 €/mq x 822 mq
…............................................................................................€ 18.084,00
6.pratica edilizia di manutenzione straordinaria della pavimentazione in oggetto
…............................................................................................€ 2.500,00
TOTALE (IVA esclusa)......................................................................€ 53.828,40
18 più iva di legge se dovuta.” (cfr. pagine 20 e 21 della CTU).
Tali costi sono stati quindi in definitiva quantificati dal CTU con indicazione analitica e specifica delle diverse voci come sopra riportate nella somma di € 53.828,40 più iva di legge se dovuta.
Inoltre, il CTU ha ripartito le quote di responsabilità dei vari soggetti in relazione in sostanza ai vizi e ai conseguenti danni causati nella seguente percentuale di danno: 25% a carico del D.L.; 25% a carico in parti uguali di 50% a carico dell'Impresa AI (cfr. Parte_8
pag.23 della CTU).
Alla luce di ciò si aderisce alla specifica e puntuale quantificazione del danno effettuata dal CTU.
Si aderisce altresì per quanto qui di interesse al riparto di responsabilità tra direttore lavori e impresa indicato, conseguenza del compiuto accertamento effettuato, con la precisazione che data Parte_4 la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente per l'operato del subappaltatore e data altresì la responsabilità solidale del D.L. con l'appaltatore, in merito proprio ai vizi riscontrati nell'operato del subappaltatore gli stessi dovranno essere tenuti a corrispondere al in Parte_1
solido tra loro, la somma in sostanza corrispondente ai danni derivanti dai vizi del risvolto della guaina, quindi l'importo di € 40.371,30 (26.914,20 + 13.457,10) più iva di legge se dovuta, oltre interessi nella misura legale dalla domanda al saldo.
L'impresa sarà poi tenuta a corrispondere relativamente ai vizi del getto cementizio, quindi Parte_4
per le ragioni di cui sopra (con discostamento su tale punto dalle quote di responsabilità individuate dal CTU tra ed , al Condominio altresì l'importo di € 13.457,10 Controparte_1 Controparte_3
più iva di legge se dovuta, oltre interessi nella misura legale dalla domanda al saldo.
2. Sulla domanda di regresso da parte dell'appaltatore nei confronti del subappaltatore.
L'impresa ha agito nei confronti del subappaltatore per essere manlevata e garantita da Parte_4 quest'ultima in relazione al pagamento di ogni somma accertata e liquidata in favore della parte attrice.
Ebbene l'azione può essere qualificata giuridicamente ai sensi dell'art. 1670 c.c. che prevede appunto l'azione di regresso da parte dell'appaltatore nei confronti del subappaltatore.
Innanzitutto si rileva che la terza chiamata ha eccepito la decadenza e prescrizione CP_5 dell'azione nei suoi confronti, evidenziando in sostanza che dalla conclusione dei lavori, prima della notifica dell'ATP nella primavera 2020, non aveva mai ricevuto alcuna formale, rituale e tempestiva contestazione né dalla ricorrente committente, né dalla Direzione dei Lavori, né dall'appaltatore per i vizi/difetti riguardanti le opere realizzate ed evidenziando ancora che le comunicazioni richiamate
19 dall'impresa nella comparsa di costituzione e risposta erano irrilevanti ai fini Parte_4 dell'interruzione dei termini di decadenza e prescrizione;
ha poi in particolare eccepito l'intervenuta prescrizione ex art 1667 e 1668 c.c. per il decorso del termine biennale dalla consegna delle opere al committente.
Quanto a tali eccezioni l' ha evidenziato che la subappaltatrice a distanza di un Controparte_1 mese circa dall'evidenziarsi delle prime problematiche sull'area oggetto del proprio intervento era già al corrente delle segnalazioni pervenute, richiamando lo scambio mail avvenuto tra il D.L., la DI appaltatrice e la DI subappaltatrice del giugno 2017 (doc. 12); che in sostanza successivamente la DI aveva omesso di preoccuparsi dell'evolversi della vertenza, ciò che non poteva esimere la CP_6
stessa DI dal suo coinvolgimento, tanto più che nel medesimo periodo la DI in questione aveva interrotto ogni contatto con le altre parti e aveva chiuso la propria unica sede nel territorio italiano, trasferito la propria precedente sede legale svizzera e modificato i contatti telefonici senza alcun avviso con conseguente ulteriore difficoltà di comunicazione;
che in ogni caso era risultato solo dopo la conclusione dell'elaborata indagine commissionata dal Condominio all'Ing. (autunno Per_1
2018) con ragionevole chiarezza quali potessero essere le cause delle problematiche lamentate nell'area oggetto dei lavori in diretto rapporto all'esecuzione delle opere da parte della DI subappaltatrice;
che all'incontro del maggio 2019 la DI AI non aveva in sostanza formulato alcuna riserva in merito al presunto spirare del termine di prescrizione e decadenza e che infine avendo parte attrice invocato l'applicazione dell'art 1669 c.c. sarebbero stati in ogni caso da prendere in considerazione termini bene più ampi di quelli posti da a fondamento delle proprie CP_5
eccezioni.
Ebbene a tale proposito va ricordato che essendo l'azione svolta dall'Impresa appaltatrice nei confronti della subappaltatrice qualificabile quale azione di regresso ai sensi dell'art 1670 cc. (avendo in particolare l'impresa appaltatrice richiesto, in via subordinata al rigetto delle domande, di dichiarare i terzi chiamati, tra cui la DI , tenuti a garantire e a manlevare la convenuta) ai fini CP_6
di individuare i termini di decadenza e prescrizione è necessario fare riferimento a tale norma che prevede che “L'appaltatore, per agire in regresso nei confronti dei subappaltatori, deve, sotto pena di decadenza, comunicare ad essi la denunzia entro sessanta giorni dal ricevimento.”.
A tale proposito quanto alla comunicazione del giugno 2017 (cfr. doc. 12 di parte convenuta impresa si rileva come dalla stessa non emerga la comunicazione alla DI AI di una denuncia Parte_4 di vizi e difetti dell'opera, quanto piuttosto una richiesta di documentazione (schede tecniche) come risulta sia dal testo delle mail che dall'oggetto delle stesse. Neanche si può desumere diversamente dalla frase (“Il Signor è al corrente della situazione di fatto ed è disponibilissimo nel dirimere CP_6
tale vertenza con la sua esperienza nel campo delle coibentazioni…”) indicata nella mail del 26
20 giugno 2017 inviata dal Geom all'Ing. oltretutto (e non da , in quanto la CP CP_9 CP_5 stessa nell'ambito delle comunicazioni in questione aventi ad oggetto schede tecniche non risulta riguardare i vizi/difetti oggetto del presente giudizio.
Inoltre risulta come la stessa appaltatrice sia venuta a conoscenza compiutamente dei vizi dell'opera in questione solo dopo la perizia svolta dall'Ing. del 13.9.2018, successivamente quindi alla Per_1 sopra citata corrispondenza. All'esito della stessa parte attrice indica che vi sia stato un incontro il giorno 9.10.2018 con la presenza, oltre che dell'amministratore condominiale dell'impresa e dei due tecnici delle parti all'esito del quale il direttore lavori Geom aveva Parte_4 CP
inviato la DI appaltatrice a provvedere al rifacimento dell'opera anche per iscritto (cfr. doc. 8 di parte attrice) a fronte della quale risulta che l'impresa abbia dato riscontro indicando in Parte_4
sostanza di essersi attivata presso i consulenti e di avere iniziato colloquio con l'assicurazione della
TT al fine di avere istruzione di come muoversi presso i subappaltatori dei lavori in oggetto (cfr. doc. 9 di parte attrice).
Ancora il indica in sostanza che essendo rimasti vani gli inviti reiterava gli stessi nei Parte_1 confronti dell'appaltatore sia il 19.2.2019 che il 4.6.2019 (cfr. doc.ti 10 e 11 di parte attrice).
Ebbene da quanto sopra è chiaro che la denuncia dei vizi da parte della committente risulta essersi verificata già nell'ottobre 2018 ed in particolare all'incontro del 9.10.2018. Ciò risulta sia dal contenuto della comunicazione del D.L. del 11.10.2018 dalla quale si evince in sostanza come l'impresa fosse ormai a conoscenza delle problematiche riscontrate sulle opere effettuate Parte_4
a fronte della perizia dell'Ing. sia dalla risposta della stessa appaltatrice che infatti indica Per_1
in sostanza di essersi attivata per trovare una soluzione (cfr. doc. 9 parte attrice sopra indicata). Non solo, il fatto che vi fosse già stata la denuncia dei vizi da parte del almeno nella sede Parte_1 dell'incontro del 9.10.2018 emerge altresì dalla stessa comunicazione da parte del Condominio
del 19.2.2019 ove si indica in sostanza che con la stessa si dava seguito ai Parte_9
precedenti incontri, in particolar modo quello avvenuto il 9 ottobre u.s. presso lo studio del Geom.
e che in quella occasione venivano chiarite, come già confermato dalle perizie tecniche e CP
“prove meccaniche”, le problematiche scaturite dai lavori di rifacimento dell'intradosso della soletta posti auto – box (cfr. doc. 10 parte attrice).
D'altronde è stato con divisibilmente affermato che: “ In base all'art. 1669 c.c. il danneggiato deve denunciare all'appaltatore (che risponde in solido con i professionisti tecnici incaricati - progettista
e direttore dei lavori -) la rovina, il pericolo di rovina o i gravi difetti dell'opera appaltata entro il termine di decadenza un anno dalla scoperta, senza l'osservanza di formule sacramentali, ma con qualsiasi mezzo idoneo a raggiungere la conoscenza del destinatario, non essendo richiesto alcun vincolo di forma …” (cfr. Tribunale Pavia sez. III, 08/10/2021, n.1309).
21 Alla luce di ciò si ritiene che la denuncia dei vizi sia stata adeguatamente effettuata già dal all'appaltatore all'incontro del 9.10.2018. Parte_1
D'altronde non si vede neanche in mancanza di una tale denuncia per quale ragione a dicembre 2018
l'appaltatrice avrebbe inviato formale chiamata in garanzia alla DI AI. Anche tale circostanza conferma quindi che la prima e rilevante denuncia è avvenuto almeno all'incontro del 9.10.2018 e non a febbraio 2019.
Ciò detto risulta che l' abbia inviato chiamata in garanzia nei confronti della TT Controparte_1
AI tramite raccomandata del 15.12.2018 (cfr. doc. 13 parte convenuta seguita Controparte_1
da altre due analoghe inviate a mezzo mail in data 8.7.2019 e 26.11.2019 (cfr. doc.ti 14 e 15 parte convenuta).
Ebbene, anche a volere ritenere la corretta la ricezione della prima comunicazione del dicembre 2018 da parte della TT AI, emerge come la stessa comunicazione del 15.12.2018 inviata alla TT AI in data 17.12.2018 (cfr. doc 13 convenuta sia in ogni caso tardiva rispetto ai termini di Parte_4 cui all'art 1670 c.c., considerato che tale comunicazione risulta - anche a prescindere dalla ricezione
- già inviata dopo i due mesi dalla denuncia dei vizi del 9.10.2018, dovendosi infatti ritenere che il termine di decadenza di due mesi decorrente dalla denuncia del decorra dalla prima delle Parte_1
denunce effettuate e non da eventuali reiterazioni della stessa.
Non risulta poi che la DI abbia riconosciuto i vizi in questione e non è neanche emerso CP_6 chiaramente quanto sia stato o meno oggetto di discussione tra le parti nell'incontro del 2019.
A fronte, pertanto, dell'eccezione di decadenza dell'azione formulata da parte della TT AI,
l'impresa appaltatrice non ha fornito prova di avare tempestivamente comunicato alla prima la denuncia ricevuta dalla committente.
D'altronde come anche affermato in giurisprudenza “L'appaltatore è tenuto, ai sensi dell'art. 1670
c.c., a denunciare tempestivamente al subappaltatore i vizi o le difformità dell'opera a lui contestati dal committente sia nell'ipotesi in cui agisca in regresso nei confronti del subappaltatore che in quella speculare in cui sia il subappaltatore ad agire nei suoi confronti per inadempimento, tenuto conto che la pretesa dell'appaltatore di andare esente dal pagamento del corrispettivo trova fondamento, in entrambe le ipotesi, nel vizio dell'opera contestato dal committente.” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 22/10/2020, n.23071).
Inoltre, una volta eccepita la decadenza da parte in questo caso del subappaltatore si ritiene applicabile il principio in forza del quale è onere della parte che agisce dimostrare di avere effettuato tempestivamente la denuncia. Principio affermato per esempio in relazione all'art. 1669 c.c. tra committente ed appaltatore (cfr. Cass. Civ 8187/2000 secondo la quale: “In tema di appalto, poiché la denuncia dei gravi difetti o del pericolo di rovina dell'opera costituisce, ai sensi dell'art. 1669 cod.
22 civ., una condizione dell'azione di responsabilità esercitabile nei confronti dell'appaltatore o del costruttore-venditore, quando il convenuto eccepisca la decadenza dall'azione per intempestività della denuncia, costituisce onere dell'attore fornire la prova di avere operato la denuncia entro
l'anno dalla scoperta.”) che si ritiene applicabile anche nel caso di specie in relazione all'azione di regresso ex art 1670 c.c. nei rapporti tra appaltatore e subappaltatore.
Ebbene nel caso di specie, pertanto, a fronte dell'eccezione di decadenza dell'azione formulata dalla subappaltatrice si ritiene che l'appaltatrice non abbia fornita adeguata prova di avere tempestivamente comunicato alla subappaltatrice la denuncia del committente, ai sensi dell'art 1670 c.c. (entro 60 gg dal ricevimento della denuncia del committente).
La domanda di regresso deve essere pertanto rigettata.
3. Sull'azione di manleva nei confronti della fornitrice Controparte_3
Quanto all'azione svolta sempre dall' nei confronti di si rileva Controparte_1 Controparte_3
quanto segue.
Innanzitutto è stato affermato in giurisprudenza che: “In tema di appalto, l'appaltatore si trova, rispetto ai materiali acquistati presso terzi e messi in opera in esecuzione del contratto, in una posizione analoga a quella dell'acquirente successivo nell'ipotesi della cd. "vendita a catena", potendosi, conseguentemente, configurare, in suo favore, due distinte fattispecie di azioni risarcitorie: quella contrattuale relativa ai danni propriamente connessi all'inadempimento in ragione del vincolo negoziale, deducibili con l'azione contrattuale ex art. 1494, comma 2, c.c. relativa alla compravendita (corrispondente, per l'appalto, a quella ex art. 1668 c.c.), e quella extracontrattuale per essere tenuto indenne di quanto versato al committente ex art. 1669 c.c. in ragione dei danni sofferti per i vizi dei materiali posti in opera.” (Cass Civ 9374 del 2020).
Ebbene nel caso di specie si rileva che l'azione svolta dalla convenuta impresa volta a Parte_4 farsi garantire e manlevare dalla terza chiamata in questione in relazione all'eventuale accoglimento della domanda di risarcimento del danno formulata da parte attrice va qualificata quale azione extracontrattuale per i danni sofferti per i vizi dei materiali posti in opera.
Ciò detto si deve però rilevare come manchi la prova della sussistenza di un effettivo vizio dei materiali e dell'imputabilità del danno alla A tale proposito come già sopra rilevato Controparte_3 dalla CTU è emerso che “…verificato che il calcestruzzo fornito e posato non corrisponde a quello
a contratto, presentanto una resistenza a compressione inferiore e che quindi si deve prendere atto che o lo stesso è stato fornito con specifiche differenti o che nel corso della posa esso è stato alterato in qualche maniera …” (cfr. pag. 9 della CTU).
Alla luce di ciò non si ritiene pertanto che dalla CTU sia emerso che il vizio in questione sia
23 addebitabile alla fornitura del materiale, trattandosi di una mera ipotesi formulata dal CTU.
ha negato di avere fornito materiale difforme rispetto a quello richiesto e alla luce Controparte_3 della responsabilità extracontrattuale azionata dall' quest'ultima non ha fornito Controparte_1 adeguata prova dell'effettiva difformità del materiale fornito rispetto a quello ordinato.
In mancanza di tale prova, pertanto, anche l'azione di manleva formulata nei confronti di CP_3
deve essere rigettata.
[...]
4. Conclusioni e spese.
In conclusione, deve essere accolta la domanda di parte attrice svolta nei confronti dell'
[...]
e del D.L. per le ragioni sopra indicate con la conseguenza che questi ultimi dovranno CP_1
essere tenuti a corrispondere al in solido tra loro, la somma in sostanza corrispondente Parte_1 ai danni derivanti dai vizi del risvolto della guaina, quindi l'importo di € 40.371,30 (26.914,20 +
13.457,10) più iva di legge se dovuta, oltre interessi nella misura legale dalla domanda al saldo.
L'impresa sarà poi tenuta a corrispondere per le ragioni di cui sopra al Condominio altresì Parte_4
l'importo di € 13.457,10 più iva di legge se dovuta, oltre interessi nella misura legale dalla domanda al saldo.
CP_1 Nell'ambito poi dei rapporti tra e si individua una percentuale di Controparte_1
responsabilità a carico del D.L. del 25% sul totale del danno accertato e a carico dell'Impresa del
75% sul totale del danno accertato.
La domanda di regresso formulata dalla convenuta nei confronti di va Controparte_1 CP_5
rigettata così come la domanda di manleva formulata nei confronti di Controparte_3
Quanto alle spese di lite e di CTU si osserva quanto segue.
Le spese di ATP di parte ricorrente, in base al principio di soccombenza, vanno poste a carico dei convenuti in solido tra loro per la quota del 75% (quota di responsabilità solidale nei confronti committente) e per il 25% a carico di , liquidate complessivamente - tenuto conto Controparte_1
del valore del danno accertato (scaglione da € 52.001 a € 260.000) - come in dispositivo in base al
D.M. 55 del 2014, come modificato dal D.M. 147/2022, compensi medi, nei limiti in ogni caso della nota spese del legale.
Le spese della consulenza tecnica di parte del condominio (€ 4616,60) vanno poste - quali esborsi nell'ambito dell'ATP - in via solidale a carico dei convenuti per il 75% e a carico di
[...]
per il restante 25%. CP_1
Le spese di CTU in ATP, come liquidate, nell'ambito della stessa procedura di ATP, in considerazioni
24 degli esiti della stessa e del rilievo dei vizi dell'opera di cui sopra, vanno poste definitivamente per il
25 % a carico del D.L. Geom e per il 75 % a carico di parte convenuta CP Controparte_1
Le spese di lite del presente procedimento di parte attrice, in base al principio di soccombenza, vanno poste per il 75% a carico delle parti convenute in solido tra loro e a carico di parte convenuta
[...]
per il restante 25%, liquidate complessivamente come in dispositivo, in base al D.M. 55 CP_1
del 2014 come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore del danno accertato (scaglione
Da € 52.001 a € 260.000) compensi minimi per la fase istruttoria assai contratta e medi per le altre fasi.
Le spese dei terzi chiamati e vanno poste in base al principio di CP_5 Controparte_3
soccombenza a carico della convenuta liquidate per entrambe come in Controparte_1
dispositivo, in base al D.M. 55 del 2014 come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore delle domande in sostanza svolte nei loro confronti (scaglione da € 26.001 a € 52.000 per la terza chiamata e scaglione da € 5.201 a € 26.000 per la terza chiamata compensi CP_5 Controparte_3
minimi per la fase istruttoria assai contratta e medi per le altre fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. Condanna e Controparte_1 CP
, in solido tra loro, al pagamento a titolo di risarcimento del danno, per le ragioni
[...] di cui in motivazione, a favore di parte attrice dell'importo di € Parte_1
40.371,30 più iva di legge se dovuta, oltre interessi nella misura legale dalla domanda al saldo;
2. Condanna al pagamento, a titolo di Controparte_1
risarcimento del danno, per le ragioni di cui in motivazione, a favore di parte attrice dell'importo di € 13.457,10 più iva di legge se dovuta, oltre interessi Parte_1
nella misura legale dalla domanda al saldo;
3. Accerta e dichiara, per le ragioni di cui in motivazione, nell'ambito dei rapporti tra
[...]
e una percentuale Controparte_1 Controparte_2 di responsabilità a carico dell' del 75% sul Controparte_1
totale del danno accertato e a carico di del 25% sul totale Controparte_2
del danno accertato;
4. Rigetta le domande formulate dalla convenuta Controparte_1
nei confronti delle terze chiamate;
[...]
25 5. condanna e Controparte_1 CP
, in solido tra loro per la quota del 75% e
[...] Controparte_1
per il restante 25%, a rifondere a parte attrice
[...] Parte_1
le spese di lite del procedimento di ATP r.g.n. 4235/2019, liquidate in totale (100%) in €
4.902,60 per esborsi (di cui € 286 per CU e marca ed € 4616,60 per spese di CTP) ed €
3.645,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
6. pone le spese di C.T.U. nell'ambito del procedimento di ATP r.g.n. 4235/2019, come liquidate nell'ambito dell'ATP, per il 25% a carico di e per il 75% Controparte_2
a carico di condannando le stesse parti Controparte_1
ognuno per la sua quota a rifondere alle altre parti quanto eventualmente da queste ultime versato a titolo di compenso del C.T.U.;
7. condanna e Controparte_1 CP
, in solido tra loro per la quota del 75% e
[...] Controparte_1
per il restante 25%, a rifondere a parte attrice le spese di lite del
[...]
presente procedimento, liquidate in totale (100%) in € 786 per esborsi ed € 11.268,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
8. condanna a rifondere alla terza chiamata Controparte_1 le spese di lite del presente procedimento, liquidate in € 4.237,00 per Controparte_3
compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
9. condanna a rifondere alla terza chiamata Controparte_1 le spese di lite del presente procedimento, liquidate in € 6.713,00 per compenso, CP_5
oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge.
Così deciso in Alessandria, il 20/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Margherita Pastorino
26
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Margherita Pastorino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
, corrente in Acqui Terme (AL), Corso Divisione n°10/16, Parte_1 cod.fisc. , in persona dell'amministratore condominiale sig. , P.IVA_1 Parte_2
cod.fisc. nella sua qualità di legale rappresentante della CodiceFiscale_1 [...]
con sede legale in Acqui Terme (AL), Via Alfieri n.6, cod.fisc. e p.iva Parte_3
, elettivamente domiciliato in Acqui Terme (AL), Corso Dante n.2, presso lo studio e la P.IVA_2 persona dell'Avv. Valerio G. Ferrari, che lo rappresenta e difende, giusta mandato in atti
Attore contro
(C.F./P.IVA: con sede in Acqui Controparte_1 P.IVA_3
Terme (AL), via Transimeno n. 15, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. CP_1
elettivamente domiciliata in Acqui Terme (AL) Piazza Orto San Pietro, n. 13/3 presso lo
[...]
studio degli avvocati Monica Oreggia e Giancarlo Iemini, che la rappresentano e difendono , con facoltà congiunte e disgiunte, giusta mandato in atti
Convenuta
(C.F. – P.I. ), difeso e Controparte_2 C.F._2 P.IVA_4
rappresentato dall'Avv. Giovanni Roveda presso il cui studio in Milano, Viale Coni Zugna n. 5, è elettivamente domiciliato, giusta mandato in atti
Convenuto in persona del suo legale rappresentante, Sig. Controparte_3 Controparte_4
con sede in Cassine (AL), Strada Provinciale Cassine – Castelnuovo Bormida n. 25 (C.F. e P.I.
) rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente fra loro dagli avvocati Luca P.IVA_5
1 Gastini e Michela Galli ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti legali in Alessandria,
Piazzetta Santa Lucia n. 1, giusta mandato in atti
Terza chiamata
HE 134.947.889), in persona legale rappresentante (C.F. CP_5 Controparte_6
nato a [...] il [...], corrente in Brissago (Svizzera), Via Valmara C.F._3
n°14, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Monteverde, dall'Avv. Michele Franzosi dall'Avv.
Laura Lanfranco, presso il cui studio in Novara (NO), Corso Cavallotti n° 7 è elettivamente domiciliata, giusta mandati in atti
Terza chiamata
Avente ad oggetto: appalto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come da note scritte di p.c. depositato telematicamente in data 23.9.2024.
Parte convenuta ha concluso come da note scritte di p.c. depositato Controparte_1
telematicamente in data 23.9.2024.
Parte convenuta ha concluso come da note scritte di p.c. depositato telematicamente CP
in data 24.9.2024.
La terza chiamata ha concluso come da note scritte di p.c. depositato Controparte_3
telematicamente in data 20.9.2024.
La terza chiamata ha concluso come da note scritte di p.c. depositato telematicamente in CP_5
data 20.9.2024.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il ha convenuto in giudizio Parte_1
l' e il direttore lavori Geom. Controparte_7 Controparte_2
deducendo:
- di avere stipulato un contratto di appalto in data 14.5.2015 con l'impresa
[...]
con sede in Acqui Terme (AL), Via Trasimeno n°15, cod.fisc. e p.iva Parte_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore, titolato “Coibentazione estradosso P.IVA_3 soletta garage”;
- che con decisione assunta attraverso l'assemblea condominiale del giorno 17.3.2015 era stato designato quale progettista e direttore dei lavori il geom. di Acqui Terme, il quale CP
aveva provveduto a redigere e depositare presso il di Acqui Terme in data 18.5.2018 idonea CP_8
SCIA autorizzativa, corredata di tutta la documentazione progettuale richiesta;
- che le opere appaltate consistevano essenzialmente nel rifacimento completo della impermeabilizzazione e della pavimentazione esistenti all'estradosso del solaio piano di copertura
2 dell'autorimessa interrata condominiale, solaio su cui insisteva il cortile privato del condominio adibito a parcheggio;
- che le opere oggetto di appalto di cui agli artt 6, 7, 8, 21, 22 (quest'ultima con esclusione del riempimento dei giunti) erano state realizzate direttamente dall'impresa appaltatrice Parte_4
mentre le opere di cui agli artt. 9, 10, 12, 13, 14, 22 (quest'ultima limitatamente al riempimento dei giunti), 23 erano state subappaltate dall'impresa alla DI;
Parte_4 Controparte_6
- che i lavori erano iniziati nel maggio 2015 ed erano terminati nel novembre 2016, a seguito della chiusura degli stessi formalizzata dal direttore lavori geom. il quale ne aveva quantificato CP
l'importo complessivo nella somma di € 103.393,56 (oltre ad Iva) con una rimanenza a saldo dell'impresa appaltatrice di € 43.393,56, somma che le veniva quindi corrisposta cosicché l'intero corrispettivo dell'appalto era stato liquidato;
- che nel maggio 2017 era stata segnalata per la prima volta da alcuni condomini la presenza di
“bolle”, formatesi in più punti della pavimentazione del cortile con distacco della membrana poliuretanica dal sottostante massetto in calcestruzzo;
- che il condominio aveva commissionato, pertanto, ad un proprio tecnico nella persona dell'ing. di compiere gli accertamenti del caso, i quali erano stati trasfusi nella di lui Persona_1
relazione in data 13.9.2018 che aveva accertato in sostanza i vizi dell'opera realizzata;
- che a seguito di tali accertamenti si era tenuto un incontro presso lo studio del direttore lavori geom. il giorno 9.10.2018 con la presenza, oltre che dell'amministratore condominiale, CP dell'impresa e dei due tecnici delle parti ing. ed ing. a seguito del quale Parte_4 Per_1 CP_9
il direttore lavori geom. aveva invitato reiteratamente la DI appaltatrice a provvedere al CP rifacimento dell'opera anche per iscritto;
- che tra l'altro con lettera 15.12.2018 il legale dell'impresa aveva contestato l'attribuzione Parte_4
dei conclamati vizi e difetti rilevati dal tecnico del condominio ing. (ed anche dal proprio Per_1
ing. riconducendoli ai subappaltatori/ fornitori, insomma ai soggetti incaricati per la CP_9 materiale esecuzione di parte dell'opera, ovverosia la per il calcestruzzo, Controparte_3
l'impresa per la guaina, oltre al direttore lavori (doc.12), ma il solo geom. Controparte_6 CP
aveva riscontrava la missiva (doc.13);
- che dopo ulteriore periodo di silenzio il legale dell'impresa appaltatrice aveva convocato tutte le parti interessate presso il per il giorno 15.5.2019 (doc.14), al quale incontro le Parte_1
stesse avevano partecipavano, in mancanza tuttavia del raggiungimento di un accordo;
- che il Condominio con deliberazione in data 5.11.2019 aveva affidato incarico al proprio legale di diffidare formalmente l'appaltatrice a procedere alla eliminazione dei vizi e difetti dell'opera, diffida che era stata inoltrata in data 14.11.2019, oltre che alla parte contrattuale altresì Controparte_1
3 agli altri soggetti comunque coinvolti ab origine nella vicenda Impresa AI, Estrattiva Favelli e geom. la quale non aveva prodotto esito alcuno, venendo riscontrata dalla sola CP [...]
CP_1
- che, a fronte di tale situazione, il aveva introdotto accertamento tecnico Controparte_10 preventivo davanti al Tribunale di Alessandria all'esito del quale era stata depositata CTU che aveva accertato i vizi dell'opera e individuato le percentuali di responsabilità dei vari soggetti coinvolti.
Parte attrice agiva quindi contro i soggetti con i quali aveva concluso un rapporto contrattuale, evidenziando tra l'altro che l'ipotesi in questione era da ricondurre all'art. 1669 c.c. essendo stati rilevati dalla CTU difetti gravi dell'opera; precisava poi di avere dovuto sostenere le seguenti spese dipendenti dai vizi e difetti riscontrati nell'opera: arch. € 5.080,01, CTP Persona_2
Ing. € 3.165,20, 4 € 1.451,40 per un totale di € 9.696,61, oltre Persona_1 Parte_5
alle spese legali;
chiedeva pertanto la condanna in solido dell'impresa appaltatrice e del direttore lavori Geom. al risarcimento dei danni subiti dal condominio per la non corretta esecuzione CP delle opere appaltate oggetto di causa secondo l'entità accertata in CTU nell'ambito dell'ATP di cui sopra quindi per € 53.828,40, oltre interessi ex art 1284 fino al saldo;
al rimborso delle spese tecniche del procedimento di accertamento tecnico preventivo n.4235/2019 R.G. svoltosi tra le parti avanti al
[... Tribunale di Alessandria, per l'importo di € 5.080,01, quanto al compenso liquidato al CTU arch.
e di € 3.165,20, quanto alle spese di CTP, oltre ad € 1.451,40 di cui alla fattura n.871/2018 Per_3
della 4 al pagamento delle spese di assistenza legale sia del procedimento di Parte_5
accertamento tecnico preventivo N.4235/2019 R.G. che del presente giudizio di merito.
Si costituiva in giudizio l' : Controparte_1
- che confermava in sostanza il rapporto contrattuale instaurato con il contratto Parte_1
di appalto stipulato in data 14 maggio 2015 tra il committente e la DI Parte_1
appaltante avente come oggetto essenziale il rifacimento estradosso solaio Parte_4
di copertura locali box piano seminterrato/area manovra cortilizia condominiale di civile abitazione in conformità a SCIA redatta da Geom. ; CP CP
- che precisava poi di avere affidato incarico in subappalto per alcune delle opere alla DI individuale PAVIMENTAZIONI ARTISTICHE DI ES IO ed ora, invece denominata , con contratto di subappalto del 31.8.2015; CP_5
- che ancora tale DI, era stata specificatamente indicata per eseguire le “nuove opere” dall'Amministratore del Parte_1
- che l'inizio dei lavori avveniva in data 18 maggio 2015 e la conclusione a novembre del 2016;
- che era stato svolto procedimento di ATP come indicato dall'attore;
4 - che le conclusioni cui era pervenuto il C.T.U. apparivano sostanzialmente confermative di quanto già emerso a suo tempo a seguito della relazione dell' Ing. del settembre Per_1
2018;
- di avere, quanto alla propria minima attribuzione di responsabilità emersa, sulla base di quanto previsto nel capitolato e sotto le direttive impartite dalla direzione dei lavori, formulato l'ordine di fornitura all' di calcestruzzo con resistenza caratteristica Rck Controparte_3
30;
- che le indagini espletate avevano, invece, evidenziato come il materiale effettivamente fornito ed utilizzato era risultato con resistenza caratteristica Rck 25;
- che tale errata qualità, considerata una concausa minore dell'evento, non poteva essere riscontrata dall'Impresa che, nella circostanza, si era limitata al ruolo di mero Parte_4 esecutore effettuandola “gettata” di materiale che non presentava ictu oculi rilevanti differenze rispetto a quello richiesto e che non era comunque in grado di effettuare una verifica preliminare dal momento che gli strumenti necessari a un tale incombente erano in dotazione solo alle ditte specializzate per tali tipi di test.
Alla luce di tutto quanto sopra l' intendeva essere manlevata da coloro che Controparte_1 avevano materialmente eseguito le parti dell'opera viziate, in quanto:
- il calcestruzzo utilizzato nella realizzazione del massetto proveniva dalla Controparte_3
quale DI fornitrice che, come tale, doveva fornire garanzia sul materiale fornito ed
[...] utilizzato, tenendo indenne l'appaltatore da ogni conseguenza pregiudizievole;
- le opere la cui esecuzione era stata contestata nell'atto avversario e nelle relative produzioni, erano state realizzate dall'Impresa (impermeabilizzazione massetto, Controparte_6
pavimentazione carrabile, fornitura e posa della resina e dei granulati di marmo, fornitura e posa del prodotto antiolio in più mani); quindi l'Impresa suddetta (del tutto sconosciuta fino ad allora all' , fortemente voluta dal al punto da Controparte_1 Parte_1
essere imposta proprio per le sua specifiche abilità nel settore della pavimentazione , doveva fornire garanzia sulla corretta esecuzione a regola d'arte e tenere indenne l'appaltatrice da ogni conseguenza pregiudizievole.
L'Impresa evidenziava anche quanto ai vizi rilevati che l'applicazione dell'antiolio era stata decisa dalla committenzae/o dalla Direzione dei lavori, secondo loro unilaterali scelte e valutazioni sopravvenute, senza interpellare l' che aveva solo formalmente assunto l'onere Controparte_1 dell'incombente d'intesa con committente che l'esecuzione sarebbe stata affidata alla DI che, CP_6
infatti, aveva poi costantemente operato in totale autonomia.
5 Precisava altresì la convenuta di avere informato prontamente la TT AI circa la sussistenza delle criticità sin dalla ricezione delle prime segnalazioni pervenutale dalla committenza: tra l'altro subito dopo la comparsa delle prime “bolle” segnalate dai condomini nel maggio del 2017, la DI AI risultava già essere a conoscenza delle nuove problematiche nel mese successivo, come confermato dallo scambio di e-mail intercorso tra le ditte e la direzione dei lavori in data 27 giugno 2017 (doc.
12); inoltre a seguito degli esiti delle indagini dell'ing. del 2018, il difensore dell' Per_1 [...]
aveva inviato formale chiamata in garanzia nei confronti della DI AI (e delle altre parti CP_1
coinvolte) tramite raccomandata del 15.12.2018 (doc. 13) seguita da altre due analoghe inviate a mezzo e-mail in data 08.07.2019 (doc. 14) e 26.11.2019 (doc. 15) - quest'ultima, in particolare, aveva fatto seguito alla missiva di diffida del Condominio inviata in data 14.11.2019 (doc. 19 produzioni attrice) – infine era pacifico, per stessa ammissione della DI subappaltatrice, che la medesima aveva partecipato al sopralluogo nel maggio del 2019 ed alle trattive precedenti l'instaurazione del procedimento di A.T.P..
Parte convenuta chiedeva pertanto di essere autorizzata a chiamare in causa i terzi TT AI Art ed
Estrattiva Favelli srl e nel merito il rigetto delle domande avversarie;
in subordine di dichiarare i soggetti terzi chiamati tenuti a garantire e a manlevare integralmente la convenuta e per l'effetto condannarli unitamente al convenuto Geom al pagamento di ogni somma accertata e CP
liquidata in corso di causa in favore di parte attrice;
in via ulteriormente subordinata di condannare i convenuti e le parti terze chiamate al pagamento in favore di parte attrice di quanto accertato sulla base dell'attribuzione di responsabilità nella causazione dell'evento così come definita dal C.T.U.
Arch. ad esito della procedura di A.T.P. n. 4235/2019 R.G. Tribunale di Persona_2
Alessandria, per l'effetto, limitare la quota relativa all' nella Controparte_7
misura del 12,5% del totale, con vittoria delle spese, diritti ed onorari della causa e di quelle, legali e tecniche di parte, relative alla procedura di accertamento tecnico preventivo e con condanna della terza chiamata al risarcimento dei danni in favore dell' CP_5 Controparte_7
ex art. 96 C.p.c..
[...]
Si costituiva altresì in giudizio il Geom. che contestava quanto dedotto e richiesto da parte CP
attrice ed evidenziava:
- che, quanto alla posa del calcestruzzo fornito da non aveva in sostanza alcuna Controparte_3
responsabilità in quanto il calcestruzzo fornito dalla DI non corrispondeva alle specifiche CP_3
tecniche citate nella bolla di consegna, ma tale circostanza si era potuta rilevare soltanto in seguito agli accertamenti di cui alle perizie tecniche effettuate sulla pavimentazione e che il Geom. CP
era tenuto esclusivamente a verificare, così come aveva fatto, che la tipologia di calcestruzzo richiesta
6 fosse indicata nella bolla di consegna (oltre a verificare che non venisse aggiunto nell'impasto un quantitativo di acqua eccessivo che avrebbe vanificato la resistenza dell'impasto stesso);
- che inoltre all'art. 23 del contratto di appalto era stata chiaramente menzionata l'applicazione del prodotto anti olio e dalla mail del 12.5.2015 si evinceva che l'impresa appaltatrice era a conoscenza di detta applicazione;
che nessuno ruolo aveva avuto invece il D.L. in relazione a detta scelta;
- che, quanto alle lamentele relative al fatto che la resina impermeabilizzante Hyperdesmo non era stata risvoltata sulle pareti verticali del cortile, prima del getto era stato posato il giunto di dilatazione
ISOLMANT; tra il muro perimetrale che circondava l'area cortilizia e le grate di scolo delle acque meteoriche era stata adottata una pendenza superiore all'1% per favorire il facile e veloce deflusso delle acque meteoriche;
più del 50% della muratura perimetrale ove non era stato realizzato il suddetto risvolto era già protetto dallo zoccolo in marmo, dal cornicione del palazzo condominiale e da un frontalino in lamiera preverniciata;
- che quindi in definitiva non vi era nessun inadempimento del Geom. CP
Parte convenuta ribadiva in ogni caso la disponibilità a valutare nuovamente la proposta transattiva di parte ricorrente formulata prima dell'instaurazione del giudizio di merito che era stata precedentemente accettata;
rilevava ancora che in ogni caso il Geom. poteva essere ritenuto CP
responsabile solo nei limiti della propria quota di responsabilità in quanto non poteva di certo rispondere della condotta inadempiente di altri soggetti coinvolti e concludeva chiedendo il rigetto delle domande attoree e in subordine la condanna al risarcimento dei danni nei limiti della propria quota di competenza, con vittoria delle spese di causa.
A seguito di autorizzazione alla chiamata in causa dei terzi, si costituiva che Controparte_3 precisava tra l'altro che a luglio 2015 la società aveva provveduto, su richiesta Controparte_3 della dell' alla fornitura del calcestruzzo;
che in data Parte_6
24.07.2015, veniva eseguito, direttamente dalla il getto Parte_6 di calcestruzzo sull'intera area cortilizia, poi rifinito in data 25.07.2015; eccepiva poi che dalla cronologia dei fatti risultava innanzitutto che le contestazioni di parte attrice in ordine alla difettosità delle opere eseguite erano state formulate tardivamente, ben oltre i termini di legge;
precisava nel merito che, quanto al “degrado” del calcestruzzo, a richiesta della Controparte_7
all'atto della fornitura del calcestruzzo si era provveduto all'aggiunta di acqua secondo i
[...]
quantitativi di volta in volta richiesti dalla cliente (cfr. doc. 2 – 11) e che pertanto l'eventuale
“degrado” del calcestruzzo non poteva che essere messo in correlazione con la precisa scelta compiuta, in origine, dalla escludendosi quindi la possibilità Controparte_7
di ricondurre ogni qualsivoglia problematica alle caratteristiche qualitative del calcestruzzo fornito dalla che risultavano invece perfettamente conformi all'ordine e all'utilizzo finale del CP_3
7 prodotto;
evidenziava infatti che lo stesso CTU, Arch. dando atto della inferiore Persona_2
resistenza a compressione del calcestruzzo, aveva evidenziato che tale circostanza poteva dipendere dalla fornitura del calcestruzzo con specifiche differenti oppure dall'avvenuta alterazione del medesimo in fase di posa. concludeva pertanto chiedendo il rigetto delle domande formulate nei propri Controparte_3
confronti e in via subordinata in caso di accoglimento, anche solo parziale, di ogni domanda formulata nei confronti della società di dichiarare che la stessa società Controparte_3 Controparte_3
era tenuta al pagamento delle somme accertate come dovute in favore di parte attrice secondo le
[...] attribuzioni di responsabilità definite all'esito del procedimento per accertamento tecnico preventivo svoltosi dinanzi al Tribunale di Alessandria (R.G. 4235/2019), limitando, per l'effetto, la quota di responsabilità a carico della concludente nella misura massima del 12,50% dell'importo totale;
con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva infine la terza chiamata che rappresentava tra l'altro che veniva subappaltato CP_5 dall'impresa alla DI l'esecuzione della pavimentazione superficiale con Parte_4 CP_5 stesura di resina (non traspirante); eccepiva la decadenza e prescrizione dell'azione, evidenziando che la DI AI, successivamente alla data di ultimazione delle opere (3/10/2015), alla consegna e successivamente anche al collaudo nel novembre 2016, prima della notifica del ricorso per accertamento tecnico preventivo nella primavera 2020, non aveva mai ricevuto alcuna formale rituale tempestiva contestazione né dalla ricorrente committente, né dalla Direzione dei Lavori, né dall'appaltatore, per vizi, difetti o problematiche riguardanti le opere realizzate;
che le affermazioni e produzioni richiamate dall'Impresa nella comparsa di costituzione e risposta, Parte_4 diversamente da quanto sostenuto, erano irrilevanti ai fini dell'interruzione dei termini di decadenza e prescrizione;
che in particolare la mail ordinaria 9/12/2015 non era inviata alla mail di né CP_5 all'indirizzo precedentemente utilizzato nella corrispondenza Email_1
precontratto; che la successiva mail del 2017, a cui la DI aveva risposto per fornire i dati tecnici richiesti, era invece correttamente inviata all'indirizzo mail che nel 2019, e quindi quasi 4 CP_5 anni dopo l'ultimazione delle opere da parte di vi era stato un incontro informale in loco, CP_5
ove, emergeva in sostanza come tra le opere eseguite da non potevano ricomprendersi le CP_5
opere eseguite al di sotto del massetto in calcestruzzo per le quali quindi la DI non poteva CP_6
essere responsabile.
La terza chiamata eccepiva poi il mancato rispetto del termine biennale di prescrizione ex art 1667
c.c..
Nel merito la terza chiamata rappresentava:
8 - che per il prodotto anti olio (non in capitolato) e la decisione di inserire tale trattamento, diversamente da quanto sostenuto dall' non era stata concordata Controparte_1
direttamente ed esclusivamente tra ed il Condominio committente, bensì anche con CP_5 la Direzione Lavori e l'appaltatrice delle opere;
che inoltre, il prodotto antiolio era stato posato, nei giorni indicati su sollecitazione del direttore dei lavori, nonostante non vi fossero le condizioni metereologiche adeguate;
che poco dopo il termine della posa vi erano state precipitazioni, mentre il prodotto si trovava ancora in una fase di “catalizzazione” e questo aveva comportato un inglobamento dell'umidità al suo interno, virando la colorazione ad un colore biancastro, rispetto al neutro che doveva risultare;
- che in ordine alle “infiltrazioni”, la membrana Hyperdesmo non era stata risvoltata lungo le pareti perché ciò non era previsto nel capitolato e, nonostante ciò fosse stato fatto notare durante la posa, era stato comunque indicato di proseguire come da capitolato (quindi senza il risvolto verticale su tutto il perimetro) perché null'altro sarebbe stato economicamente riconosciuto per ulteriori lavori nello stesso non contemplati;
- che la posa della membrana Hyperdesmo era avvenuta dopo un controllo su tutta l'area dell'umidità presente nel massetto attraverso un apposito apparecchio in dotazione del pavimentista;
- che in ordine alla “non traspirabilità al vapore”, effettivamente la pavimentazione scelta non era traspirante e ciò a causa del prodotto Adbruf Coldgrip assolutamente non traspirante
(posato con uno spessore medio di mm3 circa) così come previsto nel capitolato redatto dall'ing. che indicava tale prodotto con la particolarità di non traspirabilità; Per_1
- che in definitiva il problema di degrado che aveva colpito la pavimentazione non era da attribuire in nessun modo all'imperizia dell'impresa subappaltatrice che aveva realizzato l'intervento utilizzando i materiali previsti a capitolato, ma ad altri fattori quali: l'ineguatezza del sottofondo particolarmente fragile e fessurato e che aveva favorito l'infiltrazione di elevate quantità di acqua, alla scarsa o quasi inesistente progettazione dell'intervento che avrebbe dovuto prevedere il fenomeno e di conseguenza progettare un pacchetto impermeabilizzante senza possibilità di infiltrazione dell'acqua, al mancato controllo sulla qualità dei materiali e del sottofondo che avrebbe dovuto eseguire la direzione lavori.
La terza chiamata contestava in sostanza la CTU svolta in ATP, richiamando quanto evidenziato dal proprio CTP nella fase conclusiva dell'ATP e chiedeva in sostanza il rigetto delle domande svolte nei propri confronti, per le intervenute decadenze in ordine alle contestazioni di vizi e difetti, nonché per intervenuta prescrizione della pretesa risarcitoria di cui alle domande giudiziali oggetto del giudizio;
nel merito il rigetto delle domande avversarie e in subordine anche previo rinnovo CTU di accertare
9 l'esistenza ed il grado di corresponsabilità della DI AI nella causazione dei medesimi, con conseguente condanna al risarcimento dei danni in proporzione direttamente causati ed al medesimo attribuibili, con vittoria di spese di lite.
La causa, istruita documentalmente, mediante acquisizione del fascicolo del procedimento di ATP di cui sopra e assunzione della prova orale ritenuta ammissibile, è stata trattenuta in decisione a seguito di udienza di pc a trattazione scritta del 24.9.2024, con provvedimento del 25.9.2024 previa concessione dei termini ex art 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
1. Responsabilità dell'appaltatore e del direttore lavori per i vizi dell'opera.
Parte attrice agisce nei confronti dell'impresa convenuta, ai sensi dell'art. 1669 c.c. e nei confronti del direttore lavori, responsabile in via solidale con l'impresa, chiedendo il risarcimento del danno subito in conseguenza dei vizi riscontrati nell'ambito dell'opera di cui al contratto di appalto pacificamente stipulato tra il e l'impresa appaltatrice in data 14.5.2015 (doc. 1 di parte Parte_1 attrice) avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori di rifacimento estradosso solaio di copertura locali box piano seminterrato/area manovra cortilizia condominiale di civile abitazione in conformità della
Scia redatta dal Geom. CP
In Condominio allega in particolare come i vizi emersi nell'ambito della CTU espletata nel procedimento di ATP di cui sopra siano gravi ai sensi dell'art. 1669 c.c..
È necessario allora in primo luogo analizzare la natura dei vizi contestati dall'attore.
Nell'ambito della CTU è stato accertato in sostanza il rapido ammaloramento della pavimentazione del cortile in questione.
Nello specifico il CTU riporta le errate lavorazioni come segue (sottolineature della scrivente):
“1) mancato risvolto/sigillatura della guaina in resina sui bordi prevedendo l'utilizzo di apposite garze e prodotti accessori e presso le discontinuità (tombini, grigliati etc) da attribuire all'impresa
; (errata posa). Nel capitolato non viene specificato nulla relativamente alla finitura Controparte_6
dei bordi del piazzale e sulla necessità di realizzare i risvolti di resina, ma questo particolare tecnico appare alla scrivente un elemento facente parte di una esecuzione a regola d'arte che un'impresa qualificata dovrebbe eseguire in automatico. Quando si prescrive una realizzazione di una parete, per fare un esempio, non è necessario specificare che i mattoni debbano essere uniti con la malta, in quanto ciò è un ovvio elemento della realizzazione del muro medesimo. Nel caso in esame eseguire una impermeabilizzazione e lasciarla aperta sui bordi non può dirsi opera realizzata a regola d'arte.
L'impresa avrebbe dovuto, per buona tecnica quanto meno segnalare eventuali sue difficoltà in
10 merito, se per un qualche motivo non poteva realizzare dette sigillature di bordo;
2)Mancata accurata valutazione del rischio rappresentato dalla graniglia di marmo utilizzata per la finitura superficiale, della quale non si è adeguatamente valutata la possibilità che la stessa potesse causare, in seguito al traffico veicolare microfessurazioni nello strato di guaina in cui veniva inglobata;
3)Getto cementizio: visti i risultati delle prove di resistenza del materiale, come riviste anche abbracciando in parte alcune delle considerazioni del perito in merito alla interpretazione dei Per_4
risultati, la scrivente ritiene che il calcestruzzo posato abbia resistenza caratteristica Rck 25 e non
Rck30 come previsto a contratto, pertanto ravvisando una inadempienza contrattuale minore nella fornitura e posa dello stesso la scrivente ha ritenuto ascrivere comunque, a titolo risarcitorio in merito alla fornitura non conforme una percentuale pari al 25% del valore delle opere di ripristino necessarie, ripartite in parti uguali tra fornitore del e gli esecutori dei Parte_7
getti . Controparte_1
4)non adeguato controllo da parte della D.L Geom. relativamente al sopra detto CP
risvolto delle guaine, in quanto il progettista e direttore lavori è responsabile delle scelte progettuali
e del controllo dell'esecuzione delle opere. Il DL, vedendo che la DI posatrice delle resine non risvoltava le stesse avrebbe dovuto prendere provvedimenti atti a rimediare alla palese mancanza.”
(cfr. pagine 22 e 23 della CTU).
Ancora il CTU precisa quanto ai rimedi a tali vizi che “La sottoscritta ritiene che sia necessario provvedere al completo rifacimento della finitura superficiale dell'area cortilizia in esame, che ormai danneggiata non presenta più le caratteristiche di integrità sia funzionale che estetica che il
committente aveva contrattualmente richiesto…” (cfr. pagine 19 e 20 CTU). Parte_1
Ebbene alla luce di quanto emerso dalla CTU si ritiene che i vizi dell'opera siano gravi ai sensi e per gli effetti dell'art. 1669 c.c..
Giova evidenziare che in giurisprudenza è stato affermato che: “I gravi difetti che, ai sensi dell'art.
1669 c.c., fanno sorgere la responsabilità dell'appaltatore nei confronti dei committente e dei suoi aventi causa consistono in quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura. A tal fine, rilevano pure vizi non totalmente impeditivi dell'uso dell'immobile, come quelli relativi all'efficienza dell'impianto idrico o alla presenza di infiltrazioni e umidità, ancorché incidenti soltanto su parti comuni dell'edificio e non sulle singole proprietà dei condomini.” (Cass. Civ. n. 24230 del 04/10/2018).
Nel caso di specie si ritiene che i vizi riscontrati riducano gravemente il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la sua funzione, considerato che a causa degli stessi la finitura superficiale
11 dell'area cortilizia non presenta più le caratteristiche di integrità sia funzionale che estetica oggetto del contratto.
Deve essere quindi applicata la disciplina di cui all'art 1669 c.c..
Ciò detto è necessario ora analizzare le responsabilità contestate, in relazione ai vizi denunciati, ai due soggetti convenuti dalla committente: in qualità di appaltatore e Geom. Controparte_1
in qualità di direttore lavori. CP
Intanto si osserva che come ribadito dalla Cassazione, anche con la pronuncia SU 3.2.2014 n. 2284, la previsione dell'art. 1669 cod. civ. concreta un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, con carattere di specialità rispetto al disposto dell'art. 2043 cod. civ., ponendo una speciale presunzione di responsabilità a carico dell'appaltatore.
Ebbene quanto all'esecuzione materiale dell'opera da parte dell'impresa si osserva quanto segue.
Risultano provati i vizi dell'opera come emersi nella CTU alla quale si ritiene di aderire per essere la stessa precisa, completa ed esaustiva.
Risulta altresì che tali vizi abbiano in sostanza cagionato il rapido ammaloramento della pavimentazione del cortile in questione con la necessità di porvi rimedio con il completo rifacimento della finitura superficiale dell'area cortilizia per un costo totale dei lavori da effettuare pari ad €
53.828,40 (cfr. pagine da 19 a 21 della CTU).
Tali vizi sono in parte riconducibile all'operato dell'impresa appaltatrice e in parte riconducibili all'operato dell'impresa subappaltatrice.
Nello specifico risultano imputabili alla subappaltatrice i vizi relativi al mancato risvolto/sigillatura della guaina in resina sui bordi prevedendo l'utilizzo di apposite garze e prodotti accessori e presso le discontinuità (tombini, grigliati etc) (errata posa).
Ebbene sussiste in capo all'appaltatore nei confronti del committente la responsabilità per l'operato del subappaltatore.
Sul punto si riporta quanto affermato in giurisprudenza: “In tema di appalto, la consapevolezza, o anche il consenso, sia antecedente, sia successivo, espresso dal committente all'esecuzione, in tutto
o in parte, delle opere in subappalto, valgono soltanto a rendere legittimo, ex articolo 1656 del codice civile, il ricorso dell'appaltatore a tale modalità di esecuzione della propria prestazione e non anche
a instaurare alcun diretto rapporto negoziale tra committente e subappaltatore. Ne consegue che, in difetto di diversi accordi, il subappaltatore risponde della relativa esecuzione nei confronti del solo appaltatore e, correlativamente, solo verso quest'ultimo, e non anche nei confronti del committente"
(cfr. Cass. Civ. sent. n. 21719/19)…” (cfr. in motivazione Tribunale Lecce, 04/03/2021, n.636).
Ancora giova evidenziare che alla luce di una recentissima sentenza della Corte di Cassazione: “Il concetto giuridico fondamentale della sentenza è che il contratto di subappalto crea un rapporto
12 obbligatorio autonomo tra appaltatore e subappaltatore, al quale il committente è estraneo. Il subappaltatore non è un ausiliario dell'appaltatore e il subappalto conserva la propria autonomia rispetto al contratto principale, consentendo alle parti di disciplinare il rapporto in modo diverso.
Pertanto, i difetti riscontrati nell'opera del subappaltatore non escludono la responsabilità del costruttore-appaltatore nei confronti del terzo danneggiato.” (cfr. Cassazione civile sez. II,
07/01/2025, n.240).
Nel caso di specie, pertanto, a poco rileva che la DI subappaltatrice fosse anche stata indicata dal
Condominio committente, in quanto in definitiva il contratto di subappalto, quindi, il rapporto negoziale è stato stipulato tra appaltatore e subappaltatore (cfr. il contratto di subappalto del 31.8.2015 prodotto, sub doc. 6 convenuta . Controparte_1
Alla luce di ciò si ritiene pertanto responsabile nei confronti del CP_11 Controparte_1 per l'operato della DI . CP_6
L'azione di regresso/manleva formulata dalla prima nei confronti della seconda verrà esaminata nel prosieguo.
Risulta inoltre una piccola parte di responsabilità addebitabile all'operato dell' Controparte_1
quanto al getto cementizio (si riporta nuovamente quanto indicato sul punto dalla CTU: “visti i risultati delle prove di resistenza del materiale, come riviste anche abbracciando in parte alcune delle considerazioni del perito in merito alla interpretazione dei risultati, la scrivente ritiene Per_4
che il calcestruzzo posato abbia resistenza caratteristica Rck 25 e non Rck30 come previsto a contratto, pertanto ravvisando una inadempienza contrattuale minore nella fornitura e posa dello stesso la scrivente ha ritenuto ascrivere comunque, a titolo risarcitorio in merito alla fornitura non conforme una percentuale pari al 25% del valore delle opere di ripristino necessarie..” (cfr. pag 22
CTU).
Ebbene anche di tale vizio si ritiene debba rispondere l'appaltatore nei confronti del committente.
A tale proposito oltretutto si rileva che non è stato neanche adeguatamente provato da parte dell' che il vizio sia stato determinato in definitiva da un vizio/difetto originario Controparte_1
del calcestruzzo fornito. In altre parole, non risulta adeguata prova che il calcestruzzo fornito avesse una resistenza inferiore a quella prevista in contratto.
Nella stessa CTU in effetti è altresì indicato che “Tuttavia, verificato che il calcestruzzo fornito e posato non corrisponde a quello a contratto, presentanto una resistenza a compressione inferiore e che quindi si deve prendere atto che o lo stesso è stato fornito con specifiche differenti o che nel corso della posa esso è stato alterato in qualche maniera …” (cfr. pag. 9 della CTU).
Ciò detto tale questione verrà meglio esaminata nel prosieguo, con riferimento alla domanda di manleva formulata dall' nei confronti della fornitrice del materiale (Estrattiva Controparte_1
13 . CP_3
Quanto sopra è in ogni caso sufficiente a ritenere altresì responsabile l' con Controparte_1
riferimento ai vizi consistenti nel getto cementizio, non essendo oltretutto neanche stato da quest'ultima adeguatamente provato che la causa del vizio è attribuibile alla responsabilità di terzi per il vizio della fornitura.
In definitiva, non si ritiene che l'impresa appaltatrice abbia fornito la prova della impossibilità della prestazione per caso fortuito o forza maggiore o per fatto esclusivo di terzi, con la conseguenza che si devono ritener provati gli elementi costitutivi della responsabilità dell'impresa convenuta in relazione all'errata esecuzione dei lavori di cui sopra. Parte_4
Quanto invece al Direttore Lavori Geom designato dal , si evidenzia quanto CP Parte_1
segue.
Intanto è pacifico il rapporto contrattuale tra le parti (cfr. altresì delibera condominiale del 17.3.2015, sub doc 2 di parte attrice).
Inoltre, dalla CTU, alla quale come già sopra indicato si ritiene di aderire per la puntualità, esaustività degli accertamenti compiuti, risulta la responsabilità del direttore lavori per non avere adeguatamente controllato il lavoro relativo al risvolto delle guaine. Nella CTU si legge che: “Il DL, vedendo che la DI posatrice delle resine non risvoltava le stesse avrebbe dovuto prendere provvedimenti atti a rimediare alla palese mancanza.” (cfr. pagina 23 della CTU).
Si badi oltretutto che è anche emerso dalla CTU quanto al risvolto della guaina che: “Nel capitolato non viene specificato nulla relativamente alla finitura dei bordi del piazzale e sulla necessità di realizzare i risvolti di resina, ma questo particolare tecnico appare alla scrivente un elemento facente parte di una esecuzione a regola d'arte che un'impresa qualificata dovrebbe eseguire in automatico.
Quando si prescrive una realizzazione di una parete, per fare un esempio, non è necessario specificare che i mattoni debbano essere uniti con la malta, in quanto ciò è un ovvio elemento della realizzazione del muro medesimo. Nel caso in esame eseguire una impermeabilizzazione e lasciarla aperta sui bordi non può dirsi opera realizzata a regola d'arte….” (cfr CTU pag.22).
Detto ciò si evidenzia che il direttore lavori contrae un'obbligazione di mezzi che consiste nell'impegno del professionista nell'assolvere le mansioni assegnate con la diligenza necessaria con riguardo all'attività esercitata (art. 1176 c.c.) e richiesta per garantire la corretta esecuzione dell'opera, ovvero, quella particolare diligenza richiesta dalle caratteristiche dei lavori da dirigere.
Più nello specifico in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente presta un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultati ma, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse
14 intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente - preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della "diligentia quam in concreto"; rientrano pertanto nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi;
pertanto, non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente;
in particolare l'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell'opera nelle sua varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati. (Cass. Civ. Sez. II, del 24 aprile 2008, n. 10728, Cass. civ., sez. II, 21 maggio 2012, n.
8014).
Ancora: «il direttore dei lavori è la persona di fiducia del committente, incaricata di sorvegliare che le opere vengano correttamente eseguite dall'appaltatore e dal personale di cui questi si avvalga intervenendo per tempo anche solo a fermarne l'esecuzione, qualora questa manifesti vizi o difetti»
(Cass. civ., sez. II, 29 agosto 2013, n. 19895).
Orbene, alla luce di quanto sopra indicato e di quanto emerso dalla CTU, si ritiene che, tenuto conto degli obblighi di vigilanza del D.L. come sopra individuati, nel caso di specie il Geom. sia CP
risultato inadempiente alle proprie obbligazioni professionali assunte nei confronti del Parte_1
[...]
Il convenuto oltretutto non ha neanche provato di essersi trovato nell'impossibilità per fatti allo stesso non imputabili di adempiere correttamente ai propri obblighi professionali con la conseguenza che deve ritenersi accertata la responsabilità professionale del direttore lavori che ha concorso, insieme all'appaltatore, alla causazione dell'evento dannoso che avrebbe potuto essere evitato con la vigilanza richiesta dalla natura dell'opera professionale prestata.
D'altronde nella responsabilità regolata dall'art. 1669 cod. civ. in tema di rovina e difetti di immobili, avente natura extracontrattuale, possono incorrere, a titolo di concorso con l'appaltatore che abbia costruito un fabbricato minato da gravi difetti di costruzione, tutti quei soggetti che, prestando a vario
15 titolo la loro opera nella realizzazione dell'opera, abbiano contribuito, per colpa professionale
(segnatamente il progettista e/o il direttore dei lavori), alla determinazione dell'evento dannoso
(Tribunale Velletri sez. II, 29/06/2020, n.972).
Si ritiene in definitiva che l'impresa appaltatrice e il direttore lavori abbiano concorso alla determinazione dell'evento dannoso e gli stessi risultano responsabili in solido dei confronti del committente, con riferimento ai vizi dell'opera relativa al risvolto della guaina.
Invero, in tema di contratto di appalto, il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale. (Cassazione civile sez.
II, 03/09/2020, n.18289).
Ancora recentemente sono stati confermati tali principi: “In tema di appalto, la responsabilità dell'appaltatore e del progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso a determinare il danno subito dal committente, è improntata al vincolo della solidarietà, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2055, comma 1, e 1292 c.c., dovendo il giudice procedere all'accertamento e ripartizione delle rispettive quote di responsabilità solo a fronte di specifica domanda in tal senso, facendo ricorso al criterio sussidiario della parità delle colpe - di cui all'art.
2055, comma 3, c.c. - nel caso in cui, per l'impossibilità di provare le diverse entità degli apporti causali, residui una situazione di dubbio oggettivo e reale.” (cfr. Cass Civ. n. 14378 del 24/05/2023)
Nel caso di specie pertanto il D.L. deve essere considerato responsabile in solido con l'impresa appaltatrice in relazione ai danni causati dal mancato risvolto della guaina.
Ciò detto, seppure non risulta accoglibile la domanda del Geom di limitare il risarcimento CP del danno dovuto da quest'ultimo a favore del Condominio, alla luce della responsabilità solidale nei confronti del committente ex art 2055 c.c., deve essere accertata la ripartizione delle quote di responsabilità tra appaltatore e D.L., dovendosi ritenere tale domanda formulata dal D.L. convenuto, proprio con la richiesta di condanna nei limiti della propria quota di responsabilità.
A tale proposito si ritiene nuovamente di aderire a quanto emerso dalla CTU, svolta che in maniera puntuale e adeguatamente motivata, che ha altresì indicato la quota di responsabilità del D.L. nella percentuale del 25% sul totale del danno accertato. Va quindi accertata la ripartizione tra impresa appaltatrice e D.L. in tali termini: quota di responsabilità del D.L. del 25% e quota di responsabilità nei confronti del condominio da parte dell'impresa appaltatrice per la restante quota, con disamina
16 nel prosieguo delle eventuali ulteriori quote di responsabilità tra impresa appaltatrice e impresa subappaltatrice.
In merito alla quantificazione del danno risarcibile, nei confronti dell'attore da porre a Parte_1 carico dei responsabili dell'evento dannoso, come sopra individuato, si rileva quanto segue.
In giurisprudenza è stato affermato che l'ambito della responsabilità, posta dall'art. 1669 c.c. a carico dell'appaltatore per rovina o difetti della costruzione, in mancanza di limitazioni legali, deve ritenersi coincidere con quello generale della responsabilità extracontrattuale e, come tale, include tutte le spese necessarie per eliminare, definitivamente e radicalmente, i difetti medesimi, anche mediante la realizzazione di opere diverse e più onerose di quelle originariamente progettate nel capitolato d'appalto, purchè utili a che l'opera possa fornire la normale utilità propria della sua destinazione.
(Cassazione civile sez. II, 04/03/2016, n.4319).
Ebbene nel caso di specie, considerato che dalla CTU svolta è emerso che è necessario provvedere al completo rifacimento della finitura superficiale dell'area cortilizia, si deve procedere alla determinazione del danno tenuto conto dei costi per il rifacimento a regola d'arte di tale opera.
Nello specifico il CTU ha indicato le opere da effettuare e i relativi costi come segue:
“ asportazione dello strato di resine attualmente in opera;
•riparazione delle parti di massetto ammalorate, ripristinando la planarità e la coerenza della superficie, ove disgregata, in modo che possa essere adeguata alla successiva posa delle resine;
•effettuazione di un periodo di asciugatura del massetto cementizio sottostante, portando i parametri igroscopici a livelli di asciugatura idonei alla posa di resine, che, sia pur traspiranti, dovranno essere posate su massetto completamente asciutto e quando le condizioni atmosferiche presenteranno temperature ottimali e bel tempo stabile con assenza di precipitazioni;
•verifica e certificazione dell'avvenuta asciugatura del massetto mediante misurazioni con igrometro;
•posa di un nuovo ciclo applicativo di resine di tipo assolutamente traspirante al vapore, provvedendo alla realizzazione di tutti i particolari di risvolto prevedendo l'utilizzo di apposite garze
e prodotti accessori e sigillatura dei punti dove le stesse incontrano parti estranee al massetto stesso, quali canaline, tombini, fori di aerazione, recinzioni ed in generale bordi liberi, prevedendo le adeguate sigillature e risvolti, tali da garantire in maniera tassativa che il massetto che rimane imprigionato tra le due guaine sia protetto in maniera assoluta dalle infiltrazioni idriche di qualsivoglia natura;
17 •alla luce di quanto emerso relativamente alla possibilità che la finitura a ghiaietto possa danneggiare col tempo lo strato di guaina la scrivente ritiene prudente omettere la posa di tale materiale, rinunciando alla finitura “effetto asfalto”.
•tutto il ciclo di trattamento deve garantire la perfetta traspirazione del vapore interstiziale, del quale mai, anche nel caso di un lavoro perfetto si può escludere a priori la presenza.
•Sarà opportuno evitare inoltre, in via precauzionale, di effettuare la stesura di antiolio, il quale potrebbe compromettere comunque la traspirabilità degli strati di resina.
La sottoscritta, stima quindi le seguenti opere, facendo riferimento ove possibile ai prezzi indicati nel contratto di appalto, o in difetto secondo prezzi di mercato.
1.rimozione resina e pulitura massetto 12,00 €/mq x 822 mq:
...............................................................................................€ 9.864,00
2.ripristino massetto ove ammalorato, 12% circa della superficie 822 mq x 0,12 x 10,00 €/mq (voce
12 capitolato):
…...............................................................................................€ 986,40
3.verifica avvenuta asciugatura massetto con igrometro - a corpo
…............................................................................................ € 300,00
4.impermeabilizzazione mediante Hyperdesmo, due mani di resina impermeabilizzante, traspirante come quella esistente, curando tutti i risvolti della stessa prevedendo l'utilizzo di apposite garze e prodotti accessori e sigillando il perimetro del cortile e tutti i punti di discontinuità con tombini e caditoie 27,00 €/mq x 822 mq
…...........................................................................................€ 22.194,00
5.realizzazione di pavimentazione carraia con resina poliuretanica ADBRUF Coldgrip, strato finale, senza integrazione di graniglie di marmo naturali, traspirante come quella esistente, curando tutti i risvolti della stessa sigillando il perimetro del cortile e tutti i punti di discontinuità con tombini e caditoie – 22,00 €/mq x 822 mq
…............................................................................................€ 18.084,00
6.pratica edilizia di manutenzione straordinaria della pavimentazione in oggetto
…............................................................................................€ 2.500,00
TOTALE (IVA esclusa)......................................................................€ 53.828,40
18 più iva di legge se dovuta.” (cfr. pagine 20 e 21 della CTU).
Tali costi sono stati quindi in definitiva quantificati dal CTU con indicazione analitica e specifica delle diverse voci come sopra riportate nella somma di € 53.828,40 più iva di legge se dovuta.
Inoltre, il CTU ha ripartito le quote di responsabilità dei vari soggetti in relazione in sostanza ai vizi e ai conseguenti danni causati nella seguente percentuale di danno: 25% a carico del D.L.; 25% a carico in parti uguali di 50% a carico dell'Impresa AI (cfr. Parte_8
pag.23 della CTU).
Alla luce di ciò si aderisce alla specifica e puntuale quantificazione del danno effettuata dal CTU.
Si aderisce altresì per quanto qui di interesse al riparto di responsabilità tra direttore lavori e impresa indicato, conseguenza del compiuto accertamento effettuato, con la precisazione che data Parte_4 la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente per l'operato del subappaltatore e data altresì la responsabilità solidale del D.L. con l'appaltatore, in merito proprio ai vizi riscontrati nell'operato del subappaltatore gli stessi dovranno essere tenuti a corrispondere al in Parte_1
solido tra loro, la somma in sostanza corrispondente ai danni derivanti dai vizi del risvolto della guaina, quindi l'importo di € 40.371,30 (26.914,20 + 13.457,10) più iva di legge se dovuta, oltre interessi nella misura legale dalla domanda al saldo.
L'impresa sarà poi tenuta a corrispondere relativamente ai vizi del getto cementizio, quindi Parte_4
per le ragioni di cui sopra (con discostamento su tale punto dalle quote di responsabilità individuate dal CTU tra ed , al Condominio altresì l'importo di € 13.457,10 Controparte_1 Controparte_3
più iva di legge se dovuta, oltre interessi nella misura legale dalla domanda al saldo.
2. Sulla domanda di regresso da parte dell'appaltatore nei confronti del subappaltatore.
L'impresa ha agito nei confronti del subappaltatore per essere manlevata e garantita da Parte_4 quest'ultima in relazione al pagamento di ogni somma accertata e liquidata in favore della parte attrice.
Ebbene l'azione può essere qualificata giuridicamente ai sensi dell'art. 1670 c.c. che prevede appunto l'azione di regresso da parte dell'appaltatore nei confronti del subappaltatore.
Innanzitutto si rileva che la terza chiamata ha eccepito la decadenza e prescrizione CP_5 dell'azione nei suoi confronti, evidenziando in sostanza che dalla conclusione dei lavori, prima della notifica dell'ATP nella primavera 2020, non aveva mai ricevuto alcuna formale, rituale e tempestiva contestazione né dalla ricorrente committente, né dalla Direzione dei Lavori, né dall'appaltatore per i vizi/difetti riguardanti le opere realizzate ed evidenziando ancora che le comunicazioni richiamate
19 dall'impresa nella comparsa di costituzione e risposta erano irrilevanti ai fini Parte_4 dell'interruzione dei termini di decadenza e prescrizione;
ha poi in particolare eccepito l'intervenuta prescrizione ex art 1667 e 1668 c.c. per il decorso del termine biennale dalla consegna delle opere al committente.
Quanto a tali eccezioni l' ha evidenziato che la subappaltatrice a distanza di un Controparte_1 mese circa dall'evidenziarsi delle prime problematiche sull'area oggetto del proprio intervento era già al corrente delle segnalazioni pervenute, richiamando lo scambio mail avvenuto tra il D.L., la DI appaltatrice e la DI subappaltatrice del giugno 2017 (doc. 12); che in sostanza successivamente la DI aveva omesso di preoccuparsi dell'evolversi della vertenza, ciò che non poteva esimere la CP_6
stessa DI dal suo coinvolgimento, tanto più che nel medesimo periodo la DI in questione aveva interrotto ogni contatto con le altre parti e aveva chiuso la propria unica sede nel territorio italiano, trasferito la propria precedente sede legale svizzera e modificato i contatti telefonici senza alcun avviso con conseguente ulteriore difficoltà di comunicazione;
che in ogni caso era risultato solo dopo la conclusione dell'elaborata indagine commissionata dal Condominio all'Ing. (autunno Per_1
2018) con ragionevole chiarezza quali potessero essere le cause delle problematiche lamentate nell'area oggetto dei lavori in diretto rapporto all'esecuzione delle opere da parte della DI subappaltatrice;
che all'incontro del maggio 2019 la DI AI non aveva in sostanza formulato alcuna riserva in merito al presunto spirare del termine di prescrizione e decadenza e che infine avendo parte attrice invocato l'applicazione dell'art 1669 c.c. sarebbero stati in ogni caso da prendere in considerazione termini bene più ampi di quelli posti da a fondamento delle proprie CP_5
eccezioni.
Ebbene a tale proposito va ricordato che essendo l'azione svolta dall'Impresa appaltatrice nei confronti della subappaltatrice qualificabile quale azione di regresso ai sensi dell'art 1670 cc. (avendo in particolare l'impresa appaltatrice richiesto, in via subordinata al rigetto delle domande, di dichiarare i terzi chiamati, tra cui la DI , tenuti a garantire e a manlevare la convenuta) ai fini CP_6
di individuare i termini di decadenza e prescrizione è necessario fare riferimento a tale norma che prevede che “L'appaltatore, per agire in regresso nei confronti dei subappaltatori, deve, sotto pena di decadenza, comunicare ad essi la denunzia entro sessanta giorni dal ricevimento.”.
A tale proposito quanto alla comunicazione del giugno 2017 (cfr. doc. 12 di parte convenuta impresa si rileva come dalla stessa non emerga la comunicazione alla DI AI di una denuncia Parte_4 di vizi e difetti dell'opera, quanto piuttosto una richiesta di documentazione (schede tecniche) come risulta sia dal testo delle mail che dall'oggetto delle stesse. Neanche si può desumere diversamente dalla frase (“Il Signor è al corrente della situazione di fatto ed è disponibilissimo nel dirimere CP_6
tale vertenza con la sua esperienza nel campo delle coibentazioni…”) indicata nella mail del 26
20 giugno 2017 inviata dal Geom all'Ing. oltretutto (e non da , in quanto la CP CP_9 CP_5 stessa nell'ambito delle comunicazioni in questione aventi ad oggetto schede tecniche non risulta riguardare i vizi/difetti oggetto del presente giudizio.
Inoltre risulta come la stessa appaltatrice sia venuta a conoscenza compiutamente dei vizi dell'opera in questione solo dopo la perizia svolta dall'Ing. del 13.9.2018, successivamente quindi alla Per_1 sopra citata corrispondenza. All'esito della stessa parte attrice indica che vi sia stato un incontro il giorno 9.10.2018 con la presenza, oltre che dell'amministratore condominiale dell'impresa e dei due tecnici delle parti all'esito del quale il direttore lavori Geom aveva Parte_4 CP
inviato la DI appaltatrice a provvedere al rifacimento dell'opera anche per iscritto (cfr. doc. 8 di parte attrice) a fronte della quale risulta che l'impresa abbia dato riscontro indicando in Parte_4
sostanza di essersi attivata presso i consulenti e di avere iniziato colloquio con l'assicurazione della
TT al fine di avere istruzione di come muoversi presso i subappaltatori dei lavori in oggetto (cfr. doc. 9 di parte attrice).
Ancora il indica in sostanza che essendo rimasti vani gli inviti reiterava gli stessi nei Parte_1 confronti dell'appaltatore sia il 19.2.2019 che il 4.6.2019 (cfr. doc.ti 10 e 11 di parte attrice).
Ebbene da quanto sopra è chiaro che la denuncia dei vizi da parte della committente risulta essersi verificata già nell'ottobre 2018 ed in particolare all'incontro del 9.10.2018. Ciò risulta sia dal contenuto della comunicazione del D.L. del 11.10.2018 dalla quale si evince in sostanza come l'impresa fosse ormai a conoscenza delle problematiche riscontrate sulle opere effettuate Parte_4
a fronte della perizia dell'Ing. sia dalla risposta della stessa appaltatrice che infatti indica Per_1
in sostanza di essersi attivata per trovare una soluzione (cfr. doc. 9 parte attrice sopra indicata). Non solo, il fatto che vi fosse già stata la denuncia dei vizi da parte del almeno nella sede Parte_1 dell'incontro del 9.10.2018 emerge altresì dalla stessa comunicazione da parte del Condominio
del 19.2.2019 ove si indica in sostanza che con la stessa si dava seguito ai Parte_9
precedenti incontri, in particolar modo quello avvenuto il 9 ottobre u.s. presso lo studio del Geom.
e che in quella occasione venivano chiarite, come già confermato dalle perizie tecniche e CP
“prove meccaniche”, le problematiche scaturite dai lavori di rifacimento dell'intradosso della soletta posti auto – box (cfr. doc. 10 parte attrice).
D'altronde è stato con divisibilmente affermato che: “ In base all'art. 1669 c.c. il danneggiato deve denunciare all'appaltatore (che risponde in solido con i professionisti tecnici incaricati - progettista
e direttore dei lavori -) la rovina, il pericolo di rovina o i gravi difetti dell'opera appaltata entro il termine di decadenza un anno dalla scoperta, senza l'osservanza di formule sacramentali, ma con qualsiasi mezzo idoneo a raggiungere la conoscenza del destinatario, non essendo richiesto alcun vincolo di forma …” (cfr. Tribunale Pavia sez. III, 08/10/2021, n.1309).
21 Alla luce di ciò si ritiene che la denuncia dei vizi sia stata adeguatamente effettuata già dal all'appaltatore all'incontro del 9.10.2018. Parte_1
D'altronde non si vede neanche in mancanza di una tale denuncia per quale ragione a dicembre 2018
l'appaltatrice avrebbe inviato formale chiamata in garanzia alla DI AI. Anche tale circostanza conferma quindi che la prima e rilevante denuncia è avvenuto almeno all'incontro del 9.10.2018 e non a febbraio 2019.
Ciò detto risulta che l' abbia inviato chiamata in garanzia nei confronti della TT Controparte_1
AI tramite raccomandata del 15.12.2018 (cfr. doc. 13 parte convenuta seguita Controparte_1
da altre due analoghe inviate a mezzo mail in data 8.7.2019 e 26.11.2019 (cfr. doc.ti 14 e 15 parte convenuta).
Ebbene, anche a volere ritenere la corretta la ricezione della prima comunicazione del dicembre 2018 da parte della TT AI, emerge come la stessa comunicazione del 15.12.2018 inviata alla TT AI in data 17.12.2018 (cfr. doc 13 convenuta sia in ogni caso tardiva rispetto ai termini di Parte_4 cui all'art 1670 c.c., considerato che tale comunicazione risulta - anche a prescindere dalla ricezione
- già inviata dopo i due mesi dalla denuncia dei vizi del 9.10.2018, dovendosi infatti ritenere che il termine di decadenza di due mesi decorrente dalla denuncia del decorra dalla prima delle Parte_1
denunce effettuate e non da eventuali reiterazioni della stessa.
Non risulta poi che la DI abbia riconosciuto i vizi in questione e non è neanche emerso CP_6 chiaramente quanto sia stato o meno oggetto di discussione tra le parti nell'incontro del 2019.
A fronte, pertanto, dell'eccezione di decadenza dell'azione formulata da parte della TT AI,
l'impresa appaltatrice non ha fornito prova di avare tempestivamente comunicato alla prima la denuncia ricevuta dalla committente.
D'altronde come anche affermato in giurisprudenza “L'appaltatore è tenuto, ai sensi dell'art. 1670
c.c., a denunciare tempestivamente al subappaltatore i vizi o le difformità dell'opera a lui contestati dal committente sia nell'ipotesi in cui agisca in regresso nei confronti del subappaltatore che in quella speculare in cui sia il subappaltatore ad agire nei suoi confronti per inadempimento, tenuto conto che la pretesa dell'appaltatore di andare esente dal pagamento del corrispettivo trova fondamento, in entrambe le ipotesi, nel vizio dell'opera contestato dal committente.” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 22/10/2020, n.23071).
Inoltre, una volta eccepita la decadenza da parte in questo caso del subappaltatore si ritiene applicabile il principio in forza del quale è onere della parte che agisce dimostrare di avere effettuato tempestivamente la denuncia. Principio affermato per esempio in relazione all'art. 1669 c.c. tra committente ed appaltatore (cfr. Cass. Civ 8187/2000 secondo la quale: “In tema di appalto, poiché la denuncia dei gravi difetti o del pericolo di rovina dell'opera costituisce, ai sensi dell'art. 1669 cod.
22 civ., una condizione dell'azione di responsabilità esercitabile nei confronti dell'appaltatore o del costruttore-venditore, quando il convenuto eccepisca la decadenza dall'azione per intempestività della denuncia, costituisce onere dell'attore fornire la prova di avere operato la denuncia entro
l'anno dalla scoperta.”) che si ritiene applicabile anche nel caso di specie in relazione all'azione di regresso ex art 1670 c.c. nei rapporti tra appaltatore e subappaltatore.
Ebbene nel caso di specie, pertanto, a fronte dell'eccezione di decadenza dell'azione formulata dalla subappaltatrice si ritiene che l'appaltatrice non abbia fornita adeguata prova di avere tempestivamente comunicato alla subappaltatrice la denuncia del committente, ai sensi dell'art 1670 c.c. (entro 60 gg dal ricevimento della denuncia del committente).
La domanda di regresso deve essere pertanto rigettata.
3. Sull'azione di manleva nei confronti della fornitrice Controparte_3
Quanto all'azione svolta sempre dall' nei confronti di si rileva Controparte_1 Controparte_3
quanto segue.
Innanzitutto è stato affermato in giurisprudenza che: “In tema di appalto, l'appaltatore si trova, rispetto ai materiali acquistati presso terzi e messi in opera in esecuzione del contratto, in una posizione analoga a quella dell'acquirente successivo nell'ipotesi della cd. "vendita a catena", potendosi, conseguentemente, configurare, in suo favore, due distinte fattispecie di azioni risarcitorie: quella contrattuale relativa ai danni propriamente connessi all'inadempimento in ragione del vincolo negoziale, deducibili con l'azione contrattuale ex art. 1494, comma 2, c.c. relativa alla compravendita (corrispondente, per l'appalto, a quella ex art. 1668 c.c.), e quella extracontrattuale per essere tenuto indenne di quanto versato al committente ex art. 1669 c.c. in ragione dei danni sofferti per i vizi dei materiali posti in opera.” (Cass Civ 9374 del 2020).
Ebbene nel caso di specie si rileva che l'azione svolta dalla convenuta impresa volta a Parte_4 farsi garantire e manlevare dalla terza chiamata in questione in relazione all'eventuale accoglimento della domanda di risarcimento del danno formulata da parte attrice va qualificata quale azione extracontrattuale per i danni sofferti per i vizi dei materiali posti in opera.
Ciò detto si deve però rilevare come manchi la prova della sussistenza di un effettivo vizio dei materiali e dell'imputabilità del danno alla A tale proposito come già sopra rilevato Controparte_3 dalla CTU è emerso che “…verificato che il calcestruzzo fornito e posato non corrisponde a quello
a contratto, presentanto una resistenza a compressione inferiore e che quindi si deve prendere atto che o lo stesso è stato fornito con specifiche differenti o che nel corso della posa esso è stato alterato in qualche maniera …” (cfr. pag. 9 della CTU).
Alla luce di ciò non si ritiene pertanto che dalla CTU sia emerso che il vizio in questione sia
23 addebitabile alla fornitura del materiale, trattandosi di una mera ipotesi formulata dal CTU.
ha negato di avere fornito materiale difforme rispetto a quello richiesto e alla luce Controparte_3 della responsabilità extracontrattuale azionata dall' quest'ultima non ha fornito Controparte_1 adeguata prova dell'effettiva difformità del materiale fornito rispetto a quello ordinato.
In mancanza di tale prova, pertanto, anche l'azione di manleva formulata nei confronti di CP_3
deve essere rigettata.
[...]
4. Conclusioni e spese.
In conclusione, deve essere accolta la domanda di parte attrice svolta nei confronti dell'
[...]
e del D.L. per le ragioni sopra indicate con la conseguenza che questi ultimi dovranno CP_1
essere tenuti a corrispondere al in solido tra loro, la somma in sostanza corrispondente Parte_1 ai danni derivanti dai vizi del risvolto della guaina, quindi l'importo di € 40.371,30 (26.914,20 +
13.457,10) più iva di legge se dovuta, oltre interessi nella misura legale dalla domanda al saldo.
L'impresa sarà poi tenuta a corrispondere per le ragioni di cui sopra al Condominio altresì Parte_4
l'importo di € 13.457,10 più iva di legge se dovuta, oltre interessi nella misura legale dalla domanda al saldo.
CP_1 Nell'ambito poi dei rapporti tra e si individua una percentuale di Controparte_1
responsabilità a carico del D.L. del 25% sul totale del danno accertato e a carico dell'Impresa del
75% sul totale del danno accertato.
La domanda di regresso formulata dalla convenuta nei confronti di va Controparte_1 CP_5
rigettata così come la domanda di manleva formulata nei confronti di Controparte_3
Quanto alle spese di lite e di CTU si osserva quanto segue.
Le spese di ATP di parte ricorrente, in base al principio di soccombenza, vanno poste a carico dei convenuti in solido tra loro per la quota del 75% (quota di responsabilità solidale nei confronti committente) e per il 25% a carico di , liquidate complessivamente - tenuto conto Controparte_1
del valore del danno accertato (scaglione da € 52.001 a € 260.000) - come in dispositivo in base al
D.M. 55 del 2014, come modificato dal D.M. 147/2022, compensi medi, nei limiti in ogni caso della nota spese del legale.
Le spese della consulenza tecnica di parte del condominio (€ 4616,60) vanno poste - quali esborsi nell'ambito dell'ATP - in via solidale a carico dei convenuti per il 75% e a carico di
[...]
per il restante 25%. CP_1
Le spese di CTU in ATP, come liquidate, nell'ambito della stessa procedura di ATP, in considerazioni
24 degli esiti della stessa e del rilievo dei vizi dell'opera di cui sopra, vanno poste definitivamente per il
25 % a carico del D.L. Geom e per il 75 % a carico di parte convenuta CP Controparte_1
Le spese di lite del presente procedimento di parte attrice, in base al principio di soccombenza, vanno poste per il 75% a carico delle parti convenute in solido tra loro e a carico di parte convenuta
[...]
per il restante 25%, liquidate complessivamente come in dispositivo, in base al D.M. 55 CP_1
del 2014 come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore del danno accertato (scaglione
Da € 52.001 a € 260.000) compensi minimi per la fase istruttoria assai contratta e medi per le altre fasi.
Le spese dei terzi chiamati e vanno poste in base al principio di CP_5 Controparte_3
soccombenza a carico della convenuta liquidate per entrambe come in Controparte_1
dispositivo, in base al D.M. 55 del 2014 come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore delle domande in sostanza svolte nei loro confronti (scaglione da € 26.001 a € 52.000 per la terza chiamata e scaglione da € 5.201 a € 26.000 per la terza chiamata compensi CP_5 Controparte_3
minimi per la fase istruttoria assai contratta e medi per le altre fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. Condanna e Controparte_1 CP
, in solido tra loro, al pagamento a titolo di risarcimento del danno, per le ragioni
[...] di cui in motivazione, a favore di parte attrice dell'importo di € Parte_1
40.371,30 più iva di legge se dovuta, oltre interessi nella misura legale dalla domanda al saldo;
2. Condanna al pagamento, a titolo di Controparte_1
risarcimento del danno, per le ragioni di cui in motivazione, a favore di parte attrice dell'importo di € 13.457,10 più iva di legge se dovuta, oltre interessi Parte_1
nella misura legale dalla domanda al saldo;
3. Accerta e dichiara, per le ragioni di cui in motivazione, nell'ambito dei rapporti tra
[...]
e una percentuale Controparte_1 Controparte_2 di responsabilità a carico dell' del 75% sul Controparte_1
totale del danno accertato e a carico di del 25% sul totale Controparte_2
del danno accertato;
4. Rigetta le domande formulate dalla convenuta Controparte_1
nei confronti delle terze chiamate;
[...]
25 5. condanna e Controparte_1 CP
, in solido tra loro per la quota del 75% e
[...] Controparte_1
per il restante 25%, a rifondere a parte attrice
[...] Parte_1
le spese di lite del procedimento di ATP r.g.n. 4235/2019, liquidate in totale (100%) in €
4.902,60 per esborsi (di cui € 286 per CU e marca ed € 4616,60 per spese di CTP) ed €
3.645,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
6. pone le spese di C.T.U. nell'ambito del procedimento di ATP r.g.n. 4235/2019, come liquidate nell'ambito dell'ATP, per il 25% a carico di e per il 75% Controparte_2
a carico di condannando le stesse parti Controparte_1
ognuno per la sua quota a rifondere alle altre parti quanto eventualmente da queste ultime versato a titolo di compenso del C.T.U.;
7. condanna e Controparte_1 CP
, in solido tra loro per la quota del 75% e
[...] Controparte_1
per il restante 25%, a rifondere a parte attrice le spese di lite del
[...]
presente procedimento, liquidate in totale (100%) in € 786 per esborsi ed € 11.268,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
8. condanna a rifondere alla terza chiamata Controparte_1 le spese di lite del presente procedimento, liquidate in € 4.237,00 per Controparte_3
compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
9. condanna a rifondere alla terza chiamata Controparte_1 le spese di lite del presente procedimento, liquidate in € 6.713,00 per compenso, CP_5
oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge.
Così deciso in Alessandria, il 20/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Margherita Pastorino
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