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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 16/04/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
UDIENZA DEL 16/04/2025, ore 13.00
Sono comparsi per parte attrice l'avv.to BIANCAREDDU GIUSEPPINA BATTISTINA, per parte convenuta l'avv.to Sara Oggiano in sost. dell'avv.to BALATA GIUSEPPINA i quali insistono nelle rispettive conclusioni.
IL GIUDICE
Dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Dott.ssa Daniela Schintu
All'esito della camera di consiglio decide, alle ore 16,35, ex art. 281 sexies cpc, come da sotto estesa sentenza, che costituisce parte integrante del presente verbale.
IL GIUDICE ONORARIO
Dott.ssa Daniela Schintu
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario, dott. Daniela Schintu ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 1574/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
BIANCAREDDU GIUSEPPINA BATTISTINA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. BALATA GIUSEPPINA CP_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.
Con atto di citazione del 17.08.2018, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 svolgendo domanda di accertamento negativo del credito, eccependo il grave inadempimento della stessa per non avere effettuato le letture ed inviato le fatture, con le modalità temporali prescritte dal regolamento, per avere errato nella fatturazione per l'applicazione della tariffa non residente, in luogo di quella residente;
ha chiesto infine la riduzione delle somme fatturate per la non potabilità dell'acqua nel periodo di fatturazione.
Si costituiva in giudizio contestando la domanda e rilevando come la fatturazione svolta CP_1 fosse da ritenersi corretta, poiché l'utente non aveva i requisiti previsti dal regolamento del servizio idrico integrato per rientrare nella categoria “fatturazione residente”; chiedeva, il rigetto della domanda di riduzione per la somministrazione di acqua non potabile;
concludeva come in atti.
La causa veniva istruita con produzioni documentali, prove testimoniali, consulenza tecnica e assunta in decisione, sulle conclusioni formulate dalle parti all'udienza fissata per la precisazione delle stesse.
La domanda è fondata e merita, pertanto, di essere accolta per quanto di seguito spiegato.
Va premesso che tra le parti è intercorso un contratto di somministrazione e che l'attore ha proposto un'azione di accertamento negativo del credito preteso dalla convenuta;
sul punto la Corte di
Cassazione, con la sentenza n. 13193 del 16/06/2011, ha chiarito: “In tema di contratto di somministrazione relativo a utenza idrica e nell'ipotesi in cui l'utente lamenti l'addebito di un consumo anomalo ed eccedente le sue ordinarie esigenze, una volta fornita dal somministrante la prova del regolare funzionamento degli impianti, è onere dell'utente provare di avere adottato ogni possibile cautela, ovvero di avere diligentemente vigilato affinché intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore”. Gli stessi criteri sulla ripartizione dell'onere della prova debbono essere seguiti anche nel caso in cui la domanda sia stata proposta dallo stesso utente per l'accertamento negativo del credito vantato dal gestore. E' altresì pacifico in giurisprudenza che al contratto di somministrazione, peraltro, possano essere applicati i parametri della buona fede e correttezza nell'esecuzione del rapporto.
Orbene, passando ad esaminare la domanda proposta dall'attore, va rilevato che la Carta del
Servizio Idrico Integrato prevede, all'art. 6.1, che la lettura dei consumi sia effettuata almeno due volte l'anno ed all'art.
6.2 che la fatturazione degli stessi sia effettuata con cadenza non inferiore al bimestre. Dalla documentazione in atti è emerso che la fatturazione, negli anni 2013-2017, precisamente dal 3.10.2013 al 6.10.2017, non è stata eseguita con periodicità bimestrale. Quanto alla eccepita violazione dell'art.
6.2 della carta dei servizi, è ben vero che ha violato le CP_1
norme del regolamento del Servizio Idrico Integrato (di seguito, SII) che prescrivono obbligo di fatturare i consumi con periodicità bimestrale, con un numero di letture non inferiore a due volte all'anno, non avendo provveduto a fatturare e rilevare letture dal 2013 al 2017, ciò non toglie, tuttavia, che l'attore sia comunque tenuto a pagare il corrispettivo dovuto per i consumi effettivamente registrati, non avendo, peraltro, allegato, se non genericamente, specifiche conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'inadempimento posto in essere dal gestore del SII.
Passando alla domanda di accertamento dell'applicazione della tariffa residente in luogo di quella non residente, applicata dall'ente nella fattura contestata, si rileva che ai sensi dell'allegato b lett. A n. 1 del Regolamento del SII è previsto che si applichi la tariffa “Uso domestico e Assimilati
(condominii)” alle “Utenze a servizio di nuclei familiari all'interno di unità abitative per uso alimentare, per funzionamento dei servizi igienici e altri impieghi di natura idropotabile. Il sottoscrittore del contratto dovrà rilasciare autocertificazione circa il possesso della residenza anagrafica nell'immobile per cui chiede il servizio, la consistenza del nucleo familiare e, anno per anno, le eventuali variazioni al nucleo familiare”.
Orbene, non ha fatto corretta applicazione della disposizione sopra citata, avendo l'attore CP_1
sin dalla sottoscrizione del contratto per l'erogazione del servizio idrico integrato ( doc. 3 di parte attrice), rilasciato autocertificazione di residenza anagrafica nell'immobile oggetto dell'utenza idrica in questione;
circostanza acclarata, in ogni caso, dalla certificazione di residenza storica ( allegato memoria 183 n.1).
Appare quindi, del tutto illegittima ed immotivata, alla luce della mancata contestazione all'utente delle dichiarazioni da lui rese in sede contrattuale, la modifica unilaterale della tariffazione richiesta.
Non avendo Abbanoa dimostrato che il contatore fosse correttamente funzionante e che la misurazione fosse correttamente trascritta, stante la contestazione dall'attore di un consumo esorbitante, è stata disposta CTU al fine di determinare quanto dovuto dall'attore sulla base dei consumi medi della sua utenza, per la tariffa “residenti”.
La stessa, priva di vizi logici e giuridici ed al cui contenuto dell'accertamento espletato si rimanda, ha accertato l'entità dei consumi dovuti dall'utente in relazione ai consumi medi, tenendo conto della tipologia di utenza, della tariffa residenziale, della composizione del nucleo familiare e tipologia di immobile;
il consulente, ha quindi rideterminato in euro 3.705,58 iva compresa, il saldo dovuto dall'utente ad per il periodo oggetto della fattura contestata n. CP_1
20180000530017075.
Deve, quindi, accogliersi la domanda attorea, con la condanna dell'attore al pagamento nei confronti di per il periodo oggetto della fattura contestata dell'importo complessivo di € CP_1
3705,58.
Le spese processuali, stante l'esiguo importo dovuto, rispetto a quello richiesto, sono poste a carico della convenuta.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- annulla la fattura n. 20180000530017075 del 31.01.2018; CP_1
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 C.F._1 CP_1
, per il periodo di fatturazione 3.10.2013 -6.10.2017, della somma di € 3705,58 P.IVA_1
compresa iva;
- condanna alla rifusione delle spese legali in favore di che liquida in CP_1 Parte_1
€ 2540,00, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge. - pone definitivamente a carico di CP_1
Tempio Pausania, 16.04.2025
le spese di CTU
Il Giudice onorario
Dott.ssa Daniela Schintu