Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 11/04/2025, n. 3070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 3070 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03070/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06454/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6454 del 2024, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Jossa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza
al giudicato di cui:
- alla Sentenza confermativa n. 2793/2024 pubbl. il 21/06/2024 RG n. 925/2022 Repert. n. 3287/2024 del 21/06/2024 della Corte di Appello di Napoli - VIII sezione civile;
- alla Sentenza n. 864/2022 pubbl. il 27/01/2022 RG n. 13769/2018 Repert. n. 1142/2022 del 27/01/2022 Tribunale di Napoli, seconda Sezione Civile.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2025 la dott.ssa Mara Spatuzzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso, notificato in data °1 dicembre 2024 e depositato in data 16 dicembre 2024, la ricorrente espone che: - con sentenza n. 864/2022 pubblicata il 27 gennaio 2022, il Tribunale di Napoli, in accoglimento del ricorso, ha condannato il Ministero della Salute “al pagamento in suo favore a titolo di risarcimento dei danni della complessiva somma di euro 464.780,77, oltre interessi legali codicistici dalla data della percezione del danno (28.08.09), da calcolarsi sulla predetta somma devalutata alla medesima data secondo indici Istat per le famiglie di operai ed impiegati e poi su quella come rivalutata anno per anno, nonché interessi legali dalla sentenza fino al soddisfo”;- la sentenza del Tribunale di Napoli è stata notificata in forma esecutiva al Ministero della Salute in data 17 marzo 2022; - con sentenza n. 2793/2024 pubblicata il 21 giugno 2024, la Corte di Appello di Napoli ha rigettato l’appello proposto dal Ministero della Salute; - la sentenza della Corte di Appello è stata notificata in forma esecutiva al debitore Ministero della Salute in data 24 giugno 2024; - la sentenza della Corte di Appello non è stata impugnata ed è passata in giudicato come risulta dalla certificazione in atti; - nonostante sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. 669 del 1996, l’Amministrazione non ha ancora provveduto al pagamento di quanto dovuto a parte ricorrente.
Di qui la proposizione del presente ricorso, con cui la ricorrente chiede che sia ordinato al Ministero della Salute di dare esecuzione al giudicato di cui alle sentenze in epigrafe.
La ricorrente chiede, inoltre, la nomina fin d’ora di un commissario ad acta che provveda nel caso di ulteriore inadempienza da parte dell’Amministrazione intimata e la condanna al pagamento di una penalità di mora, oltre al pagamento delle spese del presente giudizio da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il Ministero della Salute si è costituito con atto di mero stile.
Alla camera di consiglio del 19 marzo 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
La domanda di ottemperanza proposta dalla ricorrente con il presente ricorso va accolta considerato che:
- le sentenze di cui si chiede l’esecuzione sono passate in giudicato come da certificazione in atti;
- le sentenze, in forma esecutiva, sono state notificate al Ministero della Salute nella sede reale ed è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all'articolo 14 del decreto legge n. 669/1996, e ss. modifiche;
- non risulta dagli atti di causa che il Ministero della Salute, che si è costituito solo formalmente in giudizio senza controdedurre sul punto, abbia provveduto al pagamento di quanto dovuto alla ricorrente secondo quanto previsto dalle sentenze in epigrafe.
Nei termini di cui sopra, pertanto, il ricorso va accolto e va ordinato al Ministero della Salute di dare piena ed integrale esecuzione in favore della ricorrente al giudicato di cui alle sentenze in epigrafe, provvedendo al pagamento delle somme a lei dovute sulla base delle stesse, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente pronuncia o dalla notifica di parte se anteriore.
Nell’eventualità di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina fin d’ora quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento dell’amministrazione generale, delle risorse umane e del bilancio del Ministero della Salute, che darà corso al pagamento in favore della ricorrente compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, entro l’ulteriore termine di 60 giorni dalla presentazione di apposita istanza di parte.
Si ritiene, inoltre, di accogliere la richiesta di condanna dell’intimata Amministrazione al pagamento di una penalità di mora; la penalità – in conformità all’orientamento di questo Tribunale – è fissata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta; essa decorrerà dal giorno di comunicazione della presente sentenza e sarà dovuta sino al giorno dell’adempimento o, ove l’Amministrazione perduri nella sua inerzia, sino al giorno di effettivo insediamento del commissario ad acta.
Le spese di lite del presente giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del carattere seriale delle controversie quali quella in questione e dei numerosi analoghi precedenti in materia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso in ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e per l'effetto ordina al Ministero della Salute di dare esecuzione al giudicato di cui alle sentenze in epigrafe, provvedendo al pagamento di quanto dovuto alla ricorrente, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla notifica di parte se anteriore.
Nell’eventualità di inutile decorso del termine di cui sopra, nomina fin d’ora quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento dell’amministrazione generale, delle risorse umane e del bilancio del Ministero della Salute, che darà corso al pagamento di quanto dovuto in favore della ricorrente, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, entro l’ulteriore termine di 60 giorni dalla presentazione di apposita istanza di parte.
Condanna il Ministero della Salute ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. a corrispondere alla ricorrente una somma pari agli interessi legali per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza, secondo quanto indicato in motivazione.
Condanna il Ministero della Salute al pagamento delle spese di lite, che liquida complessivamente in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge e restituzione del contributo unificato nella misura effettivamente versata, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Santino Scudeller, Presidente
Angela Fontana, Consigliere
Mara Spatuzzi, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Santino Scudeller |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.