Cass. civ., sez. I, ordinanza 28/10/2024, n. 27797
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Ordinanza 28 ottobre 2024

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In tema di protezione internazionale, l'identificazione della vittima di tratta, anche ove non sia già avvenuta dinanzi alla Commissione territoriale, può essere accertata dal giudice, nell'adempimento del proprio dovere di cooperazione istruttoria; in particolare, ove nel corso dell'audizione emergano indicatori di tratta, il giudice sospende l'esame e rinvia il richiedente protezione internazionale (con una procedura c.d. di referral) ad un ente antitratta per la seconda fase, volta all'identificazione formale ed alla determinazione dello status di vittima da parte di personale qualificato e autorizzato, mediante ascolto ed esame di tutte le circostanze del caso, rilevanti al fine dell'identificazione predetta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, ordinanza 28/10/2024, n. 27797
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 27797
    Data del deposito : 28 ottobre 2024

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