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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/06/2025, n. 3157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3157 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione civile settima composta dai magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio presidente dott. Michele Magliulo consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 3929/2020 R.G. di appello avverso la sentenza n.
4738/2020, del Tribunale di Napoli, II Sezione Civile, pubblicata il
07/07/2020;
t r a
(p.iva ), con sede alla Via F. Parte_1 P.IVA_1
Caracciolo, 10, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata presso l'avv. Pasquale Di Perna, (c.f. ), che la C.F._1
rappresenta e difende;
APPELLANTE
e
(p.iva , in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Bruno
Amirante;
APPELLATA
Oggetto: leasing.
Conclusioni: come da note di udienza del 6 febbraio 2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato il 16.4.2017, la società Controparte_1
conveniva in giudizio la innanzi al Tribunale di
[...] Parte_1
Napoli, chiedendo all'adito giudice di: "A) Accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, che il contratto di noleggio protocollato al n°
24/2016, per l'autovettura modello MASERATI LEVANTE, per cui è causa
è viziato da nullità, e per l'effetto, disporre le pertinenti restituzioni, ed in particolare condannare la al pagamento in favore di Parte_1 della somma di € 15.000,00, il tutto oltre interessi Controparte_1
anche da maggior danno ex art. 1224 comma 2 C.C. dalle date dei singoli indebiti fino alla odierna domanda giudiziale e con applicazione dei nuovi interessi legali previsti dalla Legge n° 162/2014 dalla domanda giudiziale fino alla solutio;
B) In subordine, laddove non si dovessero riscontrare gli estremi della nullità del contratto de quo, accertare e dichiarare la risoluzione dello stesso per grave inadempimento della Parte_1
e disporre anche in questo caso le pertinenti restituzioni come sopra descritte nelle causali, e condannare per l'effetto la convenuta al pagamento in favore dell'attore di tutti i danni come sopra descritti nelle causali di cui in premessa, sempre oltre interessi anche da maggior danno ex art. 1224 comma 2 C.C. dalle date dei singoli indebiti fino alla odierna domanda giudiziale e con applicazione dei nuovi interessi legali previsti dalla Legge n° 162/2014 dalla domanda giudiziale fino alla solutio;
C) In via aggiuntiva, accertare e dichiarare la responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. della convenuta D) Dichiarare Parte_1
la convenuta soccombente, anche qualificata, e per Parte_1
l'effetto condannarla al pagamento delle spese vive e dei compensi di causa aumentati del 33 % a carico del soccombente per manifesta fondatezza delle ragioni della parte vittoriosa (art. 4, comma 8 D.M.
55/2014) da attribuire con distrazione al sottoscritto avvocato che dichiara di aver anticipato le spese vive e di non aver ancora riscosso compensi, oltre iva cpa e spese generali ex art. 93 c.p.c.”.
2 A sostegno della domanda, deduceva:
- di avere stipulato in data 07/11/2016, in qualità di locataria, con la
[...]
un contratto di noleggio, protocollato al n° 24/2016, della Parte_1 durata di 36 mesi, avente ad oggetto un'autovettura ER Levante, per un corrispettivo complessivo di € 123.000,00, di cui € 15.000,00, versati, a titolo di acconto, al momento della sottoscrizione, mediante tre assegni postdatati dal valore di € 5.000,00 ciascuno;
- che il contratto era stato firmato presso la sede di Controparte_1
dal suo legale rappresentante, , e da , Persona_1 Persona_2
amministratore unico della Parte_1
- che, nonostante l'impegno a fornire il veicolo entro il mese di dicembre
2016, la non era mai stata consegnata, malgrado i Controparte_2
numerosi solleciti;
- che, in data 02/02/2017, l'amministratore della convenuta aveva comunicato lo smarrimento dei tre assegni collegati al contratto relativo al veicolo , dichiarando: di aver sporto la relativa denuncia;
Controparte_2
di non ricoprire più la carica di amministratore unico della società Pt_1
che la consegna della detta auovettura non avrebbe avuto luogo,
[...]
a causa dell'impossibilità di reperire il veicolo;
che le attività di noleggio svolte da risultavano irregolari, in quanto i veicoli non erano Parte_1 di proprietà della società e circolavano grazie a deleghe fittizie, l'ultima delle quali era stata emessa dallo stesso a favore di Per_2 [...]
; CP_1
- che, a seguito delle riscontrate irregolarità ed in virtù dei rapporti contrattuali pregressi tra le parti (esistendo altri due contratti di noleggio), essa attrice aveva inviato in data 08/02/2017, via pec, una diffida con la quale evidenziava: che le autovetture noleggiate non erano di proprietà di che le carte di circolazione non ne consentivano l'uso Parte_1
commerciale; che i contratti non erano registrati, né regolarmente assicurati;
che il sistema delle deleghe era irregolare;
che la sede legale dichiarata da (via Caracciolo 10, Napoli) risultava Parte_1
inesistente, non essendo stato rinvenuto alcun ufficio o attività in loco;
- che a seguito della suindicata diffida dell'08/02/2017, la locatrice, negando ogni inadempimento, incassava il primo assegno senza però
3 procedere né alla consegna del veicolo, né alla regolarizzazione della documentazione;
-che, in data 10/02/2017, non avendo avuto immediati riscontri, sempre a mezzo pec, essa società istante aveva inviato alla ulteriore Parte_1 diffida, invitando quest'ultima ad eseguire urgentemente i seguenti adempimenti: “a) documentare la legittimità e la regolarità delle loro operazioni commerciali di noleggio;
b) indicare modi tempi e luoghi di consegna dell'autovettura ; c) indicare modi e tempi e Controparte_2 luoghi per l'emissione di nuovi titoli che sostituissero quelli oggetto della denuncia di smarrimento presentata dall'ex amministratore Sig. ; il Per_2
tutto preavvertendo che in difetto e decorsi inutilmente quindici giorni dalla stessa diffida, quel contratto si sarebbe considerato risolto ad ogni effetto di legge per grave inadempimento”;
- che in data 01/03/2017, presso la sede di , si era Controparte_1
presentato tale , nuovo legale rappresentante di Persona_3 Pt_1
il quale, ammesse le irregolarità nella gestione dei contratti di
[...]
noleggio, si era impegnato a porre rimedio agli inadempimenti riscontrati;
- che in data 03/03/2017, la aveva inviato una mail alla Parte_1
direzione di , con una bozza di contratto modificata in Controparte_1
allegato, facendo riferimento agli accordi del 01/03/2017;
- che la bozza contrattuale ricevuta non risultava tuttavia conforme a quanto convenuto tra le parti e, dunque, con pec in data 06/03/2017, essa attrice aveva ribadito la volontà di risolvere tutti e tre i contratti, invitando la a definire gli effetti restitutori derivanti dalla risoluzione;
Parte_1
- che, nonostante ciò, aveva incassato anche il secondo Parte_1 assegno con scadenza al 05/03/2017, rivendicando poi un credito di €
3.157,95 più interessi e spese e minacciando di addebitare l'intero importo del contratto relativo al ER GH (relativo ad altro noleggio) e di sospendere i servizi assicurativi, già di fatto interrotti il 26/02/2017 (cfr. pec in data 21/03/2017);
- che essa attrice, con pec del 27/03/2017, chiedeva il rimborso immediato di € 10.000, relativi ai due assegni incassati indebitamente, sollecitando la restituzione del terzo assegno (€ 5.000, in scadenza il 05/04/2017);
- che, nonostante ciò, la incassava indebitamente anche il Parte_1
4 terzo assegno.
Si costituiva in giudizio la in data 22/01/2018, Parte_1 contestando le avverse deduzioni e chiedendo: “-accerti e dichiari che il contratto di noleggio de quo è perfettamente valido e che nessuna inadempienza è imputabile alla società convenuta;
- per l'effetto, rigetti la domanda attorea, perché infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
All'udienza del 11.2.2020 la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per precisazione delle conclusioni;
in tale sede, la stessa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 4738/2020, pubblicata in data
7/07/2020, così provvedeva: “In accoglimento della domanda, dichiara la risoluzione del contratto prot. N. 24/2016, stipulato in data 07/11/2016 e per l'effetto condanna la in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1
alla restituzione in favore di in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., dell'importo di Euro 15.000,00, oltre interessi legali e maggior danno, pari alla differenza tra il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali, dal 23/02/2017 sino al soddisfo;
- condanna la
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., alla corresponsione, in favore Parte_1 dell'avvocato di parte attrice, dichiaratosi anticipatario, delle spese di lite, che si liquidano in € 264,00 per spese vive, ed € 4.835,00 per compensi, oltre IVA, cassa e spese generali come per legge”.
Il giudizio di appello
con atto di appello notificato in data 8.11.2020 a Parte_2
ha impugnato la predetta sentenza, chiedendone Controparte_1 la riforma e rassegnando le seguenti conclusioni: “in via cautelare preliminarmente disporre la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata;
- accertato e dichiarato che il contratto di noleggio de quo è perfettamente valido e che nessuna inadempienza è imputabile alla società convenuta, rigettare la domanda attorea, perché infondata in fatto ed in diritto;
- condannare la società appellata, al pagamento di spese, ed delle competenze del doppio grado di giudizio”.
5 Si è costituita in giudizio chiedendo: “- rigettare Controparte_1
l'appello; - vinte le spese, anche della fase cautelare (351 c.p.c.) con attribuzione”.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, all'udienza del 12.12.2024, tenutasi con le modalità indicate dall'art.127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
I motivi della decisione
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante deduce l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata, in quanto fondata su una valutazione erronea delle risultanze istruttorie, nonché sulla violazione e falsa applicazione dell'articolo 1454 c.c.
Nello specifico, sostiene che il giudice di primo grado abbia errato nel riconoscere alla comunicazione pec del 08/02/2017, inviata da
[...]
la natura di diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 Controparte_3
c.c., ritenendola idonea a produrre l'effetto di risoluzione automatica del contratto di noleggio stipulato il 07/11/2016 tra Controparte_1
(locataria effettiva) e Parte_1
A parere dell'appellante, tale valutazione si fonderebbe su una falsa applicazione della norma, in quanto la pec in oggetto sarebbe stata inviata da un soggetto ( estraneo al contratto di locazione Controparte_3
oggetto di causa.
In particolare, non risulterebbe alcuna documentazione attestante che la fosse munita di valida procura scritta da parte di Controparte_3
procura che risulterebbe invece necessaria per Controparte_1 conferire alla diffida l'efficacia negoziale in grado di incidere unilateralmente sul vincolo contrattuale.
Invero, la diffida inviata via pec in questione non recherebbe la sottoscrizione del legale rappresentante del soggetto mittente, né sarebbe stata fornita alcuna prova di una valida investitura per rappresentare la parte contrattuale legittimata.
Pertanto, la pec del 08/02/2017 non potrebbe considerarsi una valida diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c. e, conseguentemente, non
6 potrebbe produrre l'effetto di risoluzione automatica del contratto.
L'appello è destituito di fondamento.
In via preliminare, la Corte osserva come l'eccezione sollevata dall'impugnante in sede di gravame, relativa all'asserita invalidità della diffida ad adempiere notificata via pec in data 8 febbraio 2017, debba ritenersi inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c., trattandosi di questione nuova, non tempestivamente introdotta nel giudizio di primo grado.
Detta eccezione, fondata su presunti vizi formali, quali la mancata sottoscrizione della parte e l'intestazione della missiva a soggetto terzo
(identificato come “Record Camerette”), esula dai limiti tracciati dall'art. 345 c.p.c., il quale preclude, in appello, la proposizione di nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio.
Difatti, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il divieto di nova sancito dalla norma citata non si limita alle sole eccezioni in senso stretto, ma si estende, altresì, alle contestazioni nuove, ossia non previamente dedotte in primo grado, con la conseguenza che il loro ingresso in secondo grado determinerebbe una indebita trasformazione del giudizio d'appello da revisio prioris instantiae a iudicium novum, in contrasto con l'impianto processuale vigente (cfr. Cass. 13/10/2015, n.
20502; Cass. 28/02/2014, n. 4854; Cass. 11/01/2016, n. 191; Cass.
15/11/2016, n. 23199). La stessa Corte ha, infatti, statuito che “è la logica stessa del sistema che esclude che in appello possano introdursi nuove contestazioni in punto di fatto (Cass. n. 4854/2014; Cass. n. 7878/2000)”,
(in Cass. Civ., Ord., Sez. 6, n. 2529/2018).
Ciò premesso, pur volendo ammettere l'esame nel merito della suddetta eccezione, essa si rivelerebbe comunque irrilevante ai fini della presente decisione.
Il primo giudice ha infatti puntualmente accertato il grave inadempimento contrattuale addebitabile alla società appellante, ai sensi degli artt. 1453,
1454 e 1455 c.c., in quanto la stessa non ha mai provveduto alla consegna dell'autovettura , oggetto del contratto di Controparte_2 noleggio, nonostante l'avvenuto incasso dei tre assegni pattuiti e corrisposti in adempimento della propria obbligazione da
[...]
. CP_1
7 Tale inadempimento, oltre ad essere documentalmente comprovato, non è stato oggetto di specifica contestazione né è stato smentito da idonea prova contraria, sicché la relativa statuizione si è consolidata per effetto del giudicato interno, con conseguente inutilità di qualsiasi questione accessoria, quale quella attinente alla validità formale della diffida.
Inoltre, l'errata intestazione del mittente della diffida (“ ” Controparte_3 in luogo di “ ”), non appare un dato idoneo ad ingenerare Controparte_1
dubbi di sorta nel destinatario, sia per il tenore della stessa (che reca l'identificazione del veicolo), sia per la rettifica dell'intestazione della missiva dell'8 febbraio 2017, effettuata da difensore della società appellata con la comunicazione del 10 febbraio 2017 (cfr. allegato n. 12, depositato nel giudizio di primo grado).
Anche laddove si volesse poi ipotizzare il dedotto difetto di potere rappresentativo, essendo stata la diffida inviata tramite il difensore, deve osservarsi che, ai sensi dell'art. 1399 c.c., l'atto compiuto dal falsus procurator può essere validamente ratificato dal rappresentato, purché con l'osservanza delle forme richieste per il negozio in questione.
In tal senso, la sottoscrizione della procura ad litem e l'instaurazione del giudizio in cui si richiama la diffida, costituiscono elementi sintomatici di una volontà confermativa, con conseguente sanatoria dell'eventuale vizio originario. In tema di contratto stipulato da "falsus procurator", il potere rappresentativo in capo a chi ha speso il nome altrui è un elemento costitutivo della pretesa del terzo nei confronti del rappresentato e, pertanto, il suo difetto è rilevabile anche d'ufficio; tuttavia il comportamento processuale dello pseudo rappresentato che, convenuto in giudizio, tenga un comportamento da cui risulti in maniera univoca la volontà di fare proprio il contratto concluso in suo nome e per suo conto dal "falsus procurator", opera anche sul terreno del diritto sostanziale e vale quale ratifica tacita di tale contratto. (Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n.
26871 del 13 settembre 2022).
La giurisprudenza di legittimità ha, da tempo, chiarito come la procura alle liti comporti la ratifica implicita delle dichiarazioni negoziali stragiudiziali contenute negli atti introduttivi, conferendo così piena efficacia a diffide e intimazioni previamente inviate in nome e per conto della parte (cfr. Cass.
8 1622/2002, Cass. 21229/2010, Cass. 2946/2022).
Ebbene, nel caso di specie, tale ratifica risulta implicitamente avvenuta, poiché l'odierna appellata ha instaurato il giudizio di primo grado, tramite il patrocinio dell'avv. Annunziata, fondando la propria domanda anche sulla diffida in contestazione, inviata dal predetto difensore in suo nome e per suo conto.
La pretesa invalidità della diffida deve ritenersi dunque insussistente, tanto sul piano formale quanto su quello sostanziale, non avendo la stessa in alcun modo inciso sul diritto di difesa dell'appellante, né potendo infirmare l'accertamento del grave inadempimento contrattuale già operato dal primo giudice sulla base delle risultanze documentali.
Ne deriva, in conclusione, il totale rigetto dell'impugnazione proposta, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i nuovi parametri di cui al D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. n.
147 del 13 agosto 2022, in base a valori prossimi ai medi tariffari, tenuto conto del valore della causa, della natura dell'affare, delle questioni trattate, con esclusione della fase istruttoria, non espletata in questo grado del giudizio.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M.
115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli –Sezione Civile VII, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di Parte_1
appello notificato in data 5/11/2020, avverso la sentenza n. 4738/2020, del
Tribunale di Napoli, II Sezione Civile, pubblicata il 07.07.2020, ogni ulteriore domanda od eccezione reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna al pagamento, in favore della parte appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 4.000,00 a titolo di compensi
9 professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15% ed ulteriori accessori come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Napoli nella Camera di Consiglio del 29/05/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Lucia Minauro dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione civile settima composta dai magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio presidente dott. Michele Magliulo consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 3929/2020 R.G. di appello avverso la sentenza n.
4738/2020, del Tribunale di Napoli, II Sezione Civile, pubblicata il
07/07/2020;
t r a
(p.iva ), con sede alla Via F. Parte_1 P.IVA_1
Caracciolo, 10, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata presso l'avv. Pasquale Di Perna, (c.f. ), che la C.F._1
rappresenta e difende;
APPELLANTE
e
(p.iva , in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Bruno
Amirante;
APPELLATA
Oggetto: leasing.
Conclusioni: come da note di udienza del 6 febbraio 2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato il 16.4.2017, la società Controparte_1
conveniva in giudizio la innanzi al Tribunale di
[...] Parte_1
Napoli, chiedendo all'adito giudice di: "A) Accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, che il contratto di noleggio protocollato al n°
24/2016, per l'autovettura modello MASERATI LEVANTE, per cui è causa
è viziato da nullità, e per l'effetto, disporre le pertinenti restituzioni, ed in particolare condannare la al pagamento in favore di Parte_1 della somma di € 15.000,00, il tutto oltre interessi Controparte_1
anche da maggior danno ex art. 1224 comma 2 C.C. dalle date dei singoli indebiti fino alla odierna domanda giudiziale e con applicazione dei nuovi interessi legali previsti dalla Legge n° 162/2014 dalla domanda giudiziale fino alla solutio;
B) In subordine, laddove non si dovessero riscontrare gli estremi della nullità del contratto de quo, accertare e dichiarare la risoluzione dello stesso per grave inadempimento della Parte_1
e disporre anche in questo caso le pertinenti restituzioni come sopra descritte nelle causali, e condannare per l'effetto la convenuta al pagamento in favore dell'attore di tutti i danni come sopra descritti nelle causali di cui in premessa, sempre oltre interessi anche da maggior danno ex art. 1224 comma 2 C.C. dalle date dei singoli indebiti fino alla odierna domanda giudiziale e con applicazione dei nuovi interessi legali previsti dalla Legge n° 162/2014 dalla domanda giudiziale fino alla solutio;
C) In via aggiuntiva, accertare e dichiarare la responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. della convenuta D) Dichiarare Parte_1
la convenuta soccombente, anche qualificata, e per Parte_1
l'effetto condannarla al pagamento delle spese vive e dei compensi di causa aumentati del 33 % a carico del soccombente per manifesta fondatezza delle ragioni della parte vittoriosa (art. 4, comma 8 D.M.
55/2014) da attribuire con distrazione al sottoscritto avvocato che dichiara di aver anticipato le spese vive e di non aver ancora riscosso compensi, oltre iva cpa e spese generali ex art. 93 c.p.c.”.
2 A sostegno della domanda, deduceva:
- di avere stipulato in data 07/11/2016, in qualità di locataria, con la
[...]
un contratto di noleggio, protocollato al n° 24/2016, della Parte_1 durata di 36 mesi, avente ad oggetto un'autovettura ER Levante, per un corrispettivo complessivo di € 123.000,00, di cui € 15.000,00, versati, a titolo di acconto, al momento della sottoscrizione, mediante tre assegni postdatati dal valore di € 5.000,00 ciascuno;
- che il contratto era stato firmato presso la sede di Controparte_1
dal suo legale rappresentante, , e da , Persona_1 Persona_2
amministratore unico della Parte_1
- che, nonostante l'impegno a fornire il veicolo entro il mese di dicembre
2016, la non era mai stata consegnata, malgrado i Controparte_2
numerosi solleciti;
- che, in data 02/02/2017, l'amministratore della convenuta aveva comunicato lo smarrimento dei tre assegni collegati al contratto relativo al veicolo , dichiarando: di aver sporto la relativa denuncia;
Controparte_2
di non ricoprire più la carica di amministratore unico della società Pt_1
che la consegna della detta auovettura non avrebbe avuto luogo,
[...]
a causa dell'impossibilità di reperire il veicolo;
che le attività di noleggio svolte da risultavano irregolari, in quanto i veicoli non erano Parte_1 di proprietà della società e circolavano grazie a deleghe fittizie, l'ultima delle quali era stata emessa dallo stesso a favore di Per_2 [...]
; CP_1
- che, a seguito delle riscontrate irregolarità ed in virtù dei rapporti contrattuali pregressi tra le parti (esistendo altri due contratti di noleggio), essa attrice aveva inviato in data 08/02/2017, via pec, una diffida con la quale evidenziava: che le autovetture noleggiate non erano di proprietà di che le carte di circolazione non ne consentivano l'uso Parte_1
commerciale; che i contratti non erano registrati, né regolarmente assicurati;
che il sistema delle deleghe era irregolare;
che la sede legale dichiarata da (via Caracciolo 10, Napoli) risultava Parte_1
inesistente, non essendo stato rinvenuto alcun ufficio o attività in loco;
- che a seguito della suindicata diffida dell'08/02/2017, la locatrice, negando ogni inadempimento, incassava il primo assegno senza però
3 procedere né alla consegna del veicolo, né alla regolarizzazione della documentazione;
-che, in data 10/02/2017, non avendo avuto immediati riscontri, sempre a mezzo pec, essa società istante aveva inviato alla ulteriore Parte_1 diffida, invitando quest'ultima ad eseguire urgentemente i seguenti adempimenti: “a) documentare la legittimità e la regolarità delle loro operazioni commerciali di noleggio;
b) indicare modi tempi e luoghi di consegna dell'autovettura ; c) indicare modi e tempi e Controparte_2 luoghi per l'emissione di nuovi titoli che sostituissero quelli oggetto della denuncia di smarrimento presentata dall'ex amministratore Sig. ; il Per_2
tutto preavvertendo che in difetto e decorsi inutilmente quindici giorni dalla stessa diffida, quel contratto si sarebbe considerato risolto ad ogni effetto di legge per grave inadempimento”;
- che in data 01/03/2017, presso la sede di , si era Controparte_1
presentato tale , nuovo legale rappresentante di Persona_3 Pt_1
il quale, ammesse le irregolarità nella gestione dei contratti di
[...]
noleggio, si era impegnato a porre rimedio agli inadempimenti riscontrati;
- che in data 03/03/2017, la aveva inviato una mail alla Parte_1
direzione di , con una bozza di contratto modificata in Controparte_1
allegato, facendo riferimento agli accordi del 01/03/2017;
- che la bozza contrattuale ricevuta non risultava tuttavia conforme a quanto convenuto tra le parti e, dunque, con pec in data 06/03/2017, essa attrice aveva ribadito la volontà di risolvere tutti e tre i contratti, invitando la a definire gli effetti restitutori derivanti dalla risoluzione;
Parte_1
- che, nonostante ciò, aveva incassato anche il secondo Parte_1 assegno con scadenza al 05/03/2017, rivendicando poi un credito di €
3.157,95 più interessi e spese e minacciando di addebitare l'intero importo del contratto relativo al ER GH (relativo ad altro noleggio) e di sospendere i servizi assicurativi, già di fatto interrotti il 26/02/2017 (cfr. pec in data 21/03/2017);
- che essa attrice, con pec del 27/03/2017, chiedeva il rimborso immediato di € 10.000, relativi ai due assegni incassati indebitamente, sollecitando la restituzione del terzo assegno (€ 5.000, in scadenza il 05/04/2017);
- che, nonostante ciò, la incassava indebitamente anche il Parte_1
4 terzo assegno.
Si costituiva in giudizio la in data 22/01/2018, Parte_1 contestando le avverse deduzioni e chiedendo: “-accerti e dichiari che il contratto di noleggio de quo è perfettamente valido e che nessuna inadempienza è imputabile alla società convenuta;
- per l'effetto, rigetti la domanda attorea, perché infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
All'udienza del 11.2.2020 la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per precisazione delle conclusioni;
in tale sede, la stessa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 4738/2020, pubblicata in data
7/07/2020, così provvedeva: “In accoglimento della domanda, dichiara la risoluzione del contratto prot. N. 24/2016, stipulato in data 07/11/2016 e per l'effetto condanna la in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1
alla restituzione in favore di in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., dell'importo di Euro 15.000,00, oltre interessi legali e maggior danno, pari alla differenza tra il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali, dal 23/02/2017 sino al soddisfo;
- condanna la
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., alla corresponsione, in favore Parte_1 dell'avvocato di parte attrice, dichiaratosi anticipatario, delle spese di lite, che si liquidano in € 264,00 per spese vive, ed € 4.835,00 per compensi, oltre IVA, cassa e spese generali come per legge”.
Il giudizio di appello
con atto di appello notificato in data 8.11.2020 a Parte_2
ha impugnato la predetta sentenza, chiedendone Controparte_1 la riforma e rassegnando le seguenti conclusioni: “in via cautelare preliminarmente disporre la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata;
- accertato e dichiarato che il contratto di noleggio de quo è perfettamente valido e che nessuna inadempienza è imputabile alla società convenuta, rigettare la domanda attorea, perché infondata in fatto ed in diritto;
- condannare la società appellata, al pagamento di spese, ed delle competenze del doppio grado di giudizio”.
5 Si è costituita in giudizio chiedendo: “- rigettare Controparte_1
l'appello; - vinte le spese, anche della fase cautelare (351 c.p.c.) con attribuzione”.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, all'udienza del 12.12.2024, tenutasi con le modalità indicate dall'art.127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
I motivi della decisione
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante deduce l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata, in quanto fondata su una valutazione erronea delle risultanze istruttorie, nonché sulla violazione e falsa applicazione dell'articolo 1454 c.c.
Nello specifico, sostiene che il giudice di primo grado abbia errato nel riconoscere alla comunicazione pec del 08/02/2017, inviata da
[...]
la natura di diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 Controparte_3
c.c., ritenendola idonea a produrre l'effetto di risoluzione automatica del contratto di noleggio stipulato il 07/11/2016 tra Controparte_1
(locataria effettiva) e Parte_1
A parere dell'appellante, tale valutazione si fonderebbe su una falsa applicazione della norma, in quanto la pec in oggetto sarebbe stata inviata da un soggetto ( estraneo al contratto di locazione Controparte_3
oggetto di causa.
In particolare, non risulterebbe alcuna documentazione attestante che la fosse munita di valida procura scritta da parte di Controparte_3
procura che risulterebbe invece necessaria per Controparte_1 conferire alla diffida l'efficacia negoziale in grado di incidere unilateralmente sul vincolo contrattuale.
Invero, la diffida inviata via pec in questione non recherebbe la sottoscrizione del legale rappresentante del soggetto mittente, né sarebbe stata fornita alcuna prova di una valida investitura per rappresentare la parte contrattuale legittimata.
Pertanto, la pec del 08/02/2017 non potrebbe considerarsi una valida diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c. e, conseguentemente, non
6 potrebbe produrre l'effetto di risoluzione automatica del contratto.
L'appello è destituito di fondamento.
In via preliminare, la Corte osserva come l'eccezione sollevata dall'impugnante in sede di gravame, relativa all'asserita invalidità della diffida ad adempiere notificata via pec in data 8 febbraio 2017, debba ritenersi inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c., trattandosi di questione nuova, non tempestivamente introdotta nel giudizio di primo grado.
Detta eccezione, fondata su presunti vizi formali, quali la mancata sottoscrizione della parte e l'intestazione della missiva a soggetto terzo
(identificato come “Record Camerette”), esula dai limiti tracciati dall'art. 345 c.p.c., il quale preclude, in appello, la proposizione di nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio.
Difatti, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il divieto di nova sancito dalla norma citata non si limita alle sole eccezioni in senso stretto, ma si estende, altresì, alle contestazioni nuove, ossia non previamente dedotte in primo grado, con la conseguenza che il loro ingresso in secondo grado determinerebbe una indebita trasformazione del giudizio d'appello da revisio prioris instantiae a iudicium novum, in contrasto con l'impianto processuale vigente (cfr. Cass. 13/10/2015, n.
20502; Cass. 28/02/2014, n. 4854; Cass. 11/01/2016, n. 191; Cass.
15/11/2016, n. 23199). La stessa Corte ha, infatti, statuito che “è la logica stessa del sistema che esclude che in appello possano introdursi nuove contestazioni in punto di fatto (Cass. n. 4854/2014; Cass. n. 7878/2000)”,
(in Cass. Civ., Ord., Sez. 6, n. 2529/2018).
Ciò premesso, pur volendo ammettere l'esame nel merito della suddetta eccezione, essa si rivelerebbe comunque irrilevante ai fini della presente decisione.
Il primo giudice ha infatti puntualmente accertato il grave inadempimento contrattuale addebitabile alla società appellante, ai sensi degli artt. 1453,
1454 e 1455 c.c., in quanto la stessa non ha mai provveduto alla consegna dell'autovettura , oggetto del contratto di Controparte_2 noleggio, nonostante l'avvenuto incasso dei tre assegni pattuiti e corrisposti in adempimento della propria obbligazione da
[...]
. CP_1
7 Tale inadempimento, oltre ad essere documentalmente comprovato, non è stato oggetto di specifica contestazione né è stato smentito da idonea prova contraria, sicché la relativa statuizione si è consolidata per effetto del giudicato interno, con conseguente inutilità di qualsiasi questione accessoria, quale quella attinente alla validità formale della diffida.
Inoltre, l'errata intestazione del mittente della diffida (“ ” Controparte_3 in luogo di “ ”), non appare un dato idoneo ad ingenerare Controparte_1
dubbi di sorta nel destinatario, sia per il tenore della stessa (che reca l'identificazione del veicolo), sia per la rettifica dell'intestazione della missiva dell'8 febbraio 2017, effettuata da difensore della società appellata con la comunicazione del 10 febbraio 2017 (cfr. allegato n. 12, depositato nel giudizio di primo grado).
Anche laddove si volesse poi ipotizzare il dedotto difetto di potere rappresentativo, essendo stata la diffida inviata tramite il difensore, deve osservarsi che, ai sensi dell'art. 1399 c.c., l'atto compiuto dal falsus procurator può essere validamente ratificato dal rappresentato, purché con l'osservanza delle forme richieste per il negozio in questione.
In tal senso, la sottoscrizione della procura ad litem e l'instaurazione del giudizio in cui si richiama la diffida, costituiscono elementi sintomatici di una volontà confermativa, con conseguente sanatoria dell'eventuale vizio originario. In tema di contratto stipulato da "falsus procurator", il potere rappresentativo in capo a chi ha speso il nome altrui è un elemento costitutivo della pretesa del terzo nei confronti del rappresentato e, pertanto, il suo difetto è rilevabile anche d'ufficio; tuttavia il comportamento processuale dello pseudo rappresentato che, convenuto in giudizio, tenga un comportamento da cui risulti in maniera univoca la volontà di fare proprio il contratto concluso in suo nome e per suo conto dal "falsus procurator", opera anche sul terreno del diritto sostanziale e vale quale ratifica tacita di tale contratto. (Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n.
26871 del 13 settembre 2022).
La giurisprudenza di legittimità ha, da tempo, chiarito come la procura alle liti comporti la ratifica implicita delle dichiarazioni negoziali stragiudiziali contenute negli atti introduttivi, conferendo così piena efficacia a diffide e intimazioni previamente inviate in nome e per conto della parte (cfr. Cass.
8 1622/2002, Cass. 21229/2010, Cass. 2946/2022).
Ebbene, nel caso di specie, tale ratifica risulta implicitamente avvenuta, poiché l'odierna appellata ha instaurato il giudizio di primo grado, tramite il patrocinio dell'avv. Annunziata, fondando la propria domanda anche sulla diffida in contestazione, inviata dal predetto difensore in suo nome e per suo conto.
La pretesa invalidità della diffida deve ritenersi dunque insussistente, tanto sul piano formale quanto su quello sostanziale, non avendo la stessa in alcun modo inciso sul diritto di difesa dell'appellante, né potendo infirmare l'accertamento del grave inadempimento contrattuale già operato dal primo giudice sulla base delle risultanze documentali.
Ne deriva, in conclusione, il totale rigetto dell'impugnazione proposta, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i nuovi parametri di cui al D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. n.
147 del 13 agosto 2022, in base a valori prossimi ai medi tariffari, tenuto conto del valore della causa, della natura dell'affare, delle questioni trattate, con esclusione della fase istruttoria, non espletata in questo grado del giudizio.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M.
115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli –Sezione Civile VII, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di Parte_1
appello notificato in data 5/11/2020, avverso la sentenza n. 4738/2020, del
Tribunale di Napoli, II Sezione Civile, pubblicata il 07.07.2020, ogni ulteriore domanda od eccezione reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna al pagamento, in favore della parte appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 4.000,00 a titolo di compensi
9 professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15% ed ulteriori accessori come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Napoli nella Camera di Consiglio del 29/05/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Lucia Minauro dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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