Sentenza 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 17/04/2026, n. 6936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6936 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06936/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00995/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 995 del 2026, proposto da
VI ON, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gaetano Antonio Cosenza e Stefano Cuomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’istruzione e del merito, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, è domiciliato;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’istruzione e del merito sulla domanda n. 45889 inoltrata dal ricorrente in data 2.7.2025 per il riconoscimento del titolo di formazione professionale conseguito in Romania, con adozione dell’ordine all’amministrazione di emanare il provvedimento richiesto e con nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi in cui l’inerzia della p.a. sia ulteriormente protratta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione e del merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 la dott.ssa AL CO.
Rilevato :
- che con ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. notificato in data 26.1.2026 (dep. in pari data) l’istante in epigrafe, nel premettere di aver presentato in data 2.7.2025 ai sensi del d.lgs. n. 206/2007 domanda di riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Romania e che l’amministrazione intimata non ha provveduto nel termine previsto dall’art. 16 d.lgs. cit., ha formulato le domande (parimenti riportate) in epigrafe;
- che il Ministero intimato si è costituito con atto di stile;
- che all’odierna camera di consiglio la causa è stata trattenuta in decisione;
Considerato :
- che il ricorso è fondato (v. ex plur. di questo Tribunale, sez. IV, la sent. 27.1.2025, n. 1784);
- che i presupposti per l’accoglimento del ricorso avverso il silenzio sono costituiti dall’esistenza di un obbligo di provvedere in capo all’amministrazione e dall’inerzia serbata da quest’ultima oltre il termine previsto per l’adozione del provvedimento;
- che nel caso in esame:
a) sussiste l’obbligo dell’amministrazione resistente (cfr. art. 2, co. 1, d.l. n. 1/2020, conv. con modif. dalla l. n. 12/2020) di provvedere entro il termine previsto dall’art. 16 d.lgs. n. 206/2007, ai sensi del quale: co. 2: “Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni”; co. 6: “Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato”;
b) l’anzidetto termine risulta infruttuosamente decorso, non avendo l’amministrazione adottato il provvedimento conclusivo;
- che pertanto si deve ordinare al Ministero dell’istruzione e del merito di provvedere sull’istanza di parte ricorrente, nominando sin d’ora un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia, con le modalità e nei termini (stabiliti avendo riguardo all’epoca di avvio del procedimento; 2025) indicati in dispositivo;
- che le spese processuali, parimenti liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. V- ter , definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’istruzione e del merito di provvedere sull’istanza di parte ricorrente nel termine di 90 giorni dalla comunicazione in via amministrativa (ovvero, se anteriore, dalla notificazione a iniziativa di parte) della presente sentenza;
- nomina commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’istruzione e del merito, o suo delegato, il quale, in caso di perdurante inerzia e a richiesta dell’istante, provvederà entro ulteriori 180 giorni (dalla richiesta di parte);
- condanna l’amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese processuali, che liquida in euro 750,00, oltre iva e cpa come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
MA TO di ZA, Presidente
AL CO, Referendario, Estensore
Francesca Sbarra, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL CO | MA TO di ZA |
IL SEGRETARIO