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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/07/2025, n. 1496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1496 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, all'udienza del 03.07.2025, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia, lette le note di udienza depositate dalle parti, che si intendono integralmente riportate, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 6363/2022 R.g. Lavoro avente ad oggetto: differenze retributive
TRA
(c.f.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Vasco ed elettivamente domiciliato come in atti
Ricorrente
E
(p.iva Controparte_1
e c.f.: ), in persona del legale rappresentante e liquidatore p.t., rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'avv. Gigliola Brogna ed elettivamente domiciliata come in atti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 13.12.2022, la parte ricorrente ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 13.950,80 a titolo di differenze retributive, di cui € 10.581,37 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto sino all'effettivo soddisfo. Il tutto con vittoria di spese.
A fondamento della domanda ha esposto di aver lavorato alle dipendenze della resistente a decorrere dal 01.04.2014 sino al 01.09.2021, data in cui il rapporto di lavoro è cessato per dimissioni;
di essere stata assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato, full time 40 ore settimanali, con mansioni di addetto alla saldatrice, mentre al momento delle dimissioni era inquadrato nel III livello del
Pag. 1 di 5 CCNL di settore come addetto al magazzino;
di non aver percepito la retribuzione dei mesi di luglio ed agosto 2021 né il trattamento di fine rapporto;
che dalla CU 2022, relativa ai redditi 2021, è indicata la somma di € 3.369,43 a titolo di retribuzione dei mesi di luglio ed agosto 2021 (nella sezione redditi di lavoro dipendente) ed € 10.581,37 a titolo di TFR;
di aver inviato una pec in data 05.07.2022 chiedendo il pagamento delle suddette differenze retributive, ma di non aver ricevuto alcun riscontro.
Costituendosi tardivamente in giudizio, la parte resistente non ha contestato la debenza delle somme dovute a titolo di retribuzione del mese di agosto 2021 e del TFR. Ex adverso, ha evidenziato che l'istante non ha diritto al pagamento della retribuzione del mese di luglio 2021 in quanto collocato in cassa integrazione. Ha poi esposto che il ricorrente ha reso le dimissioni senza il dovuto preavviso ai sensi dell'art. 1, Titolo VIII, Sezione Quarta del CCNL di settore. Ha concluso, dunque, chiedendo di accertare che la somma dovuta alla parte ricorrente è pari ad € 12.300,14 e, in accoglimento della relativa eccezione, di compensare tale somma con il controcredito derivante dal mancato preavviso, pari ad € 4.137,06.
Letti gli atti ed esaminati i documenti, la causa, istruita senza svolgimento di attività istruttoria, viene decisa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In punto di fatto, è pacifica la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato dal
01.04.2014 al 31.08.2021. Tali circostanze sono provate dalla documentazione in atti (v. buste paga in atti, contratto di assunzione, estratto conto previdenziale).
Parte ricorrente agisce per ottenere il pagamento della retribuzione dei mesi di luglio ed agosto
2021 e del TFR, avendo dedotto il mancato adempimento da parte del datore di lavoro.
Deve rammentarsi che secondo i principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (si veda ex plurimis Cass. n. 13674/2006 che richiama Cass., Sez. Un., n. 13533/2001).
Nel caso di specie, avendo allegato il ricorrente (creditore) l'inadempimento dell'obbligazione avente ad oggetto la corresponsione delle voci retributive indicate in ricorso, incombe sul convenuto
Pag. 2 di 5 (asserito debitore) la prova dell'esattezza dell'adempimento.
Ebbene, parte resistente non ha contestato in alcun modo la debenza delle somme dovute a titolo di mensilità di agosto 2021 e del TFR.
Appare opportuno rammentare l'intervento a Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n. 761 del 23.1.2002) in ordine all'operatività del principio di non contestazione nelle controversie di lavoro.
Quando il difetto di contestazione investe i fatti costitutivi della domanda, poiché gli artt. 167, 1° comma, e 416, 3° comma , cpc, impongono al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti dedotti dall'attore a fondamento della domanda, la mancata contestazione assume la fisionomia di un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolante per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, proprio perché l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti. Ove la non contestazione abbia ad oggetto i fatti secondari (quelli dedotti al solo scopo di dimostrare l'esistenza dei fatti principali), essa si colloca nella categoria dei comportamenti non vincolanti per il giudice, ma apprezzabili liberamente come semplici argomenti di prova.
Nella fattispecie in esame stante la mancata contestazione della sussistenza del credito di euro
10.581,37 (CU 2022 in atti) dovuto al ricorrente a titolo di TFR e di € 1.718,77 a titolo di retribuzione di agosto 2021 (cfr. busta paga, prod. tel. conv.), tale fatto deve reputarsi pacifico e per l'effetto, la parte ricorrente ha diritto ad ottenere il pagamento di tali somme.
Spetta alla parte ricorrente anche la retribuzione del mese di luglio 2021, pari ad € 1.650,66 in quanto, contrariamente a quanto dedotto dalla parte resistente, l'istante non era più in cassa integrazione essendo quest'ultima terminata in data 30.06.2021 (cfr. estratto conto previdenziale, prod. tel. ric.) e non potendosi considerare prova della cassa integrazione la prodotta busta paga, trattandosi di atto di provenienza datoriale a differenza dell'estratto contributivo. L'importo dovuto a tale titolo è pari alla differenza tra la somma risultante dalla CU 2022 per i redditi da lavoro dipendente e la somma dovuta per la mensilità di agosto 2021 come risultante dalla busta paga.
Nonostante la tardività della costituzione, va esaminata l'eccezione di compensazione sollevata dalla parte resistente, che va qualificata, senza dubbio, una eccezione di compensazione impropria
(risolventesi in una mera operazione contabile), derivando le somme poste in compensazione dallo stesso titolo (medesimo rapporto lavorativo). Trattasi, difatti, del credito del lavoratore per la corresponsione delle retribuzioni e del TFR e del controcredito del datore di lavoro derivante dalle dimissioni rese senza il congruo preavviso previsto dal ccnl di settore.
Invero, «venendo in rilievo crediti nascenti dal medesimo rapporto (derivante della sentenza di accoglimento dell'azione revocatoria), risulta integrato il fenomeno della compensazione impropria che sfugge al regime delle preclusioni e
Pag. 3 di 5 decadenze (cfr. Cass. n. 8971 del 2011, secondo cui la compensazione impropria, che si verifica quando i contrapposti crediti e debiti delle parti hanno origine da un unico rapporto, rende inapplicabili le sole norme processuali che pongono preclusioni o decadenze alla proponibilità delle relative eccezioni, poiché in tal caso la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere, al quale il giudice può procedere anche in assenza di eccezione di parte o della proposizione di domanda riconvenzionale)» (Cass., nr. 10798/2018).
Dagli atti emerge che il lavoratore ha comunicato le proprie dimissioni in data 01.09.2021 con decorrenza immediata. E difatti, parte ricorrente non ha contestato il diritto della società di ricevere il pagamento di tale indennità, ma solo la preclusione derivante dalla tardività della costituzione.
Premesso che è documentata l'applicabilità al rapporto di lavoro di cui è causa del c.c.n.l.
(cfr. lettera di assunzione, prod. tel. ric.), si osserva che l'art. 1, Sezione Parte_2
Quarta Titolo VIII, disciplinante il preavviso di licenziamento e dimissioni, nell'indicare i giorni di preavviso per ciascuna categoria di lavoratori in relazione all'anzianità, stabilisce che nel caso di un rapporto lavorativo pari ad oltre cinque anni e fino a dieci di servizio compiuti e con un inquadramento nel livello C3 (livello posseduto dal ricorrente al momento delle dimissioni, come risulta dalla busta paga di agosto) il preavviso deve essere pari a 2 mensilità.
La società ha dunque correttamente tenuto conto dell'anzianità di servizio dell'opposto (dal
01.04.2014 al 01.09.2021), del formale livello di inquadramento risultante dall'ultima busta paga di agosto 2021 (Livello C3), nonché delle due mensilità previste dalla contrattazione collettiva.
L'importo va riformulato tenuto conto della retribuzione base costituita da baga base, indennità di contingenza e scatti di anzianità, che, nel caso in esame, è pari ad € 1.909,41.
Ne consegue che l'importo dovuto dal ricorrente a titolo di indennità sostitutiva del mancato preavviso è pari ad € 3.818,82.
Le spese del giudizio sono poste a carico della parte resistente secondo la regola della soccombenza.
Sono liquidate secondo i criteri di cui al DM 55/2014, con applicazione dei parametri minimi, attesa la non complessità della questione giuridica affrontata, tenuto conto del riconosciuto ed espunta la fase istruttoria. Appare opportuno compensarle della metà tenuto conto dell'accoglimento dell'eccezione di compensazione della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, sezione lavoro e previdenza, nella persona del giudice dott.ssa Maria Viola, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) condanna la parte resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 13.950,80 a titolo di differenze retributive, di cui € 10.581,37 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ogni singolo credito sino all'effettivo saldo;
Pag. 4 di 5 2) condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte resistente della somma di €
3.818,82 a titolo di mancato preavviso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito sino al saldo;
3) compensa della metà le spese di giudizio e condanna la parte resistente al pagamento delle spese del residuo che liquida in € 1.054,00 oltre iva e cpa, se dovuti, nonché rimborso forfettario come per legge con attribuzione all'avv. Vasco Antonio, antistatario.
SI COMUNICHI.
Nola, 03.07.2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
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