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Sentenza 10 giugno 2024
Sentenza 10 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 10/06/2024, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. Mariella Galano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 565/2020 promossa da:
( , in proprio e quale erede di con Parte_1 C.F._1 _1
il patrocinio dell'avv. NARDI MAURIZIO, elettivamente domiciliata a Prato, viale della
Repubblica n. 235, presso lo studio del difensore
Parte ricorrente contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., con il patrocinio dell'avv. GRIGNOLIO FRANCESCO, elettivamente domiciliata a Prato,
viale della Repubblica n. 239, presso lo studio del difensore
Parte resistente nonché contro
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante p.t., con il patrocinio degli avv.ti GIOVANNELLI GUIDO E BEVILACQUA
FRANCESCA
Parte chiamata
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in riassunzione (depositato dopo la pronuncia di incompetenza funzionale e territoriale del Tribunale di Firenze), ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...]
[...
[...] [
al fine di ottenere il rimborso degli importi pagati sin dal giugno 2010 (pari a CP_3
42.863,35 euro) per il ricovero presso la del marito affetto dal 2008 Org_1 _1
morbo di Alzheimer, demenza fronte-temporale in continuo progressivo aggravamento e da epilessia (dal 1970) con associati disturbi comportamentali, insufficienza respiratoria acuta,
gammopatia monoclonale e difficoltà nella deambulazione (patologie per le quali era stato _1
riconosciuto “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani”, nonché affetto da handicap psichico o mentale di gravità tale da necessitare il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento).
Tale richiesta, si fonda sull'eccezione di nullità del contratto concluso dall'odierna ricorrente, dal momento che le prestazioni rese in favore del marito erano prestazioni socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria ex art. 3, co. 3, D.P.C.M. del 14.02.2001 e, pertanto, integralmente a carico del . Controparte_4
Invero, il ricovero era stato imposto dalle condizioni di salute di per le quali era _1
necessaria l'assunzione di terapia farmacologica.
Precisa che la era una struttura pubblica a diretta gestione della di Org_2 CP_1 CP_5
Prato, ove si erano verificati gravi episodi di maltrattamenti, sia fisici, sia verbali, degli ospiti
(anche ai danni di . In particolare, i familiari dell'ospite si erano accorti, in _1
un'occasione, della presenza di ematomi sulle braccia e, durante una visita presso la struttura, dell'utilizzo di cinture pelviche contenitive che impedivano il movimento (fatti oggetto di querela del 17 gennaio 2012); inoltre, successivamente, notando un peggioramento fisico e psichico di avevano integrato la querela (il 31 gennaio 2012) ipotizzando l'uso di sedativi. _1
Pertanto, nell'ipotesi in cui non fosse dichiarata la nullità, la ricorrente chiede che il contratto sia dichiarato risolto ex art. 1453 c.c. per grave inadempimento dell'Azienda, posto che, la natura contrattuale del rapporto fra paziente e struttura comporta che quest'ultima risponda, ex art. 1218
e 1228 c.c., anche dell'inadempimento della prestazione svolta dai propri ausiliari e ciò pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con lo stesso.
Si è costituita l' , chiedendo il rigetto del ricorso. Parte_2
2 Per un verso, nega il carattere ad alta integrazione sanitaria delle prestazioni rese in favore di dal momento che nella struttura non vengono effettuati percorsi terapeutici curativi _1
ma interventi di mera tutela dell'ospite.
Per altro verso, eccepisce l'infondatezza della domanda di risoluzione, sia perché alcuna responsabilità sarebbe direttamente ascrivibile all' , sia perché difettano gli Parte_2
elementi costitutivi della domanda (la cui prova grava sulla ricorrente) non essendo stato neppure allegati la sussistenza di un pregiudizio concreto per l'ospite, l'effettiva gravità e l'incidenza sul rapporto.
Si è costituito il (chiamato in causa nel giudizio davanti al Tribunale di Firenze Controparte_2
Org dall quale gestore della ), contestando, in primo luogo, la sua responsabilità in CP_1
relazione ai denunciati episodi di maltrattamenti (tutti posti in essere da personale
Cont infermieristico, dipendenti della non del al quale erano affidati solo alcuni Controparte_2
servizi prestati in struttura, la cui direzione era riservata in via esclusiva all' . CP_1
Evidenzia, a tale riguardo, che mai l l'aveva informato - come sarebbe stato suo onere – CP_1
dei fatti lamentati in questa sede dalla ricorrente e che, in ogni caso, il , appena venuto a CP_2
conoscenza dei fatti di rilievo penale verificatisi nella struttura, aveva immediatamente sospeso i presunti responsabili e avviato il procedimento disciplinare.
Contesta, in ogni caso, la fondatezza della domanda sul punto, non essendo i fatti relativi a _1
oggetto del procedimento penale che ha coinvolto il personale della struttura (per la maggior parte commessi in epoca successiva al suo decesso) ed eccepisce, comunque la prescrizione ex art. 2947 c.c., essendo decorsi più di cinque anni dalla commissione dell'illecito.
Org Eccepisce, altresì, la decadenza di dalla domanda di condanna a garantirla e a rilevarla indenne, non formulata nella comparsa di costituzione e risposta, ma solo successivamente (oltre il termine di cui all'art. 167 c.p.c.) nell'atto di citazione del terzo chiamato.
Disposta l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento instaurato davanti al Tribunale di
Firenze, la causa è stata ulteriormente istruita con l'ammissione del capitolo 7 del ricorso in riassunzione (cfr. ordinanza 30 luglio 2021). Successivamente (udienza del 5 maggio 2022), rilevata la tempestiva richiesta, l'ordinanza istruttoria è stata integrata con ammissione della convenuta alla prova contraria.
3 La causa è stata da ultimo calendarizzata per la discussione all'udienza del 9 novembre 2023,
sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., depositate dalla parte convenuta e dalla terza chiamata.
Si dà atto, per quanto riguarda il termine di deposito, che per ragioni organizzative dell'ufficio il ruolo della scrivente è stato interessato, nell'ultimo anno, da una serie di modifiche: insieme al contenzioso in materia lavoro, infatti, è stata disposta, in un primo momento, l'assegnazione di una quota di contenzioso civile;
poi, in sostituzione di questo, di quello in materia famiglia;
da ultimo, è stata prevista l'assegnazione al settore penale, quale componente del collegio 3:
modifiche che hanno, inevitabilmente, inciso sul carico di lavoro e sulle tempistiche di definizione dei procedimenti.
***
Il ricorso è infondato e, pertanto, non può trovare accoglimento.
Per comprendere le ragioni del decidere rispetto alla domanda formulata in tesi, occorre prendere le mosse dalla natura delle prestazioni rese – o che avrebbero dovuto essere rese, come si spiegherà – in favore di prestazioni che, secondo la prospettazione attorea, sarebbero _1
state “ad alta integrazione sanitaria”.
Tale definizione, nel nuovo assetto delineato dal D. Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 è contenuta nell'art. 3 septies.
In particolare, la disposizione, dopo aver definito le prestazioni sociosanitarie come “attività atte a
soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione”, le distingue in prestazioni sanitarie a rilevanza sociale (cioè, attività finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite e acquisite); prestazioni sociali a rilevanza sanitaria (si tratta di quelle attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute); prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria (co. 4), caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria che “attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani,
4 handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da HIV e
patologie in fase terminale, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative”.
Il D.P.C.M. del 14 febbraio 2001, atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni sociosanitarie, all'art. 3, chiarisce che: “
1. Sono da considerare prestazioni sanitarie a rilevanza sociale le
prestazioni assistenziali che, erogate contestualmente ad adeguati interventi sociali, sono finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o acquisite, contribuendo, tenuto conto delle componenti ambientali, alla partecipazione alla vita sociale e alla espressione personale. Dette prestazioni, di competenza delle aziende
unità sanitarie locali ed a carico delle stesse, sono inserite in progetti personalizzati di durata medio/lunga e sono erogate in regime ambulatoriale, domiciliare o nell'ambito di strutture residenziali e semiresidenziali.
2. Sono da considerare prestazioni sociali a rilevanza sanitaria tutte le attività del sistema sociale che hanno
l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione
condizionanti lo stato di salute. Tali attività, di competenza dei comuni, sono prestate con partecipazione alla spesa, da parte dei cittadini, stabilita dai comuni stessi e si esplicano attraverso: a) gli interventi di sostegno e promozione a favore dell'infanzia, dell'adolescenza e delle responsabilità familiari;
b) gli
interventi per contrastare la povertà nei riguardi dei cittadini impossibilitati a produrre reddito per limitazioni personali o sociali;
c) gli interventi di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio di persone non autosufficienti;
d) gli interventi di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali di adulti e anziani con limitazione
dell'autonomia, non assistibili a domicilio;
e) gli interventi, anche di natura economica, atti a favorire
l'inserimento sociale di soggetti affetti da disabilità o patologia psicofisica e da dipendenza, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di diritto al lavoro dei disabili;
f) ogni altro intervento
qualificato quale prestazione sociale a rilevanza sanitaria ed inserito tra i livelli essenziali di assistenza secondo la legislazione vigente. Dette prestazioni, inserite in progetti personalizzati di durata non limitata, sono erogate nelle fasi estensive e di lungoassistenza.
3. Sono da considerare prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria di cui all'art.
3-septies, comma 4, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e
successive modifiche e integrazioni, tutte le prestazioni caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria, le quali attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da
5 H.I.V. e patologie terminali, inabilità disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative. Tali
prestazioni sono quelle, in particolare, attribuite alla fase post-acuta caratterizzate dall'inscindibilità del concorso di più apporti professionali sanitari e sociali nell'ambito del processo personalizzato di assistenza, dalla indivisibilità dell'impatto congiunto degli interventi sanitari e sociali sui risultati dell'assistenza e
dalla preminenza dei fattori produttivi sanitari impegnati nell'assistenza. Dette prestazioni a elevata integrazione sanitaria sono erogate dalle aziende sanitarie e sono a carico del fondo sanitario. Esse possono essere erogate in regime ambulatoriale domiciliare o nell'ambito di strutture residenziali e semiresidenziali e sono in particolare riferite alla copertura degli aspetti del bisogno socio-sanitario inerenti le funzioni
psicofisiche e la limitazione delle attività del soggetto, nelle fasi estensive e di lungoassistenza”.
Per quanto concerne l'intensità dell'intervento l'art. 2, co. 4, individua:
“a) la fase intensiva, caratterizzata da un impegno riabilitativo specialistico di tipo diagnostico e terapeutico, di elevata complessità e di durata breve e definita, con modalità operative residenziali,
semiresidenziali, ambulatoriali e domiciliari;
b) la fase estensiva, caratterizzata da una minore intensità terapeutica, tale comunque da richiedere una presa in carico specifica, a fronte di un programma assistenziale di medio o prolungato periodo definito;
c) la fase di lungoassistenza, finalizzata a mantenere l'autonomia funzionale possibile e a rallentare il suo deterioramento, nonché a favorire la partecipazione alla vita sociale, anche attraverso percorsi educativi”.
Nella tabella allegata al richiamato D.P.C.M. è previsto che agli anziani e alle persone non autosufficienti con patologie cronico-degenerative sono garantite la cura e il recupero funzionale mediante cure svolte a domicilio, ovvero tramite servizi residenziali a ciclo continuativo e diurno, compresi interventi e servizi di sollievo alla famiglia.
Il costo delle prestazioni è posto per il 100% a carico del servizio sanitario nazionale con riferimento all'assistenza prestata nella fase intensiva e alle prestazioni a elevata integrazione fornite nella fase estensiva, mentre per le prestazioni nelle forme di lungoassistenza
Org semiresidenziali e residenziali, il 50% del costo complessivo è posto a carico del , mentre il restante 50% è a carico del con la compartecipazione da parte dell'utente, secondo la CP_6
disciplina regionale e comunale.
Rileva, ancora, il D.P.C.M. 29 novembre 2001 (che individua i “livelli essenziali di assistenza sanitaria”, richiamati e confermati dall'articolo 54 della L. n. 289 del 2002 e che prevede cure
6 sanitarie per i soggetti con handicap grave, senza limiti di durata, con onere dei pazienti di partecipare ai relativi costi, salvo particolari condizioni di reddito), nonché il D.P.C.M. 12 gennaio
2017 (art. 30) – non applicabile ratione temporis alla presente controversia - che pone a carico del servizio sanitario nazionale “i trattamenti estensivi di cura e di recupero funzionale per persone
richiedenti elevata tutela sanitaria con continuità assistenziale” e a carico del servizio sanitario nazionale nella misura del 50% della tariffa giornaliera “i trattamenti di lungoassistenza, recupero e mantenimento funzionale, ivi compresi interventi di sollievo per chi assicura le cure, a persone non autosufficienti” rese nell'ambito dell'assistenza residenziale e semiresidenziale.
In sintesi, dunque, sono a carico del servizio sanitario nazionale le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale (di cui all'art. 3, co. 1, del D.P.C.M. 14 febbraio 2001) e quelle sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria (di cui all'art. 3, co. 3, del medesimo D.P.C.M.); sono invece a carico del servizio sanitario per il 50% (e, per il resto, a carico del comune con compartecipazione dell'utente) le prestazioni di lungoassistenza destinate ad anziani e a persone non autosufficienti affette da malattie croniche e degenerative.
Ecco perché, come anticipato, ai fini del decidere è imprescindibile stabilire in quale categoria rientrassero le prestazioni erogate in favore di _1
Tale esame deve essere condotto avendo riguardo alla tipologia di trattamento del quale l'ospite necessitava in ragione del suo stato di salute e non alla gravità dello stato di handicap dal quale era affetto.
In altre parole, occorre stabilire se il trattamento terapeutico personalizzato, non connotato da occasionalità fosse necessario – ancorché non attuato - nel caso concreto, perché è solo in questo caso che può parlarsi di prestazione socioassistenziale “inscindibilmente connessa” a quella sanitaria e, quindi, soggetta al regime di gratuità propria di quest'ultima: “in tal caso, infatti,
l'intervento sanitario- socio assistenziale rimane interamente assorbito nelle prestazioni erogate dal Sistema sanitario pubblico, in quanto la struttura convenzionata/accreditata garantisce all'assistito, attraverso il servizio integrato, il programma terapeutico, secondo un piano di cura personalizzato” (così, Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 2038 del 24/01/2023, Rv. 666967 – 01).
Quanto precede non è smentito dalla recente pronuncia resa dalla Corte di Cassazione il 18 maggio 2023, n.13714, secondo la quale, per stabilire la sussistenza o meno del richiamato
7 requisito “occorre far riferimento (non alle caratteristiche della struttura, nel quale il malato è ricoverato,
ma) alle condizioni del malato”.
Invero, anche in quel caso, la suprema Corte non ha affermato che è la diagnosi che determina la natura della prestazione, bensì che è irrilevante che fosse stato concordato o comunque previsto,
per quel singolo paziente, un piano terapeutico personalizzato, né rileva la corretta attuazione del piano rispetto agli impegni assunti al momento del ricovero, ma solo “che quel piano terapeutico personalizzato fosse dovuto, e che quindi sussistesse la necessità, per il paziente, in relazione alla patologia della quale risultava affetto (morbo di Alzheimer), dello stato di evoluzione al momento del ricovero e della
prevedibile evoluzione successiva della suddetta malattia, di un trattamento sanitario strettamente e inscindibilmente correlato con l'aspetto assistenziale perché volto, attraverso le cure, a rallentare
l'evoluzione della malattia e a contenere la sua degenerazione”.
Ebbene, in applicazione di questi principi deve rilevarsi come parte ricorrente non abbia dimostrato - e, in verità, neppure allegato – che fosse sottoposto o avesse bisogno di _1
un trattamento sanitario non occasionale.
Circostanza, questa, che non può essere desunta, di per sé solo, dall'essere l'ospite affetto dalle malattie descritte in ricorso – tra le quali il morbo di Alzheimer – e che non si evince dalla documentazione medica depositata dalla ricorrente unitamente all'atto di citazione nel giudizio instaurato presso il Tribunale di Firenze, consistente nel foglio di dimissioni del 3 gennaio 2012, con diagnosi di “altre malattie dell'apparato respiratorio, non classificate altrove;
malattia di alzheimer;
epilessia generalizzata non convulsiva, senza menzione di epilessia non trattabile” e prescrizione di terapia per i giorni successivi;
nella relazione medico-legale del 2 settembre 2009; nella certificazioni mediche delle malattie descritte in ricorso. Neppure rileva, nel senso voluto dal ricorrente, il giudizio della commissione medica che ha riconosciuto invalido totale e _1
portatore di handicap di gravità tale da comportare l'indennità di accompagnamento ex L. 18/1980
(doc. 2 citazione).
D'altro canto, la prova circa il fatto che fosse sottoposto a trattamento sanitario non _1
occasionale non è emersa neppure in sede istruttoria (cfr. verbale udienza 5 maggio 2022), contrariamente a quanto sostenuto nelle note conclusive depositate il 3 luglio 2023.
8 In particolare, infermiera presso la nel periodo di causa, escussa Testimone_1 Org_1
in questo procedimento sul capitolo 7 ricorso (che per comodità si riporta: “D.C.V. se, in particolare, le prestazioni individuate ai nn.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 e 19 del documento che le si mostra (doc.6) venivano svolte in favore del Sig. ), ha riferito: “Alla teste viene esibito il _1
doc. 6 di cui al ricorso: le prime 8 attività elencate nel documento venivano svolte in favore il sig. Per _1
quanto riguarda la n. 9 (sondino naso gastrico) mi sembra che quando era da noi non lo avesse. Lo stesso la
n. 10 e la 11, entrambe collegate alla n.
9. Sulla 14 ricordo che lui ha avuto bisogno di medicazioni: ma quando c'era un inizio di lesione noi lo rappresentavamo al medico di medicina generale e lui ci dava
indicazioni. Sono sicura che non abbia avuto bisogno di medicazioni complesse. Sulla n. 19, non _1
ricordo che abbia mai avuto bisogno di ossigeno. Il resto sì, erano prestazioni che noi facevamo a _1
. _1
Ebbene, a parte che le attività indicate nel documento 6 non hanno natura terapeutica (si pensi, ad esempio, alla misurazione dei parametri vitali, al controllo e all'igiene della cute e del cavo orale, all'effettuazione di manovre per favorire l'evacuazione, alle azioni di prevenzione delle lesioni da decubito e da pressione); ma in ogni caso, non appare un piano di cura personalizzato, ma piuttosto un insieme di prestazioni, per lo più di carattere preventivo, valide per tutti i soggetti con un limitato grado di autonomia.
Dello stesso tenore la testimonianza di anch'egli dipendente della struttura ove Testimone_2
era ricoverato (“Al teste viene esibito il doc. 6: “Non ricordo se il sig. avesse il catetere _1 _1
vescicale. Le attività sub 10 e 11 sono sicuro di no, almeno quando c'ero io. Nel caso avesse avuto sono attività che vengono fatte. Per il resto erano tutte attività che venivano fatte al Non ricordo _1
dell'ossigeno (n. 19), ma se ne avesse avuto bisogno avevamo modo di somministrarglielo”).
Quanto precede, consente di escludere tali prestazioni dal novero di quelle a elevata integrazione sanitaria, come invece voluto dalla ricorrente, non essendo emerso dall'istruttoria svolta e dai documenti prodotti che in esse vi fosse l'unitaria e inscindibile coesistenza dei due aspetti, sanitario e assistenziale (sul punto, cfr. Corte di Appello di Milano, sentenza dell'8 gennaio 2024,
R.G. 3201/2022, che è giunta a conclusioni analoghe in relazione a un paziente affetto da
Alzheimer, ritenendo che, nel caso concreto, le prestazioni rendessero l'aspetto sanitario “del tutto
9 evanescente, ed in concreto neppure individuato negli atti di parte”; nello stesso senso, cfr. anche Corte
d'Appello di Bologna, sentenza del 20 febbraio 2024, R.G. 780/2021).
Parte ricorrente richiama l'art. 3 septies, co. 4, cit. che comprende “tutte le prestazioni caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria”, evidenziando che, per espressa previsione, esse attengono “prevalentemente”, ad aree specificamente individuate, tra le quali vi è l'handicap.
Tuttavia, poiché, come si è detto, non è la condizione del malato che rende le prestazioni rese in suo favore a rilevanza terapeutica, ma, al contrario, è tale caratteristica che deve connotare la prestazione di cui è destinatario o della quale necessita, non vi è alcun automatismo tra lo stato di handicap e la natura sanitaria delle prestazioni rese, limitandosi la disposizione ad affermare che le prestazioni connotate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria attengono prevalentemente (e non esclusivamente) a certe aree (tra cui vi è l'handicap),
esemplificativamente indicate.
Tant'è che il richiamato art. 3 del D.P.C.M. 14 febbraio 2001 prosegue stabilendo che tali prestazioni sono quelle “attribuite alla fase post-acuta” e caratterizzate “dall'inscindibilità del concorso
di più apporti professionali sanitari e sociali nell'ambito del processo personalizzato di assistenza, dalla indivisibilità dell'impatto congiunto degli interventi sanitari e sociali sui risultati dell'assistenza e dalla preminenza dei fattori produttivi sanitari impegnati nell'assistenza”.
Elementi che difettano nel caso di specie: come si è detto, infatti, manca la prova che _1
fosse sottoposto (o necessitasse) di un programma di assistenza personalizzato;
che l'assistenza presupponesse la preminenza di fattori produttivi sanitari;
che il paziente si trovasse in una fase post acuta.
Tale ultimo elemento rileva anche al fine di escludere che le prestazioni rese rientrassero in quelle sanitarie a rilevanza sociale che non comprendono quelle in favore di persone necessitanti di assistenza dalla durata indeterminata, come nel caso in esame.
Parimenti è infondata la domanda di risoluzione per inadempimento, difettando, tra le altre, il requisito della gravità.
Non vi è prova, infatti, che gli ematomi riscontrati dai familiari sulle braccia di siano stati _1
cagionati da dipendenti della struttura, così come che egli sia stato (e ingiustificatamente)
10 contenuto e, ancora, che gli siano stati somministrati farmaci ansiolitici non prescritti che ne abbiano determinato lo stordimento.
Ma anche a voler prescindere da ciò (e rilevato, comunque, che non risulta essere stata esercitata l'azione penale), in ogni caso si tratta di episodi tutti concentrati nel gennaio 2012, quando, del resto, è stata sporta la querela, seguita dall'integrazione pochi giorni dopo.
Il fatto che, pacificamente, abbia continuato anche per il periodo successivo _1
(nonostante la conoscenza di tali accadimenti da parte dei familiari), la sua degenza presso la
Org
, nonché il fatto che l'inadempimento abbia interessato pochi giorni della lungo soggiorno
(iniziato nel 2009 e proseguito fino al decesso dell'uomo, avvenuta nel 2014), sono elementi che consentono di escludere la gravità dell'inadempimento.
A fronte, dunque, del dato temporale emerso dalla documentazione depositata dalla ricorrente, è stato ritenuto superfluo acquisire gli atti del procedimento penale (la cui esistenza per quanto qui
Cont di interesse è stata esclusa dalla esistente che ha prodotto la sentenza penale pronunciata nei confronti di alcuni dipendenti della struttura per vari episodi, tra i quali non figurano quelli lamentati ai danni di , i cui esiti, comunque, non avrebbero condizionato le valutazioni di _1
cui sopra.
Da ultimo deve rilevarsi come, anche in caso di accoglimento della domanda formulata in ipotesi, comunque la richiesta di restituzione non avrebbe potuto trovare accoglimento, posto che, trattandosi di contratto a esecuzione continuata, troverebbe applicazione l'art. 1458 c.c., ai sensi del quale “l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite”.
Del pari deve essere rigettata la richiesta del risarcimento dei danni, del tutto genericamente formulata.
Cont Invero, pare ricorrente lamenta l'inadempimento della sia sotto il profilo della commissione di condotte penalmente rilevanti ai danni del coniuge, sia sotto il profilo dell'omessa predisposizione di mezzi e trattamenti adeguati rispetto all'attività che la struttura avrebbe dovuto svolgere.
Tuttavia, a parte ogni considerazione in punto di prescrizione del diritto qui fatto valere, in ogni caso neppure è stata allegata l'esistenza di un danno risarcibile: di talché, la domanda non può trovare accoglimento.
11 Stante il rigetto del ricorso, restano assorbite le altre questioni sollevate dalle parti.
L'esistenza – con specifico riferimento a pazienti affetti da Alzheimer - di orientamenti giurisprudenziali contrastanti giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite.
Prato, 10 giugno 2024
Il Giudice
Mariella Galano
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. Mariella Galano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 565/2020 promossa da:
( , in proprio e quale erede di con Parte_1 C.F._1 _1
il patrocinio dell'avv. NARDI MAURIZIO, elettivamente domiciliata a Prato, viale della
Repubblica n. 235, presso lo studio del difensore
Parte ricorrente contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., con il patrocinio dell'avv. GRIGNOLIO FRANCESCO, elettivamente domiciliata a Prato,
viale della Repubblica n. 239, presso lo studio del difensore
Parte resistente nonché contro
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante p.t., con il patrocinio degli avv.ti GIOVANNELLI GUIDO E BEVILACQUA
FRANCESCA
Parte chiamata
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in riassunzione (depositato dopo la pronuncia di incompetenza funzionale e territoriale del Tribunale di Firenze), ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...]
[...
[...] [
al fine di ottenere il rimborso degli importi pagati sin dal giugno 2010 (pari a CP_3
42.863,35 euro) per il ricovero presso la del marito affetto dal 2008 Org_1 _1
morbo di Alzheimer, demenza fronte-temporale in continuo progressivo aggravamento e da epilessia (dal 1970) con associati disturbi comportamentali, insufficienza respiratoria acuta,
gammopatia monoclonale e difficoltà nella deambulazione (patologie per le quali era stato _1
riconosciuto “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani”, nonché affetto da handicap psichico o mentale di gravità tale da necessitare il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento).
Tale richiesta, si fonda sull'eccezione di nullità del contratto concluso dall'odierna ricorrente, dal momento che le prestazioni rese in favore del marito erano prestazioni socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria ex art. 3, co. 3, D.P.C.M. del 14.02.2001 e, pertanto, integralmente a carico del . Controparte_4
Invero, il ricovero era stato imposto dalle condizioni di salute di per le quali era _1
necessaria l'assunzione di terapia farmacologica.
Precisa che la era una struttura pubblica a diretta gestione della di Org_2 CP_1 CP_5
Prato, ove si erano verificati gravi episodi di maltrattamenti, sia fisici, sia verbali, degli ospiti
(anche ai danni di . In particolare, i familiari dell'ospite si erano accorti, in _1
un'occasione, della presenza di ematomi sulle braccia e, durante una visita presso la struttura, dell'utilizzo di cinture pelviche contenitive che impedivano il movimento (fatti oggetto di querela del 17 gennaio 2012); inoltre, successivamente, notando un peggioramento fisico e psichico di avevano integrato la querela (il 31 gennaio 2012) ipotizzando l'uso di sedativi. _1
Pertanto, nell'ipotesi in cui non fosse dichiarata la nullità, la ricorrente chiede che il contratto sia dichiarato risolto ex art. 1453 c.c. per grave inadempimento dell'Azienda, posto che, la natura contrattuale del rapporto fra paziente e struttura comporta che quest'ultima risponda, ex art. 1218
e 1228 c.c., anche dell'inadempimento della prestazione svolta dai propri ausiliari e ciò pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con lo stesso.
Si è costituita l' , chiedendo il rigetto del ricorso. Parte_2
2 Per un verso, nega il carattere ad alta integrazione sanitaria delle prestazioni rese in favore di dal momento che nella struttura non vengono effettuati percorsi terapeutici curativi _1
ma interventi di mera tutela dell'ospite.
Per altro verso, eccepisce l'infondatezza della domanda di risoluzione, sia perché alcuna responsabilità sarebbe direttamente ascrivibile all' , sia perché difettano gli Parte_2
elementi costitutivi della domanda (la cui prova grava sulla ricorrente) non essendo stato neppure allegati la sussistenza di un pregiudizio concreto per l'ospite, l'effettiva gravità e l'incidenza sul rapporto.
Si è costituito il (chiamato in causa nel giudizio davanti al Tribunale di Firenze Controparte_2
Org dall quale gestore della ), contestando, in primo luogo, la sua responsabilità in CP_1
relazione ai denunciati episodi di maltrattamenti (tutti posti in essere da personale
Cont infermieristico, dipendenti della non del al quale erano affidati solo alcuni Controparte_2
servizi prestati in struttura, la cui direzione era riservata in via esclusiva all' . CP_1
Evidenzia, a tale riguardo, che mai l l'aveva informato - come sarebbe stato suo onere – CP_1
dei fatti lamentati in questa sede dalla ricorrente e che, in ogni caso, il , appena venuto a CP_2
conoscenza dei fatti di rilievo penale verificatisi nella struttura, aveva immediatamente sospeso i presunti responsabili e avviato il procedimento disciplinare.
Contesta, in ogni caso, la fondatezza della domanda sul punto, non essendo i fatti relativi a _1
oggetto del procedimento penale che ha coinvolto il personale della struttura (per la maggior parte commessi in epoca successiva al suo decesso) ed eccepisce, comunque la prescrizione ex art. 2947 c.c., essendo decorsi più di cinque anni dalla commissione dell'illecito.
Org Eccepisce, altresì, la decadenza di dalla domanda di condanna a garantirla e a rilevarla indenne, non formulata nella comparsa di costituzione e risposta, ma solo successivamente (oltre il termine di cui all'art. 167 c.p.c.) nell'atto di citazione del terzo chiamato.
Disposta l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento instaurato davanti al Tribunale di
Firenze, la causa è stata ulteriormente istruita con l'ammissione del capitolo 7 del ricorso in riassunzione (cfr. ordinanza 30 luglio 2021). Successivamente (udienza del 5 maggio 2022), rilevata la tempestiva richiesta, l'ordinanza istruttoria è stata integrata con ammissione della convenuta alla prova contraria.
3 La causa è stata da ultimo calendarizzata per la discussione all'udienza del 9 novembre 2023,
sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., depositate dalla parte convenuta e dalla terza chiamata.
Si dà atto, per quanto riguarda il termine di deposito, che per ragioni organizzative dell'ufficio il ruolo della scrivente è stato interessato, nell'ultimo anno, da una serie di modifiche: insieme al contenzioso in materia lavoro, infatti, è stata disposta, in un primo momento, l'assegnazione di una quota di contenzioso civile;
poi, in sostituzione di questo, di quello in materia famiglia;
da ultimo, è stata prevista l'assegnazione al settore penale, quale componente del collegio 3:
modifiche che hanno, inevitabilmente, inciso sul carico di lavoro e sulle tempistiche di definizione dei procedimenti.
***
Il ricorso è infondato e, pertanto, non può trovare accoglimento.
Per comprendere le ragioni del decidere rispetto alla domanda formulata in tesi, occorre prendere le mosse dalla natura delle prestazioni rese – o che avrebbero dovuto essere rese, come si spiegherà – in favore di prestazioni che, secondo la prospettazione attorea, sarebbero _1
state “ad alta integrazione sanitaria”.
Tale definizione, nel nuovo assetto delineato dal D. Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 è contenuta nell'art. 3 septies.
In particolare, la disposizione, dopo aver definito le prestazioni sociosanitarie come “attività atte a
soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione”, le distingue in prestazioni sanitarie a rilevanza sociale (cioè, attività finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite e acquisite); prestazioni sociali a rilevanza sanitaria (si tratta di quelle attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute); prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria (co. 4), caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria che “attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani,
4 handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da HIV e
patologie in fase terminale, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative”.
Il D.P.C.M. del 14 febbraio 2001, atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni sociosanitarie, all'art. 3, chiarisce che: “
1. Sono da considerare prestazioni sanitarie a rilevanza sociale le
prestazioni assistenziali che, erogate contestualmente ad adeguati interventi sociali, sono finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o acquisite, contribuendo, tenuto conto delle componenti ambientali, alla partecipazione alla vita sociale e alla espressione personale. Dette prestazioni, di competenza delle aziende
unità sanitarie locali ed a carico delle stesse, sono inserite in progetti personalizzati di durata medio/lunga e sono erogate in regime ambulatoriale, domiciliare o nell'ambito di strutture residenziali e semiresidenziali.
2. Sono da considerare prestazioni sociali a rilevanza sanitaria tutte le attività del sistema sociale che hanno
l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione
condizionanti lo stato di salute. Tali attività, di competenza dei comuni, sono prestate con partecipazione alla spesa, da parte dei cittadini, stabilita dai comuni stessi e si esplicano attraverso: a) gli interventi di sostegno e promozione a favore dell'infanzia, dell'adolescenza e delle responsabilità familiari;
b) gli
interventi per contrastare la povertà nei riguardi dei cittadini impossibilitati a produrre reddito per limitazioni personali o sociali;
c) gli interventi di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio di persone non autosufficienti;
d) gli interventi di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali di adulti e anziani con limitazione
dell'autonomia, non assistibili a domicilio;
e) gli interventi, anche di natura economica, atti a favorire
l'inserimento sociale di soggetti affetti da disabilità o patologia psicofisica e da dipendenza, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di diritto al lavoro dei disabili;
f) ogni altro intervento
qualificato quale prestazione sociale a rilevanza sanitaria ed inserito tra i livelli essenziali di assistenza secondo la legislazione vigente. Dette prestazioni, inserite in progetti personalizzati di durata non limitata, sono erogate nelle fasi estensive e di lungoassistenza.
3. Sono da considerare prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria di cui all'art.
3-septies, comma 4, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e
successive modifiche e integrazioni, tutte le prestazioni caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria, le quali attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da
5 H.I.V. e patologie terminali, inabilità disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative. Tali
prestazioni sono quelle, in particolare, attribuite alla fase post-acuta caratterizzate dall'inscindibilità del concorso di più apporti professionali sanitari e sociali nell'ambito del processo personalizzato di assistenza, dalla indivisibilità dell'impatto congiunto degli interventi sanitari e sociali sui risultati dell'assistenza e
dalla preminenza dei fattori produttivi sanitari impegnati nell'assistenza. Dette prestazioni a elevata integrazione sanitaria sono erogate dalle aziende sanitarie e sono a carico del fondo sanitario. Esse possono essere erogate in regime ambulatoriale domiciliare o nell'ambito di strutture residenziali e semiresidenziali e sono in particolare riferite alla copertura degli aspetti del bisogno socio-sanitario inerenti le funzioni
psicofisiche e la limitazione delle attività del soggetto, nelle fasi estensive e di lungoassistenza”.
Per quanto concerne l'intensità dell'intervento l'art. 2, co. 4, individua:
“a) la fase intensiva, caratterizzata da un impegno riabilitativo specialistico di tipo diagnostico e terapeutico, di elevata complessità e di durata breve e definita, con modalità operative residenziali,
semiresidenziali, ambulatoriali e domiciliari;
b) la fase estensiva, caratterizzata da una minore intensità terapeutica, tale comunque da richiedere una presa in carico specifica, a fronte di un programma assistenziale di medio o prolungato periodo definito;
c) la fase di lungoassistenza, finalizzata a mantenere l'autonomia funzionale possibile e a rallentare il suo deterioramento, nonché a favorire la partecipazione alla vita sociale, anche attraverso percorsi educativi”.
Nella tabella allegata al richiamato D.P.C.M. è previsto che agli anziani e alle persone non autosufficienti con patologie cronico-degenerative sono garantite la cura e il recupero funzionale mediante cure svolte a domicilio, ovvero tramite servizi residenziali a ciclo continuativo e diurno, compresi interventi e servizi di sollievo alla famiglia.
Il costo delle prestazioni è posto per il 100% a carico del servizio sanitario nazionale con riferimento all'assistenza prestata nella fase intensiva e alle prestazioni a elevata integrazione fornite nella fase estensiva, mentre per le prestazioni nelle forme di lungoassistenza
Org semiresidenziali e residenziali, il 50% del costo complessivo è posto a carico del , mentre il restante 50% è a carico del con la compartecipazione da parte dell'utente, secondo la CP_6
disciplina regionale e comunale.
Rileva, ancora, il D.P.C.M. 29 novembre 2001 (che individua i “livelli essenziali di assistenza sanitaria”, richiamati e confermati dall'articolo 54 della L. n. 289 del 2002 e che prevede cure
6 sanitarie per i soggetti con handicap grave, senza limiti di durata, con onere dei pazienti di partecipare ai relativi costi, salvo particolari condizioni di reddito), nonché il D.P.C.M. 12 gennaio
2017 (art. 30) – non applicabile ratione temporis alla presente controversia - che pone a carico del servizio sanitario nazionale “i trattamenti estensivi di cura e di recupero funzionale per persone
richiedenti elevata tutela sanitaria con continuità assistenziale” e a carico del servizio sanitario nazionale nella misura del 50% della tariffa giornaliera “i trattamenti di lungoassistenza, recupero e mantenimento funzionale, ivi compresi interventi di sollievo per chi assicura le cure, a persone non autosufficienti” rese nell'ambito dell'assistenza residenziale e semiresidenziale.
In sintesi, dunque, sono a carico del servizio sanitario nazionale le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale (di cui all'art. 3, co. 1, del D.P.C.M. 14 febbraio 2001) e quelle sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria (di cui all'art. 3, co. 3, del medesimo D.P.C.M.); sono invece a carico del servizio sanitario per il 50% (e, per il resto, a carico del comune con compartecipazione dell'utente) le prestazioni di lungoassistenza destinate ad anziani e a persone non autosufficienti affette da malattie croniche e degenerative.
Ecco perché, come anticipato, ai fini del decidere è imprescindibile stabilire in quale categoria rientrassero le prestazioni erogate in favore di _1
Tale esame deve essere condotto avendo riguardo alla tipologia di trattamento del quale l'ospite necessitava in ragione del suo stato di salute e non alla gravità dello stato di handicap dal quale era affetto.
In altre parole, occorre stabilire se il trattamento terapeutico personalizzato, non connotato da occasionalità fosse necessario – ancorché non attuato - nel caso concreto, perché è solo in questo caso che può parlarsi di prestazione socioassistenziale “inscindibilmente connessa” a quella sanitaria e, quindi, soggetta al regime di gratuità propria di quest'ultima: “in tal caso, infatti,
l'intervento sanitario- socio assistenziale rimane interamente assorbito nelle prestazioni erogate dal Sistema sanitario pubblico, in quanto la struttura convenzionata/accreditata garantisce all'assistito, attraverso il servizio integrato, il programma terapeutico, secondo un piano di cura personalizzato” (così, Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 2038 del 24/01/2023, Rv. 666967 – 01).
Quanto precede non è smentito dalla recente pronuncia resa dalla Corte di Cassazione il 18 maggio 2023, n.13714, secondo la quale, per stabilire la sussistenza o meno del richiamato
7 requisito “occorre far riferimento (non alle caratteristiche della struttura, nel quale il malato è ricoverato,
ma) alle condizioni del malato”.
Invero, anche in quel caso, la suprema Corte non ha affermato che è la diagnosi che determina la natura della prestazione, bensì che è irrilevante che fosse stato concordato o comunque previsto,
per quel singolo paziente, un piano terapeutico personalizzato, né rileva la corretta attuazione del piano rispetto agli impegni assunti al momento del ricovero, ma solo “che quel piano terapeutico personalizzato fosse dovuto, e che quindi sussistesse la necessità, per il paziente, in relazione alla patologia della quale risultava affetto (morbo di Alzheimer), dello stato di evoluzione al momento del ricovero e della
prevedibile evoluzione successiva della suddetta malattia, di un trattamento sanitario strettamente e inscindibilmente correlato con l'aspetto assistenziale perché volto, attraverso le cure, a rallentare
l'evoluzione della malattia e a contenere la sua degenerazione”.
Ebbene, in applicazione di questi principi deve rilevarsi come parte ricorrente non abbia dimostrato - e, in verità, neppure allegato – che fosse sottoposto o avesse bisogno di _1
un trattamento sanitario non occasionale.
Circostanza, questa, che non può essere desunta, di per sé solo, dall'essere l'ospite affetto dalle malattie descritte in ricorso – tra le quali il morbo di Alzheimer – e che non si evince dalla documentazione medica depositata dalla ricorrente unitamente all'atto di citazione nel giudizio instaurato presso il Tribunale di Firenze, consistente nel foglio di dimissioni del 3 gennaio 2012, con diagnosi di “altre malattie dell'apparato respiratorio, non classificate altrove;
malattia di alzheimer;
epilessia generalizzata non convulsiva, senza menzione di epilessia non trattabile” e prescrizione di terapia per i giorni successivi;
nella relazione medico-legale del 2 settembre 2009; nella certificazioni mediche delle malattie descritte in ricorso. Neppure rileva, nel senso voluto dal ricorrente, il giudizio della commissione medica che ha riconosciuto invalido totale e _1
portatore di handicap di gravità tale da comportare l'indennità di accompagnamento ex L. 18/1980
(doc. 2 citazione).
D'altro canto, la prova circa il fatto che fosse sottoposto a trattamento sanitario non _1
occasionale non è emersa neppure in sede istruttoria (cfr. verbale udienza 5 maggio 2022), contrariamente a quanto sostenuto nelle note conclusive depositate il 3 luglio 2023.
8 In particolare, infermiera presso la nel periodo di causa, escussa Testimone_1 Org_1
in questo procedimento sul capitolo 7 ricorso (che per comodità si riporta: “D.C.V. se, in particolare, le prestazioni individuate ai nn.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 e 19 del documento che le si mostra (doc.6) venivano svolte in favore del Sig. ), ha riferito: “Alla teste viene esibito il _1
doc. 6 di cui al ricorso: le prime 8 attività elencate nel documento venivano svolte in favore il sig. Per _1
quanto riguarda la n. 9 (sondino naso gastrico) mi sembra che quando era da noi non lo avesse. Lo stesso la
n. 10 e la 11, entrambe collegate alla n.
9. Sulla 14 ricordo che lui ha avuto bisogno di medicazioni: ma quando c'era un inizio di lesione noi lo rappresentavamo al medico di medicina generale e lui ci dava
indicazioni. Sono sicura che non abbia avuto bisogno di medicazioni complesse. Sulla n. 19, non _1
ricordo che abbia mai avuto bisogno di ossigeno. Il resto sì, erano prestazioni che noi facevamo a _1
. _1
Ebbene, a parte che le attività indicate nel documento 6 non hanno natura terapeutica (si pensi, ad esempio, alla misurazione dei parametri vitali, al controllo e all'igiene della cute e del cavo orale, all'effettuazione di manovre per favorire l'evacuazione, alle azioni di prevenzione delle lesioni da decubito e da pressione); ma in ogni caso, non appare un piano di cura personalizzato, ma piuttosto un insieme di prestazioni, per lo più di carattere preventivo, valide per tutti i soggetti con un limitato grado di autonomia.
Dello stesso tenore la testimonianza di anch'egli dipendente della struttura ove Testimone_2
era ricoverato (“Al teste viene esibito il doc. 6: “Non ricordo se il sig. avesse il catetere _1 _1
vescicale. Le attività sub 10 e 11 sono sicuro di no, almeno quando c'ero io. Nel caso avesse avuto sono attività che vengono fatte. Per il resto erano tutte attività che venivano fatte al Non ricordo _1
dell'ossigeno (n. 19), ma se ne avesse avuto bisogno avevamo modo di somministrarglielo”).
Quanto precede, consente di escludere tali prestazioni dal novero di quelle a elevata integrazione sanitaria, come invece voluto dalla ricorrente, non essendo emerso dall'istruttoria svolta e dai documenti prodotti che in esse vi fosse l'unitaria e inscindibile coesistenza dei due aspetti, sanitario e assistenziale (sul punto, cfr. Corte di Appello di Milano, sentenza dell'8 gennaio 2024,
R.G. 3201/2022, che è giunta a conclusioni analoghe in relazione a un paziente affetto da
Alzheimer, ritenendo che, nel caso concreto, le prestazioni rendessero l'aspetto sanitario “del tutto
9 evanescente, ed in concreto neppure individuato negli atti di parte”; nello stesso senso, cfr. anche Corte
d'Appello di Bologna, sentenza del 20 febbraio 2024, R.G. 780/2021).
Parte ricorrente richiama l'art. 3 septies, co. 4, cit. che comprende “tutte le prestazioni caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria”, evidenziando che, per espressa previsione, esse attengono “prevalentemente”, ad aree specificamente individuate, tra le quali vi è l'handicap.
Tuttavia, poiché, come si è detto, non è la condizione del malato che rende le prestazioni rese in suo favore a rilevanza terapeutica, ma, al contrario, è tale caratteristica che deve connotare la prestazione di cui è destinatario o della quale necessita, non vi è alcun automatismo tra lo stato di handicap e la natura sanitaria delle prestazioni rese, limitandosi la disposizione ad affermare che le prestazioni connotate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria attengono prevalentemente (e non esclusivamente) a certe aree (tra cui vi è l'handicap),
esemplificativamente indicate.
Tant'è che il richiamato art. 3 del D.P.C.M. 14 febbraio 2001 prosegue stabilendo che tali prestazioni sono quelle “attribuite alla fase post-acuta” e caratterizzate “dall'inscindibilità del concorso
di più apporti professionali sanitari e sociali nell'ambito del processo personalizzato di assistenza, dalla indivisibilità dell'impatto congiunto degli interventi sanitari e sociali sui risultati dell'assistenza e dalla preminenza dei fattori produttivi sanitari impegnati nell'assistenza”.
Elementi che difettano nel caso di specie: come si è detto, infatti, manca la prova che _1
fosse sottoposto (o necessitasse) di un programma di assistenza personalizzato;
che l'assistenza presupponesse la preminenza di fattori produttivi sanitari;
che il paziente si trovasse in una fase post acuta.
Tale ultimo elemento rileva anche al fine di escludere che le prestazioni rese rientrassero in quelle sanitarie a rilevanza sociale che non comprendono quelle in favore di persone necessitanti di assistenza dalla durata indeterminata, come nel caso in esame.
Parimenti è infondata la domanda di risoluzione per inadempimento, difettando, tra le altre, il requisito della gravità.
Non vi è prova, infatti, che gli ematomi riscontrati dai familiari sulle braccia di siano stati _1
cagionati da dipendenti della struttura, così come che egli sia stato (e ingiustificatamente)
10 contenuto e, ancora, che gli siano stati somministrati farmaci ansiolitici non prescritti che ne abbiano determinato lo stordimento.
Ma anche a voler prescindere da ciò (e rilevato, comunque, che non risulta essere stata esercitata l'azione penale), in ogni caso si tratta di episodi tutti concentrati nel gennaio 2012, quando, del resto, è stata sporta la querela, seguita dall'integrazione pochi giorni dopo.
Il fatto che, pacificamente, abbia continuato anche per il periodo successivo _1
(nonostante la conoscenza di tali accadimenti da parte dei familiari), la sua degenza presso la
Org
, nonché il fatto che l'inadempimento abbia interessato pochi giorni della lungo soggiorno
(iniziato nel 2009 e proseguito fino al decesso dell'uomo, avvenuta nel 2014), sono elementi che consentono di escludere la gravità dell'inadempimento.
A fronte, dunque, del dato temporale emerso dalla documentazione depositata dalla ricorrente, è stato ritenuto superfluo acquisire gli atti del procedimento penale (la cui esistenza per quanto qui
Cont di interesse è stata esclusa dalla esistente che ha prodotto la sentenza penale pronunciata nei confronti di alcuni dipendenti della struttura per vari episodi, tra i quali non figurano quelli lamentati ai danni di , i cui esiti, comunque, non avrebbero condizionato le valutazioni di _1
cui sopra.
Da ultimo deve rilevarsi come, anche in caso di accoglimento della domanda formulata in ipotesi, comunque la richiesta di restituzione non avrebbe potuto trovare accoglimento, posto che, trattandosi di contratto a esecuzione continuata, troverebbe applicazione l'art. 1458 c.c., ai sensi del quale “l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite”.
Del pari deve essere rigettata la richiesta del risarcimento dei danni, del tutto genericamente formulata.
Cont Invero, pare ricorrente lamenta l'inadempimento della sia sotto il profilo della commissione di condotte penalmente rilevanti ai danni del coniuge, sia sotto il profilo dell'omessa predisposizione di mezzi e trattamenti adeguati rispetto all'attività che la struttura avrebbe dovuto svolgere.
Tuttavia, a parte ogni considerazione in punto di prescrizione del diritto qui fatto valere, in ogni caso neppure è stata allegata l'esistenza di un danno risarcibile: di talché, la domanda non può trovare accoglimento.
11 Stante il rigetto del ricorso, restano assorbite le altre questioni sollevate dalle parti.
L'esistenza – con specifico riferimento a pazienti affetti da Alzheimer - di orientamenti giurisprudenziali contrastanti giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite.
Prato, 10 giugno 2024
Il Giudice
Mariella Galano
12