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Articolo 3 della Legge 30 novembre 1955, n. 1335
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Legge 30 novembre 1955, n. 1335
Articolo 3 della Legge 30 novembre 1955, n. 1335
Versione
11 gennaio 1956
Art. 3.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 11 gennaio 1956
Vedi fonte istituzionale
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