Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 03/06/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3190/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 28/5/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 11/7/2024 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato BRUNO MARCHESI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Bergamo (BG), via Torquato Taramelli n. 50, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«3) I figli minori e saranno affidati in maniera condivisa ad Persona_1 Persona_2 entrambi i genitori ex Legge 54/2006, con esercizio da parte di entrambi della potestà genitoriale e con collocazione presso la madre. I genitori si impegnano ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli, in particolare con riferimento alla loro istruzione, educazione e salute e tenendo conto dei loro bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni ed a consentire agli stessi dei rapporti con gli ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale.
4) Disporre che la casa coniugale, di proprietà esclusiva del sig. (padre della sig.ra Parte_3
), con i mobili e i beni tutti che l'arredano, sita in Viareggio (LU) alla Via Degli Parte_1
Olmi n. 13, rimanga in uso alla IG.ra . Contestualmente al deposito del ricorso, Parte_1 il sig. si impegna ad effettuare il cambio di residenza. Parte_2
1
l'importo di euro 200,00 (duecento/00) per ciascun figlio, entro il giorno 15 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e da versarsi sul c./c. bancario intestato alla IG.ra . Parte_1
6) Porre, a carico di entrambi i genitori, il pagamento in misura pari al 50% delle spese straordinarie documentate, non coperte dall'assegno periodico, che si rendessero necessarie per la prole, secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo d'inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato pre -scuola e post -scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi d'istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (babysitter); c) viaggi e vacanze.
Le somme che saranno anticipate da un genitore dovranno essere rimborsate all'altro entro quindici giorni dalla relativa richiesta previa esibizione (anche a mezzo mail) di tutti i giustificativi di spesa sostenuti.
Eventuali detrazioni e/o benefit fiscali (compreso l'assegno unico erogato dall'Inps) verranno disposti/corrisposti in favore di entrambi i genitori nella misura pari al 50% ciascuno.
7) Il padre avrà la facoltà di vedere i figli quando lo vorrà, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e religiosi degli stessi, nonché compatibilmente con la loro volontà e comunque:
- la settimana in cui i figli sono con la madre nel fine settimana, nelle giornate di martedì e di giovedì dalle ore 17,00 alle ore 7,30 del giorno successivo, prelevandoli e riaccompagnandoli presso l'abitazione della madre;
- la settimana in cui i figli sono con il padre nel fine settimana, nella giornata di martedì sempre dalle ore dalle ore 17,00 alle ore 7,30 del giorno successivo, prelevandoli e riaccompagnandoli presso l'abitazione della madre. Il padre potrà tenere con sé, altresì, i figli a weekend alterni dalle ore 13 del sabato alle ore 19,0 0 della domenica, prelevandoli e riaccompagnandoli presso l'abitazione della madre;
8) I figli trascorreranno i giorni di Natale e Santo Stefano in modo alterno con ciascun genitore, così
2 come i giorni di Pasqua e Pasquetta, mentre trascorreranno le vacanze con ciascun genitore per un periodo non superiore a quindici giorni all'anno, anche non continuativo, compatibilmente con gli impegni (anche) scolastici dei figli medesimi.
I periodi di vacanza scelti da ciascun coniuge andranno comunicati all'altro con almeno un mese di anticipo.
9) Prendere atto che i coniugi, che si dichiarano economicamente autosufficienti, nulla abbiano a pretendere sinallagmaticamente a titolo di mantenimento e/o per qualsiasi altra ragione e/o titolo
(anche di natura monetaria, nello specifico bancaria, e/o immobiliare), avendo – medio tempore – regolato ogni questione economica tra gli stessi pendenti, pure a mezzo reciproche compensazioni. /
10) Entrambi i coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro il termine di 30 giorni,
l'eventuale cambio di residenza o di domicilio.
11) I ricorrenti si danno vicendevolmente il consenso per il rilascio o rinnovo dei rispettivi documenti di identità, compreso il passaporto».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Viareggio (LU) il 26/10/2016, antecedentemente al quale è nato il figlio (nato il [...]) e successivamente al quale è nata la figlia (nata il Per_1 Per_2
24/5/2017), entrambi ancora minorenni - hanno congiuntamente proposto domanda di separazione personale e di scioglimento del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il Tribunale di Lucca, con sentenza n. 391/2024 pubblicata il 24/10/2014, passata in giudicato in data
5/5/2025, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, dai medesimi integralmente confermate.
Ai fini dell'ulteriore corso del giudizio, la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore, rinviando all'udienza – sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte – del
28/5/2025.
Quindi, con successive note scritte i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n.
898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
3
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1
in Viareggio (LU) in data 26/10/2016, debitamente trascritto nel Parte_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Viareggio (LU) all'Atto Numero 68, Parte I,
Ufficio primo, dell'Anno 2016;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Viareggio (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 28/5/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
4