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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 10/10/2025, n. 913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 913 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
OGGETTO:
impugnazione delibere
REPUBBLICA ITALIANA di associazione privata
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
in persona della dott.ssa CA IG, giudice unico, all'udienza di discussione del 25/09/2025, visto l'art. 281 terzo comma c.p.c., ha riservato il deposito della seguente
SENTENZA
nella causa n. 206/2025 R.G. promossa
DA
• (C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. , (C.F. ),
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv. MAGONI Parte_6 C.F._6
RA ) e dall'Avv. GALLERANI IRENE per procura come in C.F._7 atti, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio di quest'ultima;
ATTORI
CONTRO
• PARTECIPANZA (C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: impugnazione delibere di associazione privata ex art. 23 c.c.
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Parte attrice ha richiamato le conclusioni di cui all'atto introduttivo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis previo accertamento della violazione dello Statuto della , in virtù di tutto Controparte_2 quanto dedotto e documentato, dichiarare nulle e/o inesistenti e/o invalide e/o annullare le delibere di Magistratura n. 46 del 07/11/2024 pubblicata in data pari data, n. 47 del 20/12//2024 pubblicata in data 21/12/2024, n. 48 del 20/12/2024 pubblicata in data 21/12/2024, n. 49 del 20/12/2024 pubblicata in data 21/12/2024,
n. 50 del 20/12/2024 pubblicata in data 21/12/2024, n. 51 del 20/12/2024 pubblicata
1 in data 21/12/2024. In via istruttoria: si depositano i documenti sottoelencati e ci si riserva, in base alle difese ed al contegno avversario, di formulare istanze istruttorie nel rispetto dei termini di legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente procedimento”.
MOTIVAZIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, , Parte_1 Parte_2
, , , e hanno
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 adito il Tribunale di Ferrara al fine di ottenere l'annullamento ex art. 23 c.c. di sei delibere adottate tra il 07/11/2024 e il 20/12//2024 dalla PA AR di
Cento, convenuta in giudizio (docc. 1 - 6).
Nell'atto introduttivo, gli attori, delineata la natura giuridica della CP_2
e le sue regole di funzionamento, hanno ricostruito le vicende dell'Ente da
[...] agosto 2022 che hanno dato origine ai contenziosi giudiziari prodromici alla presente causa.
In particolare, gli attori hanno dedotto che:
- a seguito delle elezioni del 5 maggio 2019, in data 24 maggio 2019 il Consiglio aveva proceduto ad eleggere n. 6 Magistrati, il Presidente ed il Magistrato
Anziano e, a seguito del decesso di uno dei consiglieri, alla surroga con il primo dei non eletti, ripristinando il numero legale (doc. 7);
- nel gennaio 2022, a seguito delle dimissioni del Presidente, le funzioni di rappresentanza erano state assunte dal Magistrato Anziano, mentre non erano state surrogate quelle di Consigliere (doc. 8);
- a dicembre 2021 e maggio 2021, la minoranza consigliare aveva tentato, senza successo, di fare eleggere uale Presidente;
Persona_1
- il 4 agosto 2022, dopo ripetuti interpelli alla PA ed esposti alla
Regione Emilia – Romagna, quale Ente deputato alla vigilanza, il Consigliere
aveva sollecitato l'Ente al fine di ottenere il ripristino del Parte_5 numero legale dei membri;
- in pari data, a seguito di segnalazione da parte del Consigliere Parte_5
, la Regione Emilia- Romagna aveva diffidato la PA a
[...] ripristinare “la legalità dell'ente”;
- con delibera del 24 agosto 2022, i Consiglieri rappresentanti la maggioranza
( e Parte_7 Persona_1 Persona_2 Persona_3 avevano dichiarato decaduti, per perdita dei requisiti di eleggibilità, i
2 consiglieri, odierni attori, e (doc. 10), senza Parte_6 Parte_2 provvedere alla relativa surroga;
- con delibera del 7 settembre 2022, la Magistratura aveva dichiarato decaduto per incompatibilità l'attore e, successivamente, Parte_5 anche e senza provvedere Parte_3 Parte_4 CP_3 alla reintegrazione dei consiglieri decaduti (docc. 11 e 12);
- in pari data, i quattro magistrati avevano completato l'opera di esautorazione dei membri che ritenevano “scomodi”, dapprima sostituendo nella sua qualità di Presidente facente funzioni e, poi, il 17 Persona_4 settembre 2022, dichiarandolo decaduto anche come consigliere (docc. 13
e 15);
- i 9 Consiglieri (su 17) avevano dapprima chiesto la convocazione urgente del
Consiglio e sfiduciato i 4 Magistrati Parte_7 Persona_1
e e, successivamente, in data 20 settembre Persona_2 Persona_3
2022, avevano denunciato alla Regione Emilia – Romagna, quale ratione temporis Autorità di tutela ex art. 49 L. R. 6/2004, l'alterazione della composizione del Consiglio e della maggioranza consigliare (docc. 14 e 16);
- le successive vicende di convocazione del Consiglio, in prima e seconda convocazione, erano state segnalate anche alle forze dell'ordine, oltre che nuovamente all'ente di vigilanza, poiché la prima convocazione era stata fittiziamente fissata alle ore 6,00 del mattino sicché gli attori, avuto conoscenza della circostanza, avevano deciso di presentarsi e di denunciare la falsità della convocazione, ma era stato impedito l'accesso ai consiglieri
(docc. 17 – 19);
- il 30 settembre 2022 era stato nominato Presidente Persona_1 nell'ambito di una riunione in seconda convocazione (doc. 9);
- con delibera n. 41 del 5 ottobre 2022, la Regione Emilia – Romagna aveva sciolto gli Organi della PA e nominato un Commissario straordinario per la gestione provvisoria, che aveva di fatto ripristinato il Consiglio, come costituito nel maggio 2019, per effetto dell'annullamento in autotutela delle delibere di decadenza (doc. 21);
- era seguita una complessa vicenda davanti al giudice ordinario: in particolare, le delibere erano state sospese (cfr. Tribunale di Ferrara R.G.
2146/2022 dr.ssa doc. 22 e R.G. 2640/2022 dr. Martinelli doc. 23) e, alla CP_4
3 luce del provvedimento commissariale, i giudizi si erano estinti per cessazione della materia del contendere (docc. 27 – 30);
- tale vicenda era stata altresì portata avanti al giudice amministrativo, che aveva ritenuto illegittimo il Commissariamento e il ribaltamento della decisione da parte del Consiglio di Stato, sollevando questione di legittimità costituzionale dell'art. 49 della L. regionale 6/2004 disciplinante i poteri di controllo sull'ente (doc. 31);
- in data 26 luglio 2024, la Corte costituzionale aveva dichiarato l'incostituzionalità della norma.
Pertanto, gli attori hanno domandato l'accertamento della nullità ex artt. 18 e 28 dello Statuto delle delibere n. 46, n. 47, n. 48, 49, 50 e 51 (docc. 1 - 6) perché adottate in violazione dello Statuto (doc. 8).
In particolare, gli attori hanno impugnato le delibere poiché adottate da soli tre magistrati, e oltre al “sedicente” Parte_7 Persona_2 Persona_3
Presidente senza la convocazione dei due rimanenti magistrati Persona_1
e in violazione dell'art. 5 dello Statuto. Parte_6 Persona_4
Inoltre, secondo la prospettazione di parte attrice, tali delibere erano state adottate da un Consiglio illegittimo, poiché presieduto da eletto il 30 Persona_1 settembre 2022 con delibera di nomina (doc. 7), poi dichiarata nulla con sentenza del Tribunale di Ferrara (sent. N. 316/2024 dr.ssa Maria Marta Cristoni, doc. 32).
Pertanto, gli attori hanno richiesto l'accertamento della nullità delle delibere, per violazione degli artt. 4, 5, 7 e 16 dello Statuto, poiché adottate da un soggetto illegittimamente eletto.
La PA AR , ritualmente citata in giudizio, è rimasta CP_1 contumace.
L'atto introduttivo è stato notificato al Pubblico Ministero in sede il 29 gennaio 2025, ai sensi del combinato disposto degli artt.23 c.c. e 70 c.p.c.
Il Giudice, fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha riservato la decisione nei 30 giorni successivi.
***
1. In primo luogo, occorre precisare l'applicabilità della disciplina codicistica dell'art. 23 c.c. al caso di specie, alla luce della pronuncia della Corte costituzionale
(sent. 26 luglio 2024, n. 152), secondo cui la natura privatistica della PA
4 non comporta l'esonero da qualunque meccanismo di controllo pubblicistico, in ragione della titolarità in capo agli enti di diritti di uso civico e di proprietà collettive.
Tale principio è stato fatto proprio da questo Tribunale in alcune decisioni precedenti conformi, alle quali si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c. in punto di motivazione
(“Tribunale di Ferrara, R.G. n. 1435/2024, dr. Martinelli: “Occorre, in primo luogo, ripercorrere brevemente la vicenda sul piano pubblicistico oltre che le decisioni di questo
Tribunale prodromiche al presente giudizio. La Corte costituzionale (sent. 26 luglio 2024, n.
152) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 49, primo comma, lett. b, della legge della Regione Emilia-Romagna 24/03/2004, n. 6, contenente la disciplina dei controlli preventivi di legittimità e del commissariamento sugli organi di vari enti collettivi, tra i quali la
PA AR di Cento, alla luce dell'intervento del legislatore statale (L. n. 168 del
2017) e l'espressa qualificazione privatistica degli stessi, con un riconoscimento ex lege della personalità giuridica di diritto privato. Tuttavia, la Corte ha precisato che la natura privatistica non comporta l'esonero da qualunque meccanismo di controllo pubblicistico, in ragione della titolarità in capo agli enti di diritti di uso civico e di proprietà collettive (“la materia dei controlli su enti esponenziali delle collettività si colloca al crocevia di una pluralità di competenze legislative, statali e regionali, anche a carattere trasversale”). La materia, ricompresa tra quelle attinenti all'ordinamento civile, è, pertanto, di competenza legislativa esclusiva statale;
la normativa regionale può regolarne unicamente i “profili organizzativi”, senza assoggettare gli enti alla vigilanza propria degli enti dipendenti della Regione. La
Consulta ha, inoltre, evidenziato come, in attesa di una rimodulazione dell'impianto normativo da parte del legislatore, resti senza dubbio applicabile la disciplina codicistica dell'art. 23 c.c., che, da un lato, "consente di annullare le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, su istanza del pubblico ministero, oltre che degli organi dell'ente e di qualunque associato (primo comma del citato articolo) e, da un altro lato, permette di sospendere, su iniziativa della «autorità governativa»,
«[l]'esecuzione delle deliberazioni contrarie all'ordine pubblico o al buon costume». Ciò posto, si evidenzia come il profilo degli effetti della pronuncia sull'operato commissariale (in particolare, quello relativo alla sorte degli atti compiuti dal Commissario a seguito della declaratoria di incostituzionalità della norma che ne costituiva il presupposto legale) sia eccentrico rispetto al thema decidendum tracciato dalla parte attrice;
l'oggetto del giudizio deve, dunque, essere circoscritto all'accertamento della validità o meno delle delibere alla luce delle norme statutarie.”; più approfonditamente sul giudizio amministrativo e sulla questione di legittimità costituzionale Tribunale di Ferrara, R.G. n. 73/2024, dr.ssa
. CP_4
2. L'oggetto del giudizio deve, dunque, essere circoscritto all'accertamento della validità o meno delle delibere alla luce delle norme statutarie.
5 Gli attori hanno eccepito la nullità delle delibere sulla base della violazione delle norme relative alla legittima composizione dell'organo (Magistratura): la nullità delle delibere - ai sensi degli articoli 5, 18 e 28 dello Statuto - perché, in primo luogo, adottate senza la convocazione di e di e, in secondo Parte_6 Persona_4 luogo, per essere state presiedute da eletto Presidente con una Persona_1 deliberazione assembleare dichiarata nulla dal Tribunale.
Per entrambi i motivi di impugnazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c. alle argomentazioni contenute nella sentenza di questo Tribunale (Tribunale di Ferrara,
R.G. n. 1435/2024, dr. Martinelli), che ha statuito sulle medesime violazioni con riferimento alle delibere n. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 della
Magistratura.
In particolare, il primo motivo di impugnazione relativo alla modalità di convocazione del Consiglio è infondato, poiché manca una norma specifica sulle modalità di convocazione della Magistratura, fermo che era, comunque, presente il numero minimo di magistrati richiesto per la validità della riunione dell'organo (cfr.
Tribunale di Ferrara, R.G. n. 1435/2024, dr. Martinelli: “Tralasciando, come già detto, il profilo della validità o meno delle delibere di esclusione di e si Persona_4 Parte_6 deve rilevare come lo Statuto nulla preveda in merito alle modalità di convocazione della
Magistratura, imponendo per la validità dell'adunanza solo la partecipazione di almeno tre membri (art. 28, II comma). Manca, infatti, nell'art. 28, I comma, un richiamo all'art. 12 dello statuto che, invece, detta la modalità di convocazione del Consiglio, prevedendo
l'obbligatoria comunicazione “ai singoli componenti””).
Il secondo motivo deve, invece, ritenersi fondato, tenuto conto della dichiarazione di nullità della delibera dell'assemblea consiliare del 30 settembre 2022 - comprensiva della nomina di quale Presidente (Tribunale di Ferrara, R.G. n. Per_1
1435/2024, dr. Martinelli “Tuttavia, come già evidenziato nelle decisioni che hanno preceduto questo giudizio (sentenze 977/2024 e 316/2024 già richiamate) la delibera dell'assemblea consiliare del 30 settembre 2022 - comprensiva della nomina di uale Per_1
Presidente – è nulla. Le condivisibili ragioni che hanno portato il Tribunale ad accertarne la nullità riguardano: - la illegittima composizione del Consiglio - ridotto a dieci membri al momento della delibera - e l'obbligatorietà della reintegrazione del numero legale dei componenti (statutariamente stabilito in diciotto), espressione della democraticità dell'ente, anche alla luce delle norme privatistiche sulle associazioni e dei criteri interpretativi in tema di contratto (così sent. Dr.ssa Maria Marta Cristoni: “tenuto conto dei criteri interpretativi richiamati dagli artt. 1362 e ss c.c., alla luce del dato letterale delle norme statutarie e della comune intenzione delle parti, evincibile anche dalle prassi tenute nel tempo dalla
6 , a fronte di un organo collegiale espressione di democraticità Controparte_2 dell'ente, deve giungersi alla regola della necessaria tempestiva ricostituzione del Consiglio.
L'art. 10 sottolinea da un lato il necessario rinnovo del Consiglio nella sua interezza (18 membri), ogni 5 anni, il che sottintende possibili rinnovi/sostituzioni di singoli membri anche prima di tale scadenza temporale. Ciò è imposto altresì dal generale principio di democraticità dell'organo deliberativo, alla base di qualunque fenomeno associativo: il numero determinato dei suoi componenti è indice della rappresentatività dell'organo stesso rispetto agli associati (i partecipanti, nel caso specifico), che verrebbe definitivamente compromessa se ad operare fosse un numero esiguo di consiglieri, come è avvenuto nel caso di specie. In sostanza, se 18 rappresenta un numero di soggetti idoneo a garantire la giusta rappresentatività dell'ente secondo lo statuto, tale non è 10; di conseguenza, il collegio si è trovato ad operare in una composizione illegale (tantopiù se si considera la attuale efficacia dai provvedimenti assunti dal Commissario della Regione che ha annullato in autotutela le delibere di decadenza dei consiglieri estromessi). Bisogna tener presente che il Consiglio è l'organo a cui è affidata la funzione amministrativa all'interno dell'associazione; la ratio di necessaria rappresentanza degli associati è indirettamente riconducibile agli artt.
20 e 21 c.c., all'interno dei quali il legislatore attribuisce determinati poteri all' assemblea dei soci, oltre che alle disposizioni presenti nello Statuto della PA, come in generale negli enti associativi, che affidano all'assemblea in via ordinaria la capacità di eleggere il consiglio direttivo, e di rinnovarne le cariche, al fine di poter favorire la completa e piena partecipazione di tutti i soci. Il concetto di democraticità è da ritenere, quindi, fondamentale per l'esistenza dell'organo deliberativo, ma anche e soprattutto per l'ente rappresentativo nel complesso, affinché sia garantita la migliore forma di gestione e la regolarità del suo funzionamento. Alla conclusione della invalidità ex art. 18 dello Statuto delle delibere adottate da soli 10 consiglieri, anziché dai 18 previsti dall'art. 4, si giunge poi in particolare adottando il criterio ermeneutico principale richiamato dal codice civile (art. 1362 c.c.), diretto a comprendere il reale significato della norma statutaria di là dal suo dato letterale, ossia la “comune intenzione delle parti”, che deve essere vagliata alla luce del
“comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto”; tenuto conto del fatto, pacifico in causa, che in passato, in seguito al decesso del consigliere Per_5
, il Consiglio ha provveduto infatti immediatamente alla nomina di un consigliere
[...] sostitutivo onde ristabilire il numero legale dei consiglieri richiesto espressamente dallo
Statuto. Le delibere di Consiglio impugnate violano dunque l'art. 4 secondo cui il Consiglio è composto da 18 membri”); - la violazione delle norme sulla prima convocazione, con esplicito richiamo analogico alle norme in tema di condominio e alla necessità che la prima convocazione non sia meramente fittizia;
- la violazione delle norme sulla pubblicazione e la rilevanza delle stesse in seno alle delibere collegiali (sent. citata “l'art. 32 bis, inserito nell'originario statuto con le modifiche apportate nel 2013, stabilisce che le deliberazioni degli organi, in ogni caso, “devono essere pubblicate”, sotto la responsabilità del Segretario e 7 quanto meno per estratto la parte narrativa e per intero la parte dispositiva, nel sito internet della partecipanza e nell'albo, “entro trenta giorni dalla loro adozione e per quindici giorni consecutivi”. L'art 17 prevedeva già una forma di pubblicità "nel giorno di domenica o di mercato alla Sede della PA e all'Albo Pretorio del Comune di Cento". La ratio sottesa alla regolamentazione della pubblicazione di tutti gli atti deliberativi degli organi collettivi è quella della pubblicità notizia e assolve l'importante compito di assicurare la conoscibilità legale di determinati fatti, seppure in funzione puramente informativa. Anche in questo caso la parte precettiva della norma non è espressamente accompagnata da una sanzione ma ciò in quanto lo Statuto, all'art. 18, prevede, a garanzia del buon funzionamento dell'ente un generale principio di invalidità, nella specie la sanzione della nullità, delle deliberazioni assunte in violazione delle disposizioni statutarie. Nel caso di specie, la pubblicazione delle delibere impugnate è avvenuta solo (e non a caso) a distanza di circa
10 mesi dalla loro adozione, vanificando completamente la funzione della deliberazione. A nulla conta poi che nel mentre sia intervenuto il commissariamento, dal momento che tutte le delibere del 30 settembre (assunte forzatamente in composizione ridotta) ben potevano essere pubblicate nell'immediatezza, ma così non è stato poiché, verosimilmente l'organo era ben cosciente dei profili di illegittimità delle delibere in questione e non ha inteso perciò procedere alla loro - obbligatoria - pubblicazione tempestiva. Tale comportamento omissivo ha impedito il completamento dell'iter di formazione progressiva dell'atto deliberativo – delibera e pubblicazione nei successivi trenta giorni - richiesto dallo Statuto. Pertanto, le delibere consigliari in oggetto risultano nulle ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, 32 bis e 18 dello Statuto”)”).
Pertanto, la domanda va accolta dichiarando la nullità delle delibere di
Magistratura impugnate ex artt. 18 e 28 dello Statuto, poiché presiedute dal
Presidente, , privo di legittimazione e di poteri di direzione delle Persona_1 adunanze all'esito delle quali sono state adottate le delibere oggetto del presente giudizio, in ragione delle nullità dichiarata giudizialmente della deliberazione 30 settembre 2022.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai valori medi dello scaglione di riferimento -valore indeterminabile complessità bassa . per la fase studio e introduttiva (€1701 ed €1204 rispettivamente) e ai valori minimi per la fase di trattazione (priva di istruttoria) e decisoria, tenuto conto che la discussione – senza contraddittore – è consistita nel mero richiamo agli atti introduttivi (€903 per fase istruttoria ed €1453 per discussione).
P.Q.M.
8 Il Tribunale di Ferrara, nella persona del Giudice Unico dott.ssa CA IG, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, nella causa n. R.G. 206/2025, così decide:
1) DICHIARA la nullità delle delibere della Magistratura della PA
Agraria di Cento n. 46 del 07/11/2024 pubblicata in data pari data, n. 47 del
20/12//2024 pubblicata in data 21/12/2024, n. 48 del 20/12/2024 pubblicata in data 21/12/2024, n. 49 del 20/12/2024 pubblicata in data 21/12/2024, n. 50 del
20/12/2024 pubblicata in data 21/12/2024, n. 51 del 20/12/2024 pubblicata in data 21/12/2024;
2) NA la , in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore degli attori delle spese di lite che liquida in € 545,00 per esborsi ed € 5.261,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15%, sui compensi, IVA e C.P.A. se dovute.
Così deciso in Ferrara il 10/10/2025
IL CE CA IG
9
impugnazione delibere
REPUBBLICA ITALIANA di associazione privata
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
in persona della dott.ssa CA IG, giudice unico, all'udienza di discussione del 25/09/2025, visto l'art. 281 terzo comma c.p.c., ha riservato il deposito della seguente
SENTENZA
nella causa n. 206/2025 R.G. promossa
DA
• (C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. , (C.F. ),
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv. MAGONI Parte_6 C.F._6
RA ) e dall'Avv. GALLERANI IRENE per procura come in C.F._7 atti, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio di quest'ultima;
ATTORI
CONTRO
• PARTECIPANZA (C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: impugnazione delibere di associazione privata ex art. 23 c.c.
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Parte attrice ha richiamato le conclusioni di cui all'atto introduttivo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis previo accertamento della violazione dello Statuto della , in virtù di tutto Controparte_2 quanto dedotto e documentato, dichiarare nulle e/o inesistenti e/o invalide e/o annullare le delibere di Magistratura n. 46 del 07/11/2024 pubblicata in data pari data, n. 47 del 20/12//2024 pubblicata in data 21/12/2024, n. 48 del 20/12/2024 pubblicata in data 21/12/2024, n. 49 del 20/12/2024 pubblicata in data 21/12/2024,
n. 50 del 20/12/2024 pubblicata in data 21/12/2024, n. 51 del 20/12/2024 pubblicata
1 in data 21/12/2024. In via istruttoria: si depositano i documenti sottoelencati e ci si riserva, in base alle difese ed al contegno avversario, di formulare istanze istruttorie nel rispetto dei termini di legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente procedimento”.
MOTIVAZIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, , Parte_1 Parte_2
, , , e hanno
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 adito il Tribunale di Ferrara al fine di ottenere l'annullamento ex art. 23 c.c. di sei delibere adottate tra il 07/11/2024 e il 20/12//2024 dalla PA AR di
Cento, convenuta in giudizio (docc. 1 - 6).
Nell'atto introduttivo, gli attori, delineata la natura giuridica della CP_2
e le sue regole di funzionamento, hanno ricostruito le vicende dell'Ente da
[...] agosto 2022 che hanno dato origine ai contenziosi giudiziari prodromici alla presente causa.
In particolare, gli attori hanno dedotto che:
- a seguito delle elezioni del 5 maggio 2019, in data 24 maggio 2019 il Consiglio aveva proceduto ad eleggere n. 6 Magistrati, il Presidente ed il Magistrato
Anziano e, a seguito del decesso di uno dei consiglieri, alla surroga con il primo dei non eletti, ripristinando il numero legale (doc. 7);
- nel gennaio 2022, a seguito delle dimissioni del Presidente, le funzioni di rappresentanza erano state assunte dal Magistrato Anziano, mentre non erano state surrogate quelle di Consigliere (doc. 8);
- a dicembre 2021 e maggio 2021, la minoranza consigliare aveva tentato, senza successo, di fare eleggere uale Presidente;
Persona_1
- il 4 agosto 2022, dopo ripetuti interpelli alla PA ed esposti alla
Regione Emilia – Romagna, quale Ente deputato alla vigilanza, il Consigliere
aveva sollecitato l'Ente al fine di ottenere il ripristino del Parte_5 numero legale dei membri;
- in pari data, a seguito di segnalazione da parte del Consigliere Parte_5
, la Regione Emilia- Romagna aveva diffidato la PA a
[...] ripristinare “la legalità dell'ente”;
- con delibera del 24 agosto 2022, i Consiglieri rappresentanti la maggioranza
( e Parte_7 Persona_1 Persona_2 Persona_3 avevano dichiarato decaduti, per perdita dei requisiti di eleggibilità, i
2 consiglieri, odierni attori, e (doc. 10), senza Parte_6 Parte_2 provvedere alla relativa surroga;
- con delibera del 7 settembre 2022, la Magistratura aveva dichiarato decaduto per incompatibilità l'attore e, successivamente, Parte_5 anche e senza provvedere Parte_3 Parte_4 CP_3 alla reintegrazione dei consiglieri decaduti (docc. 11 e 12);
- in pari data, i quattro magistrati avevano completato l'opera di esautorazione dei membri che ritenevano “scomodi”, dapprima sostituendo nella sua qualità di Presidente facente funzioni e, poi, il 17 Persona_4 settembre 2022, dichiarandolo decaduto anche come consigliere (docc. 13
e 15);
- i 9 Consiglieri (su 17) avevano dapprima chiesto la convocazione urgente del
Consiglio e sfiduciato i 4 Magistrati Parte_7 Persona_1
e e, successivamente, in data 20 settembre Persona_2 Persona_3
2022, avevano denunciato alla Regione Emilia – Romagna, quale ratione temporis Autorità di tutela ex art. 49 L. R. 6/2004, l'alterazione della composizione del Consiglio e della maggioranza consigliare (docc. 14 e 16);
- le successive vicende di convocazione del Consiglio, in prima e seconda convocazione, erano state segnalate anche alle forze dell'ordine, oltre che nuovamente all'ente di vigilanza, poiché la prima convocazione era stata fittiziamente fissata alle ore 6,00 del mattino sicché gli attori, avuto conoscenza della circostanza, avevano deciso di presentarsi e di denunciare la falsità della convocazione, ma era stato impedito l'accesso ai consiglieri
(docc. 17 – 19);
- il 30 settembre 2022 era stato nominato Presidente Persona_1 nell'ambito di una riunione in seconda convocazione (doc. 9);
- con delibera n. 41 del 5 ottobre 2022, la Regione Emilia – Romagna aveva sciolto gli Organi della PA e nominato un Commissario straordinario per la gestione provvisoria, che aveva di fatto ripristinato il Consiglio, come costituito nel maggio 2019, per effetto dell'annullamento in autotutela delle delibere di decadenza (doc. 21);
- era seguita una complessa vicenda davanti al giudice ordinario: in particolare, le delibere erano state sospese (cfr. Tribunale di Ferrara R.G.
2146/2022 dr.ssa doc. 22 e R.G. 2640/2022 dr. Martinelli doc. 23) e, alla CP_4
3 luce del provvedimento commissariale, i giudizi si erano estinti per cessazione della materia del contendere (docc. 27 – 30);
- tale vicenda era stata altresì portata avanti al giudice amministrativo, che aveva ritenuto illegittimo il Commissariamento e il ribaltamento della decisione da parte del Consiglio di Stato, sollevando questione di legittimità costituzionale dell'art. 49 della L. regionale 6/2004 disciplinante i poteri di controllo sull'ente (doc. 31);
- in data 26 luglio 2024, la Corte costituzionale aveva dichiarato l'incostituzionalità della norma.
Pertanto, gli attori hanno domandato l'accertamento della nullità ex artt. 18 e 28 dello Statuto delle delibere n. 46, n. 47, n. 48, 49, 50 e 51 (docc. 1 - 6) perché adottate in violazione dello Statuto (doc. 8).
In particolare, gli attori hanno impugnato le delibere poiché adottate da soli tre magistrati, e oltre al “sedicente” Parte_7 Persona_2 Persona_3
Presidente senza la convocazione dei due rimanenti magistrati Persona_1
e in violazione dell'art. 5 dello Statuto. Parte_6 Persona_4
Inoltre, secondo la prospettazione di parte attrice, tali delibere erano state adottate da un Consiglio illegittimo, poiché presieduto da eletto il 30 Persona_1 settembre 2022 con delibera di nomina (doc. 7), poi dichiarata nulla con sentenza del Tribunale di Ferrara (sent. N. 316/2024 dr.ssa Maria Marta Cristoni, doc. 32).
Pertanto, gli attori hanno richiesto l'accertamento della nullità delle delibere, per violazione degli artt. 4, 5, 7 e 16 dello Statuto, poiché adottate da un soggetto illegittimamente eletto.
La PA AR , ritualmente citata in giudizio, è rimasta CP_1 contumace.
L'atto introduttivo è stato notificato al Pubblico Ministero in sede il 29 gennaio 2025, ai sensi del combinato disposto degli artt.23 c.c. e 70 c.p.c.
Il Giudice, fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha riservato la decisione nei 30 giorni successivi.
***
1. In primo luogo, occorre precisare l'applicabilità della disciplina codicistica dell'art. 23 c.c. al caso di specie, alla luce della pronuncia della Corte costituzionale
(sent. 26 luglio 2024, n. 152), secondo cui la natura privatistica della PA
4 non comporta l'esonero da qualunque meccanismo di controllo pubblicistico, in ragione della titolarità in capo agli enti di diritti di uso civico e di proprietà collettive.
Tale principio è stato fatto proprio da questo Tribunale in alcune decisioni precedenti conformi, alle quali si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c. in punto di motivazione
(“Tribunale di Ferrara, R.G. n. 1435/2024, dr. Martinelli: “Occorre, in primo luogo, ripercorrere brevemente la vicenda sul piano pubblicistico oltre che le decisioni di questo
Tribunale prodromiche al presente giudizio. La Corte costituzionale (sent. 26 luglio 2024, n.
152) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 49, primo comma, lett. b, della legge della Regione Emilia-Romagna 24/03/2004, n. 6, contenente la disciplina dei controlli preventivi di legittimità e del commissariamento sugli organi di vari enti collettivi, tra i quali la
PA AR di Cento, alla luce dell'intervento del legislatore statale (L. n. 168 del
2017) e l'espressa qualificazione privatistica degli stessi, con un riconoscimento ex lege della personalità giuridica di diritto privato. Tuttavia, la Corte ha precisato che la natura privatistica non comporta l'esonero da qualunque meccanismo di controllo pubblicistico, in ragione della titolarità in capo agli enti di diritti di uso civico e di proprietà collettive (“la materia dei controlli su enti esponenziali delle collettività si colloca al crocevia di una pluralità di competenze legislative, statali e regionali, anche a carattere trasversale”). La materia, ricompresa tra quelle attinenti all'ordinamento civile, è, pertanto, di competenza legislativa esclusiva statale;
la normativa regionale può regolarne unicamente i “profili organizzativi”, senza assoggettare gli enti alla vigilanza propria degli enti dipendenti della Regione. La
Consulta ha, inoltre, evidenziato come, in attesa di una rimodulazione dell'impianto normativo da parte del legislatore, resti senza dubbio applicabile la disciplina codicistica dell'art. 23 c.c., che, da un lato, "consente di annullare le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, su istanza del pubblico ministero, oltre che degli organi dell'ente e di qualunque associato (primo comma del citato articolo) e, da un altro lato, permette di sospendere, su iniziativa della «autorità governativa»,
«[l]'esecuzione delle deliberazioni contrarie all'ordine pubblico o al buon costume». Ciò posto, si evidenzia come il profilo degli effetti della pronuncia sull'operato commissariale (in particolare, quello relativo alla sorte degli atti compiuti dal Commissario a seguito della declaratoria di incostituzionalità della norma che ne costituiva il presupposto legale) sia eccentrico rispetto al thema decidendum tracciato dalla parte attrice;
l'oggetto del giudizio deve, dunque, essere circoscritto all'accertamento della validità o meno delle delibere alla luce delle norme statutarie.”; più approfonditamente sul giudizio amministrativo e sulla questione di legittimità costituzionale Tribunale di Ferrara, R.G. n. 73/2024, dr.ssa
. CP_4
2. L'oggetto del giudizio deve, dunque, essere circoscritto all'accertamento della validità o meno delle delibere alla luce delle norme statutarie.
5 Gli attori hanno eccepito la nullità delle delibere sulla base della violazione delle norme relative alla legittima composizione dell'organo (Magistratura): la nullità delle delibere - ai sensi degli articoli 5, 18 e 28 dello Statuto - perché, in primo luogo, adottate senza la convocazione di e di e, in secondo Parte_6 Persona_4 luogo, per essere state presiedute da eletto Presidente con una Persona_1 deliberazione assembleare dichiarata nulla dal Tribunale.
Per entrambi i motivi di impugnazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c. alle argomentazioni contenute nella sentenza di questo Tribunale (Tribunale di Ferrara,
R.G. n. 1435/2024, dr. Martinelli), che ha statuito sulle medesime violazioni con riferimento alle delibere n. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 della
Magistratura.
In particolare, il primo motivo di impugnazione relativo alla modalità di convocazione del Consiglio è infondato, poiché manca una norma specifica sulle modalità di convocazione della Magistratura, fermo che era, comunque, presente il numero minimo di magistrati richiesto per la validità della riunione dell'organo (cfr.
Tribunale di Ferrara, R.G. n. 1435/2024, dr. Martinelli: “Tralasciando, come già detto, il profilo della validità o meno delle delibere di esclusione di e si Persona_4 Parte_6 deve rilevare come lo Statuto nulla preveda in merito alle modalità di convocazione della
Magistratura, imponendo per la validità dell'adunanza solo la partecipazione di almeno tre membri (art. 28, II comma). Manca, infatti, nell'art. 28, I comma, un richiamo all'art. 12 dello statuto che, invece, detta la modalità di convocazione del Consiglio, prevedendo
l'obbligatoria comunicazione “ai singoli componenti””).
Il secondo motivo deve, invece, ritenersi fondato, tenuto conto della dichiarazione di nullità della delibera dell'assemblea consiliare del 30 settembre 2022 - comprensiva della nomina di quale Presidente (Tribunale di Ferrara, R.G. n. Per_1
1435/2024, dr. Martinelli “Tuttavia, come già evidenziato nelle decisioni che hanno preceduto questo giudizio (sentenze 977/2024 e 316/2024 già richiamate) la delibera dell'assemblea consiliare del 30 settembre 2022 - comprensiva della nomina di uale Per_1
Presidente – è nulla. Le condivisibili ragioni che hanno portato il Tribunale ad accertarne la nullità riguardano: - la illegittima composizione del Consiglio - ridotto a dieci membri al momento della delibera - e l'obbligatorietà della reintegrazione del numero legale dei componenti (statutariamente stabilito in diciotto), espressione della democraticità dell'ente, anche alla luce delle norme privatistiche sulle associazioni e dei criteri interpretativi in tema di contratto (così sent. Dr.ssa Maria Marta Cristoni: “tenuto conto dei criteri interpretativi richiamati dagli artt. 1362 e ss c.c., alla luce del dato letterale delle norme statutarie e della comune intenzione delle parti, evincibile anche dalle prassi tenute nel tempo dalla
6 , a fronte di un organo collegiale espressione di democraticità Controparte_2 dell'ente, deve giungersi alla regola della necessaria tempestiva ricostituzione del Consiglio.
L'art. 10 sottolinea da un lato il necessario rinnovo del Consiglio nella sua interezza (18 membri), ogni 5 anni, il che sottintende possibili rinnovi/sostituzioni di singoli membri anche prima di tale scadenza temporale. Ciò è imposto altresì dal generale principio di democraticità dell'organo deliberativo, alla base di qualunque fenomeno associativo: il numero determinato dei suoi componenti è indice della rappresentatività dell'organo stesso rispetto agli associati (i partecipanti, nel caso specifico), che verrebbe definitivamente compromessa se ad operare fosse un numero esiguo di consiglieri, come è avvenuto nel caso di specie. In sostanza, se 18 rappresenta un numero di soggetti idoneo a garantire la giusta rappresentatività dell'ente secondo lo statuto, tale non è 10; di conseguenza, il collegio si è trovato ad operare in una composizione illegale (tantopiù se si considera la attuale efficacia dai provvedimenti assunti dal Commissario della Regione che ha annullato in autotutela le delibere di decadenza dei consiglieri estromessi). Bisogna tener presente che il Consiglio è l'organo a cui è affidata la funzione amministrativa all'interno dell'associazione; la ratio di necessaria rappresentanza degli associati è indirettamente riconducibile agli artt.
20 e 21 c.c., all'interno dei quali il legislatore attribuisce determinati poteri all' assemblea dei soci, oltre che alle disposizioni presenti nello Statuto della PA, come in generale negli enti associativi, che affidano all'assemblea in via ordinaria la capacità di eleggere il consiglio direttivo, e di rinnovarne le cariche, al fine di poter favorire la completa e piena partecipazione di tutti i soci. Il concetto di democraticità è da ritenere, quindi, fondamentale per l'esistenza dell'organo deliberativo, ma anche e soprattutto per l'ente rappresentativo nel complesso, affinché sia garantita la migliore forma di gestione e la regolarità del suo funzionamento. Alla conclusione della invalidità ex art. 18 dello Statuto delle delibere adottate da soli 10 consiglieri, anziché dai 18 previsti dall'art. 4, si giunge poi in particolare adottando il criterio ermeneutico principale richiamato dal codice civile (art. 1362 c.c.), diretto a comprendere il reale significato della norma statutaria di là dal suo dato letterale, ossia la “comune intenzione delle parti”, che deve essere vagliata alla luce del
“comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto”; tenuto conto del fatto, pacifico in causa, che in passato, in seguito al decesso del consigliere Per_5
, il Consiglio ha provveduto infatti immediatamente alla nomina di un consigliere
[...] sostitutivo onde ristabilire il numero legale dei consiglieri richiesto espressamente dallo
Statuto. Le delibere di Consiglio impugnate violano dunque l'art. 4 secondo cui il Consiglio è composto da 18 membri”); - la violazione delle norme sulla prima convocazione, con esplicito richiamo analogico alle norme in tema di condominio e alla necessità che la prima convocazione non sia meramente fittizia;
- la violazione delle norme sulla pubblicazione e la rilevanza delle stesse in seno alle delibere collegiali (sent. citata “l'art. 32 bis, inserito nell'originario statuto con le modifiche apportate nel 2013, stabilisce che le deliberazioni degli organi, in ogni caso, “devono essere pubblicate”, sotto la responsabilità del Segretario e 7 quanto meno per estratto la parte narrativa e per intero la parte dispositiva, nel sito internet della partecipanza e nell'albo, “entro trenta giorni dalla loro adozione e per quindici giorni consecutivi”. L'art 17 prevedeva già una forma di pubblicità "nel giorno di domenica o di mercato alla Sede della PA e all'Albo Pretorio del Comune di Cento". La ratio sottesa alla regolamentazione della pubblicazione di tutti gli atti deliberativi degli organi collettivi è quella della pubblicità notizia e assolve l'importante compito di assicurare la conoscibilità legale di determinati fatti, seppure in funzione puramente informativa. Anche in questo caso la parte precettiva della norma non è espressamente accompagnata da una sanzione ma ciò in quanto lo Statuto, all'art. 18, prevede, a garanzia del buon funzionamento dell'ente un generale principio di invalidità, nella specie la sanzione della nullità, delle deliberazioni assunte in violazione delle disposizioni statutarie. Nel caso di specie, la pubblicazione delle delibere impugnate è avvenuta solo (e non a caso) a distanza di circa
10 mesi dalla loro adozione, vanificando completamente la funzione della deliberazione. A nulla conta poi che nel mentre sia intervenuto il commissariamento, dal momento che tutte le delibere del 30 settembre (assunte forzatamente in composizione ridotta) ben potevano essere pubblicate nell'immediatezza, ma così non è stato poiché, verosimilmente l'organo era ben cosciente dei profili di illegittimità delle delibere in questione e non ha inteso perciò procedere alla loro - obbligatoria - pubblicazione tempestiva. Tale comportamento omissivo ha impedito il completamento dell'iter di formazione progressiva dell'atto deliberativo – delibera e pubblicazione nei successivi trenta giorni - richiesto dallo Statuto. Pertanto, le delibere consigliari in oggetto risultano nulle ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, 32 bis e 18 dello Statuto”)”).
Pertanto, la domanda va accolta dichiarando la nullità delle delibere di
Magistratura impugnate ex artt. 18 e 28 dello Statuto, poiché presiedute dal
Presidente, , privo di legittimazione e di poteri di direzione delle Persona_1 adunanze all'esito delle quali sono state adottate le delibere oggetto del presente giudizio, in ragione delle nullità dichiarata giudizialmente della deliberazione 30 settembre 2022.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai valori medi dello scaglione di riferimento -valore indeterminabile complessità bassa . per la fase studio e introduttiva (€1701 ed €1204 rispettivamente) e ai valori minimi per la fase di trattazione (priva di istruttoria) e decisoria, tenuto conto che la discussione – senza contraddittore – è consistita nel mero richiamo agli atti introduttivi (€903 per fase istruttoria ed €1453 per discussione).
P.Q.M.
8 Il Tribunale di Ferrara, nella persona del Giudice Unico dott.ssa CA IG, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, nella causa n. R.G. 206/2025, così decide:
1) DICHIARA la nullità delle delibere della Magistratura della PA
Agraria di Cento n. 46 del 07/11/2024 pubblicata in data pari data, n. 47 del
20/12//2024 pubblicata in data 21/12/2024, n. 48 del 20/12/2024 pubblicata in data 21/12/2024, n. 49 del 20/12/2024 pubblicata in data 21/12/2024, n. 50 del
20/12/2024 pubblicata in data 21/12/2024, n. 51 del 20/12/2024 pubblicata in data 21/12/2024;
2) NA la , in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore degli attori delle spese di lite che liquida in € 545,00 per esborsi ed € 5.261,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15%, sui compensi, IVA e C.P.A. se dovute.
Così deciso in Ferrara il 10/10/2025
IL CE CA IG
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