Ordinanza cautelare 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 10/03/2025, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00908/2025 REG.PROV.CAU.
N. 01494/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1494 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Palma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Roma, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 05748/2024, resa tra le parti, concernente il rigetto della domanda di emersione;
Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 il Cons. Stefania Santoleri e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto che la questione di diritto deve essere approfondita in sede di merito e che, nelle more, sussiste il pregiudizio grave ed irreparabile per il cittadino straniero, che - allo stato degli atti del giudizio - non risulta socialmente pericoloso;
Ritenuto, infine, che sussistono i presupposti per compensare le spese relative alla fase cautelare;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
Accoglie l'appello (Ricorso numero: 1494/2025) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.
Spese compensate.
Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore
Giovanni Pescatore, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefania Santoleri | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO