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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/10/2025, n. 9893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9893 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA 3^ Sez. Lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R. GEN. 22043 / 2025 Il Giudice designato, Dott. Giuseppe GIORDANO nella causa TRA
n.q. di eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3
domiciliata presso lo studio dell'avv. Giampaolo D'Arcangelo che la Persona_1 rappresenta e difende come da mandato in atti
-parte ricorrente E
, rappresentato e difeso dal proprio funz. dott. Brizzi Eleonora come da mandato in CP_1 atti
-parte resistente Visto l'art. 430 c.p.c. ha pronunciato la seguente sentenza: MOTIVI DELLA DECISIONE
- Con ricorso ritualmente notificato, gli istanti hanno chiesto che venisse accertato il proprio diritto alla concessione dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/80, per come riconosciuto con decreto di omologa del 07.03.2024 (notificato il 14.3.2024) e, per l'effetto, condannare l' a corrispondere i relativi ratei maturati, oltre interessi CP_1 legali;
- l si è costituito in giudizio documentando l'avvenuta liquidazione (cfr. te8 del CP_1
03.4.2025) e pagamento della prestazione rivendicata con valuta 20.5.2025, con ciò domandando a codesto Tribunale di dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
- Ritenuto che non residuano questioni irrisolte risultando pienamente soddisfatta la pretesa della ricorrente.
- Per quanto concerne la regolazione delle spese di lite, considerato che la prestazione è stata liquidata in data antecedente al deposito del ricorso, le spese di lite possono esserecompensate.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere quanto al merito della causa. Spese compensate. Roma, 08/10/2025
IL GIUDICE pagina 1 di 2 Dott. Giuseppe Giordano
pagina 2 di 2
n.q. di eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3
domiciliata presso lo studio dell'avv. Giampaolo D'Arcangelo che la Persona_1 rappresenta e difende come da mandato in atti
-parte ricorrente E
, rappresentato e difeso dal proprio funz. dott. Brizzi Eleonora come da mandato in CP_1 atti
-parte resistente Visto l'art. 430 c.p.c. ha pronunciato la seguente sentenza: MOTIVI DELLA DECISIONE
- Con ricorso ritualmente notificato, gli istanti hanno chiesto che venisse accertato il proprio diritto alla concessione dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/80, per come riconosciuto con decreto di omologa del 07.03.2024 (notificato il 14.3.2024) e, per l'effetto, condannare l' a corrispondere i relativi ratei maturati, oltre interessi CP_1 legali;
- l si è costituito in giudizio documentando l'avvenuta liquidazione (cfr. te8 del CP_1
03.4.2025) e pagamento della prestazione rivendicata con valuta 20.5.2025, con ciò domandando a codesto Tribunale di dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
- Ritenuto che non residuano questioni irrisolte risultando pienamente soddisfatta la pretesa della ricorrente.
- Per quanto concerne la regolazione delle spese di lite, considerato che la prestazione è stata liquidata in data antecedente al deposito del ricorso, le spese di lite possono esserecompensate.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere quanto al merito della causa. Spese compensate. Roma, 08/10/2025
IL GIUDICE pagina 1 di 2 Dott. Giuseppe Giordano
pagina 2 di 2