Ordinanza cautelare 15 settembre 2023
Ordinanza collegiale 24 novembre 2023
Ordinanza collegiale 27 maggio 2024
Accoglimento
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 23/05/2025, n. 4544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4544 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/05/2025
N. 04544/2025REG.PROV.COLL.
N. 03445/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3445 del 2023, proposto dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - INFN, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Colagrande e Ettore Ronconi, con domicilio digitale come da registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Roberto Colagrande in Roma, viale Liegi n. 35b;
contro
il Commissario Straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso ex art. 4 ter Decreto, l’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, l’Anas Gruppo Fs Italiane, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
la Regione Abruzzo - Dipartimento Territorio Ambiente - Servizio gestione e qualità delle Acque, Regione Abruzzo - Dpe014 - Servizio Genio Civile Teramo, A.R.T.A. distretto provinciale di Teramo, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, sezione prima, n. 442 del 13 dicembre 2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Commissario Straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso ex art. 4 ter Decreto, dell’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e dell’Anas Gruppo FS Italiane;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2024 il Consigliere Emanuela Loria;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente contenzioso è costituito dalla determinazione emanata dalla Regione Abruzzo - Dipartimento Territorio Ambiente - Servizio gestione e qualità delle acque n. dpc024/264 del 7 luglio 2021, con la quale è stata rilasciato ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – INFN il rinnovo della “ Autorizzazione allo scarico nel fosso NE di acque reflue industriali provenienti dai laboratori sotterranei dei LNGS costituite da acque reflue depurate dei servizi igienici, da acque di raffreddamento, da acque provenienti dal processo di osmosi inversa (SALA C), dalle acque di scarto del demineralizzatore XE (SALA B), dalle acque demineralizzate dell’esperimento RD (SALA A)” , nella parte in cui non ha configurato come acque di scarico le c.d. “acque di percolazione (stillicidio)” raccolte nella rete presente nelle Sale e Gallerie sotterranee dei Laboratori del Gran Sasso e, pertanto, non le ha ricomprese nel rinnovo dell’autorizzazione allo scarico, prescrivendo un apposito Piano di monitoraggio di dette acque, da concordare con l’ARTA di Teramo.
1.1. Sono stati altresì impugnati:
- i verbali della Conferenza dei servizi tenutasi il 9 settembre 2019 e il 22 giugno 2021, nella parte in cui si prevede la inconfigurabilità delle citate “acque di percolazione (stillicidio)” quali acque di scarico e l’apprestamento di un Piano di monitoraggio collegato ai valori di cui alla Tabella n. 2 dell’Allegato n. 5 alla Parte IV, Titolo V, d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., riferita alla diversa tipologia delle c.d. “acque sotterranee” ;
- la nota dell’ARTA di Teramo prot. n 53761 del 24 novembre 2020, acquisita al prot. regionale n. 375820 di pari data, insieme alla relativa relazione tecnica, limitatamente ai rilievi riferiti alla inconfigurabilità delle citate “acque di percolazione (stillicidio)” quali acque di scarico;
- la nota della Regione Abruzzo prot. n. 0376698 del 23 settembre 2021 con la quale, facendo seguito alla predetta determinazione, si richiede ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’INFN “di voler fornire informazioni in merito al Piano di monitoraggio e alla predisposizione del sistema informativo” , il parere del Servizio Regionale del Genio Civile di Teramo di cui alla nota prot. n. 260526 del 22 giugno 2021, acquisito nella predetta determina regionale del 7 luglio 2021, nella parte in cui condiziona il nulla osta di detto Ufficio allo scarico delle acque nel fosso NE “salvo regolarizzazione per l’occupazione del demanio idrico fluviale interessato…” ;
- la nota del Servizio Regionale del Genio Civile di Teramo prot. n. 0281969/21 del 7 luglio 2021 con cui è stato richiesto ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso di INFN di integrare “con documentazione tecnica e cartografica … quanto occorre per dedurre la superficie di demanio idrico del fosso NE interessata sia da opere fisse (tubazioni ecc.) che dal flusso d’acqua dello scarico alla confluenza con il fosso NE” ;
2. Si premette, in punto di fatto, che l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (“INFN”) è un ente pubblico nazionale di ricerca a carattere non strumentale il cui fine istituzionale, come risultante dall’art. 2 del relativo Statuto, è quello di promuovere, coordinare ed effettuare la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché lo sviluppo tecnologico pertinente alle attività in tali settori, prevedendo forme di sinergia con altri enti di ricerca e il mondo dell’impresa.
L’Istituto ha un’articolazione sul territorio nazionale in venti Sezioni, allocate principalmente presso i Dipartimenti di Fisica delle maggiori Università italiane, tre Centri Nazionali e quattro Laboratori Nazionali, fra i quali quelli del Gran Sasso (“LNGS”), costituiti da un’area di ricerca realizzata nel comune di Assergi (AQ) e da sale sperimentali sotterranee al massiccio montuoso, accessibili tramite il fornice autostradale, lato Teramo- Roma (opera realizzate da ANAS).
All’interno delle opere in sotterraneo realizzate all’interno dei Laboratori del Gran Sasso dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, vi sono le cosiddette “ acque di stillicidio”.
Negli impugnati provvedimenti, e segnatamente nel rinnovo dell’autorizzazione allo scarico nel fosso NE di acque reflue industriali, rilasciato dalla Regione Abruzzo, le c.d. “acque di percolazione (stillicidio)” raccolte nella rete di drenaggio presente nelle sale e gallerie sotterranee dei LNGS non sono state configurate come acque di scarico ed è stato pertanto previsto per le stesse un apposito Piano di monitoraggio di dette acque, da concordare con l’ARTA di Teramo.
3. L’autorizzazione regionale e le successive note del Genio civile e della Regione Abruzzo sono state impugnate dinanzi al T.a.r. per l’Abruzzo deducendo i seguenti motivi:
1) violazione e/o falsa applicazione artt. 54, 74 e ss., 185 e allegato 5, tabelle n. 2 e 3, parte iii, d.lgs. n. 152/2006, art. 15 l.r. Abruzzo n. 31/2010, nonché art. 3 e ss. l. n. 241/1990; eccesso di potere: difetto di istruttoria e di motivazione; erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti; manifesta illogicità, irrazionalità e contraddittorietà; sviamento; violazione principio di proporzionalità. Violazione artt. 3 e 97 Cost.; la determinazione regionale del 7 luglio 2021 sarebbe tecnicamente errata e viziata da omessa istruttoria nella parte in cui esclude che le acque di percolazione e stillicidio siano acque di scarico e come tali recapitabili nel fosso NE, al pari delle altre oggetto del rinnovo dell’autorizzazione, ma le assimila di fatto ad acque sotterranee, benché se ne differenzino perché non si trovano nel sottosuolo, ma stillano dalla roccia in conseguenza della realizzazione delle sale sotterranee del laboratorio, non sono (o comunque non sono più) a contatto diretto con il suolo e/o il sottosuolo, confluiscono in una canalizzazione realizzata in fase costruttiva e sono infine impiegate anche per raffreddare gli impianti del laboratorio;
2) violazione e/o falsa applicazione artt. 3 e 18 l. n. 241/1990, anche in relazione all’art. 43 d.P.R. n. 445/2000 e all’art. 1 l. 9 febbraio 1982, n. 32, eccesso di potere: difetto di istruttoria e di motivazione; erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti; illogicità e irrazionalità; contraddittorietà; violazione principio di proporzionalità; violazione artt. 3 e 97 Cost.; l’Istituto ritiene illegittime le prescrizioni del Genio civile, che considera equivalenti a condizione sospensiva, di dotarsi del parere idraulico alla Provincia di Teramo, ai sensi della l.r. 3 novembre 2015, n. 36 (nulla osta del 22.6.2021) e di integrare “con documentazione tecnica e cartografica … quanto occorre per dedurre la superficie di demanio idrico del fosso NE interessata sia da opere fisse (tubazioni ecc.) che dal flusso d’acqua dello scarico alla confluenza con il fosso NE” (nota del 7 luglio 2021) sostenendo che a tali adempimenti sarebbero tenuti l’ANAS e la gestione commissariale - non l’INFN – che hanno realizzato il laboratorio sul demanio fluviale e l’impianto di collettamento e recapito delle acque di stillicidio a servizio anche del deflusso delle acque provenienti dalla piattaforma autostradale.
4. L’adito T.a.r. ha respinto il ricorso e ha compensato le spese del giudizio.
Il Giudice di primo grado, in particolare ha respinto il gravame per le seguenti motivazioni:
- “le acque di percolazione o stillicidio provengono infatti per trasudazione dalla roccia, come asserito dall’Istituto ricorrente (pag. 16 del ricorso), prima di essere convogliate nel circuito di recapito e si distinguono quindi nettamente dalle acque industriali, che invece sono reflui scaricati da edifici o impianti. Ciò trova conferma nella nota prot. n. 708 del 01/06/2020 dell’INFN, richiamata nella relazione dell’ARTA allegata alla nota del 24.11.2020, che considera le acque di stillicidio o di percolazione come “acque intrinsecamente sicure e del tutto raffrontabili alla qualità di acque di falda” e dunque potenzialmente potabili”.
- di qui, “la decisione della Regione di disporre un monitoraggio delle acque di stillicidio è quindi del tutto coerente e funzionale al poter decidere se eventualmente preservarle, separandole dalle acque destinate allo scarico, o se lasciare che confluiscano nel fosso NE ove risultino contaminate, soprattutto dopo aver indagato quali siano le cause dell’eventuale contaminazione, considerato che all’origine esse hanno la qualità delle acque sorgive di falda”;
- peraltro, “la determinazione impugnata trova inoltre un solido presupposto - richiamato nella determinazione impugnata - nel fatto che la Provincia di Teramo nel 2006 ha rilasciato l’autorizzazione allo scarico delle acque industriali provenienti dal laboratorio è stata concessa dopo aver acquisito la nota n 331/GS del responsabile del procedimento relativo alla messa in sicurezza del laboratorio in cui si precisava che “le lavorazioni realizzate in conformità ai parametri tecnico-gestionali concordati dalla Direzione Lavori con i responsabili tecnici dei LNGS e inerenti il sistema di gestione e di controllo delle acque potabili delle acque di scarico e di tutte le sostanze potenzialmente pericolose attualmente dichiarate da codesti Laboratori, garantiscono la separazione fisica dei fluidi in questione” (cfr. verbale della Conferenza dei servizi del 22.6.2021). Se, dunque, anche l’autorizzazione della Provincia dava per ammesso che le acque di scarico fossero separate dalle acque potabili, non si ravvisano profili di eccesso di potere nella decisione della Regione di imporre all’INFN il monitoraggio in più punti di prelievo delle acque di stillicidio, proprio per pervenire a una loro caratterizzazione, al fine di stabilire se separarle dagli altri fluidi o lasciarne invariato il deflusso nello stesso circuito e recapito delle acque di scarico” .
È stato altresì ritenuto infondato il secondo motivo di ricorso.
5. L’INFN ha proposto appello avverso la suindicata sentenza, premettendo che è venuto meno nelle more l’interesse al detto secondo motivo, rivolto a censurare l’ulteriore onere posto a carico di INFN di regolarizzare l’occupazione del demanio idrico fluviale interessato dal citato provvedimento autorizzativo, sicché sul capo della sentenza di primo grado relativo al secondo motivo è sceso il giudicato.
5.1. L’INFN ha riproposto il primo motivo sotto forma di critica alla sentenza impugnata rilevandone la erroneità nella parte in cui ha escluso che le c.d. “acque di percolazione o di stillicidio” siano sussumibili nelle “acque reflue industriali” e ha ritenuto esente da censure la decisione della Regione di disporre un monitoraggio delle predette acque.
Vi sarebbe, in particolare, da parte della sentenza impugnata una omessa e/o errata disamina degli elementi di fatto e di diritto enucleati e rubricati sotto vari profili di violazione di legge e di eccesso di potere.
6. Il Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso ex art. 4 ter decreto, la Regione Abruzzo, e l’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga si sono costituiti in giudizio per resistere all’appello e hanno depositato documenti e memorie.
7. Alla camera di consiglio del 14 settembre 2023 l’appellante ha rinunciato alla domanda cautelare e il Collegio ne ha preso atto con ordinanza n. 3803/2023 del 15 settembre 2023.
8. Con ordinanza n. 10086 del 24 novembre 2023 la Sezione ha disposto una verificazione affidata al Direttore del Dipartimento di ingegneria civile edile e ambientale dell’università degli studi di Roma La Sapienza, con facoltà di delega; con comunicazione del 25 novembre 2023 il Direttore del dipartimento, prof. ing. Francesco Napolitano, professore ordinario di costruzioni idrauliche marittime e idrologia ha riscontrato la richiesta senza esercitare la facoltà di delega, indicando se stesso come soggetto verificatore.
8.1. I quesiti posti al verificatore sono i seguenti:
a) descriva il verificatore in modo analitico la situazione di fatto relativa alle acque e alla loro canalizzazione presente all’interno del Laboratorio nazionale del Gran Sasso, nonché, conformemente alle prescrizioni normative, la qualificazione delle acque stesse;
b) dica, in particolare, il verificatore se le acque di percolazione (“stillicidio”) provengono esclusivamente dalla trasudazione della roccia e se la loro qualità lungo il percorso permanga quella di acqua di falda ovvero se vi siano elementi che facciano ritenere che possano subire, lungo il percorso, contaminazioni e quali siano le cause, nonché quale sia l’eventuale utilizzo effettivo e conseguentemente se possano definirsi acque di scarico, in particolare acque reflue industriali, o meramente acque sotterranee, anche ai fini del regime di tutela;
c) dica il verificatore, inoltre, se le acque di percolazione (“stillicidio”) sono incanalate esclusivamente nel fosso NE ovvero quali altri recapiti anche intermedi abbiano in concreto;
d) dica il verificatore, acquisiti gli opportuni elementi, quale sia l’incidenza tecnica, e se del caso economica, dell’eventuale piano di monitoraggio previsto dalla deliberazione impugnata, da concordare con l’ARTA, in relazione anche alle attività istituzionali ordinarie dell’INFN.” .
8.2. Con istanza del 14 marzo 2024, il Verificatore ha formulato la richiesta di proroga del termine fissato per il deposito della relazione conclusiva di verificazione.
8.3. Con ordinanza n. 4679/2024 del 27 maggio 2024 il Collegio ha accolto l’istanza di proroga disponendo che la relazione conclusiva di verificazione fosse depositata entro il 31 luglio 2024.
8.4. La Relazione di verificazione, svoltasi nel contraddittorio con i consulenti di parte e mezzo di apposito sopralluogo svoltosi il 23 febbraio 2024, è stata depositata il 31 luglio 2024.
9. In vista dell’udienza pubblica le parti hanno depositato memoria e memoria di replica.
10. Alla pubblica udienza del 12 dicembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
11. L’appello è fondato e deve essere accolto.
12. Come sopra richiamato al §5, l’appellante ha dichiarato di avere perso, nelle more del giudizio, interesse al secondo motivo sicché sul relativo capo della sentenza di primo grado è sceso il giudicato.
13. È necessario prendere le mosse dalle conclusioni a cui è pervenuto il Verificatore nella approfondita Relazione definitiva.
14. Dopo aver descritto l’andamento dei lavori peritali, le generalità sul procedimento amministrativo, sul drenaggio e la gestione delle acque delle grandi opere in ambiente ipogeo, la normativa sugli scarichi, nonché la descrizione delle opere realizzate, il verificatore ha partitamente dato risposta ai singoli quesiti (da pag. 24 a pag. 41), e dopo avere dato riscontro alle osservazioni pervenute sulla Relazione provvisoria, ha concluso nel senso che:
“È ampiamente noto in tutta la letteratura scientifica di riferimento che le grandi opere realizzate in ambiente ipogeo, scavate nella roccia (gallerie ferroviarie, autostradali, ecc.) sono infrastrutture complesse che devono affrontare, sia nella fase progettuale, sia nella fase gestionale, una moltitudine di questioni di carattere strutturale, geotecnico, idrogeologico non trascurabili.
Fra queste una delle principali è rappresentata dalla gestione delle acque sotterranee incontrate durante la realizzazione dello scavo: le rocce interessate dallo scavo, soprattutto se fratturate, sono sede di una circolazione idrica sotterranea molto attiva e possono esercitare sia pressioni idrauliche notevoli sul rivestimento in calcestruzzo della galleria, sia indurre ingenti ingressi di venute d’acqua con rischi per i lavoratori e per l’ambiente di cantiere.
Pertanto, tutte le grandi opere realizzate in sotterraneo, ivi compresi i LNGS, per loro stessa tipologia costruttiva drenano notevoli quantità di acqua, dovendole restituire nel sistema idrico superficiale al fine di ridurre le pressioni idriche per conseguire standard di sicurezza strutturale e funzionale sia in fase costruttiva sia in fase di esercizio, dopo che le stesse emergono oltre il rivestimento delle pareti (acque di percolazione o di stillicidio).
Durante questo processo l’acqua, affiorando in un ambiente a pressione atmosferica e caratterizzato da attività antropica, pur continuando a possedere ottime caratteristiche qualitative perde di fatto le proprietà che aveva all’interno dell’ammasso roccioso, in considerazione che dopo la percolazione ruscella e scorre all’interno di manufatti ed infrastrutture entrando in contatto con le superfici e l’aria indoor di ambienti di lavoro e di trasporto.
La qualità delle acque di percolazione è ottima e tale da avere, con grande probabilità, caratteristiche chimico-fisiche del tutto analoghe alla composizione dell’acqua sotterranea dell’acquifero del Gran Sasso da cui derivano (al netto di sempre possibili episodi di contaminazione accidentale di varia natura che possano avvenire: ad esempio uno sversamento di fluidi a causa di un incidente stradale nei tunnel, ecc…).
Appare evidente dalle definizioni di legge che le acque di drenaggio di una galleria, e quelle drenate dai laboratori sotterranei LNGS (che avendo un sistema di gallerie e sale, assimilabili alla stregua di corti tunnel di grande diametro scavati nell’ammasso roccioso sede di un acquifero), e che vengono scaricate nel sistema idrico superficiale, non possono che essere considerate, a tutti gli effetti, acque reflue industriali perché:
1. un traforo autostradale produce servizi (trasporto di mezzi e merci) ed è considerabile come un “impianto di produzione”, scavato con tecniche ed approcci di tipo industriale nel campo delle opere pubbliche, e con obiettivi ed ottiche gestionali di produttività di avanzamento, efficienza e sicurezza;
2. lo scarico di acqua di drenaggio è fisiologicamente connesso allo scavo di gallerie in ammassi rocciosi; infatti, come ampiamente argomentato, sia in fase progettuale sia in fase gestionale dei sistemi di trasporto tramite gallerie, occorre certamente prevedere sistemi più o meno complessi di aggottamento dell’acqua sotterranea. Pertanto, la necessità del drenaggio consegue sia la sicurezza dell’opera di trasporto, sia, in generale, assicura la stabilità strutturale degli ambienti ipogei.
3. le opere di collettamento delle acque drenate di un tunnel è un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo, il drenaggio di acqua dall’ammasso roccioso, con il corpo idrico ricettore, rappresentato nel caso in oggetto dal Fosso NE, tramite un sistema di collettamento permanente, stabile, messo in opera con opere strutturali.
In seguito al sopralluogo esperito presso i LNGS e analizzando la documentazione esaminata e gli elaborati progettuali e dello stato di fatto delle diverse reti di canalizzazioni all’interno dei laboratori e in entrata e in uscita dal tunnel autostradale si è stati in grado di descrivere con compiuta cognizione di causa la situazione di fatto relativa alle acque all’interno dei laboratori.
Sono presenti due linee: una, definita “storica”, ed una, più recente, realizzata a cura del Commissario ex O.P.C.M. n. 3303 del 18.07.03 e s.i.: la “rete storica” è stata realizzata durante i lavori di costruzione dei laboratori sotterranei che videro la regimentazione delle acque rinvenute durante gli scavi in due distinte reti con l’obiettivo di separare le acque più protette (convogliate nella rete delle acque da destinarsi al consumo umano) da quelle più superficiali e soggette ad interazioni antropiche (convogliate nella c.d. rete delle “acque di stillicidio” o “acque di percolazione”).
La “nuova rete” è relativa agli interventi attuati a seguito della “dichiarazione dello stato di emergenza delle province di L’Aquila e Teramo” di cui al decreto PCM del 27.06.03, con ordinanza O.P.C.M n.3303 del 18.07.03, che vide la nomina di un Commissario delegato per il superamento dell’emergenza Gran Sasso.
Sull’uso delle acque di percolazione si è potuto constatare che esse sono impiegate ai fini di provvedere al raffreddamento di macchinari, al sistema antincendio, e, opportunamente demineralizzata per eseguire alcuni esperimenti scientifici. Tutto ciò che non è impiegato per i suddetti scopi viene inviato direttamente allo scarico tramite il sistema di drenaggio e collettamento.
Si può affermare che la qualità delle acque di percolazione, oltre ad essere elevata in ingresso, è più che adeguatamente monitorata e presidiata lungo tutta la filiera di scarico.
Sulla classificazione e regime di tutela delle acque di percolazione o di stillicidio si è già avuto modo di argomentare in precedenza, in questa sede vale la pena, a parere dello scrivente, chiarire che le stesse, non potendosi definire acque sotterranee non possono essere soggette ai criteri di monitoraggio e di congruità qualitativa validi per le acque sotterranee.
Per quanto concerne il recapito delle acque di percolazione, si è potuto constatare che il recapito finale delle acque di percolazione (acque di stillicidio, acque di raffreddamento, acque antincendio, acque per esperimenti scientifici, acque da servizi igienici, acque di percolazione prima destinate all’uso potabile) è rappresentato dal Fosso NE (bacino del Mavone), unico recapito finale del processo di scarico.
Nei riguardi delle attività di monitoraggio, atteso lo stato di acque reflue industriali delle acque di aggottamento delle gallerie e delle grandi opere ipogee, non potendosi definire “acque sotterranee”, il riferimento all’applicazione della Tabella 2 appare, a parere dello scrivente, non pertinente: infatti essendo tali acque acque reflue destinate allo scarico, a garanzia della loro qualità si dovrebbero valutare alla verifica di congruità con i limiti tabellari degli scarichi, quindi con la Tabella 3, Allegato V, Parte III del D.Lgv. 152/2006, e non quella relativa alle acque sotterranee.
Se poi si volesse, legittimamente, destinare tali acque al consumo umano le stesse dovranno essere assoggettate alla verifica di potabilità a norma del D.Lgsv. 31/2001 e s.m.i., così come, in analogia, già accade per il riuso dell’acqua in agricoltura delle acque depurate ed affinate che devono rispettare i limiti di utilizzo per l’uso in agricoltura.
Se l’obiettivo del monitoraggio è quello di utilizzare per fini idropotabili le acque sotterranee presenti nell’acquifero, quindi prima che le stesse emergano dai rivestimenti degli ambienti ipogei sede di attività umana, dovrebbe essere svolto all’interno dell’acquifero avendo cura di realizzare, anche partendo dall’interno degli ambienti esistenti, idonei manufatti di presa dove sarà possibile svolgere tutte le analisi quantitative e qualitative del caso per poter procedere all’approvvigionamento.
Tali eventuali attività dovrebbero essere poste a carico del citato Commissario Straordinario così come la realizzazione delle relative opere.
Certamente, tale attività di monitoraggio, atteso l’obiettivo citato, non dovrebbe avere rilevanza nel corso del procedimento amministrativo in questione che tratta di una richiesta di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali.
A parere dello scrivente, pertanto, tale attività di monitoraggio richiesta da ARTA, in relazione all’istanza di autorizzazione allo scarico (oggetto del procedimento amministrativo), non ha alcuna attinenza tecnica sia per la natura delle acque da monitorare sia per le modalità di campionamento.
Infatti, l’acqua di stillicidio proveniente dai LNGS, successivamente alla sua presa in carico dal sistema dei laboratori scorre liberamente a contatto con un ambiente antropico non protetto (pareti, caditoie, acque di piattaforma autostradale, ambienti di lavoro) e non può più essere considerata acqua sotterranea ma, appunto, acqua reflua industriale di un’opera in sotterraneo, destinata all’uscita nel fosso NE.
La sua caratterizzazione e tipizzazione, pertanto, non può fare riferimento ad uno standard valido per l’acqua sotterranea, ma deve fare riferimento alla tabella delle autorizzazioni allo scarico relativa appunto alla caratterizzazione degli scarichi (Tabella 3, Allegato 5, Parte III).
Quindi per valutarne lo stato di contaminazione sono ampiamente sufficienti i sistemi di monitoraggio già realizzati sia all’interno dei LNGS sia a monte dello scarico sul corpo idrico recettore finale (il Fosso NE) che possono essere oggetto di attività ispettiva e di controllo da parte degli enti competenti.”.
14.1. Alla luce delle chiare e perspicue risultanze della Verificazione l’appello è fondato poiché:
a) le acque di stillicidio e di percolazione vanno considerate, a tutti gli effetti, acque reflue industriali ai sensi dell’art. 74 e ss. d.lgs. n. 152 del 2006;
b) conseguentemente risulta fondato il motivo d’appello riproposto per cui le acque sopra indicate non avrebbero potuto essere legittimamente essere escluse dal provvedimento autorizzativo;
c) non potendosi definire “acque sotterranee”, le acque in questione non possono essere soggette ai criteri di monitoraggio e di congruità qualitativa validi per le acque sotterranee sicché il monitoraggio previsto nel provvedimento non corrisponde ai canoni della legittimità laddove è stata indicata la Tabella 2 Allegato V, Parte III del d.lgs. n. 152 del 2006;
d) se l’obiettivo del monitoraggio dovesse essere quello di utilizzare per fini idropotabili le acque sotterranee presenti nell’acquifero, quindi prima che le stesse emergano dai rivestimenti degli ambienti ipogei sede di attività umana, l’attività di monitoraggio dovrebbe essere prevista in tutt’altra modalità e andrebbero assunte tutt’altre più severe cautele.
15. L’appello, alla luce delle suindicate motivazioni, deve essere in parte dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse e in parte accolto con il consequenziale annullamento in parte qua della sentenza impugnata.
16. La complessità delle questioni esaminate giustifica la compensazione integrale delle spese del giudizio.
17. Le spese della verificazione devono essere poste a carico delle parti soccombenti e saranno liquidate con separato provvedimento (cfr. sent. Cons. Stato Ad. Plenaria n. 10 del 6 maggio 2024).
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla in parte la sentenza di primo grado e accoglie il ricorso di primo grado nei sensi di cui in motivazione.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Pone a carico dei soccombenti le spese della verificazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2024 con l’intervento dei magistrati:
Gerardo Mastrandrea, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Emanuela Loria | Gerardo Mastrandrea |
IL SEGRETARIO