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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 25/11/2025, n. 2136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2136 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2445/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2445/2025 promossa da:
(C.F. , nato a [...] il [...], di cittadinanza Parte_1 C.F._1 italiana, CF. residente in [...], ed elettivamente C.F._1 domiciliato in Cascina, Via Belgio n. 1, presso e nello Studio dell'Avv. Lorenzo Eustachi (Codice fiscale ) che lo rappresenta e difende giusta procura allegata in calce al ricorso. C.F._2 L'Avvocato Lorenzo Eustachi dichiara, in conformità al disposto dell'art. 2 comma 3 Lettera a) del DL 35/2005, convertito con L.80/2005, che gli avvisi e le notifiche possono essere effettuate al numero di fax 050.543607 o all'indirizzo e.mail Email_1
Email_2
RICORRENTE contro
(C.F. ) nata a [...], il Controparte_1 C.F._3 10.02.1966 e residente in [...] (cod. fisc. ), elettivamente domiciliata in Sesto San Giovanni (MI), Via Roma n. 7, C.F._3 presso lo Studio dell'avv. Simona Ferrante, che la rappresenta e difende a seguito di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato (doc. A), al cui numero di fax 02 89055292 o alla PEC: intende ricevere le comunicazioni di rito, giusta procura a Email_3 margine del presente atto,
RESISTENTE
DESIREE (C.F. nata il [...], a Controparte_2 C.F._4 Sesto San Giovanni, residente in [...]
RESISTENTE CONTUMACE pagina 1 di 7 Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: MODIFICA DI CONDIZIONI AI SENSI DELL'ART. 473bis.29 c.p.c.
CONCLUSIONI per Parte_1 C H I E D E che l'Ill.mo Tribunale adito, fissata l'udienza e concessi i termini per l'integrazione del contraddittorio nei confronti della signora (C.F. ) e della figlia Controparte_1 C.F._3 [...]
(C.F. , voglia così provvedere: Parte_2 C.F._4 I) IN VIA PRELIMINARE Emettere i provvedimenti provvisori, in conformità a quanto sopra richiesto, qualora si renda necessario rinviare la decisione per lo svolgimento di attività istruttoria, che il Tribunale riterrà necessaria;
II) IN VIA PRINCIPALE Disporre, alla luce dei fatti riferiti in premessa, la revoca integrale del contributo di mantenimento, ordinario e straordinario, ancora versata a mani della signora per la figlia Controparte_1 [...]
di anni 19, in considerazione dei sopraggiunti obblighi di mantenimento sorti in Parte_2 capo al ricorrente per la nascita del figlio e della nuova famiglia formata con la signora Per_1
. Persona_2 III) IN VIA DI MERO SUBORDINE Disporre la riduzione del contributo al mantenimento ordinario nella misura che riterrà eventualmente ancora dovuta in favore della figlia e disporre che sia versato Parte_2 direttamente a mani della predetta, ponendo a carico di entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, le spese straordinarie purchè debitamente tra loro concordate. IV) IN OGNI CASO Voglia in ogni caso il Tribunale adito disporre gli effetti dell'emananda sentenza a partire dalla data della presente domanda, essendovi urgenza di ristabilire un equilibrio tra l'assetto economico stabilito dal Giudice e l'evoluzione dei presupposti su cui si fondava, e quindi rivedere gli obblighi di mantenimento dei figli alla luce della nuova situazione prospettata e all'indipendenza economica e idoneità al lavoro dai medesimi raggiunta.
In data 11.11.2025 ha trasmesso atto del seguente tenore: Il difensore di parte ricorrente, alla luce di quanto eccepito ed emerso in esito alla costituzione avversaria, comunica che il proprio assistito si è dichiarato disponibile a rinunciare alla domanda e agli atti del giudizio e che ha provveduto in data odierna a notificare alla controparte, la propria rinuncia agli atti ex art.306 cpc, come da pec di cui si allega ricevuta di consegna.
per Controparte_1
pagina 2 di 7 Rigettare la domanda avversa di revocata/riduzione dell'assegno di mantenimento a favore di
[...]
in quanto inammissibile e/o improcedibile e comunque infondata anche nel Persona_3 merito per tutte le ragioni di cui in narrativa.
- A parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 1748/2020 del 16.12.2020 del Tribunale di Monza, disporre il pagamento a carico di di un Parte_1 contributo al mantenimento della figlia maggiorenne non autosufficiente pari a euro 450,00 mensili o la diversa somma ritenuta di giustizia, entro il giorno 10 di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese mediche, scolastiche e per un'attività sportiva della figlia, dietro esibizione dei documenti giustificativi. Il tutto, sino all'effettivo raggiungimento dell'autosufficienza economica della figlia. In via istruttoria, si chiede volersi ordinare al ricorrente la produzione delle dichiarazioni dei redditi 2025, 2024 e 2023 e/o comunque la Certificazione Unica 2025. Con ogni riserva di ulteriormente dedurre, produrre e capitolare nonché di indicare testi. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari.
Motivi della decisione
Preliminarmente va evidenziato che il ricorrente ha instaurato il presente giudizio chiedendo, a modifica delle condizioni della separazione, la revoca o riduzione del contributo a suo carico per il mantenimento della figlia. La resistente, costituendosi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità essendo intervenuto il divorzio in forza di sentenza Tribunale di Monza nr. 1748/2020 e ha proposto, in va riconvenzionale, a modifica della sentenza di divorzio, domanda di aumento del contributo a carico del padre al mantenimento della figlia. All'esito della costituzione della resistente, ha dichiarato di rinunciare agli atti e alla domanda Pt_2 proposta nel presente giudizio con notificato a mezzo pec. La resistente insiste nella domanda di aumento del contributo in favore della figlia, che non si è CP_1 costituita.
--- Il procedimento di revisione delle condizioni di divorzio può essere utilmente incardinato quando siano insorte nuove circostanze rispetto a quelle precedentemente considerate, tali da rendere le condizioni originarie in tutto o in parte inadeguate alla nuova realtà e da imporre una loro modifica per adattarle al mutamento della situazione concreta (ex multis Cass. sent. n. 1967/1994, Cass. sent. n. 12125/1993); ciò che è dirimente nell'ambito del procedimento di revisione non è la prova della situazione di fatto attuale, ma il suo raffronto con quella esistente al momento della pronuncia, al fine di verificare se e in che misura le statuizioni precedentemente assunte debbano essere adattate alla mutata situazione fattuale;
la prova della sopravvenienza postula dunque la dimostrazione delle modifiche intervenute tra la precedente pronuncia e l'introduzione del procedimento ex articolo 9; l'onere della prova è a carico del deducente, in base ai principi generali ex articolo 2697 c.c. L'art. 473bis.29 c.p.c. stabilisce che la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici può essere chiesta in ogni tempo, qualora sopravvengano giustificati motivi. I. Il contributo al mantenimento dei figli deve essere determinato, ai sensi dell'art. 337ter cod. civ., tenuto conto delle esigenze attuali del figlio, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori. pagina 3 di 7 La situazione economica e familiare della Sig.ra , rispetto all'epoca del divorzio, si è CP_1 parzialmente modificata in quanto il figlio , all'epoca convivente con la Persona_4 madre e la sorella e per il quale la resistente percepiva un mantenimento mensile di euro 860, si è reso autosufficiente e ha trasferito altrove la propria residenza così che al momento, nel nucleo familiare compiano solo lei e la figlia (doc. 16). Risulta dagli Per_3 estratti conto che la resistente non riceve più nulla dal padre di Per_4 Il reddito personale della è costituito dal canone di locazione che percepisce per CP_1 l'affitto di piccolo monolocale di proprietà ed è pari a euro 6.185,00 imponibili (doc. 17- 19). A sua volta, deve provvedere al pagamento di euro 739,50 mensili per affitto oltre spese condominiali, per l'abitazione occupata da lei e dalla figlia;
paga le utenze domestiche in misura di circa 100 euro mensili, deve pagare le spese condominiali dell'immobile di proprietà pari a circa 3200 euro annuali, la rateizzazione delle imposte annuali nonchè il vitto per lei e la figlia per la quale anticipa da sola anche tutte le spese straordinarie (cfr. doc. 11, 12, 13, 14, 15).
è maggiorenne ma economicamente non autosufficiente. Frequenta quest'anno la Per_3 quinta superiore presso l'Istituto Enrico De Nicola a Sesto San Giovanni indirizzo scenografia. L'orario scolastico va dal lunedì al sabato. Ciò risulta anche dalla documentazione inerente le spese straordinarie inviate al ricorrente che, nel ricorso, sostiene invece che la figlia sia avviata al lavoro avendo terminato gli studi.
La ragazza è stata bocciata nel 2021 e poi nel 2023 anche a causa di molte assenze dovute a problematiche di salute.
Giova evidenziare che, con la sentenza di divorzio, è stata pronunciata la decadenza dalla patria potestà di per le condotte di abuso sessuale nei confronti della figlia Parte_1 minore, nata il [...], accertate in sede penale dal Tribunale di Monza con sentenza confermata dalla Corte di Appello di Milano e dalla Corte di Cassazione, in esecuzione della quale è stato emesso dalla Procura generale presso la Corte di Appello di Milano ordine di carcerazione in data 6.12.2019. Come si evince dalla relazione del CBM fatta all'epoca della separazione (cfr. doc. 2), il percorso terapeutico era stato all'epoca interrotto per la chiusura totale della bambina traumatizzata da quanto le era capitato. Da allora, che è stata seguita anche da CPS Per_3 (doc. 21), ha avuto diverse problematiche psico-emotive e ha fatto molta fatica a riprendersi e non ne è ancora uscita del tutto. Dimostrazione ne è che, alla fine del 2024, in occasione dell'invio di alcuni giustificativi di spese straordinarie in cui compariva l'indirizzo e.mail della ragazza, il ricorrente lo usava per tentare di riprendere i contatti con la figlia che però mostrava segni di forte malessere. La cosa si ripeteva in concomitanza della notifica del ricorso di cui al presente procedimento, a maggio 2025, quando il padre inviava comunicazione alla figlia con le quali diceva di non ricordare quanto avvenuto anni prima ma di non essere un pedofilo e di voler riprendere contatti con lei. La ragazza inizialmente rispondeva manifestando la sua rabbia e la sua frustrazione. Poi cessava del tutto di rispondere visto anche il forte malessere che tutto ciò stava facendo nuovamente riemergere in modo acuto (doc. 22).
pagina 4 di 7 All'udienza del 12.11.2025 ha dichiarato: Controparte_1
”Nostra figlia sta facendo l'ultimo anno delle superiori, dovrebbe finire quest'anno. Vorrebbe fare pi un corso per imparare a fare tatuaggi. Si è sottoposta a intervento chirurgico al naso perché respirava male. Non riesco a trovare lavori, mi propongono solo lavori di pulizie, che non posso fare perché ho problemi di colonna, per cui non riesco a stare in piedi per i dolori. Dove ho ernie bilaterali potrebbe essere peggio fare operazioni, mi potrebbero lesionare parti nervosi con rischio di rimanere sulla sedia a rotelle. Ho problemi alla mano, la rizartrosi, mi si bloccano i pollici e devo fare infiltrazioni. Almeno una volta l'anno devo fare le onde d'urto.”
Il ricorrente svolge la professione di cameriere con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 27/5/2023 alle dipendenze della Tenuta di Castelfalfi Spa, in Montaione, e i suoi redditi sono documentati dalla certificazione unica 2022, 2023 e 2024 che ha prodotto (docc.7-9). Convive attualmente in un appartamento concesso in locazione per un canone annuo di €. 5.580,00 alla compagna, signora (cfr. doc.4), al momento disoccupata, Parte_3 dalla quale ha avuto un altro figlio, nato a [...] il [...] Persona_5 (certificato di nascita e stato di famiglia prodotto sub docc.5-6). Nel 2023 ha dichiarato un reddito netto mensile di euro 1.878,10. Dalle buste paga da maggio ad agosto 2024 risulta una trattenuta di euro 329 per pignoramento, all'esito dei quali la ha ricevuto pagamenti dal datore di lavoro di CP_1
. Pt_2 Dall'estratto conto di figurano pagamenti presso supermercati, e Telecom, Parte_4 nonché su CP_3 La percepisce un canone di locazione di euro 700 mensili, il contributo di euro 300 CP_1 mensili al mantenimento della figlia e l'assegno unico di euro 96,90. Nel 2024 ha percepito dal datore di lavoro di le somme che le sono state assegnate Pt_2 dal Giudice in seguito a pignoramento presso terzi, il che comporta un superamento del limite di reddito per l'ammissione al gratuito patrocinio che va revocato con separato provvedimento. Il contributo ad oggi rivalutato è pari ad euro 348 mensili. Tenuto conto che le esigenze della figlia sono aumentate rispetto all'epoca del divorzio, quando aveva 14 anni e che la madre provvede in via integrale al mantenimento diretto, il contributo a carico del padre viene rideterminato come in dispositivo, con decorrenza dal mese di novembre 2025, tenendo conto del fatto che nel 2024 ha avuto un altro figlio dalla nuova compagna.
II. Le spese del presente giudizio devono essere poste a carico del ricorrente, in quanto soccombente e sono liquidate nel dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 E SUCC. MOD.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pagina 5 di 7 1) Pone a carico di l'importo di euro 380, da versarsi con decorrenza dal Parte_1 mese di novembre 2025 in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento della figlia. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da novembre 2026 e con riferimento al mese di novembre 2025. Pone inoltre a carico del padre il cinquanta per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive della figlia, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della pagina 6 di 7 attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare - e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza;
2) Condanna a rimborsare a le spese del Parte_1 Controparte_1 presente giudizio che liquida in euro 2.703,00 per compensi, oltre spese forfetarie 15%, iva e cpa.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 13.11.2025
Il Presidente rel.
Dr. Carmen Arcellaschi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2445/2025 promossa da:
(C.F. , nato a [...] il [...], di cittadinanza Parte_1 C.F._1 italiana, CF. residente in [...], ed elettivamente C.F._1 domiciliato in Cascina, Via Belgio n. 1, presso e nello Studio dell'Avv. Lorenzo Eustachi (Codice fiscale ) che lo rappresenta e difende giusta procura allegata in calce al ricorso. C.F._2 L'Avvocato Lorenzo Eustachi dichiara, in conformità al disposto dell'art. 2 comma 3 Lettera a) del DL 35/2005, convertito con L.80/2005, che gli avvisi e le notifiche possono essere effettuate al numero di fax 050.543607 o all'indirizzo e.mail Email_1
Email_2
RICORRENTE contro
(C.F. ) nata a [...], il Controparte_1 C.F._3 10.02.1966 e residente in [...] (cod. fisc. ), elettivamente domiciliata in Sesto San Giovanni (MI), Via Roma n. 7, C.F._3 presso lo Studio dell'avv. Simona Ferrante, che la rappresenta e difende a seguito di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato (doc. A), al cui numero di fax 02 89055292 o alla PEC: intende ricevere le comunicazioni di rito, giusta procura a Email_3 margine del presente atto,
RESISTENTE
DESIREE (C.F. nata il [...], a Controparte_2 C.F._4 Sesto San Giovanni, residente in [...]
RESISTENTE CONTUMACE pagina 1 di 7 Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: MODIFICA DI CONDIZIONI AI SENSI DELL'ART. 473bis.29 c.p.c.
CONCLUSIONI per Parte_1 C H I E D E che l'Ill.mo Tribunale adito, fissata l'udienza e concessi i termini per l'integrazione del contraddittorio nei confronti della signora (C.F. ) e della figlia Controparte_1 C.F._3 [...]
(C.F. , voglia così provvedere: Parte_2 C.F._4 I) IN VIA PRELIMINARE Emettere i provvedimenti provvisori, in conformità a quanto sopra richiesto, qualora si renda necessario rinviare la decisione per lo svolgimento di attività istruttoria, che il Tribunale riterrà necessaria;
II) IN VIA PRINCIPALE Disporre, alla luce dei fatti riferiti in premessa, la revoca integrale del contributo di mantenimento, ordinario e straordinario, ancora versata a mani della signora per la figlia Controparte_1 [...]
di anni 19, in considerazione dei sopraggiunti obblighi di mantenimento sorti in Parte_2 capo al ricorrente per la nascita del figlio e della nuova famiglia formata con la signora Per_1
. Persona_2 III) IN VIA DI MERO SUBORDINE Disporre la riduzione del contributo al mantenimento ordinario nella misura che riterrà eventualmente ancora dovuta in favore della figlia e disporre che sia versato Parte_2 direttamente a mani della predetta, ponendo a carico di entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, le spese straordinarie purchè debitamente tra loro concordate. IV) IN OGNI CASO Voglia in ogni caso il Tribunale adito disporre gli effetti dell'emananda sentenza a partire dalla data della presente domanda, essendovi urgenza di ristabilire un equilibrio tra l'assetto economico stabilito dal Giudice e l'evoluzione dei presupposti su cui si fondava, e quindi rivedere gli obblighi di mantenimento dei figli alla luce della nuova situazione prospettata e all'indipendenza economica e idoneità al lavoro dai medesimi raggiunta.
In data 11.11.2025 ha trasmesso atto del seguente tenore: Il difensore di parte ricorrente, alla luce di quanto eccepito ed emerso in esito alla costituzione avversaria, comunica che il proprio assistito si è dichiarato disponibile a rinunciare alla domanda e agli atti del giudizio e che ha provveduto in data odierna a notificare alla controparte, la propria rinuncia agli atti ex art.306 cpc, come da pec di cui si allega ricevuta di consegna.
per Controparte_1
pagina 2 di 7 Rigettare la domanda avversa di revocata/riduzione dell'assegno di mantenimento a favore di
[...]
in quanto inammissibile e/o improcedibile e comunque infondata anche nel Persona_3 merito per tutte le ragioni di cui in narrativa.
- A parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 1748/2020 del 16.12.2020 del Tribunale di Monza, disporre il pagamento a carico di di un Parte_1 contributo al mantenimento della figlia maggiorenne non autosufficiente pari a euro 450,00 mensili o la diversa somma ritenuta di giustizia, entro il giorno 10 di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese mediche, scolastiche e per un'attività sportiva della figlia, dietro esibizione dei documenti giustificativi. Il tutto, sino all'effettivo raggiungimento dell'autosufficienza economica della figlia. In via istruttoria, si chiede volersi ordinare al ricorrente la produzione delle dichiarazioni dei redditi 2025, 2024 e 2023 e/o comunque la Certificazione Unica 2025. Con ogni riserva di ulteriormente dedurre, produrre e capitolare nonché di indicare testi. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari.
Motivi della decisione
Preliminarmente va evidenziato che il ricorrente ha instaurato il presente giudizio chiedendo, a modifica delle condizioni della separazione, la revoca o riduzione del contributo a suo carico per il mantenimento della figlia. La resistente, costituendosi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità essendo intervenuto il divorzio in forza di sentenza Tribunale di Monza nr. 1748/2020 e ha proposto, in va riconvenzionale, a modifica della sentenza di divorzio, domanda di aumento del contributo a carico del padre al mantenimento della figlia. All'esito della costituzione della resistente, ha dichiarato di rinunciare agli atti e alla domanda Pt_2 proposta nel presente giudizio con notificato a mezzo pec. La resistente insiste nella domanda di aumento del contributo in favore della figlia, che non si è CP_1 costituita.
--- Il procedimento di revisione delle condizioni di divorzio può essere utilmente incardinato quando siano insorte nuove circostanze rispetto a quelle precedentemente considerate, tali da rendere le condizioni originarie in tutto o in parte inadeguate alla nuova realtà e da imporre una loro modifica per adattarle al mutamento della situazione concreta (ex multis Cass. sent. n. 1967/1994, Cass. sent. n. 12125/1993); ciò che è dirimente nell'ambito del procedimento di revisione non è la prova della situazione di fatto attuale, ma il suo raffronto con quella esistente al momento della pronuncia, al fine di verificare se e in che misura le statuizioni precedentemente assunte debbano essere adattate alla mutata situazione fattuale;
la prova della sopravvenienza postula dunque la dimostrazione delle modifiche intervenute tra la precedente pronuncia e l'introduzione del procedimento ex articolo 9; l'onere della prova è a carico del deducente, in base ai principi generali ex articolo 2697 c.c. L'art. 473bis.29 c.p.c. stabilisce che la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici può essere chiesta in ogni tempo, qualora sopravvengano giustificati motivi. I. Il contributo al mantenimento dei figli deve essere determinato, ai sensi dell'art. 337ter cod. civ., tenuto conto delle esigenze attuali del figlio, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori. pagina 3 di 7 La situazione economica e familiare della Sig.ra , rispetto all'epoca del divorzio, si è CP_1 parzialmente modificata in quanto il figlio , all'epoca convivente con la Persona_4 madre e la sorella e per il quale la resistente percepiva un mantenimento mensile di euro 860, si è reso autosufficiente e ha trasferito altrove la propria residenza così che al momento, nel nucleo familiare compiano solo lei e la figlia (doc. 16). Risulta dagli Per_3 estratti conto che la resistente non riceve più nulla dal padre di Per_4 Il reddito personale della è costituito dal canone di locazione che percepisce per CP_1 l'affitto di piccolo monolocale di proprietà ed è pari a euro 6.185,00 imponibili (doc. 17- 19). A sua volta, deve provvedere al pagamento di euro 739,50 mensili per affitto oltre spese condominiali, per l'abitazione occupata da lei e dalla figlia;
paga le utenze domestiche in misura di circa 100 euro mensili, deve pagare le spese condominiali dell'immobile di proprietà pari a circa 3200 euro annuali, la rateizzazione delle imposte annuali nonchè il vitto per lei e la figlia per la quale anticipa da sola anche tutte le spese straordinarie (cfr. doc. 11, 12, 13, 14, 15).
è maggiorenne ma economicamente non autosufficiente. Frequenta quest'anno la Per_3 quinta superiore presso l'Istituto Enrico De Nicola a Sesto San Giovanni indirizzo scenografia. L'orario scolastico va dal lunedì al sabato. Ciò risulta anche dalla documentazione inerente le spese straordinarie inviate al ricorrente che, nel ricorso, sostiene invece che la figlia sia avviata al lavoro avendo terminato gli studi.
La ragazza è stata bocciata nel 2021 e poi nel 2023 anche a causa di molte assenze dovute a problematiche di salute.
Giova evidenziare che, con la sentenza di divorzio, è stata pronunciata la decadenza dalla patria potestà di per le condotte di abuso sessuale nei confronti della figlia Parte_1 minore, nata il [...], accertate in sede penale dal Tribunale di Monza con sentenza confermata dalla Corte di Appello di Milano e dalla Corte di Cassazione, in esecuzione della quale è stato emesso dalla Procura generale presso la Corte di Appello di Milano ordine di carcerazione in data 6.12.2019. Come si evince dalla relazione del CBM fatta all'epoca della separazione (cfr. doc. 2), il percorso terapeutico era stato all'epoca interrotto per la chiusura totale della bambina traumatizzata da quanto le era capitato. Da allora, che è stata seguita anche da CPS Per_3 (doc. 21), ha avuto diverse problematiche psico-emotive e ha fatto molta fatica a riprendersi e non ne è ancora uscita del tutto. Dimostrazione ne è che, alla fine del 2024, in occasione dell'invio di alcuni giustificativi di spese straordinarie in cui compariva l'indirizzo e.mail della ragazza, il ricorrente lo usava per tentare di riprendere i contatti con la figlia che però mostrava segni di forte malessere. La cosa si ripeteva in concomitanza della notifica del ricorso di cui al presente procedimento, a maggio 2025, quando il padre inviava comunicazione alla figlia con le quali diceva di non ricordare quanto avvenuto anni prima ma di non essere un pedofilo e di voler riprendere contatti con lei. La ragazza inizialmente rispondeva manifestando la sua rabbia e la sua frustrazione. Poi cessava del tutto di rispondere visto anche il forte malessere che tutto ciò stava facendo nuovamente riemergere in modo acuto (doc. 22).
pagina 4 di 7 All'udienza del 12.11.2025 ha dichiarato: Controparte_1
”Nostra figlia sta facendo l'ultimo anno delle superiori, dovrebbe finire quest'anno. Vorrebbe fare pi un corso per imparare a fare tatuaggi. Si è sottoposta a intervento chirurgico al naso perché respirava male. Non riesco a trovare lavori, mi propongono solo lavori di pulizie, che non posso fare perché ho problemi di colonna, per cui non riesco a stare in piedi per i dolori. Dove ho ernie bilaterali potrebbe essere peggio fare operazioni, mi potrebbero lesionare parti nervosi con rischio di rimanere sulla sedia a rotelle. Ho problemi alla mano, la rizartrosi, mi si bloccano i pollici e devo fare infiltrazioni. Almeno una volta l'anno devo fare le onde d'urto.”
Il ricorrente svolge la professione di cameriere con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 27/5/2023 alle dipendenze della Tenuta di Castelfalfi Spa, in Montaione, e i suoi redditi sono documentati dalla certificazione unica 2022, 2023 e 2024 che ha prodotto (docc.7-9). Convive attualmente in un appartamento concesso in locazione per un canone annuo di €. 5.580,00 alla compagna, signora (cfr. doc.4), al momento disoccupata, Parte_3 dalla quale ha avuto un altro figlio, nato a [...] il [...] Persona_5 (certificato di nascita e stato di famiglia prodotto sub docc.5-6). Nel 2023 ha dichiarato un reddito netto mensile di euro 1.878,10. Dalle buste paga da maggio ad agosto 2024 risulta una trattenuta di euro 329 per pignoramento, all'esito dei quali la ha ricevuto pagamenti dal datore di lavoro di CP_1
. Pt_2 Dall'estratto conto di figurano pagamenti presso supermercati, e Telecom, Parte_4 nonché su CP_3 La percepisce un canone di locazione di euro 700 mensili, il contributo di euro 300 CP_1 mensili al mantenimento della figlia e l'assegno unico di euro 96,90. Nel 2024 ha percepito dal datore di lavoro di le somme che le sono state assegnate Pt_2 dal Giudice in seguito a pignoramento presso terzi, il che comporta un superamento del limite di reddito per l'ammissione al gratuito patrocinio che va revocato con separato provvedimento. Il contributo ad oggi rivalutato è pari ad euro 348 mensili. Tenuto conto che le esigenze della figlia sono aumentate rispetto all'epoca del divorzio, quando aveva 14 anni e che la madre provvede in via integrale al mantenimento diretto, il contributo a carico del padre viene rideterminato come in dispositivo, con decorrenza dal mese di novembre 2025, tenendo conto del fatto che nel 2024 ha avuto un altro figlio dalla nuova compagna.
II. Le spese del presente giudizio devono essere poste a carico del ricorrente, in quanto soccombente e sono liquidate nel dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 E SUCC. MOD.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pagina 5 di 7 1) Pone a carico di l'importo di euro 380, da versarsi con decorrenza dal Parte_1 mese di novembre 2025 in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento della figlia. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da novembre 2026 e con riferimento al mese di novembre 2025. Pone inoltre a carico del padre il cinquanta per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive della figlia, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della pagina 6 di 7 attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare - e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza;
2) Condanna a rimborsare a le spese del Parte_1 Controparte_1 presente giudizio che liquida in euro 2.703,00 per compensi, oltre spese forfetarie 15%, iva e cpa.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 13.11.2025
Il Presidente rel.
Dr. Carmen Arcellaschi
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