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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 05/06/2025, n. 1927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1927 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 2800/2025 R.G.A.C., avente come oggetto:
“scioglimento del matrimonio” promossa da:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso Parte_1
l'Avv. Marco Noci che la rappresenta e difende come da mandato allegato al ricorso
contro
:
nato a [...] il [...] CP_1
con l'intervento del Pubblico Ministero.
conclusioni per la ricorrente: pronunciare lo scioglimento del matrimonio;
confermare l'affido condiviso del figlio minore con collocazione prevalente presso la madre, nella casa coniugale Per_1 a lei assegnata, e frequentazione un pomeriggio a settimana e a fine settimana alterni comprensivi di pagina 1 di 5 sabato e domenica;
una settimana durante le vacanze natalizie alternando annualmente le festività, e due settimane durante le vacanze estive da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
porre a carico del padre la somma mensile di € 600,00 quale contributo al mantenimento del figlio;
porre a carico dei genitori in pari misura le spese straordinarie mediche, scolastiche e sportive come da linee guida del CNF 2017; attribuire l'intero assegno unico alla madre.-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.2.2025 ha adito il Tribunale di Firenze per Parte_1 ottenere la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto l'11.7.2000 in Albania con , dalla cui unione erano nati i figli e , rispettivamente il CP_1 Per_2 Per_1
14.9.2002 ed il 3.2.2017, il primo già autosufficiente. A fondamento della domanda la ricorrente ha dedotto che i coniugi si erano consensualmente separati con sentenza di omologa depositata dal Tribunale di Firenze il 12.10.2023, e da allora non si erano più riconciliati. Ha chiesto, pertanto, oltre alla pronuncia sullo status, la conferma delle condizioni di affidamento e mantenimento della prole di cui all'accordo separativo.
All'udienza del 3.6.2025, in contumacia del resistente, il procuratore della ricorrente ha concluso come in epigrafe indicato e previa discussione orale la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
Essendo il resistente cittadino albanese, si premette che sussiste la giurisdizione di questo
Tribunale in virtù dell'art. 3 del Reg. CE 2201/2003 (cd. Bruxelles II bis;
in vigore dal
1.8.2004 ed applicabile dal 1.3.2005 in tutti gli Stati Membri, ad eccezione della
Danimarca), in quanto qui si trova la residenza abituale dei coniugi;
inoltre, non essendo intervenuta un'espressa scelta da parte degli interessati, risulta applicabile la legge italiana, ai sensi dell'art. 8 del Reg. UE 1259/2010, del 20 dicembre 2010 (cd. Roma III), in quanto legge del luogo di residenza delle parti.
Nel merito, ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.15 n. 55, ricorrono i presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, il quale può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui, per quel che qui interessa,
“è stata omologata la separazione consensuale” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno sei mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione”.
pagina 2 di 5 Infatti, il decreto di omologa risulta pronunciato, previa rinuncia delle parti alla comparizione personale in udienza, in data 11-12.10.2023- Pertanto, alla data del deposito del ricorso (26.2.2025) erano già trascorsi ben oltre i sei mesi richiesti dalla norma sopra riportata.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi ormai separati da oltre un anno, durante il quale essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita. Tanto più che il resistente non si è costituito in giudizio, manifestando così il suo disinteresse per lo scioglimento del matrimonio.
Tanto basta per accogliere la suddetta domanda.
Per il resto non vi sono ragioni per discostarsi dalle richieste della ricorrente che ripropongono le stesse condizioni di cui alla sentenza di separazione e garantiscono al figlio minore un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori. Per_1
Inoltre, le richieste economiche, in continuità con quanto stabilito in sede di separazione, salvo prevedere la suddivisione paritaria delle spese straordinarie e l'integrale attribuzione dell'assegno unico, risultano idonee a garantire un adeguato mantenimento del minore, in ragione delle condizioni reddituali e patrimoniali della ricorrente come emergenti dagli atti, stante il limitato tempo trascorso dalla pronuncia che ha definito il giudizio di separazione
(ottobre 2023), e il costante adempimento da parte del padre dell'onere di mantenimento nella misura già concordata, che induce a ritenere stabile la capacità reddituale del resistente contumace.
In punto di spese, considerata la natura necessitata della pronuncia sullo status e la richiesta conferma delle condizioni accessorie già vigenti, priva di contestazione, non si rinvengono i presupposti della soccombenza del resistente contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, visti gli artt. 4 e 5 L. 898/70,
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto l'11.7.2000 in Gramsh (ALBANIA) tra nata a [...] il [...], e nato a [...] Parte_1 CP_1
(ALBANIA) il 9.12.1969, trascritto nei Registri del Comune di Firenze (FI), atto n. 40, parte 2, serie C1, anno 2018;
pagina 3 di 5 conferma l'affidamento condiviso del figlio minore con collocazione prevalente Per_1
presso la madre, nella casa coniugale a lei assegnata;
starà con il padre un pomeriggio a settimana e a fine settimana alterni comprensivi di Per_1
sabato e domenica;
una settimana durante le vacanze natalizie alternando annualmente le festività, e due settimane durante le vacanze estive da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
pone a carico di la somma di € 600,00 mensili a titolo di contributo al CP_1
mantenimento del figlio, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
pone a carico dei genitori in pari misura le spese straordinarie mediche, scolastiche e sportive, come da linee guida del CNF 2017;
la madre percepirà interamente l'assegno unico;
nulla per le spese.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 4 giugno 2025.
Il Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
pagina 4 di 5 Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 2800/2025 R.G.A.C., avente come oggetto:
“scioglimento del matrimonio” promossa da:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso Parte_1
l'Avv. Marco Noci che la rappresenta e difende come da mandato allegato al ricorso
contro
:
nato a [...] il [...] CP_1
con l'intervento del Pubblico Ministero.
conclusioni per la ricorrente: pronunciare lo scioglimento del matrimonio;
confermare l'affido condiviso del figlio minore con collocazione prevalente presso la madre, nella casa coniugale Per_1 a lei assegnata, e frequentazione un pomeriggio a settimana e a fine settimana alterni comprensivi di pagina 1 di 5 sabato e domenica;
una settimana durante le vacanze natalizie alternando annualmente le festività, e due settimane durante le vacanze estive da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
porre a carico del padre la somma mensile di € 600,00 quale contributo al mantenimento del figlio;
porre a carico dei genitori in pari misura le spese straordinarie mediche, scolastiche e sportive come da linee guida del CNF 2017; attribuire l'intero assegno unico alla madre.-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.2.2025 ha adito il Tribunale di Firenze per Parte_1 ottenere la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto l'11.7.2000 in Albania con , dalla cui unione erano nati i figli e , rispettivamente il CP_1 Per_2 Per_1
14.9.2002 ed il 3.2.2017, il primo già autosufficiente. A fondamento della domanda la ricorrente ha dedotto che i coniugi si erano consensualmente separati con sentenza di omologa depositata dal Tribunale di Firenze il 12.10.2023, e da allora non si erano più riconciliati. Ha chiesto, pertanto, oltre alla pronuncia sullo status, la conferma delle condizioni di affidamento e mantenimento della prole di cui all'accordo separativo.
All'udienza del 3.6.2025, in contumacia del resistente, il procuratore della ricorrente ha concluso come in epigrafe indicato e previa discussione orale la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
Essendo il resistente cittadino albanese, si premette che sussiste la giurisdizione di questo
Tribunale in virtù dell'art. 3 del Reg. CE 2201/2003 (cd. Bruxelles II bis;
in vigore dal
1.8.2004 ed applicabile dal 1.3.2005 in tutti gli Stati Membri, ad eccezione della
Danimarca), in quanto qui si trova la residenza abituale dei coniugi;
inoltre, non essendo intervenuta un'espressa scelta da parte degli interessati, risulta applicabile la legge italiana, ai sensi dell'art. 8 del Reg. UE 1259/2010, del 20 dicembre 2010 (cd. Roma III), in quanto legge del luogo di residenza delle parti.
Nel merito, ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.15 n. 55, ricorrono i presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, il quale può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui, per quel che qui interessa,
“è stata omologata la separazione consensuale” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno sei mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione”.
pagina 2 di 5 Infatti, il decreto di omologa risulta pronunciato, previa rinuncia delle parti alla comparizione personale in udienza, in data 11-12.10.2023- Pertanto, alla data del deposito del ricorso (26.2.2025) erano già trascorsi ben oltre i sei mesi richiesti dalla norma sopra riportata.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi ormai separati da oltre un anno, durante il quale essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita. Tanto più che il resistente non si è costituito in giudizio, manifestando così il suo disinteresse per lo scioglimento del matrimonio.
Tanto basta per accogliere la suddetta domanda.
Per il resto non vi sono ragioni per discostarsi dalle richieste della ricorrente che ripropongono le stesse condizioni di cui alla sentenza di separazione e garantiscono al figlio minore un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori. Per_1
Inoltre, le richieste economiche, in continuità con quanto stabilito in sede di separazione, salvo prevedere la suddivisione paritaria delle spese straordinarie e l'integrale attribuzione dell'assegno unico, risultano idonee a garantire un adeguato mantenimento del minore, in ragione delle condizioni reddituali e patrimoniali della ricorrente come emergenti dagli atti, stante il limitato tempo trascorso dalla pronuncia che ha definito il giudizio di separazione
(ottobre 2023), e il costante adempimento da parte del padre dell'onere di mantenimento nella misura già concordata, che induce a ritenere stabile la capacità reddituale del resistente contumace.
In punto di spese, considerata la natura necessitata della pronuncia sullo status e la richiesta conferma delle condizioni accessorie già vigenti, priva di contestazione, non si rinvengono i presupposti della soccombenza del resistente contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, visti gli artt. 4 e 5 L. 898/70,
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto l'11.7.2000 in Gramsh (ALBANIA) tra nata a [...] il [...], e nato a [...] Parte_1 CP_1
(ALBANIA) il 9.12.1969, trascritto nei Registri del Comune di Firenze (FI), atto n. 40, parte 2, serie C1, anno 2018;
pagina 3 di 5 conferma l'affidamento condiviso del figlio minore con collocazione prevalente Per_1
presso la madre, nella casa coniugale a lei assegnata;
starà con il padre un pomeriggio a settimana e a fine settimana alterni comprensivi di Per_1
sabato e domenica;
una settimana durante le vacanze natalizie alternando annualmente le festività, e due settimane durante le vacanze estive da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
pone a carico di la somma di € 600,00 mensili a titolo di contributo al CP_1
mantenimento del figlio, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
pone a carico dei genitori in pari misura le spese straordinarie mediche, scolastiche e sportive, come da linee guida del CNF 2017;
la madre percepirà interamente l'assegno unico;
nulla per le spese.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 4 giugno 2025.
Il Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
pagina 4 di 5 Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
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