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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 18/12/2025, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 566/2023
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. MO LC Presidente
Dott.ssa LA de IS Consigliere estensore
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r. g. 566/2023 promossa da:
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F.: , rappresentati e C.F._2 Parte_3 C.F._3 difesi dall'avv. Anna Michelangeli, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Foligno, Piazza Santa Angela, 3
) Email_1
APPELLANTI
Contro
(P.I.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Bianchi, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Città di Castello, Corso
Vittorio Emanuele II, n. 6 ( ) Email_2
APPELLATA
Avente ad OGGETTO: “Responsabilità ex artt. 2049 – 2051 – 2052 c.c.”.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato i SIg.
[...]
, e in qualità, rispettivamente, Parte_1 Parte_2 Parte_3 di genitori e nonna materna della SI.ra hanno proposto Persona_1 impugnazione avverso la sentenza n. 611/2023, emessa dal Tribunale di
Spoleto, in data 01.08.2023, pubblicata in data 02.08.2023, nella causa iscritta al n. r. g. 2237/2021, con la quale era stata respinta la domanda degli attori che avevano chiesto la condanna di al Controparte_1 risarcimento dei danni subiti in conseguenza della morte della SI.ra pagina 1 di 12 avvenuta per la caduta di quest'ultima dall'ultimo piano Persona_1 del mobilificio a causa dell'asserita responsabilità Controparte_1 della predetta società ex art. 2051 c.c.. Il Tribunale, in applicazione del principio della soccombenza, aveva condannato gli attori al pagamento delle spese legali. Gli appellanti hanno proposto appello per il seguente motivo:
1) errata interpretazione delle risultanze istruttorie e conseguente distorta applicazione del principio di cui all'art. 2051 c.c..
2. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita la parte appellata, eccependo preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità e/o improponibilità e/o improcedibilità dell'atto di appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., contestando integralmente il motivo di impugnazione.
3. Con ordinanza del 12.02.2025, la Corte ha fissato l'udienza di rimessione della causa in decisione e ha assegnato alle parti i termini perentori per il deposito di note scritte per precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e note di replica, sostituendo la predetta udienza con il deposito di note scritte.
4. Per quanto riguarda la preliminare eccezione di parte appellata relativa all'asserita inammissibilità dell'atto di appello ex artt. 342 c.p.c.,la predetta doglianza è infondata e va respinta. L'art. 342 c.p.c. richiede che l'atto di appello debba essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico e che per ciascuno dei motivi di appello si debbano individuare lo specifico capo della decisione impugnato, le relative censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. La predetta disposizione è rispettata dall'atto di appello che riporta le parti della sentenza che intende censurare, indica la relativa disposizione di legge che assume violata e offre la ricostruzione in fatto e in diritto che assume corretta.
5. Prima di analizzare i motivi di impugnazione, occorre richiamare il costante orientamento giurisprudenziale circa la corretta interpretazione della responsabilità ex art. 2051 c.c..
La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un pagina 2 di 12 terzo o della stessa vittima (cfr., da ultimo, Cass. S.U. n. 20943/2022); tale essendo la struttura della responsabilità ex art. 2051 c.c., l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando, a carico del custode - come detto- l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito;
al cospetto dell'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato può rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno;
al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una cesura rispetto alla serie causale riconducibile alla cosa (degradandola al rango di mera occasione dell'evento di danno). Giova richiamare, al riguardo, le lucide considerazioni svolte da Cass. n. 25837/2017 (già recepite, fra le altre, da Cass. n. 26524/2020 e da Cass. n. 4035/2021), secondo cui «la eterogeneità tra i concetti di "negligenza della vittima" e di
"imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest. L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile. [ ... ] La condotta della vittima d'un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata. (cfr. ex multis Cass. 37059/2022).
Ne consegue che il danneggiato ha l'onere di provare il solo nesso causale tra la cosa e il danno subito, mentre il custode, per escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c. gravante in capo a lui, deve provare il caso fortuito, cioè un evento imprevedibile e imprevenibile, che può
pagina 3 di 12 consistere anche nel comportamento del danneggiato purché si tratti, come visto sopra, di un comportamento negligente e imprevedibile.
6. Con il primo motivo di appello, gli appellanti contestano l'interpretazione delle risultanze istruttorie effettuata dal Giudice di prime cure relativamente alla causa della caduta della SI.ra Parte_1 dall'ultimo piano del mobilificio Controparte_1
Il motivo di impugnazione in esame è infondato e deve essere respinto per le ragioni che seguono.
6.1 Preliminarmente, è opportuno ricostruire il fatto da cui è insorta la controversia per cui è causa per come dedotto dagli attori e per come acclarato all'esito dell'istruttoria svolta in primo grado.
I primi giorni del gennaio 2020, la SI.ra si recava Persona_1 presso lo show room della costituita da un palazzo Controparte_1
a più piani alto oltre 30 metri: i primi 5 piani erano adibiti a mostra di mobili ed erano liberamente accessibili a tutti, mentre i piani dal 5° sino all'ultimo con la terrazza erano caratterizzati dall'accesso vietato al pubblico. La SI.ra chiedeva alla SI.ra ex Parte_1 Parte_4 dipendente della predetta società, se poteva fare un giro, dichiarandosi figlia di una loro cliente e dicendole che per un suo studio doveva fare delle foto sia alla mostra che alla terrazza (pag. 2 del verbale di udienza del 10.11.2020). La SI.ra chiedeva quindi al SI. Pt_4 CP_1 titolare dell'omonima società, l'autorizzazione per poter accompagnare la
SI.ra sino alla terrazza e il SI. , acconsentendo, Parte_1 CP_1 disse alla SI.ra di accompagnarla. Le due, quindi, come Pt_4 dichiarato dalla SI.ra salivano con l'ascensore sino alla Pt_4 terrazza dell'ultimo piano, la cui porta di accesso veniva aperta dalla
SI.ra tramite la chiave che quest'ultima era andata a prendere Pt_4 nel bagno sito tra l'ultimo ed il penultimo piano mentre la SI.ra la attendeva davanti alla porta. Parte_1
Il 23.01.2020 la SI.ra si presentava di nuovo allo show room Parte_1 della e chiedeva alla SI.ra Controparte_1 Controparte_2 dipendente della predetta società, di poter accedere alla sala di esposizione per poter fare delle foto ai mobili per un suo studio. Pochi minuti dopo la SI.ra veniva rinvenuta senza vita nel piazzale Parte_1 retrostante il mobilificio.
Conseguentemente veniva aperto un procedimento penale per istigazione o aiuto al suicidio a carico di ignoti, poi archiviato per infondatezza della pagina 4 di 12 notizia di reato poiché il Pubblico Ministero aveva ritenuto altamente plausibile l'ipotesi suicidaria.
In seguito i SIg. e citavano in giudizio, Parte_1 Parte_2 Pt_3 innanzi al Tribunale di Spoleto, la convenuta per Controparte_1 ottenere la condanna di quest'ultima al risarcimento del c.d. danno da perdita del rapporto parentale per il decesso della SI.ra
[...]
. Gli attori ritenevano sussistente la responsabilità ex art. Per_1
2051 c.c. in capo alla in qualità di custode del Controparte_1 lastrico solare da cui cadde la SI.ra “non solo per aver Parte_1 autorizzato l'accesso della al tetto lastricato ma anche per non Parte_1 aver adeguatamente vigilato sulla incolumità dei soggetti che entrano e visitano il negozio e, soprattutto, per non aver predisposto adeguate misure di sicurezza affinché le zone interdette e/o potenzialmente pericolose fossero adeguatamente chiuse in ottemperanza alle disposizioni normative in materia di sicurezza” (pag. 3 dell'atto di citazione).
Il Tribunale di Spoleto respingeva la predetta domanda attorea perché riteneva che, al contrario di quanto affermato dagli attori, la
[...] avesse predisposto adeguate misure di sicurezza relativamente CP_1 al lastrico solare da cui è caduta la SI.ra e perché riteneva Parte_1 chiaro e più credibile e che la caduta della SI.ra fosse dipesa Parte_1
“non dall'intrinseca pericolosità dei luoghi ma dalla deliberata scelta della medesima. Comportamento, questo, doloso che ha eliso ogni possibile nesso di causalità materiale fra cosa in custodia e tragico evento” (pag.
12 della sentenza impugnata).
Ebbene, ad avviso della Corte del tutto condivisibili sono le valutazioni del primo Giudice.
7. Nello specifico, in merito agli strumenti di sicurezza finalizzati ad impedire l'accesso all'ultimo piano del mobilificio, gli appellanti hanno affermato che per quanto riguarda il diaframma di tela cui ha fatto riferimento il Giudice di prime cure “in realtà … trattasi di una semplice tenda di stoffa, munita di cordicella per aprirla, che lascia, comunque, uno spazio fra la stessa e il muro tale da far accedere chiunque.
Oltretutto, non vi è prova alcuna che tale tenda, al momento dell'evento per cui oggi è causa, fosse effettivamente chiusa” (pag. 12 dell'atto di citazione in appello).
Come visto sopra, l'accesso al pubblico oltre il 5° piano era interdetto poiché, in primo luogo, l'ascensore non era accessibile liberamente ma solo pagina 5 di 12 attraverso l'inserimento di una chiave (come emerge dalla foto a pag. 3 della relazione del CTP di;
in secondo luogo, anche Controparte_1 la rampa di scale presente a partire dal 5° piano, utilizzata dalla SI.ra per salire sul lastrico solare, era interdetta dal divisorio Parte_1 che, anche a voler riconoscere che fosse di stoffa – come lamentato dagli appellanti – occupando tutto lo spazio che andava dal pavimento al soffitto, costituiva una barriera che impediva il passaggio ai piani superiori ed era evidentemente finalizzata a separare la zona della mostra liberamente accessibile dalla zona dei piani superiori e quindi ad indicare
“chiaramente la fine della zona accessibile”, come correttamente valutato dal Giudice di prime cure (pag. 9 della sentenza impugnata).
Gli appellanti hanno anche affermato che il “lastrico, intrinsecamente pericoloso per la mancanza di parapetti, balaustre o altre barriere di protezione, (vedi anche la documentazione fotografica depositata nel fascicolo penale) era, comunque, facilmente accessibile da parte di chicchessia, indipendentemente da un deviato stato psicologico del soggetto, o dall'età” (pag. 5 delle note conclusive).
In realtà, proprio dall'analisi del fascicolo fotografico redatto dalla
Sezione Operativa dei Carabinieri di Foligno, si evince che il lastrico solare dell'edificio non era liberamente accessibile poiché, al contrario,
l'accesso ad esso era possibile solo tramite una porta a vetri chiusa a chiave vicino alla quale era apposto il cartello di divieto di accesso
(foto n. 19 di pag. 13 del fascicolo fotografico allegato dagli appellanti), come correttamente sottolineato dal Giudice di prime cure.
Inoltre il lastrico, contrariamente a quanto affermato dagli appellanti circa la mancanza di barriere di protezione, era caratterizzato dalla presenza di una gronda inclinata verso l'interno della profondità di almeno
1 metro e sopraelevata dal piano di calpestio di circa 30 cm (foto n. 20 di pag. 13 del fascicolo fotografico allegato dagli appellanti e foto di pag.
6 della relazione di CTP di volta proprio ad Controparte_1 impedire la caduta accidentale nel vuoto. Pertanto, è condivisibile la valutazione effettuata dal Giudice di prime cure che ha affermato che “non risulta credibile che la sia caduta per aver solo inciampato in Parte_1 tale gradino, perché in tal caso vi sarebbe stato tale ulteriore ampia porzione di soletta a proteggerla dalla caduta” (pag. 11 della sentenza impugnata).
pagina 6 di 12 Gli appellanti hanno altresì affermato che “non vi era nessun impedimento all'accesso a tale lastrico, in quanto la porta di ingresso era aperta (il milite intervenuto nella immediatezza dell'accaduto riferisce che la porta era aperta, che la chiave era inserita nella serratura e che non vi erano segni di effrazione” (pag. 2 e 3 delle repliche conclusive). Secondo gli appellanti, dato che le telecamere hanno registrato sia l'orario in cui la
SI.ra ha fatto ingresso nel mobilificio, sia l'orario in cui è Parte_1 caduta, “per impiegare solo 3 minuti, la ragazza deve aver trovato sicuramente la chiave già inserita sulla porta di ingresso al lastrico o la porta, comunque, aperta” (pag. 10 e 11 dell'atto di citazione in appello).
Invero il fatto che la porta fosse stata trovata aperta dai carabinieri intervenuti sul luogo del fatto non significa che sia stata negligentemente lasciata aperta e addirittura con la chiave inserita, perché di ciò non vi
è prova ali atti. Al contrario, risulta provato che la porta a vetri che inibiva l'accesso al lastrico solare era normalmente chiusa a chiave, come dichiarato all'udienza del 10.11.2022 dalla SI.ra ex Parte_4 dipendente della (che su autorizzazione del titolare Controparte_1 aveva accompagnato, giorni prima del decesso, la SI.ra Parte_1 all'ultimo piano del palazzo per richiesta di quest'ultima). È quindi più probabile, in applicazione del criterio del più probabile che non, che la porta a vetri sia stata aperta dalla SI.ra , che aveva visto, in Parte_1 occasione della visita effettuata giorni prima, la zona in cui era nascosta la chiave. La SI.ra infatti, aveva dichiarato che “la porta del Pt_4 terrazzo l'ho aperta io con una chiava che avevo preso in uno stanzino tra il nono e l'ottavo piano. Quindi noi siamo salite al nono piano;
poi la ragazza mi ha atteso al nono piano mentre io sono scesa nello stanzino a prendere la chiave, anche se si tratta di quattro gradini e quindi la ragazza mi ha visto che risalivo con la chiave in mano. Poi, una volta che siamo andate via ho rimesso la chiave a posto. La porta normalmente è chiusa”. La versione offerta dalla SI.ra è credibile poiché, come Pt_4 si evince dal fascicolo fotografico allegato dagli appellanti, la chiave della porta a vetri era adagiata in un vaso di vetro sopra il lavandino del bagno in cui era nascosta e quindi facilmente raggiungibile per la SI.ra che aveva seguito la SI.ra mentre la andava a Parte_1 Pt_4 prendere. Ciò spiega anche perché dall'ingresso della SI.ra Parte_1 alla sua caduta dall'ultimo piano siano trascorsi solo 3 minuti: il breve tempo trascorso, a differenza di quanto ipotizzato dagli appellanti, è pagina 7 di 12 verosimilmente giustificato dal fatto che la SI.ra già sapeva Parte_1 quali dispositivi di sicurezza avrebbe incontrato e in che modo eluderli.
Infine, gli appellanti hanno affermato che “se il non avesse CP_1 permesso alla di accedere a tale lastrico la prima volta, la Parte_1 stessa non avrebbe, comunque, avuto conoscenza del luogo e, dunque,
l'evento dannoso (caduta accidentale o l'asserito suicidio) non si sarebbe verificato” (pag. 3 delle repliche conclusive).
La doglianza, riconoscendo indirettamente che la caduta della SI.ra sia stata resa possibile dalla conoscenza che quest'ultima aveva Parte_1
“maliziosamente” ottenuto delle modalità di superamento delle delimitazioni di sicurezza dei luoghi, non è condivisibile. Ciò in quanto non si può addossare la responsabilità del gesto volontario della SI.ra Parte_1 alla solo per essere sfortunatamente stata Controparte_1
l'occasione del predetto gesto. Come affermato dall'orientamento giurisprudenziale richiamato dal Giudice di prime cure, infatti, “E' giurisprudenza consolidata di questa Corte che il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti non può prescindere da un modello relazionale, per cui la cosa deve essere vista nel suo normale interagire col contesto dato talché una cosa inerte può definirsi pericolosa quando determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante. Pertanto se il contatto con la cosa provochi un danno per l'abnorme comportamento del danneggiato, difetta il presupposto per l'operare della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., atteggiandosi in tal caso la cosa come mera occasione e non come causa del danno” (Cass. Civ. n. 23919/2013; Cass. Civ. n.
11152/2023; Cass. Civ. n. 9693/2020; Cass. Civ. n. 18903/2015).
8. Per quanto riguarda l'indagine sull'intento suicidario della SI.ra che dimostrerebbe la volontarietà e il dolo della condotta da Parte_1 lei tenuta sul lastrico solare di proprietà della Controparte_1 si osserva quanto segue.
Gli appellanti hanno affermato che “con il procedimento penale si è esclusivamente accertata l'assenza di una qualsivoglia responsabilità penale nella causazione dell'evento dannoso, non sussistendo, nello specifico, gli estremi penali della istigazione al suicidio … affermando, tuttavia, che il suicidio potrebbe essere tutt'al più l'ipotesi giustificativa dell'evento. Anche nel procedimento penale, come nel presente, non vi è stato alcun accertamento sulle reali condizioni pagina 8 di 12 psicologiche della che l'avrebbero potuta determinare a questo Parte_1 evento estremo” (pag. 6 e 7 dell'atto di citazione in appello). Gli appellanti hanno aggiunto che “nessun valore può avere nemmeno la relazione autoptica redatta dal dr. nel procedimento penale, Persona_2 il cui accertamento era finalizzato a escludere o meno la partecipazione di soggetti terzi alla causazione della morte. Avendo escluso l'intervento di terze persone, il predetto medico ha, poi, sua sponte, formulato un'ipotesi suicidaria senza, tuttavia, fornire elementi a supporto di tale ipotesi”
(pag. 4 delle repliche conclusive).
In realtà, nella richiesta di archiviazione per il reato di cui all'art. 580 c.p., il Pubblico Ministero ha affermato che “dall'attività d'indagine espletata è emerso che la parte offesa soffriva da tempo di disturbi depressivi per i quali era sottoposta a terapia;
che la consulenza del medico legale, Dott. ha consentito di accertare che il Persona_2 decesso è stato dovuto ad uno schock metraumatico conseguente a politrauma da precipitazione da grande altezza attuata a scopo suicidario;
… che appare, pertanto, altamente plausibile che la vittima in stato di depressione, si sia determinata a compiere siffatto gesto”. Inoltre, il
Pubblico Ministero aveva incaricato il CTU Dott. Persona_2 medico legale, di accertare “quale sia stata la causa, i mezzi e l'epoca della morte di e il medico legale dichiarava che Persona_1
“emerge, univocamente, una condizione d depressione ad insorgenza recente che non era ancora stata oggetto di trattamento medico” (pag. 7 della relazione di CTU). A sostegno dell'ipotesi suicidaria vi sono molteplici elementi, emersi nel corso del procedimento penale, quali: - le sommarie informazioni rese dalla SI.ra madre della SI.ra Parte_2
, che ha dichiarato “quel giorno, il 23.01.2020, alle 5:00 del Parte_1 mattino mi veniva a bussare alla camera da letto dicendomi che non Per_1 si sentiva bene. … era una ragazza troppo fissata tesa alla ricerca Per_1 della perfezione, maniaca della pulizia. … Non mi spiego come possa aver fatto tutto questo. Ad oggi, se proprio dovessi trovare un senso all'evento, credo che lei abbia avuto difficoltà nel relazionarsi ed instaurare una vita propria al di fuori della nostra famiglia”; - le sommarie informazioni rese dal SI. padre della SI.ra Parte_1
, che ha dichiarato che “purtroppo era da qualche mese che Parte_1
lamentava disagi psichici e dolori fisici. È stata sempre una Per_1 ragazza introversa, evitava ogni tipo di contatti esterni, vivendo in pagina 9 di 12 famiglia in maniera morbosa. Lei non assumeva farmaci antidepressivi sebbene il medico di famiglia Dott. glieli avesse Persona_3 prescritti. Da circa 15 gg avevamo intrapreso un percorso terapeutico dallo psicologo Dott. . Ieri mattina (il 23.01.2020) riferiva alla Per_4 Per_1 madre che sarebbe uscita e testualmente le riferiva “tanto non mi vedi più”
… già in passato aveva pronunciato tali parole. … non ha mai manifestato intenti suicidi sebbene ultimamente ripeteva sia a me che a sua madre frasi del tipo: “vivere così è inutile, meglio farla finita. Vi lascio in pace a voi, così non è vita”; - le sommarie informazioni rese dal Dott. Tes_1
, psicologo e psicoterapeuta che ha dichiarato che la sua assistita
[...]
SI.ra “lamentava da tempo una sindrome depressiva derivante da Parte_1 problemi ipocondriaci che perduravano da circa due anni … la stessa non riscontrando delle migliore nelle sue condizioni era andata abbastanza repentinamente in depressione”; - il messaggio inviato il 23.01.2023
(giorno del decesso) alle ore 8:23 dalla SI.ra al Dott. Parte_1 Per_5
suo psicologo, in cui c'è scritto “Buongiorno sto tanto
[...] Tes_1 maleee…”; - e, infine, l'accertamento dei carabinieri relativo al fatto che nel tablet della SI.ra rinvenuto sul lastrico solare Parte_1 dell'edificio, non era presente alcuna foto né dei mobili né del panorama, come invece aveva riferito alla dipendente della per Controparte_1 poter vedere l'esposizione.
Un altro elemento utilizzato dal Giudice di prime cure come argomentazione a sostegno dell'intento suicidario della SI.ra è la distanza in Parte_1 metri tra l'edificio e il punto in cui è stato rinvenuto il corpo. Infatti, come affermato dal medico legale Dott. nella Persona_2 relazione di CTU, “la distanza tra il punto di precipitazione (proiettato sul piano di arresto) ed il cadavere … generalmente, nelle precipitazioni suicidarie, è superiore ad 1 metro a causa dello slancio che il suicida generalmente assume: nel caso in discussione il cadavere si trovava sul piano stradale antistante il punto da cui precipitava con una distanza di diversi metri” (pag. 7 della relazione di CTU). Gli appellanti hanno contestato la ricostruzione fornita dal Giudice e hanno sostenuto che “pur considerando che il corpo della cadendo, è atterrato dapprima Parte_1 sulla Fiat 500 sotto parcheggiata e, quindi, è rimbalzato in avanti, non si tiene conto che … il lastrico del palazzo sporge quantomeno di 1 metro rispetto al muro perimetrale, per cui il punto di caduta di un corpo è logicamente spostato in avanti” (pag. 8 e 9 dell'atto di citazione in pagina 10 di 12 appello). In realtà, il fatto che la SI.ra sia rimbalzata sulla Parte_1 macchina prima di riversarsi a terra non ha rilevanza nell'interpretazione della fattispecie concreta poiché, come correttamente affermato dal Giudice di prime cure, “non può sottacersi come anche tale auto si trovasse a distanza superiore al metro rispetto al muro del fabbricato medesimo” (pag.
7 della sentenza impugnata), come emerge dal fascicolo fotografico redatto dalla Sezione Operativa dei Carabinieri di Foligno (foto n. 2 e 3 di pag. 4
e 5 del fascicolo).
8. Da quanto sin qui esposto consegue che la in CP_1 CP_1 qualità di custode ex art. 2051 c.c. del lastrico solare dal quale è caduta la SI.ra ha debitamente e positivamente assolto l'onere Parte_1 probatorio incombente su essa del caso fortuito consistente nel fatto volontario, imprevedibile e imprevenibile della SI.ra La Parte_1
infatti, ha dimostrato che il lastrico solare era Controparte_1 segnalato e protetto da molteplici dispositivi di sicurezza volti a segnalare la pericolosità del luogo, ad inibirne l'accesso a chiunque non autorizzato e, quindi, ad evitare danni a terzi: in primo luogo, infatti,
l'accesso dal 5° piano all'ultimo piano non era possibile né tramite ascensore (utilizzabile solo con apposita chiave) né tramite la rampa di scale (interdetta dalla presenza di un diaframma di tela); inoltre,
l'accesso al lastrico solare dell'ultimo piano era ulteriormente interdetto dalla presenza di una porta a vetri chiusa a chiave e caratterizzata dalla presenza del segnale di divieto di accesso;
infine, il lastrico solare era caratterizzato dalla presenza di un'ampia soletta rialzata verso l'alto finalizzata ad evitare cadute accidentali. Ne discende che la
[...] ha provato di aver posto in essere tutti i meccanismi CP_1 necessari a vigilare e neutralizzare la pericolosità del lastrico solare di sua proprietà. Pertanto, come correttamente valutato dal Giudice di prime cure, il caso fortuito esclude la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo alla ed è riscontrabile nel comportamento Controparte_1 volontario, imprevedibile e imprevenibile della SI.ra . Persona_1
9. Conclusivamente, l'appello deve essere respinto e la sentenza di primo grado confermata, anche in punto di spese di lite.
10.Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, in applicazione dei valori minimi di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014 in considerazione della lieve difficoltà della causa e dell'assenza di particolari questioni giuridiche. pagina 11 di 12
P.Q.M.
Respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1. Respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 611/2023, emessa dal Tribunale di Spoleto, in data 01.08.2023, pubblicata in data 02.08.2023, nella causa iscritta al n. r. g. 2237/2021;
2. Condanna i SIg. e Parte_1 Parte_2 Pt_3
in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite del
[...] presente grado di giudizio, in favore di che Controparte_1 liquida in € 4.996,00, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP come per legge;
3. Dichiara che sussistono i presupposti per il pagamento a carico dei
SIg. e in Parte_1 Parte_2 Parte_3 solido tra loro, di una somma pari al contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 11.12.2025
Il Consigliere estensore
LA de IS
Il Presidente
MO LC
pagina 12 di 12
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. MO LC Presidente
Dott.ssa LA de IS Consigliere estensore
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r. g. 566/2023 promossa da:
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F.: , rappresentati e C.F._2 Parte_3 C.F._3 difesi dall'avv. Anna Michelangeli, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Foligno, Piazza Santa Angela, 3
) Email_1
APPELLANTI
Contro
(P.I.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Bianchi, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Città di Castello, Corso
Vittorio Emanuele II, n. 6 ( ) Email_2
APPELLATA
Avente ad OGGETTO: “Responsabilità ex artt. 2049 – 2051 – 2052 c.c.”.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato i SIg.
[...]
, e in qualità, rispettivamente, Parte_1 Parte_2 Parte_3 di genitori e nonna materna della SI.ra hanno proposto Persona_1 impugnazione avverso la sentenza n. 611/2023, emessa dal Tribunale di
Spoleto, in data 01.08.2023, pubblicata in data 02.08.2023, nella causa iscritta al n. r. g. 2237/2021, con la quale era stata respinta la domanda degli attori che avevano chiesto la condanna di al Controparte_1 risarcimento dei danni subiti in conseguenza della morte della SI.ra pagina 1 di 12 avvenuta per la caduta di quest'ultima dall'ultimo piano Persona_1 del mobilificio a causa dell'asserita responsabilità Controparte_1 della predetta società ex art. 2051 c.c.. Il Tribunale, in applicazione del principio della soccombenza, aveva condannato gli attori al pagamento delle spese legali. Gli appellanti hanno proposto appello per il seguente motivo:
1) errata interpretazione delle risultanze istruttorie e conseguente distorta applicazione del principio di cui all'art. 2051 c.c..
2. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita la parte appellata, eccependo preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità e/o improponibilità e/o improcedibilità dell'atto di appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., contestando integralmente il motivo di impugnazione.
3. Con ordinanza del 12.02.2025, la Corte ha fissato l'udienza di rimessione della causa in decisione e ha assegnato alle parti i termini perentori per il deposito di note scritte per precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e note di replica, sostituendo la predetta udienza con il deposito di note scritte.
4. Per quanto riguarda la preliminare eccezione di parte appellata relativa all'asserita inammissibilità dell'atto di appello ex artt. 342 c.p.c.,la predetta doglianza è infondata e va respinta. L'art. 342 c.p.c. richiede che l'atto di appello debba essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico e che per ciascuno dei motivi di appello si debbano individuare lo specifico capo della decisione impugnato, le relative censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. La predetta disposizione è rispettata dall'atto di appello che riporta le parti della sentenza che intende censurare, indica la relativa disposizione di legge che assume violata e offre la ricostruzione in fatto e in diritto che assume corretta.
5. Prima di analizzare i motivi di impugnazione, occorre richiamare il costante orientamento giurisprudenziale circa la corretta interpretazione della responsabilità ex art. 2051 c.c..
La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un pagina 2 di 12 terzo o della stessa vittima (cfr., da ultimo, Cass. S.U. n. 20943/2022); tale essendo la struttura della responsabilità ex art. 2051 c.c., l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando, a carico del custode - come detto- l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito;
al cospetto dell'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato può rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno;
al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una cesura rispetto alla serie causale riconducibile alla cosa (degradandola al rango di mera occasione dell'evento di danno). Giova richiamare, al riguardo, le lucide considerazioni svolte da Cass. n. 25837/2017 (già recepite, fra le altre, da Cass. n. 26524/2020 e da Cass. n. 4035/2021), secondo cui «la eterogeneità tra i concetti di "negligenza della vittima" e di
"imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest. L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile. [ ... ] La condotta della vittima d'un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata. (cfr. ex multis Cass. 37059/2022).
Ne consegue che il danneggiato ha l'onere di provare il solo nesso causale tra la cosa e il danno subito, mentre il custode, per escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c. gravante in capo a lui, deve provare il caso fortuito, cioè un evento imprevedibile e imprevenibile, che può
pagina 3 di 12 consistere anche nel comportamento del danneggiato purché si tratti, come visto sopra, di un comportamento negligente e imprevedibile.
6. Con il primo motivo di appello, gli appellanti contestano l'interpretazione delle risultanze istruttorie effettuata dal Giudice di prime cure relativamente alla causa della caduta della SI.ra Parte_1 dall'ultimo piano del mobilificio Controparte_1
Il motivo di impugnazione in esame è infondato e deve essere respinto per le ragioni che seguono.
6.1 Preliminarmente, è opportuno ricostruire il fatto da cui è insorta la controversia per cui è causa per come dedotto dagli attori e per come acclarato all'esito dell'istruttoria svolta in primo grado.
I primi giorni del gennaio 2020, la SI.ra si recava Persona_1 presso lo show room della costituita da un palazzo Controparte_1
a più piani alto oltre 30 metri: i primi 5 piani erano adibiti a mostra di mobili ed erano liberamente accessibili a tutti, mentre i piani dal 5° sino all'ultimo con la terrazza erano caratterizzati dall'accesso vietato al pubblico. La SI.ra chiedeva alla SI.ra ex Parte_1 Parte_4 dipendente della predetta società, se poteva fare un giro, dichiarandosi figlia di una loro cliente e dicendole che per un suo studio doveva fare delle foto sia alla mostra che alla terrazza (pag. 2 del verbale di udienza del 10.11.2020). La SI.ra chiedeva quindi al SI. Pt_4 CP_1 titolare dell'omonima società, l'autorizzazione per poter accompagnare la
SI.ra sino alla terrazza e il SI. , acconsentendo, Parte_1 CP_1 disse alla SI.ra di accompagnarla. Le due, quindi, come Pt_4 dichiarato dalla SI.ra salivano con l'ascensore sino alla Pt_4 terrazza dell'ultimo piano, la cui porta di accesso veniva aperta dalla
SI.ra tramite la chiave che quest'ultima era andata a prendere Pt_4 nel bagno sito tra l'ultimo ed il penultimo piano mentre la SI.ra la attendeva davanti alla porta. Parte_1
Il 23.01.2020 la SI.ra si presentava di nuovo allo show room Parte_1 della e chiedeva alla SI.ra Controparte_1 Controparte_2 dipendente della predetta società, di poter accedere alla sala di esposizione per poter fare delle foto ai mobili per un suo studio. Pochi minuti dopo la SI.ra veniva rinvenuta senza vita nel piazzale Parte_1 retrostante il mobilificio.
Conseguentemente veniva aperto un procedimento penale per istigazione o aiuto al suicidio a carico di ignoti, poi archiviato per infondatezza della pagina 4 di 12 notizia di reato poiché il Pubblico Ministero aveva ritenuto altamente plausibile l'ipotesi suicidaria.
In seguito i SIg. e citavano in giudizio, Parte_1 Parte_2 Pt_3 innanzi al Tribunale di Spoleto, la convenuta per Controparte_1 ottenere la condanna di quest'ultima al risarcimento del c.d. danno da perdita del rapporto parentale per il decesso della SI.ra
[...]
. Gli attori ritenevano sussistente la responsabilità ex art. Per_1
2051 c.c. in capo alla in qualità di custode del Controparte_1 lastrico solare da cui cadde la SI.ra “non solo per aver Parte_1 autorizzato l'accesso della al tetto lastricato ma anche per non Parte_1 aver adeguatamente vigilato sulla incolumità dei soggetti che entrano e visitano il negozio e, soprattutto, per non aver predisposto adeguate misure di sicurezza affinché le zone interdette e/o potenzialmente pericolose fossero adeguatamente chiuse in ottemperanza alle disposizioni normative in materia di sicurezza” (pag. 3 dell'atto di citazione).
Il Tribunale di Spoleto respingeva la predetta domanda attorea perché riteneva che, al contrario di quanto affermato dagli attori, la
[...] avesse predisposto adeguate misure di sicurezza relativamente CP_1 al lastrico solare da cui è caduta la SI.ra e perché riteneva Parte_1 chiaro e più credibile e che la caduta della SI.ra fosse dipesa Parte_1
“non dall'intrinseca pericolosità dei luoghi ma dalla deliberata scelta della medesima. Comportamento, questo, doloso che ha eliso ogni possibile nesso di causalità materiale fra cosa in custodia e tragico evento” (pag.
12 della sentenza impugnata).
Ebbene, ad avviso della Corte del tutto condivisibili sono le valutazioni del primo Giudice.
7. Nello specifico, in merito agli strumenti di sicurezza finalizzati ad impedire l'accesso all'ultimo piano del mobilificio, gli appellanti hanno affermato che per quanto riguarda il diaframma di tela cui ha fatto riferimento il Giudice di prime cure “in realtà … trattasi di una semplice tenda di stoffa, munita di cordicella per aprirla, che lascia, comunque, uno spazio fra la stessa e il muro tale da far accedere chiunque.
Oltretutto, non vi è prova alcuna che tale tenda, al momento dell'evento per cui oggi è causa, fosse effettivamente chiusa” (pag. 12 dell'atto di citazione in appello).
Come visto sopra, l'accesso al pubblico oltre il 5° piano era interdetto poiché, in primo luogo, l'ascensore non era accessibile liberamente ma solo pagina 5 di 12 attraverso l'inserimento di una chiave (come emerge dalla foto a pag. 3 della relazione del CTP di;
in secondo luogo, anche Controparte_1 la rampa di scale presente a partire dal 5° piano, utilizzata dalla SI.ra per salire sul lastrico solare, era interdetta dal divisorio Parte_1 che, anche a voler riconoscere che fosse di stoffa – come lamentato dagli appellanti – occupando tutto lo spazio che andava dal pavimento al soffitto, costituiva una barriera che impediva il passaggio ai piani superiori ed era evidentemente finalizzata a separare la zona della mostra liberamente accessibile dalla zona dei piani superiori e quindi ad indicare
“chiaramente la fine della zona accessibile”, come correttamente valutato dal Giudice di prime cure (pag. 9 della sentenza impugnata).
Gli appellanti hanno anche affermato che il “lastrico, intrinsecamente pericoloso per la mancanza di parapetti, balaustre o altre barriere di protezione, (vedi anche la documentazione fotografica depositata nel fascicolo penale) era, comunque, facilmente accessibile da parte di chicchessia, indipendentemente da un deviato stato psicologico del soggetto, o dall'età” (pag. 5 delle note conclusive).
In realtà, proprio dall'analisi del fascicolo fotografico redatto dalla
Sezione Operativa dei Carabinieri di Foligno, si evince che il lastrico solare dell'edificio non era liberamente accessibile poiché, al contrario,
l'accesso ad esso era possibile solo tramite una porta a vetri chiusa a chiave vicino alla quale era apposto il cartello di divieto di accesso
(foto n. 19 di pag. 13 del fascicolo fotografico allegato dagli appellanti), come correttamente sottolineato dal Giudice di prime cure.
Inoltre il lastrico, contrariamente a quanto affermato dagli appellanti circa la mancanza di barriere di protezione, era caratterizzato dalla presenza di una gronda inclinata verso l'interno della profondità di almeno
1 metro e sopraelevata dal piano di calpestio di circa 30 cm (foto n. 20 di pag. 13 del fascicolo fotografico allegato dagli appellanti e foto di pag.
6 della relazione di CTP di volta proprio ad Controparte_1 impedire la caduta accidentale nel vuoto. Pertanto, è condivisibile la valutazione effettuata dal Giudice di prime cure che ha affermato che “non risulta credibile che la sia caduta per aver solo inciampato in Parte_1 tale gradino, perché in tal caso vi sarebbe stato tale ulteriore ampia porzione di soletta a proteggerla dalla caduta” (pag. 11 della sentenza impugnata).
pagina 6 di 12 Gli appellanti hanno altresì affermato che “non vi era nessun impedimento all'accesso a tale lastrico, in quanto la porta di ingresso era aperta (il milite intervenuto nella immediatezza dell'accaduto riferisce che la porta era aperta, che la chiave era inserita nella serratura e che non vi erano segni di effrazione” (pag. 2 e 3 delle repliche conclusive). Secondo gli appellanti, dato che le telecamere hanno registrato sia l'orario in cui la
SI.ra ha fatto ingresso nel mobilificio, sia l'orario in cui è Parte_1 caduta, “per impiegare solo 3 minuti, la ragazza deve aver trovato sicuramente la chiave già inserita sulla porta di ingresso al lastrico o la porta, comunque, aperta” (pag. 10 e 11 dell'atto di citazione in appello).
Invero il fatto che la porta fosse stata trovata aperta dai carabinieri intervenuti sul luogo del fatto non significa che sia stata negligentemente lasciata aperta e addirittura con la chiave inserita, perché di ciò non vi
è prova ali atti. Al contrario, risulta provato che la porta a vetri che inibiva l'accesso al lastrico solare era normalmente chiusa a chiave, come dichiarato all'udienza del 10.11.2022 dalla SI.ra ex Parte_4 dipendente della (che su autorizzazione del titolare Controparte_1 aveva accompagnato, giorni prima del decesso, la SI.ra Parte_1 all'ultimo piano del palazzo per richiesta di quest'ultima). È quindi più probabile, in applicazione del criterio del più probabile che non, che la porta a vetri sia stata aperta dalla SI.ra , che aveva visto, in Parte_1 occasione della visita effettuata giorni prima, la zona in cui era nascosta la chiave. La SI.ra infatti, aveva dichiarato che “la porta del Pt_4 terrazzo l'ho aperta io con una chiava che avevo preso in uno stanzino tra il nono e l'ottavo piano. Quindi noi siamo salite al nono piano;
poi la ragazza mi ha atteso al nono piano mentre io sono scesa nello stanzino a prendere la chiave, anche se si tratta di quattro gradini e quindi la ragazza mi ha visto che risalivo con la chiave in mano. Poi, una volta che siamo andate via ho rimesso la chiave a posto. La porta normalmente è chiusa”. La versione offerta dalla SI.ra è credibile poiché, come Pt_4 si evince dal fascicolo fotografico allegato dagli appellanti, la chiave della porta a vetri era adagiata in un vaso di vetro sopra il lavandino del bagno in cui era nascosta e quindi facilmente raggiungibile per la SI.ra che aveva seguito la SI.ra mentre la andava a Parte_1 Pt_4 prendere. Ciò spiega anche perché dall'ingresso della SI.ra Parte_1 alla sua caduta dall'ultimo piano siano trascorsi solo 3 minuti: il breve tempo trascorso, a differenza di quanto ipotizzato dagli appellanti, è pagina 7 di 12 verosimilmente giustificato dal fatto che la SI.ra già sapeva Parte_1 quali dispositivi di sicurezza avrebbe incontrato e in che modo eluderli.
Infine, gli appellanti hanno affermato che “se il non avesse CP_1 permesso alla di accedere a tale lastrico la prima volta, la Parte_1 stessa non avrebbe, comunque, avuto conoscenza del luogo e, dunque,
l'evento dannoso (caduta accidentale o l'asserito suicidio) non si sarebbe verificato” (pag. 3 delle repliche conclusive).
La doglianza, riconoscendo indirettamente che la caduta della SI.ra sia stata resa possibile dalla conoscenza che quest'ultima aveva Parte_1
“maliziosamente” ottenuto delle modalità di superamento delle delimitazioni di sicurezza dei luoghi, non è condivisibile. Ciò in quanto non si può addossare la responsabilità del gesto volontario della SI.ra Parte_1 alla solo per essere sfortunatamente stata Controparte_1
l'occasione del predetto gesto. Come affermato dall'orientamento giurisprudenziale richiamato dal Giudice di prime cure, infatti, “E' giurisprudenza consolidata di questa Corte che il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti non può prescindere da un modello relazionale, per cui la cosa deve essere vista nel suo normale interagire col contesto dato talché una cosa inerte può definirsi pericolosa quando determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante. Pertanto se il contatto con la cosa provochi un danno per l'abnorme comportamento del danneggiato, difetta il presupposto per l'operare della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., atteggiandosi in tal caso la cosa come mera occasione e non come causa del danno” (Cass. Civ. n. 23919/2013; Cass. Civ. n.
11152/2023; Cass. Civ. n. 9693/2020; Cass. Civ. n. 18903/2015).
8. Per quanto riguarda l'indagine sull'intento suicidario della SI.ra che dimostrerebbe la volontarietà e il dolo della condotta da Parte_1 lei tenuta sul lastrico solare di proprietà della Controparte_1 si osserva quanto segue.
Gli appellanti hanno affermato che “con il procedimento penale si è esclusivamente accertata l'assenza di una qualsivoglia responsabilità penale nella causazione dell'evento dannoso, non sussistendo, nello specifico, gli estremi penali della istigazione al suicidio … affermando, tuttavia, che il suicidio potrebbe essere tutt'al più l'ipotesi giustificativa dell'evento. Anche nel procedimento penale, come nel presente, non vi è stato alcun accertamento sulle reali condizioni pagina 8 di 12 psicologiche della che l'avrebbero potuta determinare a questo Parte_1 evento estremo” (pag. 6 e 7 dell'atto di citazione in appello). Gli appellanti hanno aggiunto che “nessun valore può avere nemmeno la relazione autoptica redatta dal dr. nel procedimento penale, Persona_2 il cui accertamento era finalizzato a escludere o meno la partecipazione di soggetti terzi alla causazione della morte. Avendo escluso l'intervento di terze persone, il predetto medico ha, poi, sua sponte, formulato un'ipotesi suicidaria senza, tuttavia, fornire elementi a supporto di tale ipotesi”
(pag. 4 delle repliche conclusive).
In realtà, nella richiesta di archiviazione per il reato di cui all'art. 580 c.p., il Pubblico Ministero ha affermato che “dall'attività d'indagine espletata è emerso che la parte offesa soffriva da tempo di disturbi depressivi per i quali era sottoposta a terapia;
che la consulenza del medico legale, Dott. ha consentito di accertare che il Persona_2 decesso è stato dovuto ad uno schock metraumatico conseguente a politrauma da precipitazione da grande altezza attuata a scopo suicidario;
… che appare, pertanto, altamente plausibile che la vittima in stato di depressione, si sia determinata a compiere siffatto gesto”. Inoltre, il
Pubblico Ministero aveva incaricato il CTU Dott. Persona_2 medico legale, di accertare “quale sia stata la causa, i mezzi e l'epoca della morte di e il medico legale dichiarava che Persona_1
“emerge, univocamente, una condizione d depressione ad insorgenza recente che non era ancora stata oggetto di trattamento medico” (pag. 7 della relazione di CTU). A sostegno dell'ipotesi suicidaria vi sono molteplici elementi, emersi nel corso del procedimento penale, quali: - le sommarie informazioni rese dalla SI.ra madre della SI.ra Parte_2
, che ha dichiarato “quel giorno, il 23.01.2020, alle 5:00 del Parte_1 mattino mi veniva a bussare alla camera da letto dicendomi che non Per_1 si sentiva bene. … era una ragazza troppo fissata tesa alla ricerca Per_1 della perfezione, maniaca della pulizia. … Non mi spiego come possa aver fatto tutto questo. Ad oggi, se proprio dovessi trovare un senso all'evento, credo che lei abbia avuto difficoltà nel relazionarsi ed instaurare una vita propria al di fuori della nostra famiglia”; - le sommarie informazioni rese dal SI. padre della SI.ra Parte_1
, che ha dichiarato che “purtroppo era da qualche mese che Parte_1
lamentava disagi psichici e dolori fisici. È stata sempre una Per_1 ragazza introversa, evitava ogni tipo di contatti esterni, vivendo in pagina 9 di 12 famiglia in maniera morbosa. Lei non assumeva farmaci antidepressivi sebbene il medico di famiglia Dott. glieli avesse Persona_3 prescritti. Da circa 15 gg avevamo intrapreso un percorso terapeutico dallo psicologo Dott. . Ieri mattina (il 23.01.2020) riferiva alla Per_4 Per_1 madre che sarebbe uscita e testualmente le riferiva “tanto non mi vedi più”
… già in passato aveva pronunciato tali parole. … non ha mai manifestato intenti suicidi sebbene ultimamente ripeteva sia a me che a sua madre frasi del tipo: “vivere così è inutile, meglio farla finita. Vi lascio in pace a voi, così non è vita”; - le sommarie informazioni rese dal Dott. Tes_1
, psicologo e psicoterapeuta che ha dichiarato che la sua assistita
[...]
SI.ra “lamentava da tempo una sindrome depressiva derivante da Parte_1 problemi ipocondriaci che perduravano da circa due anni … la stessa non riscontrando delle migliore nelle sue condizioni era andata abbastanza repentinamente in depressione”; - il messaggio inviato il 23.01.2023
(giorno del decesso) alle ore 8:23 dalla SI.ra al Dott. Parte_1 Per_5
suo psicologo, in cui c'è scritto “Buongiorno sto tanto
[...] Tes_1 maleee…”; - e, infine, l'accertamento dei carabinieri relativo al fatto che nel tablet della SI.ra rinvenuto sul lastrico solare Parte_1 dell'edificio, non era presente alcuna foto né dei mobili né del panorama, come invece aveva riferito alla dipendente della per Controparte_1 poter vedere l'esposizione.
Un altro elemento utilizzato dal Giudice di prime cure come argomentazione a sostegno dell'intento suicidario della SI.ra è la distanza in Parte_1 metri tra l'edificio e il punto in cui è stato rinvenuto il corpo. Infatti, come affermato dal medico legale Dott. nella Persona_2 relazione di CTU, “la distanza tra il punto di precipitazione (proiettato sul piano di arresto) ed il cadavere … generalmente, nelle precipitazioni suicidarie, è superiore ad 1 metro a causa dello slancio che il suicida generalmente assume: nel caso in discussione il cadavere si trovava sul piano stradale antistante il punto da cui precipitava con una distanza di diversi metri” (pag. 7 della relazione di CTU). Gli appellanti hanno contestato la ricostruzione fornita dal Giudice e hanno sostenuto che “pur considerando che il corpo della cadendo, è atterrato dapprima Parte_1 sulla Fiat 500 sotto parcheggiata e, quindi, è rimbalzato in avanti, non si tiene conto che … il lastrico del palazzo sporge quantomeno di 1 metro rispetto al muro perimetrale, per cui il punto di caduta di un corpo è logicamente spostato in avanti” (pag. 8 e 9 dell'atto di citazione in pagina 10 di 12 appello). In realtà, il fatto che la SI.ra sia rimbalzata sulla Parte_1 macchina prima di riversarsi a terra non ha rilevanza nell'interpretazione della fattispecie concreta poiché, come correttamente affermato dal Giudice di prime cure, “non può sottacersi come anche tale auto si trovasse a distanza superiore al metro rispetto al muro del fabbricato medesimo” (pag.
7 della sentenza impugnata), come emerge dal fascicolo fotografico redatto dalla Sezione Operativa dei Carabinieri di Foligno (foto n. 2 e 3 di pag. 4
e 5 del fascicolo).
8. Da quanto sin qui esposto consegue che la in CP_1 CP_1 qualità di custode ex art. 2051 c.c. del lastrico solare dal quale è caduta la SI.ra ha debitamente e positivamente assolto l'onere Parte_1 probatorio incombente su essa del caso fortuito consistente nel fatto volontario, imprevedibile e imprevenibile della SI.ra La Parte_1
infatti, ha dimostrato che il lastrico solare era Controparte_1 segnalato e protetto da molteplici dispositivi di sicurezza volti a segnalare la pericolosità del luogo, ad inibirne l'accesso a chiunque non autorizzato e, quindi, ad evitare danni a terzi: in primo luogo, infatti,
l'accesso dal 5° piano all'ultimo piano non era possibile né tramite ascensore (utilizzabile solo con apposita chiave) né tramite la rampa di scale (interdetta dalla presenza di un diaframma di tela); inoltre,
l'accesso al lastrico solare dell'ultimo piano era ulteriormente interdetto dalla presenza di una porta a vetri chiusa a chiave e caratterizzata dalla presenza del segnale di divieto di accesso;
infine, il lastrico solare era caratterizzato dalla presenza di un'ampia soletta rialzata verso l'alto finalizzata ad evitare cadute accidentali. Ne discende che la
[...] ha provato di aver posto in essere tutti i meccanismi CP_1 necessari a vigilare e neutralizzare la pericolosità del lastrico solare di sua proprietà. Pertanto, come correttamente valutato dal Giudice di prime cure, il caso fortuito esclude la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo alla ed è riscontrabile nel comportamento Controparte_1 volontario, imprevedibile e imprevenibile della SI.ra . Persona_1
9. Conclusivamente, l'appello deve essere respinto e la sentenza di primo grado confermata, anche in punto di spese di lite.
10.Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, in applicazione dei valori minimi di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014 in considerazione della lieve difficoltà della causa e dell'assenza di particolari questioni giuridiche. pagina 11 di 12
P.Q.M.
Respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1. Respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 611/2023, emessa dal Tribunale di Spoleto, in data 01.08.2023, pubblicata in data 02.08.2023, nella causa iscritta al n. r. g. 2237/2021;
2. Condanna i SIg. e Parte_1 Parte_2 Pt_3
in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite del
[...] presente grado di giudizio, in favore di che Controparte_1 liquida in € 4.996,00, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP come per legge;
3. Dichiara che sussistono i presupposti per il pagamento a carico dei
SIg. e in Parte_1 Parte_2 Parte_3 solido tra loro, di una somma pari al contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 11.12.2025
Il Consigliere estensore
LA de IS
Il Presidente
MO LC
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