Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 09/06/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 00521/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00182/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di NA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 182 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Diego Maria Santoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura NA, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
a) del decreto di rifiuto prot. -OMISSIS- dell'istanza di emersione del lavoro irregolare presentata dal sig.-OMISSIS- in data 31.05.2021 in favore del ricorrente, domanda di emersione identificata con numero -OMISSIS-;
b) di ogni atto presupposto, preparatorio, consequenziale e, comunque, connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura NA e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2025 la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 15 marzo 2023 e depositato il 5 aprile 2023, il sig. -OMISSIS- ha adito questo Tribunale al fine di ottenere l’annullamento del decreto di rifiuto prot. -OMISSIS- dell’istanza di emersione del lavoro irregolare presentata dal sig.-OMISSIS- in favore del ricorrente, emesso il 27 maggio 2022 e notificato al ricorrente il 18 gennaio 2023.
2. Il ricorrente espone in fatto che il proprio datore di lavoro, sig.-OMISSIS-, presentava in suo favore domanda di emersione del lavoro irregolare ai sensi dell’art. 103, comma 1, del d.l. n. 34/2020, convertito in l. 77/2020, corredata da tutta l’integrale documentazione richiesta.
A dimostrazione della sussistenza di tutti i requisiti prescritti dalla normativa per il rilascio del titolo di soggiorno, il ricorrente e il datore di lavoro, in data 29 maggio 2021, venivano convocati dal competente Sportello Unico per la sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato.
Senonché, in data 29 gennaio 2022 è stato a lui notificato il preavviso di rigetto ex art. 10 bis l. 241/90, in quanto risultava in atti un provvedimento di revoca del contratto di soggiorno per lavoro subordinato, notificato allo stesso in data 10 novembre 2021, emesso sul presupposto di un’asserita falsità della comunicazione di ospitalità e idoneità alloggiativa.
Per gli stessi motivi, con il gravato provvedimento, veniva definitivamente rigettata la domanda di emersione.
3. Il ricorrente contesta la legittimità del decreto del Questore di NA del 27 maggio 2022, deducendo, con un unico motivo di diritto: la violazione degli artt. 3 e 21 septies della legge n. 241/90 in quanto carente di adeguata motivazione; violazione dell’art. 103 comma 1 del d.l. 34/2020; eccesso di potere per difetto di istruttoria.
4. Si è costituita in giudizio la resistente amministrazione contestando, nel merito, la fondatezza del gravame.
5. Alla pubblica udienza del 5 febbraio 2025 la causa è passata in decisione.
6. Il ricorso è infondato.
La Questura di NA ha rappresentato che dopo la presentazione, in data 28 luglio 2020, dell’istanza di emersione del lavoro irregolare ex art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020, da parte del ricorrente unitamente al proprio datore di lavoro, in data 16 ottobre 2021 lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di NA disponeva la revoca degli atti adottati in favore dei richiedenti, in quanto da accertamenti inerenti l'attestazione per il rilascio dell'idoneità alloggiativa per l'immobile sito in -OMISSIS-, presentata da -OMISSIS-, come da comunicazione del Comune di -OMISSIS- (-OMISSIS-), la suddetta istanza non risultava essere stata rilasciata dal medesimo Comune.
La revoca del contratto di soggiorno è stata notificata al ricorrente in data 10 novembre 2021 e, conseguentemente, in data 29 gennaio 2022, essendo venuti meni i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno, allo stesso veniva notificato l'avviso di avvio del procedimento amministrativo volto al rifiuto dell'istanza ex art 10 bis l. 241/90, con la previsione del termine di dieci giorni per presentare memorie o integrazioni.
Decorso tale termine, senza che l'interessato abbia trasmesso alcun elemento innovativo utile a far cambiare positivamente l'esito del procedimento, il Questore di NA in data 27 maggio 2022 emetteva il decreto di rifiuto del titolo di soggiorno.
7. L'art. 103, comma 15, d.l. 34/2020, stabilisce che "lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione di cui al comma 1 e acquisito il parere della Questura sull'insussistenza di motivi ostativi all'accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere del competente Ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato".
Il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi della particolare normativa citata, che ha natura eccezionale e derogatoria rispetto al sistema dettato dal d.lgs. 286/1998 (in tal senso, tra le tante, TAR Lazio, sez. I- ter, 3 luglio 2023 n. 11092), presuppone la favorevole conclusione del procedimento di “emersione”; il comma 15 dell’art. 103 prevede, infatti, che ove l’istanza presentata ai sensi del comma 1 sia ammissibile, lo Sportello Unico per l’Immigrazione “ convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato”, mentre il comma 18 della stessa norma stabilisce che “ Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di un'istanza contenente dati non rispondenti al vero è nullo ai sensi dell'articolo 1344 del codice civile. In tal caso, il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato è revocato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni”.
Nello speciale sistema normativo delineato il contratto di soggiorno costituisce, pertanto, presupposto necessario ed indefettibile del permesso di soggiorno; dunque allorché venga a mancare il primo, il secondo non può essere rilasciato.
Nel caso di specie, dunque, non può ravvisarsi alcun difetto motivazionale del gravato provvedimento con cui la Questura di NA ha disposto il rifiuto dell’istanza di emersione di lavoro irregolare presentata dal ricorrente, motivata sulla base dell’avvenuta revoca del contratto di soggiorno, dal momento che:
- “ l’attestazione dell’idoneità dell’alloggio in uso al lavoratore straniero è necessaria, giusto l’art. 103, comma 15, d.l. 19 maggio 2020 n. 34, conv. nella l. 17 luglio 2020 n. 77, che richiama il contratto di soggiorno, quale fattispecie negoziale ed istituto tipico con cui è ordinariamente destinata a concludersi la procedura di emersione, e dunque le relative prescrizioni sui parametri minimi previsti per l’alloggio ” (e ciò richiamando TAR Lazio, Sez. Staccata di NA, 19 aprile 2023 n. 262; TAR Campania, Napoli, sez. VI, 3 marzo 2023 n. 1369; TAR Emilia-Romagna, Parma, sez. I, 29 marzo 2023 n. 112; TAR Lazio, NA, sez. I, 10 marzo 2023 nn. 155, 157 e 158; sez. I, 14 gennaio 2023 n. 10);
- “ essendo pacifica la presentazione, a corredo dell’istanza di emersione, di un certificato di idoneità alloggiativa del quale è stata accertata la falsità, correttamente la Prefettura ha proceduto all’adozione dell’impugnato provvedimento; indipendentemente dal nomen juris utilizzato, che non è determinante al fine di individuare la natura del provvedimento, secondo il principio di cui all’art. 75 del d.P.R. 445/2000 l’accertamento della non veridicità delle dichiarazioni (e dunque, più in generale, della documentazione) prodotte nell’ambito del procedimento amministrativo comporta, infatti, la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle stesse ”;
- la revoca del contratto di soggiorno, debitamente notificata al ricorrente, non è stata da questo impugnata;
- è stata garantita la partecipazione al procedimento per cui è causa con la comunicazione di avvio notificata al ricorrente che, ciò nonostante, non ha prodotto documentazione atta a superare i rilievi mossi nella revoca del contratto di soggiorno che, come detto, costituisce presupposto necessario per il rilascio del permesso di soggiorno.
8. In conclusione, per quanto esposto, il ricorso deve essere respinto.
9. Si ravvisano giustificati motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di NA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in NA nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Francesca Romano, Consigliere, Estensore
Valerio Torano, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Romano | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.