Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/02/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18287/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
FRANCESCO RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato ex art. 473 bis.51 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 18287/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. CASALI CRISTIAN, elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso lo studio del difensore in Brescia, C.so Martiri della Libertà, n. 50
e
(c.f. ), con l'avv. CASALI Parte_2 C.F._2
CRISTIAN, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Brescia, C.so Martiri della
Libertà, n. 50
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale.
CONCLUSIONI
In data 15.1.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte ex art. 127 ter c.p.c.:
«A) I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto.
B) I figli , e , minorenni, non economicamente Per_1 Per_2 Per_3 Persona_4
autosufficienti, verranno affidati congiuntamente ad entrambe i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente e avranno residenza prevalente presso la madre, sig.ra Parte_2
Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
rimarrà assegnata alla stessa con tutti gli arredi. Le spese di gestione e di manutenzione ordinaria relative all'immobile saranno interamente a carico della sig.ra Parte_2
D) Il padre, sig. potrà vedere e tenere con sé i figli presso la casa coniugale, che la sig.ra Pt_1
lascerà in uso del padre solo per i tempi e con le modalità di seguito indicati: Parte_2
tutti mercoledì dalle 18:00 alle 21:00 e a settimane alternate dalle 7:30 del sabato alle ore 18:00 della domenica con pernotto presso la casa coniugale che la sig.ra lascerà, solo per il Parte_2
tempo di visita, nella disponibilità del sig, Pt_3
Relativamente alle vacanze estive, natalizie e pasquali le parti, stante i buoni rapporti intercorrenti, regolamenteranno autonomamente il diritto di visita, l'accordo dovrà comunque essere sempre ricercato nel massimo e primario rispetto delle esigenze dei minori, della loro corretta e sana educazione nonché dell'integrale e completo rapporto con entrambi i genitori.
Le parti concordano inoltre che i suddetti orari e modalità di visita e le suddette ripartizioni potranno essere modificate purché con consensuale accordo che, peraltro, varrà esclusivamente per il caso specifico (senza quindi alcuna deroga generale ai criteri di visita sopra indicati);
Il signor si obbliga a corrispondere alla signora entro il giorno 15 di ogni mese, Pt_1 Parte_2
a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, la somma di €1.000,00 (€ 250,00 a figlio), da rivalutarsi annualmente e automaticamente secondo l'indice Istat, oltre alla quota del 50 % delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, come indicate nel protocollo d'intesa in uso presso il tribunale di Brescia e da considerarsi qui interamente trascritto.
L'importo riconosciuto a titolo di assegno unico per i tigli a carico rimane nell'intera disponibilità della sig.ra Parte_2
E) La sig.ra dal 01.10.2024 verrà assunta con contratto di lavoro “smart working” presso Parte_2
l'azienda ABP Nocivelli Spa diventando economicamente autosufficiente rinunciando pertanto all'assegno di mantenimento in proprio favore.
F) Spese legali compensate.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto datato il 30.9.2024, e Parte_1 Parte_2
, premesso di avere contratto matrimonio concordatario in UO (BS) in data
[...]
15.5.2009, dalla cui unione erano nati i figli il 4.11.2007, il Persona_5 Persona_6
15.9.2010, il 5.6.2015 e il 28.10.2018 esponevano che Persona_7 Persona_8
la convivenza tra i coniugi era ormai divenuta intollerabile e chiedeva la pronuncia della separazione, alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza tenuta a trattazione scritta, la causa era rimessa al Collegio per la decisione. ***
La domanda di separazione va accolta tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi all'interno della famiglia e in difetto di concreti elementi sulla base dei quali ritenere prevedibile il ripristino dell'affectio coniugalis.
Le ulteriori questioni concordate si reputano conformi all'interesse della prole e, pertanto, il Tribunale dispone in conformità.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.:
1) omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo in epigrafe;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di UO (BS) di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio, all'anno 2009, parte II, serie A, n. 4;
3) Spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 24.2.2025
Il Presidente est.
Costanza Teti