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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 11/11/2025, n. 781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 781 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 781/2025 Registro generale Appello Lavoro n. 479/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da dott. NI SE Presidente dott.ssa IA IA OM Consigliera est. dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 11/2025 del Tribunale di Sondrio (est. dott.ssa IA Martina Marchini) promossa:
DA
rappresentato e difeso dall'avv. Nicola RO ed elettivamente Parte_1 domiciliato in Sondrio, via Trento n. 13/c, presso lo studio del difensore appellante
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Marchi ed elettivamente Controparte_1 domiciliato in Sondrio, via Nazario Sauro n. 33, presso lo studio del difensore appellato-appellante incidentale
CONCLUSIONI
APPELLANTE Voglia la Corte adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, ritenere fondati i motivi esposti con il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 11/2025, n. cronol. 317/2025, del pubbl. il 05/05/2025 dal Tribunale di Sondrio, Sezione Lavoro, in persona del Giudice dott.ssa M. M. Marchini nell'ambito del procedimento nr. RG 151/2024 R.G., disporre la condanna dell'impresa individuale appellata alla rifusione delle spese e dei compensi relativi al primo grado di giudizio, da individuarsi secondo parametri di legge, e secondo il giusto apprezzamento della Corte, e da distrarsi in favore dell'Avv.to RO che si dichiara antistatario. Con vittoria di spese e compensi relativamente anche al presente grado di giudizio (compenso ex DM 147/2022 oltre spese e oneri accessori) da individuarsi secondo parametri di legge, e secondo il giusto apprezzamento della Corte e da distrarre in favore dell'Avv.to RO che si dichiara antistatario.
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
1 Sull'appello principale
1) Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dal sig. per i Parte_1 motivi ex ante rappresentati.
2) Rigettare nel merito il gravame presentato dal signor in quanto infondato in fatto Parte_1 e in diritto per le ragioni indicate nel presente atto di costituzione in giudizio con appello incidentale.
3) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge. Delle domande dell'appello incidentale In via principale di merito Riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce come illegittimo il licenziamento per giusta causa intimato al sig. e, conseguentemente, voglia dichiarare legittimo il Parte_1 licenziamento intimato, rigettando interamente le domande dell'odierno appellante principale e per l'effetto Voglia condannare il signor a restituire tutte le somme ricevute dal signor Parte_1
in forza della riformata sentenza di primo grado ed in particolare condannare il Controparte_1 signor a restituire al signor l'indennità di tre mensilità già pagate e Parte_1 Controparte_1 in particolare a restituire/pagare al signor la somma di € 4.018,13 oltre interessi Controparte_1 dal pagamento al saldo. In via subordinata di merito. Ove non dovesse accogliersi la domanda principale, riformare la sentenza impugnata nella parte relativa alla quantificazione dell'indennità, applicando la disciplina di cui all'art. 7 della Legge 300 del 1970, e per l'effetto riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce e liquida in favore del signor una indennità pari a tre mensilità, riducendo l'indennità a una Parte_1 mensilità, e comunque e in ogni caso Voglia ridurre l'indennità stabilità in favore del signor
[...] condannando il signor a restituire al signor la somma Parte_1 Parte_1 Controparte_1 illegittimamente ricevuta a titolo di indennità. Sulle spese di causa. In ogni caso con vittoria di spese e compensi oltre al rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge per entrambi i gradi di giudizio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.5.2025, ha impugnato la sentenza n. 11/2025 del Parte_1
Tribunale di Sondrio che, in accoglimento del ricorso dallo stesso proposto, accertata l'illegittimità del licenziamento intimato da in data 30.11.2023, ha dichiarato estinto il rapporto Controparte_1 di lavoro ed ha condannato al pagamento in favore di di Controparte_1 Parte_1 un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale pari a tre mensilità, compensando integralmente le spese di lite.
Il Tribunale, trattandosi pacificamente di licenziamento per giusta causa intimato in data
30.11.2023, ha accertato la violazione dell'art. 7 S.L., stante l'assenza della previa contestazione disciplinare.
Quanto alla lettera di contestazione disciplinare, prodotta solo in giudizio, ed avente data 2.8.2023, il giudice ha evidenziato come la stessa non fosse pervenuta al lavoratore, risultando il
“destinatario irreperibile”, e comunque come la stessa fosse relativa ad addebiti diversi da quelli posti a fondamento del licenziamento.
2 Ha quindi ritenuto l'insussistenza del fatto addebitato.
Quanto alle conseguenze, considerata la pacifica insussistenza del requisito dimensionale ai fini della tutela reintegratoria, richiamato l'art. 9, co.1, del d.lgs. n. 23/2015, ha applicato la tutela prevista dal comma 1 dell'art. 3 d.lgs. n. 23/2015 e, quindi, ha dichiarato estinto il rapporto di lavoro e condannato a pagare un'indennità non assoggettata a contribuzione Controparte_1 previdenziale di un importo pari a tre mensilità, compensando integralmente le spese di lite. impugna la sentenza nella parte in cui il giudice, senza alcuna motivazione ed in Parte_1 assenza di soccombenza reciproca, ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite.
Si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello e spiegando a sua volta appello Controparte_1 incidentale con il quale censura la sentenza nella parte in cui il giudice:
- ha ritenuto l'illegittimità del licenziamento per omessa contestazione disciplinare.
Sostiene che subito dopo la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato era cambiata la condotta del lavoratore che aveva iniziato a litigare con tutti, anche con il datore di lavoro, come dimostra la contestazione disciplinare del 2.8.2023, mai recapitata per irreperibilità del lavoratore al domicilio dichiarato al datore di lavoro. Successivamente la situazione era degenerata fino all'episodio del 29.11.2023, a seguito del quale aveva riportato lesioni, per le quali aveva CP_1 sporto querela.
Ribadisce quindi che “il licenziamento del ricorrente è avvenuto per giusta causa e, conseguentemente, lo stesso può essere immediato e senza preavviso” e che le condotte oggetto della contestazione disciplinare del 2.8.2023 riguardavano fatti che da soli costituivano giusta causa di licenziamento;
-ha determinato l'indennità nella misura di tre mensilità.
Considerato che
il lavoratore è stato impiegato per meno di un anno e considerato che secondo l'art. 9, co.1, d.lgs. n. 23/2015 la tutela economica è dimezzata -mezza mensilità per ogni anno di servizio (invece di 1), con un limite minimo di 1 mensilità (invece di 2) e un limite massimo di 6 mensilità (invece di 12)-. Al massimo doveva essere liquidata mezza mensilità.
Chiede poi il rigetto dell'appello incidentale, sussistendo la soccombenza reciproca considerato che, a fronte della domanda di reintegrazione e di risarcimento, la sentenza aveva dichiarato l'estinzione del rapporto di lavoro ed aveva condannato al pagamento di tre Controparte_1 mensilità.
La causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Per ragioni di ordine logico va affrontato per primo l'appello incidentale che va respinto.
Del tutto pacifica la natura disciplinare del licenziamento, come emerge in maniera chiara della lettera di licenziamento del 30.11.2023 -“Alla luce di quanto accaduto sul posto di lavoro in data
3 29/11/2023 (aggressione fisica del datore di lavoro) si procede al licenziamento per giusta causa essendo il fatto in oggetto ostativo della prosecuzione del rapporto lavorativo.
La gravità della situazione contestata non consente alcuna prosecuzione del rapporto di lavoro in essere, non essendo ipotizzabile alcuna possibile fiducia circa il futuro corretto adempimento, da parte Sua, degli obblighi e dei doveri derivanti dal rapporto medesimo.
Alla luce di quanto sopra, Le comunichiamo il recesso senza preavviso dal rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2119 cod. civ. e del CCNL applicato”-, si rendevano necessari, ai fini della sua validità, la preventiva contestazione disciplinare, ai sensi dell'art. 7 L. 300/70 e la relativa notifica o comunque consegna al lavoratore per consentirgli di esercitare il diritto di difesa.
Nel caso in esame non vi è prova né dell'esistenza della contestazione disciplinare né del suo contenuto né della relativa consegna o notifica al lavoratore.
Lo stesso appellante non nega l'omissione ma sostiene come la condotta del lavoratore, sviluppatasi nel periodo intercorrente tra la contestazione del 2.8.2023 e il licenziamento, avesse raggiunto una gravità tale per cui “il licenziamento del ricorrente è avvenuto per giusta causa e, conseguentemente, lo stesso può essere immediato e senza preavviso” e senza considerare che le condotte contestate con la lettera del 2.8.2023 costituissero da sole giusta causa di licenziamento.
La diversità delle condotte imputate al lavoratore con la contestazione del 2.8.2023 - peraltro si ricorda mai notificata al lavoratore- e con la lettera di licenziamento del 30.11.2023, è un dato oggettivo emergente dal confronto delle due lettere, come già correttamente evidenziato dal primo giudice.
La tesi dell'appellante circa la non necessità di una previa contestazione disciplinare, con termine al lavoratore per esercitare il proprio diritto di difesa, si scontra con quanto stabilito in maniera chiara dall'art. 7 S.L. che espressamente stabilisce: Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato
l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
Accertata l'assenza della preventiva contestazione disciplinare il licenziamento non può che essere dichiarato illegittimo.
Anche il secondo motivo di appello incidentale relativo alla quantificazione dell'indennità di cui all'art. 3, co. 1, d.lgs. n. 23/2015 non è fondato.
Detto articolo stabilisce: “1. Salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento
4 per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio”, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità.”
Il limite minimo dell'indennità è quindi di sei mensilità.
Il giudice, applicando i limiti di cui all'art. 9, co. 1, d.lgs. n. 23/2015 secondo cui “1. Ove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970, non si applica l'articolo 3, comma 2, e l'ammontare delle indennità e dell'importo previsti dall'articolo 3, comma 1, dall'articolo 4, comma 1 e dall'articolo 6, comma 1,
è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità.”, ha proceduto alla liquidazione attenendosi al valore minimo previsto dalla lettura combinata degli artt. 9, co.1, e 3, co. 1, del d.lgs. n. 23/2015.
Va invece accolto l'appello proposto da Parte_1
E' costante l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “In tema di spese di lite, i rapporti tra la regola della soccombenza di cui al comma 1 dell'art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992 e quella della compensazione di cui al comma 2 sono costruiti in termini di norma generale-norma eccezionale, sicché la deroga alla soccombenza è ammessa in presenza di elementi che la giustifichino, fermo restando che, in caso di compensazione per "gravi ed eccezionali ragioni", il limite a tale deroga è dato dall'obbligo del giudice di fornire una motivazione logica e coerente, la cui violazione risulta censurabile in sede di legittimità.” (cfr. Cass. Sez 5, Ordinanza n.
20755/2025).
Nel caso in esame non sussistono elementi idonei a giustificare la compensazione delle spese di lite del primo grado né detti elementi sono stati ravvisati dal primo giudice, che sul punto non ha argomentato.
In assenza di “gravi ed eccezionali ragioni”, va applicato il principio della soccombenza, atteso che l'appellante, al di là delle conseguenze di diritto che devono essere individuate dal giudice, ha chiesto di accertare l'illegittimità del licenziamento. Domanda che è stata accolta.
Conseguentemente le spese del primo grado ai sensi del DM 10.3.14 n. 55, come modificato dal
DM n. 147/2022, in ragione del valore della controversia e del grado di complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria, vanno liquidate in € 3.500,00, oltre spese generali ed oneri di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario, con condanna di al Controparte_1 relativo pagamento. In tal senso va parzialmente riformata la sentenza impugnata.
Le spese processuali del grado, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 10.3.14 n. 55, come modificato dal DM n. 147/2022, in ragione del valore della controversia e del grado di complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
5 In parziale riforma della sentenza n. 11/2025 del Tribunale di Sondrio condanna Controparte_1 alla rifusione delle spese del primo grado che liquida in € 3.500,00 oltre spese generali ed oneri di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Conferma nel resto.
Condanna alla rifusione delle spese del grado che liquida in € 3.500,00 oltre spese Controparte_1 generali ed oneri di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Sussistono a carico di i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo ai Controparte_1 sensi dell'art. 13 DPR n. 115/2002 e succ. mod.
Milano 8.10.2025
Consigliera est Presidente
IA IA OM NI SE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da dott. NI SE Presidente dott.ssa IA IA OM Consigliera est. dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 11/2025 del Tribunale di Sondrio (est. dott.ssa IA Martina Marchini) promossa:
DA
rappresentato e difeso dall'avv. Nicola RO ed elettivamente Parte_1 domiciliato in Sondrio, via Trento n. 13/c, presso lo studio del difensore appellante
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Marchi ed elettivamente Controparte_1 domiciliato in Sondrio, via Nazario Sauro n. 33, presso lo studio del difensore appellato-appellante incidentale
CONCLUSIONI
APPELLANTE Voglia la Corte adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, ritenere fondati i motivi esposti con il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 11/2025, n. cronol. 317/2025, del pubbl. il 05/05/2025 dal Tribunale di Sondrio, Sezione Lavoro, in persona del Giudice dott.ssa M. M. Marchini nell'ambito del procedimento nr. RG 151/2024 R.G., disporre la condanna dell'impresa individuale appellata alla rifusione delle spese e dei compensi relativi al primo grado di giudizio, da individuarsi secondo parametri di legge, e secondo il giusto apprezzamento della Corte, e da distrarsi in favore dell'Avv.to RO che si dichiara antistatario. Con vittoria di spese e compensi relativamente anche al presente grado di giudizio (compenso ex DM 147/2022 oltre spese e oneri accessori) da individuarsi secondo parametri di legge, e secondo il giusto apprezzamento della Corte e da distrarre in favore dell'Avv.to RO che si dichiara antistatario.
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
1 Sull'appello principale
1) Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dal sig. per i Parte_1 motivi ex ante rappresentati.
2) Rigettare nel merito il gravame presentato dal signor in quanto infondato in fatto Parte_1 e in diritto per le ragioni indicate nel presente atto di costituzione in giudizio con appello incidentale.
3) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge. Delle domande dell'appello incidentale In via principale di merito Riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce come illegittimo il licenziamento per giusta causa intimato al sig. e, conseguentemente, voglia dichiarare legittimo il Parte_1 licenziamento intimato, rigettando interamente le domande dell'odierno appellante principale e per l'effetto Voglia condannare il signor a restituire tutte le somme ricevute dal signor Parte_1
in forza della riformata sentenza di primo grado ed in particolare condannare il Controparte_1 signor a restituire al signor l'indennità di tre mensilità già pagate e Parte_1 Controparte_1 in particolare a restituire/pagare al signor la somma di € 4.018,13 oltre interessi Controparte_1 dal pagamento al saldo. In via subordinata di merito. Ove non dovesse accogliersi la domanda principale, riformare la sentenza impugnata nella parte relativa alla quantificazione dell'indennità, applicando la disciplina di cui all'art. 7 della Legge 300 del 1970, e per l'effetto riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce e liquida in favore del signor una indennità pari a tre mensilità, riducendo l'indennità a una Parte_1 mensilità, e comunque e in ogni caso Voglia ridurre l'indennità stabilità in favore del signor
[...] condannando il signor a restituire al signor la somma Parte_1 Parte_1 Controparte_1 illegittimamente ricevuta a titolo di indennità. Sulle spese di causa. In ogni caso con vittoria di spese e compensi oltre al rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge per entrambi i gradi di giudizio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.5.2025, ha impugnato la sentenza n. 11/2025 del Parte_1
Tribunale di Sondrio che, in accoglimento del ricorso dallo stesso proposto, accertata l'illegittimità del licenziamento intimato da in data 30.11.2023, ha dichiarato estinto il rapporto Controparte_1 di lavoro ed ha condannato al pagamento in favore di di Controparte_1 Parte_1 un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale pari a tre mensilità, compensando integralmente le spese di lite.
Il Tribunale, trattandosi pacificamente di licenziamento per giusta causa intimato in data
30.11.2023, ha accertato la violazione dell'art. 7 S.L., stante l'assenza della previa contestazione disciplinare.
Quanto alla lettera di contestazione disciplinare, prodotta solo in giudizio, ed avente data 2.8.2023, il giudice ha evidenziato come la stessa non fosse pervenuta al lavoratore, risultando il
“destinatario irreperibile”, e comunque come la stessa fosse relativa ad addebiti diversi da quelli posti a fondamento del licenziamento.
2 Ha quindi ritenuto l'insussistenza del fatto addebitato.
Quanto alle conseguenze, considerata la pacifica insussistenza del requisito dimensionale ai fini della tutela reintegratoria, richiamato l'art. 9, co.1, del d.lgs. n. 23/2015, ha applicato la tutela prevista dal comma 1 dell'art. 3 d.lgs. n. 23/2015 e, quindi, ha dichiarato estinto il rapporto di lavoro e condannato a pagare un'indennità non assoggettata a contribuzione Controparte_1 previdenziale di un importo pari a tre mensilità, compensando integralmente le spese di lite. impugna la sentenza nella parte in cui il giudice, senza alcuna motivazione ed in Parte_1 assenza di soccombenza reciproca, ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite.
Si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello e spiegando a sua volta appello Controparte_1 incidentale con il quale censura la sentenza nella parte in cui il giudice:
- ha ritenuto l'illegittimità del licenziamento per omessa contestazione disciplinare.
Sostiene che subito dopo la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato era cambiata la condotta del lavoratore che aveva iniziato a litigare con tutti, anche con il datore di lavoro, come dimostra la contestazione disciplinare del 2.8.2023, mai recapitata per irreperibilità del lavoratore al domicilio dichiarato al datore di lavoro. Successivamente la situazione era degenerata fino all'episodio del 29.11.2023, a seguito del quale aveva riportato lesioni, per le quali aveva CP_1 sporto querela.
Ribadisce quindi che “il licenziamento del ricorrente è avvenuto per giusta causa e, conseguentemente, lo stesso può essere immediato e senza preavviso” e che le condotte oggetto della contestazione disciplinare del 2.8.2023 riguardavano fatti che da soli costituivano giusta causa di licenziamento;
-ha determinato l'indennità nella misura di tre mensilità.
Considerato che
il lavoratore è stato impiegato per meno di un anno e considerato che secondo l'art. 9, co.1, d.lgs. n. 23/2015 la tutela economica è dimezzata -mezza mensilità per ogni anno di servizio (invece di 1), con un limite minimo di 1 mensilità (invece di 2) e un limite massimo di 6 mensilità (invece di 12)-. Al massimo doveva essere liquidata mezza mensilità.
Chiede poi il rigetto dell'appello incidentale, sussistendo la soccombenza reciproca considerato che, a fronte della domanda di reintegrazione e di risarcimento, la sentenza aveva dichiarato l'estinzione del rapporto di lavoro ed aveva condannato al pagamento di tre Controparte_1 mensilità.
La causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Per ragioni di ordine logico va affrontato per primo l'appello incidentale che va respinto.
Del tutto pacifica la natura disciplinare del licenziamento, come emerge in maniera chiara della lettera di licenziamento del 30.11.2023 -“Alla luce di quanto accaduto sul posto di lavoro in data
3 29/11/2023 (aggressione fisica del datore di lavoro) si procede al licenziamento per giusta causa essendo il fatto in oggetto ostativo della prosecuzione del rapporto lavorativo.
La gravità della situazione contestata non consente alcuna prosecuzione del rapporto di lavoro in essere, non essendo ipotizzabile alcuna possibile fiducia circa il futuro corretto adempimento, da parte Sua, degli obblighi e dei doveri derivanti dal rapporto medesimo.
Alla luce di quanto sopra, Le comunichiamo il recesso senza preavviso dal rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2119 cod. civ. e del CCNL applicato”-, si rendevano necessari, ai fini della sua validità, la preventiva contestazione disciplinare, ai sensi dell'art. 7 L. 300/70 e la relativa notifica o comunque consegna al lavoratore per consentirgli di esercitare il diritto di difesa.
Nel caso in esame non vi è prova né dell'esistenza della contestazione disciplinare né del suo contenuto né della relativa consegna o notifica al lavoratore.
Lo stesso appellante non nega l'omissione ma sostiene come la condotta del lavoratore, sviluppatasi nel periodo intercorrente tra la contestazione del 2.8.2023 e il licenziamento, avesse raggiunto una gravità tale per cui “il licenziamento del ricorrente è avvenuto per giusta causa e, conseguentemente, lo stesso può essere immediato e senza preavviso” e senza considerare che le condotte contestate con la lettera del 2.8.2023 costituissero da sole giusta causa di licenziamento.
La diversità delle condotte imputate al lavoratore con la contestazione del 2.8.2023 - peraltro si ricorda mai notificata al lavoratore- e con la lettera di licenziamento del 30.11.2023, è un dato oggettivo emergente dal confronto delle due lettere, come già correttamente evidenziato dal primo giudice.
La tesi dell'appellante circa la non necessità di una previa contestazione disciplinare, con termine al lavoratore per esercitare il proprio diritto di difesa, si scontra con quanto stabilito in maniera chiara dall'art. 7 S.L. che espressamente stabilisce: Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato
l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
Accertata l'assenza della preventiva contestazione disciplinare il licenziamento non può che essere dichiarato illegittimo.
Anche il secondo motivo di appello incidentale relativo alla quantificazione dell'indennità di cui all'art. 3, co. 1, d.lgs. n. 23/2015 non è fondato.
Detto articolo stabilisce: “1. Salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento
4 per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio”, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità.”
Il limite minimo dell'indennità è quindi di sei mensilità.
Il giudice, applicando i limiti di cui all'art. 9, co. 1, d.lgs. n. 23/2015 secondo cui “1. Ove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970, non si applica l'articolo 3, comma 2, e l'ammontare delle indennità e dell'importo previsti dall'articolo 3, comma 1, dall'articolo 4, comma 1 e dall'articolo 6, comma 1,
è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità.”, ha proceduto alla liquidazione attenendosi al valore minimo previsto dalla lettura combinata degli artt. 9, co.1, e 3, co. 1, del d.lgs. n. 23/2015.
Va invece accolto l'appello proposto da Parte_1
E' costante l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “In tema di spese di lite, i rapporti tra la regola della soccombenza di cui al comma 1 dell'art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992 e quella della compensazione di cui al comma 2 sono costruiti in termini di norma generale-norma eccezionale, sicché la deroga alla soccombenza è ammessa in presenza di elementi che la giustifichino, fermo restando che, in caso di compensazione per "gravi ed eccezionali ragioni", il limite a tale deroga è dato dall'obbligo del giudice di fornire una motivazione logica e coerente, la cui violazione risulta censurabile in sede di legittimità.” (cfr. Cass. Sez 5, Ordinanza n.
20755/2025).
Nel caso in esame non sussistono elementi idonei a giustificare la compensazione delle spese di lite del primo grado né detti elementi sono stati ravvisati dal primo giudice, che sul punto non ha argomentato.
In assenza di “gravi ed eccezionali ragioni”, va applicato il principio della soccombenza, atteso che l'appellante, al di là delle conseguenze di diritto che devono essere individuate dal giudice, ha chiesto di accertare l'illegittimità del licenziamento. Domanda che è stata accolta.
Conseguentemente le spese del primo grado ai sensi del DM 10.3.14 n. 55, come modificato dal
DM n. 147/2022, in ragione del valore della controversia e del grado di complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria, vanno liquidate in € 3.500,00, oltre spese generali ed oneri di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario, con condanna di al Controparte_1 relativo pagamento. In tal senso va parzialmente riformata la sentenza impugnata.
Le spese processuali del grado, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 10.3.14 n. 55, come modificato dal DM n. 147/2022, in ragione del valore della controversia e del grado di complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
5 In parziale riforma della sentenza n. 11/2025 del Tribunale di Sondrio condanna Controparte_1 alla rifusione delle spese del primo grado che liquida in € 3.500,00 oltre spese generali ed oneri di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Conferma nel resto.
Condanna alla rifusione delle spese del grado che liquida in € 3.500,00 oltre spese Controparte_1 generali ed oneri di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Sussistono a carico di i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo ai Controparte_1 sensi dell'art. 13 DPR n. 115/2002 e succ. mod.
Milano 8.10.2025
Consigliera est Presidente
IA IA OM NI SE
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