Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 12/06/2025, n. 1737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1737 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. 353 RUOLO GENERALE ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE IV CIVILE composta dai magistrati
Dott. Francesco Distefano Presidente Dott. Irene Lupo Consigliere rel. Dott. Roberta Nunnari Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
FAPULLI OMBRETTA e dell'avv. DE MARTINO MAURO ( ) VIA BERGAMO 12/A 20135 MILANO , con elezione di C.F._1 domicilio in VIA RUGABELLA 1 20122 MILANO, presso e nello studio dell'avv. FAPULLI OMBRETTA
-appellante- CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
GIANGROSSI ILARIO, con elezione di domicilio in CORSO EUROPA, 12 20122 MILANO presso e nello studio dell'avv. GIANGROSSI ILARIO;
-appellata-
CONCLUSIONI :
PER Pt_1
In via principale: dichiarare la piena validità del contratto di fornitura di beni sino alla data di cessazione delle prestazioni, rigettando ogni richiesta risarcitoria e/o restitutoria avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto In via subordinata: nella denegata ipotesi di conferma della risoluzione contrattuale dichiarare dovuto a titolo di restituzione e/o di indebito oggettivo/arricchimento senza causa un importo Contr corrispondente all'effettivo valore e utilità derivati a dal pieno utilizzo dei beni acquistati disponendone la compensazione in misura integrale o nella misura che sarà ritenuta di giustizia In istruttoria: si chiede la rinnovazione della CTU nei termini sopra prospettati richiamato l'allegato A) il cui contenuto costituisce parte integrante
1
PER CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, respinta ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione, sia di merito che istruttoria, così giudicare: In via preliminare e/o pregiudiziale: - dichiarare inammissibile ex art. 345 cod. proc. civ. l'eccezione di compensazione formulata in sede di citazione in appello;
- dichiarare inammissibile ex art. 345 cod. proc. civ. la produzione dell'allegato A da parte dell'appellante. In via principale: - respingere l'appello avversario perché infondato in fatto e in diritto e, per l'efffetto, confermare integralmente i capi di sentenza impugnati ex adverso.
In via incidentale, condizionatamente alla denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello principale: accertare e dichiarare la nullità ex art. 1418 e ss. c.c. di tutti i contratti di acquisto di mascherine U-Mask Model 2 e dei relativi filtri di ricambio intercorsi fra la e nel 2020, per le ragioni CP_1 Pt_1 indicate in atti;
ovvero, in via alternativa, - annullare per vizio del consenso tutti i contratti di acquisto di e dei relativi filtri di ricambio Parte_2 intercorsi fra la e nel 2020, e in particolare, per dolo CP_1 Pt_1 determinante ai sensi dell'art. 1439, o, in subordine, per errore ai sensi degli artt. 1429, n. 2) e 1431 c.c., per le ragioni indicate in atti;
- per l'effetto confermare i capi condannatori della Sentenza di primo grado. In ogni caso: - con vittoria di spese legali del presente procedimento.
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 80/25 il Tribunale di Milano ha accolto la domanda svolta da
[...] dichiarando la risoluzione dei contratti di vendita delle mascherine CP_1 [...]
acquistate tra aprile e novembre 2020, nel corso della prima ondata di Parte_3 pandemia da Covid 19, per mancanza di qualità essenziali e promesse (art. 1497 c.c.) e ha condannato alla restituzione dell'importo di € 2.028.893,50, Parte_1 oltre agli interessi legali e al pagamento delle spese legali.
In particolare, aveva contestato l'inadempimento, sostenendo che le CP_1 mascherine erano state vendute come equivalenti alle FFP3, quando in realtà non rispettavano tali standard.
Nel corso del processo era stata disposta ctu che aveva confermato che le mascherine non rispettavano le qualità promesse1.
Il giudice, dunque:
- rilevava, sulla scorta della ctu , come “ le mascherine U-Mask Model 2 prelevate e oggetto di causa non siano conformi alle norme tecniche e non possano essere omologate come mascherine chirurgiche né, anche se secondario, come DPI di tipo FFP3. In entrambi i casi, né da appena aperte né in seguito a 200 ore di utilizzo”;
- riteneva mancanti le qualità promesse e dichiarava risolto il contratto (ex art. 1497 c.c.);
- condannava a restituire la somma di euro 2.028.893,50 ricevuta quale CP_2 corrispettivo delle mascherine.
Avverso la sentenza ha presentato appello , censurandola per i seguenti Pt_1 motivi:
1. in ordine alla mancanza di qualità promesse l'appellante esclude una discrasia tra qualità promesse e bene consegnato, contesta che sia provata una promessa di consegna di mascherine chirurgiche o FFP2/FFP3, potendosi evincere dalle schede tecniche solo la descrizione di un prodotto innovativo rispondente a normative tecniche richiamate espressamente e specificate nei documenti;
2. in ordine alla ctu ne sostiene l'erroneità in quanto la stessa si sarebbe Pt_1 incentrata sul raffronto tra le mascherine FFP2/3 e le chirurgiche mentre l'oggetto della prestazione risulterebbe essere soddisfatto rispetto alla presentazione del prodotto da parte di;
inoltre l'appellante ritiene violato il contraddittorio in CP_2 quanto impossibile per il CTP “esaminare le piastre”;
3. relativamente alla restituzione dell'intero importo corrispettivo delle mascherine l'appellante si duole del fatto che, avendo la banca tratto vantaggio dal prodotto e non avendo restituito le mascherine che sono state usate, la restituzione dell'intero importo sarebbe ingiustificata.
Si è costituita l'appellata chiedendo la conferma della sentenza impugnata e svolgendo appello incidentale condizionato. Sulle conclusioni delle parti la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con la prima doglianza, l'appellante esclude una discrasia tra qualità promesse e bene consegnato, contesta che sia provata una promessa di consegna di mascherine chirurgiche o FFP2/FFP3, potendosi evincere dalle schede tecniche solo la descrizione di un prodotto innovativo rispondente a normative tecniche richiamate espressamente e specificate nei documenti.
Il motivo di appello è infondato. Contr Con la proposta ( doc 4 ) aveva presentato un prodotto la cui Pt_1 Contr certificazione di laboratorio ( doc 6 ) affermava che le mascherine “risultano
… paragonabili alle prestazioni di efficacia raccomandata per la protezione microbiologica delle maschere facciali FFP3/N99”. La circostanza, peraltro è pacifica in quanto in sede comparsa di costituzione in primo grado , lungi dal negare di avere professato in sede di trattativa Pt_1
l'assimilabilità tra le Mascherine e le mascherine FFP2 e FFP3, affermava che le U Mask “hanno una efficienza superiore a quella di una mera mascherina chirurgica (anzitutto perché dotate di una filtrazione esterno-interno, mentre le mascherine chirurgiche filtrano solo verso l'esterno), paragonabile, per quanto concerne la protezione da microrganismi, a quella di una FFP2/3, oltre ad avere un filtro utilizzabile fino a 200 ore di utilizzo effettivo” ( comp. cost. primo grado, pagg. 42 e 43). Dunque, era del tutto pacifico inter partes che le U-Mask Model 2 fossero parificate da U-Earth, per efficienza, a delle FFP3 e fossero considerate addirittura superiori alle FFP2.
Pertanto, la deduzione di , su cui è basato il primo motivo di appello, ossia la Pt_1 contestazione che avesse promesso mascherine rispondenti al tipo FFP2/3 è Pt_1 tardiva e inammissibile ex art. 345, secondo comma. In ogni caso il ctu ha concluso che le mascherine U-Mask Model 2 prelevate e oggetto di causa non siano conformi alle norme tecniche e non possano essere omologate come mascherine chirurgiche né, come DPI di tipo FFP3” (cfr. CTU, pag. 33).
4 2. Con il secondo motivo di appello l'appellante censura la erroneità della ctu in quanto la stessa si sarebbe incentrata sul raffronto tra le mascherine FFP2/3 e le chirurgiche mentre l'oggetto della prestazione risulterebbe essere diverso e soddisfatto rispetto alla presentazione del prodotto da parte di . CP_2
Anche questa contestazione è tardiva e inammissibile posto che non è mai stata tempestivamente sollevata né in sede di formulazione del quesito, né in sede di osservazioni. Vale, comunque quanto già rilevato con riferimento al primo motivo di appello e cioè che aveva promesso mascherine rispondenti al tipo FFP2/3, Pt_1 dunque superiori, quanto a prestazioni, addirittura a quelle chirurgiche. Inoltre l'appellante contesta la “metodologia di indagine” della C.T.U. richiamando un nuovo documento, mai prodotto in primo grado ossia la relazione tecnica di parte sub all. A., denominata “relazione tecnica sulla non ripetibilità dei risultati del test bfe (uni en 14683) per mascherina a coppa a 5 strati”, a firma dell'ingegner
[...]
già CTP di in primo grado. Per_1 Pt_1
La produzione è inammissibile ex art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., atteso che tale contestazione avrebbe potuto e dovuto essere sollevata in primo grado. L'appellante contesta ancora la CTU, affermando che “l'impossibilità del CTP di esaminare le piastre ... all'esito della prova, a(vrebbe) inevitabilmente compromesso l'effettivo contraddittorio sul piano tecnico” . Osserva la Corte che la contestazione, criptica e apodittica, non vale ad infirmare quanto statuito dal Tribunale, e cioè che “Il c.t.u. ha spiegato, inoltre, che dopo le letture, le piastre vengono eliminate, poiché si tratta di materiale biologico deteriorabile contenente un microrganismo patogeno la cui conservazione, oltre ad essere inutile, costituirebbe pure un rischio biologico per il personale del laboratorio. Nemmeno tale aspetto, in definitiva, ha inficiato il risultato delle accurate analisi svolte, essendosi svolta la c.t.u. nel pieno rispetto della normativa tecnica applicabile e nel contraddittorio tra le parti” (cfr. Sentenza, pag. 19).
In conclusione l' istanza di rinnovazione della CTU avanzata dall'appellante deve essere rigettata, e il secondo motivo di appello respinto.
3. Con il terzo motivo di appello, sostiene che “il Giudice di prime cure Pt_1
(avrebbe) statuito e non motivato, quanto meno in termini di ragionamenti logico giuridico” la condanna di alla restituzione integrale del prezzo Parte_1 complessivo versato, pari ad Euro 2.028.893,50. In particolare, l'appellante sostiene che “in ordine agli effetti della risoluzione del contratto e agli effetti restitutori risulta essenziale un approfondimento sulla genesi del rapporto ” atteso che, “per un periodo di sette mesi, quindi rilevante, la ha costantemente rinnovato gli CP_3 ordinativi mostrando di non avere minimamente percepito qualsiasi forma di inadeguatezza del prodotto, decidendosi ad intervenire in modo del tutto strumentale solo a fronte di fonti informative di terzi che, per quello che ci riguarda per i successivi accertamenti peritali hanno natura poco più che di mero pettegolezzo”
5 Il motivo di appello è infondato.
Alla luce della documentazione prodotta nonché dalle risultanze della CTU, nella fattispecie sub iudice ricorre certamente l'ipotesi di risoluzione contrattuale di cui agli artt. 1497 e 1492 cod. civ. atteso che, come si è detto, le erano Parte_2 prive persino dei requisiti minimi per l'omologazione come mascherine chirurgiche, pre e post invecchiamento di 200 ore, e ovviamente non erano neanche paragonabili alle mascherine di tipo FFP2 e FFP3. Il fatto che la avesse continuato a fornirsi delle è irrilevante , atteso CP_3 Pt_2 che i vizi delle Mascherine erano occulti anche in ragione delle rassicurazioni e certificazioni proposte da , mentre una volta venuta a conoscenza della verità Pt_1 dei fatti e della inidoneità delle Mascherine all'uso, la banca sospendeva gli acquisti dei prodotti da . Pt_1
Ciò premesso, se è vero che la risoluzione del contratto obbliga alle restituzioni, nella specie la ripetizione è impossibile perché la prestazione è consumata . Peraltro, ex art. 2037 cc chi ha ricevuto la cosa in buona fede non risponde del perimento o del deterioramento di essa ancorchè dipenda da fatto proprio se non nei limiti del suo arricchimento. Nel caso in questione, tuttavia, non solo non vi è stato arricchimento da parte della banca ma addirittura l'inadempimento dell'appellante ha esposto i dipendenti della banca al rischio di contagio con possibili azioni risarcitorie da parte di costoro verso il datore di lavoro, sicchè anche questo motivo di appello deve essere rigettato.
L'appello è dunque inaccoglibile e l'appellante è tenuto al pagamento delle spese del grado che si liquidano in dispositivo sulla base del valore della lite, delle questioni trattate e delle tariffe professionali vigenti. Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24-12-12 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto dall'appellante e per l'effetto conferma la sentenza del Tribunale di Milano n. 80/25 del 7-1-25 impugnata;
condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_1 CP_1 del grado che liquida in euro 31.000,00 oltre spese generali e oneri di legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24-12-12 n. 228.
Così deciso in Milano, 11/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Irene Lupo Francesco Distefano
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1mancanza di filtrazione conforme agli standard superiori dichiarati
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