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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 07/11/2025, n. 3330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3330 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Nocera Inferiore Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2459/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - contratti bancari – credito al consumo TRA
, rappresentati e difesi Parte_1 dall'avv. Sabato Moscariello, come da procura in atti;
OPPONENTI E
, già , rappresentata e difesa Controparte_1 CP_1 dall'avv. Alessandro Barbaro, come da procura in atti;
OPPOSTA CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del 6.11.2025, qui da intendersi richiamate e trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato in data 24.04.2017 Parte_1
e facevano opposizione al decreto ingiuntivo n.
[...] Parte_1
355/2017 loro notificato dalla per il pagamento in Controparte_1 solido di euro 9.302,43 oltre accessori , quale residuo debito insoluto da contratto di finanziamento n. 12010288 dell'8/02/13 erogato a favore del con la garanzia personale del quale Parte_1 Parte_1 coobbligato in solido. Deducevano a motivi di opposizione l'insufficienza probatoria della documentazione prodotta in monitorio, la mancata prova dei pagamenti effettuati da essi opponenti, di cui alcuni non contabilizzati dall'opposta, la mancata considerazione delle cambiali emesse su richiesta dell'opposta, alcune delle quali regolarmente pagate alla scadenza, l'illegittima contabilizzazione di interessi usurari e anatocistici. Per tali motivi chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo. Costituitasi in giudizio, la deduceva che il diritto Controparte_1 fatto valere da essa opposta era stato provato con la produzione del contratto di finanziamento, dell'attestazione contabile dell'avvenuta erogazione, delle
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/3 lettere di decadenza dal beneficio del termine, delle successive lettere di messa in mora, del piano di ammortamento, della certificazione ex art. 50 Tub. Aggiungeva che gli opponenti non avevano provato di aver corrisposto importi superiori a quelli indicati alla voce “incassi” della certificazione ex art. 50 tub, pari a euro 6.202,96 alla data del 2/01/2017 e con riferimento all'asserito superamento del c.d. tasso soglia evidenziava che i tassi di interesse applicati al rapporto contrattuale del Tan 9,90% e Taeg 11,32% erano inferiori al tasso soglia pari al 19,3625%. Per tali motivi chiedeva il rigetto dell'opposizione, non avendo l'opponente provato l'adempimento del contratto. Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., rigettata la richiesta di ctu contabile in quanto esplorativa ed inutile per la decisione, precisate le conclusioni, discussa la causa, la stessa veniva decisa all'esito dell'udienza di discussione. L'opposizione non è fondata e va pertanto rigettata. Invero l'opposta ha provato il proprio credito producendo il contratto di finanziamento, l'attestazione contabile dell'avvenuta erogazione, le lettere di decadenza dal beneficio del termine, le successive lettere di messa in mora, il piano di ammortamento, la certificazione ex art. 50 Tub. A fronte di tale produzione contrattuale e contabile, con esposizione in modo dettagliato del formarsi della creditoria azionata, gli opponenti nulla hanno contestato, allegando e provando pagamenti per importi non superiori da quelli contabilizzati dall'opposta, né hanno offerto una ricostruzione contabile alternativa. Hanno ammesso di non aver adempiuto integralmente e nei tempi previsti la propria obbligazione restitutoria, eccepito l'illegittimità dell'anatocismo che nel contratto di finanziamento non è previsto da alcuna clausola. Del pari correttamente indicati in contratto per iscritto sono il Tan e il Taeg, abbondantemente al di sotto dal tasso soglia usurario. I principi generali in materia di adempimento contrattuale e di riparto dei relativi oneri allegatori e probatori, comportano che in caso di azione di adempimento il creditore è tenuto a provare soltanto l'esistenza della fonte negoziale del suo diritto e non anche l'inadempimento dell'obbligato, che va meramente allegato, dovendo, infatti, essere il debitore a provare il fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa creditoria (cfr. Cass. SS.UU. n. 13533/2001). Il decreto ingiuntivo va dunque confermato e dichiarato esecutivo.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/3 Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione ad un valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 tariffe medie ridotte del 50% per la semplicità del processo e delle questioni trattate per studio, introduzione, trattazione, conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara esecutivo
2) Condanna l'opponente al pagamento all'opposta delle spese di giudizio, che liquida in euro 3.538,50 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge. Così deciso in data 7.11.2025
Il Giudice – dr. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/3
, rappresentati e difesi Parte_1 dall'avv. Sabato Moscariello, come da procura in atti;
OPPONENTI E
, già , rappresentata e difesa Controparte_1 CP_1 dall'avv. Alessandro Barbaro, come da procura in atti;
OPPOSTA CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del 6.11.2025, qui da intendersi richiamate e trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato in data 24.04.2017 Parte_1
e facevano opposizione al decreto ingiuntivo n.
[...] Parte_1
355/2017 loro notificato dalla per il pagamento in Controparte_1 solido di euro 9.302,43 oltre accessori , quale residuo debito insoluto da contratto di finanziamento n. 12010288 dell'8/02/13 erogato a favore del con la garanzia personale del quale Parte_1 Parte_1 coobbligato in solido. Deducevano a motivi di opposizione l'insufficienza probatoria della documentazione prodotta in monitorio, la mancata prova dei pagamenti effettuati da essi opponenti, di cui alcuni non contabilizzati dall'opposta, la mancata considerazione delle cambiali emesse su richiesta dell'opposta, alcune delle quali regolarmente pagate alla scadenza, l'illegittima contabilizzazione di interessi usurari e anatocistici. Per tali motivi chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo. Costituitasi in giudizio, la deduceva che il diritto Controparte_1 fatto valere da essa opposta era stato provato con la produzione del contratto di finanziamento, dell'attestazione contabile dell'avvenuta erogazione, delle
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/3 lettere di decadenza dal beneficio del termine, delle successive lettere di messa in mora, del piano di ammortamento, della certificazione ex art. 50 Tub. Aggiungeva che gli opponenti non avevano provato di aver corrisposto importi superiori a quelli indicati alla voce “incassi” della certificazione ex art. 50 tub, pari a euro 6.202,96 alla data del 2/01/2017 e con riferimento all'asserito superamento del c.d. tasso soglia evidenziava che i tassi di interesse applicati al rapporto contrattuale del Tan 9,90% e Taeg 11,32% erano inferiori al tasso soglia pari al 19,3625%. Per tali motivi chiedeva il rigetto dell'opposizione, non avendo l'opponente provato l'adempimento del contratto. Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., rigettata la richiesta di ctu contabile in quanto esplorativa ed inutile per la decisione, precisate le conclusioni, discussa la causa, la stessa veniva decisa all'esito dell'udienza di discussione. L'opposizione non è fondata e va pertanto rigettata. Invero l'opposta ha provato il proprio credito producendo il contratto di finanziamento, l'attestazione contabile dell'avvenuta erogazione, le lettere di decadenza dal beneficio del termine, le successive lettere di messa in mora, il piano di ammortamento, la certificazione ex art. 50 Tub. A fronte di tale produzione contrattuale e contabile, con esposizione in modo dettagliato del formarsi della creditoria azionata, gli opponenti nulla hanno contestato, allegando e provando pagamenti per importi non superiori da quelli contabilizzati dall'opposta, né hanno offerto una ricostruzione contabile alternativa. Hanno ammesso di non aver adempiuto integralmente e nei tempi previsti la propria obbligazione restitutoria, eccepito l'illegittimità dell'anatocismo che nel contratto di finanziamento non è previsto da alcuna clausola. Del pari correttamente indicati in contratto per iscritto sono il Tan e il Taeg, abbondantemente al di sotto dal tasso soglia usurario. I principi generali in materia di adempimento contrattuale e di riparto dei relativi oneri allegatori e probatori, comportano che in caso di azione di adempimento il creditore è tenuto a provare soltanto l'esistenza della fonte negoziale del suo diritto e non anche l'inadempimento dell'obbligato, che va meramente allegato, dovendo, infatti, essere il debitore a provare il fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa creditoria (cfr. Cass. SS.UU. n. 13533/2001). Il decreto ingiuntivo va dunque confermato e dichiarato esecutivo.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/3 Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione ad un valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 tariffe medie ridotte del 50% per la semplicità del processo e delle questioni trattate per studio, introduzione, trattazione, conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara esecutivo
2) Condanna l'opponente al pagamento all'opposta delle spese di giudizio, che liquida in euro 3.538,50 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge. Così deciso in data 7.11.2025
Il Giudice – dr. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/3