Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 23/05/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N° 132/25 r.g.l.
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sezione lavoro In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di conSIlio e composta dai Signori Magistrati:
Dott. Beatrice Catarsini Presidente
Dott. Concetta Zappalà ConSIliere
Dott. Fabio Conti ConSIliere estensore in esito alla scadenza del termine del 20 maggio 2025, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 132/25 R.G.L. e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e ivi Parte_1 residente via Panano 2, c.f. elettivamente domiciliata in Brolo, C.F._1 via C. Colombo 5. presso lo studio delle avv. Amelia Bonina (c.f. C.F._2
, pec fax 0941-561465) e Carmela Bonina
[...] Email_1
, pec , che la rappresentano e C.F._3 Email_2 difendono-Appellante
CONTRO in persona del Presidente, con Controparte_1 sede in Roma, c.f. , partita iva n. , rappresentato e difeso P.IVA_1 P.IVA_2 dall'avv. Antonello Monoriti (c.f. pec avv. .- C.F._4 Email_3
t), elettivamente domiciliato presso l'ufficio dell'av- Email_4 vocatura in Messina- Via Armeria– appellato CP_1
OGGETTO: pensione anticipata- appello avverso la sentenza del Giudice del la- voro di Patti n° 2140 depositata in data 19 dicembre 2024
CONCLUSIONI
Princiotto:
1- in riforma della sentenza appellata, previa nomina ctu medico legale al fine di accertare la natura e l'entità delle malattie denunciate o che saranno evidenziate in corso di causa, nonché le di lei condizioni fisiche sin dalla momento della domanda e comunque dal compimento del 56° anno di età, che determinano un'invalidità pari e o superiore all'80% ai fini del conseguimento del beneficio della pensione anticipata di vecchiaia;
2- dichiarare che ha diritto al Parte_1 riconoscimento della prestazione sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa e comunque sin dalla maturazione del diritto, e comunque dal compimento del 56° anno di età anche alla luce della deroga Amato e circolare inps
16/2013 ;
3- In subordine dichiarare che, in conseguenza delle infermità denunciate, la SI.ra , ha diritto al riconoscimento della prestazione data che Parte_1 CP_ il Giudice riterrà di giustizia;
4- condannare l' al pagamento della prestazione, nella misura di legge, dalla decorrenza accertata, oltre interessi e rivalutazione;
5- CP_ omissis;
6- condannare l' al pagamento delle spese e dei compensi dei due gradi da distrarre in favore delle procuratrici che si dichiarano antsitatarie;
7- Ordinare CP_ all' di produrre in giudizio il fascicolo relativo alla domanda in oggetto, con riserva di articolare i mezzi istruttori che dovessero rendersi necessari a seguito della costituzione di controparte. In via istruttoria si chiede la nomina di un consulente medico legale.
rigetto dell'appello con la condanna alle spese di parte appellante. CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Patti, , premesso di essere Parte_1 affetta da “turbe dell'umore, ipertensione arteriosa, epatite virale, artralgie”, e di avere pertanto proposto domanda amministrativa di pensione di vecchiaia anticipata per invalidità non inferiore all'80%, ne lamentava il rigetto e chiedeva la condanna CP_ dell al pagamento della prestazione. CP_ Resistendo l espletata consulenza medico-legale, con sentenza n° 2140 de- positata in data 19 dicembre 2024 il giudice di primo grado ha rigettato la domanda esonerando la ricorrente dalle spese.
ha proposto appello con ricorso depositato in data 2 aprile 2025. Nella Parte_1 CP_ resistenza dell depositate note di trattazione scritta entro il 20 maggio 2025, la causa è stata decisa mediante deposito del dispositivo entro il termine di cui all'art. 127ter comma V secondo periodo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il tribunale ha condiviso le conclusioni del proprio consulente, il quale ha diagno- sticato "sindrome ansioso depressiva in soggetto con alterazioni disco spondilosi- che in soggetto con pregressa epatite virale" riconoscendo un'invalidità del solo
65% (cod. 7010 per la patologia scheletrica, cod. 2206 per quella psichiatrica, 40% per ciascuna), insufficiente per il beneficio invocato.
lamenta innanzitutto la sottovalutazione della patologia psichiatrica che Parte_1 dovrebbe essere qualificata "depressione cronica grave", che già da sola consenti- rebbe il raggiungimento, a suo giudizio, dell'80%. Anche le limitazioni dovute alla patologia ortopedica, aggiunge, sarebbero sottovalutate.
Sostiene ancora che la patologia andrebbe rapportata alla capacità lavorativa spe- cifica di bracciante agricola.
Lamenta infine che il consulente ha depositato la relazione con ampio ritardo.
La prima censura è apodittica. Il consulente all'esame obiettivo non ha rilevato segni di deficit di tipo centrale o periferico ma un semplice "stato depressivo" che, N° 132/25 r.g.l.
dalla documentazione agli atti (visita psichiatrica del 17 giugno 2022), risulta ca- ratterizzato da "scarso eloquio e umore tendente depresso", per il quale la Parte_1 segue terapia medica. Analogamente, all'esame obiettivo si riscontrano all'apparato osteoarticolare "dolore alla digitopressione delle apofisi spinose del tratto rachideo lombare con lieve contrattura muscolare paravertebrale" con limitazione dei movi- menti di solo 1/3.
La ricorrente non segnala alcun contrasto fra la documentazione, l'esame obiettivo e le conclusioni contenute nella relazione, ma si limita a sostenere che dovrebbe essere applicato un altro codice, che peraltro nemmeno specifica.
Il secondo motivo non trova riscontro nella normativa. Per giurisprudenza paci- fica (per tutte Cass. sez. lav. 13495/2003), il grado di invalidità ai fini della pensione di vecchiaia anticipata va calcolato applicando la tabella per l'invalidità civile pre- vista dal D.M. 5 febbraio 1992 perché "la percentualizzazione puntuale della inva- lidità in una misura finora estranea al regime pensionistico generale è già da sola SInificante dell'intento legislativo di riferirsi a una categoria di soggetti che non coincide con quella indicata nell'art. 1 della legge n. 222 del 1984, il quale accoglie una nozione di invalidità che fa consistere genericamente nella riduzione della ca- pacità di lavoro a meno di un terzo".
Il ritardo nel deposito della relazione potrebbe infine rilevare ove avesse determi- nato una lesione del diritto alla difesa che tuttavia la appellante non allega.
Non emergono pertanto quesiti da sottoporre a nuovo consulente e l'appello va rigettato senza necessità di ulteriore istruzione. Permangono le condizioni reddituali per riconoscere il beneficio di cui all'art. 152 att. c.p.c.
Al rigetto consegue l'applicazione dell'art. 13 comma 1quater T.U. 115/2002, ma la appellante si dichiara esente da contributo.
P.Q.M.
la corte d'appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 2 aprile 2025 da Parte_1
, contro l avverso la sen-
[...] Controparte_1 tenza del Giudice del lavoro di Patti n° 2140 depositata in data 19 dicembre 2024, rigetta l'appello esonerando la appellante dalle spese. Dà atto dell'applicabilità dell'art. 13 comma 1quater T.U. 115/2002 ai fini del contributo, se dovuto.
Messina 21 maggio 2025 IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Fabio Conti) (dott. Beatrice Catarsini)