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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/04/2025, n. 1848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1848 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15801/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di Torino
Ottava Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 15801/2024 tra con il patrocinio dell'avv. AFFINITO FRANCESCO in forza di Parte_1 procura alle liti depositata telematicamente unitamente al ricorso in data 12.9.2024
ATTRICE
e e CP_1 Parte_2 Controparte_2
CONVENUTE CONTUMACI
Oggi 24 febbraio 2025 innanzi al dott.ssa Simonetta Rossi compare per
[...]
l'avv. Edoardo Almondo in sost. per delega orale dell'avv. AFFINITO Parte_1
FRANCESCO. Per e Controparte_3 Controparte_2 nessuno compare. L'avv. Almondo dà atto che non è stato possibile reperire la documentazione inerente la qualità di figlia ed erede della signora
[...]
. Si riporta a quanto esposto in atti rilevando che non è mai Controparte_2 stata sollevata alcuna contestazione né in merito alla qualità di eredi né in merito al credito. Il Giudice invita parte attrice a precisare le conclusioni.
L'avv. Almondo precisa come da ricorso.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio, previo consenso dei difensori alla lettura della sentenza in loro assenza.
Terminata la camera di consiglio viene data lettura in udienza del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simonetta Rossi ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15801/2024 avente a oggetto: contratto di locazione promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. AFFINITO Parte_1 P.IVA_1
FRANCESCO in forza di procura alle liti depositata telematicamente unitamente al ricorso in data 12.9.2024 ATTRICE contro
(C.F. ) e Controparte_3 C.F._1 Controparte_2
(C.F. ) CONVENUTE
[...] C.F._2
CONTUMACI
Udienza di discussione in data 24.2.25
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“- condannare parte resistente in via solidale al pagamento della somma di € 31.835,91, oltre rivalutazione monetaria e interessi moratori contrattualmente pattuiti, o della diversa somma ritenuta di giustizia e che risulterà dovuta all'esito del giudizio, in favore dell'odierna ricorrente;
- condannare parte resistente in via solidale al pagamento delle spese di lite tutte”.
pagina 2 di 5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(in seguito ), succeduta nel rapporto contrattuale a Parte_1 [...] 1ha allegato: Controparte_4
- che con contratto di locazione del 9.07.2009, della durata di quattro anni rinnovabile per altri quattro anni con decorrenza 1.1.2009, ha CP_4 Controparte_5
concesso in locazione a il godimento del bene a uso abitativo, sito nel Parte_3
Comune di Orbassano (TO), in Località Malosnà n. 8, al canone annuale di € 3.548,15 da aggiornarsi alla fine di ogni annualità in misura pari al 75% delle variazioni accertate dall'Istat e con previsione ex art. 12.7 della debenza degli interessi di mora dal giorno successivo a quello di maturazione del debito;
- che la conduttrice non provvedeva più a pagare il canone dal mese di aprile 2012 e restituiva l'immobile il 20.12.2017;
- che la morosità complessiva ammonta a € 31.835,91;
- che, in data 5.6.2022, era deceduta lasciando come eredi Parte_3 CP_3
(C.F. ) e .
[...] C.F._1 Controparte_2
concludeva chiedendo la condanna delle convenute in solido della somma di €
31.835,91, oltre rivalutazione interessi.
All'udienza del 20.01.2025 il Giudice, verificata la rituale notificazione del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, dichiarava la contumacia delle convenute.
Con ordinanza 14.2.25 il giudice invitava parte attrice a chiarire la legittimazione attiva delle convenute con particolare riguardo alla loro qualità di eredi di . Parte_3
In data odierna parte ricorrente precisava le conclusioni come in epigrafe e discuteva la pagina 3 di 5 causa.
2. La domanda non può essere accolta.
Come condivisibilmente affermato dalla Cassazione nella pronuncia n. 21436/18 "In tema di successioni "mortis causa", la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo a tale effetto necessaria anche, da parte del chiamato,
l'accettazione, mediante "aditio" oppure per effetto di "pro herede gestio" oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c.
Ne consegue che, in ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del "de cuius", incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, la quale non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità" ( Cass.n.
10525/2010)”.
Il principio espresso impone dunque a chi agisce in giudizio l'onere di provare la qualità di erede del soggetto chiamato in causa.
Nel caso di specie, si è limitata ad allegare che le convenute, figlie di Parte_3
erano eredi di quest'ultima, così prospettando la sola delazione che segue l'apertura della successione, ovvero l'acquisto della qualità di eredi in virtù della mera chiamata all'eredità delle convenute quali figlie della defunta, senza invece fornire alcun elemento probatorio in ordine all'assunzione da parte delle convenute della qualità di erede che non può presumersi dalla mera chiamata all'eredità ma deve essere provata conseguendo all'accettazione, espressa o tacita, dell'eredità.
Ne discende che le convenute, rimaste contumace, non possono essere condannate al pagamento del debito ereditario, tenuto conto che l'acquisto della qualità di erede in virtù di accettazione espressa o tacita rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità, elemento costitutivo che deve essere provato ex art. 2697 c.c. dall'attore.
pagina 4 di 5 3. Nulla in punto spese alla luce della contumacia delle convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA le domande proposte da nei confronti di Parte_1 CP_3
e di .
[...] Controparte_2
NULLA in punto spese.
Torino, 14 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 con contratto di affitto di ramo d'azienda del 4.07.2022 tra e Controparte_6 Controparte_7 era stata ceduta a tale ultima compagine la gestione del patrimonio immobiliare della prima società, nonché
[...] ogni elemento patrimoniale attivo e passivo relativo ai contratti di locazione immobiliare e alla loro gestione;
- con la successiva scissione parziale per scorporo del 10.01.2024, dove peraltro si dava anche atto del predetto contratto di affitto di ramo d'azienda, alla Nuova Sistemi Urbani S.p.a. erano stati assegnati i beni immobili di proprietà di i relativi rapporti contrattuali, tutti i correlati elementi patrimoniali di Controparte_6 cui al compendio scisso, i crediti non finanziari relativi agli immobili e i contenziosi, qualunque tipologia di rapporto bene ed elemento connesso collegato e funzionale, con la gestione inoltre in qualità di parte concedente e proprietaria il summenzionato contratto di affitto di ramo d'azienda (doc. 9);
- con delibera del 22.02.2024, la ricorrente aveva assunto la denominazione corrente, ovvero Parte_1 (doc. 10);
[...]
- con atto del 8.04.2024 è avvenuta la fusione di Nuova Sistemi Urbani S.p.a. in con effetto Parte_1 dal 18 aprile 2024 e, pertanto, con tale operazione tale compagine ha acquisito la proprietà del bene immobile oggetto di lite e ogni altro elemento già descritto correlato allo stesso, tra cui i crediti maturati (doc. 11);
- il contratto di affitto di ramo d'azienda sopra indicato si era estinto per confusione giuridica tra concedente e affittuaria.
TRIBUNALE ORDINARIO di Torino
Ottava Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 15801/2024 tra con il patrocinio dell'avv. AFFINITO FRANCESCO in forza di Parte_1 procura alle liti depositata telematicamente unitamente al ricorso in data 12.9.2024
ATTRICE
e e CP_1 Parte_2 Controparte_2
CONVENUTE CONTUMACI
Oggi 24 febbraio 2025 innanzi al dott.ssa Simonetta Rossi compare per
[...]
l'avv. Edoardo Almondo in sost. per delega orale dell'avv. AFFINITO Parte_1
FRANCESCO. Per e Controparte_3 Controparte_2 nessuno compare. L'avv. Almondo dà atto che non è stato possibile reperire la documentazione inerente la qualità di figlia ed erede della signora
[...]
. Si riporta a quanto esposto in atti rilevando che non è mai Controparte_2 stata sollevata alcuna contestazione né in merito alla qualità di eredi né in merito al credito. Il Giudice invita parte attrice a precisare le conclusioni.
L'avv. Almondo precisa come da ricorso.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio, previo consenso dei difensori alla lettura della sentenza in loro assenza.
Terminata la camera di consiglio viene data lettura in udienza del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simonetta Rossi ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15801/2024 avente a oggetto: contratto di locazione promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. AFFINITO Parte_1 P.IVA_1
FRANCESCO in forza di procura alle liti depositata telematicamente unitamente al ricorso in data 12.9.2024 ATTRICE contro
(C.F. ) e Controparte_3 C.F._1 Controparte_2
(C.F. ) CONVENUTE
[...] C.F._2
CONTUMACI
Udienza di discussione in data 24.2.25
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“- condannare parte resistente in via solidale al pagamento della somma di € 31.835,91, oltre rivalutazione monetaria e interessi moratori contrattualmente pattuiti, o della diversa somma ritenuta di giustizia e che risulterà dovuta all'esito del giudizio, in favore dell'odierna ricorrente;
- condannare parte resistente in via solidale al pagamento delle spese di lite tutte”.
pagina 2 di 5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(in seguito ), succeduta nel rapporto contrattuale a Parte_1 [...] 1ha allegato: Controparte_4
- che con contratto di locazione del 9.07.2009, della durata di quattro anni rinnovabile per altri quattro anni con decorrenza 1.1.2009, ha CP_4 Controparte_5
concesso in locazione a il godimento del bene a uso abitativo, sito nel Parte_3
Comune di Orbassano (TO), in Località Malosnà n. 8, al canone annuale di € 3.548,15 da aggiornarsi alla fine di ogni annualità in misura pari al 75% delle variazioni accertate dall'Istat e con previsione ex art. 12.7 della debenza degli interessi di mora dal giorno successivo a quello di maturazione del debito;
- che la conduttrice non provvedeva più a pagare il canone dal mese di aprile 2012 e restituiva l'immobile il 20.12.2017;
- che la morosità complessiva ammonta a € 31.835,91;
- che, in data 5.6.2022, era deceduta lasciando come eredi Parte_3 CP_3
(C.F. ) e .
[...] C.F._1 Controparte_2
concludeva chiedendo la condanna delle convenute in solido della somma di €
31.835,91, oltre rivalutazione interessi.
All'udienza del 20.01.2025 il Giudice, verificata la rituale notificazione del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, dichiarava la contumacia delle convenute.
Con ordinanza 14.2.25 il giudice invitava parte attrice a chiarire la legittimazione attiva delle convenute con particolare riguardo alla loro qualità di eredi di . Parte_3
In data odierna parte ricorrente precisava le conclusioni come in epigrafe e discuteva la pagina 3 di 5 causa.
2. La domanda non può essere accolta.
Come condivisibilmente affermato dalla Cassazione nella pronuncia n. 21436/18 "In tema di successioni "mortis causa", la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo a tale effetto necessaria anche, da parte del chiamato,
l'accettazione, mediante "aditio" oppure per effetto di "pro herede gestio" oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c.
Ne consegue che, in ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del "de cuius", incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, la quale non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità" ( Cass.n.
10525/2010)”.
Il principio espresso impone dunque a chi agisce in giudizio l'onere di provare la qualità di erede del soggetto chiamato in causa.
Nel caso di specie, si è limitata ad allegare che le convenute, figlie di Parte_3
erano eredi di quest'ultima, così prospettando la sola delazione che segue l'apertura della successione, ovvero l'acquisto della qualità di eredi in virtù della mera chiamata all'eredità delle convenute quali figlie della defunta, senza invece fornire alcun elemento probatorio in ordine all'assunzione da parte delle convenute della qualità di erede che non può presumersi dalla mera chiamata all'eredità ma deve essere provata conseguendo all'accettazione, espressa o tacita, dell'eredità.
Ne discende che le convenute, rimaste contumace, non possono essere condannate al pagamento del debito ereditario, tenuto conto che l'acquisto della qualità di erede in virtù di accettazione espressa o tacita rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità, elemento costitutivo che deve essere provato ex art. 2697 c.c. dall'attore.
pagina 4 di 5 3. Nulla in punto spese alla luce della contumacia delle convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA le domande proposte da nei confronti di Parte_1 CP_3
e di .
[...] Controparte_2
NULLA in punto spese.
Torino, 14 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 con contratto di affitto di ramo d'azienda del 4.07.2022 tra e Controparte_6 Controparte_7 era stata ceduta a tale ultima compagine la gestione del patrimonio immobiliare della prima società, nonché
[...] ogni elemento patrimoniale attivo e passivo relativo ai contratti di locazione immobiliare e alla loro gestione;
- con la successiva scissione parziale per scorporo del 10.01.2024, dove peraltro si dava anche atto del predetto contratto di affitto di ramo d'azienda, alla Nuova Sistemi Urbani S.p.a. erano stati assegnati i beni immobili di proprietà di i relativi rapporti contrattuali, tutti i correlati elementi patrimoniali di Controparte_6 cui al compendio scisso, i crediti non finanziari relativi agli immobili e i contenziosi, qualunque tipologia di rapporto bene ed elemento connesso collegato e funzionale, con la gestione inoltre in qualità di parte concedente e proprietaria il summenzionato contratto di affitto di ramo d'azienda (doc. 9);
- con delibera del 22.02.2024, la ricorrente aveva assunto la denominazione corrente, ovvero Parte_1 (doc. 10);
[...]
- con atto del 8.04.2024 è avvenuta la fusione di Nuova Sistemi Urbani S.p.a. in con effetto Parte_1 dal 18 aprile 2024 e, pertanto, con tale operazione tale compagine ha acquisito la proprietà del bene immobile oggetto di lite e ogni altro elemento già descritto correlato allo stesso, tra cui i crediti maturati (doc. 11);
- il contratto di affitto di ramo d'azienda sopra indicato si era estinto per confusione giuridica tra concedente e affittuaria.