Sentenza 16 luglio 2014
Massime • 1
In tema di sgravi contributivi alle imprese industriali operanti nel Mezzogiorno, l'individuazione dei soggetti destinatari dei benefici va operata alla stregua della legislazione d'incentivazione (legge 25 ottobre 1968, n. 1089, applicabile "ratione temporis"), che si pone in rapporto di specialità rispetto alle successive norme relative all'inquadramento delle imprese ai fini previdenziali (art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88). Ne consegue che per accertare il carattere industriale dell'attività, rileva la definizione dell'art. 2195, n. 1, cod. civ., in base al quale è industriale l'attività produttiva non solo di beni ma anche di servizi, purché finalizzata alla costituzione di una nuova utilità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/07/2014, n. 16246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16246 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella - Presidente -
Dott. VENUTI Pietro - rel. Consigliere -
Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere -
Dott. MANNA Antonio - Consigliere -
Dott. BERRINO Umberto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 9545-2009 proposto da:
CONSORZIO SICILIANO RIABILITAZIONE C.S.R. C.F. 93000110879, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NOSTRA SIGNORA DI LOURDES 25, presso lo studio dell'avvocato FARRELL PETER, rappresentata e difesa dall'avvocato CARBONI GIANFRANCO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SGROI ANTONINO, CALIULO LUIGI, MARITATO LELIO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 138/2008 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 12/04/2008 r.g.n. 533/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/04/2014 dal Consigliere Dott. PIETRO VENUTI;
udito l'Avvocato CARBONI GIANFRANCO;
udito l'Avvocato SGROI ANTONINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELENTANO Carmelo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione, in riferimento al quarto motivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Consorzio Siciliano di Riabilitazione, con ricorso depositato il 17 luglio 1995, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo notificatogli dall'INPS per il pagamento della complessiva somma di L. 12.571.378.472.
Tale somma era riferita, quanto a L. 2.956.527.000, a sgravi asseritamente indebiti, oltre sanzioni civili ed interessi, di cui il Consorzio aveva usufruito e, quanto a L. 492.227.000, a contributi C.U.A.F., oltre accessori, relativi al periodo marzo 1980 - febbraio 1985, che erano stati rimborsati al Consorzio dall'Istituto e che, secondo quest'ultimo, erano coperti da prescrizione. Il Consorzio, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, costituite dalla cura e recupero dei disabili, utilizzava, presso le varie sezioni consorziate, vasche ad acqua vibrante, attività questa che, essendo assimilata a quella esercitata dagli stabilimenti idrotermali, era stata classificata dall'INPS, con provvedimento in data 8 aprile 1987, nel settore industria a decorrere dall'ottobre 1980.
Con verbale del 20 maggio 1994, l'Istituto, ritenendo che solo in alcuni centri sussistessero le condizioni per l'iscrizione del Consorzio nel settore industria, essendo gli altri privi di vasche o dotati di vasche inidonee, modificava il precedente inquadramento, classificando il Consorzio nel settore terziario e richiedendo il decreto ingiuntivo per le indicate omissioni contributive. Proponeva opposizione il Consorzio, contestando la variazione di inquadramento ed assumendo che non era possibile operare una distinzione tra i vari centri, trattandosi di mere dipendenze, tra loro integrate ed interdipendenti, regolate da convenzioni identiche e svolgenti le stesse funzioni, onde l'inquadramento doveva essere uguale per tutti. Aggiungeva che era del tutto irrilevante che le vasche risultassero in qualche caso temporaneamente disattivate o non in funzione per l'assenza di fruitori.
Eccepiva altresì il Consorzio che la somma di L. 492.228.000, sopra indicata, relativa ai contributi C.U.A.F., non era suscettibile di ripetizione ai sensi dell'art. 2940 cod. civ. e, comunque, non era dovuta alcuna somma aggiuntiva. Chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo.
Con successivo ricorso depositato il 7 agosto 1998 il Consorzio proponeva opposizione avverso altro decreto ingiuntivo notificatogli dall'INPS per il pagamento della somma di L. 452.901.927, di cui l'Istituto asseriva di essere creditore a titolo di interessi legali su somme relative a contributi non versati.
Anche di tale decreto ingiuntivo il Consorzio chiedeva la revoca. Il Tribunale, adito, riuniti i ricorsi, in parziale accoglimento delle opposizioni, dichiarava che il Consorzio aveva diritto "ad usufruire degli sgravi contributivi limitatamente al Centro di Comiso ed a trattenere le somme rimborsate per contributi CUAF relativi al periodo dall'1.3.1980 al 28.2.1985 e condannala), per il resto l'opponente a corrispondere all'INPS i residui importi ingiunti per sgravi ed interessi indebiti oltre agli accessori di legge". Tale decisione, impugnata in via principale dal Consorzio ed incidentale dall'INPS, veniva integralmente confermata dalla Corte d'appello di Catania, la quale disponeva altresì la revoca del decreto ingiuntivo, essendo stata l'opposizione, sia pure parzialmente, accolta in primo grado.
Per la cassazione di questa sentenza propone ricorso il Consorzio sulla base di cinque motivi, illustrati da memoria.
L'INPS ha rilasciato procura al difensore, che ha partecipato alla discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve premettersi che, in apertura dei motivi del ricorso, il ricorrente ha evidenziato che, dopo la sentenza d'appello, l'INPS, con nota del 18 dicembre 2008, ha riconosciuto, a favore del Consorzio, retroattivamente, a far data del 1 marzo 1989, l'applicazione degli sgravi di cui alla L. n. 1089 del 1968, art. 18 e, successive modificazioni, previsti per le imprese di servizi che svolgono attività di natura industriale.
Per effetto di tale provvedimento, ha aggiunto, è cessata la materia del contendere con riguardo al periodo di riconoscimento degli sgravi, restando l'ambito della presente controversia circoscritto al periodo ottobre 1980 - febbraio 1989, per il quale, ad avviso del Consorzio, il credito ingiunto si è ridotto all'importo di Euro 638.712, oltre sanzioni civili, "destinato a subire un'ulteriore decurtazione per l'indebito versamento delle maggiori aliquote contributive previste per il Ramo industria rispetto al Ramo terziario e il recupero delle indennità malattia degli impiegati". Produce il ricorrente, unitamente al ricorso, ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), la nota dell'INPS sopra indicata, con allegati prospetti dei periodi contributivi.
2. Osserva la Corte che dai documenti ora indicati non è dato evincere quanto affermato dal Consorzio.
Risulta infatti dalla nota anzidetta che in data 3 dicembre 2008 è stato variato l'inquadramento del Consorzio "da INDUSTRIA C.S.C. 11807 e C.A. a TERZIARIO C.S.C. 70706/70702 e C.A., con decorrenza COME DA ALLEGATO mantenendo invariato il numero di posizione aziendale" - con ciò, pare, escludendosi l'asserito inquadramento nel settore industria -, mentre il prospetto allegato alla nota indica cinque periodi contributivi ai quali corrispondono i relativi codici, dai quali non è dato inferire, stante la cripticità dei dati relativi, l'avvenuto riconoscimento degli sgravi in ragione della natura industriale svolta dal Consorzio.
In presenza di tali elementi, riguardo ai quali occorrerebbero opportuni accertamenti non certamente devoluti a questa Corte, non va attribuito alcun rilievo ai documenti qui prodotti.
3. Con il primo motivo è denunziata violazione dell'art. 2195 cod. civ., della L. n. 1089 del 1965, art. 18 e successive modifiche, L. n. 3833 del 1978, art. 26 nonché della "L.R. 18 aprile 1981, n. 68".
Si deduce che, essendo l'attività del Consorzio, assimilata a quella svolta negli stabilimenti idrotermali ed essendo quindi essa di natura industriale, il Consorzio aveva diritto agli sgravi sin dall'inizio dell'attività (ottobre 1980).
La natura industriale dell'attività, aggiunge il ricorrente, era stata riconosciuta anche dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e trovava riscontro nei servizi resi dal Consorzio in tutti i Centri, costituiti dalla riabilitazione di soggetti affetti da infermità o handicap motorio, attraverso strutture dotate di personale qualificato e di apparecchiature in grado di fornire l'utilità richiesta.
Era quindi illegittimo, oltre che irrazionale, il provvedimento dell'INPS di cui alla nota del 18 dicembre 2008, sopra citata, che aveva riconosciuto il diritto agli sgravi solo a decorrere dal 1 marzo 1989, atteso che l'attività del Consorzio, classificato ab origine nel ramo industria, si era sempre svolta con le medesime modalità e negli stessi termini.
4. Il secondo motivo denunzia carenza di motivazione. Si afferma che la sentenza impugnata non ha verificato adeguatamente se ricorressero i presupposi per la fruizione degli sgravi, omettendo di dare risposta alle deduzioni svolte in sede di appello circa la natura industriale dell'attività svolta dal Consorzio.
5. Con il terzo motivo è denunziato vizio di motivazione, per non avere la Corte di merito correttamente valutato gli accertamenti svolti dal consulente tecnico d'ufficio, dai quali era emerso che in tutti i Centri esistevano vasche funzionanti, utilizzate per la terapia, nonché altre attrezzature utili per la riabilitazione, ancorché non fosse stato possibile stabilire la data di entrata in funzione di detti macchinali. Risultava altresì che "da sempre" nei libri matricola figurava il personale specializzato per farli funzionare. L'attività svolta dal Consorzio era, dunque, simile a quella degli stabilimenti idrotermali, onde non potevano sussistere dubbi circa la sussistenza, anche per il passato, della natura industriale dell'attività e dei requisiti occorrenti per la fruizione degli sgravi. Era pertanto errata la sentenza impugnata per non avere tenuto in considerazione tutti detti elementi.
6. Il quarto motivo denunzia violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 8, nonché omessa pronuncia.
Si deduce che il provvedimento di variazione della classificazione ai fini previdenziali, adottato dall'INPS il 2 giugno 1994, non poteva avere efficacia retroattiva. La variazione di inquadramento produce infatti effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, con esclusione dei casi in cui l'inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro, evenienza questa non ricorrente nella specie, essendo stata la variazione determinata da un diverso convincimento dell'Istituto a seguito di una verifica effettuata sull'attività svolta dal Consorzio.
Aggiunge il ricorrente che, nonostante tale censura fosse stata proposta in appello, la sentenza non ha ritenuto di pronunciarsi sul punto.
7. Il quinto motivo denunzia violazione della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8 e segg., nonché omessa pronuncia.
Deduce il ricorrente che le somme indicate nel verbale dell'INPS del 20 maggio 1994 a titolo di sanzioni civili, relative al periodo ottobre 1980 - febbraio 1989, escluse quelle successive in considerazione dell'avvenuto riconoscimento degli sgravi, non sono dovute, essendo state determinate con riferimento al previgente regime sanzionatorio di cui alla L. 28 febbraio 1988, n. 48, e non già in base alla più favorevole normativa di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 116, commi 8 e segg. Anche su tale censura, rileva il ricorrente, la Corte di merito ha omesso di pronunziarsi.
8. Osserva innanzitutto la Corte che è passata in giudicato, in quanto non oggetto di impugnazione, la statuizione con la quale la Corte di merito ha affermato che non può essere oggetto di ripetizione ex art. 2940 cod. civ., da parte dell'INPS, la somma di L. 492.227.000, relativa a contributi C.U.A.F. concernenti il periodo marzo 1980 - febbraio 1985, che erano stati rimborsati al Consorzio dall'Istituto e che, secondo quest'ultimo, erano coperti da prescrizione.
9. È preliminare ad ogni altro motivo la censura dedotta dal ricorrente con il quarto motivo, circa gli effetti del provvedimento di variazione di classificazione adottato dall'Istituto in data 2 giugno 1994.
La censura è fondata.
La Corte di merito ha ritenuto che l'INPS potesse modificare, con effetti retroattivi, il precedente provvedimento di classificazione in forza del generale potere spettante alle pubbliche amministrazioni di annullare in autotutela, di ufficio, ex tunc, qualsiasi provvedimento che risulti in origine adottato in contrasto con la normativa vigente, ivi compreso quello concernente la fruizione di uno sgravio contributivo.
Senonché, la Corte di merito ha omesso di considerare che, in forza della disposizione di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 8, applicabile anche ai rapporti per i quali, alla data di entrata in vigore della legge, pendano - come nella specie - controversie non definite con sentenze passate in giudicato, i provvedimenti adottati d'ufficio dall'INPS di variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, con il conseguente trasferimento nel settore economico corrispondente alla effettiva attività svolta, producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, con esclusione dei casi in cui l'inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro. Nella specie non ricorre quest'ultima ipotesi, avendo l'Istituto modificato, con il richiamato provvedimento, la precedente classificazione in base ad una verifica svolta sull'attività del Consorzio.
Ne discende che la sentenza impugnata deve essere sul punto cassata, in adesione al principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui in materia di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, la L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 8, nella parte in cui (primo e secondo periodo) stabilisce che i provvedimenti di variazione della classificazione dei datori di lavoro a fini previdenziali, adottati dall'INPS di ufficio o su richiesta dell'azienda producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento o della richiesta dell'interessato, ha valenza generale, ed è quindi applicabile ad ogni ipotesi di rettifica di precedenti inquadramenti operata dall'Istituto previdenziale dopo la data di entrata in vigore della predetta legge - o anche prima, nel caso in cui la modifica, così come attuata, formi oggetto di controversia in corso a quella stessa data - indipendentemente dai parametri adottati, si tratti cioè dei nuovi criteri di inquadramento introdotti dai primi due commi della L. n. 88 del 1989, art. 49 ovvero di quelli applicabili secondo la normativa previgente, in base ad una lettura sistematica e costituzionalmente orientata della norma, volta ad uniformare il trattamento di imprese di identica natura ed attività ma disomogenee nella classificazione (cfr. Cass. sez. un. 12 agosto 2005 n. 16875;
Cass. 26 aprile 2006 n. 9554; Cass. 20 luglio 2007 n. 16149; Cass. 8 maggio 2009 n. 10623; Cass. 11 aprile 2014 n. 8558). Il motivo in esame deve pertanto essere accolto.
10. È comunque fondato anche il primo motivo del ricorso, con assorbimento di tutti gli altri.
La Corte di merito, premesso che ai fini della individuazione dei beneficiari degli sgravi occorreva far riferimento alle attività svolte dai singoli Centri, a nulla rilevando che si trattava di "un unico consorzio avente medesime finalità con un'organizzazione di beni a ciò destinati", ha escluso la natura industriale dell'attività, ritenendo che, fatta eccezione per il centro di Comiso, il Consorzio non disponeva di idonee attrezzature e vasche ad acqua vibrante.
Senonché, deve al riguardo rilevarsi che la classificazione di un ente ai fini previdenziali e contributivi va operata con riferimento all'attività svolta nel complesso dal medesimo, tenuto eventualmente conto del criterio della prevalenza, e non già scomponendo l'ente in singole strutture alle quali attribuire una distinta valenza ai fini dell'inquadramento, a meno che non risulti che ogni singola struttura costituisca una organizzazione autonoma e distinta, nel qual caso per ciascuna di esse deve valere la corrispondente qualificazione (cfr., in questi termini, con riguardo alle attività con carattere promiscuo, Cass. 4954/02; Cass. 10537/03; Cass. 6442/08; Cass. 8558/14, ma il principio è applicabile anche alla fattispecie in esame).
Con riguardo, poi, alla concessione degli sgravi contributivi alle imprese industriali operanti nel Mezzogiorno, l'individuazione dei soggetti destinatari di quei benefici deve essere operata alla stregua della legislazione d'incentivazione (L. 25 ottobre 1968, n. 1089), che si pone in rapporto di specialità rispetto alle successive norme relative all'inquadramento delle imprese ai fini previdenziali (L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 49), restando quindi determinante, per accertare il carattere industriale dell'attività, la definizione dell'art. 2195 c.c., n. 1, in base al quale è industriale l'attività produttiva non solo di beni ma anche di servizi, purché finalizzata alla costituzione di una nuova utilità (Cass. 8 marzo 2004 n. 4668; Cass. 4 luglio 1997 n. 6018). Nella specie la Corte di merito ha omesso di considerare l'attività svolta nel complesso dal Consorzio, ed in particolare se tale attività, costituita dalla cura, recupero e riabilitazione dei soggetti disabili e/o portatori di handicap, era finalizzata alla costituzione di una nuova utilità, nei sensi precisati dalla indicata giurisprudenza di legittimità, tenuto conto anche dei fattori organizzativi e produttivi.
Inoltre, ha ritenuto che, ai fini della individuazione dei beneficiari degli sgravi, dovesse essere fatto riferimento alle attività svolte dai singoli Centri, senza accertate se essi fossero connotati da reciproca autonomia, in modo da poter stare sul mercato anche da soli.
Il motivo in esame deve pertanto essere accolto.
10. In conclusione, accolti il primo ed il quarto motivo ed assorbiti gli altri, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, per il riesame, al giudice indicato in dispositivo, il quale nell'adeguarsi ai principi sopra indicati, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il quarto motivo, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2014