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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 03/11/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Sezione Controversie di Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario Dott.ssa Maria Pia De
Benedictis, all'udienza del 3.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. 1619 R.G.A.C. dell'anno 2021 vertente
TRA
, elett.te dom.to in Roma in Via Valdinievole, 11, presso e nello studio Parte_1 legale dell'Avvocato Ester Ferrari Morandi che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Angelo Bellaroba e dall'Avv. Salvatore Carolla giusta procura notarile in atti
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.10.2021 l' istante in epigrafe indicata ha proposto ricorso per ottenere l'accertamento del diritto alla corresponsione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 della legge n. 222/84 a decorrere dal 10/02/2020, come riconosciuto dal decreto di omologa del Tribunale Ordinario di Civitavecchia del 30/04/2021 e, per l'effetto, condannare l all'erogazione dei ratei maturati oltre agli interessi legali e CP_1 rivalutazione legale dalle singole scadenze fino al soddisfo.
Premetteva il ricorrente di aver ottenuto il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 della legge n. 222/84 a decorrere dalla domanda amministrativa del 10/02/2020, con decreto di omologa del Tribunale Ordinario di Civitavecchia emesso il 30/04/2021.
In data 25/05/2021 il ricorrente trasmetteva all'Inps d'appartenenza a mezzo posta elettronica certificata, i modelli AP/16, AP/06, AP/15, AP/03 relativi ai dati socio economici per beneficiare della prestazione ottenuta
Il decreto omologato veniva poi notificato all in data 27/05/2021. CP_1
Stante il mancato pagamento dei ratei, il ricorrente introduceva il presente giudizio.
Instaurato il regolare contraddittorio con l' l' si costituiva in giudizio CP_1 CP_2 rappresentando di aver riconosciuto la prestazione e di aver provveduto al pagamento dei ratei correnti, con la dovuta decorrenza marzo 2020, a far tempo da ottobre 2022 (doc.
n.2) e comprensivo anche degli arretrati spettanti, corrisposti con il cedolino di gennaio
2023.
Concludeva pertanto per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Con note di udienza depositate il 30/10/2025 il ricorrente ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere, insistendo nella richiesta di condanna dell'Ente al pagamento delle spese di lite in favore del difensore antistatario.
All'odierna udienza, il Giudice, acquisiti i documenti prodotti, lette le note di trattazione scritta, ha deciso depositando telematicamente contestuale motivazione.
Dalla documentazione in atti è emerso che effettivamente, l' ha iniziato ad effettuare CP_1 il pagamento dei ratei a far tempo dal mese di ottobre 2022 ed ha corrisposto gli arretrati spettanti con il cedolino di gennaio 2023, quindi, successivamente alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio avvenuta, in data 27.5.2021, ben oltre il termine di 120 giorni previsto dall'art. 445 bis c.p.c.
Ciò posto, appare venuta meno la ragion d'essere della lite risultando soddisfatto il diritto azionato e può dichiararsi cessata la materia del contendere.
La valutazione delle spese di lite deve essere fatta sulla base del principio della soccombenza virtuale.
Per le motivazioni sopra esposte e tenuto conto che l'ente resistente ha effettuato il pagamento dei ratei arretrati dell'assegno ordinario di invalidità, ex art.1 L.222/84, solo nel gennaio del 2023, dunque dopo la notifica del ricorso e a distanza di un anno e mezzo circa, sussistono giusti motivi per porre le spese del presente giudizio a carico dell' da CP_1 liquidarsi come in dispositivo in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c. , in applicazione dei parametri minimi (stante la non complessità e la rapida definizione del giudizio) di cui al DM 55/14 come modificato dal DM 147/2022, con la riduzione di cui all'art 4 co 4 per l'assenza di questioni di fatto e diritto da dirimere.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
dichiara cessata la materia del contendere e condanna l' a rimborsare alla parte CP_1 ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.305,50 per compensi oltre spese generali, iva e cpa come per legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Civitavecchia, lì 3.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Pia De Benedictis