TRIB
Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 12/06/2025, n. 2450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2450 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3905/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA sezione prima civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giovanna Faraone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 3905/2022 promossa da (c.f./p. i.v.a. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. DI BIASE GIUSEPPE presso il cui studio è elettivamente domiciliato attore contro
(c.f./p. i.v.a. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. CASTELLUCCIO GRAZIA presso il cui studio è elettivamente domiciliato convenuto Conclusioni Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni in trattazione scritta del 20.02.2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Richiamati gli atti ai fini dell'esposizione dello svolgimento del processo, si procede alla redazione della presente sentenza in conformità alle previsioni normative di cui agli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
2.Con atto di citazione notificato il 28.03.2022 evocava in giudizio Parte_1
1 il per sentir pronunciare nei suoi confronti sentenza di Controparte_1 condanna al risarcimento dei danni patiti a causa del sinistro occorsogli in data
20.09.2020 allorchè, percorrendo in sella alla sua bicicletta la pista ciclopedonale
“Dei Fontanili”, all'altezza della località Pontegatello, nel comune di Azzano Mella
(Bs) era caduto a a terra a causa di una catena (poco visibile e non segnalata) che
– tesa perpendicolarmente al senso di marcia - sbarrava del tutto inaspettatamente il percorso ciclabile.
In merito alle conseguenze derivate dalla caduta, l'attore allegava di essere stato soccorso da un passante e condotto alla vicina Osteria Croce di Malta in attesa di essere trasportato in ambulanza al Pronto Soccorso dell'Istituto Ospedaliero
Fondazione Poliambulanza, ove gli era stata veniva riscontrata una lussazione del gomito con frattura pluriframmentaria scomposta capitello radiale e lesione completa legamento collaterale mediale gomito sinistro per la quale si era reso necessario un intervento chirurgico di capitellomia con reinserzione del LCM con ancoretta metallica che lo costringeva a rimanere assente dal lavoro dal
21.09.2020 al 16.11.2020 a tenere un tutore al gomito fino al 01.02.2021 ed a sottoporsi a numerose visite fisiatriche e di fisioterapia.
Aggiungeva che, con comunicazione pec del 18.11.2020, aveva informato del sinistro il , quale ente responsabile della sicurezza delle Controparte_1 strade, per ottenere il il risarcimento dei danni subiti (doc. 6).
Il perito assicurativo incaricato dall'Ente dell'accertamento dello stato dei luoghi, aveva accertato la sussistenza della catena tesa tra due paletti metallici posti a ciascun lato della strada per una lunghezza totale di metri 4,30, evidenziando che dopo l'accaduto alla catena stessa erano stati “attaccati dei frammenti di nastro fettucciato bianco e rosso” tuttavia, aveva escluso la responsabilità dell'Ente custode della strada sulla constatazione della presenza di un piccolo cartello di
“Divieto di accesso” affisso alla catena stessa (doc. 7).
Tanto premesso, richiamate le risultanze della perizia di parte medico-legale a firma del dott. l'attore chiedeva accertarsi la responsabilità del Per_1 [...]
ai sensi dell'art. 2051 c.c., con conseguente condanna al Controparte_1
2 risarcimento del danno non patrimoniale (da lesione dell'integrità psico-fisica) e del danno patrimoniale (da esborsi per spese emdiche e di riparazione della biciletta) complessivamente quantificato in euro 39.604,00.
Il si costituiva in giudizio contestando dedotto ed allegato Controparte_1 da parte attrice sia in punto di an che di quantum debeatur, quindi chiedendo il rigetto della domanda;
La causa veniva istruita, a mezzo di acquisizione di documenti e di prova orale.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni in trattazione scritta del
20.02.2025, la scrivente Giudice tratteneva la causa in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c
3. In via preliminare va rigettata l'eccezione reiterata in comparsa conclusionale dall'Ente convenuto di inammissibilità della domanda altresì avanzata dall'attore, nella prima memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c. ai sensi dell'art. 2043 c.c.
L'attore, precisando la domanda svolta in principalità in citazione a norma dell'art. 2051 c.c., con la predetta memoria, ha prospettato una differente qualificazione giuridica della stessa senza modificare l'originario elemento identificativo soggettivo né la vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo.
Non è superato, dunque, il discrimen tra emendatio e mutatio libelli contemplato da consolidati principi della giurisprudenza di legittimità affinchè possa ritenersi integrata la “modificazione non ammessa” ai sensi dell'art. 183 c.p.c. (cfr
Cassazione civile, SS.UU., sentenza 15/06/2015 n° 12310).
4. Parte attrice, a sostegno della domanda risarcitoria che ci occupa, in via principale ha invocato la responsabilità dell'Ente convenuto -in qualità di proprietario della strada ove è avvenuto l'infortunio- ex art. 2051 c.c., per aver violato l'obbligo di manutenere la strada, ovvero controllare che la stessa non presentasse fattori di rischio per l'incolumità dell'utenza (con riferimento alla presenza della catena che avrebbe provocato la caduta del ciclista), in subordine
3 ha evocato la responsabilità dell'Ente per danni da inadempimento contrattuale.
Venendo dapprima ad esaminare la domanda ex art. 2051 c.c., occorre anzitutto premettere che, secondo la giurisprudenza costante e condivisibile della Corte di legittimità, perché possa configurarsi in concreto la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c., è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire (ad esempio analogo a quello previsto per il depositario) e funzione della norma è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione.
“Tale tipo di responsabilità è esclusa dalla norma solamente dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa, che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità, dell'eccezionalità e dell'inevitabilità” (cfr. tra le tante: Cass. civ. n.5326/2005, n.2284/2006, n.
11016/2011).
Pertanto, parte attrice, agendo per il risarcimento dei danni ex art. 2051 c.c., deve provare il danno, l'esistenza di una relazione causale/eziologia tra la cosa in custodia e l'evento dannoso lamentato ed il potere sulla cosa in custodia da parte del convenuto.
Parte convenuta deve invece offrire la prova contraria alla presunzione “iuris tantum” della sua responsabilità (esclusiva e/o concorrente), mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità riferibile anche alla condotta dello stesso danneggiato.
Relativamente alla sussistenza del “nesso di causalità” tra la cosa ed il danno la corte di Cassazione è ferma sul suo costante orientamento secondo il quale “Per
l'applicazione della presunzione di responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. è
4 necessaria la prova da parte del danneggiato del rapporto di causalità tra il bene in custodia e l'evento dannoso” (Cass. civ. n. 24845/2014).
Pertanto, quando il comportamento del soggetto che interagisce con la cosa è apprezzabile come incauto, occorre allora stabilire se il danno è stato cagionato dalla cosa o dal comportamento della stessa vittima o se vi è stato concorso causale tra i due fattori, compiendo una valutazione sul piano del nesso eziologico che comunque sottende un bilanciamento fra i detti doveri di precauzione e cautela e quando la conclusione è nel senso che, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa, la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, va escluso che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento ritenuto integrato il caso fortuito.
Nel caso in cui l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, la quale abbia interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, si verifica una ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo deve essere adeguato alla natura ed alla pericolosità della cosa, con la conseguenza che, quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, pertanto, la responsabilità del custode.
L'imprudenza del danneggiato, che abbia riportato un danno a seguito di siffatta impropria utilizzazione, integra, quindi, un caso fortuito (v. anche Cass. civ. n.
4279/2008).
Quanto alla domanda avanzata ai sensi dell'art. 2043 c.c., si richiama l'ordinario onere a carico dell'attore in punto di prova di tutti gli elementi costitutivi della
5 fattispecie oggettiva e soggettiva dell'illecito aquiliano.
5. Così in sintesi enucleati i principi che devono orientare la presente decisione, si osservi come nella specie sia incontestata la custodia del tratto di strada in cui si
è verificato il sinistro in capo al , Ente dunque gravato del Controparte_1 potere-dovere di intervento su di essa al fine di assicurarne la conservazione in buono stato di manutenzione.
Non altrettanto certa è la verificazione del sinistro secondo le modalità allegate dall'attore.
Ed infatti, la caduta di , per come descritta in citazione Parte_1
(“percorreva per la prima volta la pista ciclopedonale “Dei Fontanili”, un itinerario di
52 km che partendo da Lograte attraversa tutta la bassa pianura lombarda allorchè, giunto all'altezza della località Pontegatello, nel comune di Azzano Mella
(Bs), cadeva a terra a causa di una catena poco visibile e non segnalata che – tesa perpendicolarmente al senso di marcia - sbarrava del tutto inaspettatamente il percorso ciclabile non ha trovato riscontro probatorio in atti.
L'unico testimone citati nell'interesse dell'attore stesso, , non ha Testimone_1 fornito elementi utili alla ricostruzione della dinamica dell'incidente, non avendovi assistito.
Lo stesso ha riportato de relato la versione dei fatti appresa dall'attore “… entrato nel locale accompagnato dal Sig. che lo aveva soccorso …. Ha raccontato di CP_2 essere caduto dalla propria bicicletta in via dei Pizzi a causa di una catena posta a sbarramento del percorso ciclopedonale dei Fontanili e di essere stato soccorso dal
Sig. Abbiamo chiamato l'ambulanza. La catena c'era”. CP_2
Trattandosi evidentemente di dichiarazione inutilizzabili in quanto de relato actoris e sfornite di oggettivi riscontri.
Non è emersa, prova, dunque delle modalità della causa e modalità della caduta dalla bicicletta né della precarietà ovvero della presenza di una insidia nel manto stradale o altra circostanza dalla quale poter inferire la sussistenza in quel punto di intrinseca pericolosità essendo al fine inidonea la raffigurazione dello stato dei
6 luoghi, in particolare della catena a delimitare il percorso asseritamene attraversato in bici dall'attore fornita dalle fotografie in atti (doc. 2 e 3 della produzione attorea).
Parte attrice, pertanto, non ha assolto all'onere di dimostrare la dinamica del sinistro e l'eziologia della caduta con la manutenzione in quel punto della strada, elementi indispensabili ai fini dell'accertamento sia della responsabilità ex art. 2051 c.c. che 2043 c.c.
E comunque, seppur fosse stata fornita la prova di una situazione di oggettivo pericolo connesso alla strada, non sarebbe operativa nella specie la previsione dell'art. 2051 c.c. atteso che le emergenze istruttorie danno atto della concreta possibilità di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto e dunque di adottare la cautele utili ad evitare la caduta ovvero limitare le conseguenze lesive.
Non sono apprezzabili dati fattuali dai quali poter inferire che il danneggiato nell'occorso non avesse potuto osservare il grado di diligenza impostogli dalla situazione di fatto in cui veniva a trovarsi.
Ed infatti, in mancanza di prova contraria è dato ritenere che, come allegato e documentato dall' convenuto, il sinistro si verificava in pieno girono, in CP_3 condizioni metereologiche favorevoli ad una buona visibilità mentre il si Pt_1 accingeva ad entrare in un'area privata, oltrepassando una catena recante resa particolarmente visibile dal cartello ad essa annesso, con l'indicazione della proprietà privata.
Sussistevano dunque le condizioni oggettive e soggettive perché lo stesso, potesse avvistare la catena e dunque adottare tutte le precauzione necessarie ad evitare di oltrepassarla in biciletta.
Alle superiori considerazioni consegue il rigetto della domanda.
5. In ragione della soccombenza, le spese di lite si pongono a carico dell'attore in favore del convenuto, nella misura di euro 5.199,00, oltre spese generali, CP_1
7 iva e cpa come per legge (di cui euro 919,00 per fase introduttiva, euro 780,00 per fase studio, euro 1700,00 per fase di trattazione/istruttoria, euro 1800,00 per fase decisionale).
La liquidazione è stata effettuata applicati i parametri di cui alle tabelle in vigore approssimati (ex art. 82 Dpr 115/2002) ai valori medi dello scaglione di valore da euro 5.201,00 a euro 26.000,00.
Lo scostamento dai minimi edittali previsti dall'art. 5 comma 6 DM 55/2014 si reputa opportuno alla luce della scarsa complessità e importanza della materia e dell'assenza di questioni giuridiche/interpretative di rilievo, tali cioè da non riflettere i parametri predisposti dal legislatore (Cass 11887/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: rigetta la domanda proposta da nei confronti del Parte_1 [...]
; CP_1 condanna l'attore a rifondere al le spese di lite nella Controparte_1 misura di euro 5.199,00.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Brescia, lì 11.06.2025
Il Giudice
Giovanna Faraone
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA sezione prima civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giovanna Faraone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 3905/2022 promossa da (c.f./p. i.v.a. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. DI BIASE GIUSEPPE presso il cui studio è elettivamente domiciliato attore contro
(c.f./p. i.v.a. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. CASTELLUCCIO GRAZIA presso il cui studio è elettivamente domiciliato convenuto Conclusioni Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni in trattazione scritta del 20.02.2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Richiamati gli atti ai fini dell'esposizione dello svolgimento del processo, si procede alla redazione della presente sentenza in conformità alle previsioni normative di cui agli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
2.Con atto di citazione notificato il 28.03.2022 evocava in giudizio Parte_1
1 il per sentir pronunciare nei suoi confronti sentenza di Controparte_1 condanna al risarcimento dei danni patiti a causa del sinistro occorsogli in data
20.09.2020 allorchè, percorrendo in sella alla sua bicicletta la pista ciclopedonale
“Dei Fontanili”, all'altezza della località Pontegatello, nel comune di Azzano Mella
(Bs) era caduto a a terra a causa di una catena (poco visibile e non segnalata) che
– tesa perpendicolarmente al senso di marcia - sbarrava del tutto inaspettatamente il percorso ciclabile.
In merito alle conseguenze derivate dalla caduta, l'attore allegava di essere stato soccorso da un passante e condotto alla vicina Osteria Croce di Malta in attesa di essere trasportato in ambulanza al Pronto Soccorso dell'Istituto Ospedaliero
Fondazione Poliambulanza, ove gli era stata veniva riscontrata una lussazione del gomito con frattura pluriframmentaria scomposta capitello radiale e lesione completa legamento collaterale mediale gomito sinistro per la quale si era reso necessario un intervento chirurgico di capitellomia con reinserzione del LCM con ancoretta metallica che lo costringeva a rimanere assente dal lavoro dal
21.09.2020 al 16.11.2020 a tenere un tutore al gomito fino al 01.02.2021 ed a sottoporsi a numerose visite fisiatriche e di fisioterapia.
Aggiungeva che, con comunicazione pec del 18.11.2020, aveva informato del sinistro il , quale ente responsabile della sicurezza delle Controparte_1 strade, per ottenere il il risarcimento dei danni subiti (doc. 6).
Il perito assicurativo incaricato dall'Ente dell'accertamento dello stato dei luoghi, aveva accertato la sussistenza della catena tesa tra due paletti metallici posti a ciascun lato della strada per una lunghezza totale di metri 4,30, evidenziando che dopo l'accaduto alla catena stessa erano stati “attaccati dei frammenti di nastro fettucciato bianco e rosso” tuttavia, aveva escluso la responsabilità dell'Ente custode della strada sulla constatazione della presenza di un piccolo cartello di
“Divieto di accesso” affisso alla catena stessa (doc. 7).
Tanto premesso, richiamate le risultanze della perizia di parte medico-legale a firma del dott. l'attore chiedeva accertarsi la responsabilità del Per_1 [...]
ai sensi dell'art. 2051 c.c., con conseguente condanna al Controparte_1
2 risarcimento del danno non patrimoniale (da lesione dell'integrità psico-fisica) e del danno patrimoniale (da esborsi per spese emdiche e di riparazione della biciletta) complessivamente quantificato in euro 39.604,00.
Il si costituiva in giudizio contestando dedotto ed allegato Controparte_1 da parte attrice sia in punto di an che di quantum debeatur, quindi chiedendo il rigetto della domanda;
La causa veniva istruita, a mezzo di acquisizione di documenti e di prova orale.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni in trattazione scritta del
20.02.2025, la scrivente Giudice tratteneva la causa in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c
3. In via preliminare va rigettata l'eccezione reiterata in comparsa conclusionale dall'Ente convenuto di inammissibilità della domanda altresì avanzata dall'attore, nella prima memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c. ai sensi dell'art. 2043 c.c.
L'attore, precisando la domanda svolta in principalità in citazione a norma dell'art. 2051 c.c., con la predetta memoria, ha prospettato una differente qualificazione giuridica della stessa senza modificare l'originario elemento identificativo soggettivo né la vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo.
Non è superato, dunque, il discrimen tra emendatio e mutatio libelli contemplato da consolidati principi della giurisprudenza di legittimità affinchè possa ritenersi integrata la “modificazione non ammessa” ai sensi dell'art. 183 c.p.c. (cfr
Cassazione civile, SS.UU., sentenza 15/06/2015 n° 12310).
4. Parte attrice, a sostegno della domanda risarcitoria che ci occupa, in via principale ha invocato la responsabilità dell'Ente convenuto -in qualità di proprietario della strada ove è avvenuto l'infortunio- ex art. 2051 c.c., per aver violato l'obbligo di manutenere la strada, ovvero controllare che la stessa non presentasse fattori di rischio per l'incolumità dell'utenza (con riferimento alla presenza della catena che avrebbe provocato la caduta del ciclista), in subordine
3 ha evocato la responsabilità dell'Ente per danni da inadempimento contrattuale.
Venendo dapprima ad esaminare la domanda ex art. 2051 c.c., occorre anzitutto premettere che, secondo la giurisprudenza costante e condivisibile della Corte di legittimità, perché possa configurarsi in concreto la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c., è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire (ad esempio analogo a quello previsto per il depositario) e funzione della norma è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione.
“Tale tipo di responsabilità è esclusa dalla norma solamente dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa, che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità, dell'eccezionalità e dell'inevitabilità” (cfr. tra le tante: Cass. civ. n.5326/2005, n.2284/2006, n.
11016/2011).
Pertanto, parte attrice, agendo per il risarcimento dei danni ex art. 2051 c.c., deve provare il danno, l'esistenza di una relazione causale/eziologia tra la cosa in custodia e l'evento dannoso lamentato ed il potere sulla cosa in custodia da parte del convenuto.
Parte convenuta deve invece offrire la prova contraria alla presunzione “iuris tantum” della sua responsabilità (esclusiva e/o concorrente), mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità riferibile anche alla condotta dello stesso danneggiato.
Relativamente alla sussistenza del “nesso di causalità” tra la cosa ed il danno la corte di Cassazione è ferma sul suo costante orientamento secondo il quale “Per
l'applicazione della presunzione di responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. è
4 necessaria la prova da parte del danneggiato del rapporto di causalità tra il bene in custodia e l'evento dannoso” (Cass. civ. n. 24845/2014).
Pertanto, quando il comportamento del soggetto che interagisce con la cosa è apprezzabile come incauto, occorre allora stabilire se il danno è stato cagionato dalla cosa o dal comportamento della stessa vittima o se vi è stato concorso causale tra i due fattori, compiendo una valutazione sul piano del nesso eziologico che comunque sottende un bilanciamento fra i detti doveri di precauzione e cautela e quando la conclusione è nel senso che, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa, la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, va escluso che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento ritenuto integrato il caso fortuito.
Nel caso in cui l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, la quale abbia interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, si verifica una ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo deve essere adeguato alla natura ed alla pericolosità della cosa, con la conseguenza che, quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, pertanto, la responsabilità del custode.
L'imprudenza del danneggiato, che abbia riportato un danno a seguito di siffatta impropria utilizzazione, integra, quindi, un caso fortuito (v. anche Cass. civ. n.
4279/2008).
Quanto alla domanda avanzata ai sensi dell'art. 2043 c.c., si richiama l'ordinario onere a carico dell'attore in punto di prova di tutti gli elementi costitutivi della
5 fattispecie oggettiva e soggettiva dell'illecito aquiliano.
5. Così in sintesi enucleati i principi che devono orientare la presente decisione, si osservi come nella specie sia incontestata la custodia del tratto di strada in cui si
è verificato il sinistro in capo al , Ente dunque gravato del Controparte_1 potere-dovere di intervento su di essa al fine di assicurarne la conservazione in buono stato di manutenzione.
Non altrettanto certa è la verificazione del sinistro secondo le modalità allegate dall'attore.
Ed infatti, la caduta di , per come descritta in citazione Parte_1
(“percorreva per la prima volta la pista ciclopedonale “Dei Fontanili”, un itinerario di
52 km che partendo da Lograte attraversa tutta la bassa pianura lombarda allorchè, giunto all'altezza della località Pontegatello, nel comune di Azzano Mella
(Bs), cadeva a terra a causa di una catena poco visibile e non segnalata che – tesa perpendicolarmente al senso di marcia - sbarrava del tutto inaspettatamente il percorso ciclabile non ha trovato riscontro probatorio in atti.
L'unico testimone citati nell'interesse dell'attore stesso, , non ha Testimone_1 fornito elementi utili alla ricostruzione della dinamica dell'incidente, non avendovi assistito.
Lo stesso ha riportato de relato la versione dei fatti appresa dall'attore “… entrato nel locale accompagnato dal Sig. che lo aveva soccorso …. Ha raccontato di CP_2 essere caduto dalla propria bicicletta in via dei Pizzi a causa di una catena posta a sbarramento del percorso ciclopedonale dei Fontanili e di essere stato soccorso dal
Sig. Abbiamo chiamato l'ambulanza. La catena c'era”. CP_2
Trattandosi evidentemente di dichiarazione inutilizzabili in quanto de relato actoris e sfornite di oggettivi riscontri.
Non è emersa, prova, dunque delle modalità della causa e modalità della caduta dalla bicicletta né della precarietà ovvero della presenza di una insidia nel manto stradale o altra circostanza dalla quale poter inferire la sussistenza in quel punto di intrinseca pericolosità essendo al fine inidonea la raffigurazione dello stato dei
6 luoghi, in particolare della catena a delimitare il percorso asseritamene attraversato in bici dall'attore fornita dalle fotografie in atti (doc. 2 e 3 della produzione attorea).
Parte attrice, pertanto, non ha assolto all'onere di dimostrare la dinamica del sinistro e l'eziologia della caduta con la manutenzione in quel punto della strada, elementi indispensabili ai fini dell'accertamento sia della responsabilità ex art. 2051 c.c. che 2043 c.c.
E comunque, seppur fosse stata fornita la prova di una situazione di oggettivo pericolo connesso alla strada, non sarebbe operativa nella specie la previsione dell'art. 2051 c.c. atteso che le emergenze istruttorie danno atto della concreta possibilità di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto e dunque di adottare la cautele utili ad evitare la caduta ovvero limitare le conseguenze lesive.
Non sono apprezzabili dati fattuali dai quali poter inferire che il danneggiato nell'occorso non avesse potuto osservare il grado di diligenza impostogli dalla situazione di fatto in cui veniva a trovarsi.
Ed infatti, in mancanza di prova contraria è dato ritenere che, come allegato e documentato dall' convenuto, il sinistro si verificava in pieno girono, in CP_3 condizioni metereologiche favorevoli ad una buona visibilità mentre il si Pt_1 accingeva ad entrare in un'area privata, oltrepassando una catena recante resa particolarmente visibile dal cartello ad essa annesso, con l'indicazione della proprietà privata.
Sussistevano dunque le condizioni oggettive e soggettive perché lo stesso, potesse avvistare la catena e dunque adottare tutte le precauzione necessarie ad evitare di oltrepassarla in biciletta.
Alle superiori considerazioni consegue il rigetto della domanda.
5. In ragione della soccombenza, le spese di lite si pongono a carico dell'attore in favore del convenuto, nella misura di euro 5.199,00, oltre spese generali, CP_1
7 iva e cpa come per legge (di cui euro 919,00 per fase introduttiva, euro 780,00 per fase studio, euro 1700,00 per fase di trattazione/istruttoria, euro 1800,00 per fase decisionale).
La liquidazione è stata effettuata applicati i parametri di cui alle tabelle in vigore approssimati (ex art. 82 Dpr 115/2002) ai valori medi dello scaglione di valore da euro 5.201,00 a euro 26.000,00.
Lo scostamento dai minimi edittali previsti dall'art. 5 comma 6 DM 55/2014 si reputa opportuno alla luce della scarsa complessità e importanza della materia e dell'assenza di questioni giuridiche/interpretative di rilievo, tali cioè da non riflettere i parametri predisposti dal legislatore (Cass 11887/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: rigetta la domanda proposta da nei confronti del Parte_1 [...]
; CP_1 condanna l'attore a rifondere al le spese di lite nella Controparte_1 misura di euro 5.199,00.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Brescia, lì 11.06.2025
Il Giudice
Giovanna Faraone
8