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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/08/2025, n. 3358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3358 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di PALERMO SEZIONE VI CIVILE
ESECUZIONI MOBILIARI
in persona del Giudice dott.ssa Rachele Monfredi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 4903 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024 vertente
TRA
n.q. di genitore di rappresentata e difesa Parte_1 Persona_1 congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Angelo Pietro Bruccheri e Carmelo Luca Lalomia;
ATTRICE in RIASSUNZIONE (creditrice procedente) - OPPONENTE
E
n persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
CONVENUTO MA (debitore esecutato)
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_2
LI MA (terzo pignorato)
CONCLUSIONI delle PARTI: come da note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter cpc per l'udienza di assunzione in decisione del 25.6.25 e atti ivi richiamati
1 MOTIVI della DECISIONE
Il processo ha a oggetto la fase di merito dell'opposizione ex art. 617 co. 2^ cpc proposta in via cautelare da n.q. di genitore di – creditrice procedente nel Parte_1 Persona_1 giudizio di espropriazione ex art. 543 cpc RGE 4851/22 proposto contro il e Controparte_3 nei confronti del terzo pignorato – avverso l'ordinanza resa il 28/11/2023 con la CP_2 quale il G.E. aveva dichiarato sospesa l'esecuzione in ragione del fatto che il Comune debitore esecutato, come documentato dal tesoriere , con delibera n. 18 del 20.4.22 aveva CP_2 deliberato lo stato di dissesto ex art. 246 TUEL, preceduto dal ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario ex art. 243 bis TUEL deciso con delibera 70/18.
Premesso che la fase cautelare si era conclusa con ordinanza del 25.3.24 con la quale, rigettata la richiesta di sospensione dell'ordinanza impugnata, era stato assegnato il termine di sessanta giorni per la riassunzione del merito della causa di opposizione;
con l'atto di citazione l'attrice in riassunzione ha reiterato i motivi di opposizione deducendo che l'ordinanza impugnata integra a ben vedere gli estremi di un'estinzione “atipica”, erroneamente pronunciata in ragione Parte dell'estraneità del credito azionato al novero di quelli rientranti nella competenza dell' la cui competenza – ai sensi dell'art. 5 co. 2 dl 80/2004 – è limitata a “fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato”, da individuarsi nella specie nel 2020, come si evince dall'invito ai creditori pubblicato dallo stesso Parte
Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza opposta al fine di consentire la ripresa dell'esecuzione.
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato (cfr. CP_2 ord. del 31.5.24), quest'ultimo, ritualmente citato in giudizio, non si costituito ed è stato dichiarato contumace, così come il convenuto Controparte_3
La causa, istruita mediante produzione documentale è stata posta in decisione all'udienza in epigrafe indicata.
*****
Così sinteticamente delineato l'oggetto del processo, il Tribunale rileva e osserva quanto segue.
Alla data di notifica del pignoramento (14 e 15 novembre 2022) – come emerge dalla dichiarazione del tesoriere terzo pignorato, il cui contenuto è richiamato nell'ordinanza opposta – il comune di aveva già deliberato il dissesto di cui all'art. 246 TUEL. CP_3
2 Tale delibera supera la precedente di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario e impone la declaratoria di improcedibilità delle nuove esecuzioni individuali e l'estinzione di quelle in corso, allorquando si riferiscano a crediti rientranti nella previsione del comma 2 dell'art. 248 TUEL.
I richiami alla procedura di riequilibrio finanziario e all'art. 243 bis TUEL che impone la sospensione di tutte le procedure esecutive individuali nelle more della decisione della Corte dei
Conti di approvazione o diniego di approvazione del piano non sono dunque Pt_3
La declaratoria di sospensione – essendo stata la procedura intrapresa dopo la delibera di dissesto
– alla luce della disciplina sopra richiamata, deve essere intesa quale declaratoria di improcedibilità, come tale opponibile ex art. 617 cpc.
Tale decisione, tuttavia, come dedotto dall'opponente, risulta emessa in assenza dei presupposti atteso che il debito del comune verso la creditrice procedente non rientra, effettivamente, nella competenza dell'Organismo Straordinario di Liquidazione, preposto alla liquidazione della massa attiva in favore dei creditori ammessi al passivo ex art. 252 co. IV TUEL.
*****
Invero, secondo la previsione appena citata, “L'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti e atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato”.
Nel caso di specie, l'anno in questione – come documentato dalla difesa della creditrice – è il
2020.
“L'art. 5, comma 2, del D.L. n. 80 del 2004, norma di interpretazione autentica, ha altresì disposto che: "Ai fini dell'applicazione degli artt. 252, comma 4, e 254, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si intendono compresi nella fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all'art. 256, comma 11, del medesimo Testo Unico". … Dalla piana lettura delle suddette disposizioni, emerge all'evidenza che il momento rilevante, ai fini dell'applicazione dell'art. 248 D.Lgs. n. 267 del 2000 cit., è quello del fatto o atto di gestione a cui il debito accertato è correlato. (Cons. Stato, Sez. V, Sent. 02/05/2023,
n. 4372).
L'interpretazione ribadita dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato trova riscontro pure in quella della Consulta (cfr. sent. 154/13 relativa alle analoghe disposizioni vigenti per le obbligazioni rientranti nella gestione commissariale del Comune di Roma).
3 La Corte ha ribadito infatti che “in una procedura concorsuale – tipica di uno stato di dissesto – una norma che ancori ad una certa data il fatto o l'atto genetico dell'obbligazione è logica e coerente, proprio a tutela dell'eguaglianza tra i creditori, mentre la circostanza che l'accertamento del credito intervenga successivamente è irrilevante ai fini dell'imputazione”.
Secondo la Consulta, sarebbe infatti “irragionevole il contrario, giacché farebbe difetto una regola precisa per individuare i crediti imputabili alla gestione commissariale o a quella ordinaria e tutto sarebbe affidato alla casualità del momento in cui si forma il titolo esecutivo, anche all'esito di una procedura giudiziaria di durata non prevedibile. La fissazione di una data per distinguere le due gestioni avrebbe un valore soltanto relativo, né sarebbe perseguito in modo efficace l'obiettivo di tenere indenne la gestione ordinaria [….] dagli effetti del debito pregresso [….]”.
Ne discende il divieto di azioni esecutive individuali e l'estinzione dei giudizi promossi anche se relativi all'esecuzione di giudicati che si siano formati successivamente alla dichiarazione di dissesto, ma per fatti o atti anteriori alla dichiarazione medesima.
Nel caso di specie i crediti azionati si basano sull'ordinanza resa dal Tribunale di Agrigento sez. lav. il 19.3.22 nell'ambito del giudizio iscritto al n. 59/22 e sull'ordinanza resa dal Tribunale di
Agrigento, sez. lav. il 10.5.22 nell'ambito del giudizio iscritto al n. 1185/22 e hanno a oggetto le spese processuali. Dunque, i fatti generatori dei crediti sono i processi stessi nell'ambito dei quali le spese sono state liquidate, entrambi successivi al 2020. Entrambi risultano iniziati nel 2022 e pure ove si guardi alla pretesa sostanziale nell'ambito dei medesimi fatta valere, avente a oggetto un obbligo di fare del si addiverrebbe comunque al medesimo risultato, essendo il ricorso CP_3 all'origine del processo un ricorso ex art. 700 cpc.
Dalle considerazioni svolte discende l'accoglimento dell'opposizione e l'annullamento dell'ordinanza con essa impugnata, impregiudicata restando ogni valutazione ulteriore sull'esito dell'esecuzione che riprenderà dinanzi al Giudice competente.
L'opposizione ex art. 617 cpc ha infatti natura meramente rescindente e non spetta al giudice che la definisce l'adozione dei provvedimenti propri del giudice dell'esecuzione, dinanzi al quale la procedura dovrà essere riassunta nei termini di legge su ricorso dell'opponente vittorioso (cfr., in motivazione, Cass. sez. III civ. n. 6733/11 secondo la quale “è conseguenza normale dell'opposizione agli atti esecutivi, che costituisce un giudizio meramente rescindente sulla legittimità di uno degli atti del processo esecutivo, che l'eventuale riconoscimento dell'illegittimità di questo comporti soltanto, nella sede cognitiva in cui appunto si esaurisce l'opposizione, la caducazione dell'atto, sicché nel processo esecutivo il giudice dell'esecuzione dovrà adottare ogni
4 opportuna conseguente determinazione, tra cui anche, ma appunto e solo in sede esecutiva, la pronuncia di un atto che non contenga il vizio che ha condotto all'accoglimento dell'opposizione”).
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 cpc e vanno liquidate ex DM
55/15 e succ. mod. – individuato lo scaglione di valore di riferimento in quello delle cause comprese tra € 1.101,00 e € 5.200,00, applicati valori prossimi ai minimi in ragione della mancata costituzione delle controparti ed esclusa la fase istruttoria in ragione della natura del processo e della sua concreta articolazione – in complessivi € 1.500,00 oltre CPA spese generali e IVA come per legge
P.Q.M.
ACCOGLIE l'opposizione ex art. 617 cpc proposta avverso l'ordinanza di sospensione resa nel giudizio 4851/22 il 28.11.23 che annulla.
CONDANNA il convenuto contumace, al pagamento delle spese nella misura di € CP_3
1.500,00 oltre CPA, spese generali e IVA come per legge.
Palermo, 28.8.25
Il Giudice dott.ssa Rachele Monfredi
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di PALERMO SEZIONE VI CIVILE
ESECUZIONI MOBILIARI
in persona del Giudice dott.ssa Rachele Monfredi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 4903 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024 vertente
TRA
n.q. di genitore di rappresentata e difesa Parte_1 Persona_1 congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Angelo Pietro Bruccheri e Carmelo Luca Lalomia;
ATTRICE in RIASSUNZIONE (creditrice procedente) - OPPONENTE
E
n persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
CONVENUTO MA (debitore esecutato)
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_2
LI MA (terzo pignorato)
CONCLUSIONI delle PARTI: come da note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter cpc per l'udienza di assunzione in decisione del 25.6.25 e atti ivi richiamati
1 MOTIVI della DECISIONE
Il processo ha a oggetto la fase di merito dell'opposizione ex art. 617 co. 2^ cpc proposta in via cautelare da n.q. di genitore di – creditrice procedente nel Parte_1 Persona_1 giudizio di espropriazione ex art. 543 cpc RGE 4851/22 proposto contro il e Controparte_3 nei confronti del terzo pignorato – avverso l'ordinanza resa il 28/11/2023 con la CP_2 quale il G.E. aveva dichiarato sospesa l'esecuzione in ragione del fatto che il Comune debitore esecutato, come documentato dal tesoriere , con delibera n. 18 del 20.4.22 aveva CP_2 deliberato lo stato di dissesto ex art. 246 TUEL, preceduto dal ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario ex art. 243 bis TUEL deciso con delibera 70/18.
Premesso che la fase cautelare si era conclusa con ordinanza del 25.3.24 con la quale, rigettata la richiesta di sospensione dell'ordinanza impugnata, era stato assegnato il termine di sessanta giorni per la riassunzione del merito della causa di opposizione;
con l'atto di citazione l'attrice in riassunzione ha reiterato i motivi di opposizione deducendo che l'ordinanza impugnata integra a ben vedere gli estremi di un'estinzione “atipica”, erroneamente pronunciata in ragione Parte dell'estraneità del credito azionato al novero di quelli rientranti nella competenza dell' la cui competenza – ai sensi dell'art. 5 co. 2 dl 80/2004 – è limitata a “fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato”, da individuarsi nella specie nel 2020, come si evince dall'invito ai creditori pubblicato dallo stesso Parte
Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza opposta al fine di consentire la ripresa dell'esecuzione.
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato (cfr. CP_2 ord. del 31.5.24), quest'ultimo, ritualmente citato in giudizio, non si costituito ed è stato dichiarato contumace, così come il convenuto Controparte_3
La causa, istruita mediante produzione documentale è stata posta in decisione all'udienza in epigrafe indicata.
*****
Così sinteticamente delineato l'oggetto del processo, il Tribunale rileva e osserva quanto segue.
Alla data di notifica del pignoramento (14 e 15 novembre 2022) – come emerge dalla dichiarazione del tesoriere terzo pignorato, il cui contenuto è richiamato nell'ordinanza opposta – il comune di aveva già deliberato il dissesto di cui all'art. 246 TUEL. CP_3
2 Tale delibera supera la precedente di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario e impone la declaratoria di improcedibilità delle nuove esecuzioni individuali e l'estinzione di quelle in corso, allorquando si riferiscano a crediti rientranti nella previsione del comma 2 dell'art. 248 TUEL.
I richiami alla procedura di riequilibrio finanziario e all'art. 243 bis TUEL che impone la sospensione di tutte le procedure esecutive individuali nelle more della decisione della Corte dei
Conti di approvazione o diniego di approvazione del piano non sono dunque Pt_3
La declaratoria di sospensione – essendo stata la procedura intrapresa dopo la delibera di dissesto
– alla luce della disciplina sopra richiamata, deve essere intesa quale declaratoria di improcedibilità, come tale opponibile ex art. 617 cpc.
Tale decisione, tuttavia, come dedotto dall'opponente, risulta emessa in assenza dei presupposti atteso che il debito del comune verso la creditrice procedente non rientra, effettivamente, nella competenza dell'Organismo Straordinario di Liquidazione, preposto alla liquidazione della massa attiva in favore dei creditori ammessi al passivo ex art. 252 co. IV TUEL.
*****
Invero, secondo la previsione appena citata, “L'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti e atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato”.
Nel caso di specie, l'anno in questione – come documentato dalla difesa della creditrice – è il
2020.
“L'art. 5, comma 2, del D.L. n. 80 del 2004, norma di interpretazione autentica, ha altresì disposto che: "Ai fini dell'applicazione degli artt. 252, comma 4, e 254, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si intendono compresi nella fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all'art. 256, comma 11, del medesimo Testo Unico". … Dalla piana lettura delle suddette disposizioni, emerge all'evidenza che il momento rilevante, ai fini dell'applicazione dell'art. 248 D.Lgs. n. 267 del 2000 cit., è quello del fatto o atto di gestione a cui il debito accertato è correlato. (Cons. Stato, Sez. V, Sent. 02/05/2023,
n. 4372).
L'interpretazione ribadita dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato trova riscontro pure in quella della Consulta (cfr. sent. 154/13 relativa alle analoghe disposizioni vigenti per le obbligazioni rientranti nella gestione commissariale del Comune di Roma).
3 La Corte ha ribadito infatti che “in una procedura concorsuale – tipica di uno stato di dissesto – una norma che ancori ad una certa data il fatto o l'atto genetico dell'obbligazione è logica e coerente, proprio a tutela dell'eguaglianza tra i creditori, mentre la circostanza che l'accertamento del credito intervenga successivamente è irrilevante ai fini dell'imputazione”.
Secondo la Consulta, sarebbe infatti “irragionevole il contrario, giacché farebbe difetto una regola precisa per individuare i crediti imputabili alla gestione commissariale o a quella ordinaria e tutto sarebbe affidato alla casualità del momento in cui si forma il titolo esecutivo, anche all'esito di una procedura giudiziaria di durata non prevedibile. La fissazione di una data per distinguere le due gestioni avrebbe un valore soltanto relativo, né sarebbe perseguito in modo efficace l'obiettivo di tenere indenne la gestione ordinaria [….] dagli effetti del debito pregresso [….]”.
Ne discende il divieto di azioni esecutive individuali e l'estinzione dei giudizi promossi anche se relativi all'esecuzione di giudicati che si siano formati successivamente alla dichiarazione di dissesto, ma per fatti o atti anteriori alla dichiarazione medesima.
Nel caso di specie i crediti azionati si basano sull'ordinanza resa dal Tribunale di Agrigento sez. lav. il 19.3.22 nell'ambito del giudizio iscritto al n. 59/22 e sull'ordinanza resa dal Tribunale di
Agrigento, sez. lav. il 10.5.22 nell'ambito del giudizio iscritto al n. 1185/22 e hanno a oggetto le spese processuali. Dunque, i fatti generatori dei crediti sono i processi stessi nell'ambito dei quali le spese sono state liquidate, entrambi successivi al 2020. Entrambi risultano iniziati nel 2022 e pure ove si guardi alla pretesa sostanziale nell'ambito dei medesimi fatta valere, avente a oggetto un obbligo di fare del si addiverrebbe comunque al medesimo risultato, essendo il ricorso CP_3 all'origine del processo un ricorso ex art. 700 cpc.
Dalle considerazioni svolte discende l'accoglimento dell'opposizione e l'annullamento dell'ordinanza con essa impugnata, impregiudicata restando ogni valutazione ulteriore sull'esito dell'esecuzione che riprenderà dinanzi al Giudice competente.
L'opposizione ex art. 617 cpc ha infatti natura meramente rescindente e non spetta al giudice che la definisce l'adozione dei provvedimenti propri del giudice dell'esecuzione, dinanzi al quale la procedura dovrà essere riassunta nei termini di legge su ricorso dell'opponente vittorioso (cfr., in motivazione, Cass. sez. III civ. n. 6733/11 secondo la quale “è conseguenza normale dell'opposizione agli atti esecutivi, che costituisce un giudizio meramente rescindente sulla legittimità di uno degli atti del processo esecutivo, che l'eventuale riconoscimento dell'illegittimità di questo comporti soltanto, nella sede cognitiva in cui appunto si esaurisce l'opposizione, la caducazione dell'atto, sicché nel processo esecutivo il giudice dell'esecuzione dovrà adottare ogni
4 opportuna conseguente determinazione, tra cui anche, ma appunto e solo in sede esecutiva, la pronuncia di un atto che non contenga il vizio che ha condotto all'accoglimento dell'opposizione”).
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 cpc e vanno liquidate ex DM
55/15 e succ. mod. – individuato lo scaglione di valore di riferimento in quello delle cause comprese tra € 1.101,00 e € 5.200,00, applicati valori prossimi ai minimi in ragione della mancata costituzione delle controparti ed esclusa la fase istruttoria in ragione della natura del processo e della sua concreta articolazione – in complessivi € 1.500,00 oltre CPA spese generali e IVA come per legge
P.Q.M.
ACCOGLIE l'opposizione ex art. 617 cpc proposta avverso l'ordinanza di sospensione resa nel giudizio 4851/22 il 28.11.23 che annulla.
CONDANNA il convenuto contumace, al pagamento delle spese nella misura di € CP_3
1.500,00 oltre CPA, spese generali e IVA come per legge.
Palermo, 28.8.25
Il Giudice dott.ssa Rachele Monfredi
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