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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 04/12/2025, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Arezzo
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, Dott. ssa Carmela Labella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3153/2023 R.G., all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate promossa da:
Parte_1 elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'avv. LAIS NICOLA , dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti
PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1 elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'avv. AMUNNI CAMILLA e dell'avv.
LI GI SC , dai quali è rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, giusta procura in atti
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per l'udienza cartolare del 01.12.2025,
l'avv. LAIS NICOLA , per la parte ricorrente, così conclude: “(…) a) voglia l'Ill.mo Giudice adito - qualora ritenga sussistente la propria giurisdizione e disposta la mediazione - ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accertare e dichiarare l'applicabilità dell'art. 93 CCE (oggi 54) in relazione
pagina 1 di 25 alla detenzione dell'area di cui in narrativa ed al contratto in essere tra le parti che li riguarda, riqualificando, se del caso, il contratto come concessione;
b) nel merito, per tutte le ragioni di cui al presente atto e comunque per quelle di giustizia, voglia dichiarare la nullità/inefficacia, eventualmente anche previa disapplicazione degli atti aventi portata generale del comune, delle parti del contratto in essere tra le parti, come sopra indicato, lì dove prevede (art. 4) un canone diverso da quello di cui all'art. 93 (oggi 54) CCE, e la sostituzione di dette clausole, quanto meno a far data dal febbraio 2019, con la previsione dell'obbligo di pagamento delle sole somme ex lege dovute, parametrate al
TOSAP/COSAP, sino al 31 dicembre 2020 e, dopo tale data, al canone previsto dall'art. 1, comma
831bis della legge n. 160/19, determinate nella misura di euro 800,00 annue per impianto presente o nella diversa misura che il Tribunale riterrà conforme a legge, dichiarando non dovute le ulteriori somme richieste, oltre al canone parametrato al canone unico predetto;
c) conseguentemente voglia ordinare al S. IO AR di restituire a le somme corrisposte da CP_1 Parte_1 quest'ultima in eccesso, rispetto a quanto determinato in forza della domanda di cui al punto precedente, dal febbraio 2019 sino alla conclusione del presente giudizio (…)”;
l'avv. LI GI SC e l'avv. AMMUNI CAMILLA, per la parte resistente così concludono: “(…) - in via principale, nel merito: rigettare integralmente le domande formulate da nei confronti del in quanto integralmente infondate in Parte_1 Controparte_1 fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa, con ogni consequenziale effetto di legge;
- In via principale e riconvenzionale: accertare e dichiarare la sussistenza del credito vantato dal
nei confronti di per il maggiore e complessivo importo Controparte_1 Parte_1 di euro 159.334,45 di cui: - saldo 2018 euro 1.986,79 (compresa rivalutazione ISTAT); secondo semestre 2019 euro 11.654,84 (compresa rivalutazione ISTAT); intera annualità 2020 per euro
22.201,96 (compresa rivalutazione ISTAT); intera annualità 2021 (euro 22.357,37 compresa rivalutazione ISTAT); intera annualità 2022 (euro 23.028,09 compresa rivalutazione ISTAT;
intera annualità 2023 (euro 25.284,84); intera annualità 2024 (euro 25.855,15); intera annualità 2025 (euro
26.965,41) in forza dell'applicazione dell'art. 4 del contratto di locazione del 31.10.2003 oltre interessi, e per l'effetto condannare al pagamento nei confronti del Parte_1 [...]
della somma di € 159.334,45 oltre interessi dal dì del dovuto all'effettivo Controparte_1 pagamento;
- in via subordinata e riconvenzionale: nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta
Applicabilità dell'art 93 (ora 54) CCE alla fattispecie in oggetto, Codesto Ill.mo Giudice Voglia accertare l'applicabilità del canone di cui all'art. 4 del contratto di locazione del 31.10.2023 per l'annualità 2018, accertare la rideterminazione del canone come stabilito dall'art. 63
D.lgs., 446/97, comma 2, lettf) 1) oltre rivalutazione ISTAT per le annualità 2019-2020-2021 pagina 2 di 25 e per l'annualità 2022, 2023, 2024 e 2025 nella misura di 800,00 euro annuali e per l'effetto condannare in favore del al pagamento delle somme dovute all'esito Parte_1 CP_1 dell'applicazione delle predetta normativa;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi legali del presente giudizio (…)”;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.12.2023, Parte_1
( di seguito indicata anche ), chiedeva quanto in epigrafe riportato e, al fine di
[...] Pt_1 meglio chiarire le questioni di diritto sottese alla domanda, procedeva ad una breve ricostruzione dei rapporti tra il ed essa . Segnatamente, esponeva che essa aveva, nel Comune di CP_1 Pt_1 Pt_1
S. IO AR, un'infrastruttura per comunicazioni elettroniche realizzata su area del Comune,
Torre Piezometrica, via Terzilio Cardinali (fg. 10, pt.lla 192) in forza di un contratto con FO il
31 ottobre 2003 e qualificato come di locazione, di durata 6 anni rinnovabili, che prevedeva un canone
(art. 4) di 22.000 euro circa (attualizzati) annui, pagabili in 2 rate semestrali di eguale importo;
che questo impianto era pervenuto ad essa per forza di operazioni societarie da ritenersi pacifiche Pt_1 tra le parti, visto che in data 15 aprile 2022 il Comune aveva chiesto direttamente ad essa la Pt_1 somma di euro 58.200,00 per canoni non pagati per gli anni 2018 (parte), 2019, 2020 e 2021; che, a dire di essa esponente, il canone richiesto non pareva coerente con la normativa di settore, cosa che aveva portato essa a ritenere nulle le clausole economiche differenti, pagando il canone Pt_1 previsto per legge e non quello contrattualmente fissato;
che con il d.lgs. n. 70/12, difatti, il legislatore aveva riscritto l'art. 93 del CCE (divieto di imporre altri oneri), prevedendo, con una norma chiaramente imperativa, che “(…) Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge. (…) Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l'obbligo di tenere indenne la Pubblica Amministrazione, l'Ente locale, ovvero l'Ente proprietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'Ente locale. Nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto, in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al
Codice o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993,
n. 507, oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del pagina 3 di 25 decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettere e) ed f), del medesimo articolo, ovvero dell'eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie di cui all'articolo 47, comma 4, del predetto decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (…)”; che tale norma, quindi, prevedeva che i Comuni non potessero chiedere canoni per la realizzazione ed esercizio degli impianti e che l'unico corrispettivo che poteva essere richiesto, per l'occupazione di beni comunali (quale che ne sia la natura), fosse un canone parametrato al COSAP o in alternativa alla TOSAP, calcolata secondo quanto previsto dalla norma stessa (fino al 31 dicembre 2020), ovvero, a far data dal 1 gennaio 2021, il canone unico (CUP) di cui alla legge n. 160/19; che conseguentemente, a dire di esso ricorrente, erano nulle le previsioni di canoni diversi da quelli fissati, in via imperativa dalla normativa di settore;
che, pertanto, essa società chiedeva di accertare e dichiarare la nullità delle clausole che disciplinavano i rapporti in essere tra le parti, come sopra meglio indicati e comunque come individuati da controparte nell'avviso che si impugnava in questa sede, lì dove prevedevano un canone diverso da quello prescritto dall'art. 93 CCE (oggi art. 54) e, conseguentemente, accertare e dichiarare la non debenza delle somme da ultimo richieste dal e la conseguente illegittimità dell'avviso qui impugnato;
che dovevano CP_1 essere dichiarate nulle le clausole del contratto che legava le parti per contrasto con l'art. 93 (oggi 54)
CCE; che in materia di canoni per l'installazione e l'esercizio degli impianti di comunicazioni elettroniche esistevano dei principi consolidati, fissati dalla normativa comunitaria e nazionale, che miravano a far sì che tali costi fossero non discriminatori e sempre più contenuti, e ciò al fine di permettere lo sviluppo delle reti (adempimento di per sé estremamente oneroso) e di garantire al cliente un prezzo sempre più competitivo per i servizi resi;
che tale principio era fissato, a dire di essa esponente, chiaro e lampante, nell'art. 93 (oggi 54) del d.lgs. n. 259/03, come modificato nel 2012 ed interpretato autenticamente nel 2016 con l'art. 12 del d.lgs. n. 33/16; che la norma in parola disponeva che “(…) gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l'obbligo di tenere indenne la Pubblica Amministrazione, l'Ente locale, ovvero l'Ente proprietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'Ente locale. Nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto, in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al Codice o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettere e) ed f), del medesimo articolo, pagina 4 di 25 ovvero dell'eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie di cui all'articolo
47, comma 4, del predetto decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (…)”; che tale norma, a dire di essa esponente, sanciva, quindi, per il settore in esame, una particolare modalità di determinazione del canone per l'occupazione di un bene pubblico, parametrato prima sulla TOSAP o sul COSAP e oggi sul canone unico CUP ai sensi della legge n. 160/19, secondo il principio dell'alternatività (di applicazione generale), nonché secondo il principio dell'esclusività; che tale norma era stata interpretata autenticamente con l'art. 12 del d.lgs. n. 33/16 che, nella prima versione, prevedeva che
“(…) l'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione (…)”; che la disposizione in parola era stata modificata dall'art. 8bis, comma 1, lett. c) del d.l. n. 135/18, convertito con la legge n. 12/19, che disponeva che “ all'articolo 12, comma
3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto”; che la norma di interpretazione autentica in esame era stata, di recente, ulteriormente modificata, adeguando il riferimento all'art. 93 CCE con il novellato art. 54, che era il nuovo articolo che, a seguito della riscrittura del d.lgs. n. 259/03, aveva sostituito l'art. 93 predetto; che alla luce di quanto sopra indicato, a dire di essa esponete, era evidente che in forza dell'art. 93 (oggi 54) CCE agli enti locali era fatto divieto di imporre oneri finanziari o reali diversi o ulteriori rispetto al canone parametrato oggi al canone unico CUP, anche in ipotesi di rapporti di natura iure privatorum intrattenuti con la P.A.; che l'art. 93 CCE era stato, , nel dicembre 2021, modificato con la riscrittura del CCE ed ora (rinumerato all'art. 54) dispone così “Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le
Province ed i Comuni, i consorzi, gli enti pubblici economici, i concessionari di pubblici servizi, di aree e beni pubblici o demaniali, non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni ulteriori a quelli stabiliti nel presente decreto, fatta salva
l'applicazione del canone previsto dall'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dalla legge 30 dicembre 2020 n.178. Resta escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o titolo richiesto, come da art. 12 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, come integrato dall' art. 8 bis, comma 1, lettera c) del decreto-legge14 dicembre 2018, n. 135, coordinato con la legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12” (art. 54 CCE, ex art. 93); che la legge n. 160/19, all'art. 1, comma 831bis prevedeva che “Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al pagina 5 di 25 decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82”; che il legislatore aveva previsto, per tutte le ipotesi di messa a disposizione di beni pubblici in favore dei gestori di telefonia, una sorta di “equo canone” parametrato (dal 2021) sul canone unico (e fissato nella misura fissa di 800,00 euro per impianto, proprio per mettere fine a questo tipo di contenziosi), a prescindere dalla natura del bene pubblico concesso in detenzione;
che nel caso di specie, quindi, il canone doveva essere determinato, per legge, nella misura indicata dall'art. 93 CCE
(oggi 54); che, a dire di essa ricorrente, non poteva che essere così, visto che, peraltro, le regioni e le pubbliche amministrazioni diverse dai comuni non avevano la facoltà di dotarsi di regolamenti CUP, di talché era evidente che anche per loro il rinvio era un mero rinvio eteronomo;
che quanto sopra esposto era ancora più chiaro alla luce del novellato art. 54 CCE (ex art. 93), sopra;
che la norma, difatti, oltre a fare riferimento anche qui a soggetti che non avevano la capacità di imporre il canone unico patrimoniale, estendeva tale previsione anche ai titolari di aree e beni pubblici o demaniali, con ciò chiarendo che la previsione si applicava a tutti i tipi di beni, non solo alle aree ricadenti nel patrimonio indisponibile ovvero nel demanio;
che, inoltre, il comma 831-bis dell'art. 1 della legge n. 160/19 sopra citato, diversamente da quanto previsto dal comma 831 dell'art. 1 della medesima norma, non faceva alcun riferimento all'occupazione di suolo, limitandosi a prevedere una tariffa forfettaria per ogni impianto presente sul territorio, quali che fossero le sue caratteristiche (terreno o edificio); che per ogni occupazione di beni pubblici (a prescindere da quale che sia la natura), dunque, il gestore era tenuto a pagare un canone fisso di 800 euro per impianto presente sul territorio comunale (cfr., da ultimo, circa la natura eteronoma del rinvio ad “equo canone”, applicabile anche a qualsiasi rapporto convenzionale, anche relativo alla concessione in detenzione di beni disponibili, tra le più recenti
Tribunale di Milano, n. 2942/23; Tribunale di Firenze. n. 2325/22; Tribunale di Arezzo n. 498/23;
Tribunale di Lecco n. 877/23 Tribunale di Cuneo, 20.2.2022; Tribunale di Brescia, n. 3000/22;
Tribunale di Lodi n. 877/23); che il Tribunale di Milano nella recente sentenza n. 2942 del 13 aprile
2023 si domandava: “ (…) 1) se la disciplina di cui all'art. 93 del D.lgs 259/2003, a norma del quale
“le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre per pagina 6 di 25 l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge”, sia applicabile al caso in esame, in cui i canoni sono stati previsti da contratti di diritto privato stipulato tra le parti;
2) se tale normativa sia applicabile anche a contratti inerenti a beni rientranti nel patrimonio disponibile dell'ente (…)”; che il Tribunale, affermava che
“(…) Con riferimento alla prima questione, ritiene questo Giudice di aderire all'orientamento espresso nella sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 3 giugno 2020 n. 3467. In tale pronuncia, si è ritenuto che fino alla modifica dell'art. 93 del codice delle comunicazioni elettroniche, apportata dal
DL 135/2018, la disciplina ivi prevista non era applicabile al canone annuo concessorio pattuito tra le parti, in quanto tale norma limitava il potere amministrativo di imposizione di oneri e contributi per impianti di rete o esercizio di servizi di comunicazione elettronica, senza pregiudicare i canoni pattuiti tra le parti nelle convenzioni accessive alla concessione e disciplinanti anche gli aspetti economici del rapporto concessorio. Al contrario, per effetto della modifica di cui al DL 135/2018, vi è stato un ampliamento della portata applicativa dell'art. 93, comma 2, D.lgs. n. 259/2003, con estensione del divieto di imposizione di oneri economici a qualsiasi contributo ulteriore, anche avente titolo di natura pattizia o contrattuale. Nel caso affrontato dal Consiglio di Stato, il rapporto di concessione regolato da un contratto tra privato e l'ente aveva esaurito i suoi effetti prima dell'entrata in vigore della citata modifica normativa, sicché si è ritenuto inapplicabile il divieto previsto dall'art. 93 del codice delle comunicazioni elettroniche. Nel caso in esame si è invece di fronte a due rapporti regolati da contratti stipulati prima della modifica del 2018 ma non esauriti alla data di entrata in vigore di tale nuova disciplina, data la durata pluriennale della locazione e, come si evince dall'atto di intimazione, i canoni richiesti dal Comune si riferiscono all'anno 2020. Pertanto, la nuova disciplina, avente natura imperativa, va ritenuta applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio per il periodo successivo alla sua entrata in vigore (…)”; che, con riferimento alla seconda questione il Tribunale sposava la tesi della Corte di
Appello di Torino (con la sentenza sopra citata), affermando che “(…) dopo l'entrata in vigore dell'art
8 bis. del DL 135/ 2018, il limite al potere dell'amministrazione di determinare i canoni si applica anche in presenza di canoni fondati su titolo contrattuale, con conseguente applicazione della disposizione sia alle convenzioni-contratto accessive alle concessioni di beni del patrimonio indisponibile, sia ai contratti di locazione di beni disponibili. Si ritiene di aderire a tale opzione interpretativa sia considerata l'ampia portata del citato art. 93, sia in quanto si tratta di interpretazione confortata dalla successiva evoluzione normativa e segnatamente dalla previsione dell'art.831 bis della L.160/2019, introdotto dalla L 108/2021, in cui è previsto per gli operatori che forniscono il servizio di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione pagina 7 di 25 elettronica, un canone unico, determinato in maniera fissa per ogni impianto insistente sul territorio, e quindi a prescindere dall'essere l'impianto realizzato su beni del patrimonio indisponibile o disponibile dell'ente. In ogni caso, anche a non volere accedere a tale interpretazione per il canone del 2020, si ritiene significativo il secondo rilievo svolto dalla
Corte di Appello di Torino, laddove si è sottolineato come la previsione del contratto di concessione in locazione della porzione dell'immobile per l'installazione e l'esercizio di impianti per comunicazioni elettroniche e per fornire il pubblico servizio di comunicazioni elettroniche abbia determinato la configurabilità del presupposto soggettivo dell'inquadramento dell'area nell'ambito del patrimonio indisponibile. Orbene, il caso in esame presenta profili di identità rispetto a quello affrontato nella richiamata sentenza di merito. Invero, in entrambi i contratti è espressamente previsto (all'art. 4 del contratto stipulato in data 1 ottobre 2014 ed all'art. 5 del contratto in data 1 gennaio 2015), che l'area è concessa in locazione per realizzare
e fornire il pubblico servizio di comunicazioni elettroniche nell'area che costituisce l'obiettivo del servizio radio. Pertanto, si è in presenza di un atto contrattuale che destina quel bene ad un servizio pubblico e che, conseguentemente, fa dubitare sulla possibilità di qualificare i citati beni come appartenenti al patrimonio disponibile. Ne deriva che va accolta l'opposizione e rigettata la domanda riconvenzionale del dovendosi dare atto della sostituzione delle clausole di CP_1 determinazione del canone di locazione pattuite dalle parti nei due contratti in esame dai parametri stabiliti dall'art. 93, comma 2 del codice delle comunicazioni elettroniche (…)”; che analogamente si era espresso anche il Tribunale di Arezzo ( cfr. sentenza n. 498.23); che, sul punto, essa società richiamava anche la sentenza del Tribunale di Lodi n. 873/23 ove si affermava che “ (…) il limite al potere dell'amministrazione di determinare i canoni si applica anche in presenza di canoni fondati su titolo contrattuale, con conseguente applicazione della disposizione sia alle convenzioni- contratto accessive alle concessioni di beni del patrimonio indisponibile, sia ai contratti di locazione di beni disponibili ”. Altrimenti, com'è evidente, ove si limitasse l'ambito operativo della disciplina richiamata ai soli casi di concessioni o, anche in caso di contratti, come ritenuto dall'Ente, alle mere ipotesi in cui le opere insistano su fondi inseriti nel patrimonio indisponibile, le finalità antidiscriminatorie che innervano la legislazione (nazionale e, prima ancora, eurounitaria) sarebbero irrimediabilmente frustrate, poiché alla P.A. sarebbe sufficiente determinare la natura disponibile del bene per poter imporre o pretendere corrispettivi diversi da quelli richiamati ex lege (…)”; che, sulla portata dell'art. 93 CCE (vecchia versione) e della norma di interpretazione autentica si erano pronunciati sia la magistratura amministrativa (da ultimo con la pronuncia del Consiglio di pagina 8 di 25 Stato, sez. VI, 3 giugno 2020, n. 3467) che quella civile;
che, essa società, a supporto della propria domanda, riportava anche quanto affermato dalla Corte di Appello di Torino con la sentenza n. 619 del 2021 ; che, in tale sentenza, la Corte di Appello di Torino, dopo aver ripercorso l'evoluzione normativa, ha precisato che “(…) La portata della disciplina legislativa in esame, nell'evoluzione derivante dalle modifiche di cui testé si è dato conto, è stata recentemente chiarita dal Consiglio di
Stato, sez. VI, nella sentenza 3 giugno 2020, n. 3467, resa in una controversia in cui era parte la
FO, sentenza che è richiamata, nei passi salienti della motivazione, dal Controparte_2 nella propria comparsa conclusionale. In tale sentenza, alla quale per brevità si rinvia in quanto – all'evidenza – nota ad entrambe le parti, il Consiglio di Stato ha stabilito, in sintesi, quanto segue: a.
l'art. 93 CCE è espressione di un principio fondamentale dell'ordinamento in materia di telecomunicazioni, in quanto persegue la finalità di garantire a tutti gli operatori un trattamento uniforme e non discriminatorio attraverso la previsione del divieto di porre a loro carico oneri o canoni, posto che – ove ciò non fosse – ogni singola amministrazione munita di potestà impositiva potrebbe liberamente prevedere obblighi pecuniari a carico dei soggetti operanti sul proprio territorio;
b. la norma ha posto un limite al potere impositivo unilaterale degli enti territoriali ma non ha contemplato minimamente eventuali canoni pattuiti convenzionalmente nell'ambito di concessioni contratto aventi ad oggetto beni demaniali o patrimoniali indisponibili;
c. l'art. 12, terzo comma, del
D. Lgs. n. 33/2016, sopra citato, ha chiarito che la disposizione deve essere interpretata nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica siano sottoposti soltanto alle tasse o canoni (TOSAP o COSAP) previsti dal secondo comma dell'art. 93, con ciò restando per tali soggetti esclusa l'applicabilità del primo comma, concernente genericamente l'attività di “impianto di reti” o di “esercizio dei servizi di comunicazione elettronica”; d. trattasi di norma di interpretazione autentica, come stabilito anche da Cass. civ., sez. 1, n. 283/2017; e. diversa valenza deve invece essere attribuita all'integrazione apportata alla citata norma di interpretazione autentica dall'art.
8-bis del
D.L. n. 135/2018, il quale ha esteso il contenuto precettivo della limitazione dei poteri impositivi unilaterali degli enti territoriali ad oneri che trovino la loro fonte in qualsiasi altro titolo, e – quindi – anche ai canoni riconducibili a titoli convenzionali, quali (per quanto di rilievo nella fattispecie all'esame del Consiglio di Stato) convenzioni accessive ad atti di concessione in uso di beni pubblici che, in via pattizia, disciplinano l'assetto patrimoniale del rapporto concessorio;
f. infatti, mentre la norma di interpretazione autentica si limita a chiarire e precisare il significato della norma interpretata rendendo vincolante una tra le varie interpretazioni possibili, non può attribuirsi natura interpretativa alla disposizione che integri il precetto della disposizione preesistente aggiungendone uno nuovo e allargandone l'ambito di applicazione a fattispecie esulanti da quello originario;
g. pagina 9 di 25 conseguentemente, l'estensione del divieto impositivo di cui al secondo comma dell'art. 93 del CCE a fattispecie di determinazione del canone che trovino il loro titolo in una fonte contrattuale e pattizia, accessiva alla concessione in uso del bene pubblico, estensione scaturente dall'art. 8 bis, citato, è applicabile solo alle fattispecie future. Sulla base delle considerazioni che precedono il Consiglio di
Stato ha ritenuto l'art. 8 bis inapplicabile alla fattispecie che era sottoposta al suo esame, in quanto ormai esaurita sotto la disciplina previgente, essendo la concessione- contratto venuta a scadenza il 14 marzo 2017 (…)”; che, inoltre, la Corte di Appello di Torino con la sentenza n. 619 del 2021 aveva altresì precisato che “(…) l'art. 8 bis, citato, quantunque non applicabile, stante la sua natura innovativa e non interpretativa della disposizione precedente, al periodo anteriore alla sua entrata in vigore, possa tuttavia produrre effetti, trattandosi di disposizione che si inserisce in un quadro normativo di portata all'evidenza imperativa, alle convenzioni pendenti alla data della sua entrata in vigore, per il periodo ad essa successivo. Condivisibile appare, infatti, il richiamo operato da FO (in memoria di replica, pag. 3) al principio stabilito da Cass. civ., sez. 3, n. 1689/2006, secondo il quale relativamente ad un rapporto contrattuale di durata, l'intervento, nel corso di essa, di una nuova disposizione di legge diretta a porre, rispetto al possibile contenuto del regolamento contrattuale, una nuova norma imperativa condizionante l'autonomia contrattuale delle parti nel regolamento del contratto, in assenza di una norma transitoria che preveda l'ultrattività della previgente disciplina normativa non contenente la norma imperativa nuova, comporta che la contrarietà a quest'ultima del regolamento contrattuale non consente più alla clausola di operare, nel senso di giustificare effetti del regolamento contrattuale che non si siano già prodotti, in quanto, ai sensi dell'art. 1339 cod. civ., il contratto, per quanto concerne la sua efficacia normativa successiva all'entrata in vigore della norma nuova, deve ritenersi assoggettato all'efficacia della clausola imperativa da detta norma imposta, la quale sostituisce o integra per l'avvenire (cioè per la residua durata del contratto) la clausola difforme, relativamente agli effetti che il contratto dovrà produrre e non ha ancora prodotto (…)”; che, alla luce dei principi sopra indicati, essa esponente riteneva che:
a) l'art. 93 CCE, nel suo combinato disposto con l'art. 12 del d.lgs. n. 33/16, come modificato dall'art. 8bis del d.l. n. 135/18 era norma imperativa;
b) tale norma imperativa trovava applicazione nei contratti di durata, come quello in esame, e sostituiva, ex art. 1339 c.c., le clausole che contrastavano con tale previsione;
che a far data quantomeno dal febbraio 2019 doveva trovare applicazione anche nel rapporto contrattuale per cui era causa l'art. 93 CCE (oggi art. 54); che, a dire di essa esponente, anche prima di tale data, secondo quanto affermato dal Tribunale di Bolzano con la sentenza n. 89/22 ove si diceva che “ (…) Non risulta peraltro condivisibile la pronuncia del Consiglio di Stato n. 3467/2020, secondo la quale l'art. 93 in esame porrebbe un limite al potere impositivo unilaterale degli enti pagina 10 di 25 territoriali, ma non contemplerebbe i canoni pattuiti convenzionalmente nell'ambito di concessioni- contratto relativi a beni pubblici. La pronuncia pare basarsi su un'esegesi alquanto letterale della norma (“Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre per
l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge”). L'art. 93, però, già nella formulazione testuale dettata dal d.lgs. 70/2012 non consente alcuna distinzione tra potere impositivo unilaterale dell'ente pubblico e convenzione accessiva ad atto di concessione in uso di beni pubblici, in merito alla prestazione dovuta dagli operatori del servizio di comunicazione elettronica. Un'interpretazione letterale, tesa a limitare
l'applicabilità dell'art. 93 unicamente agli atti impositivi emessi dalla P.A., pare inoltre non tenere nella dovuta considerazione la finalità della normativa.
Considerato che
l'art. 93 codifica, a tutela della concorrenza, un principio fondamentale dell'ordinamento delle comunicazioni elettroniche, prevedendo un divieto di porre a carico degli operatori oneri diversi da quelli previsti dalla legge, va adottata un'opzione ermeneutica conforme alla ratio legis, ricomprendendo nel divieto tutti gli atti, impositivi o negoziali, stipulati dagli enti pubblici, nella finalità di «evitare che ogni Regione possa liberamente prevedere obblighi "pecuniari" a carico dei soggetti operanti sul proprio territorio (…)”; che, a dire di essa esponente, emergevano chiaramente le ragioni della nullità delle clausole contrattuali del contratto che legavava le parti in contenzioso, in quanto in contrasto con l'art. 93 CCE
(oggi art. 54 CCE), stabilendo, almeno dal febbraio 2019, un canone fisso non previsto e non parametrato con quanto previsto dal vigente regolamento TOSAP/COSAP (fino al 31 dicembre 2020) e successivamente nel regolamento sul canone unico comunale (dal 1 gennaio 2021) o, meglio, dal vigente comma 831-bis dell'art. 1 della legge n. 160/19 più volte citato;
che trattavasi di un tipico caso di eterodeterminazione ex lege del contenuto del rapporto convenzionale;
che la natura imperativa di tali norme comportava che le clausole con esse contrastanti fossero sanzionate, ex art. 1418, comma 1,
c.c., con la nullità, che peraltro, nel caso in esame, era originaria (l'art. 93 CCE è entrato in vigore nel
2003); che, tuttavia - dal momento che la prestazione pecuniaria a carico del privato era determinata in dettaglio dalle norme di legge sopra citate - si versava in un'ipotesi di nullità parziale (oggettiva) del contratto, con sostituzione di diritto, ai sensi dell'art. 1339 c.c., delle clausole difformi a quelle imperative, ferma restando la validità ed efficacia del contratto nelle parti restanti (secondo il principio di conservazione dei contratti); che in subordine, essa società evidenziava che nel caso in esame, il rapporto in essere tra essa ed il Comune di S. IO AR riguardava pacificamente un Pt_1 bene rientrante nel patrimonio indisponibile comunale;
che era irrilevante, quindi, il nomen iuris dato dalle parti al rapporto negoziale, in quanto era noto che i beni del patrimonio indisponibili, in forza dell'art. 823 c.c. “(…) sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se pagina 11 di 25 non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano”; che la natura indisponibile dell'area concessa, discendeva sia dalla funzione di servizio pubblico che tipicamente era legata alle torri piezometriche, sia dalla normativa di settore in quanto: a) l'area concessa in detenzione era destinata ad una stazione radio base per telefonia mobile (ovvero per lo svolgimento di un servizio pubblico – cfr.
Consiglio Giustizia Amministrativa Siciliana n. 289/234 ); b) gli impianti in questione erano assimilati, per legge (art. 86 – oggi art. 43 - CCE) alle opere di urbanizzazione primaria e erano opere di pubblica utilità (art. 90 – oggi art. 51 - CCE), per cui l'area in esame rientrava senza dubbio nel demanio/patrimonio indisponibile comunale ex art. 826, comma 3, c.c. e, quindi, il rapporto in essere tra le parti doveva essere ricondotto ad un rapporto concessorio, a nulla rilevando il fatto che il CP_1 avesse qualificato diversamente il bene, in quanto tale destinazione veniva, di fatto, impressa per legge
( cfr. in tal senso Corte di Appello di Torino n. 619/2021; Corte di Appello di Bari n. 707/2022); che, relativamente alla misura del canone dovuto, il legislatore, con la novella del 2012, aveva previsto una sorta di tariffa “calmierata” per tutte le occupazioni immobili della Pubblica Amministrazione da parte degli operatori di comunicazione elettroniche;
che tale tariffa, fino al 31 dicembre 2020, era pari a quella prevista per questo tipo di occupazioni dal regolamento COSAP;
che in assenza di una tariffa ad hoc risultava dovuto un canone parametrato al minimo di legge, pari ad euro 516,46 annui;
che tale tariffa era fissata, dal 1 gennaio 2021, in maniera univoca per tutta Italia, con una disciplina ad hoc, ovvero il comma 831-bis dell'art. 1 della legge n. 160/19 che disponeva che “Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile 2 di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”; che, quindi, per ogni impianto esistente su beni di proprietà di ciascun ente (che insisteva su di un bene comunale, quale che ne fosse stata la sua natura) l'operatore doveva pagare esclusivamente la somma fissa, ed immodificabile, di euro 800,00 annui. Tutto ciò premesso concludeva come in epigrafe riportato.
pagina 12 di 25 Con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata si costituita il
[...]
e chiedeva quanto in epigrafe riportato. Segnatamente, in rito, eccepiva la Controparte_1 improcedibilità della domanda proposta per mancato espletamento della procedura di mediazione;
nel merito, eccepiva la inapplicabilità dell'art 93 (oggi 54) CCE al contratto di locazione sottoscritto in data 31.10.2003 ed ai successivi rinnovi;
che, a dire di esso esponente, la fattispecie in esame esulava dalla portata applicativa della norma citata;
che, in primo luogo, esso Comune riteneva necessario fare alcune precisazioni in merito alla natura del rapporto che atteneva alla sfera privatistica delle parti, trattandosi di contratto di locazione, e ciò sia sotto il profilo formale che sostanziale e non integrava una concessione, presupposto per l'applicazione della norma citata, che, infatti, a dire di esso esponente, nel testo contrattuale e in tutti i successivi scambi di comunicazione, si faceva espresso riferimento alla “locazione”, rapporto mai messo in discussione ed ampiamente riconosciuto dalle parti in causa;
che dal punto di vista sostanziale, premeva osservare che per qualificare un rapporto come concessione, ciò che rilevava al di là della forma, non era l'appartenenza del bene al patrimonio disponibile o indisponibile dell'Ente bensì: a) profilo soggettivo: la manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico alla destinazione a pubblico servizio e b) profilo oggettivo: l'effettiva ed attuale destinazione del bene al servizio pubblico stesso, tanto da poter considerare come soggetto al regime privatistico e non pubblicistico anche un bene appartenente al patrimonio indisponibile, se questo venga “distolto” dalla propria funzione di soddisfacimento di un interesse pubblico;
che la sola appartenenza del bene al patrimonio indisponibile non qualificava di per sé la concessione in termini di
“concessione di beni”; che secondo la giurisprudenza, “(…) la natura pubblicistica del bene trova fondamento nella sua strumentalità allo svolgimento di un servizio pubblico, secondo il criterio teleologico di cui all'art. 826 c.c., giacché tale schema implica, per sua natura, una “coesistenza” tra natura pubblica del bene e funzione pubblica del servizio cui è destinato (…)” (Tar Sardegna, Cagliari, sez. I, 18 giugno 2019, n. 547); che, affinché un bene che non apparteneva al demanio necessario potesse acquistare lo status di bene patrimoniale indisponibile, soggetto all'utilità pubblica, ai sensi dell'articolo 826, era essenziale, a dire di esso resistente, rilevare una manifestazione di volontà dell'Amministrazione, il titolare del diritto reale pubblico doveva manifestare la propria volontà in tal senso, attraverso un atto amministrativo specifico, per destinarlo a un pubblico servizio (Consiglio di stato, sez. V, sentenza del 24/1/2019, n. 596 e sentenza dell'8 luglio 2019, n. 4783, TAR
Lombardia, Milano, sez. II, sentenza del 27 gennaio 2021, n. 255; TAR Campania, Salerno, sez. I, sentenza del 22 marzo 2021, n. 727); che, a dire di esso esponente, ciò che rilevava era il fatto che il bene (nel caso in esame la copertura della torre piezometrica, la copertura laterale del serbatoio e il terreno adiacente) fosse stato effettivamente destinato alla soddisfazione di un interesse pubblico;
pagina 13 di 25 che in assenza di questa condizione, si era fuori dal regime pubblicistico e dunque nella sfera privatistica ove era possibile ogni forma di negoziazione, ivi compresa quella relativa ai canoni;
che nel caso in esame, il bene sul quale sorgeva l'apparato tele comunicativo non era in alcun modo distolto dalla propria funzione, e la realizzazione dell'impianto sulle porzioni indicate non impattava sulla operatività e funzionalità dello stesso per l'acquedotto, con ciò non snaturando o limitando in alcun modo la sua destinazione primaria;
che la vicenda in parola, a dire di esso resistente, era dunque al di fuori dell'ambito di applicabilità della norma, in quanto non si tratta di un servizio pubblico. ; che il richiamo all'art. 3 co. 2 CCE, come riformato nel 2021 non era sufficiente a qualificare tale attività come servizio pubblico;
che, peraltro, la volontà comunale di non considerare tale servizio come pubblico emergeva chiaramente nella nota prot. 7349 del 13.04.2016 (doc. 4 cit.), nella quale l'Amministrazione nel prendere atto della volontà di recesso anticipato manifestata dal conduttore (poi revocata) precisava che la Società avrebbe dovuto provvedere a propria cura e spese a rimuovere quanto da essa installato e alla rimessione dell'immobile locato in pristino stato entro la data dell'11.05.2016; che era dunque evidente che esso non aveva mai manifestato un interesse CP_1 pubblico all'installazione ad al mantenimento del manufatto;
che, dunque, il bene non era mai stato ritenuto come finalizzato allo svolgimento di pubblico servizio;
che, sul punto si era espresso il
Tribunale di Treviso, con sentenza n. 240/2022 che in un caso analogo aveva affermato che anche in presenza della normativa in parola, vigeva il seguente principio di diritto: “(…) mancherebbe nel caso di specie il presupposto per l'applicazione del canone unico, in quanto “le attività di 'interesse generale' non possono ritenersi equipollenti ad un servizio pubblico in quanto, per il loro utilizzo, i consumatori pagano delle tariffe non calmierate, ma soggette alla concorrenza di mercato, a società con scopo di lucro (…)”; che, sempre a sostegno della qualificazione del contratto quale locazione e non concessione, esso esponente aggiungeva che la concessione non determinava alcun diritto al rinnovo del contratto per un bene appartenente al patrimonio indisponibile del Comune;
che al contrario,
l'amministrazione concedente era obbligata ad attenersi a una procedura di comparazione dei candidati per il rinnovo di una concessione di beni pubblici;
che in questo modo, oltre a garantire la concorrenza, si cercava di individuare il soggetto che offrisse le migliori garanzie per utilizzare il bene a fini di interesse pubblico;
che il divieto di rinnovo dei contratti scaduti era un principio fondamentale che si applicava anche alle concessioni di beni pubblici;
che ciò era dovuto a un vincolo europeo che considerava il rinnovo dei contratti pubblici scaduti come un nuovo contratto che doveva essere sottoposto ai canoni dell'evidenza pubblica;
che, al contrario, il presente contratto, in ragione della sua natura locatizia, era sempre stato tacitamente rinnovato;
che nel caso in esame, erano assenti i requisiti soggettivi e oggettivi dell'area demaniale indisponibile, in quanto il fatto che si realizzasse un servizio pagina 14 di 25 di telecomunicazione non era motivo sufficiente per determinare l'indisponibilità del bene;
che i consumatori pagavano alle compagnie tariffe ad hoc e concorrenziali sul mercato, e l'area proprio per destinazione a tale servizio non veniva distolta dall'interesse pubblico;
che, in tal senso una recente pronuncia che aveva affermato che “(…) l'installazione di un'antenna di telefonia mobile su un terreno
o un immobile pubblico, non rientra nei presupposti per l'applicazione della disciplina pubblicistica, proprio per l'utilizzo dell'area a cui viene tolta la sua originale finalità. Per conservare il carattere di bene indisponibile, presupposto per l'applicazione normativa del canone unico, il terreno comunale deve essere destinato a servizi di competenza dell'Ente locale territoriale e sicuramente tra questi non rientra il sistema di telecomunicazioni fisse e mobili(…)” (cfr. Corte d'Appello di Venezia, sentenza n.12488 del 2023; Corte d'Appello di Brescia n. 1620 del 2023); che in senso analogo si era espresso il
Tribunale di Arezzo con sentenza n. 582/2023 la quale a chiare lettere aveva affermato che affinché un bene potesse qualificarsi come facente parte del patrimonio indisponibile, era necessaria la sussistenza simultanea di un doppio requisito, soggettivo (manifestazione di volontà dell'ente titolare del bene) e oggettivo (attuale destinazione del bene a servizio pubblico), in assenza dei quali il bene era individuabile come disponibile;
che quando tale doppio requisito non sussisteva il bene faceva parte del patrimonio disponibile, a nulla rilevando che fosse utilizzato per l'installazione di un'antenna telefonica mobile destinata a servire il pubblico degli utenti;
che, in detta sentenza, si legge che “(…)
l'attività svolta dalla società conduttrice non può concorrere ad attribuire al terreno comunale oggetto di locazione una diversa qualificazione giuridica, in quanto la destinazione di pubblico servizio richiede che via sia corrispondenza tra l'oggetto della destinazione e le attribuzioni dell'ente:
l'inclusione nel patrimonio indisponibile comunale deve consistere in un atto con cui la PA concede il bene in godimento al privato per l'esercizio indiretto del servizio pubblico assunto dall'ente stesso
(…)”; che, in sostanza, in detta pronuncia si riteneva che al caso in esame non potesse essere applicabile il disposto dell'art. 93 CCE, né nella presente formulazione, né in quella antecedente, in quanto le attività di 'interesse generale' (come qualificate dall'art. 3 co. 2 D. Lgs. n. 259/2003 ovvero il
Codice delle comunicazioni elettroniche) non potevano ritenersi equipollenti ad un servizio pubblico poiché, per il loro utilizzo, i consumatori pagavano delle tariffe non calmierate, ma soggette alla concorrenza di mercato, a società con scopo di lucro;
che, inoltre, per conservare il carattere di bene indisponibile ex art. 826 III comma c.c., presupposto quindi per l'applicazione della normativa sul canone unico, il bene si sarebbe dovuto destinare a servizi di competenza dell'Ente locale territoriale e sicuramente tra questi non rientrava il servizio di telecomunicazioni, fisse e mobili;
che in relazione ai beni disponibili la pubblica amministrazione poteva comportarsi alla stregua di qualsiasi soggetto privato e poteva, quindi, legittimamente prevedere il pagamento di un canone di locazione da parte del pagina 15 di 25 soggetto occupante il suolo pubblico, non trovando applicazione la disciplina del canone unico;
che, infatti, il comma 819 della legge 27 dicembre 2019, n.160 alla lettera a) prevedeva quale presupposto per l'applicazione del canone unico l'occupazione di aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti;
che, di conseguenza, rimanevano esclusi dall'applicazione del canone unico gli impianti posizionati su beni patrimoniali disponibili dell'ente, la cui presenza era regolata da contratti di locazione disciplinati dalle norme di diritto privato;
che tale norma, a dire di esso non CP_1 poteva essere interpretata estensivamente in assenza dei presupposti applicativi e di uno specifico richiamo al patrimonio disponibile dell'Ente; che per tale tipologia di beni, non poteva trovare applicazione l'art. 93 CCE (oggi 54) per carenza dei presupposti di applicazione;
che doveva essere rigettata integralmente la domanda avente ad oggetto la declaratoria di nullità della clausola contrattuale (art. 4) che prevedeva un canone diverso da quello di cui all'art. 93 (oggi 54) e la sostituzione automatica di detta clausola (ex art. 1339 c.c.) a partire dal febbraio 2019 con la previsione del pagamento delle somme parametrate al TOSAP/COSAP sino al 31.12.2020 e successivamente determinate nella misura di euro 800,00 annue o nella diversa misura ritenuta di giustizia, così come la domanda avente ad oggetto la restituzione delle somme asseritamente corrisposte in eccesso da a Pt_1 far data dal febbraio 2019, così come la conseguente richiesta di restituzione delle eccedenze corrisposte;
che, in subordine, con riferimento alla decorrenza dell'applicabilità del Canone Unico, esso resistente osservava come l'entrata in vigore della norma, in ogni caso non poteva che decorrere dal 1 gennaio 2022; che tale assunto derivava da quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 831-bis, il quale individuava nel 30 aprile di ciascun anno il termine di versamento del canone in questione, mentre la nuova previsione – contenuta nella legge di conversione del dl n. 77 del 2021, del 29 luglio
2021, n. 108 – era divenuta efficace alla metà del mese di agosto 2021 (incluso il periodo di vacatio legis); che, inoltre, la novità introdotta era intervenuta in un momento successivo rispetto al termine per l'approvazione delle tariffe del Canone Unico, coincidente con il termine di approvazione dei bilanci di previsione, il 31 maggio 2021 per la generalità gli enti, il 31 luglio 2021 per quelli che avevano fatto ricorso al Fondo anticipazione liquidità; che questa circostanza faceva deporre per l'applicabilità della nuova disciplina a decorrere dal 2022, senza che potesse emergere alcun diritto al ricalcolo o al rimborso dell'importo già versato (o comunque da versarsi) entro il 30 aprile 2021, in quanto la retroattività della norma non era espressamente prevista, come non era prevista la correlata e necessaria copertura finanziaria. (cfr. Nota Interpretativa – IFEL- 2.11.2021); che per le annualità 2019, 2020 e 2021, esso Ente, chiedeva che, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il
Giudice avesse ritenuto applicabile l'art. 93 CCE, per le annualità precedenti alla data di entrata in vigore della norma che aveva introdotto il Contributo Unico e dunque ivi compreso il 2021, i canoni si pagina 16 di 25 sarebbero dovuti rideterminare ai sensi della norma ivi citata ossia l'art. 63 D.lgs., 446/97, comma 2, lett e) e lett f) (lett. f nel caso di specie); che, premessa la non applicabilità della norma in questione al caso di specie, né nella formulazione precedente né in quella successiva all'introduzione del nuovo comma 831 bis L. 160/2019, e dunque accertata la validità dell'art. 4 del contratto di locazione per la determinazione del canone, chiedeva il pagamento integrale dei canoni insoluti per le annualità 2018-
2023 (con la relativa rivalutazione ISTAT) e nello specifico euro 106.513,89, di cui: -saldo 2018 per euro 1.986,79 (compresa rivalutazione ISTAT), importo peraltro mai contestato e dunque pacificamente dovuto;
- saldo 2019 euro 11.654,84 (compresa rivalutazione ISTAT); - annualità 2020 per euro 22.201,96 (compresa rivalutazione ISTAT); - annualità 2021 per euro 22.357,37 (compresa rivalutazione ISTAT); - annualità 2022 per euro 23.028,09 (compresa rivalutazione ISTAT;
- annualità
2023 per euro 25.284,84 (compresa rivalutazione ISTAT); che, infatti, il contratto prevedeva la rivalutazione ISTAT annuale nella misura del 100%; che le somme come sopra predeterminate erano state oggetto di plurime diffide inviate a che nella denegata e non creduta ipotesi che si fossero Pt_1 ritenute fondate le doglianze di controparte osservava, con riferimento alla decorrenza dell'applicabilità del Canone Unico, che la decorrenza dovesse partire dal 1 gennaio 2022, in quanto la nuova previsione – contenuta nella legge di conversione del dl n. 77 del 2021, del 29 luglio 2021, n.
108 – era divenuta efficace alla metà del mese di agosto 2021 ed in quanto la novità era intervenuta in un momento successivo rispetto al termine per l'approvazione delle tariffe del Canone Unico, coincidente con il termine di approvazione dei bilanci di previsione, il 31 maggio 2021 per la generalità gli enti, il 31 luglio 2021 per quelli che avevano fatto ricorso al Fondo anticipazione liquidità; che la retroattività della norma non era espressamente prevista;
che per l'anno 2018 nessuna censura era stata svolta da controparte ed in ogni caso si riteneva dunque pacifica la richiesta di parte resistente al pagamento della relativa somma;
che per le annualità 2019, 2020 e 2021 si osserva la norma citata richiama l'art. 63 D.lgs., 446/97, comma 2, lett e) e lett f) (lett. f nel caso di specie), al fine di calcolare l'importo del canone dovuto: “f) previsione per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, di un canone determinato forfetariamente come segue: 1) per le occupazioni del territorio comunale il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle sottoindicate classi di comuni: I) fino a 20.000 abitanti, lire 1.500 (0,77) per utenza;
II) oltre 20.000 abitanti, lire 1.250
(0,65) per utenza (…) 4) gli importi di cui al numero 1) sono rivalutati annualmente in base all'indice
ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;
5) il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica pagina 17 di 25 soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento e' effettuato mezzo di conto corrente postale intestato al comune o alla provincia recante, quale causale, l'indicazione del presente articolo. I comuni e le province possono prevedere termini e modalità diversi da quelli predetti inviando, nel mese di gennaio di ciascun anno, apposita comunicazione alle aziende di erogazione di pubblici servizi, fissando i termini per i conseguenti adempimenti in non meno di novanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione”; che, dunque, per le annualità 2019, 2020 e 2021 - ribadendo in ogni caso l'inapplicabilità dell'art. 93 CCE al caso in esame e dunque l'impossibilità nell'automatica sostituzione con norma di legge della clausola di cui all'art. 4 del contratto di locazione- nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice avesse ritenuto tale previsione applicabile, esso CP_1 chiedeva di accertare che per la rideterminazione del canone dall'annualità 2019 sino 31 dicembre
2021 doveva essere applicato il criterio di cui all'art. 63 D.lgs., 446/97comma 2 lett. f) e a decorrere dal 1 gennaio 2022 il canone unico di cui all'art. 1 comma 831 bis L. 160/2019 di euro 800,00, in ogni caso con il rigetto integrale della domanda di restituzione delle somme pagate fino ad oggi in favore del in quanto riferibili alla sola annualità 2019 e comunque inferiori rispetto all'ammontare del CP_1 canone in forza dei criteri sopra esposti. Tutto ciò premesso ed argomentato, il
[...]
, concludeva come in epigrafe riportato. Controparte_1
Differita la prima udienza, ex art. 418 c.p.c.; concesso il termine ex art. 5 d.l. n. 28/2010; disposta la sospensione del giudizio, ex art. 296 c.p.c., all'udienza cartolare del 01.12.2025, sulle conclusive richieste dei procuratori delle parti in epigrafe riportate, la causa viene trattata in modalità cartolare – e contestualmente decisa – a seguito di Camera di consiglio non partecipativa, successiva al deposito di note scritte, in data successiva alla scadenza dei termini concessi.
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Occorre, innanzitutto, ritenere sussistente, nel caso in esame, la giurisdizione del Giudice Ordinario, atteso che la parte ricorrente chiede, sostanzialmente, che venga accertata la nullità sopravvenuta della clausola n. 4) del contratto di locazione intercorso tra le parti in causa ( cfr. doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione della parte resistente), per asserito contrasto con norma imperativa - ovvero con l'art. 93 (oggi 54) CCE -, laddove la predetta clausola n. 4) preveda un canone diverso da quello stabilito dal citato art. 93 (oggi 54) CCE.
Ed, infatti, quando la Pubblica Amministrazione stipula un contratto di locazione con un soggetto privato – come nel caso in esame-, essa non esercita un potere autoritativo, ma si muove sul piano del diritto comune, cioè iure privatorum. pagina 18 di 25 Di conseguenza, poiché il predetto contratto risulta stipulato dalla P.A. iure privatorum deve ritenersi sussistente la giurisdizione del G.O. atteso che, in tal caso, le controversie sono devolute al
Giudice Ordinario.
Ciò posto, è bene, ora, affrontare la questione relativa alla applicabilità o meno, dell'art. 93 (oggi 54)
CCE al contratto in questione.
All' uopo appare preliminarmente opportuno evidenziare che le parti, nella clausola n. 5) del contratto in parola hanno previsto che l'immobile è concesso in locazione “(…) per l'installazione, il funzionamento, il mantenimento, l' adeguamento e la conduzione di impianti per telecomunicazioni
(…). Il tutto (…) per il perseguimento di scopo sociali e principalmente per realizzare e gestire il pubblico servizio di comunicazioni (…)”.
Tanto premesso, deve ora rilevarsi che l'art. 93 (oggi 54) CCE, sancisce, per il settore in esame, una particolare modalità di determinazione del canone per l'occupazione di un bene pubblico, parametrato prima sulla TOSAP o sul COSAP e oggi sul canone unico CUP ai sensi della legge n. 160/19.
Tale norma è stata interpretata autenticamente con l'art. 12 del d.lgs. n. 33/16 che, nella prima versione, prevedeva che “(…) l'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,
e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione (…)”.
La disposizione in parola è stata modificata dall'art. 8-bis, comma 1, lett. c) del d.l. n. 135/18, convertito con la legge n. 12/19, che dispone che “(…) all'articolo 12, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto
(…)”.
L'art. 93 CCE, poi, nel dicembre 2021, è stato modificato con la riscrittura del CCE e, ora, rinumerato all'art. 54, stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i
Comuni, i consorzi, gli enti pubblici economici, i concessionari “(…) di aree e beni pubblici o demaniali (…)” – senza alcuna distinzione tra patrimonio disponibile, indisponibile e demanio -, non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni ulteriori rispetto a quelli stabiliti in detto decreto “(…) fatta salva l'applicazione del canone previsto dall'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, come modificato dalla legge 30 dicembre 2020 n.178. Resta escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per pagina 19 di 25 qualsiasi ragione o titolo richiesto, come da art. 12 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n.
33, come integrato dall' art. 8 bis, comma 1, lettera c) del decreto-legge14 dicembre 2018, n.
135, coordinato con la legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12” (art. 54 CCE, ex art. 93) (…)”.
Ancora, la legge n. 160/19, all'art. 1, comma 831bis, prevede che “ (…) Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003 (…)”.
Tanto premesso, occorre, ora, stabilire se la disciplina di cui al citato art. 93 ( oggi 54), sia applicabile anche ai contratti di diritto privato stipulati tra un ente pubblico ed un privato ( come nel caso in esame ) e se tale disciplina sia applicabile anche a contratti inerenti a beni rientranti nel patrimonio disponibile dell'ente pubblico.
Le predette questioni sono già state affrontate dal Tribunale di Milano nella sentenza n. 2942 del
13.04.2023 ( si veda anche, in tal senso, Tribunale di Arezzo sentenza n. 498/2023).
In particolare, il Tribunale di Milano nella predetta sentenza n. 2942 del 13.04.2023, ha affermato che “(…) Con riferimento alla prima questione, ritiene questo Giudice di aderire all'orientamento espresso nella sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 3 giugno 2020 n. 3467. In tale pronuncia, si è ritenuto che fino alla modifica dell'art. 93 del codice delle comunicazioni elettroniche, apportata dal
DL 135/2018, la disciplina ivi prevista non era applicabile al canone annuo concessorio pattuito tra le parti, in quanto tale norma limitava il potere amministrativo di imposizione di oneri e contributi per impianti di rete o esercizio di servizi di comunicazione elettronica, senza pregiudicare i canoni pattuiti tra le parti nelle convenzioni accessive alla concessione e disciplinanti anche gli aspetti economici del rapporto concessorio. Al contrario, per effetto della modifica di cui al DL 135/2018, vi è stato un ampliamento della portata applicativa dell'art. 93, comma 2, D.lgs. n. 259/2003, con estensione del divieto di imposizione di oneri economici a qualsiasi contributo ulteriore, anche avente titolo di natura pattizia o contrattuale. Nel caso affrontato dal Consiglio di Stato, il rapporto di concessione regolato da un contratto tra privato e l'ente aveva esaurito i suoi effetti prima dell'entrata in vigore della citata modifica normativa, sicché si è ritenuto inapplicabile il divieto previsto dall'art. 93 del codice delle comunicazioni elettroniche. Nel caso in esame si è invece di fronte a due rapporti regolati da contratti stipulati prima della modifica del 2018 ma non esauriti alla data di entrata in vigore di tale nuova pagina 20 di 25 disciplina, data la durata pluriennale della locazione e, come si evince dall'atto di intimazione, i canoni richiesti dal Comune si riferiscono all'anno 2020. Pertanto, la nuova disciplina, avente natura imperativa, va ritenuta applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio per il periodo successivo alla sua entrata in vigore (…)”.
Con riferimento, poi, alla seconda questione il Tribunale di Milano, condividendo la tesi della Corte di Appello di Torino, ha affermato, nella citata sentenza, che “(…) dopo l'entrata in vigore dell'art 8 bis. del DL 135/ 2018, il limite al potere dell'amministrazione di determinare i canoni si applica anche in presenza di canoni fondati su titolo contrattuale, con conseguente applicazione della disposizione sia alle convenzioni-contratto accessive alle concessioni di beni del patrimonio indisponibile, sia ai contratti di locazione di beni disponibili. Si ritiene di aderire a tale opzione interpretativa sia considerata l'ampia portata del citato art. 93, sia in quanto si tratta di interpretazione confortata dalla successiva evoluzione normativa e segnatamente dalla previsione dell'art.831 bis della L.160/2019, introdotto dalla L 108/2021, in cui è previsto per gli operatori che forniscono il servizio di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica, un canone unico, determinato in maniera fissa per ogni impianto insistente sul territorio, e quindi a prescindere dall'essere l'impianto realizzato su beni del patrimonio indisponibile o disponibile dell'ente. In ogni caso, anche a non volere accedere
a tale interpretazione per il canone del 2020, si ritiene significativo il secondo rilievo svolto dalla
Corte di Appello di Torino, laddove si è sottolineato come la previsione del contratto di concessione in locazione della porzione dell'immobile per l'installazione e l'esercizio di impianti per comunicazioni elettroniche e per fornire il pubblico servizio di comunicazioni elettroniche abbia determinato la configurabilità del presupposto soggettivo dell'inquadramento dell'area nell'ambito del patrimonio indisponibile. Orbene, il caso in esame presenta profili di identità rispetto a quello affrontato nella richiamata sentenza di merito. Invero, in entrambi i contratti è espressamente previsto (all'art. 4 del contratto stipulato in data 1 ottobre 2014 ed all'art. 5 del contratto in data 1 gennaio 2015), che l'area
è concessa in locazione per realizzare e fornire il pubblico servizio di comunicazioni elettroniche nell'area che costituisce l'obiettivo del servizio radio. Pertanto, si è in presenza di un atto contrattuale che destina quel bene ad un servizio pubblico e che, conseguentemente, fa dubitare sulla possibilità di qualificare i citati beni come appartenenti al patrimonio disponibile. Ne deriva che va accolta
l'opposizione e rigettata la domanda riconvenzionale del dovendosi dare atto della CP_1 sostituzione delle clausole di determinazione del canone di locazione pattuite dalle parti nei due contratti in esame dai parametri stabiliti dall'art. 93, comma 2 del codice delle comunicazioni elettroniche (…)”.
pagina 21 di 25 Questo Giudice intende condividere le argomentazioni riportate nella citata sentenza del Tribunale di Milano atteso che le stesse appaiono pienamente in linea con una corretta interpretazione di dette norme, sia dal punto di vista meramente letterale che sotto il profilo della ratio sottesa alla previsione della normativa sopra richiamata.
Ed, infatti, come già evidenziato dal Consiglio di Stato, sez. VI, nella sentenza 3 giugno 2020, n.
3467 “(…) l'art. 93 CCE è espressione di un principio fondamentale dell'ordinamento in materia di telecomunicazioni, in quanto persegue la finalità di garantire a tutti gli operatori un trattamento uniforme e non discriminatorio attraverso la previsione del divieto di porre a loro carico oneri o canoni, posto che – ove ciò non fosse – ogni singola amministrazione munita di potestà impositiva potrebbe liberamente prevedere obblighi pecuniari a carico dei soggetti operanti sul proprio territorio;
b. la norma ha posto un limite al potere impositivo unilaterale degli enti territoriali (…)”.
Questo Giudice, intende, poi, condividere, altresì, quanto riportato dalla Corte di Appello di
Torino nella sentenza n. 619 del 2021.
In detta sentenza la Corte di Appello di Torino, nel condividere quanto sopra riportato relativamente alla citata sentenza del Consiglio di Stato - del 3 giugno 2020, n. 3467 -, ha aggiunto che il Consiglio di Stato, in detta sentenza, ha chiarito la portata della disciplina legislativa in esame, stabilendo, non solo che l'art. 93 CCE è espressione di un principio fondamentale dell'ordinamento in materia di telecomunicazioni, in quanto persegue la finalità di garantire a tutti gli operatori un trattamento uniforme e non discriminatorio, ma anche che, mentre l'art. 12, terzo comma, del D. Lgs.
n. 33/2016, ha natura di “(…) norma di interpretazione autentica, come stabilito anche da Cass. civ., sez. 1, n. 283/2017; e. diversa valenza deve invece essere attribuita all'integrazione apportata alla citata norma di interpretazione autentica dall'art.
8-bis del D.L. n. 135/2018, il quale ha esteso il contenuto precettivo della limitazione dei poteri impositivi unilaterali degli enti territoriali ad oneri che trovino la loro fonte in qualsiasi altro titolo, e – quindi – anche ai canoni riconducibili a titoli convenzionali, quali (per quanto di rilievo nella fattispecie all'esame del Consiglio di Stato) convenzioni accessive ad atti di concessione in uso di beni pubblici che, in via pattizia, disciplinano
l'assetto patrimoniale del rapporto concessorio;
f. infatti, mentre la norma di interpretazione autentica si limita a chiarire e precisare il significato della norma interpretata rendendo vincolante una tra le varie interpretazioni possibili, non può attribuirsi natura interpretativa alla disposizione che integri il precetto della disposizione preesistente aggiungendone uno nuovo e allargandone l'ambito di applicazione a fattispecie esulanti da quello originario;
g. conseguentemente, l'estensione del divieto impositivo di cui al secondo comma dell'art. 93 del CCE a fattispecie di determinazione del canone
pagina 22 di 25 che trovino il loro titolo in una fonte contrattuale e pattizia, accessiva alla concessione in uso del bene pubblico, estensione scaturente dall'art. 8 bis, citato, è applicabile solo alle fattispecie future(…)”.
Ciò posto, il Consiglio di Stato, poi, con la sentenza n. 8421/2024, ha affermato che, anche “(…)
L'art. 8 bis, comma 1, lett. c), del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla L. 11 febbraio 2019,
n. 12, che ha integrato l'art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 33/2016, costituisce norma di interpretazione autentica dell'art. 93, comma 2, del d.lgs. n. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), in quanto assegna alla disposizione interpretata un significato normativo riconoscibile come una delle possibili e originarie varianti di senso. Tale natura interpretativa, desumibile sia dal tenore letterale della disposizione che dalla ratio della norma interpretata, comporta l'applicabilità della stessa anche alle fattispecie sorte anteriormente alla sua entrata in vigore (…)”.
Alla luce di tutto quanto sopra riportato, deve ritenersi che, in forza dell'art. 93 (oggi 54) CCE, agli enti locali è fatto divieto, per lo meno a partire dal 2019, di imporre oneri finanziari o reali diversi o ulteriori rispetto al canone parametrato oggi al canone unico CUP (e fino al 2021 al COSAP), anche in ipotesi di rapporti di natura iure privatorum intrattenuti con la P.A. e che la portata interpretativa della norma comporta che gli effetti della stessa retroagiscano.
In particolare, l'art. 93 (oggi 54) del Codice delle comunicazioni elettroniche, nel vietare alle
Pubbliche Amministrazioni di imporre oneri diversi da quelli previsti dalla legge, costituisce norma di ordine pubblico economico, inderogabile dalla volontà delle parti.
Di conseguenza, la clausola contrattuale oggetto di contestazione - e, segnatamente, l' art. 4 di cui al contratto di locazione in parola-, con la quale il Comune ha previsto l'applicazione di un canone ulteriore rispetto a quanto stabilito dall'art. 93 del Codice delle comunicazioni elettroniche, deve ritenersi contraria a norma imperativa.
Alla luce di tutto quanto sopra riportato deve accogliersi la domanda di parte ricorrente con la quale si chiede di dichiarare la nullità delle parti del contratto in essere tra le parti “(…) lì dove prevede (art.
4) un canone diverso da quello di cui all'art. 93 (oggi 54) CCE, e la sostituzione di dette clausole, quanto meno a far data dal febbraio 2019, con la previsione dell'obbligo di pagamento delle sole somme ex lege dovute, parametrate al TOSAP/COSAP, sino al 31 dicembre 2020 e, dopo tale data, al canone previsto dall'art. 1, comma 831bis della legge n. 160/19, determinate nella misura di euro
800,00 annue per impianto presente (…) dichiarando non dovute le ulteriori somme richieste, oltre al canone parametrato al canone unico predetto (…)”
Ed, infatti, ai sensi dell'art. 1418, comma primo, c.c., il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative;
sicché, la clausola in questione, deve essere dichiarata nulla con la conseguenza che non può produrre effetti giuridici. pagina 23 di 25 Inoltre, ai sensi dell'art. 1339 c.c., le clausole imposte dalla legge si inseriscono di diritto nel contratto, sostituendo quelle difformi apposte dalle parti.
Pertanto, al rapporto contrattuale in parola deve ritenersi automaticamente inserita la disciplina legale di cui all'art. 93 CCE, con esclusione di qualsiasi onere ulteriore.
In conclusione, deve dichiararsi la nullità della clausola n. 4) del contratto in parola, laddove prevede un canone diverso da quello di cui all'art. 93 (oggi 54) CCE, e, per l'effetto, deve disporsi, a far data dal febbraio 2019, la sostituzione di detta clausola, con la previsione dell'obbligo di pagamento delle sole somme ex lege dovute, parametrate al TOSAP/COSAP, sino al 31 dicembre 2020
e, dopo tale data, al canone previsto dall'art. 1, comma 831bis della legge n. 160/19, determinate nella misura di euro 800,00 annue per impianto presente.
Di conseguenza devono dichiararsi non dovute da parte ricorrente le ulteriori somme richieste oltre al canone parametrato come sopra.
Non resta, pertanto, che ordinare al Comune di S. IO AR di restituire alla società ricorrente le somme corrisposte da quest'ultima in eccesso, rispetto a quanto sopra determinato, a far data dal febbraio 2019 e sino alla conclusione del presente giudizio.
Alla luce di quanto sopra, deve rigettarsi la domanda riconvenzionale proposta dal in via CP_1 principale e dichiarare assorbita nella presente decisione la domanda riconvenzionale proposta in via subordinata.
Ogni altra domanda, eccezione o questione deve ritenersi assorbita dalla presente decisione.
Quanto al regolamento delle spese processuali, ricorrono i gravi ed eccezionali motivi di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c., che giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Ed, infatti, la questione oggetto del presente giudizio trae origine da una normativa che, nel tempo, ha subito numerose modifiche e stratificazioni, risultando di difficile lettura e di complessa applicazione pratica.
Pertanto, la farraginosità del quadro normativo e l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali non univoci, giustificano la compensazione integrale tra le parti della spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo – in funzione monocratica – in persona del Giudice dr.ssa Carmela Labella, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato da Parte_1
nei confronti di , nonché sulla
[...] Controparte_1
pagina 24 di 25 domanda riconvenzionale proposta dal predetto resistente, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara la nullità della clausola n. 4) del contratto in parola, laddove prevede un canone diverso da quello di cui all'art. 93 (oggi 54) CCE;
2. per l'effetto, dispone, a far data dal febbraio 2019, la sostituzione di detta clausola, con la previsione dell'obbligo di pagamento delle sole somme ex lege dovute, parametrate al
TOSAP/COSAP, sino al 31 dicembre 2020 e, dopo tale data, al canone previsto dall'art. 1, comma 831bis della legge n. 160/19, determinate nella misura di euro 800,00 annue per impianto presente;
3. dichiara, di conseguenza, non dovute da parte ricorrente le ulteriori somme richieste dal
Comune oltre al canone parametrato come sopra;
4. ordina, per l'effetto, al di restituire a Controparte_3
le somme corrisposte da Parte_1 quest'ultima in eccesso, rispetto a quanto sopra determinato, a far data dal febbraio 2019 e sino alla conclusione del presente giudizio;
5. rigetta la domanda riconvenzionale proposta dal in via principale e dichiara assorbita CP_1 nella presente decisione la domanda riconvenzionale proposta in via subordinata;
6. ogni altra domanda, eccezione o questione deve ritenersi assorbita dalla presente decisione;
7. dichiara, infine, integralmente compensate tra le parti della spese processuali.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 04.12.2025 il Giudice
Dott. ssa Carmela Labella
pagina 25 di 25
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Arezzo
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, Dott. ssa Carmela Labella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3153/2023 R.G., all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate promossa da:
Parte_1 elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'avv. LAIS NICOLA , dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti
PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1 elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'avv. AMUNNI CAMILLA e dell'avv.
LI GI SC , dai quali è rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, giusta procura in atti
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per l'udienza cartolare del 01.12.2025,
l'avv. LAIS NICOLA , per la parte ricorrente, così conclude: “(…) a) voglia l'Ill.mo Giudice adito - qualora ritenga sussistente la propria giurisdizione e disposta la mediazione - ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accertare e dichiarare l'applicabilità dell'art. 93 CCE (oggi 54) in relazione
pagina 1 di 25 alla detenzione dell'area di cui in narrativa ed al contratto in essere tra le parti che li riguarda, riqualificando, se del caso, il contratto come concessione;
b) nel merito, per tutte le ragioni di cui al presente atto e comunque per quelle di giustizia, voglia dichiarare la nullità/inefficacia, eventualmente anche previa disapplicazione degli atti aventi portata generale del comune, delle parti del contratto in essere tra le parti, come sopra indicato, lì dove prevede (art. 4) un canone diverso da quello di cui all'art. 93 (oggi 54) CCE, e la sostituzione di dette clausole, quanto meno a far data dal febbraio 2019, con la previsione dell'obbligo di pagamento delle sole somme ex lege dovute, parametrate al
TOSAP/COSAP, sino al 31 dicembre 2020 e, dopo tale data, al canone previsto dall'art. 1, comma
831bis della legge n. 160/19, determinate nella misura di euro 800,00 annue per impianto presente o nella diversa misura che il Tribunale riterrà conforme a legge, dichiarando non dovute le ulteriori somme richieste, oltre al canone parametrato al canone unico predetto;
c) conseguentemente voglia ordinare al S. IO AR di restituire a le somme corrisposte da CP_1 Parte_1 quest'ultima in eccesso, rispetto a quanto determinato in forza della domanda di cui al punto precedente, dal febbraio 2019 sino alla conclusione del presente giudizio (…)”;
l'avv. LI GI SC e l'avv. AMMUNI CAMILLA, per la parte resistente così concludono: “(…) - in via principale, nel merito: rigettare integralmente le domande formulate da nei confronti del in quanto integralmente infondate in Parte_1 Controparte_1 fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa, con ogni consequenziale effetto di legge;
- In via principale e riconvenzionale: accertare e dichiarare la sussistenza del credito vantato dal
nei confronti di per il maggiore e complessivo importo Controparte_1 Parte_1 di euro 159.334,45 di cui: - saldo 2018 euro 1.986,79 (compresa rivalutazione ISTAT); secondo semestre 2019 euro 11.654,84 (compresa rivalutazione ISTAT); intera annualità 2020 per euro
22.201,96 (compresa rivalutazione ISTAT); intera annualità 2021 (euro 22.357,37 compresa rivalutazione ISTAT); intera annualità 2022 (euro 23.028,09 compresa rivalutazione ISTAT;
intera annualità 2023 (euro 25.284,84); intera annualità 2024 (euro 25.855,15); intera annualità 2025 (euro
26.965,41) in forza dell'applicazione dell'art. 4 del contratto di locazione del 31.10.2003 oltre interessi, e per l'effetto condannare al pagamento nei confronti del Parte_1 [...]
della somma di € 159.334,45 oltre interessi dal dì del dovuto all'effettivo Controparte_1 pagamento;
- in via subordinata e riconvenzionale: nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta
Applicabilità dell'art 93 (ora 54) CCE alla fattispecie in oggetto, Codesto Ill.mo Giudice Voglia accertare l'applicabilità del canone di cui all'art. 4 del contratto di locazione del 31.10.2023 per l'annualità 2018, accertare la rideterminazione del canone come stabilito dall'art. 63
D.lgs., 446/97, comma 2, lettf) 1) oltre rivalutazione ISTAT per le annualità 2019-2020-2021 pagina 2 di 25 e per l'annualità 2022, 2023, 2024 e 2025 nella misura di 800,00 euro annuali e per l'effetto condannare in favore del al pagamento delle somme dovute all'esito Parte_1 CP_1 dell'applicazione delle predetta normativa;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi legali del presente giudizio (…)”;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.12.2023, Parte_1
( di seguito indicata anche ), chiedeva quanto in epigrafe riportato e, al fine di
[...] Pt_1 meglio chiarire le questioni di diritto sottese alla domanda, procedeva ad una breve ricostruzione dei rapporti tra il ed essa . Segnatamente, esponeva che essa aveva, nel Comune di CP_1 Pt_1 Pt_1
S. IO AR, un'infrastruttura per comunicazioni elettroniche realizzata su area del Comune,
Torre Piezometrica, via Terzilio Cardinali (fg. 10, pt.lla 192) in forza di un contratto con FO il
31 ottobre 2003 e qualificato come di locazione, di durata 6 anni rinnovabili, che prevedeva un canone
(art. 4) di 22.000 euro circa (attualizzati) annui, pagabili in 2 rate semestrali di eguale importo;
che questo impianto era pervenuto ad essa per forza di operazioni societarie da ritenersi pacifiche Pt_1 tra le parti, visto che in data 15 aprile 2022 il Comune aveva chiesto direttamente ad essa la Pt_1 somma di euro 58.200,00 per canoni non pagati per gli anni 2018 (parte), 2019, 2020 e 2021; che, a dire di essa esponente, il canone richiesto non pareva coerente con la normativa di settore, cosa che aveva portato essa a ritenere nulle le clausole economiche differenti, pagando il canone Pt_1 previsto per legge e non quello contrattualmente fissato;
che con il d.lgs. n. 70/12, difatti, il legislatore aveva riscritto l'art. 93 del CCE (divieto di imporre altri oneri), prevedendo, con una norma chiaramente imperativa, che “(…) Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge. (…) Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l'obbligo di tenere indenne la Pubblica Amministrazione, l'Ente locale, ovvero l'Ente proprietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'Ente locale. Nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto, in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al
Codice o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993,
n. 507, oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del pagina 3 di 25 decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettere e) ed f), del medesimo articolo, ovvero dell'eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie di cui all'articolo 47, comma 4, del predetto decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (…)”; che tale norma, quindi, prevedeva che i Comuni non potessero chiedere canoni per la realizzazione ed esercizio degli impianti e che l'unico corrispettivo che poteva essere richiesto, per l'occupazione di beni comunali (quale che ne sia la natura), fosse un canone parametrato al COSAP o in alternativa alla TOSAP, calcolata secondo quanto previsto dalla norma stessa (fino al 31 dicembre 2020), ovvero, a far data dal 1 gennaio 2021, il canone unico (CUP) di cui alla legge n. 160/19; che conseguentemente, a dire di esso ricorrente, erano nulle le previsioni di canoni diversi da quelli fissati, in via imperativa dalla normativa di settore;
che, pertanto, essa società chiedeva di accertare e dichiarare la nullità delle clausole che disciplinavano i rapporti in essere tra le parti, come sopra meglio indicati e comunque come individuati da controparte nell'avviso che si impugnava in questa sede, lì dove prevedevano un canone diverso da quello prescritto dall'art. 93 CCE (oggi art. 54) e, conseguentemente, accertare e dichiarare la non debenza delle somme da ultimo richieste dal e la conseguente illegittimità dell'avviso qui impugnato;
che dovevano CP_1 essere dichiarate nulle le clausole del contratto che legava le parti per contrasto con l'art. 93 (oggi 54)
CCE; che in materia di canoni per l'installazione e l'esercizio degli impianti di comunicazioni elettroniche esistevano dei principi consolidati, fissati dalla normativa comunitaria e nazionale, che miravano a far sì che tali costi fossero non discriminatori e sempre più contenuti, e ciò al fine di permettere lo sviluppo delle reti (adempimento di per sé estremamente oneroso) e di garantire al cliente un prezzo sempre più competitivo per i servizi resi;
che tale principio era fissato, a dire di essa esponente, chiaro e lampante, nell'art. 93 (oggi 54) del d.lgs. n. 259/03, come modificato nel 2012 ed interpretato autenticamente nel 2016 con l'art. 12 del d.lgs. n. 33/16; che la norma in parola disponeva che “(…) gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l'obbligo di tenere indenne la Pubblica Amministrazione, l'Ente locale, ovvero l'Ente proprietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'Ente locale. Nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto, in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al Codice o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettere e) ed f), del medesimo articolo, pagina 4 di 25 ovvero dell'eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie di cui all'articolo
47, comma 4, del predetto decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (…)”; che tale norma, a dire di essa esponente, sanciva, quindi, per il settore in esame, una particolare modalità di determinazione del canone per l'occupazione di un bene pubblico, parametrato prima sulla TOSAP o sul COSAP e oggi sul canone unico CUP ai sensi della legge n. 160/19, secondo il principio dell'alternatività (di applicazione generale), nonché secondo il principio dell'esclusività; che tale norma era stata interpretata autenticamente con l'art. 12 del d.lgs. n. 33/16 che, nella prima versione, prevedeva che
“(…) l'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione (…)”; che la disposizione in parola era stata modificata dall'art. 8bis, comma 1, lett. c) del d.l. n. 135/18, convertito con la legge n. 12/19, che disponeva che “ all'articolo 12, comma
3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto”; che la norma di interpretazione autentica in esame era stata, di recente, ulteriormente modificata, adeguando il riferimento all'art. 93 CCE con il novellato art. 54, che era il nuovo articolo che, a seguito della riscrittura del d.lgs. n. 259/03, aveva sostituito l'art. 93 predetto; che alla luce di quanto sopra indicato, a dire di essa esponete, era evidente che in forza dell'art. 93 (oggi 54) CCE agli enti locali era fatto divieto di imporre oneri finanziari o reali diversi o ulteriori rispetto al canone parametrato oggi al canone unico CUP, anche in ipotesi di rapporti di natura iure privatorum intrattenuti con la P.A.; che l'art. 93 CCE era stato, , nel dicembre 2021, modificato con la riscrittura del CCE ed ora (rinumerato all'art. 54) dispone così “Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le
Province ed i Comuni, i consorzi, gli enti pubblici economici, i concessionari di pubblici servizi, di aree e beni pubblici o demaniali, non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni ulteriori a quelli stabiliti nel presente decreto, fatta salva
l'applicazione del canone previsto dall'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dalla legge 30 dicembre 2020 n.178. Resta escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o titolo richiesto, come da art. 12 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, come integrato dall' art. 8 bis, comma 1, lettera c) del decreto-legge14 dicembre 2018, n. 135, coordinato con la legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12” (art. 54 CCE, ex art. 93); che la legge n. 160/19, all'art. 1, comma 831bis prevedeva che “Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al pagina 5 di 25 decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82”; che il legislatore aveva previsto, per tutte le ipotesi di messa a disposizione di beni pubblici in favore dei gestori di telefonia, una sorta di “equo canone” parametrato (dal 2021) sul canone unico (e fissato nella misura fissa di 800,00 euro per impianto, proprio per mettere fine a questo tipo di contenziosi), a prescindere dalla natura del bene pubblico concesso in detenzione;
che nel caso di specie, quindi, il canone doveva essere determinato, per legge, nella misura indicata dall'art. 93 CCE
(oggi 54); che, a dire di essa ricorrente, non poteva che essere così, visto che, peraltro, le regioni e le pubbliche amministrazioni diverse dai comuni non avevano la facoltà di dotarsi di regolamenti CUP, di talché era evidente che anche per loro il rinvio era un mero rinvio eteronomo;
che quanto sopra esposto era ancora più chiaro alla luce del novellato art. 54 CCE (ex art. 93), sopra;
che la norma, difatti, oltre a fare riferimento anche qui a soggetti che non avevano la capacità di imporre il canone unico patrimoniale, estendeva tale previsione anche ai titolari di aree e beni pubblici o demaniali, con ciò chiarendo che la previsione si applicava a tutti i tipi di beni, non solo alle aree ricadenti nel patrimonio indisponibile ovvero nel demanio;
che, inoltre, il comma 831-bis dell'art. 1 della legge n. 160/19 sopra citato, diversamente da quanto previsto dal comma 831 dell'art. 1 della medesima norma, non faceva alcun riferimento all'occupazione di suolo, limitandosi a prevedere una tariffa forfettaria per ogni impianto presente sul territorio, quali che fossero le sue caratteristiche (terreno o edificio); che per ogni occupazione di beni pubblici (a prescindere da quale che sia la natura), dunque, il gestore era tenuto a pagare un canone fisso di 800 euro per impianto presente sul territorio comunale (cfr., da ultimo, circa la natura eteronoma del rinvio ad “equo canone”, applicabile anche a qualsiasi rapporto convenzionale, anche relativo alla concessione in detenzione di beni disponibili, tra le più recenti
Tribunale di Milano, n. 2942/23; Tribunale di Firenze. n. 2325/22; Tribunale di Arezzo n. 498/23;
Tribunale di Lecco n. 877/23 Tribunale di Cuneo, 20.2.2022; Tribunale di Brescia, n. 3000/22;
Tribunale di Lodi n. 877/23); che il Tribunale di Milano nella recente sentenza n. 2942 del 13 aprile
2023 si domandava: “ (…) 1) se la disciplina di cui all'art. 93 del D.lgs 259/2003, a norma del quale
“le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre per pagina 6 di 25 l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge”, sia applicabile al caso in esame, in cui i canoni sono stati previsti da contratti di diritto privato stipulato tra le parti;
2) se tale normativa sia applicabile anche a contratti inerenti a beni rientranti nel patrimonio disponibile dell'ente (…)”; che il Tribunale, affermava che
“(…) Con riferimento alla prima questione, ritiene questo Giudice di aderire all'orientamento espresso nella sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 3 giugno 2020 n. 3467. In tale pronuncia, si è ritenuto che fino alla modifica dell'art. 93 del codice delle comunicazioni elettroniche, apportata dal
DL 135/2018, la disciplina ivi prevista non era applicabile al canone annuo concessorio pattuito tra le parti, in quanto tale norma limitava il potere amministrativo di imposizione di oneri e contributi per impianti di rete o esercizio di servizi di comunicazione elettronica, senza pregiudicare i canoni pattuiti tra le parti nelle convenzioni accessive alla concessione e disciplinanti anche gli aspetti economici del rapporto concessorio. Al contrario, per effetto della modifica di cui al DL 135/2018, vi è stato un ampliamento della portata applicativa dell'art. 93, comma 2, D.lgs. n. 259/2003, con estensione del divieto di imposizione di oneri economici a qualsiasi contributo ulteriore, anche avente titolo di natura pattizia o contrattuale. Nel caso affrontato dal Consiglio di Stato, il rapporto di concessione regolato da un contratto tra privato e l'ente aveva esaurito i suoi effetti prima dell'entrata in vigore della citata modifica normativa, sicché si è ritenuto inapplicabile il divieto previsto dall'art. 93 del codice delle comunicazioni elettroniche. Nel caso in esame si è invece di fronte a due rapporti regolati da contratti stipulati prima della modifica del 2018 ma non esauriti alla data di entrata in vigore di tale nuova disciplina, data la durata pluriennale della locazione e, come si evince dall'atto di intimazione, i canoni richiesti dal Comune si riferiscono all'anno 2020. Pertanto, la nuova disciplina, avente natura imperativa, va ritenuta applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio per il periodo successivo alla sua entrata in vigore (…)”; che, con riferimento alla seconda questione il Tribunale sposava la tesi della Corte di
Appello di Torino (con la sentenza sopra citata), affermando che “(…) dopo l'entrata in vigore dell'art
8 bis. del DL 135/ 2018, il limite al potere dell'amministrazione di determinare i canoni si applica anche in presenza di canoni fondati su titolo contrattuale, con conseguente applicazione della disposizione sia alle convenzioni-contratto accessive alle concessioni di beni del patrimonio indisponibile, sia ai contratti di locazione di beni disponibili. Si ritiene di aderire a tale opzione interpretativa sia considerata l'ampia portata del citato art. 93, sia in quanto si tratta di interpretazione confortata dalla successiva evoluzione normativa e segnatamente dalla previsione dell'art.831 bis della L.160/2019, introdotto dalla L 108/2021, in cui è previsto per gli operatori che forniscono il servizio di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione pagina 7 di 25 elettronica, un canone unico, determinato in maniera fissa per ogni impianto insistente sul territorio, e quindi a prescindere dall'essere l'impianto realizzato su beni del patrimonio indisponibile o disponibile dell'ente. In ogni caso, anche a non volere accedere a tale interpretazione per il canone del 2020, si ritiene significativo il secondo rilievo svolto dalla
Corte di Appello di Torino, laddove si è sottolineato come la previsione del contratto di concessione in locazione della porzione dell'immobile per l'installazione e l'esercizio di impianti per comunicazioni elettroniche e per fornire il pubblico servizio di comunicazioni elettroniche abbia determinato la configurabilità del presupposto soggettivo dell'inquadramento dell'area nell'ambito del patrimonio indisponibile. Orbene, il caso in esame presenta profili di identità rispetto a quello affrontato nella richiamata sentenza di merito. Invero, in entrambi i contratti è espressamente previsto (all'art. 4 del contratto stipulato in data 1 ottobre 2014 ed all'art. 5 del contratto in data 1 gennaio 2015), che l'area è concessa in locazione per realizzare
e fornire il pubblico servizio di comunicazioni elettroniche nell'area che costituisce l'obiettivo del servizio radio. Pertanto, si è in presenza di un atto contrattuale che destina quel bene ad un servizio pubblico e che, conseguentemente, fa dubitare sulla possibilità di qualificare i citati beni come appartenenti al patrimonio disponibile. Ne deriva che va accolta l'opposizione e rigettata la domanda riconvenzionale del dovendosi dare atto della sostituzione delle clausole di CP_1 determinazione del canone di locazione pattuite dalle parti nei due contratti in esame dai parametri stabiliti dall'art. 93, comma 2 del codice delle comunicazioni elettroniche (…)”; che analogamente si era espresso anche il Tribunale di Arezzo ( cfr. sentenza n. 498.23); che, sul punto, essa società richiamava anche la sentenza del Tribunale di Lodi n. 873/23 ove si affermava che “ (…) il limite al potere dell'amministrazione di determinare i canoni si applica anche in presenza di canoni fondati su titolo contrattuale, con conseguente applicazione della disposizione sia alle convenzioni- contratto accessive alle concessioni di beni del patrimonio indisponibile, sia ai contratti di locazione di beni disponibili ”. Altrimenti, com'è evidente, ove si limitasse l'ambito operativo della disciplina richiamata ai soli casi di concessioni o, anche in caso di contratti, come ritenuto dall'Ente, alle mere ipotesi in cui le opere insistano su fondi inseriti nel patrimonio indisponibile, le finalità antidiscriminatorie che innervano la legislazione (nazionale e, prima ancora, eurounitaria) sarebbero irrimediabilmente frustrate, poiché alla P.A. sarebbe sufficiente determinare la natura disponibile del bene per poter imporre o pretendere corrispettivi diversi da quelli richiamati ex lege (…)”; che, sulla portata dell'art. 93 CCE (vecchia versione) e della norma di interpretazione autentica si erano pronunciati sia la magistratura amministrativa (da ultimo con la pronuncia del Consiglio di pagina 8 di 25 Stato, sez. VI, 3 giugno 2020, n. 3467) che quella civile;
che, essa società, a supporto della propria domanda, riportava anche quanto affermato dalla Corte di Appello di Torino con la sentenza n. 619 del 2021 ; che, in tale sentenza, la Corte di Appello di Torino, dopo aver ripercorso l'evoluzione normativa, ha precisato che “(…) La portata della disciplina legislativa in esame, nell'evoluzione derivante dalle modifiche di cui testé si è dato conto, è stata recentemente chiarita dal Consiglio di
Stato, sez. VI, nella sentenza 3 giugno 2020, n. 3467, resa in una controversia in cui era parte la
FO, sentenza che è richiamata, nei passi salienti della motivazione, dal Controparte_2 nella propria comparsa conclusionale. In tale sentenza, alla quale per brevità si rinvia in quanto – all'evidenza – nota ad entrambe le parti, il Consiglio di Stato ha stabilito, in sintesi, quanto segue: a.
l'art. 93 CCE è espressione di un principio fondamentale dell'ordinamento in materia di telecomunicazioni, in quanto persegue la finalità di garantire a tutti gli operatori un trattamento uniforme e non discriminatorio attraverso la previsione del divieto di porre a loro carico oneri o canoni, posto che – ove ciò non fosse – ogni singola amministrazione munita di potestà impositiva potrebbe liberamente prevedere obblighi pecuniari a carico dei soggetti operanti sul proprio territorio;
b. la norma ha posto un limite al potere impositivo unilaterale degli enti territoriali ma non ha contemplato minimamente eventuali canoni pattuiti convenzionalmente nell'ambito di concessioni contratto aventi ad oggetto beni demaniali o patrimoniali indisponibili;
c. l'art. 12, terzo comma, del
D. Lgs. n. 33/2016, sopra citato, ha chiarito che la disposizione deve essere interpretata nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica siano sottoposti soltanto alle tasse o canoni (TOSAP o COSAP) previsti dal secondo comma dell'art. 93, con ciò restando per tali soggetti esclusa l'applicabilità del primo comma, concernente genericamente l'attività di “impianto di reti” o di “esercizio dei servizi di comunicazione elettronica”; d. trattasi di norma di interpretazione autentica, come stabilito anche da Cass. civ., sez. 1, n. 283/2017; e. diversa valenza deve invece essere attribuita all'integrazione apportata alla citata norma di interpretazione autentica dall'art.
8-bis del
D.L. n. 135/2018, il quale ha esteso il contenuto precettivo della limitazione dei poteri impositivi unilaterali degli enti territoriali ad oneri che trovino la loro fonte in qualsiasi altro titolo, e – quindi – anche ai canoni riconducibili a titoli convenzionali, quali (per quanto di rilievo nella fattispecie all'esame del Consiglio di Stato) convenzioni accessive ad atti di concessione in uso di beni pubblici che, in via pattizia, disciplinano l'assetto patrimoniale del rapporto concessorio;
f. infatti, mentre la norma di interpretazione autentica si limita a chiarire e precisare il significato della norma interpretata rendendo vincolante una tra le varie interpretazioni possibili, non può attribuirsi natura interpretativa alla disposizione che integri il precetto della disposizione preesistente aggiungendone uno nuovo e allargandone l'ambito di applicazione a fattispecie esulanti da quello originario;
g. pagina 9 di 25 conseguentemente, l'estensione del divieto impositivo di cui al secondo comma dell'art. 93 del CCE a fattispecie di determinazione del canone che trovino il loro titolo in una fonte contrattuale e pattizia, accessiva alla concessione in uso del bene pubblico, estensione scaturente dall'art. 8 bis, citato, è applicabile solo alle fattispecie future. Sulla base delle considerazioni che precedono il Consiglio di
Stato ha ritenuto l'art. 8 bis inapplicabile alla fattispecie che era sottoposta al suo esame, in quanto ormai esaurita sotto la disciplina previgente, essendo la concessione- contratto venuta a scadenza il 14 marzo 2017 (…)”; che, inoltre, la Corte di Appello di Torino con la sentenza n. 619 del 2021 aveva altresì precisato che “(…) l'art. 8 bis, citato, quantunque non applicabile, stante la sua natura innovativa e non interpretativa della disposizione precedente, al periodo anteriore alla sua entrata in vigore, possa tuttavia produrre effetti, trattandosi di disposizione che si inserisce in un quadro normativo di portata all'evidenza imperativa, alle convenzioni pendenti alla data della sua entrata in vigore, per il periodo ad essa successivo. Condivisibile appare, infatti, il richiamo operato da FO (in memoria di replica, pag. 3) al principio stabilito da Cass. civ., sez. 3, n. 1689/2006, secondo il quale relativamente ad un rapporto contrattuale di durata, l'intervento, nel corso di essa, di una nuova disposizione di legge diretta a porre, rispetto al possibile contenuto del regolamento contrattuale, una nuova norma imperativa condizionante l'autonomia contrattuale delle parti nel regolamento del contratto, in assenza di una norma transitoria che preveda l'ultrattività della previgente disciplina normativa non contenente la norma imperativa nuova, comporta che la contrarietà a quest'ultima del regolamento contrattuale non consente più alla clausola di operare, nel senso di giustificare effetti del regolamento contrattuale che non si siano già prodotti, in quanto, ai sensi dell'art. 1339 cod. civ., il contratto, per quanto concerne la sua efficacia normativa successiva all'entrata in vigore della norma nuova, deve ritenersi assoggettato all'efficacia della clausola imperativa da detta norma imposta, la quale sostituisce o integra per l'avvenire (cioè per la residua durata del contratto) la clausola difforme, relativamente agli effetti che il contratto dovrà produrre e non ha ancora prodotto (…)”; che, alla luce dei principi sopra indicati, essa esponente riteneva che:
a) l'art. 93 CCE, nel suo combinato disposto con l'art. 12 del d.lgs. n. 33/16, come modificato dall'art. 8bis del d.l. n. 135/18 era norma imperativa;
b) tale norma imperativa trovava applicazione nei contratti di durata, come quello in esame, e sostituiva, ex art. 1339 c.c., le clausole che contrastavano con tale previsione;
che a far data quantomeno dal febbraio 2019 doveva trovare applicazione anche nel rapporto contrattuale per cui era causa l'art. 93 CCE (oggi art. 54); che, a dire di essa esponente, anche prima di tale data, secondo quanto affermato dal Tribunale di Bolzano con la sentenza n. 89/22 ove si diceva che “ (…) Non risulta peraltro condivisibile la pronuncia del Consiglio di Stato n. 3467/2020, secondo la quale l'art. 93 in esame porrebbe un limite al potere impositivo unilaterale degli enti pagina 10 di 25 territoriali, ma non contemplerebbe i canoni pattuiti convenzionalmente nell'ambito di concessioni- contratto relativi a beni pubblici. La pronuncia pare basarsi su un'esegesi alquanto letterale della norma (“Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre per
l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge”). L'art. 93, però, già nella formulazione testuale dettata dal d.lgs. 70/2012 non consente alcuna distinzione tra potere impositivo unilaterale dell'ente pubblico e convenzione accessiva ad atto di concessione in uso di beni pubblici, in merito alla prestazione dovuta dagli operatori del servizio di comunicazione elettronica. Un'interpretazione letterale, tesa a limitare
l'applicabilità dell'art. 93 unicamente agli atti impositivi emessi dalla P.A., pare inoltre non tenere nella dovuta considerazione la finalità della normativa.
Considerato che
l'art. 93 codifica, a tutela della concorrenza, un principio fondamentale dell'ordinamento delle comunicazioni elettroniche, prevedendo un divieto di porre a carico degli operatori oneri diversi da quelli previsti dalla legge, va adottata un'opzione ermeneutica conforme alla ratio legis, ricomprendendo nel divieto tutti gli atti, impositivi o negoziali, stipulati dagli enti pubblici, nella finalità di «evitare che ogni Regione possa liberamente prevedere obblighi "pecuniari" a carico dei soggetti operanti sul proprio territorio (…)”; che, a dire di essa esponente, emergevano chiaramente le ragioni della nullità delle clausole contrattuali del contratto che legavava le parti in contenzioso, in quanto in contrasto con l'art. 93 CCE
(oggi art. 54 CCE), stabilendo, almeno dal febbraio 2019, un canone fisso non previsto e non parametrato con quanto previsto dal vigente regolamento TOSAP/COSAP (fino al 31 dicembre 2020) e successivamente nel regolamento sul canone unico comunale (dal 1 gennaio 2021) o, meglio, dal vigente comma 831-bis dell'art. 1 della legge n. 160/19 più volte citato;
che trattavasi di un tipico caso di eterodeterminazione ex lege del contenuto del rapporto convenzionale;
che la natura imperativa di tali norme comportava che le clausole con esse contrastanti fossero sanzionate, ex art. 1418, comma 1,
c.c., con la nullità, che peraltro, nel caso in esame, era originaria (l'art. 93 CCE è entrato in vigore nel
2003); che, tuttavia - dal momento che la prestazione pecuniaria a carico del privato era determinata in dettaglio dalle norme di legge sopra citate - si versava in un'ipotesi di nullità parziale (oggettiva) del contratto, con sostituzione di diritto, ai sensi dell'art. 1339 c.c., delle clausole difformi a quelle imperative, ferma restando la validità ed efficacia del contratto nelle parti restanti (secondo il principio di conservazione dei contratti); che in subordine, essa società evidenziava che nel caso in esame, il rapporto in essere tra essa ed il Comune di S. IO AR riguardava pacificamente un Pt_1 bene rientrante nel patrimonio indisponibile comunale;
che era irrilevante, quindi, il nomen iuris dato dalle parti al rapporto negoziale, in quanto era noto che i beni del patrimonio indisponibili, in forza dell'art. 823 c.c. “(…) sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se pagina 11 di 25 non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano”; che la natura indisponibile dell'area concessa, discendeva sia dalla funzione di servizio pubblico che tipicamente era legata alle torri piezometriche, sia dalla normativa di settore in quanto: a) l'area concessa in detenzione era destinata ad una stazione radio base per telefonia mobile (ovvero per lo svolgimento di un servizio pubblico – cfr.
Consiglio Giustizia Amministrativa Siciliana n. 289/234 ); b) gli impianti in questione erano assimilati, per legge (art. 86 – oggi art. 43 - CCE) alle opere di urbanizzazione primaria e erano opere di pubblica utilità (art. 90 – oggi art. 51 - CCE), per cui l'area in esame rientrava senza dubbio nel demanio/patrimonio indisponibile comunale ex art. 826, comma 3, c.c. e, quindi, il rapporto in essere tra le parti doveva essere ricondotto ad un rapporto concessorio, a nulla rilevando il fatto che il CP_1 avesse qualificato diversamente il bene, in quanto tale destinazione veniva, di fatto, impressa per legge
( cfr. in tal senso Corte di Appello di Torino n. 619/2021; Corte di Appello di Bari n. 707/2022); che, relativamente alla misura del canone dovuto, il legislatore, con la novella del 2012, aveva previsto una sorta di tariffa “calmierata” per tutte le occupazioni immobili della Pubblica Amministrazione da parte degli operatori di comunicazione elettroniche;
che tale tariffa, fino al 31 dicembre 2020, era pari a quella prevista per questo tipo di occupazioni dal regolamento COSAP;
che in assenza di una tariffa ad hoc risultava dovuto un canone parametrato al minimo di legge, pari ad euro 516,46 annui;
che tale tariffa era fissata, dal 1 gennaio 2021, in maniera univoca per tutta Italia, con una disciplina ad hoc, ovvero il comma 831-bis dell'art. 1 della legge n. 160/19 che disponeva che “Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile 2 di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”; che, quindi, per ogni impianto esistente su beni di proprietà di ciascun ente (che insisteva su di un bene comunale, quale che ne fosse stata la sua natura) l'operatore doveva pagare esclusivamente la somma fissa, ed immodificabile, di euro 800,00 annui. Tutto ciò premesso concludeva come in epigrafe riportato.
pagina 12 di 25 Con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata si costituita il
[...]
e chiedeva quanto in epigrafe riportato. Segnatamente, in rito, eccepiva la Controparte_1 improcedibilità della domanda proposta per mancato espletamento della procedura di mediazione;
nel merito, eccepiva la inapplicabilità dell'art 93 (oggi 54) CCE al contratto di locazione sottoscritto in data 31.10.2003 ed ai successivi rinnovi;
che, a dire di esso esponente, la fattispecie in esame esulava dalla portata applicativa della norma citata;
che, in primo luogo, esso Comune riteneva necessario fare alcune precisazioni in merito alla natura del rapporto che atteneva alla sfera privatistica delle parti, trattandosi di contratto di locazione, e ciò sia sotto il profilo formale che sostanziale e non integrava una concessione, presupposto per l'applicazione della norma citata, che, infatti, a dire di esso esponente, nel testo contrattuale e in tutti i successivi scambi di comunicazione, si faceva espresso riferimento alla “locazione”, rapporto mai messo in discussione ed ampiamente riconosciuto dalle parti in causa;
che dal punto di vista sostanziale, premeva osservare che per qualificare un rapporto come concessione, ciò che rilevava al di là della forma, non era l'appartenenza del bene al patrimonio disponibile o indisponibile dell'Ente bensì: a) profilo soggettivo: la manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico alla destinazione a pubblico servizio e b) profilo oggettivo: l'effettiva ed attuale destinazione del bene al servizio pubblico stesso, tanto da poter considerare come soggetto al regime privatistico e non pubblicistico anche un bene appartenente al patrimonio indisponibile, se questo venga “distolto” dalla propria funzione di soddisfacimento di un interesse pubblico;
che la sola appartenenza del bene al patrimonio indisponibile non qualificava di per sé la concessione in termini di
“concessione di beni”; che secondo la giurisprudenza, “(…) la natura pubblicistica del bene trova fondamento nella sua strumentalità allo svolgimento di un servizio pubblico, secondo il criterio teleologico di cui all'art. 826 c.c., giacché tale schema implica, per sua natura, una “coesistenza” tra natura pubblica del bene e funzione pubblica del servizio cui è destinato (…)” (Tar Sardegna, Cagliari, sez. I, 18 giugno 2019, n. 547); che, affinché un bene che non apparteneva al demanio necessario potesse acquistare lo status di bene patrimoniale indisponibile, soggetto all'utilità pubblica, ai sensi dell'articolo 826, era essenziale, a dire di esso resistente, rilevare una manifestazione di volontà dell'Amministrazione, il titolare del diritto reale pubblico doveva manifestare la propria volontà in tal senso, attraverso un atto amministrativo specifico, per destinarlo a un pubblico servizio (Consiglio di stato, sez. V, sentenza del 24/1/2019, n. 596 e sentenza dell'8 luglio 2019, n. 4783, TAR
Lombardia, Milano, sez. II, sentenza del 27 gennaio 2021, n. 255; TAR Campania, Salerno, sez. I, sentenza del 22 marzo 2021, n. 727); che, a dire di esso esponente, ciò che rilevava era il fatto che il bene (nel caso in esame la copertura della torre piezometrica, la copertura laterale del serbatoio e il terreno adiacente) fosse stato effettivamente destinato alla soddisfazione di un interesse pubblico;
pagina 13 di 25 che in assenza di questa condizione, si era fuori dal regime pubblicistico e dunque nella sfera privatistica ove era possibile ogni forma di negoziazione, ivi compresa quella relativa ai canoni;
che nel caso in esame, il bene sul quale sorgeva l'apparato tele comunicativo non era in alcun modo distolto dalla propria funzione, e la realizzazione dell'impianto sulle porzioni indicate non impattava sulla operatività e funzionalità dello stesso per l'acquedotto, con ciò non snaturando o limitando in alcun modo la sua destinazione primaria;
che la vicenda in parola, a dire di esso resistente, era dunque al di fuori dell'ambito di applicabilità della norma, in quanto non si tratta di un servizio pubblico. ; che il richiamo all'art. 3 co. 2 CCE, come riformato nel 2021 non era sufficiente a qualificare tale attività come servizio pubblico;
che, peraltro, la volontà comunale di non considerare tale servizio come pubblico emergeva chiaramente nella nota prot. 7349 del 13.04.2016 (doc. 4 cit.), nella quale l'Amministrazione nel prendere atto della volontà di recesso anticipato manifestata dal conduttore (poi revocata) precisava che la Società avrebbe dovuto provvedere a propria cura e spese a rimuovere quanto da essa installato e alla rimessione dell'immobile locato in pristino stato entro la data dell'11.05.2016; che era dunque evidente che esso non aveva mai manifestato un interesse CP_1 pubblico all'installazione ad al mantenimento del manufatto;
che, dunque, il bene non era mai stato ritenuto come finalizzato allo svolgimento di pubblico servizio;
che, sul punto si era espresso il
Tribunale di Treviso, con sentenza n. 240/2022 che in un caso analogo aveva affermato che anche in presenza della normativa in parola, vigeva il seguente principio di diritto: “(…) mancherebbe nel caso di specie il presupposto per l'applicazione del canone unico, in quanto “le attività di 'interesse generale' non possono ritenersi equipollenti ad un servizio pubblico in quanto, per il loro utilizzo, i consumatori pagano delle tariffe non calmierate, ma soggette alla concorrenza di mercato, a società con scopo di lucro (…)”; che, sempre a sostegno della qualificazione del contratto quale locazione e non concessione, esso esponente aggiungeva che la concessione non determinava alcun diritto al rinnovo del contratto per un bene appartenente al patrimonio indisponibile del Comune;
che al contrario,
l'amministrazione concedente era obbligata ad attenersi a una procedura di comparazione dei candidati per il rinnovo di una concessione di beni pubblici;
che in questo modo, oltre a garantire la concorrenza, si cercava di individuare il soggetto che offrisse le migliori garanzie per utilizzare il bene a fini di interesse pubblico;
che il divieto di rinnovo dei contratti scaduti era un principio fondamentale che si applicava anche alle concessioni di beni pubblici;
che ciò era dovuto a un vincolo europeo che considerava il rinnovo dei contratti pubblici scaduti come un nuovo contratto che doveva essere sottoposto ai canoni dell'evidenza pubblica;
che, al contrario, il presente contratto, in ragione della sua natura locatizia, era sempre stato tacitamente rinnovato;
che nel caso in esame, erano assenti i requisiti soggettivi e oggettivi dell'area demaniale indisponibile, in quanto il fatto che si realizzasse un servizio pagina 14 di 25 di telecomunicazione non era motivo sufficiente per determinare l'indisponibilità del bene;
che i consumatori pagavano alle compagnie tariffe ad hoc e concorrenziali sul mercato, e l'area proprio per destinazione a tale servizio non veniva distolta dall'interesse pubblico;
che, in tal senso una recente pronuncia che aveva affermato che “(…) l'installazione di un'antenna di telefonia mobile su un terreno
o un immobile pubblico, non rientra nei presupposti per l'applicazione della disciplina pubblicistica, proprio per l'utilizzo dell'area a cui viene tolta la sua originale finalità. Per conservare il carattere di bene indisponibile, presupposto per l'applicazione normativa del canone unico, il terreno comunale deve essere destinato a servizi di competenza dell'Ente locale territoriale e sicuramente tra questi non rientra il sistema di telecomunicazioni fisse e mobili(…)” (cfr. Corte d'Appello di Venezia, sentenza n.12488 del 2023; Corte d'Appello di Brescia n. 1620 del 2023); che in senso analogo si era espresso il
Tribunale di Arezzo con sentenza n. 582/2023 la quale a chiare lettere aveva affermato che affinché un bene potesse qualificarsi come facente parte del patrimonio indisponibile, era necessaria la sussistenza simultanea di un doppio requisito, soggettivo (manifestazione di volontà dell'ente titolare del bene) e oggettivo (attuale destinazione del bene a servizio pubblico), in assenza dei quali il bene era individuabile come disponibile;
che quando tale doppio requisito non sussisteva il bene faceva parte del patrimonio disponibile, a nulla rilevando che fosse utilizzato per l'installazione di un'antenna telefonica mobile destinata a servire il pubblico degli utenti;
che, in detta sentenza, si legge che “(…)
l'attività svolta dalla società conduttrice non può concorrere ad attribuire al terreno comunale oggetto di locazione una diversa qualificazione giuridica, in quanto la destinazione di pubblico servizio richiede che via sia corrispondenza tra l'oggetto della destinazione e le attribuzioni dell'ente:
l'inclusione nel patrimonio indisponibile comunale deve consistere in un atto con cui la PA concede il bene in godimento al privato per l'esercizio indiretto del servizio pubblico assunto dall'ente stesso
(…)”; che, in sostanza, in detta pronuncia si riteneva che al caso in esame non potesse essere applicabile il disposto dell'art. 93 CCE, né nella presente formulazione, né in quella antecedente, in quanto le attività di 'interesse generale' (come qualificate dall'art. 3 co. 2 D. Lgs. n. 259/2003 ovvero il
Codice delle comunicazioni elettroniche) non potevano ritenersi equipollenti ad un servizio pubblico poiché, per il loro utilizzo, i consumatori pagavano delle tariffe non calmierate, ma soggette alla concorrenza di mercato, a società con scopo di lucro;
che, inoltre, per conservare il carattere di bene indisponibile ex art. 826 III comma c.c., presupposto quindi per l'applicazione della normativa sul canone unico, il bene si sarebbe dovuto destinare a servizi di competenza dell'Ente locale territoriale e sicuramente tra questi non rientrava il servizio di telecomunicazioni, fisse e mobili;
che in relazione ai beni disponibili la pubblica amministrazione poteva comportarsi alla stregua di qualsiasi soggetto privato e poteva, quindi, legittimamente prevedere il pagamento di un canone di locazione da parte del pagina 15 di 25 soggetto occupante il suolo pubblico, non trovando applicazione la disciplina del canone unico;
che, infatti, il comma 819 della legge 27 dicembre 2019, n.160 alla lettera a) prevedeva quale presupposto per l'applicazione del canone unico l'occupazione di aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti;
che, di conseguenza, rimanevano esclusi dall'applicazione del canone unico gli impianti posizionati su beni patrimoniali disponibili dell'ente, la cui presenza era regolata da contratti di locazione disciplinati dalle norme di diritto privato;
che tale norma, a dire di esso non CP_1 poteva essere interpretata estensivamente in assenza dei presupposti applicativi e di uno specifico richiamo al patrimonio disponibile dell'Ente; che per tale tipologia di beni, non poteva trovare applicazione l'art. 93 CCE (oggi 54) per carenza dei presupposti di applicazione;
che doveva essere rigettata integralmente la domanda avente ad oggetto la declaratoria di nullità della clausola contrattuale (art. 4) che prevedeva un canone diverso da quello di cui all'art. 93 (oggi 54) e la sostituzione automatica di detta clausola (ex art. 1339 c.c.) a partire dal febbraio 2019 con la previsione del pagamento delle somme parametrate al TOSAP/COSAP sino al 31.12.2020 e successivamente determinate nella misura di euro 800,00 annue o nella diversa misura ritenuta di giustizia, così come la domanda avente ad oggetto la restituzione delle somme asseritamente corrisposte in eccesso da a Pt_1 far data dal febbraio 2019, così come la conseguente richiesta di restituzione delle eccedenze corrisposte;
che, in subordine, con riferimento alla decorrenza dell'applicabilità del Canone Unico, esso resistente osservava come l'entrata in vigore della norma, in ogni caso non poteva che decorrere dal 1 gennaio 2022; che tale assunto derivava da quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 831-bis, il quale individuava nel 30 aprile di ciascun anno il termine di versamento del canone in questione, mentre la nuova previsione – contenuta nella legge di conversione del dl n. 77 del 2021, del 29 luglio
2021, n. 108 – era divenuta efficace alla metà del mese di agosto 2021 (incluso il periodo di vacatio legis); che, inoltre, la novità introdotta era intervenuta in un momento successivo rispetto al termine per l'approvazione delle tariffe del Canone Unico, coincidente con il termine di approvazione dei bilanci di previsione, il 31 maggio 2021 per la generalità gli enti, il 31 luglio 2021 per quelli che avevano fatto ricorso al Fondo anticipazione liquidità; che questa circostanza faceva deporre per l'applicabilità della nuova disciplina a decorrere dal 2022, senza che potesse emergere alcun diritto al ricalcolo o al rimborso dell'importo già versato (o comunque da versarsi) entro il 30 aprile 2021, in quanto la retroattività della norma non era espressamente prevista, come non era prevista la correlata e necessaria copertura finanziaria. (cfr. Nota Interpretativa – IFEL- 2.11.2021); che per le annualità 2019, 2020 e 2021, esso Ente, chiedeva che, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il
Giudice avesse ritenuto applicabile l'art. 93 CCE, per le annualità precedenti alla data di entrata in vigore della norma che aveva introdotto il Contributo Unico e dunque ivi compreso il 2021, i canoni si pagina 16 di 25 sarebbero dovuti rideterminare ai sensi della norma ivi citata ossia l'art. 63 D.lgs., 446/97, comma 2, lett e) e lett f) (lett. f nel caso di specie); che, premessa la non applicabilità della norma in questione al caso di specie, né nella formulazione precedente né in quella successiva all'introduzione del nuovo comma 831 bis L. 160/2019, e dunque accertata la validità dell'art. 4 del contratto di locazione per la determinazione del canone, chiedeva il pagamento integrale dei canoni insoluti per le annualità 2018-
2023 (con la relativa rivalutazione ISTAT) e nello specifico euro 106.513,89, di cui: -saldo 2018 per euro 1.986,79 (compresa rivalutazione ISTAT), importo peraltro mai contestato e dunque pacificamente dovuto;
- saldo 2019 euro 11.654,84 (compresa rivalutazione ISTAT); - annualità 2020 per euro 22.201,96 (compresa rivalutazione ISTAT); - annualità 2021 per euro 22.357,37 (compresa rivalutazione ISTAT); - annualità 2022 per euro 23.028,09 (compresa rivalutazione ISTAT;
- annualità
2023 per euro 25.284,84 (compresa rivalutazione ISTAT); che, infatti, il contratto prevedeva la rivalutazione ISTAT annuale nella misura del 100%; che le somme come sopra predeterminate erano state oggetto di plurime diffide inviate a che nella denegata e non creduta ipotesi che si fossero Pt_1 ritenute fondate le doglianze di controparte osservava, con riferimento alla decorrenza dell'applicabilità del Canone Unico, che la decorrenza dovesse partire dal 1 gennaio 2022, in quanto la nuova previsione – contenuta nella legge di conversione del dl n. 77 del 2021, del 29 luglio 2021, n.
108 – era divenuta efficace alla metà del mese di agosto 2021 ed in quanto la novità era intervenuta in un momento successivo rispetto al termine per l'approvazione delle tariffe del Canone Unico, coincidente con il termine di approvazione dei bilanci di previsione, il 31 maggio 2021 per la generalità gli enti, il 31 luglio 2021 per quelli che avevano fatto ricorso al Fondo anticipazione liquidità; che la retroattività della norma non era espressamente prevista;
che per l'anno 2018 nessuna censura era stata svolta da controparte ed in ogni caso si riteneva dunque pacifica la richiesta di parte resistente al pagamento della relativa somma;
che per le annualità 2019, 2020 e 2021 si osserva la norma citata richiama l'art. 63 D.lgs., 446/97, comma 2, lett e) e lett f) (lett. f nel caso di specie), al fine di calcolare l'importo del canone dovuto: “f) previsione per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, di un canone determinato forfetariamente come segue: 1) per le occupazioni del territorio comunale il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle sottoindicate classi di comuni: I) fino a 20.000 abitanti, lire 1.500 (0,77) per utenza;
II) oltre 20.000 abitanti, lire 1.250
(0,65) per utenza (…) 4) gli importi di cui al numero 1) sono rivalutati annualmente in base all'indice
ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;
5) il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica pagina 17 di 25 soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento e' effettuato mezzo di conto corrente postale intestato al comune o alla provincia recante, quale causale, l'indicazione del presente articolo. I comuni e le province possono prevedere termini e modalità diversi da quelli predetti inviando, nel mese di gennaio di ciascun anno, apposita comunicazione alle aziende di erogazione di pubblici servizi, fissando i termini per i conseguenti adempimenti in non meno di novanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione”; che, dunque, per le annualità 2019, 2020 e 2021 - ribadendo in ogni caso l'inapplicabilità dell'art. 93 CCE al caso in esame e dunque l'impossibilità nell'automatica sostituzione con norma di legge della clausola di cui all'art. 4 del contratto di locazione- nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice avesse ritenuto tale previsione applicabile, esso CP_1 chiedeva di accertare che per la rideterminazione del canone dall'annualità 2019 sino 31 dicembre
2021 doveva essere applicato il criterio di cui all'art. 63 D.lgs., 446/97comma 2 lett. f) e a decorrere dal 1 gennaio 2022 il canone unico di cui all'art. 1 comma 831 bis L. 160/2019 di euro 800,00, in ogni caso con il rigetto integrale della domanda di restituzione delle somme pagate fino ad oggi in favore del in quanto riferibili alla sola annualità 2019 e comunque inferiori rispetto all'ammontare del CP_1 canone in forza dei criteri sopra esposti. Tutto ciò premesso ed argomentato, il
[...]
, concludeva come in epigrafe riportato. Controparte_1
Differita la prima udienza, ex art. 418 c.p.c.; concesso il termine ex art. 5 d.l. n. 28/2010; disposta la sospensione del giudizio, ex art. 296 c.p.c., all'udienza cartolare del 01.12.2025, sulle conclusive richieste dei procuratori delle parti in epigrafe riportate, la causa viene trattata in modalità cartolare – e contestualmente decisa – a seguito di Camera di consiglio non partecipativa, successiva al deposito di note scritte, in data successiva alla scadenza dei termini concessi.
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Occorre, innanzitutto, ritenere sussistente, nel caso in esame, la giurisdizione del Giudice Ordinario, atteso che la parte ricorrente chiede, sostanzialmente, che venga accertata la nullità sopravvenuta della clausola n. 4) del contratto di locazione intercorso tra le parti in causa ( cfr. doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione della parte resistente), per asserito contrasto con norma imperativa - ovvero con l'art. 93 (oggi 54) CCE -, laddove la predetta clausola n. 4) preveda un canone diverso da quello stabilito dal citato art. 93 (oggi 54) CCE.
Ed, infatti, quando la Pubblica Amministrazione stipula un contratto di locazione con un soggetto privato – come nel caso in esame-, essa non esercita un potere autoritativo, ma si muove sul piano del diritto comune, cioè iure privatorum. pagina 18 di 25 Di conseguenza, poiché il predetto contratto risulta stipulato dalla P.A. iure privatorum deve ritenersi sussistente la giurisdizione del G.O. atteso che, in tal caso, le controversie sono devolute al
Giudice Ordinario.
Ciò posto, è bene, ora, affrontare la questione relativa alla applicabilità o meno, dell'art. 93 (oggi 54)
CCE al contratto in questione.
All' uopo appare preliminarmente opportuno evidenziare che le parti, nella clausola n. 5) del contratto in parola hanno previsto che l'immobile è concesso in locazione “(…) per l'installazione, il funzionamento, il mantenimento, l' adeguamento e la conduzione di impianti per telecomunicazioni
(…). Il tutto (…) per il perseguimento di scopo sociali e principalmente per realizzare e gestire il pubblico servizio di comunicazioni (…)”.
Tanto premesso, deve ora rilevarsi che l'art. 93 (oggi 54) CCE, sancisce, per il settore in esame, una particolare modalità di determinazione del canone per l'occupazione di un bene pubblico, parametrato prima sulla TOSAP o sul COSAP e oggi sul canone unico CUP ai sensi della legge n. 160/19.
Tale norma è stata interpretata autenticamente con l'art. 12 del d.lgs. n. 33/16 che, nella prima versione, prevedeva che “(…) l'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,
e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione (…)”.
La disposizione in parola è stata modificata dall'art. 8-bis, comma 1, lett. c) del d.l. n. 135/18, convertito con la legge n. 12/19, che dispone che “(…) all'articolo 12, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto
(…)”.
L'art. 93 CCE, poi, nel dicembre 2021, è stato modificato con la riscrittura del CCE e, ora, rinumerato all'art. 54, stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i
Comuni, i consorzi, gli enti pubblici economici, i concessionari “(…) di aree e beni pubblici o demaniali (…)” – senza alcuna distinzione tra patrimonio disponibile, indisponibile e demanio -, non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni ulteriori rispetto a quelli stabiliti in detto decreto “(…) fatta salva l'applicazione del canone previsto dall'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, come modificato dalla legge 30 dicembre 2020 n.178. Resta escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per pagina 19 di 25 qualsiasi ragione o titolo richiesto, come da art. 12 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n.
33, come integrato dall' art. 8 bis, comma 1, lettera c) del decreto-legge14 dicembre 2018, n.
135, coordinato con la legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12” (art. 54 CCE, ex art. 93) (…)”.
Ancora, la legge n. 160/19, all'art. 1, comma 831bis, prevede che “ (…) Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003 (…)”.
Tanto premesso, occorre, ora, stabilire se la disciplina di cui al citato art. 93 ( oggi 54), sia applicabile anche ai contratti di diritto privato stipulati tra un ente pubblico ed un privato ( come nel caso in esame ) e se tale disciplina sia applicabile anche a contratti inerenti a beni rientranti nel patrimonio disponibile dell'ente pubblico.
Le predette questioni sono già state affrontate dal Tribunale di Milano nella sentenza n. 2942 del
13.04.2023 ( si veda anche, in tal senso, Tribunale di Arezzo sentenza n. 498/2023).
In particolare, il Tribunale di Milano nella predetta sentenza n. 2942 del 13.04.2023, ha affermato che “(…) Con riferimento alla prima questione, ritiene questo Giudice di aderire all'orientamento espresso nella sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 3 giugno 2020 n. 3467. In tale pronuncia, si è ritenuto che fino alla modifica dell'art. 93 del codice delle comunicazioni elettroniche, apportata dal
DL 135/2018, la disciplina ivi prevista non era applicabile al canone annuo concessorio pattuito tra le parti, in quanto tale norma limitava il potere amministrativo di imposizione di oneri e contributi per impianti di rete o esercizio di servizi di comunicazione elettronica, senza pregiudicare i canoni pattuiti tra le parti nelle convenzioni accessive alla concessione e disciplinanti anche gli aspetti economici del rapporto concessorio. Al contrario, per effetto della modifica di cui al DL 135/2018, vi è stato un ampliamento della portata applicativa dell'art. 93, comma 2, D.lgs. n. 259/2003, con estensione del divieto di imposizione di oneri economici a qualsiasi contributo ulteriore, anche avente titolo di natura pattizia o contrattuale. Nel caso affrontato dal Consiglio di Stato, il rapporto di concessione regolato da un contratto tra privato e l'ente aveva esaurito i suoi effetti prima dell'entrata in vigore della citata modifica normativa, sicché si è ritenuto inapplicabile il divieto previsto dall'art. 93 del codice delle comunicazioni elettroniche. Nel caso in esame si è invece di fronte a due rapporti regolati da contratti stipulati prima della modifica del 2018 ma non esauriti alla data di entrata in vigore di tale nuova pagina 20 di 25 disciplina, data la durata pluriennale della locazione e, come si evince dall'atto di intimazione, i canoni richiesti dal Comune si riferiscono all'anno 2020. Pertanto, la nuova disciplina, avente natura imperativa, va ritenuta applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio per il periodo successivo alla sua entrata in vigore (…)”.
Con riferimento, poi, alla seconda questione il Tribunale di Milano, condividendo la tesi della Corte di Appello di Torino, ha affermato, nella citata sentenza, che “(…) dopo l'entrata in vigore dell'art 8 bis. del DL 135/ 2018, il limite al potere dell'amministrazione di determinare i canoni si applica anche in presenza di canoni fondati su titolo contrattuale, con conseguente applicazione della disposizione sia alle convenzioni-contratto accessive alle concessioni di beni del patrimonio indisponibile, sia ai contratti di locazione di beni disponibili. Si ritiene di aderire a tale opzione interpretativa sia considerata l'ampia portata del citato art. 93, sia in quanto si tratta di interpretazione confortata dalla successiva evoluzione normativa e segnatamente dalla previsione dell'art.831 bis della L.160/2019, introdotto dalla L 108/2021, in cui è previsto per gli operatori che forniscono il servizio di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica, un canone unico, determinato in maniera fissa per ogni impianto insistente sul territorio, e quindi a prescindere dall'essere l'impianto realizzato su beni del patrimonio indisponibile o disponibile dell'ente. In ogni caso, anche a non volere accedere
a tale interpretazione per il canone del 2020, si ritiene significativo il secondo rilievo svolto dalla
Corte di Appello di Torino, laddove si è sottolineato come la previsione del contratto di concessione in locazione della porzione dell'immobile per l'installazione e l'esercizio di impianti per comunicazioni elettroniche e per fornire il pubblico servizio di comunicazioni elettroniche abbia determinato la configurabilità del presupposto soggettivo dell'inquadramento dell'area nell'ambito del patrimonio indisponibile. Orbene, il caso in esame presenta profili di identità rispetto a quello affrontato nella richiamata sentenza di merito. Invero, in entrambi i contratti è espressamente previsto (all'art. 4 del contratto stipulato in data 1 ottobre 2014 ed all'art. 5 del contratto in data 1 gennaio 2015), che l'area
è concessa in locazione per realizzare e fornire il pubblico servizio di comunicazioni elettroniche nell'area che costituisce l'obiettivo del servizio radio. Pertanto, si è in presenza di un atto contrattuale che destina quel bene ad un servizio pubblico e che, conseguentemente, fa dubitare sulla possibilità di qualificare i citati beni come appartenenti al patrimonio disponibile. Ne deriva che va accolta
l'opposizione e rigettata la domanda riconvenzionale del dovendosi dare atto della CP_1 sostituzione delle clausole di determinazione del canone di locazione pattuite dalle parti nei due contratti in esame dai parametri stabiliti dall'art. 93, comma 2 del codice delle comunicazioni elettroniche (…)”.
pagina 21 di 25 Questo Giudice intende condividere le argomentazioni riportate nella citata sentenza del Tribunale di Milano atteso che le stesse appaiono pienamente in linea con una corretta interpretazione di dette norme, sia dal punto di vista meramente letterale che sotto il profilo della ratio sottesa alla previsione della normativa sopra richiamata.
Ed, infatti, come già evidenziato dal Consiglio di Stato, sez. VI, nella sentenza 3 giugno 2020, n.
3467 “(…) l'art. 93 CCE è espressione di un principio fondamentale dell'ordinamento in materia di telecomunicazioni, in quanto persegue la finalità di garantire a tutti gli operatori un trattamento uniforme e non discriminatorio attraverso la previsione del divieto di porre a loro carico oneri o canoni, posto che – ove ciò non fosse – ogni singola amministrazione munita di potestà impositiva potrebbe liberamente prevedere obblighi pecuniari a carico dei soggetti operanti sul proprio territorio;
b. la norma ha posto un limite al potere impositivo unilaterale degli enti territoriali (…)”.
Questo Giudice, intende, poi, condividere, altresì, quanto riportato dalla Corte di Appello di
Torino nella sentenza n. 619 del 2021.
In detta sentenza la Corte di Appello di Torino, nel condividere quanto sopra riportato relativamente alla citata sentenza del Consiglio di Stato - del 3 giugno 2020, n. 3467 -, ha aggiunto che il Consiglio di Stato, in detta sentenza, ha chiarito la portata della disciplina legislativa in esame, stabilendo, non solo che l'art. 93 CCE è espressione di un principio fondamentale dell'ordinamento in materia di telecomunicazioni, in quanto persegue la finalità di garantire a tutti gli operatori un trattamento uniforme e non discriminatorio, ma anche che, mentre l'art. 12, terzo comma, del D. Lgs.
n. 33/2016, ha natura di “(…) norma di interpretazione autentica, come stabilito anche da Cass. civ., sez. 1, n. 283/2017; e. diversa valenza deve invece essere attribuita all'integrazione apportata alla citata norma di interpretazione autentica dall'art.
8-bis del D.L. n. 135/2018, il quale ha esteso il contenuto precettivo della limitazione dei poteri impositivi unilaterali degli enti territoriali ad oneri che trovino la loro fonte in qualsiasi altro titolo, e – quindi – anche ai canoni riconducibili a titoli convenzionali, quali (per quanto di rilievo nella fattispecie all'esame del Consiglio di Stato) convenzioni accessive ad atti di concessione in uso di beni pubblici che, in via pattizia, disciplinano
l'assetto patrimoniale del rapporto concessorio;
f. infatti, mentre la norma di interpretazione autentica si limita a chiarire e precisare il significato della norma interpretata rendendo vincolante una tra le varie interpretazioni possibili, non può attribuirsi natura interpretativa alla disposizione che integri il precetto della disposizione preesistente aggiungendone uno nuovo e allargandone l'ambito di applicazione a fattispecie esulanti da quello originario;
g. conseguentemente, l'estensione del divieto impositivo di cui al secondo comma dell'art. 93 del CCE a fattispecie di determinazione del canone
pagina 22 di 25 che trovino il loro titolo in una fonte contrattuale e pattizia, accessiva alla concessione in uso del bene pubblico, estensione scaturente dall'art. 8 bis, citato, è applicabile solo alle fattispecie future(…)”.
Ciò posto, il Consiglio di Stato, poi, con la sentenza n. 8421/2024, ha affermato che, anche “(…)
L'art. 8 bis, comma 1, lett. c), del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla L. 11 febbraio 2019,
n. 12, che ha integrato l'art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 33/2016, costituisce norma di interpretazione autentica dell'art. 93, comma 2, del d.lgs. n. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), in quanto assegna alla disposizione interpretata un significato normativo riconoscibile come una delle possibili e originarie varianti di senso. Tale natura interpretativa, desumibile sia dal tenore letterale della disposizione che dalla ratio della norma interpretata, comporta l'applicabilità della stessa anche alle fattispecie sorte anteriormente alla sua entrata in vigore (…)”.
Alla luce di tutto quanto sopra riportato, deve ritenersi che, in forza dell'art. 93 (oggi 54) CCE, agli enti locali è fatto divieto, per lo meno a partire dal 2019, di imporre oneri finanziari o reali diversi o ulteriori rispetto al canone parametrato oggi al canone unico CUP (e fino al 2021 al COSAP), anche in ipotesi di rapporti di natura iure privatorum intrattenuti con la P.A. e che la portata interpretativa della norma comporta che gli effetti della stessa retroagiscano.
In particolare, l'art. 93 (oggi 54) del Codice delle comunicazioni elettroniche, nel vietare alle
Pubbliche Amministrazioni di imporre oneri diversi da quelli previsti dalla legge, costituisce norma di ordine pubblico economico, inderogabile dalla volontà delle parti.
Di conseguenza, la clausola contrattuale oggetto di contestazione - e, segnatamente, l' art. 4 di cui al contratto di locazione in parola-, con la quale il Comune ha previsto l'applicazione di un canone ulteriore rispetto a quanto stabilito dall'art. 93 del Codice delle comunicazioni elettroniche, deve ritenersi contraria a norma imperativa.
Alla luce di tutto quanto sopra riportato deve accogliersi la domanda di parte ricorrente con la quale si chiede di dichiarare la nullità delle parti del contratto in essere tra le parti “(…) lì dove prevede (art.
4) un canone diverso da quello di cui all'art. 93 (oggi 54) CCE, e la sostituzione di dette clausole, quanto meno a far data dal febbraio 2019, con la previsione dell'obbligo di pagamento delle sole somme ex lege dovute, parametrate al TOSAP/COSAP, sino al 31 dicembre 2020 e, dopo tale data, al canone previsto dall'art. 1, comma 831bis della legge n. 160/19, determinate nella misura di euro
800,00 annue per impianto presente (…) dichiarando non dovute le ulteriori somme richieste, oltre al canone parametrato al canone unico predetto (…)”
Ed, infatti, ai sensi dell'art. 1418, comma primo, c.c., il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative;
sicché, la clausola in questione, deve essere dichiarata nulla con la conseguenza che non può produrre effetti giuridici. pagina 23 di 25 Inoltre, ai sensi dell'art. 1339 c.c., le clausole imposte dalla legge si inseriscono di diritto nel contratto, sostituendo quelle difformi apposte dalle parti.
Pertanto, al rapporto contrattuale in parola deve ritenersi automaticamente inserita la disciplina legale di cui all'art. 93 CCE, con esclusione di qualsiasi onere ulteriore.
In conclusione, deve dichiararsi la nullità della clausola n. 4) del contratto in parola, laddove prevede un canone diverso da quello di cui all'art. 93 (oggi 54) CCE, e, per l'effetto, deve disporsi, a far data dal febbraio 2019, la sostituzione di detta clausola, con la previsione dell'obbligo di pagamento delle sole somme ex lege dovute, parametrate al TOSAP/COSAP, sino al 31 dicembre 2020
e, dopo tale data, al canone previsto dall'art. 1, comma 831bis della legge n. 160/19, determinate nella misura di euro 800,00 annue per impianto presente.
Di conseguenza devono dichiararsi non dovute da parte ricorrente le ulteriori somme richieste oltre al canone parametrato come sopra.
Non resta, pertanto, che ordinare al Comune di S. IO AR di restituire alla società ricorrente le somme corrisposte da quest'ultima in eccesso, rispetto a quanto sopra determinato, a far data dal febbraio 2019 e sino alla conclusione del presente giudizio.
Alla luce di quanto sopra, deve rigettarsi la domanda riconvenzionale proposta dal in via CP_1 principale e dichiarare assorbita nella presente decisione la domanda riconvenzionale proposta in via subordinata.
Ogni altra domanda, eccezione o questione deve ritenersi assorbita dalla presente decisione.
Quanto al regolamento delle spese processuali, ricorrono i gravi ed eccezionali motivi di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c., che giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Ed, infatti, la questione oggetto del presente giudizio trae origine da una normativa che, nel tempo, ha subito numerose modifiche e stratificazioni, risultando di difficile lettura e di complessa applicazione pratica.
Pertanto, la farraginosità del quadro normativo e l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali non univoci, giustificano la compensazione integrale tra le parti della spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo – in funzione monocratica – in persona del Giudice dr.ssa Carmela Labella, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato da Parte_1
nei confronti di , nonché sulla
[...] Controparte_1
pagina 24 di 25 domanda riconvenzionale proposta dal predetto resistente, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara la nullità della clausola n. 4) del contratto in parola, laddove prevede un canone diverso da quello di cui all'art. 93 (oggi 54) CCE;
2. per l'effetto, dispone, a far data dal febbraio 2019, la sostituzione di detta clausola, con la previsione dell'obbligo di pagamento delle sole somme ex lege dovute, parametrate al
TOSAP/COSAP, sino al 31 dicembre 2020 e, dopo tale data, al canone previsto dall'art. 1, comma 831bis della legge n. 160/19, determinate nella misura di euro 800,00 annue per impianto presente;
3. dichiara, di conseguenza, non dovute da parte ricorrente le ulteriori somme richieste dal
Comune oltre al canone parametrato come sopra;
4. ordina, per l'effetto, al di restituire a Controparte_3
le somme corrisposte da Parte_1 quest'ultima in eccesso, rispetto a quanto sopra determinato, a far data dal febbraio 2019 e sino alla conclusione del presente giudizio;
5. rigetta la domanda riconvenzionale proposta dal in via principale e dichiara assorbita CP_1 nella presente decisione la domanda riconvenzionale proposta in via subordinata;
6. ogni altra domanda, eccezione o questione deve ritenersi assorbita dalla presente decisione;
7. dichiara, infine, integralmente compensate tra le parti della spese processuali.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 04.12.2025 il Giudice
Dott. ssa Carmela Labella
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