Trib. Arezzo, sentenza 04/12/2025, n. 783
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Sentenza 4 dicembre 2025

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Il Tribunale di Arezzo, in funzione monocratica, ha pronunciato sentenza in una controversia civile promossa da una società ricorrente nei confronti di un Comune resistente. La società ricorrente ha impugnato le richieste di pagamento di canoni per l'occupazione di un'area comunale, sostenendo la nullità delle clausole contrattuali che prevedevano un canone diverso da quello stabilito dall'art. 93 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (CCE), oggi art. 54. La ricorrente ha argomentato che tale norma, di natura imperativa, impone che i canoni per l'installazione e l'esercizio di impianti di comunicazione elettronica siano parametrati alla TOSAP/COSAP fino al 31 dicembre 2020 e, successivamente, al canone unico previsto dalla legge n. 160/2019, fissato in € 800,00 annui per impianto. Ha inoltre invocato l'interpretazione autentica fornita dal d.lgs. n. 33/2016 e le modifiche apportate dal d.l. n. 135/2018, sostenendo l'applicabilità di tali disposizioni anche ai contratti di diritto privato e ai beni del patrimonio disponibile. La società ha chiesto, pertanto, la dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali in contrasto con la normativa, la sostituzione delle stesse con quelle previste dalla legge, la dichiarazione di non debenza delle somme richieste in eccesso e la restituzione di quanto indebitamente pagato. Il Comune resistente, invece, ha eccepito l'improcedibilità della domanda per mancata mediazione e, nel merito, ha contestato l'applicabilità dell'art. 93 CCE al contratto di locazione stipulato, qualificandolo come rapporto di diritto privato e non di concessione, e sostenendo che il bene non fosse destinato a un pubblico servizio tale da configurare un patrimonio indisponibile. Ha altresì richiesto, in via riconvenzionale, il pagamento dei canoni arretrati secondo quanto pattuito contrattualmente, con rivalutazione ISTAT, per un importo complessivo di € 159.334,45.

Il Tribunale di Arezzo ha preliminarmente affermato la sussistenza della giurisdizione del Giudice Ordinario, dato che la controversia verteva sull'accertamento della nullità di una clausola contrattuale stipulata iure privatorum. Nel merito, il Giudice ha ritenuto applicabile l'art. 93 CCE (oggi art. 54), interpretato alla luce delle modifiche normative e della giurisprudenza consolidata, anche ai contratti di diritto privato e ai beni del patrimonio disponibile. Ha accolto la domanda della società ricorrente, dichiarando la nullità della clausola n. 4 del contratto di locazione che prevedeva un canone diverso da quello stabilito dalla legge. Di conseguenza, ha disposto la sostituzione di tale clausola, a far data dal febbraio 2019, con l'obbligo di pagamento delle somme dovute ex lege, parametrate al TOSAP/COSAP fino al 31 dicembre 2020 e, successivamente, al canone unico di cui alla legge n. 160/2019, pari a € 800,00 annue per impianto. Ha dichiarato non dovute le somme richieste in eccesso dal Comune e ha ordinato la restituzione alla società ricorrente di quanto indebitamente corrisposto a partire dal febbraio 2019. La domanda riconvenzionale del Comune è stata rigettata in via principale e assorbita in via subordinata. Le spese processuali sono state integralmente compensate, motivando tale decisione sulla complessità normativa e sulla non univocità degli orientamenti giurisprudenziali in materia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Arezzo, sentenza 04/12/2025, n. 783
    Giurisdizione : Trib. Arezzo
    Numero : 783
    Data del deposito : 4 dicembre 2025

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