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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 15/10/2025, n. 1271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1271 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi
Tribunale di Brindisi - Sezione Lavoro
N.R.G. 3526/2023
Il Giudice EL UZ, all'udienza del 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to CARRIERI Marilù; Parte_1
ricorrente contro rappresentata e difesa dai funzionari Controparte_1
dott. DOMENICO Frisario, dott. e dott.ssa VITULLI Controparte_2 [...]
; Per_1
resistente
OGGETTO: Altre ipotesi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 414 cpc, depositato 26/09/2023 e regolarmente notificato, il ricorrente in epigrafe emarginato, ha convenuto la Parte_1
davanti al Giudice del Lavoro di Controparte_1
Brindisi, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “ 1) Previa disapplicazione degli atti illegittimi, accertare e chiarire il diritto del sig. a Parte_1
vedersi riconosciuto l'ulteriore punteggio di 7,82 per le causali di cui in premessa, ovvero il punteggio che verrà accertato in corso di causa, ai fini della procedura selettiva bandita dall' per gli sviluppi Controparte_3
economici all'interno della Seconda Area, dalla fascia retributiva F3 alla fascia F4, con decorrenza dal 01.01.2022; 2) Per l'effetto, ordinare all' Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, di riformulare
[...]
la graduatoria relativa alla Seconda Area, dalla fascia retributiva F3 a F4, in considerazione del punteggio conseguito dal sig. e, conseguentemente, Pt_1
adottare i provvedimenti propedeutici all'inserimento dello stesso lavoratore nella suddetta graduatoria, con riconoscimento degli effetti giuridici ed economici a decorrere dal 01.01.2022; 3)In subordine, accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o annullabilità del bando di procedura selettiva di cui alla determinazione dell prot. 14771/RI del Controparte_3
07/07/2022 e quindi alla determinazione prot. nr. 497586/RU del 03/11/2022, nonché di ogni atto e provvedimento presupposto e successivo, in quanto spregiativo del principio di non discriminazione tra lavoratori appartenenti alla funzione pubblica dello Stato.; 4)In ogni caso, adottare tutti quei provvedimenti che si riterranno opportuni per la tutela dei diritti del ricorrente;
5) Condannare l' Controparte_3
al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in
[...]
favore del sottoscritto procuratore antistatario.
In particolare, il ricorrente deduceva di prestare attività lavorativa alle dipendenze dell' con inquadramento in seconda area fascia Controparte_3
retributiva F3 presso l' di Brindisi;
che a far data dal 17/02/2001 Controparte_4
lo stesso era stato assunto nei ruoli dell'arma dei carabinieri ove aveva prestato servizio sino al 1 maggio 2012, allorquando, era transitato dapprima nei ruoli civili del ministero della difesa ove lavorava fino al 02/11/2020 e, poi, presso l'
[...]
aderendo alla procedura di mobilità e mantenendo il medesimo Controparte_3
profilo giuridico ed economico di impiego;
che, con determinazione direttoriale numero 14771 RI del 7 luglio 2022 l' aveva avviato la Controparte_3
procedura selettiva per gli sviluppi economici all'interno delle aree con decorrenza economica giuridica 2022, cui lo stesso partecipava;
che, a seguito della pubblicazione della graduatoria di merito apprendeva di non aver conseguito il passaggio economico anelato in quanto gli veniva riconosciuto un punteggio inferiore complessivo pari a
35,58 punti determinato dall'esclusione del giusto punteggio per il servizio prestato quale appartenente alle forze armate. Sulla scorta di tali argomentazioni, ritenuta illegittima la decisione dell'amministrazione, l'istante adiva il tribunale al fine di sentire accogliere le conclusioni di cui innanzi.
Con memoria di costituzione regolarmente depositata, si costituiva l'
[...]
chiedendo in via pregiudiziale l'integrazione del Controparte_5
contraddittorio e nel merito il rigetto integrale del ricorso, offrendo una differente rappresentazione della vicenda così come diffusamente in memoria cui, per brevità, si rimanda.
Integrato il contraddittorio nei confronti dei controinteressati, istruito il procedimento con l'acquisizione degli atti e documenti offerti dalle parti, all'odierna udienza, all'esito della discussione, la causa veniva decisa come da dispositivo con sentenza recante contestuale motivazione.
***
Il ricorso è fondato e deve esser accolto per le seguenti ragioni.
Nella specie, l'amministrazione convenuta ha ridotto il punteggio spettante al ricorrente sulla scorta di una non corretta applicazione dell'art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010.
Orbene, tale norma, speciale, non può trovare applicazione nel caso in esame, neppure in via analogica, trattandosi di norma volta a stabilire la valutazione nei pubblici concorsi del “servizio militare” (definito anche leva o servizio di leva) e non estendibile al servizio reso dai militari di professione alle dipendenze delle amministrazioni di appartenenza.
Il servizio militare, infatti, indica il servizio, obbligatorio o volontario, che un cittadino di uno Stato svolge per un periodo di tempo prestabilito presso le forze armate del paese presso il quale risiede, tramite l'istituto della coscrizione.
Orbene, trattandosi di norma speciale è fuor di dubbio che essa si applichi unicamente al “servizio” come sopra precisato.
Tanto emerge dal fatto che la norma (art. 2050) è inserita nel capo VI della legge, intitolato “ferma di leva” (ove per leva si intende “quella parte dell'obbligo del servizio militare che si compie sotto le armi per chiamata d'autorità, allo scopo di acquisire la necessaria istruzione militare” ) all'interno della sezione ottava “diritti inerenti al lavoro civile”, con la conseguenza che tale disposto non può esser utilizzato per la valutazione a fini concorsuali dell'attività lavorativa resa dal militare di professione alle dipendenze dell'amministrazione di appartenenza.
Il Tribunale ritiene dunque che il ricorrente abbia diritto a vedersi conteggiare l'esperienza professionale maturata dal 17.02.2001 al 01.05.2012 presso l'Arma dei
Carabinieri, trattandosi di attività lavorativa equiparabile ai fini della progressione economica per cui è causa a quella resa alle dipendenze delle amministrazioni civili.
Sulla scorta di tali ragioni il ricorso va accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- Accoglie il ricorso, disapplica, in parte qua, le determinazioni dell'ente impugnate e con cui è stata approvata la graduatoria della progressione economica orizzontale del personale seconda area da fascia F3 a F4, e per l'effetto dispone, a rettifica della graduatoria in questione, la valutazione in favore del ricorrente del servizio non conteggiato, per i motivi esposti in narrativa, con riconoscimento in favore dell'istante del corretto punteggio maturato e, per l'effetto, dichiara la sussistenza del diritto del ricorrente ad un corrispondente avanzamento in graduatoria, con condanna del CP_6
all'attribuzione dei benefici giuridici ed economici spettanti all'esito di tali adempimenti;
- condanna l'amministrazione convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 259,00 per esborsi da c.u. ed euro 3.689,00, oltre
15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Brindisi,15/10/2025 Il Giudice
EL UZ
Tribunale di Brindisi - Sezione Lavoro
N.R.G. 3526/2023
Il Giudice EL UZ, all'udienza del 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to CARRIERI Marilù; Parte_1
ricorrente contro rappresentata e difesa dai funzionari Controparte_1
dott. DOMENICO Frisario, dott. e dott.ssa VITULLI Controparte_2 [...]
; Per_1
resistente
OGGETTO: Altre ipotesi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 414 cpc, depositato 26/09/2023 e regolarmente notificato, il ricorrente in epigrafe emarginato, ha convenuto la Parte_1
davanti al Giudice del Lavoro di Controparte_1
Brindisi, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “ 1) Previa disapplicazione degli atti illegittimi, accertare e chiarire il diritto del sig. a Parte_1
vedersi riconosciuto l'ulteriore punteggio di 7,82 per le causali di cui in premessa, ovvero il punteggio che verrà accertato in corso di causa, ai fini della procedura selettiva bandita dall' per gli sviluppi Controparte_3
economici all'interno della Seconda Area, dalla fascia retributiva F3 alla fascia F4, con decorrenza dal 01.01.2022; 2) Per l'effetto, ordinare all' Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, di riformulare
[...]
la graduatoria relativa alla Seconda Area, dalla fascia retributiva F3 a F4, in considerazione del punteggio conseguito dal sig. e, conseguentemente, Pt_1
adottare i provvedimenti propedeutici all'inserimento dello stesso lavoratore nella suddetta graduatoria, con riconoscimento degli effetti giuridici ed economici a decorrere dal 01.01.2022; 3)In subordine, accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o annullabilità del bando di procedura selettiva di cui alla determinazione dell prot. 14771/RI del Controparte_3
07/07/2022 e quindi alla determinazione prot. nr. 497586/RU del 03/11/2022, nonché di ogni atto e provvedimento presupposto e successivo, in quanto spregiativo del principio di non discriminazione tra lavoratori appartenenti alla funzione pubblica dello Stato.; 4)In ogni caso, adottare tutti quei provvedimenti che si riterranno opportuni per la tutela dei diritti del ricorrente;
5) Condannare l' Controparte_3
al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in
[...]
favore del sottoscritto procuratore antistatario.
In particolare, il ricorrente deduceva di prestare attività lavorativa alle dipendenze dell' con inquadramento in seconda area fascia Controparte_3
retributiva F3 presso l' di Brindisi;
che a far data dal 17/02/2001 Controparte_4
lo stesso era stato assunto nei ruoli dell'arma dei carabinieri ove aveva prestato servizio sino al 1 maggio 2012, allorquando, era transitato dapprima nei ruoli civili del ministero della difesa ove lavorava fino al 02/11/2020 e, poi, presso l'
[...]
aderendo alla procedura di mobilità e mantenendo il medesimo Controparte_3
profilo giuridico ed economico di impiego;
che, con determinazione direttoriale numero 14771 RI del 7 luglio 2022 l' aveva avviato la Controparte_3
procedura selettiva per gli sviluppi economici all'interno delle aree con decorrenza economica giuridica 2022, cui lo stesso partecipava;
che, a seguito della pubblicazione della graduatoria di merito apprendeva di non aver conseguito il passaggio economico anelato in quanto gli veniva riconosciuto un punteggio inferiore complessivo pari a
35,58 punti determinato dall'esclusione del giusto punteggio per il servizio prestato quale appartenente alle forze armate. Sulla scorta di tali argomentazioni, ritenuta illegittima la decisione dell'amministrazione, l'istante adiva il tribunale al fine di sentire accogliere le conclusioni di cui innanzi.
Con memoria di costituzione regolarmente depositata, si costituiva l'
[...]
chiedendo in via pregiudiziale l'integrazione del Controparte_5
contraddittorio e nel merito il rigetto integrale del ricorso, offrendo una differente rappresentazione della vicenda così come diffusamente in memoria cui, per brevità, si rimanda.
Integrato il contraddittorio nei confronti dei controinteressati, istruito il procedimento con l'acquisizione degli atti e documenti offerti dalle parti, all'odierna udienza, all'esito della discussione, la causa veniva decisa come da dispositivo con sentenza recante contestuale motivazione.
***
Il ricorso è fondato e deve esser accolto per le seguenti ragioni.
Nella specie, l'amministrazione convenuta ha ridotto il punteggio spettante al ricorrente sulla scorta di una non corretta applicazione dell'art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010.
Orbene, tale norma, speciale, non può trovare applicazione nel caso in esame, neppure in via analogica, trattandosi di norma volta a stabilire la valutazione nei pubblici concorsi del “servizio militare” (definito anche leva o servizio di leva) e non estendibile al servizio reso dai militari di professione alle dipendenze delle amministrazioni di appartenenza.
Il servizio militare, infatti, indica il servizio, obbligatorio o volontario, che un cittadino di uno Stato svolge per un periodo di tempo prestabilito presso le forze armate del paese presso il quale risiede, tramite l'istituto della coscrizione.
Orbene, trattandosi di norma speciale è fuor di dubbio che essa si applichi unicamente al “servizio” come sopra precisato.
Tanto emerge dal fatto che la norma (art. 2050) è inserita nel capo VI della legge, intitolato “ferma di leva” (ove per leva si intende “quella parte dell'obbligo del servizio militare che si compie sotto le armi per chiamata d'autorità, allo scopo di acquisire la necessaria istruzione militare” ) all'interno della sezione ottava “diritti inerenti al lavoro civile”, con la conseguenza che tale disposto non può esser utilizzato per la valutazione a fini concorsuali dell'attività lavorativa resa dal militare di professione alle dipendenze dell'amministrazione di appartenenza.
Il Tribunale ritiene dunque che il ricorrente abbia diritto a vedersi conteggiare l'esperienza professionale maturata dal 17.02.2001 al 01.05.2012 presso l'Arma dei
Carabinieri, trattandosi di attività lavorativa equiparabile ai fini della progressione economica per cui è causa a quella resa alle dipendenze delle amministrazioni civili.
Sulla scorta di tali ragioni il ricorso va accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- Accoglie il ricorso, disapplica, in parte qua, le determinazioni dell'ente impugnate e con cui è stata approvata la graduatoria della progressione economica orizzontale del personale seconda area da fascia F3 a F4, e per l'effetto dispone, a rettifica della graduatoria in questione, la valutazione in favore del ricorrente del servizio non conteggiato, per i motivi esposti in narrativa, con riconoscimento in favore dell'istante del corretto punteggio maturato e, per l'effetto, dichiara la sussistenza del diritto del ricorrente ad un corrispondente avanzamento in graduatoria, con condanna del CP_6
all'attribuzione dei benefici giuridici ed economici spettanti all'esito di tali adempimenti;
- condanna l'amministrazione convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 259,00 per esborsi da c.u. ed euro 3.689,00, oltre
15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Brindisi,15/10/2025 Il Giudice
EL UZ