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Sentenza 26 gennaio 2025
Sentenza 26 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 26/01/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4151/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice dott. Giovanni Giampiccolo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4151/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZISA FRANCESCO;
Parte_1 C.F._1
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VICARI CARMELO Controparte_1 C.F._2
MARIO LICITRA (C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. TRIPLINETTI CodiceFiscale_3
VINCENZO
CONVENUTO/I
OGGETTO
Revocazione di sentenza;
impugnativa di testamenti e scioglimento di comunione ereditaria
CONCLUSIONI
Parte attrice:
Preliminarmente in accoglimento della domanda attorea revocare la sentenza n. N° 116/2007 passata in giudicato emessa in data 20 febbraio 2007 dal Tribunale di Ragusa nella persona del Dott.
[...] per le causali di cui in narrativa ritenendo nullo il testamento della defunta e Per_1 Parte_2 quello del Sig. ,ricorrendo l'ipotesi di testamento reciproco vietato dalla normativa Persona_2 vigente, OVVERO la nullità degli stessi per violazione del divieto di patti successori istitutivi;
Dichiarare la risoluzione del contratto di cessione onerosa stipulata in data 25 settembre 2002 a ministero Notaio e trascritta il 3 ottobre 2002 per grave violazione degli obblighi Persona_3 alimentari da parte della Cessionaria nei confronti del Cedente. - nominare un Controparte_1 consulente tecnico d'ufficio per la formazione della massa ereditaria da dividersi e delle singole quote, evidenziando eventuali irregolarità urbanistiche, con la fruttificazione dei beni goduti dai coeredi
RA MA e . - ordinare la divisione dei cespiti ereditari sopra descritti;
- attribuire Controparte_1
pagina 1 di 5 ai singoli partecipanti la quota ad ognuno di essi spettante e nell'ipotesi di quote immobiliari insufficienti per tutti i comproprietari, procedere al conguaglio in valuta legale da parte degli altri comproprietari. - porre le relative spese a carico dei condividenti e, in caso di opposizione, condannare gli opponenti al pagamento di spese, diritti e onorari del presente giudizio
: Controparte_1
reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigettare ogni avversa domanda per le ragioni dedotte, con vittoria delle spese e dei compensi difensivi e con condanna dell'attore al risarcimento dei danni, ai sensi dell'art.96 comma 1 cpc.
RA MA:
Preliminarmente, accogliere le conclusioni di parte attrice di cui al Piaccia dell'atto di citazione, alle quali si aderisce per quanto di ragione e fermo restando che si contesta la richiesta di fruttificazione in capo al sig. RA MA per le causali di cui in narrativa….Disporre la divisione dei cespiti ereditari ricadenti nell'eredità dei defunti (C.F.: ), nata a [...] il Parte_2 CodiceFiscale_4
08.02.1920 e deceduta a Ragusa il 20.12.2001 e (C.F.: ), nato Persona_2 CodiceFiscale_5
a Rosolini il 24.04.1929 e deceduto a Ragusa il 05.02.2021 ed in subordine di quest'ultimo esclusivamente, attribuendo ai singoli condividenti la quota ad ognuno di essi spettante, con gli eventuali conguagli in denaro
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 19.11.2021 l'attore espone e premette che: in data 05/02/2021, decedeva a Ragusa RA LE, padre di lui e dei fratelli germani RA MA
e , tutti unici eredi del padre;
Controparte_1
il 20/12/2001 era deceduta in Ragusa madre dei suddetti fratelli, odierne parti in Parte_2 causa, e moglie di;
Persona_2 il 25/09/2002 il padre , nel trasferire alla figlia , con atto di cessione onerosa del Persona_2 CP_1
Notaio , il fabbricato urbano sito in Via Bengasi di Marina di Ragusa, aveva dichiarato che di Per_3 esso egli era proprietario al 50% a titolo originario e per il rimanente 50% per successione testamentaria alla moglie, regolata quest'ultima da testamento pubblico ricevuto dal Notaio Per_4 in data 17/07/1999 e registrato il 19/02/2002;
[...] tale testamento veniva impugnato da e RA MA, perché si trattava di testamento Parte_1
“reciproco” nullo, in contrasto con il disposto dell'art. 589 c.c., atteso che nello stesso giorno entrambi i coniugi avevano richiesto al Notaio di predisporre un testamento con le stesse volontà, in cui in caso di premorte l'altro coniuge avrebbe ereditato l'intero patrimonio. Il testamento non solo era nullo (due testamenti separati posti in essere lo stesso giorno davanti allo stesso notaio con la volontà di nominare come erede esclusivamente l'altro coniuge), ma comunque violava le norme che tutelano i legittimari. Entrambi i fratelli chiedevano al Tribunale che fosse ritenuta valida esclusivamente la successione legittima e ritenuto privo di efficacia giuridica il testamento;
in subordine che fossero ridotte le disposizioni testamentarie con riconoscimento in loro favore del diritto di ricevere le quote riservate per legge. I convenuti si costituivano separatamente e, mentre protestavano la piena validità del testamento, riconoscevano la lesione delle ragioni dei legittimari e dichiaravano di aderire alla domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie con riconoscimento ai tre figli di metà della massa ereditaria, l'altra metà spettandosi al;
Persona_2
la causa era posta indecisione e definita con la sentenza n. 116/2007 del Tribunale di Ragusa, che non riconosceva le caratteristiche del testamento congiuntivo, limitandosi solo all'aspetto formale e comunque per la mancanza della prova del testamento del , ancora all'epoca in vita. La Persona_2
pagina 2 di 5 sentenza del Tribunale passava in giudicato e quindi il patrimonio della defunta veniva diviso Pt_2 tra le parti secondo le statuizioni del Giudice contenute nella suddetta sentenza.
Invoca ora l'attore l'applicazione dell'art. 458 c.c., che, in materia di divieto di patti successori, dispone che “fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768- bis e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi”. Cita la sentenza della Corte di Cassazione, sez. II civile, n. 18197 del 2020, secondo la quale "l'esistenza di un patto successorio istitutivo non deve risultare necessariamente dal testamento o da atto scritto, potendo al contrario essere dimostrata con qualunque mezzo, giacché si tratta di provare un accordo che la legge considera illecito". La Cassazione, sostiene ancora l'attore, in una fattispecie uguale a quella della successione dei coniugi , se da una parte esclude che trattasi di violazione Persona_5 del divieto di testamenti reciproci (art. 589 c.c.) dall'altra ammette che è palese che alla base dei due testamenti ci sia un accordo tra i due coniugi per regolare le rispettive successioni, e così conferma la nullità degli stessi per violazione del divieto di patti successori istitutivi.
In considerazione della superiore ricostruzione dei fatti, prosegue il , è possibile agire in giudizio Per_2 per ottenere la revoca della citata sentenza del Tribunale ex art. 395 c.p.c. , sia per l'uniformità della giurisprudenza, sia soprattutto per la nuova prova del testamento del defunto Sig. ora Persona_2 disponibile. Poiché il sig. ritiene che si debba procedere alla ricostruzione del Parte_1 patrimonio relitto della defunta madre, si chiede di procedere alla modifica delle quote lasciate dalla defunta sig.ra , riconoscendo così che al marito spettava solo 1/3 del patrimonio e non quello Pt_2 assegnato dalla citata sentenza. Peraltro il sig. ha trasferito alla figlia Persona_2 Controparte_1 un ulteriore immobile per l'intero pur essendone proprietario per i tre quarti. Dopo la ricostruzione del patrimonio, si dovrà procedere alla formazione delle quote ereditarie del patrimonio relitto dai defunti genitori e in favore dei figli con l'attribuzione di 1/3 per Parte_2 Persona_2 ciascuno di essi, determinando la fruttificazione dei beni goduti dalla figlia in misura CP_1 maggiore rispetto a quella spettante ed in parte anche alla fruttificazione del bene goduto esclusivamente dal sig. RA MA, con ingiustificato arricchimento a danno del sig. Parte_1 escluso dal possesso dei beni ereditari. Va precisato che nella ricostruzione del patrimonio da dividere tra i figli , e RA MA si dovrà inserire anche l'immobile sito a Parte_1 Controparte_1
Marina di Ragusa Via Bengasi oggetto della cessione onerosa stipulata in data 25.09.2002 davanti al
Notaio trascritta il 03.10.2002 con la quale il Sig. cedeva alla figlia Persona_3 Persona_2
l'intero immobile urbano sito a Marina di Ragusa meglio descritto nell'allegato atto di Controparte_1 cessione del 25/9/2002 (vedi allegato). Invero a prescindere dalle violazioni delle norme a tutela degli eredi legittimi e legittimari da parte del defunto sig. il sig. ,quale erede Persona_2 Parte_1 del padre , ex art. 104 cpc per la connessione e la evidente economia processuale, chiede anche che venga dichiarata la risoluzione del contratto di cessione onerosa sopra descritta per grave e reiterata violazione degli obblighi assunti dalla sig.ra , meglio descritti a pagina 2 e che qui si Controparte_1 intendono integralmente richiamati e trascritti. In particolare la sig.ra non ha Controparte_1 provveduto a proprie spese agli obblighi alimentari in favore del Cedente, ma ha utilizzato anche il reddito derivante al padre dalla pensione INPS e dall'indennità di accompagnamento, atteso che dopo la morte del padre, presso le Poste Italiane nel conto non è stata rinvenuta alcuna somma, nè Buoni fruttiferi o polizze assicurative, come già anticipato dal padre all'odierno attore.
Da qui le formulate conclusioni.
Si costituisce ed eccepisce l'inammissibilità delle domande sotto vari profili e Controparte_1 comunque l'infondatezza.
Si costituisce tardivamente, dopo il deposito delle memorie istruttorie, RA MA, aderendo alla domanda dell'attore. pagina 3 di 5 Le domande non possono trovare accoglimento.
La revocazione è in primo luogo inammissibile perché la sentenza impugnata, n. 116/2007 di questo
Tribunale, non è stata pronunciata in grado di appello o in unico grado;
come giustamente eccepito e provato dalla convenuta , l'attore ha impugnato detta sentenza davanti alla Corte di Controparte_1 Appello di Catania, che ha rigettato integralmente l'appello con la sentenza n. 480 del 7.4.2011, prodotta agli atti dalla difesa di . Controparte_1
Non ricorre, inoltre, alcuno dei motivi di revocazione, in particolare non il ritrovamento di uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario. Dalla predetta sentenza n. 117/2007 emerge chiaramente che gli attori Pt_3
e RA MA hanno lamentato la nullità ex art. 589 del testamento della madre
[...] [...]
in quanto, avrebbe il suo pendant in un altro testamento che lo stesso giorno e presso lo Pt_2 stesso notaio avrebbe fatto il a favore della moglie e avente analogo e reciproco Persona_2 contenuto (così testualmente nella sentenza di cui si chiede la revocazione). Il Tribunale prosegue:
“anche ad ammettere la circostanza – che non risulta per nulla provata – non per ciò si sarebbe nell'ambito dell'ipotesi regolata dall'art. 589 c.c.”.
Dunque gli attori ben avrebbero potuto produrre o richiedere l'esibizione della scheda testamentaria di
, custodita presso lo stesso notaio che aveva ricevuto il testamento della moglie. Persona_2
La domanda è dunque inammissibile perché il giudicato copre il dedotto (589 c.c.) e il deducibile (458
c.c.), cioè nel caso di specie anche la violazione del divieto dei patti successori, allegazione, quest'ultima, che avrebbe potuto farsi valere nel precedente giudizio, perché derivante, nella prospettiva attorea, dalla reciprocità delle disposizioni testamentarie.
In ogni caso la domanda è infondata;
va rilevato che parte attrice versa agli atti soltanto il testamento di
(nonostante dichiari alla fine dell'atto di citazione di allegare copia dei due testamenti Persona_2 pubblici), ricevuto dal notaio il 17 luglio 1979, con il quale il testatore nomina erede universale di tutto il patrimonio mobiliare ed immobiliare la moglie manca in atti la scheda Parte_2 testamentaria di ricevuta dal notaio in data 17.7.1999 (come indicato in citazione e Persona_6 nella sentenza di cui si chiede la revocazione;
forse si tratta di un refuso, dovendo intendersi la data del
17.7.1979). Non è possibile dunque in alcun modo apprezzare l'esistenza di una convenzione tra i due coniugi volta a disporre della propria successione, né parte attrice deduce e prova ulteriori elementi da cui inferire il patto considerato illecito dalla legge;
non è possibile dunque, fermo il riconoscimento della validità dei testamenti simultanei…verificare …la loro possibile invalidità da un diverso punto di vista, in relazione al loro eventuale porsi come atti esecutivi di un precedente accordo concluso dai testatori e avente per oggetto l'impegno di ciascuno a disporre in un certo modo della propria successione per causa di morte (Cass. 18197/2020), giacchè si ha patto successorio, vietato, ai sensi dell'art. 458 c.c., quando le disposizioni testamentarie redatte da più persone, pur essendo contenute in schede formalmente distinte, danno luogo a un accordo con il quale ciascuno dei testatori provvede alla sua successione in un determinato modo, in determinante correlazione con la concordata disposizione dei propri beni da parte degli altri (Cass. n. 2623/1982; nella specie si è ravvisato un patto successorio vietato, avendo, ciascuno dei due coniugi, lasciato i propri beni a uno dei due figli, perché
l'altro coniuge aveva disposto delle sue sostanze a favore dell'altro figlio).
Ne consegue che la domanda di divisione del compendio ereditario (senza alcuna indicazione, peraltro, dei beni da dividere) va dichiarata parimenti inammissibile, in quanto avente per presupposto la ricostruzione del patrimonio relitto della defunta madre, con le modifiche delle quote lasciate dalla stessa, in contrasto con il giudicato formatosi sul punto (vds. sentenza n. 116/2007, che ha disposto pagina 4 di 5 altresì la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della legittima ed assegnato i beni di conseguenza ai legittimari).
Altresì infondata è la domanda (parimenti contestata dalla convenuta) volta alla risoluzione del contratto di cessione onerosa sopra descritta per grave e reiterata violazione degli obblighi assunti dalla sig.ra , per difetto assoluto di prova;
l'attore, che avrebbe dovuto agire quale erede Controparte_1 di , e non in proprio, non ha prodotto neppure il contratto in questione e non ha Persona_2 depositato le memorie ex art. 183 cpc.; non è pertanto possibile comprendere quali obblighi la convenuta abbia disatteso, e l'allegazione seguente: “non ha provveduto a proprie spese agli obblighi alimentari in favore del Cedente, ma ha utilizzato anche il reddito derivante al padre dalla pensione INPS e dall'indennità di accompagnamento, atteso che dopo la morte del padre, presso le Poste Italiane nel conto non è stata rinvenuta alcuna somma, nè Buoni fruttiferi o polizze assicurative, come già anticipato dal padre all'odierno attore”, di per sé non decisiva, è rimasta labiale, generica e sfornita di prova. Dal canto suo la convenuta ha dedotto di avere prestato assistenza morale e materiale al padre per oltre un ventennio e proprio nell'abitazione di via Bengasi a Marina di Ragusa (il bene oggetto di cessione), articolando prove specifiche al riguardo, che sono state ritenute superflue.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione: rigetta le domande di;
Parte_1
condanna al pagamento delle spese di lite in favore di , che liquida in Parte_1 Controparte_1 complessivi € 7.000,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettario al 15%; compensa le spese di lite tra e RA MA. Parte_1
Ragusa, 24 gennaio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giovanni Giampiccolo dott. Massimo Pulvirenti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice dott. Giovanni Giampiccolo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4151/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZISA FRANCESCO;
Parte_1 C.F._1
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VICARI CARMELO Controparte_1 C.F._2
MARIO LICITRA (C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. TRIPLINETTI CodiceFiscale_3
VINCENZO
CONVENUTO/I
OGGETTO
Revocazione di sentenza;
impugnativa di testamenti e scioglimento di comunione ereditaria
CONCLUSIONI
Parte attrice:
Preliminarmente in accoglimento della domanda attorea revocare la sentenza n. N° 116/2007 passata in giudicato emessa in data 20 febbraio 2007 dal Tribunale di Ragusa nella persona del Dott.
[...] per le causali di cui in narrativa ritenendo nullo il testamento della defunta e Per_1 Parte_2 quello del Sig. ,ricorrendo l'ipotesi di testamento reciproco vietato dalla normativa Persona_2 vigente, OVVERO la nullità degli stessi per violazione del divieto di patti successori istitutivi;
Dichiarare la risoluzione del contratto di cessione onerosa stipulata in data 25 settembre 2002 a ministero Notaio e trascritta il 3 ottobre 2002 per grave violazione degli obblighi Persona_3 alimentari da parte della Cessionaria nei confronti del Cedente. - nominare un Controparte_1 consulente tecnico d'ufficio per la formazione della massa ereditaria da dividersi e delle singole quote, evidenziando eventuali irregolarità urbanistiche, con la fruttificazione dei beni goduti dai coeredi
RA MA e . - ordinare la divisione dei cespiti ereditari sopra descritti;
- attribuire Controparte_1
pagina 1 di 5 ai singoli partecipanti la quota ad ognuno di essi spettante e nell'ipotesi di quote immobiliari insufficienti per tutti i comproprietari, procedere al conguaglio in valuta legale da parte degli altri comproprietari. - porre le relative spese a carico dei condividenti e, in caso di opposizione, condannare gli opponenti al pagamento di spese, diritti e onorari del presente giudizio
: Controparte_1
reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigettare ogni avversa domanda per le ragioni dedotte, con vittoria delle spese e dei compensi difensivi e con condanna dell'attore al risarcimento dei danni, ai sensi dell'art.96 comma 1 cpc.
RA MA:
Preliminarmente, accogliere le conclusioni di parte attrice di cui al Piaccia dell'atto di citazione, alle quali si aderisce per quanto di ragione e fermo restando che si contesta la richiesta di fruttificazione in capo al sig. RA MA per le causali di cui in narrativa….Disporre la divisione dei cespiti ereditari ricadenti nell'eredità dei defunti (C.F.: ), nata a [...] il Parte_2 CodiceFiscale_4
08.02.1920 e deceduta a Ragusa il 20.12.2001 e (C.F.: ), nato Persona_2 CodiceFiscale_5
a Rosolini il 24.04.1929 e deceduto a Ragusa il 05.02.2021 ed in subordine di quest'ultimo esclusivamente, attribuendo ai singoli condividenti la quota ad ognuno di essi spettante, con gli eventuali conguagli in denaro
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 19.11.2021 l'attore espone e premette che: in data 05/02/2021, decedeva a Ragusa RA LE, padre di lui e dei fratelli germani RA MA
e , tutti unici eredi del padre;
Controparte_1
il 20/12/2001 era deceduta in Ragusa madre dei suddetti fratelli, odierne parti in Parte_2 causa, e moglie di;
Persona_2 il 25/09/2002 il padre , nel trasferire alla figlia , con atto di cessione onerosa del Persona_2 CP_1
Notaio , il fabbricato urbano sito in Via Bengasi di Marina di Ragusa, aveva dichiarato che di Per_3 esso egli era proprietario al 50% a titolo originario e per il rimanente 50% per successione testamentaria alla moglie, regolata quest'ultima da testamento pubblico ricevuto dal Notaio Per_4 in data 17/07/1999 e registrato il 19/02/2002;
[...] tale testamento veniva impugnato da e RA MA, perché si trattava di testamento Parte_1
“reciproco” nullo, in contrasto con il disposto dell'art. 589 c.c., atteso che nello stesso giorno entrambi i coniugi avevano richiesto al Notaio di predisporre un testamento con le stesse volontà, in cui in caso di premorte l'altro coniuge avrebbe ereditato l'intero patrimonio. Il testamento non solo era nullo (due testamenti separati posti in essere lo stesso giorno davanti allo stesso notaio con la volontà di nominare come erede esclusivamente l'altro coniuge), ma comunque violava le norme che tutelano i legittimari. Entrambi i fratelli chiedevano al Tribunale che fosse ritenuta valida esclusivamente la successione legittima e ritenuto privo di efficacia giuridica il testamento;
in subordine che fossero ridotte le disposizioni testamentarie con riconoscimento in loro favore del diritto di ricevere le quote riservate per legge. I convenuti si costituivano separatamente e, mentre protestavano la piena validità del testamento, riconoscevano la lesione delle ragioni dei legittimari e dichiaravano di aderire alla domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie con riconoscimento ai tre figli di metà della massa ereditaria, l'altra metà spettandosi al;
Persona_2
la causa era posta indecisione e definita con la sentenza n. 116/2007 del Tribunale di Ragusa, che non riconosceva le caratteristiche del testamento congiuntivo, limitandosi solo all'aspetto formale e comunque per la mancanza della prova del testamento del , ancora all'epoca in vita. La Persona_2
pagina 2 di 5 sentenza del Tribunale passava in giudicato e quindi il patrimonio della defunta veniva diviso Pt_2 tra le parti secondo le statuizioni del Giudice contenute nella suddetta sentenza.
Invoca ora l'attore l'applicazione dell'art. 458 c.c., che, in materia di divieto di patti successori, dispone che “fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768- bis e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi”. Cita la sentenza della Corte di Cassazione, sez. II civile, n. 18197 del 2020, secondo la quale "l'esistenza di un patto successorio istitutivo non deve risultare necessariamente dal testamento o da atto scritto, potendo al contrario essere dimostrata con qualunque mezzo, giacché si tratta di provare un accordo che la legge considera illecito". La Cassazione, sostiene ancora l'attore, in una fattispecie uguale a quella della successione dei coniugi , se da una parte esclude che trattasi di violazione Persona_5 del divieto di testamenti reciproci (art. 589 c.c.) dall'altra ammette che è palese che alla base dei due testamenti ci sia un accordo tra i due coniugi per regolare le rispettive successioni, e così conferma la nullità degli stessi per violazione del divieto di patti successori istitutivi.
In considerazione della superiore ricostruzione dei fatti, prosegue il , è possibile agire in giudizio Per_2 per ottenere la revoca della citata sentenza del Tribunale ex art. 395 c.p.c. , sia per l'uniformità della giurisprudenza, sia soprattutto per la nuova prova del testamento del defunto Sig. ora Persona_2 disponibile. Poiché il sig. ritiene che si debba procedere alla ricostruzione del Parte_1 patrimonio relitto della defunta madre, si chiede di procedere alla modifica delle quote lasciate dalla defunta sig.ra , riconoscendo così che al marito spettava solo 1/3 del patrimonio e non quello Pt_2 assegnato dalla citata sentenza. Peraltro il sig. ha trasferito alla figlia Persona_2 Controparte_1 un ulteriore immobile per l'intero pur essendone proprietario per i tre quarti. Dopo la ricostruzione del patrimonio, si dovrà procedere alla formazione delle quote ereditarie del patrimonio relitto dai defunti genitori e in favore dei figli con l'attribuzione di 1/3 per Parte_2 Persona_2 ciascuno di essi, determinando la fruttificazione dei beni goduti dalla figlia in misura CP_1 maggiore rispetto a quella spettante ed in parte anche alla fruttificazione del bene goduto esclusivamente dal sig. RA MA, con ingiustificato arricchimento a danno del sig. Parte_1 escluso dal possesso dei beni ereditari. Va precisato che nella ricostruzione del patrimonio da dividere tra i figli , e RA MA si dovrà inserire anche l'immobile sito a Parte_1 Controparte_1
Marina di Ragusa Via Bengasi oggetto della cessione onerosa stipulata in data 25.09.2002 davanti al
Notaio trascritta il 03.10.2002 con la quale il Sig. cedeva alla figlia Persona_3 Persona_2
l'intero immobile urbano sito a Marina di Ragusa meglio descritto nell'allegato atto di Controparte_1 cessione del 25/9/2002 (vedi allegato). Invero a prescindere dalle violazioni delle norme a tutela degli eredi legittimi e legittimari da parte del defunto sig. il sig. ,quale erede Persona_2 Parte_1 del padre , ex art. 104 cpc per la connessione e la evidente economia processuale, chiede anche che venga dichiarata la risoluzione del contratto di cessione onerosa sopra descritta per grave e reiterata violazione degli obblighi assunti dalla sig.ra , meglio descritti a pagina 2 e che qui si Controparte_1 intendono integralmente richiamati e trascritti. In particolare la sig.ra non ha Controparte_1 provveduto a proprie spese agli obblighi alimentari in favore del Cedente, ma ha utilizzato anche il reddito derivante al padre dalla pensione INPS e dall'indennità di accompagnamento, atteso che dopo la morte del padre, presso le Poste Italiane nel conto non è stata rinvenuta alcuna somma, nè Buoni fruttiferi o polizze assicurative, come già anticipato dal padre all'odierno attore.
Da qui le formulate conclusioni.
Si costituisce ed eccepisce l'inammissibilità delle domande sotto vari profili e Controparte_1 comunque l'infondatezza.
Si costituisce tardivamente, dopo il deposito delle memorie istruttorie, RA MA, aderendo alla domanda dell'attore. pagina 3 di 5 Le domande non possono trovare accoglimento.
La revocazione è in primo luogo inammissibile perché la sentenza impugnata, n. 116/2007 di questo
Tribunale, non è stata pronunciata in grado di appello o in unico grado;
come giustamente eccepito e provato dalla convenuta , l'attore ha impugnato detta sentenza davanti alla Corte di Controparte_1 Appello di Catania, che ha rigettato integralmente l'appello con la sentenza n. 480 del 7.4.2011, prodotta agli atti dalla difesa di . Controparte_1
Non ricorre, inoltre, alcuno dei motivi di revocazione, in particolare non il ritrovamento di uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario. Dalla predetta sentenza n. 117/2007 emerge chiaramente che gli attori Pt_3
e RA MA hanno lamentato la nullità ex art. 589 del testamento della madre
[...] [...]
in quanto, avrebbe il suo pendant in un altro testamento che lo stesso giorno e presso lo Pt_2 stesso notaio avrebbe fatto il a favore della moglie e avente analogo e reciproco Persona_2 contenuto (così testualmente nella sentenza di cui si chiede la revocazione). Il Tribunale prosegue:
“anche ad ammettere la circostanza – che non risulta per nulla provata – non per ciò si sarebbe nell'ambito dell'ipotesi regolata dall'art. 589 c.c.”.
Dunque gli attori ben avrebbero potuto produrre o richiedere l'esibizione della scheda testamentaria di
, custodita presso lo stesso notaio che aveva ricevuto il testamento della moglie. Persona_2
La domanda è dunque inammissibile perché il giudicato copre il dedotto (589 c.c.) e il deducibile (458
c.c.), cioè nel caso di specie anche la violazione del divieto dei patti successori, allegazione, quest'ultima, che avrebbe potuto farsi valere nel precedente giudizio, perché derivante, nella prospettiva attorea, dalla reciprocità delle disposizioni testamentarie.
In ogni caso la domanda è infondata;
va rilevato che parte attrice versa agli atti soltanto il testamento di
(nonostante dichiari alla fine dell'atto di citazione di allegare copia dei due testamenti Persona_2 pubblici), ricevuto dal notaio il 17 luglio 1979, con il quale il testatore nomina erede universale di tutto il patrimonio mobiliare ed immobiliare la moglie manca in atti la scheda Parte_2 testamentaria di ricevuta dal notaio in data 17.7.1999 (come indicato in citazione e Persona_6 nella sentenza di cui si chiede la revocazione;
forse si tratta di un refuso, dovendo intendersi la data del
17.7.1979). Non è possibile dunque in alcun modo apprezzare l'esistenza di una convenzione tra i due coniugi volta a disporre della propria successione, né parte attrice deduce e prova ulteriori elementi da cui inferire il patto considerato illecito dalla legge;
non è possibile dunque, fermo il riconoscimento della validità dei testamenti simultanei…verificare …la loro possibile invalidità da un diverso punto di vista, in relazione al loro eventuale porsi come atti esecutivi di un precedente accordo concluso dai testatori e avente per oggetto l'impegno di ciascuno a disporre in un certo modo della propria successione per causa di morte (Cass. 18197/2020), giacchè si ha patto successorio, vietato, ai sensi dell'art. 458 c.c., quando le disposizioni testamentarie redatte da più persone, pur essendo contenute in schede formalmente distinte, danno luogo a un accordo con il quale ciascuno dei testatori provvede alla sua successione in un determinato modo, in determinante correlazione con la concordata disposizione dei propri beni da parte degli altri (Cass. n. 2623/1982; nella specie si è ravvisato un patto successorio vietato, avendo, ciascuno dei due coniugi, lasciato i propri beni a uno dei due figli, perché
l'altro coniuge aveva disposto delle sue sostanze a favore dell'altro figlio).
Ne consegue che la domanda di divisione del compendio ereditario (senza alcuna indicazione, peraltro, dei beni da dividere) va dichiarata parimenti inammissibile, in quanto avente per presupposto la ricostruzione del patrimonio relitto della defunta madre, con le modifiche delle quote lasciate dalla stessa, in contrasto con il giudicato formatosi sul punto (vds. sentenza n. 116/2007, che ha disposto pagina 4 di 5 altresì la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della legittima ed assegnato i beni di conseguenza ai legittimari).
Altresì infondata è la domanda (parimenti contestata dalla convenuta) volta alla risoluzione del contratto di cessione onerosa sopra descritta per grave e reiterata violazione degli obblighi assunti dalla sig.ra , per difetto assoluto di prova;
l'attore, che avrebbe dovuto agire quale erede Controparte_1 di , e non in proprio, non ha prodotto neppure il contratto in questione e non ha Persona_2 depositato le memorie ex art. 183 cpc.; non è pertanto possibile comprendere quali obblighi la convenuta abbia disatteso, e l'allegazione seguente: “non ha provveduto a proprie spese agli obblighi alimentari in favore del Cedente, ma ha utilizzato anche il reddito derivante al padre dalla pensione INPS e dall'indennità di accompagnamento, atteso che dopo la morte del padre, presso le Poste Italiane nel conto non è stata rinvenuta alcuna somma, nè Buoni fruttiferi o polizze assicurative, come già anticipato dal padre all'odierno attore”, di per sé non decisiva, è rimasta labiale, generica e sfornita di prova. Dal canto suo la convenuta ha dedotto di avere prestato assistenza morale e materiale al padre per oltre un ventennio e proprio nell'abitazione di via Bengasi a Marina di Ragusa (il bene oggetto di cessione), articolando prove specifiche al riguardo, che sono state ritenute superflue.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione: rigetta le domande di;
Parte_1
condanna al pagamento delle spese di lite in favore di , che liquida in Parte_1 Controparte_1 complessivi € 7.000,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettario al 15%; compensa le spese di lite tra e RA MA. Parte_1
Ragusa, 24 gennaio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giovanni Giampiccolo dott. Massimo Pulvirenti
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