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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 19/11/2025, n. 2582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2582 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
III SEZIONE CIVILE-UFFICIO ESECUZIONE
In persona del giudice dr.ssa Patrizia Acampora ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al N. R.G. A.C. 3141/24
TRA
( ) elett.te dom.to in Nola alla via G. Imbroda 62, presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. Nicoletta Correra ( ), dal quale è rapp.to e difeso in virtù CodiceFiscale_2 di procura alle liti telematica in calce all'atto di citazione OPPONENTE
E
- in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Armando Controparte_1
ES ( ) presso il cui studio elett.te domicilia in Salerno alla via Casarse C.F._3
1 OPPOSTO
E
in persona del ministro p. t. (C.F. rapp.to e difeso Controparte_2 P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli presso cui ope legis domicilia in via A. Diaz 11
OPPOSTO
NONCHE' Corte d'Appello di Napoli Campione Penale in persona del P. G. rapp.to, difeso e dom.to c/o ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli in via A. Diaz 11
OPPOSTO-CONTUMACE
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento
CONCLUSIONI: come da atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno
2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
ha proposto ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc avverso l'ingiunzione di Pt_1 pagamento n. 071202490166060184/000 notificata il 9-5-24 in riferimento alla cartella di pagamento n. 071201800202994840000 concernente spese processuali relative ad atti giudiziari dell'anno 2015 per l'importo di euro 43.375,74. Il titolo di credito è rappresentato dalla sentenza n. 2346/15 emessa dalla Corte d'Appello di Napoli il 27.3.15. Il contesta la quantificazione delle spese Pt_1 processuali poiché egli non è stato condannato al pagamento delle spese processuali nella sentenza n.
2346/15; in subordine che l'importo è quantificato in misura eccessiva e/o che l'importo non è pertinente alla condanna subita.
Si costituiva l' la quale eccepiva in via preliminare la tardività dell'opposizione e, nel merito, CP_3 il rigetto delle istanze;
vinte le spese.
Si costituiva il il quale dopo analitica determinazione degli importi eccepiva Controparte_2
l'infondatezza della pretesa ed il proprio difetto di legittimazione passiva.
La Corte d'Appello di Napoli Campione Penale in persona del P. G. restava contumace
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di tardività nell'impugnazione dell'intimazione che ci occupa, sollevata dall' CP_3
L'opposizione all'intimazione di pagamento è equiparabile all'opposizione all'atto di precetto, ergo,
l'esecuzione non è ancora iniziata;
per la proposizione dell'opposizione occorre rispettare termini fissi;
nel caso che ci occupa l'opposizione va formulata entro 30 giorni dalla sua notificazione. Detta notificazione è avvenuta il 09-05-2024, (come espressamente dichiarato dal ricorrente) mentre il ricorso è stato promosso il 4-7-24 (iscritto a ruolo il 4.7.24) pertanto va dichiarato inammissibile.
L'accoglimento della preliminare eccezione impone la declaratoria di compensazione delle spese tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1
, , Corte d'Appello – Campione Penale - ogni altra eccezione, CP_3 Controparte_2 deduzione disattesa così provvede:
- Dichiara inammissibile il ricorso poiché tardivamente proposto
- Spese integralmente compensate
Torre Annunziata 19-11-25
il Giudice o. dr.ssa Patrizia Acampora
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
III SEZIONE CIVILE-UFFICIO ESECUZIONE
In persona del giudice dr.ssa Patrizia Acampora ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al N. R.G. A.C. 3141/24
TRA
( ) elett.te dom.to in Nola alla via G. Imbroda 62, presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. Nicoletta Correra ( ), dal quale è rapp.to e difeso in virtù CodiceFiscale_2 di procura alle liti telematica in calce all'atto di citazione OPPONENTE
E
- in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Armando Controparte_1
ES ( ) presso il cui studio elett.te domicilia in Salerno alla via Casarse C.F._3
1 OPPOSTO
E
in persona del ministro p. t. (C.F. rapp.to e difeso Controparte_2 P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli presso cui ope legis domicilia in via A. Diaz 11
OPPOSTO
NONCHE' Corte d'Appello di Napoli Campione Penale in persona del P. G. rapp.to, difeso e dom.to c/o ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli in via A. Diaz 11
OPPOSTO-CONTUMACE
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento
CONCLUSIONI: come da atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno
2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
ha proposto ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc avverso l'ingiunzione di Pt_1 pagamento n. 071202490166060184/000 notificata il 9-5-24 in riferimento alla cartella di pagamento n. 071201800202994840000 concernente spese processuali relative ad atti giudiziari dell'anno 2015 per l'importo di euro 43.375,74. Il titolo di credito è rappresentato dalla sentenza n. 2346/15 emessa dalla Corte d'Appello di Napoli il 27.3.15. Il contesta la quantificazione delle spese Pt_1 processuali poiché egli non è stato condannato al pagamento delle spese processuali nella sentenza n.
2346/15; in subordine che l'importo è quantificato in misura eccessiva e/o che l'importo non è pertinente alla condanna subita.
Si costituiva l' la quale eccepiva in via preliminare la tardività dell'opposizione e, nel merito, CP_3 il rigetto delle istanze;
vinte le spese.
Si costituiva il il quale dopo analitica determinazione degli importi eccepiva Controparte_2
l'infondatezza della pretesa ed il proprio difetto di legittimazione passiva.
La Corte d'Appello di Napoli Campione Penale in persona del P. G. restava contumace
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di tardività nell'impugnazione dell'intimazione che ci occupa, sollevata dall' CP_3
L'opposizione all'intimazione di pagamento è equiparabile all'opposizione all'atto di precetto, ergo,
l'esecuzione non è ancora iniziata;
per la proposizione dell'opposizione occorre rispettare termini fissi;
nel caso che ci occupa l'opposizione va formulata entro 30 giorni dalla sua notificazione. Detta notificazione è avvenuta il 09-05-2024, (come espressamente dichiarato dal ricorrente) mentre il ricorso è stato promosso il 4-7-24 (iscritto a ruolo il 4.7.24) pertanto va dichiarato inammissibile.
L'accoglimento della preliminare eccezione impone la declaratoria di compensazione delle spese tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1
, , Corte d'Appello – Campione Penale - ogni altra eccezione, CP_3 Controparte_2 deduzione disattesa così provvede:
- Dichiara inammissibile il ricorso poiché tardivamente proposto
- Spese integralmente compensate
Torre Annunziata 19-11-25
il Giudice o. dr.ssa Patrizia Acampora