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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 20/05/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 424/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 20.5.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 424/2022 promossa da:
(c.f. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Roma, viale Angelico n. 103, presso lo studio degli Avv. CICCARONE DAVIDE e MERCANTI ROBERTA, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- opponente
contro
Controparte_1
(c.f. ), in persona del Capo dell'Ispettorato pro tempore, che lo rappresenta P.IVA_1
e difende ex art. 417 bis c.p.c., elettivamente domiciliato presso gli Uffici dell'Ente in Novara, via A. Costa n. 33/35;
- opposto
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione, lavoro/prev. i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER L'OPPONENTE Parte_1
- la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'Ordinanza ingiunzione n. 66/2022 e dell'ORDINANZA 55/2022 emesse dell' di Novara, ricorrendo le Controparte_1 gravi e circostanziate ragioni indicate in narrativa;
- previ tutti gli accertamenti ritenuti necessari ed opportuni;
- previo, occorrendo, l'accoglimento dell'impugnazione/opposizione/contestazione del
VERBALE UNICO e dunque, occorrendo, la declaratoria di nullità e/o annullabilità e/o invalidità e/o infondatezza del VERBALE UNICO medesimo;
- voglia dichiarare nulla e/o comunque annullare integralmente, in accoglimento della presente opposizione ed in quanto ingiusta, illegittima e comunque viziata ed errata per
1 le ragioni di cui in narrativa, l'ordinanza/ingiunzione n. 66 del 2022, nonché l'ORDINANZA n. 55/2022, emesse dall' Parte_2
con ogni conseguenza di legge, anche di ordine accertativo e/o
[...] condannatorio, anche in ordine alle sanzioni comminate con la predetta ordinanza e, anch'esse, da dichiararsi nulle e/o da annullarsi integralmente e con condanna della controparte alle spese di lite.
PER L'OPPOSTO ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI NOVARA- VERBANIA:
Ritenere e dichiarare legittimamente emesse la le Ordinanze Ingiunzioni e richiesto il pagamento delle sanzioni amministrative così come quantificato e, per l'effetto, confermare i provvedimenti opposti, rigettando il ricorso avversario. Con il favore delle spese di lite da liquidarsi ai sensi dell'art 9 comma 2 D.lgs 149/2015.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6.7.2022, ricorreva al Parte_1
Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. Il ricorrente dichiarava di agire in opposizione alle ordinanze ingiunzione nn. Cont 66/2022 e 50/2022 dell' opposto (docc.
1-2 ric.), con cui gli era stato intimato il pagamento delle sanzioni amministrative di euro 8.310,13 e di euro 779,03, in relazione ai contratti intercorsi tra di cui egli era legale rappresentante, e le Parte_3 collaboratrici e in relazione al verbale unico di Parte_4 Parte_5 accertamento e notificazione n. 000000/2019-230-01 del 17.4.2019. Quanto alla sanzione sub n. 1, contestava l'assunto ispettivo per cui le suddette collaboratrici, dal 19.10.2015 al 14.11.2015 e dal 15.2.2016 al Pt_4 Parte_5
13.3.2016, docc.
4-5 ric.) fossero state, in realtà, lavoratrici subordinate. In ogni caso, deduceva che il rapporto non fosse ignoto alla PA, avendo provveduto al Pt_3 pagamento delle ritenute fiscali (docc. 6-7-8-9-10 ric.). Contestava, poi, le sanzioni sub nn. 2-3, relative alla riqualificazione dei rapporti di collaborazione a progetto in lavoro subordinato dal 15.11.2015 al 28.2.2017 e Pt_4 dal 2.5.2016 al 31.12.2018, docc. da 11 a 18 ric.), in quanto i rapporti in Parte_5 parola erano, a suo avviso, riconducibili all'art. 2, comma 2, lett. a, d. lgs. n. 81/2015. Riferiva che, nel periodo in questione, era agente di VO (doc. 19 Pt_3 ric.), per conto della quale promuoveva la conclusione di contratti, relativi alle offerte commerciali della preponente. Allegava che le collaboratrici fossero dedite ad attività di call center outbound, consistente nella fissazione di appuntamenti per gli agenti di , rientrante nella Pt_3 suddetta previsione normativa, in forza dei successivi accordi collettivi, stipulati il 1.8.2013 (doc. 21 ric.), il 30.7.2015 (doc. 22 ric.), il 28.6.2016 (doc. 23 ric.) e il 31.7.2017 (doc. 24 ric.).
2 Deduceva che le sanzioni fossero state irrogate sulla sola base delle dichiarazioni delle collaboratrici e senza considerare che l'attività svolta era legata alle campagne di volta in volta indette da VO, a cui i progetti di lavoro facevano riferimento.
Richiamava la circolare del Ministero del lavoro n. 17 del 14.6.2006, evidenziando che i contratti di lavoro presentavano tutti i requisiti ivi descritti, in particolare il nome della committente VO, la durata della campagna, l'attività richiesta ai collaboratori, la tipologia di servizi oggetto dell'attività e di clientela da contattare. Richiamando i principi normativi e giurisprudenziali in tema di subordinazione, allegava che i collaboratori fossero, in concreto, liberi di svolgere, o meno, l'attività lavorativa, che gli stessi fossero liberi di fissarne le modalità e non avessero vincoli di orario. Allegava di aver fornito regolarmente la documentazione richiesta. Domandava, infine, disporsi la sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Si costituiva l' Controparte_3
, con memoria difensiva depositata il 17.11.2022.
[...]
Precisava che le due ordinanze ingiunzione opposte (nn. 50 e 60/2022) avevano Cont tratto origine da due distinti verbali, entrambi datati 17.4.2019 (docc. 4-5 ). Nel verbale n. NO00000/2019-230-01 (o.i. n. 60/2022) erano state contestate irregolarità nei rapporti occasionali con e irrogate sanzioni per lavoro nero, mentre Parte_5 Pt_4 nel verbale n. NO0000/2019-273-01 (o.i. n. 50/2022) erano stati riqualificati in lavoro subordinato i rapporti di lavoro a progetto successivamente intercorsi con le medesime collaboratrici. Riferiva che l'accertamento era stato intrapreso a seguito della richiesta di Cont intervento di (doc. 7 ), a seguito della quale era stato effettuato Parte_4 accesso ispettivo presso l'unità locale novarese di , dove erano state rinvenute Pt_3
e ed erano state raccolte le loro dichiarazioni (docc. 8-9 Parte_5 Controparte_4
ITL), che riportava. e erano, poi, state convocate presso Pt_4 Parte_5
l' , dopo la trasmissione di documenti da parte della società ispezionata e ivi CP_1 Cont avevano reso ulteriori dichiarazioni (docc. 10-11 ). Evidenziava che le due lavoratrici erano stabilmente inserite nel ciclo produttivo aziendale, non avevano autonomia nella gestione del rapporto di lavoro, erano tenute al rispetto di un orario, venivano pagate su base oraria ed erano assoggettate al potere direttivo di , responsabile del call center. Quest'ultima organizzava Controparte_4
l'attività, individuava i clienti da contattare, la zona dove fissare gli appuntamenti e controllava la qualità del lavoro delle collaboratrici. Le modalità di lavoro erano state analoghe, nei periodi di collaborazione occasionale e in quelli di collaborazione a progetto. Le collaboratrici venivano retribuite solo nei giorni di presenza in azienda. Argomentava nel senso della natura subordinata dei rapporti, citando vari precedenti giurisprudenziali. Deduceva che, in presenza di un rapporto in concreto
3 svoltosi con i caratteri della subordinazione, fosse irrilevante la disciplina di cui al d. lgs. n. 81/2015, citata dal ricorrente e gli accordi collettivi parimenti menzionati. Quanto alle sanzioni per lavoro nero, deduceva che i periodi di lavoro occasionale
(docc. 14-15 ITL) erano serviti quale periodo di prova per la successiva sottoscrizione dei contratti a progetto, come risultava dalle dichiarazioni, svolgendo la medesima attività loro richiesta in seguito. Cont Citava varie circolari e pareri del Ministero del lavoro (docc. da 19 a 22 ), secondo i quali, in assenza di preventiva comunicazione al CPI, gli unici adempimenti idonei a evitare l'applicazione della cd. maxisanzione fossero quelli di natura contributiva o nel caso di collaborazioni occasionali, fiscale. Purtuttavia, nel caso di specie, riteneva insufficiente la documentazione prodotta, in quanto i modelli 770 non recavano riferimenti a e (docc. 23-24 ITL) e per quest'ultima la Parte_5 Pt_4 ritenuta risultava versata dopo l'accesso ispettivo (docc. 25-26 ITL).
Fallito il tentativo di conciliazione, alle udienze del 6.6.2023 e 17.10.2023, venivano escussi alcuni dei testi ammessi e quindi, su istanza di parte ricorrente, veniva delegata rispettivamente ai Tribunali di Roma e Tivoli l'escussione di tre testi residenti nei rispettivi circondari. Il 29.5.2024 pervenivano in Cancelleria gli atti della prova delegata al Tribunale di Roma. All'udienza del 24.9.2024 veniva disposto rinvio per consentire l'acquisizione del fascicolo della prova delegata svoltasi a Tivoli, non ancora pervenuta. Esperito l'incombente e depositate dalle parti note difensive autorizzate, la causa veniva chiamata all'udienza odierna, allorché, udite le conclusioni delle parti, essa veniva posta in decisione.
***
1. Il ricorso è fondato e va accolto.
L'opponente impugna due ordinanze ingiunzioni, rispettivamente relative a rapporti di lavoro occasionale, della durata di venti giorni, con (dal Parte_4
19.10.2015) e (dal 15.2.2016) e a contratti di collaborazione Parte_5 coordinata e continuativa a progetto, stipulati con a partire dal Parte_5
15.3.2016.
Esse derivano dai due verbali di accertamento n. NO00000/2019-230-01 e n. NO00000/2019-273-01.
In essi si dà atto che al momento dell'accesso ispettivo, era l'unica Parte_5 lavoratrice in forza a , con contratto a progetto. Gli ispettori riferiscono che il Pt_3 loro convincimento derivava “dalle sommarie informazioni raccolte dall'incrocio delle stesse” (p. 3) e di avere accertato che le collaboratrici erano dapprima state indotte a firmare un contratto di collaborazione occasionale, con finalità di prova e poi uno di collaborazione a progetto. Di questi ultimi non viene contestata la regolarità formale, anzi si dà espressamente atto che, trattandosi di call center, settore per cui il trattamento
4 economico e normativo è disciplinato da un accordo collettivo, non opera la presunzione di subordinazione di cui al d. lgs. n. 81/2015. Sulla base delle dichiarazioni raccolte, i rapporti vengono riqualificati in lavoro subordinato, in virtù dei seguenti indici: osservanza di un orario di lavoro, assoggettamento al potere direttivo e disciplinare, inserimento stabile nella struttura organizzativa, pagamento in misura fissa, assenza di rischio d'impresa da parte della lavoratrice. Dalla riqualificazione dei rapporti deriva altresì l'irrogazione di sanzioni per lavoro irregolare (cd. nero), in relazione ai periodi di lavoro occasionale. Cont 2. Non essendo stata sollevata, da parte dell' , alcuna questione relativa alla regolarità formale dei contratti di collaborazione a progetto, non appare necessario esaminare dettagliatamente le questioni relative alla sussistenza del progetto e all'inquadrabilità, o meno, della fattispecie tra le collaborazioni etero organizzate di cui all'art. 2, d. lgs. n. 81/2015.
Le parti hanno, invece, dibattuto circa la sussistenza delle caratteristiche proprie della subordinazione, nei rapporti di lavoro di Pt_4 Parte_5
In punto di diritto, deve, innanzitutto, escludersi che determinate mansioni possano considerarsi, di per sé incompatibili con la natura autonoma di un rapporto di lavoro, alla luce dei principi ormai da tempo statuiti nella giurisprudenza della S.C., in tema di distinzione tra lavoro autonomo e subordinato e recentemente ribaditi, anche in relazione alle sanzioni amministrative per violazione di normative lavoristiche (Cass., sez. lav., 15.6.2020, n. 11539). In sede di legittimità, è stato affermato che ogni attività umana può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di lavoro autonomo e che l'elemento tipico che contraddistingue il primo dei suddetti tipi di rapporto è costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore, con assoggettamento del prestatore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, ed al conseguente inserimento del lavoratore nella organizzazione aziendale con prestazione delle sole energie lavorative corrispondenti all'attività di impresa (ex plurimis Cass. n. 9251/2010; Cass. n. 13858/2009). È stato, però, precisato, in tali pronunce che l'esistenza del vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito;
d'altronde, proprio in relazione alle difficoltà che non di rado si incontrano nella distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato alla luce dei principi fondamentali ora indicati, si è asserito che in tali ipotesi è legittimo ricorrere a criteri distintivi sussidiari, quali la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale ovvero l'incidenza del rischio economico, l'osservanza di un orario, la forma della retribuzione, la continuità delle prestazioni, etc. È stata di conseguenza enucleata la regula iuris, secondo la quale, nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione (Cass. n. 23846 del 2017), oppure, all'opposto, nel caso di prestazioni lavorative dotate di notevole elevatezza e di contenuto intellettuale e creativo, al fine della distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato, il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore
5 all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare può non risultare, in quel particolare contesto, significativo per la qualificazione del rapporto di lavoro, e occorre allora fare ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale (anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti) e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore. Quanto al profilo della volontà delle parti, si è precisato che il “nomen iuris” che al rapporto di lavoro sia dato dalle sue stesse parti (cosiddetta “autoqualificazione”), non è idoneo a surrogare il criterio della subordinazione. Esso, pur costituendo un elemento dal quale non si può in generale prescindere, assume rilievo decisivo solo ove l'autoqualificazione non risulti in contrasto con le concrete modalità di svolgimento del rapporto medesimo (Cass. n. 4550 del 2007; Cass. n. 4338 del 2002; Cass. n. 5665 del 2001; Cass. n. 3200 del 2001; Cass. n. 6819 del 2000 e molte altre). 3. Sia sulla sussistenza dell'eterodirezione, sia quanto agli indici cd. sussidiari, l'istruttoria processuale ha restituito esiti contraddittori. Cont
In particolare, le dichiarazioni di e testi indotti dall' , Parte_5 Pt_4 appaiono in parte confermative dei rilievi ispettivi. Dalle stesse, tuttavia, emerge anche un certo margine di autonomia nello svolgimento delle direttive, sia perché non hanno parlato di direttive vincolanti, ma piuttosto di “consigli” da parte della responsabile, sia perché è emerso che le stesse potessero decidere di assentarsi e in tal caso si limitavano a comunicare l'assenza, senza che fosse richiesto un certificato, né vi fossero conseguenze disciplinari. Tali dichiarazioni derivano, tuttavia, dai soggetti la cui denuncia ha dato inizio alle attività ispettive, sicché vi è senz'altro un interesse, almeno di fatto, all'esito della causa, che impone una valutazione rigorosa delle stesse. La teste ha dichiarato: “Ho lavorato per Parte_5 dal 2015 al 2018, non sono certa delle date. Non ho controversie con Parte_3 la società. Mi occupavo di prendere appuntamenti per gli agenti. Avevo un co.co.co., fin dal primo giorno di lavoro. C'erano dei consulenti, dovevamo telefonare ai clienti per prendere appuntamenti per gli agenti commerciali. Ci davano dei file con i nomi dei clienti da contattare, potevano essere anche ex clienti da recuperare. La mia responsabile si chiamava stava a guardare, correggeva eventuali errori CP_4 nelle telefonate, controllava quanti appuntamenti prendevamo. Ci dava consigli per esprimerci al meglio durante le telefonate. Il lavoro veniva svolto esclusivamente in ufficio. Non so se potessimo lavorare da casa, non l'ho mai chiesto. I primi anni lavoravo dalle 9 alle 13 e gli ultimi periodi lavoravo fino alle 16, per incrementare il compenso. L'orario veniva stabilito dalla società e noi li rispettavamo. C'erano due turni 9-13 e 14-16, ho lavorato anche nel turno pomeridiano solo negli ultimi periodi, prima solo dalle 9 alle 13. Il tipo di lavoro e le modalità di svolgimento sono sempre rimaste uguali durante tutto il periodo in cui ho lavorato per . Non ricordo Pt_3 se ho svolto un periodo di lavoro prima della sottoscrizione del contratto. Se non ricordo male, il compenso veniva pagato a ore. In caso di assenza, lo comunicavo
6 oralmente ad anche per educazione. Non mi sono mai assentata senza CP_4 dare comunicazione, non so se nel caso ci sarebbero state conseguenze. Con Alla teste vengono rilette le dichiarazioni sub docc. 8 e 11 e la teste le conferma”. La teste ha riferito: “Ho lavorato per da Parte_4 Parte_3 ottobre 2015 fino a metà febbraio 2017, mi pare. Non ho avuto controversie con la società. Avevo un contratto di collaborazione a progetto. L'avevo firmato qualche giorno dopo aver iniziato a lavorare, nei tempi tecnici di preparazione di un contratto. Era un lavoro commerciale: presa appuntamenti con le aziende per eventuali contratti aziendali di telefonia per la VO. Le aziende da contattare ci venivano indicate attraverso un database che ci veniva fornito, erano prevalentemente numeri che ci forniva l'attività, a volte i supervisori ci indicavano società e zone da chiamare sulla base delle Pagine Gialle. C'era una responsabile per 5/6 colleghi, che suddivideva le zone tra di noi, ci dava i numeri e ci forniva supporto. All'inizio c'era una specie di script su come formulare una telefonata, poi ognuno di noi aveva il proprio modo di approcciarsi al cliente. Il lavoro veniva svolto esclusivamente presso i locali aziendali, non era mai stato richiesto il lavoro da casa. Io lavoravo al mattino dalle 9 alle 13. Chiedevano quando venivi assunto la preferenza tra il mattino o il pomeriggio, ma nel turno gli orari erano fissi. Se c'era bisogno di assentarsi, si poteva chiedere prima un cambio turno con il turno del pomeriggio. In caso di assenza per malattia, era necessario comunicare l'assenza e comunque se stavi a casa non c'era retribuzione. Nel periodo in cui ho lavorato per le modalità di lavoro sono sempre rimaste Pt_3 uguali. Non ricordo esattamente come venisse calcolato il compenso, ricordo che ricevevo un bonifico mensile di 400 euro, non ricordo esattamente la paga oraria. ADR: dopo essere andata via dall'azienda, ero andata all' perché l'INPS mi aveva CP_1 negato la disoccupazione per mancato pagamento dei contributi. Alla teste vengono Con rilette le dichiarazioni di cui ai docc. 7 e 10 e la teste le conferma” Cont La teste , parimenti indotta dall' , ha fornito, Controparte_4 anch'essa, dichiarazioni confermative dell'accertamento, che devono, parimenti, essere valutate con rigore, avendo la teste riferito di avere crediti nei confronti dell'opponente e di aver deciso, insieme al proprio responsabile, di cambiare “persona che ci forniva il lavoro”. Ella ha dichiarato: “Ho lavorato per , per circa tre anni, fino al Pt_3
2019, poi abbiamo cambiato agenzia, cioè non è stato più a fornirci il lavoro, Pt_1
e siamo passate a un'altra società, dove io sono rimasta un mese e poi sono andata via. Questo perché il nostro responsabile ha deciso di non avere più a che Parte_6 fare con lui e di cambiare persona che forniva il lavoro. Devo ancora prendere il TFR e la tredicesima da , ma non ho avviato alcuna vertenza. Io fissavo Pt_3 appuntamenti per aziende, dove andavano i commerciali per contratti di telefonia VODAFONE. Avevo un contratto a tempo indeterminato, di solito lavoravo dalle 9 alle 18,30. Ho avuto delle persone sotto di me per qualche mese, ero supervisore, poi hanno deciso di non avere più il call center all'interno e io sono tornata a prendere appuntamenti, a fare le mie mansioni. Delle persone che dirigevo, una si chiamava
7 una , una delle altre non ricordo i nomi. Alcune sono Pt_5 Per_1 Parte_4 andate via prima della chiusura del call center. Io insegnavo loro il lavoro, controllavo come lo facevano e davo gli obiettivi, che erano stabiliti dal sig. per avere Pt_1 alla fine del mese un tot di appuntamenti. Loro avevano delle liste di aziende da contattare e un tot di appuntamenti giornalieri da fissare. Io controllavo come svolgevano le chiamate e davo loro indicazioni e suggerimenti. Se erano part-time dovevano fare 4 ore, se erano full-time dovevano fare otto ore, ma quasi tutti erano a 4 ore. C'era il turno del mattino e quello del pomeriggio. Per l'assegnazione ai turni, quando facevo il colloquio chiedevo in quale orario la persona sarebbe stata disponibile. Se la persona aveva qualche problema in quella giornata, si poteva fare il cambio del turno, si chiedeva in azienda se fosse possibile svolgere un turno al posto dell'altro. Dovevano avvisare me. In caso di assenze, mi avvisavano con un messaggio. Non occorreva che motivassero l'assenza, poiché essendo un contratto di collaborazione durante le assenze non erano retribuiti. Non mi occupavo di verificare l'operato degli agenti commerciali. Non ricordo il nome del programma informatico che utilizzavamo, ma ultimamente non era più utilizzato, utilizzavo semplicemente il telefono. Le collaboratrici non potevano abbandonare il lavoro durante il turno, salvo che non stessero bene. Il lavoro avveniva in ufficio, non era possibile lavorare da casa. Alla teste vengono rilette le dichiarazioni rese agli ispettori e dichiara: confermo le dichiarazioni. Quanto agli agenti commerciali, preciso che non andavo a vedere come lavoravano, ma solo se andavano all'appuntamento. Se loro non chiudevano il contratto io non prendevo il premio”. Opposti sono stati, per contro, gli esiti dell'istruttoria delegata ai Tribunali di Roma e Tivoli, che hanno proceduto all'escussione dei testi richiesti dal ricorrente. Il teste ha dimostrato di non essere a conoscenza diretta Testimone_1 dei rapporti di lavoro in questione, ma, con riguardo alle modalità operative dell'impresa, ha confermato il cap. 2 ric. (“nel corso del rapporto di lavoro con la
a Novara – gli operatori di call center in outbound ed espressamente Parte_3
Sigg.re e decidevano autonomamente le proprie Parte_4 Parte_5 presenze presso la predetta sede di ., senza che poi dovessero giustificare Pt_3
l'eventuale, successiva assenza”, precisando che le presenze erano comunicate anche con pochissimo preavviso). Egli ha aggiunto che le operatrici erano libere di lavorare da remoto (sul punto occorre evidenziare che l'accertamento è precedente la diffusione del lavoro da remoto, avvenuta in seguito alla pandemia). Ha negato che vi fosse un periodo Cont di prova (cap. 3 ) e che avesse mansioni di coordinamento (capp. 6-20-21-22 CP_4 Cont
). La teste ha confermato, sia pure con riguardo all'intera Testimone_2 azienda e non a collaboratrici specifiche, il cap. 1 ric. (“Vero che, nel corso del rapporto di lavoro con la a Novara, le Sigg.re e Pt_3 Parte_4 Parte_5 erano libere di decidere tempi e modi dell'attività di operatrice di call center in outbound senza alcuna interferenza da parte di ) e ha, anch'ella riferito Parte_3 che, lavorando come operatrice di call center, comunicava la propria presenza anche
8 solo al momento dell'ingresso nel luogo di lavoro e che le operatrici erano libere di recarsi, o meno, al lavoro e l'incentivo a farlo consisteva nella maggiore remunerazione. Ha negato l'esistenza di un obbligo di comunicare le assenze. Ha negato che vi fosse qualcuno che organizzava le presenze e che vi fossero turni Quanto al ruolo di ha CP_4 dichiarato che “Ricordo la sig.ra che fissava appuntamenti come noi, Controparte_4 non faceva altro”. La teste in risposta al cap. 3 ric. (“Vero che, nel Testimone_3 corso del rapporto di lavoro con la a Novara, gli operatori di call center Parte_3 in outbound ed espressamente Sigg.re e , che Parte_4 Parte_5 avessero comunicato la propria presenza presso la predetta sede di Parte_3 potevano anche omettere in tutto o in parte la propria attività, sospendendola ovvero allontanandosi dalla medesima sede senza obbligo di giustificazione alcuna?”) ha dichiarato: “quando ero in sede le vedevo muoversi liberamente” e precisato che
“quando dico 'si muovevano liberamente' intendo che entravano in ufficio e uscivano in orari diversi e non comunicavano niente”. Anch'ella ha negato che avesse un CP_4 ruolo di responsabile. 4. Vi è, quindi, contraddittorietà della prova sia con riguardo al ruolo di che CP_4 secondo la tesi ispettiva avrebbe esercitato il potere direttivo, sia con riguardo all'obbligo di rispettare un orario di lavoro e di giustificare l'assenza. Ciò non consente di ritenere raggiunta una prova sufficiente dell'eterodirezione, posta alla base della riqualificazione dei rapporti di e che ha determinato l'applicazione Parte_5 Pt_4 delle sanzioni amministrative, irrogate con le ordinanze ingiunzione qui opposte.
Ne consegue che, in applicazione del disposto dell'art. 6, comma 11, d. lgs. n 150/2011, non sussistendo una prova sufficiente della violazione, l'opposizione deve essere accolta e le ordinanze ingiunzione annullate. 5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, in applicazione dei parametri previsti per le cause ordinarie davanti al tribunale (cfr. Cass., sez. un., 29.1.2021, n. 2145), tenuto conto del valore della causa (euro 9.089,16) e della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto decisive per il giudizio, in complessivi euro 4.000, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge e oltre a euro 237 per contributo unificato.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso e annulla le ordinanze ingiunzione opposte nn. 50/2022 e 66/2022 Cont dell' di Controparte_1 Cont
2) condanna l' di alla rifusione delle spese processuali a Controparte_1 vantaggio di , liquidate in complessivi euro 4.000, oltre a rimborso Parte_1
9 spese forfettario 15% e agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge e oltre a euro 237 per c.u. Così deciso il 20.5.2025.
Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 20.5.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 424/2022 promossa da:
(c.f. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Roma, viale Angelico n. 103, presso lo studio degli Avv. CICCARONE DAVIDE e MERCANTI ROBERTA, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- opponente
contro
Controparte_1
(c.f. ), in persona del Capo dell'Ispettorato pro tempore, che lo rappresenta P.IVA_1
e difende ex art. 417 bis c.p.c., elettivamente domiciliato presso gli Uffici dell'Ente in Novara, via A. Costa n. 33/35;
- opposto
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione, lavoro/prev. i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER L'OPPONENTE Parte_1
- la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'Ordinanza ingiunzione n. 66/2022 e dell'ORDINANZA 55/2022 emesse dell' di Novara, ricorrendo le Controparte_1 gravi e circostanziate ragioni indicate in narrativa;
- previ tutti gli accertamenti ritenuti necessari ed opportuni;
- previo, occorrendo, l'accoglimento dell'impugnazione/opposizione/contestazione del
VERBALE UNICO e dunque, occorrendo, la declaratoria di nullità e/o annullabilità e/o invalidità e/o infondatezza del VERBALE UNICO medesimo;
- voglia dichiarare nulla e/o comunque annullare integralmente, in accoglimento della presente opposizione ed in quanto ingiusta, illegittima e comunque viziata ed errata per
1 le ragioni di cui in narrativa, l'ordinanza/ingiunzione n. 66 del 2022, nonché l'ORDINANZA n. 55/2022, emesse dall' Parte_2
con ogni conseguenza di legge, anche di ordine accertativo e/o
[...] condannatorio, anche in ordine alle sanzioni comminate con la predetta ordinanza e, anch'esse, da dichiararsi nulle e/o da annullarsi integralmente e con condanna della controparte alle spese di lite.
PER L'OPPOSTO ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI NOVARA- VERBANIA:
Ritenere e dichiarare legittimamente emesse la le Ordinanze Ingiunzioni e richiesto il pagamento delle sanzioni amministrative così come quantificato e, per l'effetto, confermare i provvedimenti opposti, rigettando il ricorso avversario. Con il favore delle spese di lite da liquidarsi ai sensi dell'art 9 comma 2 D.lgs 149/2015.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6.7.2022, ricorreva al Parte_1
Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. Il ricorrente dichiarava di agire in opposizione alle ordinanze ingiunzione nn. Cont 66/2022 e 50/2022 dell' opposto (docc.
1-2 ric.), con cui gli era stato intimato il pagamento delle sanzioni amministrative di euro 8.310,13 e di euro 779,03, in relazione ai contratti intercorsi tra di cui egli era legale rappresentante, e le Parte_3 collaboratrici e in relazione al verbale unico di Parte_4 Parte_5 accertamento e notificazione n. 000000/2019-230-01 del 17.4.2019. Quanto alla sanzione sub n. 1, contestava l'assunto ispettivo per cui le suddette collaboratrici, dal 19.10.2015 al 14.11.2015 e dal 15.2.2016 al Pt_4 Parte_5
13.3.2016, docc.
4-5 ric.) fossero state, in realtà, lavoratrici subordinate. In ogni caso, deduceva che il rapporto non fosse ignoto alla PA, avendo provveduto al Pt_3 pagamento delle ritenute fiscali (docc. 6-7-8-9-10 ric.). Contestava, poi, le sanzioni sub nn. 2-3, relative alla riqualificazione dei rapporti di collaborazione a progetto in lavoro subordinato dal 15.11.2015 al 28.2.2017 e Pt_4 dal 2.5.2016 al 31.12.2018, docc. da 11 a 18 ric.), in quanto i rapporti in Parte_5 parola erano, a suo avviso, riconducibili all'art. 2, comma 2, lett. a, d. lgs. n. 81/2015. Riferiva che, nel periodo in questione, era agente di VO (doc. 19 Pt_3 ric.), per conto della quale promuoveva la conclusione di contratti, relativi alle offerte commerciali della preponente. Allegava che le collaboratrici fossero dedite ad attività di call center outbound, consistente nella fissazione di appuntamenti per gli agenti di , rientrante nella Pt_3 suddetta previsione normativa, in forza dei successivi accordi collettivi, stipulati il 1.8.2013 (doc. 21 ric.), il 30.7.2015 (doc. 22 ric.), il 28.6.2016 (doc. 23 ric.) e il 31.7.2017 (doc. 24 ric.).
2 Deduceva che le sanzioni fossero state irrogate sulla sola base delle dichiarazioni delle collaboratrici e senza considerare che l'attività svolta era legata alle campagne di volta in volta indette da VO, a cui i progetti di lavoro facevano riferimento.
Richiamava la circolare del Ministero del lavoro n. 17 del 14.6.2006, evidenziando che i contratti di lavoro presentavano tutti i requisiti ivi descritti, in particolare il nome della committente VO, la durata della campagna, l'attività richiesta ai collaboratori, la tipologia di servizi oggetto dell'attività e di clientela da contattare. Richiamando i principi normativi e giurisprudenziali in tema di subordinazione, allegava che i collaboratori fossero, in concreto, liberi di svolgere, o meno, l'attività lavorativa, che gli stessi fossero liberi di fissarne le modalità e non avessero vincoli di orario. Allegava di aver fornito regolarmente la documentazione richiesta. Domandava, infine, disporsi la sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Si costituiva l' Controparte_3
, con memoria difensiva depositata il 17.11.2022.
[...]
Precisava che le due ordinanze ingiunzione opposte (nn. 50 e 60/2022) avevano Cont tratto origine da due distinti verbali, entrambi datati 17.4.2019 (docc. 4-5 ). Nel verbale n. NO00000/2019-230-01 (o.i. n. 60/2022) erano state contestate irregolarità nei rapporti occasionali con e irrogate sanzioni per lavoro nero, mentre Parte_5 Pt_4 nel verbale n. NO0000/2019-273-01 (o.i. n. 50/2022) erano stati riqualificati in lavoro subordinato i rapporti di lavoro a progetto successivamente intercorsi con le medesime collaboratrici. Riferiva che l'accertamento era stato intrapreso a seguito della richiesta di Cont intervento di (doc. 7 ), a seguito della quale era stato effettuato Parte_4 accesso ispettivo presso l'unità locale novarese di , dove erano state rinvenute Pt_3
e ed erano state raccolte le loro dichiarazioni (docc. 8-9 Parte_5 Controparte_4
ITL), che riportava. e erano, poi, state convocate presso Pt_4 Parte_5
l' , dopo la trasmissione di documenti da parte della società ispezionata e ivi CP_1 Cont avevano reso ulteriori dichiarazioni (docc. 10-11 ). Evidenziava che le due lavoratrici erano stabilmente inserite nel ciclo produttivo aziendale, non avevano autonomia nella gestione del rapporto di lavoro, erano tenute al rispetto di un orario, venivano pagate su base oraria ed erano assoggettate al potere direttivo di , responsabile del call center. Quest'ultima organizzava Controparte_4
l'attività, individuava i clienti da contattare, la zona dove fissare gli appuntamenti e controllava la qualità del lavoro delle collaboratrici. Le modalità di lavoro erano state analoghe, nei periodi di collaborazione occasionale e in quelli di collaborazione a progetto. Le collaboratrici venivano retribuite solo nei giorni di presenza in azienda. Argomentava nel senso della natura subordinata dei rapporti, citando vari precedenti giurisprudenziali. Deduceva che, in presenza di un rapporto in concreto
3 svoltosi con i caratteri della subordinazione, fosse irrilevante la disciplina di cui al d. lgs. n. 81/2015, citata dal ricorrente e gli accordi collettivi parimenti menzionati. Quanto alle sanzioni per lavoro nero, deduceva che i periodi di lavoro occasionale
(docc. 14-15 ITL) erano serviti quale periodo di prova per la successiva sottoscrizione dei contratti a progetto, come risultava dalle dichiarazioni, svolgendo la medesima attività loro richiesta in seguito. Cont Citava varie circolari e pareri del Ministero del lavoro (docc. da 19 a 22 ), secondo i quali, in assenza di preventiva comunicazione al CPI, gli unici adempimenti idonei a evitare l'applicazione della cd. maxisanzione fossero quelli di natura contributiva o nel caso di collaborazioni occasionali, fiscale. Purtuttavia, nel caso di specie, riteneva insufficiente la documentazione prodotta, in quanto i modelli 770 non recavano riferimenti a e (docc. 23-24 ITL) e per quest'ultima la Parte_5 Pt_4 ritenuta risultava versata dopo l'accesso ispettivo (docc. 25-26 ITL).
Fallito il tentativo di conciliazione, alle udienze del 6.6.2023 e 17.10.2023, venivano escussi alcuni dei testi ammessi e quindi, su istanza di parte ricorrente, veniva delegata rispettivamente ai Tribunali di Roma e Tivoli l'escussione di tre testi residenti nei rispettivi circondari. Il 29.5.2024 pervenivano in Cancelleria gli atti della prova delegata al Tribunale di Roma. All'udienza del 24.9.2024 veniva disposto rinvio per consentire l'acquisizione del fascicolo della prova delegata svoltasi a Tivoli, non ancora pervenuta. Esperito l'incombente e depositate dalle parti note difensive autorizzate, la causa veniva chiamata all'udienza odierna, allorché, udite le conclusioni delle parti, essa veniva posta in decisione.
***
1. Il ricorso è fondato e va accolto.
L'opponente impugna due ordinanze ingiunzioni, rispettivamente relative a rapporti di lavoro occasionale, della durata di venti giorni, con (dal Parte_4
19.10.2015) e (dal 15.2.2016) e a contratti di collaborazione Parte_5 coordinata e continuativa a progetto, stipulati con a partire dal Parte_5
15.3.2016.
Esse derivano dai due verbali di accertamento n. NO00000/2019-230-01 e n. NO00000/2019-273-01.
In essi si dà atto che al momento dell'accesso ispettivo, era l'unica Parte_5 lavoratrice in forza a , con contratto a progetto. Gli ispettori riferiscono che il Pt_3 loro convincimento derivava “dalle sommarie informazioni raccolte dall'incrocio delle stesse” (p. 3) e di avere accertato che le collaboratrici erano dapprima state indotte a firmare un contratto di collaborazione occasionale, con finalità di prova e poi uno di collaborazione a progetto. Di questi ultimi non viene contestata la regolarità formale, anzi si dà espressamente atto che, trattandosi di call center, settore per cui il trattamento
4 economico e normativo è disciplinato da un accordo collettivo, non opera la presunzione di subordinazione di cui al d. lgs. n. 81/2015. Sulla base delle dichiarazioni raccolte, i rapporti vengono riqualificati in lavoro subordinato, in virtù dei seguenti indici: osservanza di un orario di lavoro, assoggettamento al potere direttivo e disciplinare, inserimento stabile nella struttura organizzativa, pagamento in misura fissa, assenza di rischio d'impresa da parte della lavoratrice. Dalla riqualificazione dei rapporti deriva altresì l'irrogazione di sanzioni per lavoro irregolare (cd. nero), in relazione ai periodi di lavoro occasionale. Cont 2. Non essendo stata sollevata, da parte dell' , alcuna questione relativa alla regolarità formale dei contratti di collaborazione a progetto, non appare necessario esaminare dettagliatamente le questioni relative alla sussistenza del progetto e all'inquadrabilità, o meno, della fattispecie tra le collaborazioni etero organizzate di cui all'art. 2, d. lgs. n. 81/2015.
Le parti hanno, invece, dibattuto circa la sussistenza delle caratteristiche proprie della subordinazione, nei rapporti di lavoro di Pt_4 Parte_5
In punto di diritto, deve, innanzitutto, escludersi che determinate mansioni possano considerarsi, di per sé incompatibili con la natura autonoma di un rapporto di lavoro, alla luce dei principi ormai da tempo statuiti nella giurisprudenza della S.C., in tema di distinzione tra lavoro autonomo e subordinato e recentemente ribaditi, anche in relazione alle sanzioni amministrative per violazione di normative lavoristiche (Cass., sez. lav., 15.6.2020, n. 11539). In sede di legittimità, è stato affermato che ogni attività umana può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di lavoro autonomo e che l'elemento tipico che contraddistingue il primo dei suddetti tipi di rapporto è costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore, con assoggettamento del prestatore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, ed al conseguente inserimento del lavoratore nella organizzazione aziendale con prestazione delle sole energie lavorative corrispondenti all'attività di impresa (ex plurimis Cass. n. 9251/2010; Cass. n. 13858/2009). È stato, però, precisato, in tali pronunce che l'esistenza del vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito;
d'altronde, proprio in relazione alle difficoltà che non di rado si incontrano nella distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato alla luce dei principi fondamentali ora indicati, si è asserito che in tali ipotesi è legittimo ricorrere a criteri distintivi sussidiari, quali la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale ovvero l'incidenza del rischio economico, l'osservanza di un orario, la forma della retribuzione, la continuità delle prestazioni, etc. È stata di conseguenza enucleata la regula iuris, secondo la quale, nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione (Cass. n. 23846 del 2017), oppure, all'opposto, nel caso di prestazioni lavorative dotate di notevole elevatezza e di contenuto intellettuale e creativo, al fine della distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato, il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore
5 all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare può non risultare, in quel particolare contesto, significativo per la qualificazione del rapporto di lavoro, e occorre allora fare ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale (anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti) e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore. Quanto al profilo della volontà delle parti, si è precisato che il “nomen iuris” che al rapporto di lavoro sia dato dalle sue stesse parti (cosiddetta “autoqualificazione”), non è idoneo a surrogare il criterio della subordinazione. Esso, pur costituendo un elemento dal quale non si può in generale prescindere, assume rilievo decisivo solo ove l'autoqualificazione non risulti in contrasto con le concrete modalità di svolgimento del rapporto medesimo (Cass. n. 4550 del 2007; Cass. n. 4338 del 2002; Cass. n. 5665 del 2001; Cass. n. 3200 del 2001; Cass. n. 6819 del 2000 e molte altre). 3. Sia sulla sussistenza dell'eterodirezione, sia quanto agli indici cd. sussidiari, l'istruttoria processuale ha restituito esiti contraddittori. Cont
In particolare, le dichiarazioni di e testi indotti dall' , Parte_5 Pt_4 appaiono in parte confermative dei rilievi ispettivi. Dalle stesse, tuttavia, emerge anche un certo margine di autonomia nello svolgimento delle direttive, sia perché non hanno parlato di direttive vincolanti, ma piuttosto di “consigli” da parte della responsabile, sia perché è emerso che le stesse potessero decidere di assentarsi e in tal caso si limitavano a comunicare l'assenza, senza che fosse richiesto un certificato, né vi fossero conseguenze disciplinari. Tali dichiarazioni derivano, tuttavia, dai soggetti la cui denuncia ha dato inizio alle attività ispettive, sicché vi è senz'altro un interesse, almeno di fatto, all'esito della causa, che impone una valutazione rigorosa delle stesse. La teste ha dichiarato: “Ho lavorato per Parte_5 dal 2015 al 2018, non sono certa delle date. Non ho controversie con Parte_3 la società. Mi occupavo di prendere appuntamenti per gli agenti. Avevo un co.co.co., fin dal primo giorno di lavoro. C'erano dei consulenti, dovevamo telefonare ai clienti per prendere appuntamenti per gli agenti commerciali. Ci davano dei file con i nomi dei clienti da contattare, potevano essere anche ex clienti da recuperare. La mia responsabile si chiamava stava a guardare, correggeva eventuali errori CP_4 nelle telefonate, controllava quanti appuntamenti prendevamo. Ci dava consigli per esprimerci al meglio durante le telefonate. Il lavoro veniva svolto esclusivamente in ufficio. Non so se potessimo lavorare da casa, non l'ho mai chiesto. I primi anni lavoravo dalle 9 alle 13 e gli ultimi periodi lavoravo fino alle 16, per incrementare il compenso. L'orario veniva stabilito dalla società e noi li rispettavamo. C'erano due turni 9-13 e 14-16, ho lavorato anche nel turno pomeridiano solo negli ultimi periodi, prima solo dalle 9 alle 13. Il tipo di lavoro e le modalità di svolgimento sono sempre rimaste uguali durante tutto il periodo in cui ho lavorato per . Non ricordo Pt_3 se ho svolto un periodo di lavoro prima della sottoscrizione del contratto. Se non ricordo male, il compenso veniva pagato a ore. In caso di assenza, lo comunicavo
6 oralmente ad anche per educazione. Non mi sono mai assentata senza CP_4 dare comunicazione, non so se nel caso ci sarebbero state conseguenze. Con Alla teste vengono rilette le dichiarazioni sub docc. 8 e 11 e la teste le conferma”. La teste ha riferito: “Ho lavorato per da Parte_4 Parte_3 ottobre 2015 fino a metà febbraio 2017, mi pare. Non ho avuto controversie con la società. Avevo un contratto di collaborazione a progetto. L'avevo firmato qualche giorno dopo aver iniziato a lavorare, nei tempi tecnici di preparazione di un contratto. Era un lavoro commerciale: presa appuntamenti con le aziende per eventuali contratti aziendali di telefonia per la VO. Le aziende da contattare ci venivano indicate attraverso un database che ci veniva fornito, erano prevalentemente numeri che ci forniva l'attività, a volte i supervisori ci indicavano società e zone da chiamare sulla base delle Pagine Gialle. C'era una responsabile per 5/6 colleghi, che suddivideva le zone tra di noi, ci dava i numeri e ci forniva supporto. All'inizio c'era una specie di script su come formulare una telefonata, poi ognuno di noi aveva il proprio modo di approcciarsi al cliente. Il lavoro veniva svolto esclusivamente presso i locali aziendali, non era mai stato richiesto il lavoro da casa. Io lavoravo al mattino dalle 9 alle 13. Chiedevano quando venivi assunto la preferenza tra il mattino o il pomeriggio, ma nel turno gli orari erano fissi. Se c'era bisogno di assentarsi, si poteva chiedere prima un cambio turno con il turno del pomeriggio. In caso di assenza per malattia, era necessario comunicare l'assenza e comunque se stavi a casa non c'era retribuzione. Nel periodo in cui ho lavorato per le modalità di lavoro sono sempre rimaste Pt_3 uguali. Non ricordo esattamente come venisse calcolato il compenso, ricordo che ricevevo un bonifico mensile di 400 euro, non ricordo esattamente la paga oraria. ADR: dopo essere andata via dall'azienda, ero andata all' perché l'INPS mi aveva CP_1 negato la disoccupazione per mancato pagamento dei contributi. Alla teste vengono Con rilette le dichiarazioni di cui ai docc. 7 e 10 e la teste le conferma” Cont La teste , parimenti indotta dall' , ha fornito, Controparte_4 anch'essa, dichiarazioni confermative dell'accertamento, che devono, parimenti, essere valutate con rigore, avendo la teste riferito di avere crediti nei confronti dell'opponente e di aver deciso, insieme al proprio responsabile, di cambiare “persona che ci forniva il lavoro”. Ella ha dichiarato: “Ho lavorato per , per circa tre anni, fino al Pt_3
2019, poi abbiamo cambiato agenzia, cioè non è stato più a fornirci il lavoro, Pt_1
e siamo passate a un'altra società, dove io sono rimasta un mese e poi sono andata via. Questo perché il nostro responsabile ha deciso di non avere più a che Parte_6 fare con lui e di cambiare persona che forniva il lavoro. Devo ancora prendere il TFR e la tredicesima da , ma non ho avviato alcuna vertenza. Io fissavo Pt_3 appuntamenti per aziende, dove andavano i commerciali per contratti di telefonia VODAFONE. Avevo un contratto a tempo indeterminato, di solito lavoravo dalle 9 alle 18,30. Ho avuto delle persone sotto di me per qualche mese, ero supervisore, poi hanno deciso di non avere più il call center all'interno e io sono tornata a prendere appuntamenti, a fare le mie mansioni. Delle persone che dirigevo, una si chiamava
7 una , una delle altre non ricordo i nomi. Alcune sono Pt_5 Per_1 Parte_4 andate via prima della chiusura del call center. Io insegnavo loro il lavoro, controllavo come lo facevano e davo gli obiettivi, che erano stabiliti dal sig. per avere Pt_1 alla fine del mese un tot di appuntamenti. Loro avevano delle liste di aziende da contattare e un tot di appuntamenti giornalieri da fissare. Io controllavo come svolgevano le chiamate e davo loro indicazioni e suggerimenti. Se erano part-time dovevano fare 4 ore, se erano full-time dovevano fare otto ore, ma quasi tutti erano a 4 ore. C'era il turno del mattino e quello del pomeriggio. Per l'assegnazione ai turni, quando facevo il colloquio chiedevo in quale orario la persona sarebbe stata disponibile. Se la persona aveva qualche problema in quella giornata, si poteva fare il cambio del turno, si chiedeva in azienda se fosse possibile svolgere un turno al posto dell'altro. Dovevano avvisare me. In caso di assenze, mi avvisavano con un messaggio. Non occorreva che motivassero l'assenza, poiché essendo un contratto di collaborazione durante le assenze non erano retribuiti. Non mi occupavo di verificare l'operato degli agenti commerciali. Non ricordo il nome del programma informatico che utilizzavamo, ma ultimamente non era più utilizzato, utilizzavo semplicemente il telefono. Le collaboratrici non potevano abbandonare il lavoro durante il turno, salvo che non stessero bene. Il lavoro avveniva in ufficio, non era possibile lavorare da casa. Alla teste vengono rilette le dichiarazioni rese agli ispettori e dichiara: confermo le dichiarazioni. Quanto agli agenti commerciali, preciso che non andavo a vedere come lavoravano, ma solo se andavano all'appuntamento. Se loro non chiudevano il contratto io non prendevo il premio”. Opposti sono stati, per contro, gli esiti dell'istruttoria delegata ai Tribunali di Roma e Tivoli, che hanno proceduto all'escussione dei testi richiesti dal ricorrente. Il teste ha dimostrato di non essere a conoscenza diretta Testimone_1 dei rapporti di lavoro in questione, ma, con riguardo alle modalità operative dell'impresa, ha confermato il cap. 2 ric. (“nel corso del rapporto di lavoro con la
a Novara – gli operatori di call center in outbound ed espressamente Parte_3
Sigg.re e decidevano autonomamente le proprie Parte_4 Parte_5 presenze presso la predetta sede di ., senza che poi dovessero giustificare Pt_3
l'eventuale, successiva assenza”, precisando che le presenze erano comunicate anche con pochissimo preavviso). Egli ha aggiunto che le operatrici erano libere di lavorare da remoto (sul punto occorre evidenziare che l'accertamento è precedente la diffusione del lavoro da remoto, avvenuta in seguito alla pandemia). Ha negato che vi fosse un periodo Cont di prova (cap. 3 ) e che avesse mansioni di coordinamento (capp. 6-20-21-22 CP_4 Cont
). La teste ha confermato, sia pure con riguardo all'intera Testimone_2 azienda e non a collaboratrici specifiche, il cap. 1 ric. (“Vero che, nel corso del rapporto di lavoro con la a Novara, le Sigg.re e Pt_3 Parte_4 Parte_5 erano libere di decidere tempi e modi dell'attività di operatrice di call center in outbound senza alcuna interferenza da parte di ) e ha, anch'ella riferito Parte_3 che, lavorando come operatrice di call center, comunicava la propria presenza anche
8 solo al momento dell'ingresso nel luogo di lavoro e che le operatrici erano libere di recarsi, o meno, al lavoro e l'incentivo a farlo consisteva nella maggiore remunerazione. Ha negato l'esistenza di un obbligo di comunicare le assenze. Ha negato che vi fosse qualcuno che organizzava le presenze e che vi fossero turni Quanto al ruolo di ha CP_4 dichiarato che “Ricordo la sig.ra che fissava appuntamenti come noi, Controparte_4 non faceva altro”. La teste in risposta al cap. 3 ric. (“Vero che, nel Testimone_3 corso del rapporto di lavoro con la a Novara, gli operatori di call center Parte_3 in outbound ed espressamente Sigg.re e , che Parte_4 Parte_5 avessero comunicato la propria presenza presso la predetta sede di Parte_3 potevano anche omettere in tutto o in parte la propria attività, sospendendola ovvero allontanandosi dalla medesima sede senza obbligo di giustificazione alcuna?”) ha dichiarato: “quando ero in sede le vedevo muoversi liberamente” e precisato che
“quando dico 'si muovevano liberamente' intendo che entravano in ufficio e uscivano in orari diversi e non comunicavano niente”. Anch'ella ha negato che avesse un CP_4 ruolo di responsabile. 4. Vi è, quindi, contraddittorietà della prova sia con riguardo al ruolo di che CP_4 secondo la tesi ispettiva avrebbe esercitato il potere direttivo, sia con riguardo all'obbligo di rispettare un orario di lavoro e di giustificare l'assenza. Ciò non consente di ritenere raggiunta una prova sufficiente dell'eterodirezione, posta alla base della riqualificazione dei rapporti di e che ha determinato l'applicazione Parte_5 Pt_4 delle sanzioni amministrative, irrogate con le ordinanze ingiunzione qui opposte.
Ne consegue che, in applicazione del disposto dell'art. 6, comma 11, d. lgs. n 150/2011, non sussistendo una prova sufficiente della violazione, l'opposizione deve essere accolta e le ordinanze ingiunzione annullate. 5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, in applicazione dei parametri previsti per le cause ordinarie davanti al tribunale (cfr. Cass., sez. un., 29.1.2021, n. 2145), tenuto conto del valore della causa (euro 9.089,16) e della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto decisive per il giudizio, in complessivi euro 4.000, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge e oltre a euro 237 per contributo unificato.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso e annulla le ordinanze ingiunzione opposte nn. 50/2022 e 66/2022 Cont dell' di Controparte_1 Cont
2) condanna l' di alla rifusione delle spese processuali a Controparte_1 vantaggio di , liquidate in complessivi euro 4.000, oltre a rimborso Parte_1
9 spese forfettario 15% e agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge e oltre a euro 237 per c.u. Così deciso il 20.5.2025.
Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
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