Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/05/2025, n. 964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 964 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 818/2024 R.G. LAVORO, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv. ti Filomena Sessa Parte_1
e Franco Rosa;
RICORRENTE
E CP_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli
,
Avv. ti Filomena Sacco e Domenico Cantore;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.2.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe deduceva di essere titolare dei casi di malattia professionale N. 508000973
(frattura paletta omerale con F.L.C gomito a dx frattura dell'olecrano esitata in pseudoartrosi) con postumi e grado di menomazione non più revisionabile pari al 14% e N. 517465002 (lievi disturbi trofici-sensitivi) con postumi e grado di
22.3.2021; che, a seguito di revisione occasionata da domanda di aggravamento del 4.7.2022, veniva confermata per la malattia professionale N. 517465002 la percentuale del 9% e pertanto un grado complessivo per le due malattie del 22% con relativa prestazione. Ritenendo ingiusta la valutazione dell' Pt_2 si
,
rivolgeva all'intestato Tribunale affinché, disposta CT medico legale, gli fosse riconosciuto un grado di inabilità pari al 14% per il caso n. N. 517465002, con condanna dell' CP_1 al pagamento della rendita commisurata, con decorrenza dal 4.7.2022 o dalla diversa data accertata, ad una percentuale complessiva del
28% di inabilità oltre accessori di legge e con vittoria delle spese di lite da distrarsi. Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' CP_1 che deduceva la corretta valutazione dei postumi effettuata in sede amministrativa e concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite.
Disposta ed espletata consulenza medico legale, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza a seguito del deposito di note scritte disposte, ex art.127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 16.5.2025.
Il ricorso è fondato nei limiti e per le motivazioni che seguono.
In punto di fatto le malattie professionali relative ai già menzionati due casi possono essere considerati elementi storici asseverati, non essendo stata mossa alcuna specifica contestazione dall' CP_1 in ordine alla sussistenza delle stesse.
È poi documentato che l'Istituto Previdenziale, per le malattie in questione, ha riconosciuto un danno biologico complessivo pari al 22% (14% per il caso n.
508000973 -non più revisionabile- e 9% per il caso n. 517465002, oggetto della domanda di revisione per aggravamento).
Dunque, ricorrendo il presupposto fattuale legittimante in astratto l'accesso al beneficio richiesto, occorre esaminare l'entità degli esiti della malattia professionale relativa al caso N. 517465002, contestata dal ricorrente in sede amministrativa (a seguito di istanza di revisione) e in sede giudiziaria per supposto aggravamento della percentuale di inabilità (danno biologico). La fattispecie in esame è regolata dal d.l.g.s. n. 38/2000, applicabile ratione temporis al caso in esame in cui si è previsto all'art. 13 che “In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona.
Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' CP_1 nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'art. 66, primo comma, n. 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: (1)
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento erogato in capitale dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'art. 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità ei criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla
"tabella dei coefficienti". La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, è liquidata con le modalità e i criteri di cui all'art. 74 del testo unico.
3. Le tabelle di cui alle lettere a) eb), i relativi criteri applicativi e i successivi adeguamenti sono approvati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera del consiglio di amministrazione dell CP_1 In sede di prima attuazione il decreto ministeriale è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
11. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si applica la normativa del testo unico, in quanto compatibile".
La tabella delle menomazioni è stata approvata con il decreto ministeriale del
12/7/2000 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2000.
Tanto premesso, nella specie il CT nominato in giudizio ha accertato in una percentuale del 12% i postumi della malattia professionale caso n. 517465002, per come aggravatisi con decorrenza dal 24.7.2024 (data dell' intervento di:
"Stabilizzazione posteriore con viti e barre L3-L4-L5 + laminectomia decompressiva" cui è stato sottoposto il ricorrente) e, pertanto, tenuto conto dei rilievi effettuati dalla parte ricorrente, ha stimato un danno complessivo, valutato con metodo scalare, in misura pari al 25% considerando il cumulo con il precedente caso (non più revisionabile) n. 508000973.
Le conclusioni del C.T.U., giustificate pienamente dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale, per come precisate a seguito dei rilievi di parte ricorrente, possono senz'altro essere condivise da questo giudice, in quanto complete, precise e condotte con validi criteri tecnici.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque, nei limiti finora descritti, essere accolto nel senso che deve essere riconosciuto un aggravamento della malattia caso n. 517465002 in misura pari al 12% con decorrenza dal 24.7.2024 con valutazione complessiva, tenuto conto della pregressa malattia -non più revisionabile- n. 508000973, pari al 25%.
Si precisa che è fuori dal thema decidendum di causa, in quanto non dedotto con il ricorso ma solo con nota scritta del 29.9.2024, l'ulteriore caso di malattia n. 519630498 (denunciato nell'anno 2022) con riferimento al quale il ricorrente ha documentato che, a seguito di collegiale medica espletata in data 20.04.2023,
è stato riconosciuto un grado di inabilità del 6% cumulato con gli altri due casi di malattia per un totale complessivo di inabilità del 27% (v. doc. allegata).
Le spese di lite vengono interamente compensate tra le parti tenuto conto dell'accertamento dell'aggravamento della malattia professionale n. 517465002 con decorrenza da data successiva al procedimento amministrativo di revisione e al deposito del ricorso. Le spese di CT, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' CP_1.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona della Dott. ssa Francesca D'Antonio, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione così provvede: accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto accerta e dichiara l'aggravamento della malattia professionale n. 517465002 in misura pari al
12% con decorrenza dal 24.7.2024 e, tenuto conto del cumulo con le malattie professionali pregresse nn. 508000973 e 519630498, condanna al pagamento della rendita rapportato all'aggravato grado di 1' CP_1
inabilità della malattia n. 517465002 con la predetta decorrenza;
spesedi lite tra le parti;
- compensa le di CT, liquidate con separato decreto, a carico dell' CP_1.
- pone le spese
Così deciso in Salerno, il 16.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca D'Antonio