Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 17/04/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
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Appello Sentenza Tribunale Lecce
N. 3983 del 02.12.2021 Oggetto: ripetizione indebito REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Giudice Ausiliario relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza obbligatoria, in grado d'appello, iscritta al n.
334/2022 del Ruolo Generale Sez. Lav. Appelli, promossa da
, rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv. Pietro Parte_1
Attilio Galati,
APPELLANTE contro con sede in Roma, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_1 elettivamente domiciliato in Lecce presso l'Avvocatura dello stesso , CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Teresa Nasso, come da procura generale alle liti richiamata in atti,
APPELLATA
All'udienza del 21/02/2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26.7.2017 , titolare di pensione AS da Parte_1 aprile 2011, espose che con comunicazione del 22.3.2017 l' le aveva richiesto la CP_1
restituzione della somma di € 574,30 indebitamente erogata sull'assegno sociale
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percepito da gennaio 2015 a novembre 2016 con la seguente motivazione: “sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quelle spettanti;
è stata corrisposta la maggiorazione sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge”. Eccepì l'assoluta genericità della motivazione del provvedimento , la mancanza di dolo in capo alla ricorrente, la CP_1 violazione dell'art. 52, L.88/89 e dell'art. 13, L. 412/92 - che impone all' di CP_1
verificare le situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche entro l'anno e di procedere entro l'anno successivo al recupero delle somme indebitamente corrisposte -, l'insussistenza dell'indebito avendo la Pt_1
percepito un reddito coniugale inferiore ad € 11.649,82 sia nel 2015 che nel 2016, limite reddituale stabilito per la concessione dell'assegno sociale. Chiese dichiararsi illegittima la richiesta di ripetizione della somma di € 574,30 per gli anni 2015 e 2016; in via subordinata dichiararsi la illegittimità relativamente all'anno 2015; in ogni caso, ordinarsi all' la sospensione immediata delle trattenute sulla pensione di cui ella è titolare CP_1
nonché la restituzione di quanto illegittimamente trattenuto.
Costituitosi in giudizio, l' contestò l'avverso assunto affermando che l'indebito era CP_1
scaturito dalla rendita estera percepita dal coniuge della , comunicata solo con la Pt_1
campagna RED Italia 2015. Chiese, pertanto, il rigetto del ricorso.
Il Giudice adito rigettò il ricorso evidenziando che la ricorrente non aveva documentato che nei modelli CUD del coniuge risultavano i redditi esteri percepiti;
in punto di comunicazione dei dati reddituali ribadì l'onere del pensionato di procedervi annualmente, tramite i modelli RED, con riguardo ai redditi non conoscibili dall' CP_1
tramite anagrafe tributaria, tra cui le rendite estere. A tale onere la ricorrente aveva ottemperato solo con la campagna RED 2015, per cui risultava tempestivo il comportamento dell' che, non appena avuto conoscenza della rendita estera CP_1
percepita dal coniuge, aveva ridotto la pensione e chiesto la restituzione degli importi erogati in eccesso.
Avverso tale decisione ha proposto appello evidenziando che, contrariamente a Pt_1
quanto assunto dal Giudice di I grado, il proprio marito è titolare di pensione VOARTS determinata dal pro rata italiano e dal pro rata estero, di cui l' avrebbe potuto avere CP_1
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conoscenza accedendo all'Anagrafe Tributaria. Ha aggiunto che la richiesta di restituzione era illegittima essendo stata effettuata nel 2017 e, quindi, ben oltre l'anno ex lege previsto, in violazione dell'art 13, L.412/91. Ha concluso chiedendo dichiararsi illegittima la richiesta di ripetizione della somma di € 574,30 per gli anni 2015 e 2016; in via subordinata dichiararsi la illegittimità relativamente all'anno 2015 e ordinarsi all' la sospensione immediata delle trattenute sulla pensione di cui la è titolare CP_1 Pt_1
nonché la restituzione di quanto illegittimamente trattenuto.
Nel presente grado di giudizio si è costituito l' eccependo l'infondatezza CP_1 dell'appello e chiedendo la conferma della decisione di I grado.
All'udienza del 21/02/2025, avendo le parti insistito nelle proprie conclusioni, la causa è stata decisa come da dispositivo depositato in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
Va premesso che la formazione dell'indebito è pacificamente riconducibile alla rideterminazione dell'assegno sociale del quale l'appellante è titolare, avvenuta da parte dell' in riferimento al periodo gennaio 2015-novembre 2016 a seguito del rilievo del CP_1 superamento del limite dei redditi coniugali per l'anno 2015.
L'indebito, specificamente, trae origine dalla comunicazione all' , fatta dalla ricorrente CP_1
per la campagna RED 2015, da cui era emerso che il coniuge della medesima era titolare di rendita estera, pari ad € 5.905,00, comportante una riduzione dell'assegno sociale percepito dalla ricorrente, con conseguente richiesta di restituzione della somma di € 574,30 formulata con nota del 22.3.2017.
Parte appellante ha contestato la sussistenza dell'indebito deducendo l'irripetibilità della somma percepita trattandosi di errore imputabile all' , che era a conoscenza della CP_1
circostanza che il coniuge percepiva una rendita estera e che, in ogni caso, poteva acquisire informazioni circa l'entità del pro rata estero accedendo all'anagrafe tributaria.
Tanto premesso, vanno preliminarmente richiamati i principi affermatisi nella Giurisprudenza di legittimità negli ultimi anni a proposito della irripetibilità delle prestazioni assistenziali in ipotesi di superamento dei limiti reddituali.
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Sulla questione dell'indebito assistenziale per mancanza (o venir meno per fattori sopravvenuti) del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, la Corte di Cassazione ha affermato (Cass. n. 13223/2020 e n. 26036 del 15/10/2019) che “L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato”.
Il principio generale di settore richiamato nelle dette pronunce muove dalla tesi secondo cui
“il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'«affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte
Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1).
Vanno, altresì, considerati i principi di diritto espressi dalla Suprema Corte nella sentenza n.
13917/2021 riferiti all'assegno sociale, secondo cui: “Nello specifico ambito delle prestazioni economiche di assistenza sociale, quale deve intendersi l'assegno sociale, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c., di disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali. In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito reddituale, trovano applicazione, in sostanza, il D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977, il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988). Conseguentemente, accertata la mancanza del requisito reddituale, vanno restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che
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accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile alla parte percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”.
Nella fattispecie sottoposta all'odierno esame va rilevato che la ricorrente non ha provato documentalmente che nei modelli CUD del coniuge risultassero i redditi esteri percepiti. Dalla certificazione dell'Agenzia delle Entrate esibita dalla stessa ricorrente nel giudizio di I grado risulta che il coniuge della medesima, , negli anni dal 2011 al 2016 ha Persona_1
percepito esclusivamente redditi compresi tra 2.567,00 e 2.757,56. Circostanza confermata dalla che nel ricorso dichiara che il marito è percettore di pensione VOARTS per un Pt_1 importo mensile di € 212,13.
La pensione svizzera di cui il marito dell'appellante è percettore, di importo pari ad € 582,28 mensili, è stata resa nota all' solo a seguito della comunicazione fatta dalla stessa CP_1 Pt_1 per la campagna RED 2015. Non può, pertanto, ritenersi che nella condotta dell' sia CP_1
ravvisabile un errore, risultando evidente che la pensione estera del coniuge dell'interessata, non emergendo dalle certificazioni reddituali italiane, poteva essere resa nota all' solo CP_1
attraverso la comunicazione del pensionato su cui ricade tale onere con cadenza annuale mediante modello RED.
Legittimo e tempestivo risulta, pertanto, il comportamento dell' che, a seguito della CP_1
comunicazione reddituale, nei termini di legge ha proceduto alla verifica e al correlato recupero di quanto pagato in eccedenza.
Da tanto consegue che l'appello va respinto e la sentenza di I grado confermata in ogni sua parte.
Le spese di questo grado sono irripetibili stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc in atti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce - Sezione lavoro,
Visto l'art. 437 c.p.c. definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 01/06/2022 da nei confronti dell' avverso la sentenza del 02/12/2021 n.ro Parte_1 CP_1
3983 del Tribunale di Lecce, così provvede:
RIGETTA l'appello
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Dichiara irripetibili le spese di questo grado.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2012 dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 21/02/2025
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Dott.ssa Caterina Mainolfi
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