Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 17/01/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2280/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Fabio Luongo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta all'intestato n. di R.G., promossa con ricorso ex art. 281-undecies cod. proc. civ. depositato il 25.7.2023
DA
(Cod. Fisc. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. dom. Luca Sebastianutto, come da procura alle liti unita al fascicolo telematico;
- ricorrente -
CONTRO
(P.IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con l'avv. dom. Roberto Russi, giusta procura in atti;
- resistente -
E CON LA CHIAMATA IN CAUSA DI
(Cod. Fisc. , con l'avv. dom. Controparte_2 C.F._2
Lorenzo Locatelli, in forza di procura unita alla comparsa di risposta;
- terza chiamata -
OGGETTO: responsabilità professionale per trattamenti odontoiatrici.
pagina 1 di 19
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE
NEL MERITO: accertare e dichiarare la responsabilità professionale in capo al che ha avuto in cura il signor Controparte_1
sotto il profilo della colpa/imperizia/negligenza. Per Parte_1
l'effetto condannarsi il al risarcimento Controparte_1 in favore del ricorrente dei danni tutti derivanti dalle condotte colpose/imperite/negligenti ascrivibili al Controparte_1 quantificati in € 28.700,74 o in quella maggior o minor somma che
[...] sarà ritenuta di giustizia. Condannare controparte resistente all'integrale rifusione delle spese legali del procedimento per ATP di cui si chiede la liquidazione e che sono pari ad € 2.944,55, nonché del presente procedimento.
CONCLUSIONI DEL RESISTENTE
IN VIA PREMINARE: accertare e dichiarare che la causa richiede un'istruttoria complessa e che, pertanto, necessita disporre il mutamento del rito, da rito sommario a rito ordinario, per l'effetto fissando, l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.; autorizzare la chiamata in causa della dott.ssa che presso eseguì Controparte_2 Controparte_1
l'intervento per cui è giudizio, e pronunciare decreto di spostamento della fissata udienza di comparizione delle parti, dando termine per la citazione.
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: disattesa ogni contraria domanda e deduzione, respingere la domanda proposta dal sig. nei Pt_1 confronti di in quanto infondata in Controparte_1 fatto ed in diritto, per le ragioni esplicate in premessa.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda di parte ricorrente, valutare ex art. 1227 c.c. il concorso di colpa del danneggiato nella verificazione pagina 2 di 19 dell'evento e, conseguentemente, escludere o diminuire secondo la gravità della colpa la pretesa risarcitoria del sig. Pt_1
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda proposta dal ricorrente sig. accertata la grave colpa in capo alla dr.ssa , Pt_1 Controparte_2 dichiarare tenuta e condannare il terzo chiamato in causa a tenere indenne da qualsiasi pretesa risarcitoria e Controparte_1 spesa.
IN OGNI CASO: spese e competenze di lite, anche del procedimento per accertamento tecnico preventivo conciliativo, ivi comprese quelle tecniche di C.T.P. dott. , rifuse. Persona_1
CONCLUSIONI DELLA TERZA CHIAMATA
IN VIA PRELIMINARE DI RITO: si chiede che il giudice, ai sensi dell'art. 281-duodecies c.p.c., accerti e dichiari che la causa instaurata dai ricorrenti non risulta compatibile con un'istruzione sommaria, disponendo la conversione del rito e fissando, conseguentemente, l'udienza di trattazione, ai sensi dell'art. 183 c.p.c., con relativa concessione dei termini ivi previsti per il deposito di memorie ex art. 171 ter c.p.c.; dichiararsi l'inammissibilità della chiamata in causa della RE , CP_2 con conseguente estromissione del sanitario dal presente giudizio, per le ragioni espresse in narrativa.
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: respingersi ogni avversa domanda, da chiunque formulata, avverso la RE in quanto infondata in CP_2 fatto e in diritto, mandandosi conseguentemente assolta la medesima da ogni avversa pretesa.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di ritenuta responsabilità e/o obbligazione e/o censura all'operato della RE
: - accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del CP_2 [...]
con conseguente condanna esclusiva di Controparte_1 quest'ultima, anche ai sensi dell'art. 1228 c.c.; - mantenersi l'obbligazione pagina 3 di 19 della RE in via strettamente proporzionale al grado –da CP_2 accertarsi ad ogni fine, anche in concorso con la Struttura evocata– di propria responsabilità e ai reali danni ritenuti in collegamento con le prestazioni rese in favore del signor in relazione ai fatti Pt_1 lamentati e oggetto di giudizio;
elementi tutti da valutarsi con ricorso a criteri tecnici e di prova rigorosi, comunque riducendo ampiamente le avverse pretese, in considerazione anche delle condizioni pregresse di cui soffriva il signor oltre che della condotta tenuta dallo stesso ai Pt_1 sensi degli artt. 1227 e 2056 c.c.; - accertarsi in ogni caso l'esatta quota di responsabilità della RE e del CP_2 Controparte_1
sia per la responsabilità direttamente a quest'ultima ascrivibile, sia
[...] per la responsabilità ad essa derivante dall'opera di terzi ausiliari e non;
- accertarsi e dichiararsi l'obbligazione del Controparte_1
nei confronti della RE per le ragioni esposte in
[...] CP_2 narrativa a tenere indenne e manlevare il proprio ausiliario;
per l'effetto, respingere ogni eventuale domanda di Controparte_1 nei confronti della professionista;
- accertarsi e dichiararsi l'inadempimento di nei confronti della RE Controparte_1 CP_2 per le ragioni esposte in narrativa in caso di assenza di copertura assicurativa del medico stipulata dalla struttura a suo favore;
per l'effetto, respingere ogni eventuale domanda di Controparte_1 nei confronti della professionista o, comunque, condannarla al risarcimento del danno, tenendo indenne e sollevato la RE da qualsivoglia CP_2 pregiudizio risarcitorio conseguente all'accoglimento delle domande contro di lei svolte;
- in via di estremo subordine, condannare
[...]
a corrispondere alla RE , anche in Controparte_1 CP_2 via di regresso, le somme eventualmente versate, in virtù del principio di solidarietà, quale obbligazione nei confronti di parte ricorrente oltre la propria stretta quota di responsabilità.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi.
pagina 4 di 19 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'epigrafato ricorso, ha evocato in giudizio il Parte_1
per sentir condannare quest'ultimo al Controparte_1 risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali da lui subiti in seguito ai trattamenti odontoiatrici effettuati presso la predetta struttura.
Il ricorrente, infatti, deduceva: a) di essersi rivolto al summenzionato nell'aprile del 2015 per risolvere problemi dentali di varia natura a CP_1 carico di entrambe le arcate;
b) che il trattamento progettato contemplava soluzioni protesiche fisse, previa estrazione degli elementi compromessi;
c) che, in particolare, per l'arcata inferiore veniva proposta una soluzione implanto-protesica mista, su impianti e monconi naturali, con inserimento di tre impianti in sede 46, 36 e 31 e una protesi fissa circolare in metallo- ceramica;
d) che, nel corso dei lavori, veniva perduto l'impianto in sede
31, ma si proseguiva comunque alla realizzazione dell'impianto per la predetta arcata inferiore, attualmente presente in bocca;
e) che, nell'arcata superiore, una volta estratti gli elementi 17, 16, 26, veniva eseguito un intervento di grande rialzo del seno mascellare a destra ed inserito un impianto in sede 16, oltre ad essere realizzata una protesi fissa ad appoggio misto impianto - monconi naturali;
f) che, terminati i lavori a marzo 2017, nel settembre del medesimo anno si ripresentavano problemi all'arcata superiore;
g) che, allora, veniva proposta e realizzata dal una bonifica totale all'arcata superiore, con Controparte_1 inserimento di cinque impianti in sede frontale superiore e applicazione di una protesi a barra tipo “Toronto”, ancorata su impianti;
h) che, successivamente, quattro dei cinque impianti inseriti si mobilizzavano e venivano rimossi, mentre l'ultimo di questi cadeva a distanza di poco tempo;
i) che, poi, i medici della struttura proponevano una protesi totale all'arcata superiore stabilizzata su due impianti inseriti nell'emiarcata superiore sinistra;
j) che egli stesso rifiutava tale soluzione, limitando l'intervento all'adattamento della protesi mobile in essere;
k) che il rapporto terapeutico si concludeva il 1° marzo 2021, con la richiesta di pagina 5 di 19 ritirare la documentazione medica;
l) che le inutili cure prestate gli erano costate € 19.000,00; m) che, in un secondo momento, si rivolgeva, per un esame peritale, al dott. , medico chirurgo odontoiatra, il quale Per_2 riscontrava l'erroneità della diagnosi, della progettazione e dell'esecuzione delle stesse cure;
n) che veniva promosso un procedimento per A.T.P., nell'ambito del quale i consulenti tecnici incaricati accertavano il completo insuccesso del trattamento, ascrivendone l'esclusiva responsabilità alla struttura sanitaria convenuta.
Costituitosi in giudizio, il negato ogni Controparte_1 addebito in relazione ai fatti di causa, richiedeva in via principale la reiezione della domanda attorea e, dichiarando di voler chiamare in causa la dott.ssa quale esecutrice materiale degli interventi in Controparte_2 parola, proponeva, in via subordinata all'eventuale accoglimento delle istanze attoree, domanda di rivalsa nei confronti di quest'ultima. Nel fare ciò, il convenuto eccepiva, in sintesi: 1) che il paziente, quando si era rivolto per la prima volta al Centro dentistico, in data 4.11.2014, era portatore di protesi fisse obsolete, realizzate da altro dentista;
2) che egli, già alla prima visita, presentava una condizione oro-dentale e parodontale ampiamente compromessa, con presenza di un grave riassorbimento osseo orizzontale a carico di tutti gli elementi dentari ed epatologia cariosa;
3) che la pianificazione delle cure era stata attenta ed i trattamenti correttamente eseguiti;
4) che, in particolare, l'esame TAC evidenziava una carenza d'osso nell'arcata superiore;
5) che, proprio per questo, il piano di trattamento -inizialmente accettato dallo prevedeva innesti Parte_1 ossei bilaterali, venendo tuttavia successivamente rifiutato dal paziente;
6) che, in ragione di ciò, si era dovuto ricorrere ad innesti endossei molto più corti, pur essendo la prima soluzione proposta più confacente;
7) che, dopo vari tentativi di recupero eseguiti senza successo, veniva proposta una bonifica totale all'arcata superiore, con innesti ossei bilaterali;
8) che anche quest'ultima proposta era stata rifiutata dall'odierna controparte, la quale accettava soltanto un intervento di adattamento della protesi mobile, pagina 6 di 19 ancora oggi posizionata;
9) che, quindi, venivano sistemati cinque impianti per la realizzazione di una protesi tipo “Toronto” su barra;
10) che, però, in seguito alla caduta dei predetti impianti, i sanitari proponevano una protesi totale all'arcata superiore stabilizzata su due impianti nell'emiarcata superiore sinistra;
11) che tale soluzione veniva ulteriormente rifiutata dallo 12) che, allora, veniva riadattata la preesistente protesi Pt_1 totale mobile ed era proposto al paziente il posizionamento di un nuovo impianto per stabilizzare la protesi, ma egli, declinata anche questa soluzione, interrompeva definitivamente il rapporto;
13) che, in conclusione, la mancata accettazione da parte dello del primo Pt_1 trattamento proposto doveva considerarsi causalmente rilevante per la produzione del danno;
14) che, peraltro, la scarsa durata dei manufatti protesici applicati era altresì dovuta alla non corretta igiene domiciliare del paziente.
Ugualmente costituitasi in giudizio, anche la dott.ssa , Controparte_2 come il convenuto, richiedeva in via preliminare la prosecuzione CP_1 del procedimento nelle forme del rito ordinario ed eccepiva, inoltre,
l'inammissibilità della chiamata in causa e della relativa domanda svolte nei suoi confronti, ritenendo precluso alla struttura sanitaria -evocata in giudizio dal paziente- chiamare a sua volta, nel medesimo giudizio, il medico asseritamente responsabile dei fatti di causa, al fine di proporre, nei confronti di quest'ultimo, l'azione di rivalsa di cui all'art. 9, comma 2, della Legge n. 24/2017. La stessa terza chiamata, inoltre, negava ogni responsabilità, eccependo in sintesi: a) che i danni rivendicati dal ricorrente non erano riconducibili alla propria opera, avendo ella iniziato a collaborare con il presso la sede di UDINE, Controparte_1 ove il paziente si era curato, solo dal settembre del 2017; b) che, quindi, tutti i trattamenti effettuati sul paziente dal 2014 al settembre 2017 erano riferibili ad altri odontoiatri;
c) di essere intervenuta esclusivamente per porre riparo a precedenti mancanze e di essersi attenuta con professionalità alle linee guida dettate per gli interventi eseguiti;
d) che, in pagina 7 di 19 ogni caso, i trattamenti realizzati sullo tra il 2017 ed il 2020 Pt_1 andavano attribuiti a vari operatori sanitari e non solo a lei medesima;
e) di non essersi comunque occupata della fase di follow-up post intervento;
f) che la caduta dell'impianto nel paziente era da attribuirsi alla rimozione della barra, effettuata in data 27 agosto 2020 dal dott. Parte_2
g) che la protesi fissa dell'arcata inferiore era stata installata prima
[...] del settembre 2017 e che, dunque, ad essa nulla poteva addebitarsi in relazione a tale impianto;
h) che, peraltro, nel caso di specie difettava la prova del nesso causale.
Così ricostruiti, in rapida sintesi, gli estremi della res litigiosa, è da intendersi comunque disattesa -con statuizione implicita che qui andrà espressamente confermata- la richiesta di parte convenuta e della terza chiamata di voler disporre la conversione del rito da semplificato di cognizione ad ordinario, non essendosi ravvisati, nel caso di specie, i presupposti per provvedere in tal senso;
la causa, invero, è parsa sin da subito decidibile allo stato degli atti, proprio in base alle prove documentali acquisite ed alla C.T.U. medico legale eseguita nel previo procedimento di
ATP n. 2881/2022 R.G., il cui fascicolo è stato accluso al presente giudizio.
Fermo questo, la domanda attorea risulta solo parzialmente fondata e merita quindi di essere accolta nei limiti e per i motivi che seguono;
la domanda di rivalsa proposta dal resistente , di contro, andrà CP_1 dichiarata inammissibile, per le considerazioni meglio chiarite qui appresso.
Vale innanzitutto precisare che la vicenda in esame è inquadrabile, anche alla luce delle prospettazioni delle parti, all'interno della disciplina del danno da responsabilità medica, così come delineata dalla Legge 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. legge GELLI-BIANCO), la quale consente al paziente danneggiato, per l'appunto, di scegliere se agire nei confronti della sola struttura sanitaria, oppure anche nei confronti del singolo medico o, ancora, solo nei confronti di quest'ultimo.
Ebbene, in ossequio alla predetta alternativa legislativamente prevista, il sig. ha inteso convenire in giudizio soltanto il Pt_1 pagina 8 di 19 il quale, a norma dell'art. 7, comma 1, Controparte_1 della predetta legge, è stato chiamato, di conseguenza, a “risponde(re), ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle … condotte dolose o colpose” degli esercenti la professione sanitaria della cui opera esso stesso si è avvalso nell'adempimento della propria obbligazione.
Più in particolare, l'attore ha dedotto, quale inadempimento del resistente , l'errata esecuzione della prestazione medica principale, CP_1 consistita nella realizzazione di protesi dentali fisse sia nell'arcata superiore, sia in quella inferiore. Le allegazioni attoree relative all'inadempimento in questione, peraltro supportate dalle convergenti conclusioni del dott. , perito di parte ricorrente, sono state Per_2 confermate -con argomentazioni attente e qui condivise- dai consulenti tecnici nominati in sede di A.T.P., i quali hanno individuato molteplici condotte colpose degli operatori sanitari della struttura convenuta.
In relazione al primo trattamento realizzato sullo gli Pt_1 ausiliari del giudice hanno riconosciuto la colpa dei sanitari nella “errata valutazione diagnostica preliminare ed in una sbagliata scelta terapeutica”1; a parere dei consulenti d'ufficio, infatti, gli operatori sanitari avrebbero dovuto evitare in radice tale primo intervento, proprio a causa della situazione ortodontica dell'attore, già ampiamente compromessa. 1 V. in questi termini pag. 17 della C.T.U. medico-legale in atti. I medesimi profili di culpa dei sanitari in relazione al primo intervento si evincono altresì dalle considerazioni di pag. 11, ove si legge che “la situazione iniziale, evidenziata dalla ortopantomografia del 6 novembre 2014, era estremamente compromessa, in particolare all'arcata superiore, per la presenza di un grave riassorbimento osseo orizzontale a carico di tutti gli elementi dentari e patologia cariosa a vari elementi dentari. Ciò nonostante, fu realizzata all'arcata superiore una riabilitazione implanto-protesica fissa con il posizionamento di un impianto ed il mantenimento di alcuni monconi naturali. Tale soluzione dopo poco tempo risultò in un completo insuccesso, dovendo essere asportata insieme sia all'impianto che a tutti gli elementi dentari residui” (con sottolineatura aggiunta - N.d.R.). pagina 9 di 19 Ferme le anzidette considerazioni -che, per l'appunto, hanno inequivocabilmente rilevato l'inconciliabilità tra il quadro clinico iniziale del paziente ed il trattamento prescelto-, non possono avere alcun pregio, allora, e devono essere totalmente disattese, perché all'evidenza incoerenti con le succitate premesse metodologiche, le censure mosse all'elaborato peritale dal patrocinio di parte resistente e della terza chiamata, per non aver “tenuto in considerazione che la condizione orodentale dello era già estremamente compromessa nel 2014”2. Pt_1
Ancora, i consulenti d'ufficio hanno motivatamente stigmatizzato l'operato dei medici del anche in relazione al secondo trattamento CP_1 odontoiatrico, evidenziando, in particolare, che “la successiva nuova riabilitazione protesica e(ra) risultata nel brevissimo periodo fallimentare per una errata valutazione diagnostica e progettuale, per il posizionamento di impianti corti con poco supporto osseo e per la scorretta distribuzione delle forze di masticazione”3. Quanto detto sinora giustifica, perciò,
l'affermata sussistenza del nesso causale tra i predetti inadempimenti e le compromissioni funzionali patite dall'odierno ricorrente4.
Appurata la responsabilità del in Controparte_1 relazione ai fatti di causa, deve in ogni caso escludersi l'eccepita sussistenza del concorso colposo del danneggiato nella produzione del danno, asseritamente consistente -secondo parte convenuta e terza chiamata- nel “non aver accettato soluzioni protesiche a lui più confacenti”
(i.e. gli innesti ossei bilaterali), con l'effetto di aver “costretto i sanitari ad adottare una soluzione di ripiego” (v. pag. 7 della comparsa di risposta del e v. pag. 12 della comparsa di risposta Controparte_1 della dott.ssa ). Tale prospettazione, invero, oltre ad Controparte_2 essere stata smentita sul piano fattuale in termini categorici dal collegio peritale, il quale ha correttamente rilevato che “la proposta di innesti ossei bilaterali (era) stata fatta allo dopo il fallimento della prima Pt_1 riabilitazione e specificamente dal diario clinico in data 21.3.2018”5, è insostenibile anche sotto un profilo strettamente giuridico, non potendosi certo imputare al paziente l'erronea scelta di un trattamento odontoiatrico meno favorevole che il sanitario stesso gli ha comunque proposto
-dichiarandosi disponibile ad eseguirlo- e di cui, perciò, ha garantito la fattibilità tecnica, sulla base delle sue esclusive conoscenze specialistiche.
D'altro canto, pur se detto paziente opponga il proprio rifiuto ad uno specifico trattamento a lui prefigurato dal medico, rientra tra gli indubbi obblighi del predetto medico individuare, secondo le sue competenze e alla luce del suo bagaglio professionale, altra soluzione eventualmente confacente al quadro clinico da trattare. Ne consegue che, da un lato, nel caso in cui non vi fossero trattamenti medici alternativi a quello progettato, il sanitario avrebbe dovuto informare di un tanto il paziente medesimo mentre, dall'altro lato, venendo individuato e prospettato un diverso iter di cura, il medico non avrebbe potuto non assumere la piena responsabilità della sua effettiva eseguibilità, secondo le regole dell'ars medica.
Tanto chiarito sul piano del danno evento, occorre ora procedere alla valutazione della domanda attorea sotto il profilo del c.d. danno conseguenza, ovverosia dei pregiudizi di ordine patrimoniale e non patrimoniale risarcibili. In questo senso, vale rammentare che l'attore, sulla base delle risultanze del procedimento di ATP, ha pedissequamente 5 V. pag. 17 della C.T.U. pagina 11 di 19 richiesto la condanna di controparte al pagamento di complessivi
€ 23.698,74 di cui: a) € 13.274,00 in ragione di quanto pagato per i fallimentari trattamenti in oggetto (nello specifico, € 10.820,00 per l'arcata superiore ed € 2.454,00 per l'arcata inferiore, importo -quest'ultimo- pari al 30% della somma effettivamente corrisposta); b) € 10.424,74 a titolo di danno biologico. Lo stesso attore ha poi insistito per il rimborso delle spese di CTU (€ 2.928,00) e di C.T.P. (€ 2.074,00), salvo indebitamente6 conglobare tali voci tra le poste risarcitorie, per giungere ad una quantificazione omnicomprensiva di “… € 28.700,74 o in quella maggior o minor somma che sarà ritenuta di giustizia.” (v. pag. 9 del ricorso).
Orbene, quanto al primo importo di € 13.274,00, vale anzitutto precisare che esso costituisce a tutti gli effetti una voce del danno patrimoniale c.d. emergente collegato all'inadempimento del e CP_1 consistente, nello specifico, nell'esborso inutilmente sostenuto dallo per cure rivelatesi infruttuose;
non si tratta, in altri termini, di Pt_1 una “restituzione”7 in senso tecnico, non essendo stata proposta, nel caso de quo, alcuna domanda di risoluzione dell'intercorso contratto di prestazione d'opera con contestuale richiesta di ripetizione del corrispettivo, ma di una vera e propria domanda risarcitoria (v., in tal senso, a pag. 9 cit., dove, nel formulare le sue conclusioni, il ricorrente ha chiesto, per l'appunto, di “accertare e dichiarare la responsabilità
pagina 12 di 19 professionale …” e, per l'effetto, di “condannar(e) il Controparte_1 al risarcimento del danno …”). Tale importo è stato
[...] correttamente quantificato dai C.T.U. considerando l'esborso totale del paziente di € 19.000,00, come risultante dalle fatture (doc. 2 del fascicolo attoreo) ed analizzando i piani di cura documentati in atti. Sulla base di tali elementi, gli ausiliari del giudice hanno così condivisibilmente ritenuto che,
a fronte del predetto pagamento di complessivi € 19.000,00, € 8.180,00 fossero imputabili alla riabilitazione dell'arcata inferiore8 ed i restanti
€ 10.820,00 alla realizzazione dell'impianto superiore (v. pagg. 10-11 della
CTU), per poi concludere che dovesse essere corrisposta al danneggiato una somma pari al 30% di € 8.180,00, risultando comunque viziata
-seppur attualmente utilizzata dal paziente- la protesi dell'arcata inferiore, nonché una cifra pari al 100% di € 10.820,00, proprio a causa della completa rimozione dell'impianto superiore. Su questo punto, non possono essere apprezzate, invece, le generiche contestazioni di parte resistente, la quale, limitandosi a constatare la mancata sottrazione -dal quantum debeatur- delle cure utilmente eseguite (v. pag. 10 della comparsa di risposta), non ha individuato analiticamente quali somme dovessero reputarsi dovute alla luce dei trattamenti comunque eventualmente vantaggiosi per il paziente, omettendo ogni riferimento agli importi indicati nel già richiamato piano di cure.
Quanto al danno non patrimoniale, di contro, le valutazioni riportate nell'elaborato peritale dimesso in atti possono condividersi solo nella parte in cui è stata stimata -e neppure specificamente contestata (v. pag. 11 della comparsa di risposta del v. anche Controparte_1 pagg. 20-21 della comparsa di risposta della dott.ssa )- un'inabilità CP_2 temporanea parziale al 50% per 6 giorni, corrispondenti alle giornate in cui 8 Più precisamente, dall'iniziale importo stimato pari ad € 8.490,00 per l'arcata inferiore dovevano comunque sottrarsi € 310,00, non dovuti in quanto corrispondenti ad un elemento protesico che non era stato realizzato (v., così, pag. 11 della C.T.U. medico-legale in atti). pagina 13 di 19 il paziente si è sottoposto ad interventi chirurgici, ed al 25% per 12 giorni, ovverosia i due giorni successivi a ciascuno degli interventi chirurgici.
Applicando, per la necessaria liquidazione delle poste risarcitorie, le tabelle “normative” di cui all'art. 139 del D.Lgs n. 209/2005, giacché si tratta di determinare, qui, l'equivalente monetario di un “danno biologico temporaneo” conseguente a lesioni di lieve entità cagionate nell'ambito di attività riconducibili ad una struttura sanitaria, in questo caso privata (v., in tal senso, l'art. 7, comma 4 della Legge n. 24/2017, sostanzialmente confermativo della previgente disposizione dettata dall'art. 3, comma 3 del
D.L. n. 158/2012, sulla cui portata applicativa v. anche Cass civ. - Sez. 3,
Sentenza n. 28990 del 11/11/2019); su queste basi, dunque, il danno risarcibile, per le poste in questione, ammonta, allora, ad attuali € 331,44
(€ 165,72 + € 165,72, assumendo in € 55,24 il valore dell'indennità giornaliera aggiornato secondo il D.M. 16 luglio 2024, ai sensi e per gli effetti del comma 5 del succitato art. 139 del Codice delle Assicurazioni).
Viceversa, l'esigenza di tradurre in termini giuridici le conclusioni medico-legali rassegnate dai periti incaricati in sede di ATP preclude la possibilità di individuare, in via ulteriore, una vera e propria inabilità temporanea parziale al 10% per 1.993 giorni, giacché, dalla disamina del diario clinico in atti, si evince che i frequenti episodi di dolore, fastidio, difficoltà nella masticazione e infiammazione gengivale sono stati, comunque, intervallati da altrettanto ripetuti momenti di miglioramento in cui l'odierno ricorrente risultava asintomatico. Da ciò deriva, allora, da un lato, l'obbiettiva impossibilità di rinvenire, nel caso di specie, un'inabilità estesa per tutto il lasso temporale dianzi indicato, potendosi ragionevolmente ravvisare una tale posta di danno solo nel caso in cui la lesione dell'integrità psico-fisica, sia pur temporanea, si sia protratta, nel periodo di riferimento (qui, invero, i riferiti 1993 giorni), ma senza soluzione di continuità; dall'altro lato, consegue piuttosto, in base a siffatte premesse, la contestuale necessità di valorizzare il “lungo periodo di disagi
pagina 14 di 19 e sofferenze” -invero allegato nel ricorso per ATP9 e comunque agevolmente evincibile dai riferimenti contenuti nel diario clinico in atti- in termini di danno dinamico-esistenziale, ovverosia di non trascurabile lesione della qualità della vita. Tale posta risarcitoria, in difetto di allegazioni di maggio dettaglio, andrà quantificata equitativamente ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. in un importo pari ad € 3.000,00 (€ 500,00 per ognuno dei 6 anni di inutili cura a cui lo si è sottoposto presso Pt_1 il CENTRO convenuto dall'aprile del 2015 al marzo del 2021).
Sempre in punto di danno conseguenza, deve ritenersi comunque non provata -ed anzi apertamente confutata dai consulenti d'ufficio10-
l'affermazione di parte convenuta per cui la scarsa igiene orale del paziente avrebbe “… peggiorato la prognosi dei manufatti protesici … che avrebbero avuto una durata diversa e sicuramente maggiore se il paziente avesse seguito le indicazioni dei sanitari …” (v., così, pag. 8 della comparsa di risposta del . Per tale ragione, non ha alcun Controparte_1 fondamento e non può, di riflesso, trovare spazio l'eccepita11 valorizzazione -in termini di riduzione del risarcimento- del contegno del danneggiato a norma dell'art. 1227, comma 2, cod. civ..
Per tutte le superiori considerazioni, il Controparte_1 andrà condannato, quindi, a risarcire ad la Parte_1 complessiva somma di € 16.605,44 in moneta attuale, e specificamente
€ 13.274,00 a titolo di danno non patrimoniale, nonché € 3.331,44
(€ 331,44 + € 3.000,00) a titolo di danno non patrimoniale.
Da ultimo, in ordine alla domanda di rivalsa proposta dal
[...] nei confronti della dott.ssa , tale Controparte_1 Controparte_2 domanda deve ritenersi inammissibile, in ragione di un'autorevole e del tutto condivisibile interpretazione dell'art. 9, comma 212, della c.d. Legge
GELLI - BIANCO, secondo cui il precetto dianzi menzionato escluderebbe
-diversamente da quanto ritenuto in passato, prima dell'entrata in vigore della Legge n. 24/2017- che la domanda di rivalsa possa essere formulata nello stesso giudizio di responsabilità avverso la struttura sanitaria, salvo che il sanitario sia intervenuto volontariamente o sia stato citato in giudizio dal paziente. Tale esegesi, sia pur priva di un vero e proprio riscontro letterale nel testo normativo, pare l'unica effettivamente compatibile con la ratio della novella, volta a veicolare l'azione di responsabilità nei confronti della struttura e, in ogni caso, a tutelare il sanitario da forme di sovra- responsabilizzazione, in modo che il medesimo possa tornare ad essere, come affermato in dottrina, “sereno e virtuoso protagonista della scena e di una recuperata «alleanza terapeutica» con il paziente”.
Peraltro, quand'anche si volesse propendere per l'ammissibilità della domanda al vaglio, essa incontrerebbe comunque, nel caso di specie, il rigetto nel merito, giacché, da un lato, risultano del tutto carenti le 12 Tale comma recita: “Se l'esercente la professione sanitaria non è stato parte del giudizio o della procedura stragiudiziale di risarcimento del danno, l'azione di rivalsa nei suoi confronti può essere esercitata soltanto successivamente al risarcimento avvenuto sulla base del titolo giudiziale o stragiudiziale ed è esercitata, a pena di decadenza, entro un anno dall'avvenuto pagamento”. pagina 16 di 19 allegazioni volte ad affermare la sussistenza, in capo alla dott.ssa , CP_2 della colpa grave, che, in alternativa al dolo, è imprescindibile presupposto soggettivo per la rivalsa a norma dell'art. 9, comma 113, della Legge GELLI
- BIANCO, e, dall'altro, neppure è dato comprendere per quale ragione sia stata chiamata in giudizio la sola dott.ssa , pur evincendosi, dal CP_2 diario clinico dimesso in atti, che diversi medici si erano alternativamente avvicendati nell'eseguire i trattamenti in favore del sig. Pt_1
Conclusivamente, venendo alla quantificazione dei costi di lite ed alla loro ripartizione tra le parti in causa, il non integrale accoglimento della domanda attorea sotto il profilo del danno non patrimoniale determina la solo parziale soccombenza del il quale sarà Controparte_1 tenuto, perciò, a rifondere al ricorrente unicamente i 2/3 sia delle spese del presente giudizio, sia di quelle di difesa tecnica nel procedimento di
ATP così come entrambe liquidate per intero in dispositivo, sia delle spese di C.T.U. in quel procedimento, queste ultime pari a complessivi
€ 2.928,00 (v. doc. 14 nel fascicolo attoreo), rimanendo, per contro, in capo al ricorrente medesimo la restante misura di 1/3 delle tre voci in parola. Le spese di C.T.P., invece, non potranno essere poste in capo al predetto , in ossequio all'orientamento di legittimità secondo cui CP_1
“in tema di spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, non è possibile disporre la condanna del soccombente al pagamento delle stesse in mancanza di prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa, dovendosi escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento” (v., in questo senso, Cass. civ., - Sez. 3,
Ordinanza n. 21402 del 06/07/2022); la parcella del C.T.P. dimessa in atti
(v. doc. 15, ibidem), non contiene, infatti, alcuna indicazione idonea a provare l'avvenuto pagamento dell'importo. 13 L'art. 9, comma 1, prevede, infatti, che “l'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave”. pagina 17 di 19 Di contro, le spese di lite per l'odierno giudizio della terza chiamata, così come liquidate in dispositivo, dovranno essere sopportate integralmente dal resistente , atteso che “le spese processuali CP_1 sostenute dal chiamato in causa debbono essere rifuse (salva l'ipotesi di compensazione integrale) dalla parte soccombente e, quindi, da quella che ha azionato una pretesa rivelatasi infondata ovvero da quella che ha resistito ad una pretesa rivelatasi fondata;
ne consegue che l'attore, il quale abbia visto accolta la propria domanda contro almeno uno dei convenuti, non può essere condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute dal terzo chiamato in causa, qualora venga rigettata la domanda di manleva formulata dal convenuto nei confronti del chiamato” (Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 31868 del 15.11.2023).
Nemmeno alla dott.ssa , peraltro, potranno essere rimborsate CP_2 le spese di C.T.P., avendo, quest'ultima, omesso non solo di documentare l'avvenuto esborso dei predetti compensi, ma anche di provare, a monte,
l'assunzione dell'obbligazione in relazione ai medesimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, nella sopra intestata composizione, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
▪ ACCOGLIE, per quanto di misura, la domanda del ricorrente e, per l'effetto,
▪ CONDANNA il a risarcire ad Controparte_1 Parte_1
per i titoli di cui in motivazione, la complessiva somma, in
[...] moneta attuale, di € 16.605,44 in moneta attuale, oltre agli interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza al saldo;
▪ CONDANNA il predetto convenuto a pagare al ricorrente il 2/3 delle spese del presente giudizio, liquidate per intero in complessivi
€ 4.045,00, di cui € 3.500,00 per compensi ed € 545,00 per anticipazioni, oltre 15% spese generali, IVA se dovuta e CNAP, nonché i pagina 18 di 19 2/3 delle spese del procedimento di ATP, liquidate per intero in complessivi € 1.847,80, di cui € 1.700,00 per compensi ed € 147,80 per anticipazioni, oltre 15% spese generali, IVA se dovuta e CNAP, con compensazione tra le parti predette del terzo residuo in entrambi i casi;
▪ PONE a carico del medesimo i 2/3 delle Controparte_3 spese di C.T.U. sostenute dal ricorrente nel procedimento di ATP, già liquidate per intero in complessivi € 2.928,00, con compensazione tra le parti predette del terzo residuo;
▪ DICHIARA inammissibile la domanda di rivalsa proposta dal
[...] nei confronti della dott.ssa ; Controparte_1 Controparte_2
▪ CONDANNA lo stesso a pagare ad Controparte_1
le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Controparte_2
€ 3.500,00 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA se dovuta e
CNAP, nonché le spese per il procedimento di ATP, liquidate in complessivi € 1.170,00, oltre 15% spese generali, IVA se dovuta e
CNAP.
Udine, 17.1.2025.
IL GIUDICE dott. Fabio LUONGO
pagina 19 di 19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 In questi termini si esprime a pag. 14 della comparsa di risposta il patrocinio della dott.ssa . In considerazioni del tutto analoghe si diffonde parte CP_2 resistente a pagg. 5 e 6 della comparsa di risposta. 3 V., così, pag. 14 della C.T.U. medico-legale in atti. 4 V. pagg. 11-12 della C.T.U. medico legale in atti, ove si afferma che “il fallimento delle due riabilitazioni protesiche all'arcata superiore ha comportato una serie di problematiche per il paziente di natura fisica, come la difficoltà nel masticare e nel parlare…”. V. anche pag. 21 della C.T.U., nella quale si sottolinea che “appare … verificato il nesso di causalità tra i trattamenti eseguiti presso la struttura sanitaria e le lesioni riportate dal periziato Controparte_1 Parte_1
.
[...] pagina 10 di 19 6 Costituisce ius receptum, invero, il principio secondo cui “le somme erogate dalla parte che ha chiesto un accertamento tecnico preventivo per compensare il consulente tecnico di ufficio ed il proprio consulente costituiscono, dopo che gli atti dell'accertamento tecnico sono stati acquisiti nel successivo giudizio di merito, spese giudiziali e non componenti del danno da risarcire e le relative somme (…) debbono essere considerate nella liquidazione delle spese processuali da porre, in tutto o in parte, a carico del soccombente, salvo che il giudice non ritenga di compensarle ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ.” (v., così, ex multis, Cass civ. - Sez. 2, Sentenza n. 12759 del 23/12/1993). 7 V., in questi termini, pag. 21 della C.T.U. 9 v. pag. 4 del ricorso per ATP, il cui fascicolo è stato acquisito nel presente giudizio all'udienza del 9.1.2024. 10 v. pag. 17 della C.T.U. in atti, ove si legge che “la rapida progressione in negativo con perdita di tutti gli elementi dentari non si può ricondurre semplicisticamente ad una poca cura del paziente nei confronti dei manufatti protesici eseguiti…”. 11 v. pag. 8 della comparsa di risposta del ove si Controparte_1 afferma che “tale malattia parodontale, non correttamente gestita a livello domiciliare dal paziente, ha sicuramente peggiorato la prognosi dei manufatti protesici applicati allo stesso che avrebbero avuto una durata diversa e sicuramente maggiore se il paziente avesse seguito le indicazioni dei sanitari … Sussiste, quantomeno anche per questo ulteriore aspetto, un concorso di colpa del paziente … nell'aggravamento delle conseguenze. A tal proposito, l'art. 1227 c.c. dispone che il risarcimento del danno venga limitato o escluso quando il danneggiato per negligenza o imprudenza abbia contribuito alla verificazione del danno stesso”. pagina 15 di 19