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Sentenza 13 settembre 2024
Sentenza 13 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 13/09/2024, n. 2494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2494 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE A.
Seconda Sezione Civile il dott. Massimo Palescandolo, in qualità di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA (*) nella causa iscritta al n. 6335 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2021 avente ad
OGGETTO: risarcimento danni
TRA
nato a [...] il Parte_1
03.03.1953 e res.te in Gragnano (NA), Via Mandrio n. 9, c.f.
, rapp.to e difeso dall'avv. Cira Stefania C.F._1
Previtera, c.f. presso cui elett.te domicilia C.F._2 in Gragnano (NA), ViaSan Sebastiano n. 53, giusta procura in atti
Attrice
E
in persona del suo l.r.p.t, Controparte_1 con sede in Bologna, Via Stalingrado n. 45, rapp.ta e difesa dall'avv. Massimo Liguori, C.F. , con studio C.F._3 in Nocera Inferiore (SA), Via Roma n. 16, giusta procura in atti, presso cui elettivamente domicilia
Convenuta
NONCHE'
P.IVA con sede in Gragnano (NA), Controparte_2 P.IVA_1
Via Marianna Spagnuolo n. 91
Convenuta Contumace
Conclusioni – Come da verbale d'udienza, a trattazione scritta, del 12 marzo 2024
CONCISA ESPOSIZIONE delle __________________________________________________________________________________________ (*) Art. 118 disp. att. Cpc (Motivazione della sentenza): La motivazione della sentenza…consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi N. 6335/2021 R.G.A.C.
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Con citazione notificata il 18 e il 22.11.2021, l'attrice evocava in giudizio le indicate parti convenute innanzi al presente Tribunale, sì concludendo, per quanto ivi argomentato:
------
La si costituiva, formulando Controparte_1 eccezioni di rito e di merito, per cui dichiarare ampiamente satisfattiva la somma di € 44.400,00 offerta e trattenuta da parte attrice;
non si costituiva la Controparte_2
. 2 N. 6335/2021 R.G.A.C.
Concessi i termini ex art. 183 co. 6 cpc, assunto un teste per parte, lo scrivente con ordinanza del 09.06.2023, ritenuto che la lite non necessitasse della ctu medico legale richiesta dall'attrice, la rinviava per poi assegnarla in decisione ex art. 190 cpc, con i relativi termini di legge.
1. La domanda si palesa infondata e non merita accoglimento.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della CP_2
[...]
Dato per conosciuto il fatto storico, così come descritto in citazione, è a dirsi che con la citata ordinanza lo scrivente sì provvedeva: ------------
<<… la lite appare matura per essere decisa in considerazione dell'incertezza circa l'esatto svolgimento del sinistro.
Infatti, pur volendo – per ipotesi - prescindere dalle opposte dichiarazioni dei due testi escussi in detta udienza, è a rilevarsi che dagli stessi atti di parte attrice emerge un'incongruenza: in citazione si afferma che il motociclo condotto dal a velocità sostenuta “impattava prima Pt_1 contro un'autovettura … e poi investiva in pieno la sig.ra
; in tal senso, attribuendo una responsabilità Parte_1 esclusiva in capo allo stesso.
Nell'invito alla negoziazione assistita del 06.11.2018 è dato, invece, leggere che “… il motociclo… prima di investire il pedone … era impattato da una vettura tipo Dacia…” [grassetti dello scrivente]: vale a dire che non era il motociclo ad urtare contro l'autovettura, bensì era questa che impattava il motociclo, si escludendo l'ipotesi di responsabilità esclusiva dello stesso.
Ne consegue che quanto già ricevuto dall'attrice (€ 44.400,00)
è ampiamente idoneo a soddisfare la porzione di responsabilità della parte convenuta, giacché pur tenendo conto della perizia di parte (notoriamente “generose” per il conferente l'incarico) allegata dall'attrice, a questa spetterebbe quanto sotto trascritto:
Età del danneggiato alla data del sinistro 64 anni
Percentuale di invalidità permanente 22%
. 3 N. 6335/2021 R.G.A.C.
Punto danno biologico € 3.483,90
Punto base I.T.T.€ 99,00
Giorni di invalidità temporanea totale 30
Giorni 27 di invalidità temporanea parziale al 75% >>.
Giorni 50 di invalidità temporanea parziale al 50%
Giorni 50 di invalidità temporanea parziale al 25%
Danno non patrimoniale risarcibile € 52.502,00
Con personalizzazione massima (max 37% del danno biologico) €
71.928,00
Invalidità temporanea totale € 2.970,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.004,75
Invalidità temporanea parziale al 50% € 2.475,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.237,50
Totale danno biologico temporaneo € 8.687,25
TOTALE GENERALE: € 61.189,25
Totale con personalizzazione massima € 80.615,25
La lite pertanto va rinviata per la precisazione delle conclusioni…>>.
1.1. Alcuna valida evenienza successiva risulta prospettata da parte attrice, non avendo alcuna valenza quanto argomentato dalla stessa in merito alla circostanza che l'invito alla negoziazione assistita non debba contenere la dinamica dell'evento, giacché se predisposto e sottoscritto anche personalmente, come doveroso, ha valenza di dichiarazione utilizzabile, come qualsiasi atto ricollegabile a chi lo sottoscrive.
2. La circostanza della corresponsione dell'importo di €
44.400,00, ampiamente satisfattivo come già riferito con la riportata ordinanza, da parte dell'assicurazione è giusto motivo per compensare le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con la citazione de qua, nei Parte_1 confronti della e della Controparte_1
, così provvede: Controparte_2
a) rigetta la domanda;
. 4 N. 6335/2021 R.G.A.C.
b) compensa le spese processuali.
Torre A., 13 settembre 2024
Il Giudice dr. Massimo Palescandolo
. 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE A.
Seconda Sezione Civile il dott. Massimo Palescandolo, in qualità di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA (*) nella causa iscritta al n. 6335 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2021 avente ad
OGGETTO: risarcimento danni
TRA
nato a [...] il Parte_1
03.03.1953 e res.te in Gragnano (NA), Via Mandrio n. 9, c.f.
, rapp.to e difeso dall'avv. Cira Stefania C.F._1
Previtera, c.f. presso cui elett.te domicilia C.F._2 in Gragnano (NA), ViaSan Sebastiano n. 53, giusta procura in atti
Attrice
E
in persona del suo l.r.p.t, Controparte_1 con sede in Bologna, Via Stalingrado n. 45, rapp.ta e difesa dall'avv. Massimo Liguori, C.F. , con studio C.F._3 in Nocera Inferiore (SA), Via Roma n. 16, giusta procura in atti, presso cui elettivamente domicilia
Convenuta
NONCHE'
P.IVA con sede in Gragnano (NA), Controparte_2 P.IVA_1
Via Marianna Spagnuolo n. 91
Convenuta Contumace
Conclusioni – Come da verbale d'udienza, a trattazione scritta, del 12 marzo 2024
CONCISA ESPOSIZIONE delle __________________________________________________________________________________________ (*) Art. 118 disp. att. Cpc (Motivazione della sentenza): La motivazione della sentenza…consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi N. 6335/2021 R.G.A.C.
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Con citazione notificata il 18 e il 22.11.2021, l'attrice evocava in giudizio le indicate parti convenute innanzi al presente Tribunale, sì concludendo, per quanto ivi argomentato:
------
La si costituiva, formulando Controparte_1 eccezioni di rito e di merito, per cui dichiarare ampiamente satisfattiva la somma di € 44.400,00 offerta e trattenuta da parte attrice;
non si costituiva la Controparte_2
. 2 N. 6335/2021 R.G.A.C.
Concessi i termini ex art. 183 co. 6 cpc, assunto un teste per parte, lo scrivente con ordinanza del 09.06.2023, ritenuto che la lite non necessitasse della ctu medico legale richiesta dall'attrice, la rinviava per poi assegnarla in decisione ex art. 190 cpc, con i relativi termini di legge.
1. La domanda si palesa infondata e non merita accoglimento.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della CP_2
[...]
Dato per conosciuto il fatto storico, così come descritto in citazione, è a dirsi che con la citata ordinanza lo scrivente sì provvedeva: ------------
<<… la lite appare matura per essere decisa in considerazione dell'incertezza circa l'esatto svolgimento del sinistro.
Infatti, pur volendo – per ipotesi - prescindere dalle opposte dichiarazioni dei due testi escussi in detta udienza, è a rilevarsi che dagli stessi atti di parte attrice emerge un'incongruenza: in citazione si afferma che il motociclo condotto dal a velocità sostenuta “impattava prima Pt_1 contro un'autovettura … e poi investiva in pieno la sig.ra
; in tal senso, attribuendo una responsabilità Parte_1 esclusiva in capo allo stesso.
Nell'invito alla negoziazione assistita del 06.11.2018 è dato, invece, leggere che “… il motociclo… prima di investire il pedone … era impattato da una vettura tipo Dacia…” [grassetti dello scrivente]: vale a dire che non era il motociclo ad urtare contro l'autovettura, bensì era questa che impattava il motociclo, si escludendo l'ipotesi di responsabilità esclusiva dello stesso.
Ne consegue che quanto già ricevuto dall'attrice (€ 44.400,00)
è ampiamente idoneo a soddisfare la porzione di responsabilità della parte convenuta, giacché pur tenendo conto della perizia di parte (notoriamente “generose” per il conferente l'incarico) allegata dall'attrice, a questa spetterebbe quanto sotto trascritto:
Età del danneggiato alla data del sinistro 64 anni
Percentuale di invalidità permanente 22%
. 3 N. 6335/2021 R.G.A.C.
Punto danno biologico € 3.483,90
Punto base I.T.T.€ 99,00
Giorni di invalidità temporanea totale 30
Giorni 27 di invalidità temporanea parziale al 75% >>.
Giorni 50 di invalidità temporanea parziale al 50%
Giorni 50 di invalidità temporanea parziale al 25%
Danno non patrimoniale risarcibile € 52.502,00
Con personalizzazione massima (max 37% del danno biologico) €
71.928,00
Invalidità temporanea totale € 2.970,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.004,75
Invalidità temporanea parziale al 50% € 2.475,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.237,50
Totale danno biologico temporaneo € 8.687,25
TOTALE GENERALE: € 61.189,25
Totale con personalizzazione massima € 80.615,25
La lite pertanto va rinviata per la precisazione delle conclusioni…>>.
1.1. Alcuna valida evenienza successiva risulta prospettata da parte attrice, non avendo alcuna valenza quanto argomentato dalla stessa in merito alla circostanza che l'invito alla negoziazione assistita non debba contenere la dinamica dell'evento, giacché se predisposto e sottoscritto anche personalmente, come doveroso, ha valenza di dichiarazione utilizzabile, come qualsiasi atto ricollegabile a chi lo sottoscrive.
2. La circostanza della corresponsione dell'importo di €
44.400,00, ampiamente satisfattivo come già riferito con la riportata ordinanza, da parte dell'assicurazione è giusto motivo per compensare le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con la citazione de qua, nei Parte_1 confronti della e della Controparte_1
, così provvede: Controparte_2
a) rigetta la domanda;
. 4 N. 6335/2021 R.G.A.C.
b) compensa le spese processuali.
Torre A., 13 settembre 2024
Il Giudice dr. Massimo Palescandolo
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