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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 26/05/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2231/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2231 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da:
• (C.F.: ), nata in [...] il Parte_1 C.F._1
23/09/1961;
• (C.F.: ), nata in [...] il [...]; Parte_2 C.F._2
• (C.F.: , nato in [...] il Controparte_1 C.F._3
07/04/2014, tramite i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, Parte_2
(come sopra generalizzata) e , nato in [...] il
[...] Controparte_2
15/11/1988;
• (C.F.: ), nata in [...] il [...], Controparte_3 C.F._4
tramite i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, e Parte_2 [...]
(come sopra generalizzati); Controparte_2
• (C.F.: , nata in [...] il [...]; Controparte_4 C.F._5
• (C.F.: ), nato in [...] il [...], tramite CP_5 C.F._6
i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, (come sopra Controparte_4
generalizzata) e , nato in [...] il [...]; Controparte_6
• (C.F.: , nato in [...] il [...]; Parte_3 C.F._7 tutti elettivamente domiciliati in Roma, Piazza Giuseppe Mazzini n. 27, presso lo studio dell'avv.
Fabio Pennisi, che li rappresenta e difende nel presente giudizio;
(ricorrenti) nei confronti di:
(C.F.: in persona del ministro pro tempore, Controparte_7 P.IVA_1
domiciliato ex lege in Campobasso;
(parte resistente)
E con l'intervento del pubblico ministero in sede;
(interventore ex lege)
Oggetto: accertamento della cittadinanza iure sanguinis;
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., gli odierni ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo agli stessi e, per l'effetto, di ordinare al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, Controparte_7
trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
Si è costituito il , eccependo: CP_7
o la carenza di interesse ad agire in capo ai ricorrenti, non avendo questi documentato di aver previamente formulato alcuna istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana in via amministrativa;
o la mancata prova in ordine alla non naturalizzazione degli ascendenti dei ricorrenti;
L'amministrazione resistente ha, quindi, concluso chiedendo, in via pregiudiziale, la sospensione del giudizio o un congruo rinvio dello stesso, nell'attesa della pronuncia della Corte costituzionale sulla questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Bologna e, in via principale, la declaratoria di inammissibilità della domanda o, in ogni caso, il suo rigetto nel merito.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e il giudice ha, quindi, assegnato termine sino al 19 marzo 2025 per il deposito, ex art. 127-ter c.p.c., di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione ex art. 281-sexies c.p.c., disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede, il quale – ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge n. 91/1992 con riferimento agli articoli 1 e 117 Cost. (quest'ultimo, in relazione agli obblighi internazionali e agli artt. 9 TUE e 20 TFUE), nella parte in cui non pone alcun limite (quali, ad es., potrebbero essere: il limite temporale di vent'anni e/o l'avere, il discendente e i suoi genitori, soggiornato sul territorio nazionale) al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis –, ha chiesto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio.
***
Sull'eccezione di legittimità costituzionale sollevata dal P.M. e sulla richiesta, formulata dall'amministrazione resistente, di sospensione ex art. 295 c.p.c. o di rinvio del presente giudizio, in attesa della decisione, da parte della Corte costituzionale, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della l. n. 91/1992, sollevata dal Tribunale di Bologna con
l'ordinanza del 26/11/2024.
Deve, preliminarmente, essere rigettata l'eccezione di legittimità costituzionale sollevata dal pubblico ministero (benché astrattamente rilevante), in quanto manifestamente infondata, trattandosi di materia rimessa alla discrezionalità del legislatore.
Si osserva, infatti, al riguardo, che, ai sensi dell'art. 28 della l. n. 87/1953, il “controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento”.
Il rispetto della discrezionalità del legislatore costituisce, in altri termini, un limite alla possibilità di intervento della Corte, la quale, infatti, deve dichiarare la questione di legittimità costituzionale inammissibile laddove essa presenta (come nel caso di specie e come si evince, del resto, dalle stesse conclusioni del pubblico ministero, laddove prospetta, astrattamente, una pluralità di soluzioni costituzionalmente conformi), appunto, una pluralità di possibili soluzioni costituzionalmente compatibili, anziché un'unica soluzione costituzionalmente imposta (le cd. “rime obbligate”).
Per le stesse ragioni, deve essere rigettata la richiesta, formulata dall'amministrazione resistente, di sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c. o di rinvio del presente giudizio, in attesa della decisione, da parte della Corte costituzionale, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della l. n. 91/1992, sollevata dal Tribunale di Bologna con l'ordinanza del 26/11/2024.
Si osserva, infatti, al riguardo, che “la pendenza di questione di legittimità costituzionale di una norma applicabile al rapporto dedotto in causa, sollevata da altro giudice, non determina, ex art.
295 c.p.c., la sospensione del giudizio, che è rimessa all'apprezzamento del giudice davanti al quale la questione si pone nuovamente, il quale ne valuta la necessità alla stregua di un autonomo giudizio di fondatezza ed imprescindibile rilevanza per la pronuncia da rendere” (così: Corte conti n.
43A/1998).
Ferma, quindi, la non necessarietà della sospensione ex art. 295 c.p.c. e stante la ritenuta manifesta infondatezza dell'analoga questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Bologna con ordinanza del 26/11/2024, deve, in definitiva, essere rigettata sia l'istanza di sospensione del processo, sia, a fortiori, l'istanza di rinvio formulate dall'amministrazione resistente.
Sull'interesse ad agire.
Infondata è, poi, l'eccezione, formulata dall'amministrazione resistente, avente ad oggetto l'asserita insussistenza dell'interesse ad agire in capo agli odierni ricorrenti, per non avere questi documentato la previa proposizione dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in via amministrativa e per non avere, quindi, atteso l'inutile decorso del termine di 730 gg., decorrenti dalla presentazione dell'istanza, di cui godono le amministrazioni per provvedere.
Si osserva, infatti, al riguardo:
- da un lato, che i ricorrenti hanno allegato e documentato l'impossibilità sostanziale di presentazione della domanda in via amministrativa presso il competente Consolato tramite il portale telematico di prenotazione denominato “Prenotami”, a causa dell'elevato numero di richieste;
- dall'altro lato, che è, in ogni caso, nota la situazione dei lunghissimi tempi di attesa, presso i
Consolati esteri, che trascorrono prima di essere convocati per la presentazione della documentazione e, quindi, prima che la pratica sia definita, con conseguente vanificazione del diritto vantato dai ricorrenti, che, a sua volta, giustifica il loro interesse ad agire in via giurisdizionale.
Che ciò costituisca un fatto più che notorio – intendendosi per tale una qualunque circostanza conosciuta o che possa essere obiettivamente conosciuta da una generalità di persone di media cultura di un dato luogo e in un dato tempo, con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile, non quale evento o situazione solo probabile (così, ex multis: Cass. civ. n. 10204/2016,
n. 5438/2017 e n. 5530/2017) – è, del resto, reso palese dal fatto che il legislatore, nella manovra finanziaria del 2025, nello stanziare apposite risorse in favore dei consolati esteri, ha espressamente previsto che esse “sono destinate al rafforzamento dei servizi consolari per i cittadini italiani residenti o presenti all'estero, con priorità per la contrattualizzazione di persone locale reclutato da agenzie di somministrazione di lavoro con contratto a tempo determinato, da adibire, sotto le direttive e il controllo dei funzionari consolari, allo smaltimento dell'arretrato riguardante le pratiche di cittadinanza presentate presso i medesimi uffici consolari” (art. 1, co. 640, lett. “a”, della legge n.
207/2024).
Sull'onere della prova.
Quanto, infine, all'eccezione avente ad oggetto il mancato assolvimento, da parte dei ricorrenti, dell'onere della prova, sugli stessi (asseritamente) gravante, circa la mancata naturalizzazione degli ascendenti, l'eccezione è, invero, priva di pregio.
È sufficiente, al riguardo, richiamare il tradizionale criterio di ripartizione dell'onore della prova affermato dall'art. 2697, co. 1 e 2, c.c., recentemente declinato, in subiecta materia, dalla stessa Corte di cassazione, la quale, infatti, ha avuto modo di affermare, al riguardo, che “a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (così: Cass. civ. n. 25317/2022).
Ne deriva che, in assenza di allegazione specifica e di prova – che sarebbe stato onere del CP_7
fornire – circa l'interruzione della linea di trasmissione della cittadinanza per avvenuta naturalizzazione di uno degli ascendenti (prova nel caso di specie non fornita), e ove sussistano, invece, i presupposti delineati, in positivo, dalla Suprema corte (ossia il “fatto acquisitivo” e la “linea di trasmissione”), la domanda non possa che essere accolta.
***
Nel merito, la domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Gli odierni ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Come già osservato, la Suprema corte a Sezioni unite ha, di recente, chiarito che “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione”
(v. in tal senso: Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno puntualmente allegato e documentato la loro linea di discendenza dall'avo, , nato in [...] il [...] e, precisamente, a Roccamandolfi (Isernia), Persona_1
successivamente emigrato in Argentina senza mai naturalizzarsi, come da certificato negativo di naturalizzazione (in atti).
La linea di discendenza, in particolare, passa:
- da , al di lui figlio, , nato il [...]; Persona_1 Persona_2
- da , al di lui figlio, , nato il [...]; Persona_2 Persona_3
- da , alla di lui figlia, (odierna ricorrente), nata Persona_3 Parte_1
il 23/09/1961 e coniugatasi con cittadino argentino in data 03/10/1986;
- da , ai di lei figli (odierni ricorrenti): Parte_1
o nata il [...] e coniugatasi con cittadino argentino in data Controparte_4
16/02/2018;
o nata il [...] e coniugatasi con cittadino argentino in data Parte_2
22/10/2021;
o nato il 08/07/1992; Parte_3
- da al di lei figlio, (odierno ricorrente), nato il [...]; Controparte_4 CP_5
- da ai di lei figli (odierni ricorrenti): Parte_2
o , nato il [...]; Controparte_1
o , nata il [...]. Controparte_3 Ebbene, com'è evidente, nella linea di discendenza non vi sono passaggi di trasmissione della cittadinanza per via materna anteriori alle sentenze di incostituzionalità n. 30 del 9 febbraio 1983 e n. 87 del 16 aprile 1975, le quali (com'è noto) hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt.
1 e 10 della legge n. 555/1912 che prevedevano, rispettivamente, che la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana, salvo casi del tutto marginali, avvenisse unicamente per via paterna (art. 1) e che la donna cittadina che si univa in matrimonio con un cittadino straniero perdesse la cittadinanza italiana (art. 10).
Nessun ostacolo normativo poteva, dunque, opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo.
In linea di principio, pertanto, la richiesta, se compiutamente istruita, avrebbe dovuto essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito va, tuttavia, considerato che le Amministrazioni statali (tra le quali rientra senz'altro anche il Consolato generale all'estero) sono tenute, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del
07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi.
Ebbene, nel caso di specie, come già osservato, gli odierni ricorrenti hanno documentato l'impossibilità, di fatto, di presentazione della domanda per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in sede amministrativa presso il competente Consolato (v., in particolare, il doc. n. 12 allegato al ricorso, raffigurante le pagine del sito web del Consolato Generale di Buenos
Aires, portale “Prenotami”, dal quale si evince che, nei mesi di marzo, aprile e maggio 2024 non vi erano più posti disponibili per il servizio richiesto, “stante l'elevata richiesta”).
Ebbene, l'incertezza in ordine alla concreta possibilità e alla tempistica di presentazione e, quindi, di definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis in sede amministrativa, nonostante i diversi tentativi in tal senso effettuati dai ricorrenti stessi, si sostanzia, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, che hanno, pertanto, legittimamente optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, consegue l'accoglimento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo agli odierni ricorrenti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo agli stessi, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di procedere alle Controparte_7
relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La posizione meramente formale rivestita nel presente procedimento dal , che Controparte_7
non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c., giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 2231/2024, così provvede:
• Dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_7
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio;
• Rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in Campobasso, 24 maggio 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2231 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da:
• (C.F.: ), nata in [...] il Parte_1 C.F._1
23/09/1961;
• (C.F.: ), nata in [...] il [...]; Parte_2 C.F._2
• (C.F.: , nato in [...] il Controparte_1 C.F._3
07/04/2014, tramite i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, Parte_2
(come sopra generalizzata) e , nato in [...] il
[...] Controparte_2
15/11/1988;
• (C.F.: ), nata in [...] il [...], Controparte_3 C.F._4
tramite i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, e Parte_2 [...]
(come sopra generalizzati); Controparte_2
• (C.F.: , nata in [...] il [...]; Controparte_4 C.F._5
• (C.F.: ), nato in [...] il [...], tramite CP_5 C.F._6
i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, (come sopra Controparte_4
generalizzata) e , nato in [...] il [...]; Controparte_6
• (C.F.: , nato in [...] il [...]; Parte_3 C.F._7 tutti elettivamente domiciliati in Roma, Piazza Giuseppe Mazzini n. 27, presso lo studio dell'avv.
Fabio Pennisi, che li rappresenta e difende nel presente giudizio;
(ricorrenti) nei confronti di:
(C.F.: in persona del ministro pro tempore, Controparte_7 P.IVA_1
domiciliato ex lege in Campobasso;
(parte resistente)
E con l'intervento del pubblico ministero in sede;
(interventore ex lege)
Oggetto: accertamento della cittadinanza iure sanguinis;
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., gli odierni ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo agli stessi e, per l'effetto, di ordinare al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, Controparte_7
trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
Si è costituito il , eccependo: CP_7
o la carenza di interesse ad agire in capo ai ricorrenti, non avendo questi documentato di aver previamente formulato alcuna istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana in via amministrativa;
o la mancata prova in ordine alla non naturalizzazione degli ascendenti dei ricorrenti;
L'amministrazione resistente ha, quindi, concluso chiedendo, in via pregiudiziale, la sospensione del giudizio o un congruo rinvio dello stesso, nell'attesa della pronuncia della Corte costituzionale sulla questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Bologna e, in via principale, la declaratoria di inammissibilità della domanda o, in ogni caso, il suo rigetto nel merito.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e il giudice ha, quindi, assegnato termine sino al 19 marzo 2025 per il deposito, ex art. 127-ter c.p.c., di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione ex art. 281-sexies c.p.c., disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede, il quale – ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge n. 91/1992 con riferimento agli articoli 1 e 117 Cost. (quest'ultimo, in relazione agli obblighi internazionali e agli artt. 9 TUE e 20 TFUE), nella parte in cui non pone alcun limite (quali, ad es., potrebbero essere: il limite temporale di vent'anni e/o l'avere, il discendente e i suoi genitori, soggiornato sul territorio nazionale) al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis –, ha chiesto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio.
***
Sull'eccezione di legittimità costituzionale sollevata dal P.M. e sulla richiesta, formulata dall'amministrazione resistente, di sospensione ex art. 295 c.p.c. o di rinvio del presente giudizio, in attesa della decisione, da parte della Corte costituzionale, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della l. n. 91/1992, sollevata dal Tribunale di Bologna con
l'ordinanza del 26/11/2024.
Deve, preliminarmente, essere rigettata l'eccezione di legittimità costituzionale sollevata dal pubblico ministero (benché astrattamente rilevante), in quanto manifestamente infondata, trattandosi di materia rimessa alla discrezionalità del legislatore.
Si osserva, infatti, al riguardo, che, ai sensi dell'art. 28 della l. n. 87/1953, il “controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento”.
Il rispetto della discrezionalità del legislatore costituisce, in altri termini, un limite alla possibilità di intervento della Corte, la quale, infatti, deve dichiarare la questione di legittimità costituzionale inammissibile laddove essa presenta (come nel caso di specie e come si evince, del resto, dalle stesse conclusioni del pubblico ministero, laddove prospetta, astrattamente, una pluralità di soluzioni costituzionalmente conformi), appunto, una pluralità di possibili soluzioni costituzionalmente compatibili, anziché un'unica soluzione costituzionalmente imposta (le cd. “rime obbligate”).
Per le stesse ragioni, deve essere rigettata la richiesta, formulata dall'amministrazione resistente, di sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c. o di rinvio del presente giudizio, in attesa della decisione, da parte della Corte costituzionale, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della l. n. 91/1992, sollevata dal Tribunale di Bologna con l'ordinanza del 26/11/2024.
Si osserva, infatti, al riguardo, che “la pendenza di questione di legittimità costituzionale di una norma applicabile al rapporto dedotto in causa, sollevata da altro giudice, non determina, ex art.
295 c.p.c., la sospensione del giudizio, che è rimessa all'apprezzamento del giudice davanti al quale la questione si pone nuovamente, il quale ne valuta la necessità alla stregua di un autonomo giudizio di fondatezza ed imprescindibile rilevanza per la pronuncia da rendere” (così: Corte conti n.
43A/1998).
Ferma, quindi, la non necessarietà della sospensione ex art. 295 c.p.c. e stante la ritenuta manifesta infondatezza dell'analoga questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Bologna con ordinanza del 26/11/2024, deve, in definitiva, essere rigettata sia l'istanza di sospensione del processo, sia, a fortiori, l'istanza di rinvio formulate dall'amministrazione resistente.
Sull'interesse ad agire.
Infondata è, poi, l'eccezione, formulata dall'amministrazione resistente, avente ad oggetto l'asserita insussistenza dell'interesse ad agire in capo agli odierni ricorrenti, per non avere questi documentato la previa proposizione dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in via amministrativa e per non avere, quindi, atteso l'inutile decorso del termine di 730 gg., decorrenti dalla presentazione dell'istanza, di cui godono le amministrazioni per provvedere.
Si osserva, infatti, al riguardo:
- da un lato, che i ricorrenti hanno allegato e documentato l'impossibilità sostanziale di presentazione della domanda in via amministrativa presso il competente Consolato tramite il portale telematico di prenotazione denominato “Prenotami”, a causa dell'elevato numero di richieste;
- dall'altro lato, che è, in ogni caso, nota la situazione dei lunghissimi tempi di attesa, presso i
Consolati esteri, che trascorrono prima di essere convocati per la presentazione della documentazione e, quindi, prima che la pratica sia definita, con conseguente vanificazione del diritto vantato dai ricorrenti, che, a sua volta, giustifica il loro interesse ad agire in via giurisdizionale.
Che ciò costituisca un fatto più che notorio – intendendosi per tale una qualunque circostanza conosciuta o che possa essere obiettivamente conosciuta da una generalità di persone di media cultura di un dato luogo e in un dato tempo, con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile, non quale evento o situazione solo probabile (così, ex multis: Cass. civ. n. 10204/2016,
n. 5438/2017 e n. 5530/2017) – è, del resto, reso palese dal fatto che il legislatore, nella manovra finanziaria del 2025, nello stanziare apposite risorse in favore dei consolati esteri, ha espressamente previsto che esse “sono destinate al rafforzamento dei servizi consolari per i cittadini italiani residenti o presenti all'estero, con priorità per la contrattualizzazione di persone locale reclutato da agenzie di somministrazione di lavoro con contratto a tempo determinato, da adibire, sotto le direttive e il controllo dei funzionari consolari, allo smaltimento dell'arretrato riguardante le pratiche di cittadinanza presentate presso i medesimi uffici consolari” (art. 1, co. 640, lett. “a”, della legge n.
207/2024).
Sull'onere della prova.
Quanto, infine, all'eccezione avente ad oggetto il mancato assolvimento, da parte dei ricorrenti, dell'onere della prova, sugli stessi (asseritamente) gravante, circa la mancata naturalizzazione degli ascendenti, l'eccezione è, invero, priva di pregio.
È sufficiente, al riguardo, richiamare il tradizionale criterio di ripartizione dell'onore della prova affermato dall'art. 2697, co. 1 e 2, c.c., recentemente declinato, in subiecta materia, dalla stessa Corte di cassazione, la quale, infatti, ha avuto modo di affermare, al riguardo, che “a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (così: Cass. civ. n. 25317/2022).
Ne deriva che, in assenza di allegazione specifica e di prova – che sarebbe stato onere del CP_7
fornire – circa l'interruzione della linea di trasmissione della cittadinanza per avvenuta naturalizzazione di uno degli ascendenti (prova nel caso di specie non fornita), e ove sussistano, invece, i presupposti delineati, in positivo, dalla Suprema corte (ossia il “fatto acquisitivo” e la “linea di trasmissione”), la domanda non possa che essere accolta.
***
Nel merito, la domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Gli odierni ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Come già osservato, la Suprema corte a Sezioni unite ha, di recente, chiarito che “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione”
(v. in tal senso: Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno puntualmente allegato e documentato la loro linea di discendenza dall'avo, , nato in [...] il [...] e, precisamente, a Roccamandolfi (Isernia), Persona_1
successivamente emigrato in Argentina senza mai naturalizzarsi, come da certificato negativo di naturalizzazione (in atti).
La linea di discendenza, in particolare, passa:
- da , al di lui figlio, , nato il [...]; Persona_1 Persona_2
- da , al di lui figlio, , nato il [...]; Persona_2 Persona_3
- da , alla di lui figlia, (odierna ricorrente), nata Persona_3 Parte_1
il 23/09/1961 e coniugatasi con cittadino argentino in data 03/10/1986;
- da , ai di lei figli (odierni ricorrenti): Parte_1
o nata il [...] e coniugatasi con cittadino argentino in data Controparte_4
16/02/2018;
o nata il [...] e coniugatasi con cittadino argentino in data Parte_2
22/10/2021;
o nato il 08/07/1992; Parte_3
- da al di lei figlio, (odierno ricorrente), nato il [...]; Controparte_4 CP_5
- da ai di lei figli (odierni ricorrenti): Parte_2
o , nato il [...]; Controparte_1
o , nata il [...]. Controparte_3 Ebbene, com'è evidente, nella linea di discendenza non vi sono passaggi di trasmissione della cittadinanza per via materna anteriori alle sentenze di incostituzionalità n. 30 del 9 febbraio 1983 e n. 87 del 16 aprile 1975, le quali (com'è noto) hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt.
1 e 10 della legge n. 555/1912 che prevedevano, rispettivamente, che la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana, salvo casi del tutto marginali, avvenisse unicamente per via paterna (art. 1) e che la donna cittadina che si univa in matrimonio con un cittadino straniero perdesse la cittadinanza italiana (art. 10).
Nessun ostacolo normativo poteva, dunque, opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo.
In linea di principio, pertanto, la richiesta, se compiutamente istruita, avrebbe dovuto essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito va, tuttavia, considerato che le Amministrazioni statali (tra le quali rientra senz'altro anche il Consolato generale all'estero) sono tenute, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del
07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi.
Ebbene, nel caso di specie, come già osservato, gli odierni ricorrenti hanno documentato l'impossibilità, di fatto, di presentazione della domanda per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in sede amministrativa presso il competente Consolato (v., in particolare, il doc. n. 12 allegato al ricorso, raffigurante le pagine del sito web del Consolato Generale di Buenos
Aires, portale “Prenotami”, dal quale si evince che, nei mesi di marzo, aprile e maggio 2024 non vi erano più posti disponibili per il servizio richiesto, “stante l'elevata richiesta”).
Ebbene, l'incertezza in ordine alla concreta possibilità e alla tempistica di presentazione e, quindi, di definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis in sede amministrativa, nonostante i diversi tentativi in tal senso effettuati dai ricorrenti stessi, si sostanzia, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, che hanno, pertanto, legittimamente optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, consegue l'accoglimento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo agli odierni ricorrenti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo agli stessi, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di procedere alle Controparte_7
relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La posizione meramente formale rivestita nel presente procedimento dal , che Controparte_7
non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c., giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 2231/2024, così provvede:
• Dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_7
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio;
• Rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in Campobasso, 24 maggio 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo