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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 26/03/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO
nella persona del Dott. Giordano Avallone, nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 3732/2022
TRA
, nata in [...], il [...], elett.te dom.ta/o in VIA NAZIONALE, PAL. Parte_1
, presso lo studio dell'Avv. Francesca Caracciolo, che la Pt_2 Parte_3
rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dagli Controparte_1
Avv.ti Marcello Carnovale, Umberto Ferrato, e Roberto Annovazzi, ed elettivamente domiciliato in Castrovillari presso gli uffici dell'istituto, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la ricorrente di cui in epigrafe, affermando di aver prestato attività lavorativa subordinata a titolo oneroso in agricoltura nel 2018, rappresentando di essere stata in stato di malattia ordinaria dal 14.9.2020 al 3.10.2020, lamentando l'illegittimità del rigetto operato dall'istituto previdenziale della prestazione temporanea domandata in via amministrativa, ha adito l'intestato tribunale per il riconoscimento del diritto all'indennità di malattia relativa al periodo 14.9.2020/3.10.2020, con conseguente condanna CP_ dell' alla liquidazione della relativa somma. Si è costituito l' che ha domandato preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per CP_2 intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 47 DPR 639/70.
Nel merito, ne domandava il rigetto per infondatezza, essendo risultata la ricorrente irreperibile alla visita medica di controllo domiciliare all'indirizzo indicato nel certificato medico telematico, con maturazione della decadenza ai sensi dell'art. 5 L. n. 638/1983, per come documentato dal referto medico prodotto ed eccepiva la prescrizione estintiva annuale.
La causa è stata istruita a mezzo acquisizione documenti.
***
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
Per meglio comprendere le ragioni della decisione appare opportuno riportare quanto disposto nell'art. 5, comma 14 D.L. n. 463/1983 convertito, con modificazioni, in L. n. 638/1983:
<< Qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo.>>.
Ebbene, secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte (Da ultimo cfr. anche Cass.
01/10/2019, n. 24492 nella parte in cui ribadisce: “… (omissis)… Occorre premettere che la
Corte territoriale ha fatto applicazione del principio secondo cui, ai sensi della L. n. 638 del
1983, art. 5, comma 14, il giustificato motivo di esonero del lavoratore in stato di malattia dall'obbligo di reperibilità a visita domiciliare di controllo non ricorre solo nelle ipotesi di forza maggiore, ma corrisponde ad ogni fatto che, alla stregua del giudizio medio e della comune esperienza, può rendere plausibile l'allontanamento del lavoratore dal proprio domicilio, senza potersi peraltro ravvisare in qualsiasi motivo di convenienza od opportunità, dovendo pur sempre consistere in un'improvvisa e cogente situazione di necessità che renda indifferibile la presenza del lavoratore in luogo diverso dal proprio domicilio durante le fasce orarie di reperibilità (Cass. 14735 del 2004) … …”) perché possa operare detta disciplina è sufficiente l'assenza ingiustificata del lavoratore alla visita domiciliare, gravando sul lavoratore l'onere di rendersi reperibile presso la propria abitazione durante le fasce orarie di effettuazione del particolare controllo (Cfr. Cass. 28.01.2008, n. 1809 nella parte in cui chiarisce: “…
(omissis) Si deve infatti osservare che perché si verifichi la decadenza del lavoratore dal diritto all'indennità di malattia sancita dall'art. 5, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983 n.
463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n. 638, ma nei limiti risultanti dalla pronuncia della Corte Costituzionale 26 gennaio 1988 n. 78, è sufficiente l'ingiustificata assenza del lavoratore alla visita domiciliare…”). Nel caso in esame, il lavoratore avrebbe dovuto porre in essere tutti gli accorgimenti utili al fine di consentire al medico di accedere alla propria abitazione e controllare l'effettivo stato di salute dell'odierno ricorrente.
Il principio di leale collaborazione, infatti, impone alle parti dello stesso rapporto di collaborare per il raggiungimento dell'obiettivo.
La Cassazione (sentenza 5420/2006) ha chiarito che la mancanza del nome sul citofono costituisce un inadempimento al principio di leale collaborazione che legittima la perdita all'indennità, o comunque l'applicazione delle sanzioni previste.
Nel caso in questione, come constatato dal medico, all'indirizzo indicato dal ricorrente non è stata rinvenuta alcuna indicazione circa il nome del lavoratore o l'ubicazione della sua abitazione.
A tale ultimo proposito si evidenzia che il medico che deve espletare la visita domiciliare di controllo, nell'espletamento delle proprie funzioni, riveste a tutti gli effetti la qualifica di pubblico ufficiale, cosicché quanto da esso constatato personalmente e riportato nel verbale di visita fa fede fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato, nonché dei fatti che il pubblico ufficiale medesimo attesta aver compiuto o esser avvenuti in sua presenza (Cass. n. 15372/2007).
Né parte ricorrente ha dimostrato in alcun modo che la propria residenza fosse effettivamente quella, e che avesse fatto tutto ciò che obiettivamente era nelle sue possibilità per consentire, dunque, al medico di controllo il compimento di tutti quegli atti.
Sussistono i requisiti ex art. 152 disp. att. cpc per tenere esente la soccombente dalla rifusione delle spese alla controparte.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona del dott.
Giordano Avallone in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Spese compensate.
Castrovillari, 26/03/2025 Il Giudice
Dott. Giordano Avallone
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Elisa Graziani -
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO
nella persona del Dott. Giordano Avallone, nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 3732/2022
TRA
, nata in [...], il [...], elett.te dom.ta/o in VIA NAZIONALE, PAL. Parte_1
, presso lo studio dell'Avv. Francesca Caracciolo, che la Pt_2 Parte_3
rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dagli Controparte_1
Avv.ti Marcello Carnovale, Umberto Ferrato, e Roberto Annovazzi, ed elettivamente domiciliato in Castrovillari presso gli uffici dell'istituto, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la ricorrente di cui in epigrafe, affermando di aver prestato attività lavorativa subordinata a titolo oneroso in agricoltura nel 2018, rappresentando di essere stata in stato di malattia ordinaria dal 14.9.2020 al 3.10.2020, lamentando l'illegittimità del rigetto operato dall'istituto previdenziale della prestazione temporanea domandata in via amministrativa, ha adito l'intestato tribunale per il riconoscimento del diritto all'indennità di malattia relativa al periodo 14.9.2020/3.10.2020, con conseguente condanna CP_ dell' alla liquidazione della relativa somma. Si è costituito l' che ha domandato preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per CP_2 intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 47 DPR 639/70.
Nel merito, ne domandava il rigetto per infondatezza, essendo risultata la ricorrente irreperibile alla visita medica di controllo domiciliare all'indirizzo indicato nel certificato medico telematico, con maturazione della decadenza ai sensi dell'art. 5 L. n. 638/1983, per come documentato dal referto medico prodotto ed eccepiva la prescrizione estintiva annuale.
La causa è stata istruita a mezzo acquisizione documenti.
***
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
Per meglio comprendere le ragioni della decisione appare opportuno riportare quanto disposto nell'art. 5, comma 14 D.L. n. 463/1983 convertito, con modificazioni, in L. n. 638/1983:
<< Qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo.>>.
Ebbene, secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte (Da ultimo cfr. anche Cass.
01/10/2019, n. 24492 nella parte in cui ribadisce: “… (omissis)… Occorre premettere che la
Corte territoriale ha fatto applicazione del principio secondo cui, ai sensi della L. n. 638 del
1983, art. 5, comma 14, il giustificato motivo di esonero del lavoratore in stato di malattia dall'obbligo di reperibilità a visita domiciliare di controllo non ricorre solo nelle ipotesi di forza maggiore, ma corrisponde ad ogni fatto che, alla stregua del giudizio medio e della comune esperienza, può rendere plausibile l'allontanamento del lavoratore dal proprio domicilio, senza potersi peraltro ravvisare in qualsiasi motivo di convenienza od opportunità, dovendo pur sempre consistere in un'improvvisa e cogente situazione di necessità che renda indifferibile la presenza del lavoratore in luogo diverso dal proprio domicilio durante le fasce orarie di reperibilità (Cass. 14735 del 2004) … …”) perché possa operare detta disciplina è sufficiente l'assenza ingiustificata del lavoratore alla visita domiciliare, gravando sul lavoratore l'onere di rendersi reperibile presso la propria abitazione durante le fasce orarie di effettuazione del particolare controllo (Cfr. Cass. 28.01.2008, n. 1809 nella parte in cui chiarisce: “…
(omissis) Si deve infatti osservare che perché si verifichi la decadenza del lavoratore dal diritto all'indennità di malattia sancita dall'art. 5, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983 n.
463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n. 638, ma nei limiti risultanti dalla pronuncia della Corte Costituzionale 26 gennaio 1988 n. 78, è sufficiente l'ingiustificata assenza del lavoratore alla visita domiciliare…”). Nel caso in esame, il lavoratore avrebbe dovuto porre in essere tutti gli accorgimenti utili al fine di consentire al medico di accedere alla propria abitazione e controllare l'effettivo stato di salute dell'odierno ricorrente.
Il principio di leale collaborazione, infatti, impone alle parti dello stesso rapporto di collaborare per il raggiungimento dell'obiettivo.
La Cassazione (sentenza 5420/2006) ha chiarito che la mancanza del nome sul citofono costituisce un inadempimento al principio di leale collaborazione che legittima la perdita all'indennità, o comunque l'applicazione delle sanzioni previste.
Nel caso in questione, come constatato dal medico, all'indirizzo indicato dal ricorrente non è stata rinvenuta alcuna indicazione circa il nome del lavoratore o l'ubicazione della sua abitazione.
A tale ultimo proposito si evidenzia che il medico che deve espletare la visita domiciliare di controllo, nell'espletamento delle proprie funzioni, riveste a tutti gli effetti la qualifica di pubblico ufficiale, cosicché quanto da esso constatato personalmente e riportato nel verbale di visita fa fede fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato, nonché dei fatti che il pubblico ufficiale medesimo attesta aver compiuto o esser avvenuti in sua presenza (Cass. n. 15372/2007).
Né parte ricorrente ha dimostrato in alcun modo che la propria residenza fosse effettivamente quella, e che avesse fatto tutto ciò che obiettivamente era nelle sue possibilità per consentire, dunque, al medico di controllo il compimento di tutti quegli atti.
Sussistono i requisiti ex art. 152 disp. att. cpc per tenere esente la soccombente dalla rifusione delle spese alla controparte.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona del dott.
Giordano Avallone in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Spese compensate.
Castrovillari, 26/03/2025 Il Giudice
Dott. Giordano Avallone
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Elisa Graziani -
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.