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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 23/09/2025, n. 847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 847 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
RG 1030 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, sezione civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori: Dott. Anna Ghedini Presidente est. Dott. Costanza Perri Giudice Dott. Marianna Cocca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. LOBERTI PAOLO Parte_1
RICORRENTE
con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1
RESISTENTE PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO oggetto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni per parte ricorrente:
“Una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione personale, PRONUNCIARE sentenza di scioglimento del matrimonio contratto tra i sigg.ri e in data 02.04.2005 e Parte_1 Controparte_1 trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Ferrara al n. 29, parte I, anno 2005, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni, alle seguenti:
CONDIZIONI DI DIVORZIO
- Il figlio rimane affidato IN VIA ESCLUSIVA alla madre, Persona_1 sig.ra , con la quale continuerà a convivere. Parte_1
- Il padre, sig. , ha l'obbligo di concorrere al mantenimento Controparte_1 ordinario del figlio nella misura di euro 350,00 mensili, somma rivalutabile Per_1 annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 05 (cinque) di ogni mese a mezzo bonifico bancario in favore della ricorrente, oltre al 50% delle spese straordinarie (secondo quanto stabilito nel protocollo adottato dall'intestato Tribunale e riepilogato nel Piano Genitoriale presentato con il ricorso giudiziale per separazione dei coniugi), fino a che non sarà maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
- Il padre ha diritto di vedere il figlio quando desidera, durante la settimana o Per_1 nei weekend, purché sempre, fino al compimento della maggiore età, previa richiesta ed accordo scritto (anche in maniera informale, con SMS / WhatsApp, e-mail, ecc.) con la sig.ra con congruo preavviso (almeno cinque giorni) per fini Parte_1 organizzativi e per il rispetto degli impegni della stessa e del figlio . Per_1
- La casa coniugale, sita in Ferrara (FE) alla Via Santa Margherita n. 160, unitamente ai mobili e agli arredi che la compongono, rimane assegnata alla sig.ra Parte_1 sia in ragione dell'affidamento esclusivo del figlio minore, sia in quanto già pagina 1 di 4 proprietaria esclusiva della stessa.
- L'autovettura Volkswagen Passat targata EZ093NN, di precedente proprietà esclusiva della sig.ra rimane assegnata al sig. . Parte_1 Controparte_1
- Vista l'indipendenza economica della sig.ra e del sig. Parte_1 CP_1
gli stessi non saranno tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di
[...] mantenimento. D) Con vittoria di spese, anche forfettarie, e competenze di causa.
Conclusioni del PM: Nulla si oppone
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
La sig.ra proponeva ricorso cumulativo per la separazione personale e Parte_1 lo scioglimento del matrimonio contratto con il sig. celebrato nel Controparte_1 2005. Dall'unione era nato, nel 2007, il figlio , ancora minorenne e Persona_1 non autosufficiente. Nel ricorso, la sig.ra esponeva che il rapporto coniugale si era progressivamente Pt_1 deteriorato, fino a rendere la convivenza insostenibile. A partire dal luglio 2023, il marito aveva iniziato a frequentare sempre più raramente la casa coniugale e la famiglia, fino ad abbandonare definitivamente il domicilio nel mese di ottobre dello stesso anno, trasferendosi in Romania, suo paese d'origine. La ricorrente chiedeva l'affidamento esclusivo del figlio, evidenziando come il padre avesse mostrato disinteresse per la vita e gli interessi del minore, e paventando il rischio che un eventuale affido condiviso potesse comportare lo sradicamento del ragazzo dal suo ambiente di vita, scolastico e sociale. Chiedeva inoltre che il resistente fosse condannato al versamento di un contributo mensile di mantenimento pari a € 350, oltre al 50% delle spese straordinarie. All'udienza del 17 settembre 2024, la sig.ra confermava che il marito si era Pt_1 trasferito in Romania. Il figlio dichiarava di aver visto il padre per l'ultima volta a Per_1 Natale dell'anno precedente, e che da allora i contatti si erano limitati a qualche messaggio e telefonata. Il resistente, regolarmente notificato, rimaneva contumace. Il Tribunale, preso atto della situazione, osservava che il sig. non aveva mai contribuito al mantenimento del CP_1 figlio né esercitato con regolarità il diritto di visita. Tale disinteresse, unito alla mancata costituzione in giudizio, giustificava l'affidamento esclusivo del minore alla madre. In considerazione della “latitanza” del padre e del suo trasferimento all'estero, il Collegio con la sentenza del 24.10.24 disponeva l'affidamento “super-esclusivo” alla madre, autorizzandola ad assumere da sola le decisioni di maggiore interesse per il figlio, come previsto dall'art. 337-quater c.c. Quanto alla frequentazione, il Tribunale stabiliva che il padre potesse incontrare il figlio previo congruo preavviso e compatibilmente con le esigenze di vita del ragazzo. In merito agli aspetti economici, il Tribunale rilevava che il resistente, in età lavorativa e privo di patologie invalidanti, doveva contribuire al mantenimento del figlio con € 350 mensili, oltre alla metà delle spese straordinarie, con decorrenza dal mese successivo al deposito del ricorso. Infine, il Tribunale pronunciava la separazione personale tra i coniugi e rimetteva la causa sul ruolo per la trattazione della fase divorzile.
pagina 2 di 4 In tale fase la ricorrente insisteva per la pronunzia di divorzio con conferma delle condizioni di separazione circa l'affidamento del figlio.
***
Ritiene il collegio che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
L'ininterrotta separazione oltre i termini di cui alla L.87/74, nonche' la mancata opposizione del resistente, dimostrano l'impossibilita' di ricostruire il vincolo coniugale, non esistendo più alcuna comunione materiale e spirituale. Per il resto non vi sono ragioni per non confermare le disposizioni rese in sede di separazione. In ragione della mancata opposizione del resistente le spese possono essere compensate fra le parti.
PQM
Il Tribunale, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in Ferrara in data 02/04/2005 (atto trascritto al N. 29 P. 1 anno 2005). CP_1 Affida in via esclusiva alla madre il figlio minore con facoltà di adottare da sola le decisioni di maggiore interesse. Dispone, quanto a frequentazione, che il padre possa vedere il minore previo preavviso e compatibilmente con le esigenze di vita del medesimo. Dispone che, con decorrenza dal mese successivo a quello della domanda, il resistente versi alla ricorrente, quale contributo per il mantenimento della prole ed entro il giorno 20 di ogni mese, la somma di Euro 350 oltre rivalutazione su base Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie che si indicano come segue:
1) Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b)cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante.
2) Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
b) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici., in strutture private.
3) Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a. tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico.
4) Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede RS .
5) Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a. Attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza , in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente. b) tempo prolungato. c) Mensa scolastica.
6) Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) Campi estivi b) Baby- sitter pagina 3 di 4 Il rimborso della quota delle spese straordinarie andrà versato entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione da parte dell'obbligato. Dispone che il competente Ufficiale di stato civile provveda all'annotazione della sentenza. Ferrara, 23.9.25
Il presidente est.
Anna Ghedini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, sezione civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori: Dott. Anna Ghedini Presidente est. Dott. Costanza Perri Giudice Dott. Marianna Cocca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. LOBERTI PAOLO Parte_1
RICORRENTE
con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1
RESISTENTE PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO oggetto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni per parte ricorrente:
“Una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione personale, PRONUNCIARE sentenza di scioglimento del matrimonio contratto tra i sigg.ri e in data 02.04.2005 e Parte_1 Controparte_1 trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Ferrara al n. 29, parte I, anno 2005, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni, alle seguenti:
CONDIZIONI DI DIVORZIO
- Il figlio rimane affidato IN VIA ESCLUSIVA alla madre, Persona_1 sig.ra , con la quale continuerà a convivere. Parte_1
- Il padre, sig. , ha l'obbligo di concorrere al mantenimento Controparte_1 ordinario del figlio nella misura di euro 350,00 mensili, somma rivalutabile Per_1 annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 05 (cinque) di ogni mese a mezzo bonifico bancario in favore della ricorrente, oltre al 50% delle spese straordinarie (secondo quanto stabilito nel protocollo adottato dall'intestato Tribunale e riepilogato nel Piano Genitoriale presentato con il ricorso giudiziale per separazione dei coniugi), fino a che non sarà maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
- Il padre ha diritto di vedere il figlio quando desidera, durante la settimana o Per_1 nei weekend, purché sempre, fino al compimento della maggiore età, previa richiesta ed accordo scritto (anche in maniera informale, con SMS / WhatsApp, e-mail, ecc.) con la sig.ra con congruo preavviso (almeno cinque giorni) per fini Parte_1 organizzativi e per il rispetto degli impegni della stessa e del figlio . Per_1
- La casa coniugale, sita in Ferrara (FE) alla Via Santa Margherita n. 160, unitamente ai mobili e agli arredi che la compongono, rimane assegnata alla sig.ra Parte_1 sia in ragione dell'affidamento esclusivo del figlio minore, sia in quanto già pagina 1 di 4 proprietaria esclusiva della stessa.
- L'autovettura Volkswagen Passat targata EZ093NN, di precedente proprietà esclusiva della sig.ra rimane assegnata al sig. . Parte_1 Controparte_1
- Vista l'indipendenza economica della sig.ra e del sig. Parte_1 CP_1
gli stessi non saranno tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di
[...] mantenimento. D) Con vittoria di spese, anche forfettarie, e competenze di causa.
Conclusioni del PM: Nulla si oppone
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
La sig.ra proponeva ricorso cumulativo per la separazione personale e Parte_1 lo scioglimento del matrimonio contratto con il sig. celebrato nel Controparte_1 2005. Dall'unione era nato, nel 2007, il figlio , ancora minorenne e Persona_1 non autosufficiente. Nel ricorso, la sig.ra esponeva che il rapporto coniugale si era progressivamente Pt_1 deteriorato, fino a rendere la convivenza insostenibile. A partire dal luglio 2023, il marito aveva iniziato a frequentare sempre più raramente la casa coniugale e la famiglia, fino ad abbandonare definitivamente il domicilio nel mese di ottobre dello stesso anno, trasferendosi in Romania, suo paese d'origine. La ricorrente chiedeva l'affidamento esclusivo del figlio, evidenziando come il padre avesse mostrato disinteresse per la vita e gli interessi del minore, e paventando il rischio che un eventuale affido condiviso potesse comportare lo sradicamento del ragazzo dal suo ambiente di vita, scolastico e sociale. Chiedeva inoltre che il resistente fosse condannato al versamento di un contributo mensile di mantenimento pari a € 350, oltre al 50% delle spese straordinarie. All'udienza del 17 settembre 2024, la sig.ra confermava che il marito si era Pt_1 trasferito in Romania. Il figlio dichiarava di aver visto il padre per l'ultima volta a Per_1 Natale dell'anno precedente, e che da allora i contatti si erano limitati a qualche messaggio e telefonata. Il resistente, regolarmente notificato, rimaneva contumace. Il Tribunale, preso atto della situazione, osservava che il sig. non aveva mai contribuito al mantenimento del CP_1 figlio né esercitato con regolarità il diritto di visita. Tale disinteresse, unito alla mancata costituzione in giudizio, giustificava l'affidamento esclusivo del minore alla madre. In considerazione della “latitanza” del padre e del suo trasferimento all'estero, il Collegio con la sentenza del 24.10.24 disponeva l'affidamento “super-esclusivo” alla madre, autorizzandola ad assumere da sola le decisioni di maggiore interesse per il figlio, come previsto dall'art. 337-quater c.c. Quanto alla frequentazione, il Tribunale stabiliva che il padre potesse incontrare il figlio previo congruo preavviso e compatibilmente con le esigenze di vita del ragazzo. In merito agli aspetti economici, il Tribunale rilevava che il resistente, in età lavorativa e privo di patologie invalidanti, doveva contribuire al mantenimento del figlio con € 350 mensili, oltre alla metà delle spese straordinarie, con decorrenza dal mese successivo al deposito del ricorso. Infine, il Tribunale pronunciava la separazione personale tra i coniugi e rimetteva la causa sul ruolo per la trattazione della fase divorzile.
pagina 2 di 4 In tale fase la ricorrente insisteva per la pronunzia di divorzio con conferma delle condizioni di separazione circa l'affidamento del figlio.
***
Ritiene il collegio che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
L'ininterrotta separazione oltre i termini di cui alla L.87/74, nonche' la mancata opposizione del resistente, dimostrano l'impossibilita' di ricostruire il vincolo coniugale, non esistendo più alcuna comunione materiale e spirituale. Per il resto non vi sono ragioni per non confermare le disposizioni rese in sede di separazione. In ragione della mancata opposizione del resistente le spese possono essere compensate fra le parti.
PQM
Il Tribunale, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in Ferrara in data 02/04/2005 (atto trascritto al N. 29 P. 1 anno 2005). CP_1 Affida in via esclusiva alla madre il figlio minore con facoltà di adottare da sola le decisioni di maggiore interesse. Dispone, quanto a frequentazione, che il padre possa vedere il minore previo preavviso e compatibilmente con le esigenze di vita del medesimo. Dispone che, con decorrenza dal mese successivo a quello della domanda, il resistente versi alla ricorrente, quale contributo per il mantenimento della prole ed entro il giorno 20 di ogni mese, la somma di Euro 350 oltre rivalutazione su base Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie che si indicano come segue:
1) Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b)cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante.
2) Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
b) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici., in strutture private.
3) Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a. tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico.
4) Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede RS .
5) Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a. Attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza , in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente. b) tempo prolungato. c) Mensa scolastica.
6) Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) Campi estivi b) Baby- sitter pagina 3 di 4 Il rimborso della quota delle spese straordinarie andrà versato entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione da parte dell'obbligato. Dispone che il competente Ufficiale di stato civile provveda all'annotazione della sentenza. Ferrara, 23.9.25
Il presidente est.
Anna Ghedini
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