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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/11/2024, n. 2042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2042 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Emanuele Rocco, ha pronunciato, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 14/10/2024, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 1748/2024 del Ruolo generale a.c. vertente TRA
, nata il [...] a [...], rapp.ta Parte_1
e difesa dagli Avv.ti SANTOCHIRICO SARA e FAGGIANO ALESSANDRO, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli alla Via Carducci 15 ricorrente E
, in persona del Presidente legale rapp.te pro tempore, rapp.to e CP_1 difeso dall'Avv.to AZZANO STEFANO, con cui elett.te domiciliato alla VIA ALCIDE DE GASPERI 55 in NAPOLI presso l'Avvocatura I.N.P.S., resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione La presente controversia ha ad oggetto la domanda di parte ricorrente volta a ottenere, in contraddittorio con l' , il riconoscimento dello CP_1 stato di invalidità totale e permanente o quantomeno lo stato di invalidità pari o superiore al 74%, ai fini dell'attribuzione della pensione di inabilità o, in subordine, dell'assegno di invalidità ex L. 118/71. Il presente giudizio è stato proposto con ricorso di merito depositato, il 21/03/2024, successivamente alla formulazione del dissenso rispetto alle conclusioni cui era giunto il TU nel procedimento per ATP recante n.
R.G. 6357/2022, instaurato dalla parte ricorrente con atto del 21/11/2022. L' si è costituito e ha dedotto l'infondatezza della domanda, di cui CP_1 ha chiesto il rigetto. Ciò detto, si osserva che la domanda è, innanzitutto, procedibile, atteso l'avvenuto espletamento sia dell'iter amministrativo che del procedimento per ATP. Nel merito, la domanda è infondata e deve essere rigettata. Osserva infatti il Giudicante che la coerenza logica e il rigore dell'indagine clinica svolta dal TU nominato durante il procedimento per ATP fanno ritenere non necessario il rinnovo della consulenza, richiesto invece dal difensore dell'istante nel ricorso in opposizione.
1 A tale conclusione questo Giudice ritiene di pervenire sia in considerazione della percentuale di invalidità accertata dal TU (pari al solo35%), sia in virtù del fatto che le contestazioni formulate nel ricorso in opposizione non appaiono sufficienti a superare le rigorose argomentazioni della dott.ssa la quale ha dato conto Persona_1 esaustivamente delle patologie riscontrate e dei criteri applicati per determinare l'invalidità complessiva dell'istante. In particolare, il TU ha rilevato le buone condizioni generali della paziente, e, più nel dettaglio, ha specificato che: la deambulazione è nella norma;
l'apparato osteoarticolare con passaggi posturali autonomi;
il cuore l'azione ritmica con toni puri;
l'addome trattabile alla palpazione superficiale e profonda. (cfr. pag. 2 della consulenza in atti). Si osserva altresì che la Suprema Corte ha costantemente affermato che se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal TU , tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (in tal senso cfr. Cass. Sez. Lav. N. 4254 del 20/2/2009).
Non è stato, inoltre, adeguatamente dimostrato un significativo aggravamento delle condizioni cliniche dell'istante, tale da rendere effettivamente indispensabile la riapertura delle operazioni peritali (cfr. documentazione in atti). Per le suesposte argomentazioni, la parte ricorrente va ritenuta invalida nella sola misura del 35%, così come già accertato dal TU. La parte ricorrente, benché soccombente, va dichiarata non tenuta alla rifusione delle spese processuali, in quanto la stessa ha presentato, unitamente all'atto introduttivo del giudizio, la dichiarazione relativa alla mancata percezione di un reddito imponibile ai fini IRPEF superiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 30/5/2002 n. 113.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
con ricorso del 21/03/2024 nei confronti dell così
[...] CP_1 provvede: rigetta la domanda e dichiara la parte ricorrente non tenuta a rimborsare all' le spese del giudizio. CP_1
Così deciso in Torre Annunziata il 11/11/2024
Il Tribunale Giudice del Lavoro
2 Dott. Emanuele Rocco
3
, nata il [...] a [...], rapp.ta Parte_1
e difesa dagli Avv.ti SANTOCHIRICO SARA e FAGGIANO ALESSANDRO, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli alla Via Carducci 15 ricorrente E
, in persona del Presidente legale rapp.te pro tempore, rapp.to e CP_1 difeso dall'Avv.to AZZANO STEFANO, con cui elett.te domiciliato alla VIA ALCIDE DE GASPERI 55 in NAPOLI presso l'Avvocatura I.N.P.S., resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione La presente controversia ha ad oggetto la domanda di parte ricorrente volta a ottenere, in contraddittorio con l' , il riconoscimento dello CP_1 stato di invalidità totale e permanente o quantomeno lo stato di invalidità pari o superiore al 74%, ai fini dell'attribuzione della pensione di inabilità o, in subordine, dell'assegno di invalidità ex L. 118/71. Il presente giudizio è stato proposto con ricorso di merito depositato, il 21/03/2024, successivamente alla formulazione del dissenso rispetto alle conclusioni cui era giunto il TU nel procedimento per ATP recante n.
R.G. 6357/2022, instaurato dalla parte ricorrente con atto del 21/11/2022. L' si è costituito e ha dedotto l'infondatezza della domanda, di cui CP_1 ha chiesto il rigetto. Ciò detto, si osserva che la domanda è, innanzitutto, procedibile, atteso l'avvenuto espletamento sia dell'iter amministrativo che del procedimento per ATP. Nel merito, la domanda è infondata e deve essere rigettata. Osserva infatti il Giudicante che la coerenza logica e il rigore dell'indagine clinica svolta dal TU nominato durante il procedimento per ATP fanno ritenere non necessario il rinnovo della consulenza, richiesto invece dal difensore dell'istante nel ricorso in opposizione.
1 A tale conclusione questo Giudice ritiene di pervenire sia in considerazione della percentuale di invalidità accertata dal TU (pari al solo35%), sia in virtù del fatto che le contestazioni formulate nel ricorso in opposizione non appaiono sufficienti a superare le rigorose argomentazioni della dott.ssa la quale ha dato conto Persona_1 esaustivamente delle patologie riscontrate e dei criteri applicati per determinare l'invalidità complessiva dell'istante. In particolare, il TU ha rilevato le buone condizioni generali della paziente, e, più nel dettaglio, ha specificato che: la deambulazione è nella norma;
l'apparato osteoarticolare con passaggi posturali autonomi;
il cuore l'azione ritmica con toni puri;
l'addome trattabile alla palpazione superficiale e profonda. (cfr. pag. 2 della consulenza in atti). Si osserva altresì che la Suprema Corte ha costantemente affermato che se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal TU , tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (in tal senso cfr. Cass. Sez. Lav. N. 4254 del 20/2/2009).
Non è stato, inoltre, adeguatamente dimostrato un significativo aggravamento delle condizioni cliniche dell'istante, tale da rendere effettivamente indispensabile la riapertura delle operazioni peritali (cfr. documentazione in atti). Per le suesposte argomentazioni, la parte ricorrente va ritenuta invalida nella sola misura del 35%, così come già accertato dal TU. La parte ricorrente, benché soccombente, va dichiarata non tenuta alla rifusione delle spese processuali, in quanto la stessa ha presentato, unitamente all'atto introduttivo del giudizio, la dichiarazione relativa alla mancata percezione di un reddito imponibile ai fini IRPEF superiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 30/5/2002 n. 113.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
con ricorso del 21/03/2024 nei confronti dell così
[...] CP_1 provvede: rigetta la domanda e dichiara la parte ricorrente non tenuta a rimborsare all' le spese del giudizio. CP_1
Così deciso in Torre Annunziata il 11/11/2024
Il Tribunale Giudice del Lavoro
2 Dott. Emanuele Rocco
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