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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 10/03/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
SEZIONE LAVORO in persona del Giudice del Lavoro, Dott. Massimo Lisi, all'esito dell'udienza del 12.2.2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 746 del ruolo generale dell'anno 2024, promossa da
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Emilio Solimando e Silvia Solimando ed elett.te Parte_1
domiciliata presso lo studio dei difensori in Bari, Via G. Davanzati Forges n.6, in virtù di delega in calce al ricorso
ricorrente contro
in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede di Frosinone CP_1
e rappresentato e difeso dall'Avv. Maria A. Tuminelli, in virtù di procura generale alle liti, in atti
resistente
OGGETTO: riliquidazione del trattamento pensionistico accreditando il maggior valore delle settimane coperte da contribuzione figurativa per malattia
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.2.2024, ha convenuto in giudizio l' innanzi al Parte_1 CP_1
Tribunale di Frosinone deducendo che: 1) è titolare di pensione indiretta - cat. SO n. 20037740 – liquidata dall' di Frosinone nella misura di €.731,31 alla decorrenza dell'1.11.2002, pari al CP_1
60% della prestazione asseritamente spettante al dante causa al momento del Persona_1
decesso, sulla base della contribuzione versata o accreditata in suo favore, per €.1.218,84 (doc. 1 modello Te 08 del 16.01.2003); 2) il suddetto trattamento previdenziale era stato interamente determinato con il sistema retributivo delineato dal combinato disposto di cui agli art.3, comma 8, L.
297/82 e art.3 D. Lgs. n.503/92, i cui fondamentali fattori di calcolo sono costituiti: dalla contribuzione maturata prima e dopo il 31.12.1992, dalla media delle retribuzioni pensionabili degli ultimi 5/10 anni, dall'aliquota di rendimento;
3) nel periodo preso in esame per la quantificazione delle due quote di pensione (ultime 260 settimane per la quota A e ultime 520 settimane per la quota
B), l'estratto conto previdenziale intestato al dante causa registrava la seguente Persona_1 contribuzione figurativa per malattia ad integrazione (cod. 319), non considerata dall' in fase CP_2
di liquidazione della pensione ai superstiti SO n. 20037740: - €.606,70 per 5 settimane nel 1993;
€.7.210,06 per 22 settimane nel 1998, €.737,31 per 3 settimane nel 1999, euro 367,66 per n. 2 sett. nel 2000, €.3.020,13 per 9 settimane nel 2001, €.3.035,12 per 11 settimane nel 2002; 4) con domanda amministrativa presentata telematicamente in data 9.11.2017 aveva pertanto chiesto la ricostituzione per motivi contributivi del trattamento pensionistico in godimento per accredito della suddetta contribuzione figurativa per malattia sulla base dell'imponibile previdenziale annuo (doc. 2 – domanda di ricostituzione del 09.11.2017); 5) l' di Frosinone, con successiva nota del CP_1
15.05.2018, ne aveva comunicato il rigetto, eccependo la mancanza di periodi di malattia integrabili
CP_ (doc. 3 – rigetto del 15.05.2018); 6) con atto del 11.12.2019 era stato quindi inoltrato ricorso amministrativo, chiedendo non solo l'accredito delle suddette retribuzioni figurative per malattia ex art.56 lett. a) RDL 1827/35, art. 5 DPR 488/68, ma anche il riconoscimento, in corrispondenza delle stesse, di un valore figurativo pari alla media della retribuzione imponibile ai fini previdenziali prevista dall'art. 12 L. 153/69, comprensiva degli emolumenti extramensili, secondo il dettato di cui all'art. 8 L. n.155/1981; 7) l'ente previdenziale, omettendo di attenersi a tale principio, aveva liquidato in favore della ricorrente un trattamento pensionistico indiretto complessivamente inferiore al dovuto per €.123,61 mensili alla decorrenza del 01.11.2002, come da conteggi allegati.
L'attrice ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla rideterminazione alla decorrenza del trattamento pensionistico SO n. 20037740 per accredito contribuzione figurativa per malattia registrata in estratto conto a nome del dante causa da Persona_1 determinarsi, ai sensi dell'art. 8 L. 155/1981, includendo nella relativa base di calcolo tutti gli emolumenti extramensili compresi nell'imponibile previdenziale annuo di cui all'art.12 L. 53/69; b) condannare, conseguentemente, l' alla riderminazione della prestazione in oggetto nella misura di euro 854,92 alla CP_1 decorrenza del 01.11.2002 – ovvero in quella superiore o minore che dovesse risultare di giustizia – nonché alla corresponsione delle differenze mensili maturate e a maturarsi a decorrere dal triennio precedente il deposito del ricorso giudiziale, oltre perequazione ed interessi come per legge. c) Condannare lo stesso CP_2 alla liquidazione delle spese e del compenso del giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano anticipatari. Dichiarazione relativa al valore della controversia ed al diritto di esenzione dal pagamento del C.U e delle spese processuali”. Con memoria depositata in data 9.9.2024 l' si è costituito in giudizio chiedendo di respingere CP_1 il ricorso perché infondato in fatto e in diritto, non essendo stato provato il diritto all'accredito della contribuzione figurativa nella misura rivendicata.
All'esito dell'udienza del 12.2.2025, svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, la causa è stata decisa con sentenza.
Il ricorso è fondato e va accolto, per i motivi appresso indicati.
Ai fini della decisione viene in rilievo l'individuazione della base retributiva pensionabile della prestazione spettante al dante causa dell'attrice, al momento del decesso. Si osservi Persona_1 che la ricorrente è titolare di pensione indiretta - cat. SO n. 20037740 – liquidata dall' di CP_1
Frosinone nella misura di €.731,31 alla decorrenza dell'1.11.2002, pari al 60% della prestazione spettante al dante causa sulla base della contribuzione versata o accreditata in suo Persona_1
favore.
Il suddetto trattamento previdenziale è stato interamente determinato con il sistema retributivo delineato dal combinato disposto di cui agli art.3, comma 8, L. 297/82 e art.3 D. Lgs. n.503/92, i cui fondamentali fattori di calcolo sono costituiti: dalla contribuzione maturata prima e dopo il
31.12.1992, dalla media delle retribuzioni pensionabili degli ultimi 5/10 anni, dall'aliquota di rendimento.
Nel periodo preso in esame per la quantificazione delle due quote di pensione (ultime 260 settimane per la quota A e ultime 520 settimane per la quota B), l'estratto conto previdenziale intestato al dante causa della ricorrente, registra la seguente contribuzione figurativa per malattia ad Persona_1 integrazione (cod. 319), pacificamente non considerata dall' in fase di liquidazione della CP_2
pensione ai superstiti SO n.20037740: - €.606,70 per 5 settimane nel 1993; €.7.210,06 per 22 settimane nel 1998, €.737,31 per 3 settimane nel 1999, euro 367,66 per n. 2 sett. nel 2000, €.3.020,13 per 9 settimane nel 2001, €.3.035,12 per 11 settimane nel 2002 (cfr. doc. 5 ricorrente: estratto contributivo car.pe).
l'attrice chiede l'accredito delle suddette retribuzioni figurative per malattia ex art.56 lett. a) RDL
1827/35, art. 5 DPR 488/68, nonchè il riconoscimento, in corrispondenza delle stesse, di un valore figurativo pari alla media della retribuzione imponibile ai fini previdenziali prevista dall'art. 12 L.
153/69, comprensiva degli emolumenti extramensili, secondo il dettato di cui all'art. 8 L. n.155/1981.
Orbene, l'art.8 della L. 1981, n. 155 dispone che: “Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa. Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta per uno degli eventi che, in base alle disposizioni vigenti, danno diritto all'accredito di contribuzione figurativa o per i trattamenti di integrazione salariale”.
Nell'interpretazione della giurisprudenza di legittimità consolidatasi sul punto, si è affermato che nella retribuzione pensionabile devono essere inclusi gli emolumenti extramensili (quali i ratei di mensilità aggiuntive e di indennità sostitutive di ferie non godute), atteso che rientrano nell'ampia nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi prevista dalla L. n. 153 del 1969, art. 12 (in seguito modificata dal D.Lgs. n. 314 del 1997) e come tali concorrono ad integrare la base di calcolo del "valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente" cui fa riferimento, ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, la L. n. 155 del 1981 (cfr. Cass.
n.16313/2004; Cass. n.157/2007; Cass. n.17502/2009; Cass., n.17990/2010). Precisa la Corte (nella sentenza n.17990/2010) che la nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi, prevista dalla L.
n. 153 del 1969, art. 12, sia più ampia della nozione civilistica, di generale applicazione, della retribuzione (art. 2099 c.c.), in quando non ricomprende solo il corrispettivo della prestazione lavorativa, ma tutto ciò che il lavoratore riceve, oppure ha diritto di ricevere, dal datore di lavoro in dipendenza del rapporto di lavoro stesso (in tal senso Cass. n.1898/1997; Cass. n.3630/1999; Cass.
5002/1999).
Sussiste quindi la necessità di tener conto nella determinazione della retribuzione pensionabile, in sede di valorizzazione degli eventi accreditati figurativamente a titolo di malattia, anche degli emolumenti extra mensili.
L'attrice ha quindi diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico SO n. 20037740, mediante accredito della contribuzione figurativa per malattia registrata nell'estratto conto a nome del dante causa da determinarsi, ai sensi dell'art. 8 L. 155/1981, includendo nella Persona_1 relativa base di calcolo tutti gli emolumenti extramensili compresi nell'imponibile previdenziale annuo di cui all'art.12. L. n.53/69;
Conseguentemente, l' va condannato alla rideterminazione della prestazione in oggetto nella CP_1 misura di €.854,92 alla decorrenza del 1.11.2002, nonché alla corresponsione delle differenze mensili maturate a decorrere dal triennio precedente il deposito del ricorso giudiziale, oltre perequazione ed interessi come per legge. Ciò sulla base della quantificazione di cui al conteggio allegato al ricorso, che non è stato oggetto di contestazioni da parte dell' . CP_2
Per le svolte considerazioni, in definitiva, la causa va decisa come da dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate applicando i valori minimi di cui al D.M.
147/2022 per le controversie previdenziali per lo scaglione sino a €.5.200,00, tenuto conto dell'assenza della fase istruttoria.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla rideterminazione del trattamento Parte_2
pensionistico cat. SO n.20037740, mediante accredito della contribuzione figurativa per malattia registrata nell'estratto conto a nome del dante causa da determinarsi, ai sensi Persona_1 dell'art. 8 L. 155/1981, includendo nella relativa base di calcolo tutti gli emolumenti extramensili compresi nell'imponibile previdenziale annuo di cui all'art.12. L. n.53/69;
b) per l'effetto, condanna l' alla rideterminazione della prestazione di cui al capo a) nella CP_1 misura di €.854,92 alla decorrenza del 1.11.2002, nonché alla corresponsione delle differenze mensili maturate a decorrere dal triennio precedente il deposito del ricorso giudiziale, aumentate degli interessi legali;
c) condanna l' a rifondere alla ricorrente le spese di lite, quantificate in €.886,00, per CP_1
compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario del 15% per le spese generali, da distrarsi in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Frosinone, 10.3.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi