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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 11/03/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 50/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Ufficio Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente
Dott. Paolo LEPIDI Giudice
Dott.ssa Francesca GRECO Giudice relatore/estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 50/2025 V.G. promosso da:
C.F: ), nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
ivi residente, in Via dei Marsi n. 119, elettivamente domiciliato in Roma, Via Panama
n. 16, presso lo studio dell'avv. Mariarosaria Della Corte che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Sara Cerrocchi, in virtù di procura rilasciata su foglio separato al ricorso;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...], rappresentata e difesa dall' Avv. Rosita
DI LORENZO, elettivamente domiciliata nel di lei studio in Avezzano (AQ) Via
Mazzini n. 84, giusta procura a margine del ricorso.
Con l'intervento del pubblico ministero.
Oggetto: divorzio-cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Le parti, previo ottenimento di provvedimento di omologa di separazione personale tra coniugi emesso da questo Tribunale nell'ambito del procedimento civile contraddistinto dal numero 1277/2022 RG, chiedono, concordemente, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
“1) I ricorrenti continueranno a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
2) Il sig. verserà alla sig.ra un assegno di mantenimento mensile di euro 250,00 Pt_1 Pt_2 entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico sul conto corrente intestato alla sig.ra Pt_2
3) La sig.ra rinuncerà alla corresponsione della sua quota a sé spettante del TFR Pt_2 eventualmente percepito dal sig. Pt_1
4) Le parti dichiarano di aver risolto tra loro ogni pendenza economica relativa a circostanze connesse al rapporto di matrimonio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 24.01.2025, Parte_1 Parte_2 hanno adìto il Tribunale per ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto RG (RI) il 22.04.1990, dal quale sono nati due figli, attualmente maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Il Tribunale di Avezzano ha dichiarato la separazione personale dei coniugi con sentenza n. 127/2024 emessa in data 16.04.2024.
All'udienza del 5 marzo 2025, celebrata ai sensi dell'art 127ter c.p.c., le parti hanno insistito per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ed hanno chiesto la conferma delle condizioni di cui al libello introduttivo.
Il Giudice istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione depositata in atti si evince che i coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza di separazione personale pubblicata da questo Tribunale in data 16.04.2024, passata in giudicato, di talchè deve ritenersi provato il titolo addotto a sostegno della domanda ex art. 3n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970.
2 Del pari, risulta pacifica tra le parti l'effettiva cessazione dei rapporti tra i coniugi e il protrarsi della separazione senza soluzione di continuità a far tempo dalla comparizione delle parti dinanzi al Tribunale nel procedimento di separazione, per il tempo necessario ai sensi dell'art. 3 della legge n. 898/1970.
Atteso il tempo trascorso dalla sentenza di separazione, non può che ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa essere ricostituita, come dimostrato anche dal contegno delle parti.
Le condizioni di divorzio stabilite dai coniugi nel ricorso sottoscritto, peraltro, non sono contrarie a norme imperative e, pertanto, possono essere recepite dal Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione.
3. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Pt_1
in data 22.04.1990 in RG (RI), trascritto presso
[...] Parte_2
il comune di RG (RI), Atto n.4 p.2 s. A, ufficio 1, anno 1990.
OMOLOGA le seguenti condizioni relative all'assegno di mantenimento a favore della sig.ra Pt_2
“2) Il sig. verserà alla sig.ra un assegno di mantenimento mensile di euro 250,00 Pt_1 Pt_2 entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico sul conto corrente intestato alla sig.ra ” Pt_2
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui sopra, da intendersi integralmente richiamate in questa sede.
DISPONE che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RG (RI) proceda alla annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge negli atti dello stato civile del comune italiano ove risulta registrato.
COMPENSA INTEGRALMENTE le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano il 10 marzo 2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Greco Dott. Leopoldo Sciarrillo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Ufficio Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente
Dott. Paolo LEPIDI Giudice
Dott.ssa Francesca GRECO Giudice relatore/estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 50/2025 V.G. promosso da:
C.F: ), nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
ivi residente, in Via dei Marsi n. 119, elettivamente domiciliato in Roma, Via Panama
n. 16, presso lo studio dell'avv. Mariarosaria Della Corte che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Sara Cerrocchi, in virtù di procura rilasciata su foglio separato al ricorso;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...], rappresentata e difesa dall' Avv. Rosita
DI LORENZO, elettivamente domiciliata nel di lei studio in Avezzano (AQ) Via
Mazzini n. 84, giusta procura a margine del ricorso.
Con l'intervento del pubblico ministero.
Oggetto: divorzio-cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Le parti, previo ottenimento di provvedimento di omologa di separazione personale tra coniugi emesso da questo Tribunale nell'ambito del procedimento civile contraddistinto dal numero 1277/2022 RG, chiedono, concordemente, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
“1) I ricorrenti continueranno a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
2) Il sig. verserà alla sig.ra un assegno di mantenimento mensile di euro 250,00 Pt_1 Pt_2 entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico sul conto corrente intestato alla sig.ra Pt_2
3) La sig.ra rinuncerà alla corresponsione della sua quota a sé spettante del TFR Pt_2 eventualmente percepito dal sig. Pt_1
4) Le parti dichiarano di aver risolto tra loro ogni pendenza economica relativa a circostanze connesse al rapporto di matrimonio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 24.01.2025, Parte_1 Parte_2 hanno adìto il Tribunale per ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto RG (RI) il 22.04.1990, dal quale sono nati due figli, attualmente maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Il Tribunale di Avezzano ha dichiarato la separazione personale dei coniugi con sentenza n. 127/2024 emessa in data 16.04.2024.
All'udienza del 5 marzo 2025, celebrata ai sensi dell'art 127ter c.p.c., le parti hanno insistito per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ed hanno chiesto la conferma delle condizioni di cui al libello introduttivo.
Il Giudice istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione depositata in atti si evince che i coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza di separazione personale pubblicata da questo Tribunale in data 16.04.2024, passata in giudicato, di talchè deve ritenersi provato il titolo addotto a sostegno della domanda ex art. 3n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970.
2 Del pari, risulta pacifica tra le parti l'effettiva cessazione dei rapporti tra i coniugi e il protrarsi della separazione senza soluzione di continuità a far tempo dalla comparizione delle parti dinanzi al Tribunale nel procedimento di separazione, per il tempo necessario ai sensi dell'art. 3 della legge n. 898/1970.
Atteso il tempo trascorso dalla sentenza di separazione, non può che ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa essere ricostituita, come dimostrato anche dal contegno delle parti.
Le condizioni di divorzio stabilite dai coniugi nel ricorso sottoscritto, peraltro, non sono contrarie a norme imperative e, pertanto, possono essere recepite dal Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione.
3. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Pt_1
in data 22.04.1990 in RG (RI), trascritto presso
[...] Parte_2
il comune di RG (RI), Atto n.4 p.2 s. A, ufficio 1, anno 1990.
OMOLOGA le seguenti condizioni relative all'assegno di mantenimento a favore della sig.ra Pt_2
“2) Il sig. verserà alla sig.ra un assegno di mantenimento mensile di euro 250,00 Pt_1 Pt_2 entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico sul conto corrente intestato alla sig.ra ” Pt_2
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui sopra, da intendersi integralmente richiamate in questa sede.
DISPONE che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RG (RI) proceda alla annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge negli atti dello stato civile del comune italiano ove risulta registrato.
COMPENSA INTEGRALMENTE le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano il 10 marzo 2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Greco Dott. Leopoldo Sciarrillo
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