Articolo 6 della Legge 8 marzo 2001, n. 40
Articolo 5Articolo 7
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23 marzo 2001
Art. 6. Limiti di applicabilita' 1. I benefici di cui alla presente legge non si applicano a coloro che sono stati dichiarati decaduti dalla potesta' sui figli, a norma dell' articolo 330 del codice civile .
2. Nel caso che la decadenza intervenga nel corso dell'esecuzione della misura, questa e' immediatamente revocata.
Nota all'art. 6:
- Per il testo dell' art. 330 del codice civile vedasi in nota all'art. 1.
Entrata in vigore il 23 marzo 2001
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