CA
Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 09/09/2025, n. 1095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1095 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
Seconda sezione civile riunita in camera di consiglio con l'intervento dei GG.ri
Magistrati
DO.ssa Anna Bora Presidente
DO.ssa Annalisa Giusti Consigliere
DO. Federico D'Incecco Cons. Aus. Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n.739 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e promossa
DA in proprio ed in qualità di titolare della struttura ricettiva “La Parte_1
Caprareccia”, con sede in Piobbico (Pu), loc. Caprareccia n. 6, (P.I.: , P.IVA_1 rappresentato e difeso, in virtù di delega posta in calce all'atto di appello, dall'Avv.
Franco Varesi con studio in Traversetolo (Pr), Piazza Vittorio Veneto n. 5 a/b, ed elettivamente domiciliato, con il predetto legale, presso l'indirizzo p.e.c.
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(GI con sede in Urbania (PU), loc. Controparte_1 Controparte_2
Cà Madonna s.n.c., P.IVA , in persona del Presidente del C.d.A. e P.IVA_2 legale rappresentante, sig. , rappresentata e difesa, Controparte_3 congiuntamente e disgiuntamente fra di loro, dagli Avv.ti Adriano Blasi del Foro di Urbino, con studio in Cagli (PU), via De Gasperi n. 4, presso il quale elegge
1 domicilio, e Vincenzo AN del Foro di Pesaro, con studio in Pesaro, Strada Statale
Adriatica n. 28 giusta procura alle liti allegata in comparsa di risposta,
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n.106/2023, del Tribunale di Urbino, datata
07.07.2023, pubblicata il 10/07/2023, notificata il giorno 11/07/2023, relativa al procedimento civile n. 324/2018 r.g., avente ad oggetto: azione di responsabilità e risarcimento danni.
Conclusioni: le parti concludevano come da note telematiche depositate per l'udienza del 23.04.2025 riportandosi alle conclusioni GI formulate nei rispettivi atti di appello e costituzione.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Urbino definitivamente decidendo sulla domanda di risarcimento danni proposta da nei confronti della Parte_1
oggi volta ad ottenerne la condanna, Controparte_2 Controparte_1 ex art. 2043 c.c., al risarcimento di tutti i danni subiti nella struttura ricettiva “La
Caprareccia”, con sede in Piobbico (Pu), loc. Caprareccia n. 6 , anche in relazione all'episodio del giorno 23.04.2015, a causa della caduta di pietre e massi all'interno della struttura ricettiva, originata dall'espletamento dell'attività di brillamento mine all'interno della cava ed in occasione dello svolgimento dell'attività di estrazione, danni quantificati, quanto all'episodio del 23.04.2025, in € 9.456,40 o per quella diversa somma maggiore o minore, da determinarsi, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c. all'esito dell'istruttoria con rivalutazione monetaria e interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo e le spese successive tutte occorrende e occorrenti;
la rigettava condannando parte attrice alla refusione in favore di parte convenuta delle spese di lite. .
Il giudice di primo grado, giungeva al rigetto della domanda sul presupposto che dalla svolta istruttoria, consistita nella acquisizione documentale proposta dalle parti, in particolare verbale di sopralluogo redatto dai Carabinieri della Stazione di
Piobbico intervenuti in merito all'episodio del 23.04.2015, e nell'espletamento di prova per testi, la tesi fornita da parte attrice non fosse risultata provata.
Avverso l'anzidetta sentenza e per la riforma integrale della stessa, proponeva appello prospettando i motivi di doglianza in seguito riportati. Parte_1
2 L'appellante conviene in giudizio la (GI Controparte_1 P_
, chiedendo alla Corte adita, in via principale e nel merito: di accogliere il
[...] proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.106/2023, resa dal
Tribunale di Urbino, pubblicata il 10/07/2023, notificata il giorno 11/07/2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2043 cc della P_ nella causazione di tutti i danni, nessuno escluso, subiti e subendi da parte
[...] attrice tra i quali danno alla salute, danno non patrimoniale o morale, danno patrimoniale (danno emergente e lucro cessante), danno all'immagine, danni da perdita di clientela, danni materiali, per tutti i motivi dedotti in narrativa;
e per
l'effetto condannare ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 cc la Controparte_2 tenuto conto anche della parziale quantificazione del danno in € 9.456,40, relativa all'episodio del 23/04/2015 - al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, nessuno escluso, subiti e subendi dall'attore, per la somma che verrà determinata all'esito dell'istruttoria o per quella diversa somma maggiore o minore che Codesto Ill.mo Tribunale riterrà di Giustizia, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., previo espletamento di CTU. Il tutto con rivalutazione monetaria e interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo e le spese successive tutte occorrende e occorrenti. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre Iva e Cpa come per legge, con distrazione delle spese a favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria: di ammettere le istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico: 1) testimonianza dei GG.ri , DO. Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 ER
, in atti di primo grado meglio generalizzati 2) Espletamento Ctu cinetica
[...] finalizzata alla verifica della plausibilità delle volate di detriti all'interno della proprietà del Sig. in occasione dell'attività di esplosione mine da Parte_1
3 parte della cava di estrazione, e, in ogni caso, per tutte le motivazioni come in atto di citazione e memorie 183 VI° co. C.p.c. di primo grado meglio indicate.
L'appellata (GI , si costituiva in Controparte_1 Controparte_2 giudizio con richiesta di rigetto integrale dell'impugnativa proposta siccome infondata in fatto e diritto chiedendo alla Corte adita: in via pregiudiziale - di dichiarare la nullità della citazione ex art. 164, primo comma, c.p.c. per violazione dei termini di cui all'art. 166 c.p.c. e, per l'effetto, disporre conseguentemente;
sempre in via pregiudiziale - di dichiarare l'atto di appello: a) inammissibile per difetto assoluto di procura;
b) in subordine, inammissibile e/o manifestamente infondato, anche per assoluta genericità dei motivi, e, comunque, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; e, conseguentemente, disporre la discussione orale della causa secondo quanto previsto dall'art. 350 bis c.p.c..; in via preliminare -di dichiarare inammissibili le richieste istruttorie, la richiesta di rimessione in termini e la produzione documentale per intervenuta decadenza ex artt. 359, 183 e 244 c.p.c.
e/o per intervenuto giudicato interno;
sempre in via preliminare - di accertare e dichiarare la formazione del giudicato interno quanto meno con riferimento al rigetto della richiesta di risarcimento dei danni asseritamente conseguenti: a) alla presenza di polveri (nocive), di rumori e del “terremoto”; b) alla perdita di clientela e alla presenza di cattivi odori. In via principale nel merito - anche ed eventualmente previo accertamento – incidenter tantum – dell'illiceità e/o illegittimità urbanistica ed edilizia dei manufatti di proprietà del Sig. ubicati in Località Parte_1
“La Caprareccia” e dell'illiceità e/o illegittimità amministrativa delle attività agrituristica e di somministrazione di cibi e bevande esercitate dal Sig.
[...] in Località “La Caprareccia”, respingere, perché infondato e, comunque, Pt_1 non provato, l'appello promosso dal sig. . in ogni caso con vittoria Parte_1 di compenso professionale e spese di lite.
Quindi la causa, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe precisate, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 23.04.2025.
L'appellante, a sostegno del proposto gravame, poneva i seguenti motivi:
1) In relazione all'interpretazione e valutazione, limitatamente all'episodio dannoso del 23.04.2015 per cui è stato chiesto il risarcimento, del verbale di sopralluogo dei
Carabinieri di Piobbico. Parte appellante ritiene che gli elementi di fatto accertati
4 dai Carabinieri intervenuti in occasione del riferito episodio dannoso del
23.04.2015 (presenza di pietre e detriti sull'intera proprietà di esso appellante, presenza di danni alla struttura, compatibilità dei detriti rinvenuti con il materiale lavorato nella cava, avvenuta esplosione all'interno della cava, nella medesima data
(23.04.2015) dell'evento dannoso, dovuta al brillamento di una mina esplosiva) avrebbero dovuto condurre il giudicante, in corretta applicazione delle norme disciplinanti la prova per presunzioni, a ritenere sussistente il nesso causale tra l'attività di brillamento mina effettuato nella cava gestita dalla convenuta e il verificarsi dei danni accertati all'interno della proprietà attorea con conseguente riconoscimento di responsabilità risarcitoria a carico della convenuta.
2) In relazione all'accertamento del danno. Si censura, altresì, la sentenza impugnata nella parte in cui il giudicante del tutto erroneamente ed illogicamente ha escluso la risarcibilità del danno richiesto sulla circostanza che l'attività e la cava, gestita dalla convenuta, esistessero da prima della struttura ricettiva di proprietà dell'appellante e che l'attività di estrazione fosse ricominciata in data
(8.05.2013) anteriore a quella (fine anno 2014) di acquisizione della struttura ricettiva “La Caprareccia” da parte dell'attore. Rileva, infatti, parte appellante che l'anteriorità di esercizio della cava sia sconfessata dalla produzione documentale allegata all'atto di appello (autorizzazione sanitaria all'attività di agriturismo del
26.01.2008 - autorizzazione sanitaria all'attività di piscina 16.10.2009) e che, in ogni caso, la risarcibilità del danno da fatto illecito ex art. 2043 c.c. non possa essere negata sulla base della preesistenza dell'attività danneggiante rispetto a quella danneggiata.
3) In relazione all'interpretazione ed ammissione dei mezzi istruttori, espletati e richiesti. Parte appellante censura di erroneità la ritenuta irrilevanza ai fini del decidere, poiché relativa ad episodi di poco conto riferiti all'attività legittima svolta della cava, della testimonianza resa dalla teste di parte attrice, sig.ra Tes_4 che ebbe a riferire “ …quando facevano esplodere le mine arrivava un po' di polvere, sentivo anche i rumori ma più che altro erano le polveri che arrivavano nelle strutture. Ho visto anche detriti in terra ma non ho mai assistito alla pioggia di detriti.” dato che la citata testimonianza, proveniente da ex dipendente ed in inquilina del di esso appellante, ben avrebbe potuto e dovuto essere utilizzata,
5 unitamente agli elementi di fatto accertati dai Carabinieri intervenuti in occasione del riferito episodio dannoso del 23.04.2015 (presenza di pietre e detriti sull'intera proprietà di esso appellante, presenza di danni alla struttura, compatibilità dei detriti rinvenuti con il materiale lavorato nella cava, avvenuta esplosione all'interno della cava, nella medesima data (23.04.2015) dell'evento dannoso, dovuta al brillamento di una mina esplosiva) per ritenere, sempre in applicazione delle norme disciplinanti la prova per presunzioni, provato il verificarsi dell'evento di danno e, quindi, la responsabilità risarcitoria della convenuta. Ulteriore censura è, poi, rivolta: a) alla mancata ammissione della prova testimoniale articolata da parte attrice a mezzo dei testi GG.ri , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
DO. che ben avrebbero potuto supportare ulteriormente la ER domanda risarcitoria promossa;
b) alla mancata ammissione di c.t.u. volta alla verifica della plausibilità della precipitazione di detriti all'interno della proprietà di esso appellante in occasione dell'attività di esplosione mine da parte della cava di estrazione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello non è meritevole di accoglimento e viene rigettato per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, nello scrutinare e decidere le eccezioni pregiudiziali e preliminari come sollevate da parte appellata nel proprio atto di costituzione, deve dirsi che :
a) non merita accoglimento l'eccezione pregiudiziale di nullità, ex art. 164 primo comma c.p.c., dell'atto di citazione in appello per violazione dei termini di costituzione ( 70 gg. prima dell'udienza fissata in citazione) da concedersi al convenuto ex art. 166 c.p.c. come riformato ex art. 3, comma 4, lett. d) del D. L.vo
31.10.2024 n. 164 ( Decreto Correttivo Riforma Cartabia) applicabile, ai sensi dell'art. 7 comma 1 del medesimo decreto, al presente procedimento dato che lo stesso risulta introdotto successivamente al 28.02.2023. Nel caso di specie, infatti, trova applicazione l'art. 347 c.p.c. ( forme e termini della costituzione in appello) come riformato dal citato Decreto Correttivo che, appunto, prevede come le parti diverse dall'appellante e, quindi, l'appellato debbano costituirsi nel termine di <<
…almeno 20 giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione o di quella fissata ai sensi dell'art. 349 bis…>> termine correttamente indicato dall'appellante
6 nell'atto di citazione introduttivo dell'odierno gravame;
b) non meritano accoglimento le eccezioni di inammissibilità dell'appello per eccepito difetto assoluto di procura o, comunque, per genericità dei motivi e manifesta infondatezza ex art. 348 bis c.p.c.. Quanto all'eccepito difetto assoluto di procura in capo al legale
( Avv. Franco Varesi) di parte appellante, per mancata attestazione di conformità all'originale della procura alle liti depositata in appello, l'infondatezza della eccezione deriva dall'assorbente circostanza che la procura alle liti, anche per il presente grado di giudizio, era GI stata validamente conferita con la procura alle liti rilasciata in primo grado in calce all'atto di citazione, depositata in copia attestata conforme, ove è dato appunto leggere << Il sottoscritto CP_4
…delega a rappresentarlo e difenderlo nel presente procedimento ed in ogni altra procedura connessa per ogni fase e grado comprese esecuzioni anche di terzo
l'Avv. Claudio Defilippi del Foro di Milano e l'Avv. Franco Varesi del Foro di
Parma…>> (cfr atto di citazione in primo grado in fasc. di primo grado parte appellante). Quanto invece alla eccepita inammissibilità dell'appello ex art. 342
c.p.c., dato che quella ex art. 348 bis c.p.c. è stata GI implicitamente rigettata data la fissazione dell'udienza di trattazione ex art. 350 c.p.c., l'infondatezza dell'eccezione deriva dalla applicazione dell'univoco orientamento della Suprema
Corte secondo cui, affinché l'impugnazione sia ammissibile, è sufficiente che la stessa contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti criticati della sentenza gravata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando, alla parte volitiva, una parte argomentativa tendente a confutare e contestare le ragioni addotte dal primo Giudice, senza la necessità dell'utilizzo di formule sacramentali, né della redazione di un progetto alternativo di decisione, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass.
Civ. 27.06.2018 n. 16914; Cass. Civ. 17.01.2018 n. 932; Cass. Civ. 14.09.2017 n.
21336; Cass. Civ. 05.05.2017 n. 10916; Cass. Civ. SS.UU. 16.11.2016 n. 27199).
Infatti, dalla lettura dell'atto introduttivo della causa in esame si evincono chiaramente sia le statuizioni impugnate, sia l'esposizione delle ragioni poste dal a sostegno dell'azionato gravame. c) Pt_1 merita, invece, di essere accolta l'eccezione di inammissibilità delle
7 richieste istruttorie come riproposte in appello da parte appellante nonché delle nuove produzioni documentali avutesi da parte appellante in uno con l'atto di appello. La richiesta di ammissione della prova testimoniale cosi come articolata in atto di appello dalla odierna parte appellante con riferimento alla prova per testi per la parte che, GI articolata e richiesta in primo grado, non veniva ammessa è inammissibile per difetto di specifica impugnazione. Parte appellante si limita, infatti, a riproporre una prova testimoniale GI motivatamente non ammessa dal Giudice di primo grado, giusta ordinanza del 9.10.2019
(Cfr. Ordinanza in atti), senza, tuttavia, proporre una specifica impugnazione motivando le ragioni per le quali si ritiene di ravvisare nell'esclusione un “error in procedendo” del primo Giudice.
Al riguardo si osserva che, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, affinchè si possa devolvere al Giudice di appello la questione relativa all'ammissione di una prova testimoniale GI motivatamente non ammessa in primo grado occorre “…illustrare le ragioni per le quali si ritiene che la prova esclusa sia invece rilevante ai fini della decisione della controversia, in modo tale da dimostrare l'errore procedurale attribuibile al Giudice che quella rilevanza non ha invece riconosciuto.” ( c.f.r. ex multis Cass. Civ. n. 18742/2016).
D'altra parte l'appellante si limita unicamente ad indicare i testi ( sigg.ri Tes_1
, DO. ) ma non i
[...] Testimone_2 Testimone_3 ER capitoli di prova sui quali sentirli e, in ogni caso, anche volendo riferirsi ai capitoli di prova articolati nelle memorie 183, 6° comma n.2 c.p.c. depositate in primo grado da parte attrice la prova a mezzo dei primi tre testimoni indicati ( sigg.ri Tes_1
) sarebbe inammissibile considerato che i
[...] Testimone_2 Testimone_3 capitoli di prova indicati ( da n12 al n. 16), come condivisibilmente rilevato dal giudice di primo grado, sono formulati in modo generico e valutativo e sono, comunque, ininfluenti al fine del decidere;
mentre quella capitolata con riferimento al teste DO. ( capitoli dal n. 17 al 19) sarebbe ininfluente poiché ER riferentesi a episodio, accaduto nell'anno 2018 a carico del sig. CP_5 diverso da quello oggetto del contendere in appello. Quanto, invece, alla inammissibilità e non utilizzabilità al fine del decidere della produzione, nel
8 presente grado, della documentazione allegata da parte appellante sub doc. n. 3)
(Autorizzazione sanitaria all'attività di agriturismo del 26/01/2008) e 4)
(Autorizzazione sanitaria all'attività di piscina 16/10/2009) dell'atto di appello, essa deriva dal disposto dell'art. 345 c.p.c. dato che la predetta documentazione, datata rispettivamente 26.01.2008 e 16.10.2009, era GI esistente al momento dell'introduzione del giudizio di primo grado e ben poteva e doveva essere prodotta nel rispetto dei concessi termini ex art. 183 c.p.c. anche considerato che l'esigenza di produrla, a sostegno della tesi della preesistenza dell'attività esercitata dall'attore rispetto a quello della cava, era GI sorta a seguito della costituzione di parte convenuta in primo grado né, d'altra parte, l'appellante ha dimostrato di non aver potuto provvedere a ciò per causa ad essa non imputabile ( cfr. ex multis Cass. Civ.
04.04.2013 n.8224). d) merita, infine, accoglimento l'eccezione di intervenuto giudicato interno con riferimento alle domande di danni asseritamente conseguenti alla presenza di polveri, rumori, alla perdita di clientela e alla presenza di cattivi odori dato che, come evincibile dall'esame della parte motiva dell'atto di appello e in particolare dei capi della sentenza di primo grado sottoposti ad impugnativa ( cfr. pag.3) atto di appello) la stessa è stata limitata al rigetto della domanda di risarcimento relativa all'episodio dannoso del 23.04.2015 per il quale si quantificava il danno in € 9.456,40.
Quanto al merito dell'impugnativa i motivi di gravame, da trattarsi in maniera congiunta per ragione di connessione, sono infondati.
Alcuna valida censura può rilevarsi a carico della gravata sentenza relativamente alla ricostruzione, operata dal giudice di prime cure, dei fatti per cui è causa ed al conseguente giudizio di rigetto della domanda, essendo, la stessa, basata su una attenta valutazione, da parte del Tribunale, delle risultanze istruttorie, costituite dalle deduzioni di fatto della stessa parte attrice e convenuta nonchè dall'esame delle prove documentali acquisite e delle risultanze della svolta istruttoria orale in quanto il Giudice ha esaustivamente, quanto correttamente, motivato le ragioni della propria decisione.
In effetti quanto al dedotto evento di danno del 23.04.2015 non può dirsi che parte attrice, odierna appellante, abbia assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante
9 ex art. 2043 c.c. relativamente al verificarsi del danno e alla riconducibilità causale dello stesso all'agire della convenuta, odierna appellata.
Dall'esame, infatti, del verbale di sopralluogo effettuato dai Carabinieri della
Stazione di Piobbico presso la struttura agrituristica “La Caprareccia” in data
23.04.2015 alle ore 15.30 a seguito del riferito sinistro è dato testualmente, unicamente, leggere <<…su parte della pavimentazione della struttura ed in particolare sul selciato nei pressi della piscina erano presenti delle pietre. Danni erano accertati anche sui vetri di una casetta adibita a sauna. Il Parte_1 riferì che le pietre presenti erano state scaraventate all'interno della sua proprietà
a seguito dell'esplosione di una mina dalla vicina cava di Giorgio a Cerbara durante la mattinata del 23.04.2015. >> ed ancora <Da quanto potuto appurare, sul luogo erano presenti numerose pietre ma solamente un punto di impatto con il terreno. I danni evidenziati all'interno della piscina non erano databili e non si era in grado di stabilire la causa delle fessure notate sulla superficie gommosa del pavimento della stessa. Le pietre rinvenute, erano compatibili con il materiale lavorato nella cava ed era confermato che nella mattinata del 23.04.2015 era stata fatta brillare una mina.>> ( cfr. verbale di sopralluogo CC Piobbico sub doc. n.9) in fasc. primo grado parte attrice confermato in sede di prova testimoniale (cfr. verbalizzazioni di ud. del 13.02.2020 in atti) dai Carabinieri sottoscrittori) da cui si evince come: a) la dinamica di sinistro ( pioggia di detriti all'interno della struttura agrituristica a seguito di brillamento di mina nella vicina cava e verificarsi di danni) sia ricostruita sulla base delle sole dichiarazioni rese dalla parte attrice;
b) non è stata indicata la presenza sui luoghi di testimoni dell'accaduto che potessero confermare la dinamica riferita da parte attrice;
c) pur riscontrata la presenza sul selciato, in prossimità della piscina, di detriti/pietre i danni (fessure sul rivestimento gommoso costituente il pavimento della piscina) riscontrati a carico della piscina risultavano non databili nè riferibili causalmente alla presenza di detriti riscontrata.
D'altra parte la documentazione fotografica prodotta in fascicolo di primo grado da parte attrice, a provare la presenza, all'interno della struttura agrituristica di proprietà, di detriti nonché di danneggiamenti riferibili al dedotto evento del
23.04.2015, non è utilizzabile a tal fine essendo, quella prodotta sub doc.ti 2, 2bis,
2 ter, riferita a evento del 31.03.2014; quella prodotta sub doc.ti 5, 5 bis, 5 ter, 5
10 quater, riferita a fatto avvenuto il 17.06.2014 e GI risarcito, e, quella di cui al doc.
n.12), riferita a fatto del 12.06.2018 ( cfr. atto di citazione in primo grado pag. 2) e ciò determina l'impossibilità di valutare tale materiale quali indizi idonei, unitamente al fatto che il giorno dell'evento ( 23.04.2015) nella cava convenuta si fece brillare una mina, per giungere alla prova presuntiva del verificarsi dell'evento di danno.
La dinamica di sinistro come riferita da parte attrice è risultata, altresì, non suffragata dalla svolta prova per testi dato che nessuno dei testimoni addotti al riguardo ha riferito confermandolo sull'evento del 23.04.2015 ( cfr. testimonianze sig.ri in verb. ud. 13.02.2022, sig. ra in verb. ud. Testimone_5 Tes_4
21.01.2021, sig. in verb. ud. 21.01.2021, sig. in Parte_2 Controparte_6 verb. ud. 21.01.2021).
La carenza di elementi di prova, anche da mancato espletamento di istruttoria tecnica preventiva, circa il verificarsi dell'evento di danno e sua riferibilità causale alle attività (brillamento mina) svolte all'interno della cava convenuta il giorno
23.04.2015, determina l'inammissibilità della richiesta di espletamento di c.t.u. dinamica da ritenersi meramente esplorativa.
Alla luce di quanto sopra la sentenza di primo grado merita, quindi, integrale conferma.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Stante la proposizione dell'impugnativa successivamente al 30 gennaio 2013, nonché il relativo rigetto, ricorrono le condizioni processuali per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228 (Legge di Stabilità 2013) che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del Testo Unico di cui al D.P.R. 30.05.2002
n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della (GI Parte_1 Controparte_1 CP_7
[...] ed avverso la sentenza in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione, richiesta
[...] ed istanza disattesa o assorbita così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n.106/2023, del Tribunale di Urbino, datata 07.07.2023, pubblicata il 10.07.2023, notificata il giorno 11.07.2023;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del grado che liquida in complessivi € 3.600,00 = di cui € 1.000,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva ed € 1.800,00 per la fase decisionale, oltre al 15% a titolo di rimborso spese generali, I.v.a. e C.a.p., come per legge;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228/2012, la ricorrenza dei presupposti pocessuali per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il proposto appello, a norma del comma
1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Ancona, lì 23.07.2025
Il Cons. Aus. Relatore Il Presidente
DO. Federico D'Incecco DO.ssa Anna Bora
12