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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 12/04/2025, n. 842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 842 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott.ssa Antonella Guerra Presidente dott.ssa Silvia Rizzuto Giudice rel. dott.ssa Virginia Manfroni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 85/2023 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
( ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. ANNA MARIA BIGON che la rappresenta e difende come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE contro
( ) CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. PAOLO PALAMARA che lo rappresenta e difende come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
Con note depositate ex art. 127 ter c.p.c. le parti hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 15 Conclusioni di parte ricorrente: “Nel merito, in via principale:
1. Assegnarsi la casa coniugale con i suoi arredi alla IG.ra la quale vi Parte_1
abiterà con i tre figli , e;
_1 Per_2 Per_3
2. Disporsi l'affidamento condiviso del figlio minore alla IG.ra ; Per_3 Parte_1
3. Il padre avrà il diritto e dovere:
- di vedere e tenere con sè il figlio, due pomeriggi a settimana anche non consecutivi a scelta, tenuto conto delle proprie eIGenze lavorative e modulando le visite stesse sulla base della età del bambino e degli impegni della IG.ra ; Parte_1
- di vederlo e tenerlo con sè due fine settimana al mese alternati il sabato pomeriggio e la domenica;
- di vederlo e tenerlo con sè nel corso delle festività natalizie, pasquali e infrannuali, secondo un criterio dell'alternanza con la madre, secondo un'equa ripartizione;
- di vederlo e tenerlo con sè due o tre settimane anche non consecutive durante l'estate, da concordare entro fine maggio di ogni anno, qualora la loro crescita ed autonomia lo consentiranno;
In ogni caso sempre secondo le indicazioni fornite dal servizio sociale territorialmente competente incaricato;
4. Le parti precisano che le condizioni di esercizio della genitorialità di cui sopra potranno essere tra loro variate a seconda della necessità proprie e, soprattutto, dei figli, cercando di far scorrere tra loro la massima comunicazione per migliorare sempre di più la collaborazione nell'individuare le scelte migliori per assicurare ai figli la crescita più sana e serena;
5. Dichiararsi il IG. tenuto a versare a favore della IG.ra , CP_1 Parte_1
quale contributo per il mantenimento dei figli , e , la somma mensile _1 Per_2 Per_3 nella misura complessiva di € 1.050,00, da versarsi a mezzo di bonifico bancario permanente con valuta fissa entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo Istat, come disposto dalla Presidente Dott.ssa A. Guerra con Provvedimenti provvisori ed urgenti del 08 maggio 2023;
6. Dichiararsi il IG. tenuto a versare un contributo al mantenimento della CP_1 IG.ra pari ad € 350,00 mensili, come disposto dalla Presidente Dott.ssa Parte_1
A. Guerra con Provvedimenti provvisori ed urgenti del 08 maggio 2023;
pagina 2 di 15
7. Dichiararsi il IG. tenuto a sostenere il 60% delle spese straordinarie occorrenti CP_1
al mantenimento dei figli come da protocollo che qui si elencano:
- spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio Sanitario Nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche, ticket per trattamenti sanitari erogati dalS.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante;
- spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e trattamenti chirurgici;
- spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasposto pubblico;
- spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
- spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
spese per babysitting;
viaggi e vacanze senza genitori;
8. Disporsi il versamento degli assegni mensili di contributo al mantenimento dei figli e della IG.ra direttamente dal datore di lavoro del IG. , INOVYS Parte_1 CP_1
LOGISTIC S.P.A. con sede legale in via Giovanni Boccaccio 14 - 20123 P.IVA_1
MILANO (MI), ed in particolare presso l'unità operativa IMP STEF VERONA - via Cesare
Battisti 112 - 37057 SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR);
9. Disporsi l'assegno unico interamente in favore della IG.ra ; Parte_1
10. Anche congiuntamente, in accoglimento dell'istanza 473BIS.39 c.p.c. presentata in data
05.03.2024,:
1. emettersi un provvedimento di ammonimento nei confronti del IG. , quale genitore CP_1
inadempiente;
pagina 3 di 15
2. individuarsi, ai sensi dell'articolo 614-bis c.p.c., la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
3. condannarsi il IG. al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da CP_1
un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende;
4. condannarsi il IG. al risarcimento dei danni a favore dell'altro genitore o, anche CP_1
d'ufficio, dei minori;
11. Autorizzarsi l'inserimento dei figli minori nel passaporto e/o ogni documento valido per
l'espatrio e disporsi che il pagamento di tali spese avvenga alla fine di ogni mese su presentazione della documentazione di spesa;
In via subordinata istruttoria: ammettersi prova per interpello e per testi su tutte le circostanze di cui alla memoria ex art.
183, co. 6 n. 2 c.p.c.;
Con i medesimi testi, e riserva di altri all'occorrenza, sin da ora, si chiede l'abilitazione alla prova contraria, diretta e indiretta, rispetto a qualsivoglia altra circostanza che verrà ex adverso dedotta a prova e sarà ritenuta ammissibile.
Si chiede che i IGg. , e CP_2 Controparte_3 Controparte_4
vengano sentiti a mezzo di testimonianza scritta ex art. 257 bis c.p.c.. Controparte_5
Si chiede, inoltre, ove ritenuto necessario, disporsi indagini a mezzo della Polizia Tributaria sulle capacità patrimoniali del IG. . CP_1
Con ogni ulteriore riserva istruttoria.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Conclusioni di parte resistente: “che il Tribunale di Verona voglia rigettare ogni richiesta, pretesa e conclusione di parte ricorrente, e voglia accogliere le seguenti conclusioni:
1) Il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori;
Persona_4
compatibilmente alle eIGenze di studio ed agli impegni extra-scolastici del minore, tenuto conto dell'attività di lavoro del , che egli svolge in quel di Reggio Emilia, il padre CP_1
terrà il minore con sé il sabato pomeriggio, a settimane alterne, dall'ora di pranzo fino alle ore 18; durante le vacanze estive il minore rimarrà con il padre 15 giorni, in periodo da concordare in funzione delle ferie dei genitori, oltre alla metà delle vacanze di Natale e di
pagina 4 di 15 quelle di Pasqua, condizioni che potranno essere variate a seconda della necessità lavorative proprie e di studio del minore.
2) La IGnora continuerà a vivere con i figli nella casa familiare di Parte_1 proprietà di entrambi i coniugi, di cui il pagherà l'intera rata mensile di mutuo CP_1
ipotecario.
3) Il IGnor corrisponderà alla moglie un assegno mensile di euro 500 (cinquecento) CP_1
a titolo di concorso per il mantenimento del figlio minore e delle figlie MAnni e _1
, non ancora economicamente autosufficienti, importo indicizzato annualmente Per_2
secondo i prescritti indici Istat e da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo Famiglia del
Tribunale di Verona.
4) L'assegno unico familiare verrà attribuito interamente alla IG.ra . Parte_1
5) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
In via istruttoria:
Si producono i seguenti documenti:
1)Busta paga giugno 2024 CP_1
2)Busta paga luglio 2024 CP_1
3)Busta paga agosto 2024 CP_1
4)Estratto conto corrente 31.3.24-30.6.24 CP_1
Con riserva di depositare l'estratto conto al 30.9.24, non ancora nella disponibilità del
. CP_1
Si chiede che il Giudice voglia ammettere prova per interpello e per interrogatorio formale della controparte e per testi sulle circostanze di seguito capitolate :
1) Vero che il padre, ogni volta che ne avrebbe diritto, vede i figli con difficoltà a causa della condotta ostruzionistica della madre?
2) Vero che il padre viene a conoscenza del percorso terapeutico dei figli solo tramite i loro insegnanti, sanitari e gli assistenti sociali?
3) Vero che la relazione del IG. con la IG.ra è di molti mesi successiva CP_1 Persona_5
alla separazione di fatto?
4) Vero che il ha sempre acquistato per i figli tutti i beni necessari sia per lo studio CP_1
che per lo svago?
pagina 5 di 15 5) Vero che il IG. prestò al fratello , per l' acquisto di un'auto e per le Controparte_6 CP_1
spese di acquisto ed allestimento della nuova abitazione, la somma di Euro 28.000, di cui
10.060 mediante bonifico in data 17.11.2020, il resto corrisposto in contanti in più occasioni negli anni 2019-2020 e 2021?
6) Vero che il IG. nell' autunno dell'anno 2022 ne pretese la restituzione? Controparte_6
7) Vero che la IG.ra ha sempre avuto libero accesso ai conti correnti Parte_1
cointestati con il marito?
8) Vero che la IG.ra ha svolto attività di lavoro negli anni 2021 e 2022? Parte_1
Si indicano a testi su tutte le circostanze sopra indicate i IGg.ri: , Via Parte_2
Gorizia, 2/2, 46048 Roverbella (MN), , Via Pietro Paolo Martinati, 2, 37131 Persona_5
Verona, , via Starza Piccioli, 68, 80048 Sant'Anastasia (NA), , Controparte_6
, viale dell'Arcella, 3, 35132 Padova, , via Parte_3 Parte_4
Brigata Italia, 4, 37069 Villafranca di Verona, Fraz. Quaderni, , via Centro, Parte_5
72Q, 37135 Verona.
Si chiede abilitazione a prova contraria diretta ed indiretta su tutte le circostanze contenute nei capitoli di prova ex adverso dedotti che venissero ammessi.
Con ogni ulteriore riserva istruttoria.
Conclusioni del PM: “nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con sentenza n. 323/24 pronunciata da questo Tribunale in data 7.4.2024 è stata dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1 [...]
, disponendo, con separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio per la decisione CP_1
sulle ulteriori domande.
Esaurita la fase istruttoria le parti hanno precisato le conclusioni nei termini di cui in epigrafe.
Osserva il Collegio che residuano da decidere le domande di affidamento del figlio minore , modalità di visita, assegnazione della casa familiare, contribuzione al Per_3
Per_ mantenimento dei figli , e e della moglie. Per_2 Per_3
pagina 6 di 15 La domanda di addebito della separazione, inizialmente avanzata, deve ritenersi rinunciata atteso che non è stata riproposta in sede di precisazione delle conclusione né allegata e motivata nei successivi scritti conclusivi.
Nel corso del procedimento non si è proceduto all'ascolto dei figli minori in quanto presentano tutti problematiche di gravità tale che ne hanno reso inopportuno l'ascolto.
Per_ La MA , per il vero da poco MAnne al momento del'instaurazione del procedimento, è seguita dal Centro di Salute Mentale ed è descritta come una ragazza con importanti fragilità psicologiche.
che al momento dell'instaurazione del procedimento era ancora minorenne, Per_2
presenta una grave forma di autismo con importante compromissione delle aree dell'interazione sociale reciproca, del linguaggio, della comunicazione, rigidità comportamentae e difficoltà a tollerare le frustrazioni. Sino alla MA età è stata seguita dal Centro per l'autismo e necessita tuttora della presenza e della supervisione costante dell'adulto.
presenta un disturbo dello spettro autistico, è seguito da NPII ed ha insegnante Per_3
di sostegno.
a) Affidamento e frequentazione dei figli
Per_ La IA , nonostante quanto riferito circa le sue fragilità, è MAnne sicché nulla viene disposto in punto di affidamento.
Per quanto concerne la IA la stessa, nelle more del giudizio, è diventata Per_2
MAnne. Sebbene la IA sia persona con necessità di sostegno intensivo (cfr. Per_2
documentazione medica in sub doc. 14 e 20), in conformità al prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità nulla va disposto in ordine all'affidamento, esclusivo o condiviso, venendo meno con la MA età la presunzione di incapacità (come pure la responsabilità dei genitori) e non essendo automatica la mancanza di capacità di agire del figlio MAnne portatore di handicap, che deve essere accertata eventualmente, in via parziale o totale, nei giudizi specifici di interdizione, inabilitazione od amministrazione di sostegno (cfr. Cass. 12977/2012; Cass., ord. 21819/2021).
L'art. 337 septies, secondo comma, c.c. dispone, tuttavia, che “Ai figli MAnni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori” e la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di separazione pagina 7 di 15 giudiziale dei coniugi, per i figli MAnni che si trovino in tale condizione, trovano applicazione le ulteriori disposizioni previste in favore dei figli minori, quali quelle in tema di visite, di cura e di mantenimento da parte dei genitori non conviventi, di assegnazione della casa coniugale (cfr. Cass. 12977/2012; Trib. di Potenza 12-1-2016 secondo cui “l'obbligo di prendersi cura del figlio - consistente nel dovere di apprestare quel complesso di attenzioni, di premura e di atti di assistenza ed ausilio di cui il figlio non ancora MAnne necessita per vivere la propria quotidianità - deve ancor più ipotizzarsi (grazie all'introduzione nell'ordinamento dell'ormai abrogato art. 155 quinquies c.c. ed ora dell'art. 337 septies, co. 2
c.c.) se esso è dettato in favore del figlio MAnne portatore di patologia invalidante, specie nel caso di infermità totale, riguardante sia la sfera psichica che la sfera fisica”).
Ne consegue che con riferimento alla IA che insieme ai fratelli, vive con la Per_2
madre in maniera stabile, va comunque garantita la continuità del rapporto padre-IA attraverso la regolamentazione del diritto-dovere di visita del padre.
Il padre avrà quindi il diritto-dovere di tenere la IA a fine settimana alternati Per_2
il sabato o la domenica pomeriggio.
Il figlio è minore;
nonostante la conflittualità emersa in giudizio e il tempo Per_3
ridotto che il ragazzo trascorre con il padre va confermato l'affido condiviso, già disposto in sede presidenziale e richiesto da entrambi i genitori, non intravedendosi motivi ostativi a tale forma ordinaria di regolamentazione della responsabilità genitoriale.
Il minore, sin dalla separazione avvenuta nel 2021, ha sempre vissuto insieme alle due sorelle con la madre presso l'abitazione familiare.
Deve dunque essere confermato il collocamento prevalente dello stesso presso la madre come concordemente richiesto dalle parti.
Tenuto conto dell'età del minore, della regolamentazione in fatto sino ad ora adottata (il minore non ha mai di fatto dormito a casa del padre che non ha ancora allestito un'abitazione idonea ad ospitare i figli) ritiene il Collegio che il padre avrà il diritto – dovere tenere con sè il figlio di vederlo e tenerlo con sè due fine settimana al mese alternati il sabato pomeriggio o la domenica;
metà delle vacanze natalizie, pasquali e infrannuali, natalizie con alternanza del giorno di Natale e di Capodanno, tre giorni durante le vacanze Pasquali con alternanza di
Pasqua e successivo Lunedì, quindici giorni anche non consecutive durante le vacanze estive da comunicare entro la fine di maggio.
pagina 8 di 15 b) assegnazione della casa familiare
Dal collocamento prevalente del figlio minore e dalla convivenza della madre con la IA persona con necessità di sostegno intensivo, discende l'assegnazione della casa Per_2
familiare alla ricorrente come concluso dalle parti.
Il Collegio prende poi atto dell'impegno assunto dal IG. di pagare l'intera rata CP_1
mensile di mutuo ipotecario, impegno che verrà considerato in relazione alle statuizioni di natura economica.
c) Mantenimento dei figli
Per_ Per quanto concerne infine il mantenimento dei figli, si osserva che la IA è MAnne ma non è economicamente autosufficiente.
La IA MAnne persona con disabilità che presenta una grave forma di Per_2
autismo e necessita della presenza e della supervisione costante dell'adulto, si trova in una condizione assimilabile a quella di un minore e dunque ha diritto al riconoscimento di un contributo permanente al proprio mantenimento.
Tale diritto non può ritenersi eliso dalla pensione di € 1.266,81 percepito dalla IA
trattandosi di un'erogazione a fini assistenziali, il cui utilizzo soggiace ad Per_2
autorizzazione del giudice tutelare. “Con la indennità di accompagnamento e le altre provvidenze in favore di invalidi, lo Stato si fa carico non già dei doveri genitoriali, ma della condizione di specifico svantaggio che riguarda la persona (e di conseguenza il caregiver) in attuazione dei doveri di solidarietà propri del nostro sistema costituzionale, che persegue la uguaglianza sostanziale dei consociati, tramite interventi positivi in favore dei soggetti svantaggiati, al fine di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona
(artt. 2 e 3 Cost.). Anche a voler considerare che l'indennità di accompagnamento compensi interamente la condizione di particolare svantaggio data dalla invalidità, e quindi riporti
l'assetto familiare in condizioni di equilibrio e di parità rispetto alla condizione delle famiglie non colpite dalla condizione patologica di uno dei suoi componenti, resta comunque il dovere di fare fronte a quelle che sono le comuni e correnti eIGenze di vita del figlio, in proporzione ai redditi ed alle sostanze di cui ciascuno dispone, secondo le regole che riguardano la genitorialità (artt. 147 e 337 ter c.c.). .. la circostanza che un minore benefici, in ragione della patologia da cui è affetto, di pensione di invalidità ovvero di indennità di accompagnamento non comporta il venir meno del diritto del genitore convivente a percepire
pagina 9 di 15 il mantenimento da parte dell'altro genitore, in proporzione ai redditi di quest'ultimo, al fine di fare fronte alle eIGenze organizzazione domestica e di cura, educazione e istruzione del minore, tenuto conto della finalità meramente assistenziale delle suddette provvidenze, le quali non escludono l'obbligo di mantenimento da parte del genitore, direttamente derivante dagli art. 147 e 337 ter c.c.” (Cass. 10423 del 2023). Di tale importo si terrà comunque conto nella valutazione complessiva degli oneri di mantenimento a carico del IG. . CP_1
Anche per il minore , collocato in via quasi esclusiva con la madre, va Per_3
evidentemente riconosciuto alla madre un assegno per il suo mantenimento, che dovrà tenere conto della sostanziale mancanza di mantenimento diretto da parte del padre.
d) Assegno di mantenimento per la ricorrente
Ai sensi dell'art. 156, comma 1, c.c., “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce
a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”.
Presupposti che devono concorrere affinché il giudice conceda l'assegno di mantenimento sono, quindi, la non addebitabilità della separazione al coniuge a cui favore viene disposto il mantenimento, la mancanza per il beneficiario di adeguati redditi propri e la sussistenza di una disparità economica tra i coniugi.
Circa la quantificazione dell'assegno di mantenimento, accertato il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, occorre verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione. In quest'ambito, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in favore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue eIGenze.
pagina 10 di 15 Tali essendo i principi regolatori della materia, ritiene il Collegio che sussistano senza dubbio i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento a favore della ricorrente.
La IG.ra non risulta aver lavorato durante il matrimonio che è durato 17 Parte_1
anni. All'udienza del 31.3.2023 la ricorrente ha dichiarato di aver svolto nell'estate del 2022 un lavoro di pulizie con contratto a chiamata;
il resistente ha riferito di alcuni lavori di pulizia che la stessa avrebbe svolta in costanza di matrimonio ma di tale allegazione non ha fornito alcuna prova.
La scelta della ricorrente di non lavorare deve evidentemente ritenersi condivisa soprattutto in ragione della condizione di fragilità di tutti e tre i figli con particolare e intensi necessità di cura. Basti pensare che la IA diventata MAnne e terminata la Per_2
scuola, necessita sempre della costante supervisione di un adulto e questo rende ancor più difficile il reperimento di un'occupazione da parte della IG.ra . Parte_1
In ogni caso, per quel che rileva in questa sede di determinazione dell'assegno di separazione, è del tutto evidente la disparità economico reddituale delle parti e ciò giustifica il riconoscimento dell'assegno di mantenimento.
e) Quantificazione assegni di mantenimento
Osserva preliminarmente il Collegio che il ricorrente non ha mai dimesso i 730 ma unicamente le certificazioni uniche e gli estratti di conto corrente.
In ogni caso dai CU dimessi il reddito medio del IG. è di € 2.600. Non può CP_1
invece ritenersi provata la diminuzione reddituale ad € 2.300, da ultimo allegata e provata con le buste paga dei mesi di giugno , luglio , agosto 2024. In realtà in tali mesi dagli estratti dimessi risultano nei medesimi mesi accrediti ulteriori rispetto all'accredito fisso di € 2.300 da parte della datrice di lavoro e specificamente € 2.565,11, € 1.454,42, € Parte_6
266,20 e il saldo attivo a settembre 2024 è di € 7.376,14. Il ricorrente inoltre percepisce poi mensilmente dall'INPS la somma di € 364,74.
A fronte di un reddito medio di € 2.600, rimasto pressocché invariato dall'inizio del giudizio, il resistente versa la rata del mutuo della casa coniugale di € 430 e la rata di locazione per un immobile a Reggio Emilia, dove si è spostato a lavorare, di € 550. Durante il fine settimana rientra nell'abitazione della compagna dove non risulta avere spese abitative.
pagina 11 di 15 Alla luce di quanto sopra ritiene il Collegio di confermare l'importo di € 350 per il Per_ mantenimento della IA , del figlio e della moglie. Per quanto concerne la Per_3
IA fermo restando il persistente dovere di mantenimento della IA con necessità Per_2
di sostegno intensivo e della natura assistenziale dell'assegno di € 1.266,81 che la stessa percepisce, ritiene il Collegio che tale obbligo possa ritenersi adempiuto con il pagamento del mutuo di € 430 che il resistente si è assunto con riferimento all'abitazione ove la ragazza vive.
A carico di ciascun genitore va posto il 50% delle spese straordinarie determinate come da Protocollo di Verona da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
e) Assegno unico
Alla luce di quanto recentemente chiarito dalla Corte di cassazione della sentenza 4672 del 2025, ritiene il Collegio di disporre che l'assegno unico sia integralmente versato a favore della ricorrente tenuto conto dei tempi di permanenza praticamente esclusivi dei figli con la madre.
f) ulteriori domande avanzate da parte ricorrente
Nel corso del procedimento il resistente non ha adempiuto a quanto statuito in merito al diritto dovere di visita come statuito nei provvedimenti provvisori ed urgenti adottati dalla
Presidente. Nonostante fosse stato precisato che, in ragione dei gravosi oneri di cura e assistenza, vi dovessero essere congrui tempi d'incontro del padre con i figli e fosse stato anche indicato un calendario che prevedeva dei pernotti, di fatto i figli non hanno mai dormito a casa del padre che non ha trovato un'abitazione idonea ad ospitarli e di fatto non va nemmeno a trovarli con continuità. Dalla relazione dimessa dai servizi sociali risulta che entrambi i due figli minori hanno espresso il desiderio di continuare ad incontrare il padre;
con i genitori in quella sede si era concordato di ampliare le visite ed era stato concordato di ampliare l'orario delle visite dall'ora di pranzo alle 18,00 del sabato. Rispetto a tale impegno assunto non è risultato in giudizio un positivo riscontro.
Va quindi accolta la richiesta di ammonimento del convenuto a dare corretta esecuzione ai provvedimenti emessi in punto di regolamentazione dei diritto di visita ai figli e Per_3
Per_2
Non può invece essere accolta la richiesta ex art. 614 bis c.p.c. per la violazione del diritto di visita padre-figli. Come precisato dalla Corte di Cassazione: 'in tema di rapporti con la prole, il diritto dovere di visita del figlio minore spettante al genitore non collocatario, non
pagina 12 di 15 è suscettibile di coercizione neppure nelle forme indirette previste dall'art. 614 bis c.p.c., trattandosi di un 'potere-funzione' che, non essendo sussumibile negli obblighi la cui violazione integra una grave inadempienza ex art. 709 ter c.p.c., è destinato a rimanere libero nel suo esercizio, quale esito di autonome scelte che rispondono anche all'interesse superiore del minore ad una crescita sana ed equilibrata' (Cass. Civ., Sez. I, ordinanza del 06.03.2020,
n. 6471; in senso conforme Cass. Civ., Sez. I, 13.08.2019, n. 21341; nello stesso senso Corte
d'Appello Milano 21.4.2021 n. 1274). Come osservato dalla Corte di legittimità, l'esposta interpretazione è conforme alla giurisprudenza della Corte europea per la tutela dei Diritti dell'Uomo secondo cui: 'l'impegno delle autorità nazionali a facilitare tale collaborazione non è destinato a tradursi nell'obbligo di ricorrere alla coercizione che, in materia, non può che essere limitato, nella ribadita necessità della valutazione dei diritti e delle libertà delle persone coinvolte per un apprezzamento dell'interesse superiore del minore e dei diritti al medesimo conferiti dall'articolo 8 della Convenzione ( c. Repubblica ceca, n. Per_6
63267/00, par. 118, 29 giugno 2004), nel rispetto di un margine di ragionevolezza che deve comunque guidare ogni intento volto ad agevolare l'esercizio del diritto di visita (Nuutinen c.
Finlandia, n. 32843/96, par. --omissis--, 27 giugno 2000)' (Cass. 6471/2020, 7262/2022).
La richiesta ex art. 614 bis cp.c. non può essere accolta nemmeno con riferimento alle questione di natura economica;
all'udienza di maggio 2024 il procuratore della stessa ricorrente ha precisato che restava solo la differenza del mese di giugno che era stato versato nel minor importo di € 829 mentre non erano state versate spese straordinarie per € 1.504,87.
Nelle successive memorie conclusionali nulla è stato dedotto in merito a persistenti inadempimenti economici del resistente.
Per quanto esposto, e considerando il quantum dell'allegato inadempimento, il Collegio ritiene di non poter qualificare lo stesso come “grave” con conseguente impossibilità di applicare i provvedimenti ex art. 614 bis di cui al richiamato art. 473 bis.39 c.p.c.
Le spese di lite devono essere poste a carico del resistente, soccombente con riferimento alla pronuncia sul mantenimento e di regime di visite, in misura di 2/3 stante la neutralità della pronuncia di separazione e vengono liquidate come in dispositivo a favore dell'erario essendo la ricorrente ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato ex D.P.R. n.
115/2002;,
P.Q.M.
pagina 13 di 15 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dato atto della sentenza con cui è stata pronunciato la separazione dei coniugi, così dispone: affida in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione Persona_4
prevalente presso la madre e con diritto-dovere di visita del padre due fine settimana al mese alternati il sabato pomeriggio o la domenica dall'ora di pranzo alle 18,00; una settimana durante le vacanze natalizie con alternanza del Natale e del Capodanno, tre giorni durante le vacanze Pasquali con alternanza di Pasqua e successivo Lunedì, quindici giorni anche non consecutive durante le vacanze estive da comunicare entro la fine di maggio;
dispone che il padre avrà il diritto dovere di tenere la IA due fine settimana Per_2
al mese alternati il sabato o la domenica dall'ora di pranzo alle 18,00; assegna alla madre la casa coniugale affinchè la abiti con i figli;
prende atto dell'impegno assunto dal IG. di versare la rata del mutuo relativo CP_1
alla casa familiare;
ammonisce il IG. a dare puntuale adempimento al diritto-dovere di visita dei CP_1
figli; pone a carico di l'obbligo di versare la somma di euro 350 mensili a titolo CP_1
Per_ di contribuzione al mantenimento del figlio e della IA ciascuno da versarsi Per_3
alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale ISTAT;
pone a carico di l'obbligo di versare a titolo di contribuzione al CP_1
mantenimento della moglie la somma di euro 350 mensili, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale ISTAT;
dispone che l'assegno unico sia integralmente percepito dalla ricorrente;
condanna al pagamento delle spese di lite a favore dello Stato che CP_1
liquida, già operata la compensazione di 2/3, per la fase di merito in € 3.600 per competenze professionali, oltre il 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge e per la fase del reclamo in Corte d'Appello in € 1.416,50 oltre il 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Verona nella Camera di ConIGlio del 25.3.2025
La Giudice Est. dott.ssa Silvia Rizzuto
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La Presidente
dott.ssa Antonella Guerra
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott.ssa Antonella Guerra Presidente dott.ssa Silvia Rizzuto Giudice rel. dott.ssa Virginia Manfroni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 85/2023 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
( ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. ANNA MARIA BIGON che la rappresenta e difende come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE contro
( ) CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. PAOLO PALAMARA che lo rappresenta e difende come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
Con note depositate ex art. 127 ter c.p.c. le parti hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 15 Conclusioni di parte ricorrente: “Nel merito, in via principale:
1. Assegnarsi la casa coniugale con i suoi arredi alla IG.ra la quale vi Parte_1
abiterà con i tre figli , e;
_1 Per_2 Per_3
2. Disporsi l'affidamento condiviso del figlio minore alla IG.ra ; Per_3 Parte_1
3. Il padre avrà il diritto e dovere:
- di vedere e tenere con sè il figlio, due pomeriggi a settimana anche non consecutivi a scelta, tenuto conto delle proprie eIGenze lavorative e modulando le visite stesse sulla base della età del bambino e degli impegni della IG.ra ; Parte_1
- di vederlo e tenerlo con sè due fine settimana al mese alternati il sabato pomeriggio e la domenica;
- di vederlo e tenerlo con sè nel corso delle festività natalizie, pasquali e infrannuali, secondo un criterio dell'alternanza con la madre, secondo un'equa ripartizione;
- di vederlo e tenerlo con sè due o tre settimane anche non consecutive durante l'estate, da concordare entro fine maggio di ogni anno, qualora la loro crescita ed autonomia lo consentiranno;
In ogni caso sempre secondo le indicazioni fornite dal servizio sociale territorialmente competente incaricato;
4. Le parti precisano che le condizioni di esercizio della genitorialità di cui sopra potranno essere tra loro variate a seconda della necessità proprie e, soprattutto, dei figli, cercando di far scorrere tra loro la massima comunicazione per migliorare sempre di più la collaborazione nell'individuare le scelte migliori per assicurare ai figli la crescita più sana e serena;
5. Dichiararsi il IG. tenuto a versare a favore della IG.ra , CP_1 Parte_1
quale contributo per il mantenimento dei figli , e , la somma mensile _1 Per_2 Per_3 nella misura complessiva di € 1.050,00, da versarsi a mezzo di bonifico bancario permanente con valuta fissa entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo Istat, come disposto dalla Presidente Dott.ssa A. Guerra con Provvedimenti provvisori ed urgenti del 08 maggio 2023;
6. Dichiararsi il IG. tenuto a versare un contributo al mantenimento della CP_1 IG.ra pari ad € 350,00 mensili, come disposto dalla Presidente Dott.ssa Parte_1
A. Guerra con Provvedimenti provvisori ed urgenti del 08 maggio 2023;
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7. Dichiararsi il IG. tenuto a sostenere il 60% delle spese straordinarie occorrenti CP_1
al mantenimento dei figli come da protocollo che qui si elencano:
- spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio Sanitario Nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche, ticket per trattamenti sanitari erogati dalS.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante;
- spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e trattamenti chirurgici;
- spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasposto pubblico;
- spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
- spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
spese per babysitting;
viaggi e vacanze senza genitori;
8. Disporsi il versamento degli assegni mensili di contributo al mantenimento dei figli e della IG.ra direttamente dal datore di lavoro del IG. , INOVYS Parte_1 CP_1
LOGISTIC S.P.A. con sede legale in via Giovanni Boccaccio 14 - 20123 P.IVA_1
MILANO (MI), ed in particolare presso l'unità operativa IMP STEF VERONA - via Cesare
Battisti 112 - 37057 SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR);
9. Disporsi l'assegno unico interamente in favore della IG.ra ; Parte_1
10. Anche congiuntamente, in accoglimento dell'istanza 473BIS.39 c.p.c. presentata in data
05.03.2024,:
1. emettersi un provvedimento di ammonimento nei confronti del IG. , quale genitore CP_1
inadempiente;
pagina 3 di 15
2. individuarsi, ai sensi dell'articolo 614-bis c.p.c., la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
3. condannarsi il IG. al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da CP_1
un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende;
4. condannarsi il IG. al risarcimento dei danni a favore dell'altro genitore o, anche CP_1
d'ufficio, dei minori;
11. Autorizzarsi l'inserimento dei figli minori nel passaporto e/o ogni documento valido per
l'espatrio e disporsi che il pagamento di tali spese avvenga alla fine di ogni mese su presentazione della documentazione di spesa;
In via subordinata istruttoria: ammettersi prova per interpello e per testi su tutte le circostanze di cui alla memoria ex art.
183, co. 6 n. 2 c.p.c.;
Con i medesimi testi, e riserva di altri all'occorrenza, sin da ora, si chiede l'abilitazione alla prova contraria, diretta e indiretta, rispetto a qualsivoglia altra circostanza che verrà ex adverso dedotta a prova e sarà ritenuta ammissibile.
Si chiede che i IGg. , e CP_2 Controparte_3 Controparte_4
vengano sentiti a mezzo di testimonianza scritta ex art. 257 bis c.p.c.. Controparte_5
Si chiede, inoltre, ove ritenuto necessario, disporsi indagini a mezzo della Polizia Tributaria sulle capacità patrimoniali del IG. . CP_1
Con ogni ulteriore riserva istruttoria.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Conclusioni di parte resistente: “che il Tribunale di Verona voglia rigettare ogni richiesta, pretesa e conclusione di parte ricorrente, e voglia accogliere le seguenti conclusioni:
1) Il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori;
Persona_4
compatibilmente alle eIGenze di studio ed agli impegni extra-scolastici del minore, tenuto conto dell'attività di lavoro del , che egli svolge in quel di Reggio Emilia, il padre CP_1
terrà il minore con sé il sabato pomeriggio, a settimane alterne, dall'ora di pranzo fino alle ore 18; durante le vacanze estive il minore rimarrà con il padre 15 giorni, in periodo da concordare in funzione delle ferie dei genitori, oltre alla metà delle vacanze di Natale e di
pagina 4 di 15 quelle di Pasqua, condizioni che potranno essere variate a seconda della necessità lavorative proprie e di studio del minore.
2) La IGnora continuerà a vivere con i figli nella casa familiare di Parte_1 proprietà di entrambi i coniugi, di cui il pagherà l'intera rata mensile di mutuo CP_1
ipotecario.
3) Il IGnor corrisponderà alla moglie un assegno mensile di euro 500 (cinquecento) CP_1
a titolo di concorso per il mantenimento del figlio minore e delle figlie MAnni e _1
, non ancora economicamente autosufficienti, importo indicizzato annualmente Per_2
secondo i prescritti indici Istat e da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo Famiglia del
Tribunale di Verona.
4) L'assegno unico familiare verrà attribuito interamente alla IG.ra . Parte_1
5) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
In via istruttoria:
Si producono i seguenti documenti:
1)Busta paga giugno 2024 CP_1
2)Busta paga luglio 2024 CP_1
3)Busta paga agosto 2024 CP_1
4)Estratto conto corrente 31.3.24-30.6.24 CP_1
Con riserva di depositare l'estratto conto al 30.9.24, non ancora nella disponibilità del
. CP_1
Si chiede che il Giudice voglia ammettere prova per interpello e per interrogatorio formale della controparte e per testi sulle circostanze di seguito capitolate :
1) Vero che il padre, ogni volta che ne avrebbe diritto, vede i figli con difficoltà a causa della condotta ostruzionistica della madre?
2) Vero che il padre viene a conoscenza del percorso terapeutico dei figli solo tramite i loro insegnanti, sanitari e gli assistenti sociali?
3) Vero che la relazione del IG. con la IG.ra è di molti mesi successiva CP_1 Persona_5
alla separazione di fatto?
4) Vero che il ha sempre acquistato per i figli tutti i beni necessari sia per lo studio CP_1
che per lo svago?
pagina 5 di 15 5) Vero che il IG. prestò al fratello , per l' acquisto di un'auto e per le Controparte_6 CP_1
spese di acquisto ed allestimento della nuova abitazione, la somma di Euro 28.000, di cui
10.060 mediante bonifico in data 17.11.2020, il resto corrisposto in contanti in più occasioni negli anni 2019-2020 e 2021?
6) Vero che il IG. nell' autunno dell'anno 2022 ne pretese la restituzione? Controparte_6
7) Vero che la IG.ra ha sempre avuto libero accesso ai conti correnti Parte_1
cointestati con il marito?
8) Vero che la IG.ra ha svolto attività di lavoro negli anni 2021 e 2022? Parte_1
Si indicano a testi su tutte le circostanze sopra indicate i IGg.ri: , Via Parte_2
Gorizia, 2/2, 46048 Roverbella (MN), , Via Pietro Paolo Martinati, 2, 37131 Persona_5
Verona, , via Starza Piccioli, 68, 80048 Sant'Anastasia (NA), , Controparte_6
, viale dell'Arcella, 3, 35132 Padova, , via Parte_3 Parte_4
Brigata Italia, 4, 37069 Villafranca di Verona, Fraz. Quaderni, , via Centro, Parte_5
72Q, 37135 Verona.
Si chiede abilitazione a prova contraria diretta ed indiretta su tutte le circostanze contenute nei capitoli di prova ex adverso dedotti che venissero ammessi.
Con ogni ulteriore riserva istruttoria.
Conclusioni del PM: “nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con sentenza n. 323/24 pronunciata da questo Tribunale in data 7.4.2024 è stata dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1 [...]
, disponendo, con separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio per la decisione CP_1
sulle ulteriori domande.
Esaurita la fase istruttoria le parti hanno precisato le conclusioni nei termini di cui in epigrafe.
Osserva il Collegio che residuano da decidere le domande di affidamento del figlio minore , modalità di visita, assegnazione della casa familiare, contribuzione al Per_3
Per_ mantenimento dei figli , e e della moglie. Per_2 Per_3
pagina 6 di 15 La domanda di addebito della separazione, inizialmente avanzata, deve ritenersi rinunciata atteso che non è stata riproposta in sede di precisazione delle conclusione né allegata e motivata nei successivi scritti conclusivi.
Nel corso del procedimento non si è proceduto all'ascolto dei figli minori in quanto presentano tutti problematiche di gravità tale che ne hanno reso inopportuno l'ascolto.
Per_ La MA , per il vero da poco MAnne al momento del'instaurazione del procedimento, è seguita dal Centro di Salute Mentale ed è descritta come una ragazza con importanti fragilità psicologiche.
che al momento dell'instaurazione del procedimento era ancora minorenne, Per_2
presenta una grave forma di autismo con importante compromissione delle aree dell'interazione sociale reciproca, del linguaggio, della comunicazione, rigidità comportamentae e difficoltà a tollerare le frustrazioni. Sino alla MA età è stata seguita dal Centro per l'autismo e necessita tuttora della presenza e della supervisione costante dell'adulto.
presenta un disturbo dello spettro autistico, è seguito da NPII ed ha insegnante Per_3
di sostegno.
a) Affidamento e frequentazione dei figli
Per_ La IA , nonostante quanto riferito circa le sue fragilità, è MAnne sicché nulla viene disposto in punto di affidamento.
Per quanto concerne la IA la stessa, nelle more del giudizio, è diventata Per_2
MAnne. Sebbene la IA sia persona con necessità di sostegno intensivo (cfr. Per_2
documentazione medica in sub doc. 14 e 20), in conformità al prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità nulla va disposto in ordine all'affidamento, esclusivo o condiviso, venendo meno con la MA età la presunzione di incapacità (come pure la responsabilità dei genitori) e non essendo automatica la mancanza di capacità di agire del figlio MAnne portatore di handicap, che deve essere accertata eventualmente, in via parziale o totale, nei giudizi specifici di interdizione, inabilitazione od amministrazione di sostegno (cfr. Cass. 12977/2012; Cass., ord. 21819/2021).
L'art. 337 septies, secondo comma, c.c. dispone, tuttavia, che “Ai figli MAnni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori” e la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di separazione pagina 7 di 15 giudiziale dei coniugi, per i figli MAnni che si trovino in tale condizione, trovano applicazione le ulteriori disposizioni previste in favore dei figli minori, quali quelle in tema di visite, di cura e di mantenimento da parte dei genitori non conviventi, di assegnazione della casa coniugale (cfr. Cass. 12977/2012; Trib. di Potenza 12-1-2016 secondo cui “l'obbligo di prendersi cura del figlio - consistente nel dovere di apprestare quel complesso di attenzioni, di premura e di atti di assistenza ed ausilio di cui il figlio non ancora MAnne necessita per vivere la propria quotidianità - deve ancor più ipotizzarsi (grazie all'introduzione nell'ordinamento dell'ormai abrogato art. 155 quinquies c.c. ed ora dell'art. 337 septies, co. 2
c.c.) se esso è dettato in favore del figlio MAnne portatore di patologia invalidante, specie nel caso di infermità totale, riguardante sia la sfera psichica che la sfera fisica”).
Ne consegue che con riferimento alla IA che insieme ai fratelli, vive con la Per_2
madre in maniera stabile, va comunque garantita la continuità del rapporto padre-IA attraverso la regolamentazione del diritto-dovere di visita del padre.
Il padre avrà quindi il diritto-dovere di tenere la IA a fine settimana alternati Per_2
il sabato o la domenica pomeriggio.
Il figlio è minore;
nonostante la conflittualità emersa in giudizio e il tempo Per_3
ridotto che il ragazzo trascorre con il padre va confermato l'affido condiviso, già disposto in sede presidenziale e richiesto da entrambi i genitori, non intravedendosi motivi ostativi a tale forma ordinaria di regolamentazione della responsabilità genitoriale.
Il minore, sin dalla separazione avvenuta nel 2021, ha sempre vissuto insieme alle due sorelle con la madre presso l'abitazione familiare.
Deve dunque essere confermato il collocamento prevalente dello stesso presso la madre come concordemente richiesto dalle parti.
Tenuto conto dell'età del minore, della regolamentazione in fatto sino ad ora adottata (il minore non ha mai di fatto dormito a casa del padre che non ha ancora allestito un'abitazione idonea ad ospitare i figli) ritiene il Collegio che il padre avrà il diritto – dovere tenere con sè il figlio di vederlo e tenerlo con sè due fine settimana al mese alternati il sabato pomeriggio o la domenica;
metà delle vacanze natalizie, pasquali e infrannuali, natalizie con alternanza del giorno di Natale e di Capodanno, tre giorni durante le vacanze Pasquali con alternanza di
Pasqua e successivo Lunedì, quindici giorni anche non consecutive durante le vacanze estive da comunicare entro la fine di maggio.
pagina 8 di 15 b) assegnazione della casa familiare
Dal collocamento prevalente del figlio minore e dalla convivenza della madre con la IA persona con necessità di sostegno intensivo, discende l'assegnazione della casa Per_2
familiare alla ricorrente come concluso dalle parti.
Il Collegio prende poi atto dell'impegno assunto dal IG. di pagare l'intera rata CP_1
mensile di mutuo ipotecario, impegno che verrà considerato in relazione alle statuizioni di natura economica.
c) Mantenimento dei figli
Per_ Per quanto concerne infine il mantenimento dei figli, si osserva che la IA è MAnne ma non è economicamente autosufficiente.
La IA MAnne persona con disabilità che presenta una grave forma di Per_2
autismo e necessita della presenza e della supervisione costante dell'adulto, si trova in una condizione assimilabile a quella di un minore e dunque ha diritto al riconoscimento di un contributo permanente al proprio mantenimento.
Tale diritto non può ritenersi eliso dalla pensione di € 1.266,81 percepito dalla IA
trattandosi di un'erogazione a fini assistenziali, il cui utilizzo soggiace ad Per_2
autorizzazione del giudice tutelare. “Con la indennità di accompagnamento e le altre provvidenze in favore di invalidi, lo Stato si fa carico non già dei doveri genitoriali, ma della condizione di specifico svantaggio che riguarda la persona (e di conseguenza il caregiver) in attuazione dei doveri di solidarietà propri del nostro sistema costituzionale, che persegue la uguaglianza sostanziale dei consociati, tramite interventi positivi in favore dei soggetti svantaggiati, al fine di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona
(artt. 2 e 3 Cost.). Anche a voler considerare che l'indennità di accompagnamento compensi interamente la condizione di particolare svantaggio data dalla invalidità, e quindi riporti
l'assetto familiare in condizioni di equilibrio e di parità rispetto alla condizione delle famiglie non colpite dalla condizione patologica di uno dei suoi componenti, resta comunque il dovere di fare fronte a quelle che sono le comuni e correnti eIGenze di vita del figlio, in proporzione ai redditi ed alle sostanze di cui ciascuno dispone, secondo le regole che riguardano la genitorialità (artt. 147 e 337 ter c.c.). .. la circostanza che un minore benefici, in ragione della patologia da cui è affetto, di pensione di invalidità ovvero di indennità di accompagnamento non comporta il venir meno del diritto del genitore convivente a percepire
pagina 9 di 15 il mantenimento da parte dell'altro genitore, in proporzione ai redditi di quest'ultimo, al fine di fare fronte alle eIGenze organizzazione domestica e di cura, educazione e istruzione del minore, tenuto conto della finalità meramente assistenziale delle suddette provvidenze, le quali non escludono l'obbligo di mantenimento da parte del genitore, direttamente derivante dagli art. 147 e 337 ter c.c.” (Cass. 10423 del 2023). Di tale importo si terrà comunque conto nella valutazione complessiva degli oneri di mantenimento a carico del IG. . CP_1
Anche per il minore , collocato in via quasi esclusiva con la madre, va Per_3
evidentemente riconosciuto alla madre un assegno per il suo mantenimento, che dovrà tenere conto della sostanziale mancanza di mantenimento diretto da parte del padre.
d) Assegno di mantenimento per la ricorrente
Ai sensi dell'art. 156, comma 1, c.c., “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce
a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”.
Presupposti che devono concorrere affinché il giudice conceda l'assegno di mantenimento sono, quindi, la non addebitabilità della separazione al coniuge a cui favore viene disposto il mantenimento, la mancanza per il beneficiario di adeguati redditi propri e la sussistenza di una disparità economica tra i coniugi.
Circa la quantificazione dell'assegno di mantenimento, accertato il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, occorre verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione. In quest'ambito, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in favore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue eIGenze.
pagina 10 di 15 Tali essendo i principi regolatori della materia, ritiene il Collegio che sussistano senza dubbio i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento a favore della ricorrente.
La IG.ra non risulta aver lavorato durante il matrimonio che è durato 17 Parte_1
anni. All'udienza del 31.3.2023 la ricorrente ha dichiarato di aver svolto nell'estate del 2022 un lavoro di pulizie con contratto a chiamata;
il resistente ha riferito di alcuni lavori di pulizia che la stessa avrebbe svolta in costanza di matrimonio ma di tale allegazione non ha fornito alcuna prova.
La scelta della ricorrente di non lavorare deve evidentemente ritenersi condivisa soprattutto in ragione della condizione di fragilità di tutti e tre i figli con particolare e intensi necessità di cura. Basti pensare che la IA diventata MAnne e terminata la Per_2
scuola, necessita sempre della costante supervisione di un adulto e questo rende ancor più difficile il reperimento di un'occupazione da parte della IG.ra . Parte_1
In ogni caso, per quel che rileva in questa sede di determinazione dell'assegno di separazione, è del tutto evidente la disparità economico reddituale delle parti e ciò giustifica il riconoscimento dell'assegno di mantenimento.
e) Quantificazione assegni di mantenimento
Osserva preliminarmente il Collegio che il ricorrente non ha mai dimesso i 730 ma unicamente le certificazioni uniche e gli estratti di conto corrente.
In ogni caso dai CU dimessi il reddito medio del IG. è di € 2.600. Non può CP_1
invece ritenersi provata la diminuzione reddituale ad € 2.300, da ultimo allegata e provata con le buste paga dei mesi di giugno , luglio , agosto 2024. In realtà in tali mesi dagli estratti dimessi risultano nei medesimi mesi accrediti ulteriori rispetto all'accredito fisso di € 2.300 da parte della datrice di lavoro e specificamente € 2.565,11, € 1.454,42, € Parte_6
266,20 e il saldo attivo a settembre 2024 è di € 7.376,14. Il ricorrente inoltre percepisce poi mensilmente dall'INPS la somma di € 364,74.
A fronte di un reddito medio di € 2.600, rimasto pressocché invariato dall'inizio del giudizio, il resistente versa la rata del mutuo della casa coniugale di € 430 e la rata di locazione per un immobile a Reggio Emilia, dove si è spostato a lavorare, di € 550. Durante il fine settimana rientra nell'abitazione della compagna dove non risulta avere spese abitative.
pagina 11 di 15 Alla luce di quanto sopra ritiene il Collegio di confermare l'importo di € 350 per il Per_ mantenimento della IA , del figlio e della moglie. Per quanto concerne la Per_3
IA fermo restando il persistente dovere di mantenimento della IA con necessità Per_2
di sostegno intensivo e della natura assistenziale dell'assegno di € 1.266,81 che la stessa percepisce, ritiene il Collegio che tale obbligo possa ritenersi adempiuto con il pagamento del mutuo di € 430 che il resistente si è assunto con riferimento all'abitazione ove la ragazza vive.
A carico di ciascun genitore va posto il 50% delle spese straordinarie determinate come da Protocollo di Verona da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
e) Assegno unico
Alla luce di quanto recentemente chiarito dalla Corte di cassazione della sentenza 4672 del 2025, ritiene il Collegio di disporre che l'assegno unico sia integralmente versato a favore della ricorrente tenuto conto dei tempi di permanenza praticamente esclusivi dei figli con la madre.
f) ulteriori domande avanzate da parte ricorrente
Nel corso del procedimento il resistente non ha adempiuto a quanto statuito in merito al diritto dovere di visita come statuito nei provvedimenti provvisori ed urgenti adottati dalla
Presidente. Nonostante fosse stato precisato che, in ragione dei gravosi oneri di cura e assistenza, vi dovessero essere congrui tempi d'incontro del padre con i figli e fosse stato anche indicato un calendario che prevedeva dei pernotti, di fatto i figli non hanno mai dormito a casa del padre che non ha trovato un'abitazione idonea ad ospitarli e di fatto non va nemmeno a trovarli con continuità. Dalla relazione dimessa dai servizi sociali risulta che entrambi i due figli minori hanno espresso il desiderio di continuare ad incontrare il padre;
con i genitori in quella sede si era concordato di ampliare le visite ed era stato concordato di ampliare l'orario delle visite dall'ora di pranzo alle 18,00 del sabato. Rispetto a tale impegno assunto non è risultato in giudizio un positivo riscontro.
Va quindi accolta la richiesta di ammonimento del convenuto a dare corretta esecuzione ai provvedimenti emessi in punto di regolamentazione dei diritto di visita ai figli e Per_3
Per_2
Non può invece essere accolta la richiesta ex art. 614 bis c.p.c. per la violazione del diritto di visita padre-figli. Come precisato dalla Corte di Cassazione: 'in tema di rapporti con la prole, il diritto dovere di visita del figlio minore spettante al genitore non collocatario, non
pagina 12 di 15 è suscettibile di coercizione neppure nelle forme indirette previste dall'art. 614 bis c.p.c., trattandosi di un 'potere-funzione' che, non essendo sussumibile negli obblighi la cui violazione integra una grave inadempienza ex art. 709 ter c.p.c., è destinato a rimanere libero nel suo esercizio, quale esito di autonome scelte che rispondono anche all'interesse superiore del minore ad una crescita sana ed equilibrata' (Cass. Civ., Sez. I, ordinanza del 06.03.2020,
n. 6471; in senso conforme Cass. Civ., Sez. I, 13.08.2019, n. 21341; nello stesso senso Corte
d'Appello Milano 21.4.2021 n. 1274). Come osservato dalla Corte di legittimità, l'esposta interpretazione è conforme alla giurisprudenza della Corte europea per la tutela dei Diritti dell'Uomo secondo cui: 'l'impegno delle autorità nazionali a facilitare tale collaborazione non è destinato a tradursi nell'obbligo di ricorrere alla coercizione che, in materia, non può che essere limitato, nella ribadita necessità della valutazione dei diritti e delle libertà delle persone coinvolte per un apprezzamento dell'interesse superiore del minore e dei diritti al medesimo conferiti dall'articolo 8 della Convenzione ( c. Repubblica ceca, n. Per_6
63267/00, par. 118, 29 giugno 2004), nel rispetto di un margine di ragionevolezza che deve comunque guidare ogni intento volto ad agevolare l'esercizio del diritto di visita (Nuutinen c.
Finlandia, n. 32843/96, par. --omissis--, 27 giugno 2000)' (Cass. 6471/2020, 7262/2022).
La richiesta ex art. 614 bis cp.c. non può essere accolta nemmeno con riferimento alle questione di natura economica;
all'udienza di maggio 2024 il procuratore della stessa ricorrente ha precisato che restava solo la differenza del mese di giugno che era stato versato nel minor importo di € 829 mentre non erano state versate spese straordinarie per € 1.504,87.
Nelle successive memorie conclusionali nulla è stato dedotto in merito a persistenti inadempimenti economici del resistente.
Per quanto esposto, e considerando il quantum dell'allegato inadempimento, il Collegio ritiene di non poter qualificare lo stesso come “grave” con conseguente impossibilità di applicare i provvedimenti ex art. 614 bis di cui al richiamato art. 473 bis.39 c.p.c.
Le spese di lite devono essere poste a carico del resistente, soccombente con riferimento alla pronuncia sul mantenimento e di regime di visite, in misura di 2/3 stante la neutralità della pronuncia di separazione e vengono liquidate come in dispositivo a favore dell'erario essendo la ricorrente ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato ex D.P.R. n.
115/2002;,
P.Q.M.
pagina 13 di 15 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dato atto della sentenza con cui è stata pronunciato la separazione dei coniugi, così dispone: affida in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione Persona_4
prevalente presso la madre e con diritto-dovere di visita del padre due fine settimana al mese alternati il sabato pomeriggio o la domenica dall'ora di pranzo alle 18,00; una settimana durante le vacanze natalizie con alternanza del Natale e del Capodanno, tre giorni durante le vacanze Pasquali con alternanza di Pasqua e successivo Lunedì, quindici giorni anche non consecutive durante le vacanze estive da comunicare entro la fine di maggio;
dispone che il padre avrà il diritto dovere di tenere la IA due fine settimana Per_2
al mese alternati il sabato o la domenica dall'ora di pranzo alle 18,00; assegna alla madre la casa coniugale affinchè la abiti con i figli;
prende atto dell'impegno assunto dal IG. di versare la rata del mutuo relativo CP_1
alla casa familiare;
ammonisce il IG. a dare puntuale adempimento al diritto-dovere di visita dei CP_1
figli; pone a carico di l'obbligo di versare la somma di euro 350 mensili a titolo CP_1
Per_ di contribuzione al mantenimento del figlio e della IA ciascuno da versarsi Per_3
alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale ISTAT;
pone a carico di l'obbligo di versare a titolo di contribuzione al CP_1
mantenimento della moglie la somma di euro 350 mensili, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale ISTAT;
dispone che l'assegno unico sia integralmente percepito dalla ricorrente;
condanna al pagamento delle spese di lite a favore dello Stato che CP_1
liquida, già operata la compensazione di 2/3, per la fase di merito in € 3.600 per competenze professionali, oltre il 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge e per la fase del reclamo in Corte d'Appello in € 1.416,50 oltre il 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Verona nella Camera di ConIGlio del 25.3.2025
La Giudice Est. dott.ssa Silvia Rizzuto
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La Presidente
dott.ssa Antonella Guerra
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