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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 11/06/2025, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1456/2024
VERBALE DELLA CAUSA R.G. 1456/2024 tra
Parte_1
ATTORE
e
CP_1
CONVENUTA CONTUMACE
Oggi 11/06/2025 ad ore 10:02 innanzi al dott. Meri Papalia, sono comparsi:
Per l'avv. BARBARO ALESSANDRO, oggi sostituito dall'avv. Parte_1
SARA ENRICO;
Per nessuno compare;
CP_1
Il Giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa oralmente.
Parte ricorrente chiede che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere in forza della normativa sopravvenuta come da note cartolari depositate e chiede la condanna alla refusione delle spese di lite.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura alle parti non presenti.
pagina 1 di 6 N. R.G. 1456/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Meri Papalia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1456/2024 promossa da:
Parte_1
ATTORE contro
CP_1
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. del 17 maggio 2024 la deduceva: Parte_1
• di essere la società che si occupa della gestione delle reti di distribuzione del gas, ivi compresi i contatori, e del trasporto in favore dei clienti finali, su richiesta delle società venditrice della materia prima, uniche, queste ultime, ad avere un rapporto contrattuale diretto con i clienti finali;
• di essere responsabile dell'installazione e manutenzione dei gruppi di misura o misuratori (che sono la parte dell'impianto di alimentazione del cliente finale che serve per l'intercettazione, la misura del gas e il collegamento all'impianto interno del cliente finale) ex art. 60 comma 1
pagina 2 di 6 dell'Allegato A alla delibera 367/2014/R/gas dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas
(AEEGSI);
• di essere onerata, secondo quanto previsto dal Testo integrato morosità Gas (TIMG) delle attività di sospensione e interruzione della fornitura di gas su richiesta della società di vendita, incorrendo, in difetto, nelle sanzioni economiche disposte dal Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG);
• che aveva stipulato un contratto di fornitura di gas naturale con una società di CP_1
vendita, la quale, a sua volta, aveva affidato a il trasporto del gas a servizio Parte_1 dell'immobile, il quale, tuttavia, rimaneva inadempiuto nelle prestazioni a carico della resistente, sicché la società di vendita richiedeva a la sospensione della Parte_1
fornitura;
• che i tentativi bonari di intervento di sospensione della fornitura davano esito negativo;
Concludeva domandando l'autorizzazione ad accedere ai locali, anche a mezzo di forza pubblica.
Con successiva memoria depositata in data 28 ottobre 2024 la ricorrente dava atto che con deliberazione 379/2024/R/GAS del 24 settembre 2024 aveva innalzato il valore minimo per procedere ad azione giudiziaria 5.000 mc/anno, di valore inferiore rispetto a quello che riguardava il P.D.R. per cui è causa, domandava, quindi, accertarsi e dichiararsi la cessazione della materia del contendere con refusione delle spese di lite in danno della controparte.
Nessuno si costituiva per e ne veniva dichiarata la contumacia. CP_1
***
Preliminarmente deve richiamarsi il principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo il quale la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.. (Cassazione civile sez. trib.,
09/01/2019, n.363; Cassazione civile sez. trib., 11/05/2018, n.11458; Cassazione civile sez. VI,
pagina 3 di 6 28/05/2014, n.12002; Cassazione civile sez. un., 08/05/2014, n.9936). Nel caso di specie è la stessa parte ricorrente che ha rilevato come i presupposti di merito per l'accoglimento della domanda siano venuti meno nel corso del giudizio per effetto della deliberazione 379/2024/R/GAS del 24 settembre
2024 di che ha modificato l'art. 13-bis del T.I.G.M. imponendo all'impresa di distribuzione di CP_2
porre in essere le azioni giudiziarie necessarie per la disalimentazione fisica del punto di consegna solo ove il P.D.R. sia uguale o superiore ad un consumo annuo di 5.000 mc, elemento insussistente nel caso di specie. Ne consegue che avendo la stessa parte ricorrente riconosciuto il venir meno dei presupposti per l'accoglimento della propria domanda, va dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
In ordine alle spese di lite deve rilevarsi che la parte ricorrente ha dapprima domandato la compensazione delle stesse con le note cartolari depositate in data 28 ottobre 2024 e dappoi instato per la loro liquidazione alla presente udienza.
La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass.
Sez. 2, Ordinanza n. 18128 del 31/08/2020; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 31955 del 11/12/2018; Cass. Sez.
2, Sentenza n. 5555 del 21/03/2016; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 271 del 11/01/2006; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 11962 del 08/06/2005). Pertanto, la fondatezza del ricorso deve essere affrontata, nel caso di specie, solo in via incidentale, al fine di valutare la soccombenza virtuale della parte in capo alla quale saranno, poi, poste le spese di lite.
La normativa invocata dalla ricorrente traccia un complesso iter procedimentale che, partendo dalla richiesta di sospensione (art.5 TIMG) e passando per quella di interruzione (art.10 TIMG), consente alla società di vendita, unica controparte del rapporto in essere con l'utente finale, di formulare richiesta di cessazione amministrativa alla Società di Distribuzione (art.13 TIMG), Parte_1
determinando in questo modo la risoluzione per morosità del contratto e la conseguente attivazione del servizio di default. La entro sei mesi dalla richiesta di cessazione amministrativa, Parte_1
deve provvedere alla disalimentazione fisica del punto di riconsegna, incorrendo in caso contrario in sanzioni pecuniarie, la cui entità si determina in relazione al prolungarsi dell'inerzia dello stesso distributore (artt.40.2 e 43 TIVG), in modo da evitare che il cliente finale continui a prelevare indebitamente il gas. La disalimentazione fisica viene effettuata mediante la chiusura e sigillatura della valvola posta a monte del contatore e/o altro intervento equivalente, ove l'utilizzatore finale non consenta spontaneamente al tecnico l'accesso al luogo in cui è installato il contatore, la Parte_1 pagina 4 di 6 è tenuta a porre in essere le iniziative giudiziarie finalizzate a ottenere la disalimentazione fisica Pt_1
del Punto di Riconsegna, ex art.13 bis del Testo Integrato Morosità Gas (TIMG).
Nel caso in esame, parte ricorrente ha allegato genericamente che la società di vendita “ai sensi dell'art. 13 del T.I.M.G., ha richiesto ad la “cessazione amministrativa a seguito di Pt_1
impossibilità di interruzione del punto di riconsegna” per morosità dell'utente finale” senza indicare alcuna data in cui tale richiesta sia avvenuta e senza nulla comprovare in ordine alla richiesta pervenutagli dalla società di vendita, quale indefettibile presupposto per la legittimità dell'azione di
“taglio” del contatore che la ricorrente esercita nella presente sede.
A quanto sopra si aggiunga che a norma dell'art.
6.3 del T.I.M.G. la società di distribuzione che non riesca materialmente (in considerazione delle specificità logistiche del caso o di altri impedimenti di varia natura, quali ad esempio il diniego all'accesso frapposto dall'utente moroso) ad effettuare la chiusura per sospensione del punto di riconsegna ha l'obbligo - in base all'art. 10 del T.I.M.G. - di darne contezza alla società venditrice, segnalandole altresì l'eventuale “fattibilità tecnica ed economica dell'intervento di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna”. Tale normativa compiutamente allegata dalla stessa ricorrente non è stata, poi, rispettata dalla stessa parte ricorrente, la quale nemmeno allega di aver compiuto anche solo un tentativo di accesso per chiusura del P.D.R. matricola n. 0031611296, né tanto meno comprova l'esito di eventuali tentativi di accesso che siano risultati vani in loco. Ne consegue che emerge come la ricorrente abbia agito nella presente sede al fine di compiere la disalimentazione fisica del suddetto P.D.R. a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario e/o in subordine con richiesta di avvalersi della forza pubblica, senza adempiere a quanto di sua spettanza recandosi in loco per il tentativo di chiusura che doveva essere compiuto dalla ricorrente, in autonomia e senza alcuna azione avanti al Tribunale adito. Solo ove il tentativo di chiusura non riesca, la ricorrente può agire per ottenere una pronuncia che consenta le operazioni ad essa imposte per legge con l'ausilio della forza pubblica per l'accesso al P.D.R., con onere di allegazione prima e di prova poi, in ordine agli ostacoli fisici o giuridici ravvisati in loco per la chiusura del P.D.R..
Ne consegue che il ricorso era ab origine infondato non avendo la ricorrente allegato compiutamente gli elementi fattuali che la normativa richiede per l'accesso forzoso e su ordine dell'autorità giudiziaria, nulla comprovando in ordine ai relativi presupposti, tanto in punto di suo richiesto intervento da parte della società venditrice quanto in punto di impossibilità di regolare svolgimento delle operazioni di chiusura mediante mero accesso in loco a mezzo dei propri dipendenti in assenza di ostacoli alla pagina 5 di 6 chiusura del P.D.R. di che trattasi. Dappoi il processo ha visto lo svolgimento di plurime udienze di trattazione, tutte imputabili alla parte ricorrente, che ad una prima udienza del 25 novembre 2024 tenuta con c.d. modalità cartolare ha omesso il deposito delle note scritte, comparendo alla successiva udienza del 16 dicembre 2024 in cui ha domandato pronunciarsi la cessata materia del contendere, senza avvedersi che tale pronuncia va assunta con sentenza, sì che a monte va necessariamente verificata la regolare instaurazione del contraddittorio con la controparte, ovvero la notifica del ricorso introduttivo, elemento all'epoca non prodotto in atti dalla ricorrente e che ha ingenerato in udienza ulteriore richiesta di termine per la sua produzione, fino a pervenire alla presente udienza di discussione orale. Ne consegue che sia facendo applicazione dell'art. 91 c.p.c. ovvero del principio della soccombenza (da intendersi come virtuale in forza della sopravvenuta normativa che ha determinato la cessazione della materia del contendere), sia facendosi applicazione dell'imputabilità delle singole fasi processuali al comportamento delle parti ai sensi dell'art. 92 c.p.c., non si ravvisa alcun elemento che possa giustificare la richiesta di refusione delle spese di lite avanzata dalla ricorrente, avendo ella instaurato un ricorso ab origine infondato e non sussistendo un comportamento della parte resistente contumace che abbia ingenerato spese processuali in danno della parte ricorrente che ha inteso proseguire nel giudizio per la declaratoria di cessata materia del contendere come da atti del giudizio.
Se ne deve concludere che le spese di lite sostenute dalla vanno dichiarate irripetibili Parte_1
nei confronti della parte resistente rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti;
- Dichiara irripetibili le spese di lite processuali sostenuta dalla (P. Iva Parte_1
nei confronti di (C.F. ). P.IVA_1 CP_1 C.F._1
Ivrea, 11 giugno 2025
Il Giudice
dott. Meri Papalia
pagina 6 di 6
VERBALE DELLA CAUSA R.G. 1456/2024 tra
Parte_1
ATTORE
e
CP_1
CONVENUTA CONTUMACE
Oggi 11/06/2025 ad ore 10:02 innanzi al dott. Meri Papalia, sono comparsi:
Per l'avv. BARBARO ALESSANDRO, oggi sostituito dall'avv. Parte_1
SARA ENRICO;
Per nessuno compare;
CP_1
Il Giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa oralmente.
Parte ricorrente chiede che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere in forza della normativa sopravvenuta come da note cartolari depositate e chiede la condanna alla refusione delle spese di lite.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura alle parti non presenti.
pagina 1 di 6 N. R.G. 1456/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Meri Papalia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1456/2024 promossa da:
Parte_1
ATTORE contro
CP_1
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. del 17 maggio 2024 la deduceva: Parte_1
• di essere la società che si occupa della gestione delle reti di distribuzione del gas, ivi compresi i contatori, e del trasporto in favore dei clienti finali, su richiesta delle società venditrice della materia prima, uniche, queste ultime, ad avere un rapporto contrattuale diretto con i clienti finali;
• di essere responsabile dell'installazione e manutenzione dei gruppi di misura o misuratori (che sono la parte dell'impianto di alimentazione del cliente finale che serve per l'intercettazione, la misura del gas e il collegamento all'impianto interno del cliente finale) ex art. 60 comma 1
pagina 2 di 6 dell'Allegato A alla delibera 367/2014/R/gas dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas
(AEEGSI);
• di essere onerata, secondo quanto previsto dal Testo integrato morosità Gas (TIMG) delle attività di sospensione e interruzione della fornitura di gas su richiesta della società di vendita, incorrendo, in difetto, nelle sanzioni economiche disposte dal Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG);
• che aveva stipulato un contratto di fornitura di gas naturale con una società di CP_1
vendita, la quale, a sua volta, aveva affidato a il trasporto del gas a servizio Parte_1 dell'immobile, il quale, tuttavia, rimaneva inadempiuto nelle prestazioni a carico della resistente, sicché la società di vendita richiedeva a la sospensione della Parte_1
fornitura;
• che i tentativi bonari di intervento di sospensione della fornitura davano esito negativo;
Concludeva domandando l'autorizzazione ad accedere ai locali, anche a mezzo di forza pubblica.
Con successiva memoria depositata in data 28 ottobre 2024 la ricorrente dava atto che con deliberazione 379/2024/R/GAS del 24 settembre 2024 aveva innalzato il valore minimo per procedere ad azione giudiziaria 5.000 mc/anno, di valore inferiore rispetto a quello che riguardava il P.D.R. per cui è causa, domandava, quindi, accertarsi e dichiararsi la cessazione della materia del contendere con refusione delle spese di lite in danno della controparte.
Nessuno si costituiva per e ne veniva dichiarata la contumacia. CP_1
***
Preliminarmente deve richiamarsi il principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo il quale la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.. (Cassazione civile sez. trib.,
09/01/2019, n.363; Cassazione civile sez. trib., 11/05/2018, n.11458; Cassazione civile sez. VI,
pagina 3 di 6 28/05/2014, n.12002; Cassazione civile sez. un., 08/05/2014, n.9936). Nel caso di specie è la stessa parte ricorrente che ha rilevato come i presupposti di merito per l'accoglimento della domanda siano venuti meno nel corso del giudizio per effetto della deliberazione 379/2024/R/GAS del 24 settembre
2024 di che ha modificato l'art. 13-bis del T.I.G.M. imponendo all'impresa di distribuzione di CP_2
porre in essere le azioni giudiziarie necessarie per la disalimentazione fisica del punto di consegna solo ove il P.D.R. sia uguale o superiore ad un consumo annuo di 5.000 mc, elemento insussistente nel caso di specie. Ne consegue che avendo la stessa parte ricorrente riconosciuto il venir meno dei presupposti per l'accoglimento della propria domanda, va dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
In ordine alle spese di lite deve rilevarsi che la parte ricorrente ha dapprima domandato la compensazione delle stesse con le note cartolari depositate in data 28 ottobre 2024 e dappoi instato per la loro liquidazione alla presente udienza.
La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass.
Sez. 2, Ordinanza n. 18128 del 31/08/2020; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 31955 del 11/12/2018; Cass. Sez.
2, Sentenza n. 5555 del 21/03/2016; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 271 del 11/01/2006; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 11962 del 08/06/2005). Pertanto, la fondatezza del ricorso deve essere affrontata, nel caso di specie, solo in via incidentale, al fine di valutare la soccombenza virtuale della parte in capo alla quale saranno, poi, poste le spese di lite.
La normativa invocata dalla ricorrente traccia un complesso iter procedimentale che, partendo dalla richiesta di sospensione (art.5 TIMG) e passando per quella di interruzione (art.10 TIMG), consente alla società di vendita, unica controparte del rapporto in essere con l'utente finale, di formulare richiesta di cessazione amministrativa alla Società di Distribuzione (art.13 TIMG), Parte_1
determinando in questo modo la risoluzione per morosità del contratto e la conseguente attivazione del servizio di default. La entro sei mesi dalla richiesta di cessazione amministrativa, Parte_1
deve provvedere alla disalimentazione fisica del punto di riconsegna, incorrendo in caso contrario in sanzioni pecuniarie, la cui entità si determina in relazione al prolungarsi dell'inerzia dello stesso distributore (artt.40.2 e 43 TIVG), in modo da evitare che il cliente finale continui a prelevare indebitamente il gas. La disalimentazione fisica viene effettuata mediante la chiusura e sigillatura della valvola posta a monte del contatore e/o altro intervento equivalente, ove l'utilizzatore finale non consenta spontaneamente al tecnico l'accesso al luogo in cui è installato il contatore, la Parte_1 pagina 4 di 6 è tenuta a porre in essere le iniziative giudiziarie finalizzate a ottenere la disalimentazione fisica Pt_1
del Punto di Riconsegna, ex art.13 bis del Testo Integrato Morosità Gas (TIMG).
Nel caso in esame, parte ricorrente ha allegato genericamente che la società di vendita “ai sensi dell'art. 13 del T.I.M.G., ha richiesto ad la “cessazione amministrativa a seguito di Pt_1
impossibilità di interruzione del punto di riconsegna” per morosità dell'utente finale” senza indicare alcuna data in cui tale richiesta sia avvenuta e senza nulla comprovare in ordine alla richiesta pervenutagli dalla società di vendita, quale indefettibile presupposto per la legittimità dell'azione di
“taglio” del contatore che la ricorrente esercita nella presente sede.
A quanto sopra si aggiunga che a norma dell'art.
6.3 del T.I.M.G. la società di distribuzione che non riesca materialmente (in considerazione delle specificità logistiche del caso o di altri impedimenti di varia natura, quali ad esempio il diniego all'accesso frapposto dall'utente moroso) ad effettuare la chiusura per sospensione del punto di riconsegna ha l'obbligo - in base all'art. 10 del T.I.M.G. - di darne contezza alla società venditrice, segnalandole altresì l'eventuale “fattibilità tecnica ed economica dell'intervento di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna”. Tale normativa compiutamente allegata dalla stessa ricorrente non è stata, poi, rispettata dalla stessa parte ricorrente, la quale nemmeno allega di aver compiuto anche solo un tentativo di accesso per chiusura del P.D.R. matricola n. 0031611296, né tanto meno comprova l'esito di eventuali tentativi di accesso che siano risultati vani in loco. Ne consegue che emerge come la ricorrente abbia agito nella presente sede al fine di compiere la disalimentazione fisica del suddetto P.D.R. a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario e/o in subordine con richiesta di avvalersi della forza pubblica, senza adempiere a quanto di sua spettanza recandosi in loco per il tentativo di chiusura che doveva essere compiuto dalla ricorrente, in autonomia e senza alcuna azione avanti al Tribunale adito. Solo ove il tentativo di chiusura non riesca, la ricorrente può agire per ottenere una pronuncia che consenta le operazioni ad essa imposte per legge con l'ausilio della forza pubblica per l'accesso al P.D.R., con onere di allegazione prima e di prova poi, in ordine agli ostacoli fisici o giuridici ravvisati in loco per la chiusura del P.D.R..
Ne consegue che il ricorso era ab origine infondato non avendo la ricorrente allegato compiutamente gli elementi fattuali che la normativa richiede per l'accesso forzoso e su ordine dell'autorità giudiziaria, nulla comprovando in ordine ai relativi presupposti, tanto in punto di suo richiesto intervento da parte della società venditrice quanto in punto di impossibilità di regolare svolgimento delle operazioni di chiusura mediante mero accesso in loco a mezzo dei propri dipendenti in assenza di ostacoli alla pagina 5 di 6 chiusura del P.D.R. di che trattasi. Dappoi il processo ha visto lo svolgimento di plurime udienze di trattazione, tutte imputabili alla parte ricorrente, che ad una prima udienza del 25 novembre 2024 tenuta con c.d. modalità cartolare ha omesso il deposito delle note scritte, comparendo alla successiva udienza del 16 dicembre 2024 in cui ha domandato pronunciarsi la cessata materia del contendere, senza avvedersi che tale pronuncia va assunta con sentenza, sì che a monte va necessariamente verificata la regolare instaurazione del contraddittorio con la controparte, ovvero la notifica del ricorso introduttivo, elemento all'epoca non prodotto in atti dalla ricorrente e che ha ingenerato in udienza ulteriore richiesta di termine per la sua produzione, fino a pervenire alla presente udienza di discussione orale. Ne consegue che sia facendo applicazione dell'art. 91 c.p.c. ovvero del principio della soccombenza (da intendersi come virtuale in forza della sopravvenuta normativa che ha determinato la cessazione della materia del contendere), sia facendosi applicazione dell'imputabilità delle singole fasi processuali al comportamento delle parti ai sensi dell'art. 92 c.p.c., non si ravvisa alcun elemento che possa giustificare la richiesta di refusione delle spese di lite avanzata dalla ricorrente, avendo ella instaurato un ricorso ab origine infondato e non sussistendo un comportamento della parte resistente contumace che abbia ingenerato spese processuali in danno della parte ricorrente che ha inteso proseguire nel giudizio per la declaratoria di cessata materia del contendere come da atti del giudizio.
Se ne deve concludere che le spese di lite sostenute dalla vanno dichiarate irripetibili Parte_1
nei confronti della parte resistente rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti;
- Dichiara irripetibili le spese di lite processuali sostenuta dalla (P. Iva Parte_1
nei confronti di (C.F. ). P.IVA_1 CP_1 C.F._1
Ivrea, 11 giugno 2025
Il Giudice
dott. Meri Papalia
pagina 6 di 6