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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 25/06/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI SCIACCA
Seconda Civile
N. R.G. 226/2021
Il Giudice dr.ssa Valentina Del Rio;
lette le note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. depositate dai procuratori delle parti;
ha emesso la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Unica
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Del Rio ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 226/2021 promossa da:
(PI ), in persona del Sindaco p.t. rappresentato e difeso, per Parte_1 P.IVA_1
procura in atti, dall'Avv. Maria Carolina Sabella, con domicilio eletto presso la casa comunale sita in
Piazza Vittorio Emanuele III Pt_1
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
(PI ), in persona del l.r.p.t., con sede legale in Milano, Largo Controparte_1 P.IVA_2
Augusto 1/A, angolo via Verzieri 13, rappresentata e difesa per procura in atti, dall'Avv. Nedo Corti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lamezia Terme, Piazza 5 Dicembre n. 1
CONVENUTA OPPOSTA
NEI CONFRONTI DI
, nata a [...] il [...] e residente in [...], alla Controparte_2
via Cavour n. 85 (codice fiscale , rappresentata e difesa, per procura in atti, C.F._1 dall'avv. Vito Passalacqua ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in Partanna, alla via
Vittorio Emanuele n. 179
TERZO CHIAMATO
E
(PI . Controparte_3 P.IVA_3
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
OGGETTO: Cessione dei crediti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 127 ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso la quale cessionaria della , Controparte_1 Parte_2
chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Sciacca il decreto ingiuntivo n. 31/2021 nei confronti del per il pagamento della somma di € 81.471,57, oltre interessi di mora maturati e Parte_1 maturandi, nonché il pagamento delle spese del procedimento monitorio pari ad € 1.200,00 per compenso professionale dell'avvocato ed € 406,50 per spese, oltre oneri fiscali e contributivi nella misura legale dovuta.
Avverso detto decreto ingiuntivo il proponeva opposizione con atto di citazione Parte_1 ritualmente notificato con il quale, convenendo in giudizio l'intimante, chiedeva: “In via gradata, previo accoglimento dell'istanza di sospensione e/o revoca della esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, nonché dell'istanza di autorizzazione alla chiamata del terzo, in accoglimento della presente opposizione, revocare, annullare e/o con qualsiasi altra statuizione porre nel nulla il decreto ingiuntivo opposto, e pertanto: In via preliminare: - ritenere e dichiarare l'improcedibilità del decreto ingiuntivo n. 31/2021 che, ad istanza di è stato emesso dal Tribunale CP_1 CP_1
di Sciacca in data 20.01.2021 e notificato al in pari data per il mancato esperimento Parte_1
della procedura di mediazione;
- ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del
e invece, la legittimazione della;
- ritenere Parte_1 Parte_2 e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo citato per inesistenza, insussistenza, infondatezza dell'importo ingiunto;
- ritenere e dichiarare la carenza di condizioni di ammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo;
Nel merito, senza recesso alcuno dalle superiori eccezioni, In via principale - ritenere e dichiarare inesistente, infondato, illegittimo il credito ingiunto, anche per interessi, da
; - in ogni caso ritenere e dichiarare la illegittimità e la non debenza degli interessi Controparte_1
moratori applicati da per le ragioni sopra esposte;
In via subordinata - ritenere Controparte_1
e dichiarare la natura di indebito oggettivo del pagamento effettuato da parte del Parte_1
e pertanto accertato il diritto, condannare la , nonché Parte_2 [...]
, quale rappresentante legale e amministratrice della Controparte_2 Parte_2
all'epoca dei fatti, anche in solido, alla restituzione delle somme versate ai sensi dell'art.
[...]
2033 c.c.; - in ogni caso, ritenere e dichiarare la sussistenza dei presupposti dell'illecito aquiliano,
e pertanto accertato il diritto, condannare al risarcimento del danno ingiusto, determinato anche in via equitativa, subito dal a causa della condotta della Pt_1 Pt_1 Parte_2
, nonché , quale rappresentante legale e amministratrice della
[...] Controparte_2
all'epoca dei fatti, anche in solido, ai sensi dell'art. 2043 Parte_2
c.c.; In via ulteriormente subordinata - ritenere e dichiarare l'arricchimento senza causa determinato dal pagamento nei confronti della , nonché nei confronti di Parte_2
, quale rappresentante legale e amministratrice della Controparte_2 Parte_2
all'epoca dei fatti, e pertanto accertato il diritto, condannare entrambi, anche in
[...] solido, all'indennizzo, altresì del danno emergente ai sensi dell'art. 2041 c.c.”
In particolare, parte opponente eccepiva, in via preliminare, l'improcedibilità per il mancato esperimento della procedura di mediazione, la carenza di legittimazione passiva, avendo, il
[...]
appreso dell'esistenza della cessione del credito solo alla notifica del decreto ingiuntivo Pt_1
opposto. Rappresentava inoltre come il credito fosse inesistente o comunque infondato e non correttamente indicato, avendo l'Ente provveduto a pagare le fatture cedute al creditore originario con appositi mandati di pagamento. Eccepiva inoltre la mancanza delle condizioni di ammissibilità della procedura monitoria previste per legge e la mancanza di prova in ordine alla pretesa di cui alla domanda monitoria avversa, non avendo, parte creditrice, dato piena e completa dimostrazione del credito per il quale ha agito in monitorio.
Ha chiesto la ripetizione dell' indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c,, avendo già effettuato il pagamento nei confronti del creditore originario in buona fede ed il risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., a fronte della malafede del cedente nel non aver spontaneamente provveduto alla restituzione delle somme ingiustificatamente percepite;
ha domandato inoltre l'indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c., a fronte della diminuzione patrimoniale subita dal Comune e del vantaggio di natura patrimoniale conseguito dalla . Parte_2
Si costituiva chiedendo preliminarmente di: “disattendere la richiesta di revoca Controparte_1 della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto in quanto l'opposizione è infondata, concedere termine per la proposizione del tentativo di mediazione ai sensi dell'art. 5 del Decreto legislativo del 04/03/2010 n° 28 e succ. modif. e integr.. - dichiarare per la causale sopra esposta, inammissibile, generica, irrilevante e infondata l'opposizione e quindi disattenderla e conseguentemente, per la causale di cui in premessa, e considerati i pagamenti intervenuti, condannare il in persona del legale rappresentante, con sede in Piazza Vittorio Parte_1
Veneto III, 1, 92013 Menfi (AG), c.f. , ed in favore dell'istante P.IVA_1 Controparte_1
(partita iva n. ), della somma di euro 81.426,57 oltre ad euro 45,00 per spese notarili P.IVA_2
afferenti alle scritture contabili, e così complessivamente euro 81.471,57 oltre interessi di moratori nella misura di cui all'art. 5 del D. Lgs.
9.10.2002 n. 231, tempo per tempo vigenti, dalla data di scadenza delle fatture sino al soddisfo, e quindi disattendere l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto.
Nel dettaglio parte convenuta opposta contestava l'eccezione di improcedibilità per il mancato esperimento della procedura di mediazione, in quanto il giudizio è stato instaurato con ricorso allo speciale procedimento monitorio per il quale non è previsto il tentativo di mediazione, se non nella eventuale e successiva fase di opposizione;
rappresentava che il credito vantato è certificato dall'Ente
e pertanto che è indubbia la sua esistenza, trattandosi di certificazione proveniente dall'opposta e non oggetto di contestazione.
Si costituiva in giudizio la terza chiamata in causa, , la quale chiedeva, in via Controparte_2
preliminare, di essere estromessa dal giudizio e, nel merito, il rigetto delle domande formulate dall'opponente perché infondate sia in fatto che in diritto.
Nel dettaglio contestava di essere stata presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante della all'epoca dei fatti, rappresentando di essere Parte_2
cessata dalla carica il 6 dicembre 2017; contestava la tesi del secondo cui il Parte_1
presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante della società cooperativa, possa essere tenuto, in solido con la società rappresentata, alla restituzione (ex art. 2033 c.c.) di quanto indebitamente percepito da quest'ultima o alla corresponsione (ex art. 2041 c.c.) dell'indennizzo dovuto da quest'ultima per l'arricchimento senza giusta causa eventualmente ottenuto.
Con ordinanza del 20.09.2021 veniva sospesa l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto.
All'esito del deposito delle memorie 183 co. 6 c.p.c. la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con termini 190 c.p.c. all'udienza del 10.10.2024. Con ordinanza del 2.5.2025 la causa veniva rimessa sul ruolo per permettere al terzo chiamato in causa, , di sanare il vizio afferente alla procura alle liti. Controparte_2
Successivamente, sanato detto vizio con deposito del 13.5.2025. veniva disposto un rinvio per precisazione delle conclusioni e discussione orale all'udienza del 24.6.2025, sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN DIRITTO
1. Sull'eccezione di improcedibilità per il mancato esperimento della procedura di mediazione.
L'eccezione sollevata dalla controparte è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, “chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo”.
Tuttavia, il presente giudizio non attiene ad alcuna delle materie espressamente indicate nella norma citata, conseguendo a tanto l'infondatezza dell'eccezione.
2. Sulla domanda di estromissione del terzo chiamato in causa, . Controparte_2
Va disattesa l'eccezione preliminare formulata dalla terza chiamata in causa, , Controparte_2
volta alla propria estromissione dal giudizio, con la motivazione di essere cessata dalla carica di presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante della Parte_2
in data 6 dicembre 2017, dunque come sostenuto dalla stessa in epoca successiva ai fatti
[...]
di causa.
Dalla documentazione prodotta dalla parte opposta ( , ed in particolare Controparte_1 dall'“esito richiesta di cessione del credito”, (cfr. all. 5 della comparsa di costituzione e risposta) risulta che la richiesta di cessione alla piattaforma per la certificazione dei crediti (PCC) è stata formulata il 29 settembre 2017, ovvero in epoca anteriore alla cessazione dalla carica della terza chiamata.
Contestualmente, parte opponente ( ha depositato un “mandato di pagamento”, Parte_1
(cfr. all. 4 dell'atto di citazione in opposizione) intestato alla medesima recante come Parte_2
data emissione il 31 ottobre 2017 e come data esecuzione il 2 novembre 2017.
Da tanto consegue che, al momento della cessione del credito la sig.ra era ancora CP_2
formalmente in carica essendo cessata solo in data 6 dicembre 2017, essendo quindi l'eccezione di carenza di legittimazione passiva infondata.
3. Passando al merito, giova, innanzitutto, ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2° comma c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri di allegazione e prova (cfr. Cass. 1737/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che l'oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione della legittimità e validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (Cass. 15026/05; Cass. 1518/03; Cass.
6663/02); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza – ovvero preesistenza – dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Nella fattispecie in questione, la convenuta opposta riveste a tutti gli effetti la posizione di attore sostanziale, in quanto è tenuta a dimostrare l'esistenza, l'entità e la validità del credito azionato con il ricorso monitorio.
Tale principio discende dalla regola generale di cui all'art. 2697 c.c., secondo cui chi intende far valere un diritto in giudizio deve fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa.
Detta impostazione è confermata da costante giurisprudenza, secondo cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto assume la posizione di attore in senso sostanziale e, come tale, è gravato dell'onere della prova del credito azionato, con la conseguenza che, in difetto di tale prova,
l'opposizione dev'essere accolta (cfr. Cass. civ., 2421/2006).
Nel caso in esame, parte opposta ha fondato la propria pretesa su una cessione di credito certificato da parte di un terzo (Soc. Coop. Sociale Esperanza), senza tuttavia produrre in giudizio il contratto di cessione.
Detta omissione è dirimente, poiché, pur in presenza di certificazione del credito e di comunicazione a mezzo piattaforma MEF (PCC), l'onere probatorio dell'opposto include la dimostrazione del valido ed efficace trasferimento del credito opposto in proprio favore.
Difatti, secondo quanto affermato dall'art. 69 R.D. 2440/1923 c.3: “Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazione di vincoli devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio”.
L' art. 37 comma 7 bis del decreto legge n. 66 del 24/4/2014, conv. con Legge n. 89/2014 e succ. mod. ed integrazioni stabilisce che.: “7-bis. Le cessioni dei crediti certificati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui al comma 1 dell'articolo
7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.
64, possono essere stipulate mediante scrittura privata e possono essere effettuate a favore di banche o intermediari finanziari autorizzati, ovvero da questi ultimi alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. o a istituzioni finanziarie dell'Unione europea e internazionali. Le suddette cessioni dei crediti certificati si intendono notificate e sono efficaci ed opponibili nei confronti delle amministrazioni cedute dalla data di comunicazione della cessione alla pubblica amministrazione attraverso la piattaforma elettronica, che costituisce data certa, qualora queste non le rifiutino entro sette giorni dalla ricezione di tale comunicazione. Non si applicano alle predette cessioni dei crediti le disposizioni di cui all'articolo 117, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e di cui agli articoli 69
e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle cessioni effettuate dai suddetti cessionari in favore dei soggetti ai quali si applicano le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130.
La forma scritta del contratto di cessione del credito è un requisito necessario, a pena di nullità della cessione.
L'assenza in atti del contratto, osta alla possibilità di ritenere provata la validità della cessione del credito intervenuta tra la e la con Parte_2 Controparte_1
conseguente inopponibilità della stessa nei confronti del Parte_1
Conclusivamente, l'opposizione dev'essere accolta e il decreto ingiuntivo opposto revocato.
4. L'Accoglimento del presente profilo implica l'assorbimento di ogni ulteriore domanda.
5.Le spese seguono la soccombenza nei confronti di parte opponente, mentre nei confronti della terza, valutato l'esito del giudizio, vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal e, per l'effetto, Parte_1
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 31/2021 del 20.01.2021, emesso dal Tribunale di Sciacca nel procedimento recante R.G. n. 1068/2020
- Condanna altresì la parte opposta, alle spese di lite in favore di parte Controparte_1 attrice opponente che si liquidano in € 7.052,00 per onorari, € 406,50 per spese, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 12,50 % per spese generali.
- Compensa le spese nei confronti della terza chiamata . Controparte_2
- Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Sciacca, 25 giugno 2025
Il Giudice
Valentina Del Rio
Seconda Civile
N. R.G. 226/2021
Il Giudice dr.ssa Valentina Del Rio;
lette le note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. depositate dai procuratori delle parti;
ha emesso la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Unica
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Del Rio ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 226/2021 promossa da:
(PI ), in persona del Sindaco p.t. rappresentato e difeso, per Parte_1 P.IVA_1
procura in atti, dall'Avv. Maria Carolina Sabella, con domicilio eletto presso la casa comunale sita in
Piazza Vittorio Emanuele III Pt_1
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
(PI ), in persona del l.r.p.t., con sede legale in Milano, Largo Controparte_1 P.IVA_2
Augusto 1/A, angolo via Verzieri 13, rappresentata e difesa per procura in atti, dall'Avv. Nedo Corti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lamezia Terme, Piazza 5 Dicembre n. 1
CONVENUTA OPPOSTA
NEI CONFRONTI DI
, nata a [...] il [...] e residente in [...], alla Controparte_2
via Cavour n. 85 (codice fiscale , rappresentata e difesa, per procura in atti, C.F._1 dall'avv. Vito Passalacqua ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in Partanna, alla via
Vittorio Emanuele n. 179
TERZO CHIAMATO
E
(PI . Controparte_3 P.IVA_3
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
OGGETTO: Cessione dei crediti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 127 ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso la quale cessionaria della , Controparte_1 Parte_2
chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Sciacca il decreto ingiuntivo n. 31/2021 nei confronti del per il pagamento della somma di € 81.471,57, oltre interessi di mora maturati e Parte_1 maturandi, nonché il pagamento delle spese del procedimento monitorio pari ad € 1.200,00 per compenso professionale dell'avvocato ed € 406,50 per spese, oltre oneri fiscali e contributivi nella misura legale dovuta.
Avverso detto decreto ingiuntivo il proponeva opposizione con atto di citazione Parte_1 ritualmente notificato con il quale, convenendo in giudizio l'intimante, chiedeva: “In via gradata, previo accoglimento dell'istanza di sospensione e/o revoca della esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, nonché dell'istanza di autorizzazione alla chiamata del terzo, in accoglimento della presente opposizione, revocare, annullare e/o con qualsiasi altra statuizione porre nel nulla il decreto ingiuntivo opposto, e pertanto: In via preliminare: - ritenere e dichiarare l'improcedibilità del decreto ingiuntivo n. 31/2021 che, ad istanza di è stato emesso dal Tribunale CP_1 CP_1
di Sciacca in data 20.01.2021 e notificato al in pari data per il mancato esperimento Parte_1
della procedura di mediazione;
- ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del
e invece, la legittimazione della;
- ritenere Parte_1 Parte_2 e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo citato per inesistenza, insussistenza, infondatezza dell'importo ingiunto;
- ritenere e dichiarare la carenza di condizioni di ammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo;
Nel merito, senza recesso alcuno dalle superiori eccezioni, In via principale - ritenere e dichiarare inesistente, infondato, illegittimo il credito ingiunto, anche per interessi, da
; - in ogni caso ritenere e dichiarare la illegittimità e la non debenza degli interessi Controparte_1
moratori applicati da per le ragioni sopra esposte;
In via subordinata - ritenere Controparte_1
e dichiarare la natura di indebito oggettivo del pagamento effettuato da parte del Parte_1
e pertanto accertato il diritto, condannare la , nonché Parte_2 [...]
, quale rappresentante legale e amministratrice della Controparte_2 Parte_2
all'epoca dei fatti, anche in solido, alla restituzione delle somme versate ai sensi dell'art.
[...]
2033 c.c.; - in ogni caso, ritenere e dichiarare la sussistenza dei presupposti dell'illecito aquiliano,
e pertanto accertato il diritto, condannare al risarcimento del danno ingiusto, determinato anche in via equitativa, subito dal a causa della condotta della Pt_1 Pt_1 Parte_2
, nonché , quale rappresentante legale e amministratrice della
[...] Controparte_2
all'epoca dei fatti, anche in solido, ai sensi dell'art. 2043 Parte_2
c.c.; In via ulteriormente subordinata - ritenere e dichiarare l'arricchimento senza causa determinato dal pagamento nei confronti della , nonché nei confronti di Parte_2
, quale rappresentante legale e amministratrice della Controparte_2 Parte_2
all'epoca dei fatti, e pertanto accertato il diritto, condannare entrambi, anche in
[...] solido, all'indennizzo, altresì del danno emergente ai sensi dell'art. 2041 c.c.”
In particolare, parte opponente eccepiva, in via preliminare, l'improcedibilità per il mancato esperimento della procedura di mediazione, la carenza di legittimazione passiva, avendo, il
[...]
appreso dell'esistenza della cessione del credito solo alla notifica del decreto ingiuntivo Pt_1
opposto. Rappresentava inoltre come il credito fosse inesistente o comunque infondato e non correttamente indicato, avendo l'Ente provveduto a pagare le fatture cedute al creditore originario con appositi mandati di pagamento. Eccepiva inoltre la mancanza delle condizioni di ammissibilità della procedura monitoria previste per legge e la mancanza di prova in ordine alla pretesa di cui alla domanda monitoria avversa, non avendo, parte creditrice, dato piena e completa dimostrazione del credito per il quale ha agito in monitorio.
Ha chiesto la ripetizione dell' indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c,, avendo già effettuato il pagamento nei confronti del creditore originario in buona fede ed il risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., a fronte della malafede del cedente nel non aver spontaneamente provveduto alla restituzione delle somme ingiustificatamente percepite;
ha domandato inoltre l'indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c., a fronte della diminuzione patrimoniale subita dal Comune e del vantaggio di natura patrimoniale conseguito dalla . Parte_2
Si costituiva chiedendo preliminarmente di: “disattendere la richiesta di revoca Controparte_1 della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto in quanto l'opposizione è infondata, concedere termine per la proposizione del tentativo di mediazione ai sensi dell'art. 5 del Decreto legislativo del 04/03/2010 n° 28 e succ. modif. e integr.. - dichiarare per la causale sopra esposta, inammissibile, generica, irrilevante e infondata l'opposizione e quindi disattenderla e conseguentemente, per la causale di cui in premessa, e considerati i pagamenti intervenuti, condannare il in persona del legale rappresentante, con sede in Piazza Vittorio Parte_1
Veneto III, 1, 92013 Menfi (AG), c.f. , ed in favore dell'istante P.IVA_1 Controparte_1
(partita iva n. ), della somma di euro 81.426,57 oltre ad euro 45,00 per spese notarili P.IVA_2
afferenti alle scritture contabili, e così complessivamente euro 81.471,57 oltre interessi di moratori nella misura di cui all'art. 5 del D. Lgs.
9.10.2002 n. 231, tempo per tempo vigenti, dalla data di scadenza delle fatture sino al soddisfo, e quindi disattendere l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto.
Nel dettaglio parte convenuta opposta contestava l'eccezione di improcedibilità per il mancato esperimento della procedura di mediazione, in quanto il giudizio è stato instaurato con ricorso allo speciale procedimento monitorio per il quale non è previsto il tentativo di mediazione, se non nella eventuale e successiva fase di opposizione;
rappresentava che il credito vantato è certificato dall'Ente
e pertanto che è indubbia la sua esistenza, trattandosi di certificazione proveniente dall'opposta e non oggetto di contestazione.
Si costituiva in giudizio la terza chiamata in causa, , la quale chiedeva, in via Controparte_2
preliminare, di essere estromessa dal giudizio e, nel merito, il rigetto delle domande formulate dall'opponente perché infondate sia in fatto che in diritto.
Nel dettaglio contestava di essere stata presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante della all'epoca dei fatti, rappresentando di essere Parte_2
cessata dalla carica il 6 dicembre 2017; contestava la tesi del secondo cui il Parte_1
presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante della società cooperativa, possa essere tenuto, in solido con la società rappresentata, alla restituzione (ex art. 2033 c.c.) di quanto indebitamente percepito da quest'ultima o alla corresponsione (ex art. 2041 c.c.) dell'indennizzo dovuto da quest'ultima per l'arricchimento senza giusta causa eventualmente ottenuto.
Con ordinanza del 20.09.2021 veniva sospesa l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto.
All'esito del deposito delle memorie 183 co. 6 c.p.c. la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con termini 190 c.p.c. all'udienza del 10.10.2024. Con ordinanza del 2.5.2025 la causa veniva rimessa sul ruolo per permettere al terzo chiamato in causa, , di sanare il vizio afferente alla procura alle liti. Controparte_2
Successivamente, sanato detto vizio con deposito del 13.5.2025. veniva disposto un rinvio per precisazione delle conclusioni e discussione orale all'udienza del 24.6.2025, sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN DIRITTO
1. Sull'eccezione di improcedibilità per il mancato esperimento della procedura di mediazione.
L'eccezione sollevata dalla controparte è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, “chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo”.
Tuttavia, il presente giudizio non attiene ad alcuna delle materie espressamente indicate nella norma citata, conseguendo a tanto l'infondatezza dell'eccezione.
2. Sulla domanda di estromissione del terzo chiamato in causa, . Controparte_2
Va disattesa l'eccezione preliminare formulata dalla terza chiamata in causa, , Controparte_2
volta alla propria estromissione dal giudizio, con la motivazione di essere cessata dalla carica di presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante della Parte_2
in data 6 dicembre 2017, dunque come sostenuto dalla stessa in epoca successiva ai fatti
[...]
di causa.
Dalla documentazione prodotta dalla parte opposta ( , ed in particolare Controparte_1 dall'“esito richiesta di cessione del credito”, (cfr. all. 5 della comparsa di costituzione e risposta) risulta che la richiesta di cessione alla piattaforma per la certificazione dei crediti (PCC) è stata formulata il 29 settembre 2017, ovvero in epoca anteriore alla cessazione dalla carica della terza chiamata.
Contestualmente, parte opponente ( ha depositato un “mandato di pagamento”, Parte_1
(cfr. all. 4 dell'atto di citazione in opposizione) intestato alla medesima recante come Parte_2
data emissione il 31 ottobre 2017 e come data esecuzione il 2 novembre 2017.
Da tanto consegue che, al momento della cessione del credito la sig.ra era ancora CP_2
formalmente in carica essendo cessata solo in data 6 dicembre 2017, essendo quindi l'eccezione di carenza di legittimazione passiva infondata.
3. Passando al merito, giova, innanzitutto, ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2° comma c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri di allegazione e prova (cfr. Cass. 1737/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che l'oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione della legittimità e validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (Cass. 15026/05; Cass. 1518/03; Cass.
6663/02); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza – ovvero preesistenza – dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Nella fattispecie in questione, la convenuta opposta riveste a tutti gli effetti la posizione di attore sostanziale, in quanto è tenuta a dimostrare l'esistenza, l'entità e la validità del credito azionato con il ricorso monitorio.
Tale principio discende dalla regola generale di cui all'art. 2697 c.c., secondo cui chi intende far valere un diritto in giudizio deve fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa.
Detta impostazione è confermata da costante giurisprudenza, secondo cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto assume la posizione di attore in senso sostanziale e, come tale, è gravato dell'onere della prova del credito azionato, con la conseguenza che, in difetto di tale prova,
l'opposizione dev'essere accolta (cfr. Cass. civ., 2421/2006).
Nel caso in esame, parte opposta ha fondato la propria pretesa su una cessione di credito certificato da parte di un terzo (Soc. Coop. Sociale Esperanza), senza tuttavia produrre in giudizio il contratto di cessione.
Detta omissione è dirimente, poiché, pur in presenza di certificazione del credito e di comunicazione a mezzo piattaforma MEF (PCC), l'onere probatorio dell'opposto include la dimostrazione del valido ed efficace trasferimento del credito opposto in proprio favore.
Difatti, secondo quanto affermato dall'art. 69 R.D. 2440/1923 c.3: “Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazione di vincoli devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio”.
L' art. 37 comma 7 bis del decreto legge n. 66 del 24/4/2014, conv. con Legge n. 89/2014 e succ. mod. ed integrazioni stabilisce che.: “7-bis. Le cessioni dei crediti certificati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui al comma 1 dell'articolo
7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.
64, possono essere stipulate mediante scrittura privata e possono essere effettuate a favore di banche o intermediari finanziari autorizzati, ovvero da questi ultimi alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. o a istituzioni finanziarie dell'Unione europea e internazionali. Le suddette cessioni dei crediti certificati si intendono notificate e sono efficaci ed opponibili nei confronti delle amministrazioni cedute dalla data di comunicazione della cessione alla pubblica amministrazione attraverso la piattaforma elettronica, che costituisce data certa, qualora queste non le rifiutino entro sette giorni dalla ricezione di tale comunicazione. Non si applicano alle predette cessioni dei crediti le disposizioni di cui all'articolo 117, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e di cui agli articoli 69
e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle cessioni effettuate dai suddetti cessionari in favore dei soggetti ai quali si applicano le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130.
La forma scritta del contratto di cessione del credito è un requisito necessario, a pena di nullità della cessione.
L'assenza in atti del contratto, osta alla possibilità di ritenere provata la validità della cessione del credito intervenuta tra la e la con Parte_2 Controparte_1
conseguente inopponibilità della stessa nei confronti del Parte_1
Conclusivamente, l'opposizione dev'essere accolta e il decreto ingiuntivo opposto revocato.
4. L'Accoglimento del presente profilo implica l'assorbimento di ogni ulteriore domanda.
5.Le spese seguono la soccombenza nei confronti di parte opponente, mentre nei confronti della terza, valutato l'esito del giudizio, vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal e, per l'effetto, Parte_1
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 31/2021 del 20.01.2021, emesso dal Tribunale di Sciacca nel procedimento recante R.G. n. 1068/2020
- Condanna altresì la parte opposta, alle spese di lite in favore di parte Controparte_1 attrice opponente che si liquidano in € 7.052,00 per onorari, € 406,50 per spese, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 12,50 % per spese generali.
- Compensa le spese nei confronti della terza chiamata . Controparte_2
- Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Sciacca, 25 giugno 2025
Il Giudice
Valentina Del Rio