Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/01/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel.
dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1847 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del giorno 24/01/2025
e vertente
TRA
(c.f. ) in Parte_1 P.IVA_1
persona dell'amministratore giudiziario p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Bruno Galati in virtù di procura rilasciata in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliato presso lo studio di detto difensore in via dei Castani n. 195; Pt_1
APPELLANTE
E
1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Luca Palmerini in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in viale Pt_1
Bruno Buozzi n. 53;
APPELLATA
OGGETTO: appello contro sentenza n. 3266/2020 del Tribunale di Roma pubblicata in data 10/02/2020
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è Contr così riassunta nella sentenza impugnata: << (di seguito ) CP_1
ha agito in via monitoria nei confronti di Parte_1
(di seguito “ ) al fine di sentirla
[...] Parte_1
condannare al pagamento in proprio favore dell'importo di € 27.500,00 oltre interessi dalla data di messa in mora del 7.9.2012 e spese di giudizio in virtù della fattura n. 60 del 7.3.2013 allegata al ricorso monitorio e relativa all'esecuzione del contratto di appalto sottoscritto dalle parti. In data
9.8.2013 il Tribunale di Roma, nella persona della dott.ssa Marina Loasses, ha emesso il decreto ingiuntivo n. 17459/2013 con cui ha ingiunto al il pagamento in favore dell'ingiungente di € 2.500,00 (rectius Parte_1
27.500,00) oltre interessi come richiesti e le spese di procedura. Avverso il suddetto decreto ingiuntivo ha proposto opposizione il che ha Parte_1
chiesto la revoca del decreto ingiuntivo essendo infondata la richiesta di pagamento;
accertare e dichiarare l'effettivo dare/avere tra le parti, previa verifica dei lavori esattamente eseguiti in relazione all'eliminazione dello stato di pericolo indicato dai VVFF, della loro conformità alle regole dell'arte ovvero dei vizi dell'opera e del costo per eliminarli. Si è costituita 2 Contr che ha in via preliminare chiesto la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ed in via principale il rigetto dell'opposizione con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, con condanna esemplare alle spese in via equitativa stante l'infondatezza della domanda e un'ulteriore condanna ex art. 96 c.p.c. alla luce del contegno processuale dell'opponente. Respinta la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concessi i termini istruttori, la causa veniva istruita con la testimonianza di , Testimone_1
e . Veniva respinta l'ammissione di Testimone_2 Testimone_3
C.T.U. in relazione alle opere eseguite “perché in presenza del contratto che indica il corrispettivo dovuto all'appaltatore non può ricorrersi al criterio sussidiario della stima dei prezzi di mercato”. La causa veniva trattenuta in decisione. Successivamente la causa veniva riassegnata alla scrivente che la rimetteva sul ruolo per un tentativo di conciliazione. La parte opposta formulava una proposta conciliativa pari ad € 30.000,00 omnia da suddividersi in quattro rate. Il Condominio formulava una controproposta per l'importo di € 25.000,00. Stante l'impossibilità di una conciliazione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni nonché per la discussione orale.>>
§ 2. – Il Tribunale di Roma con sentenza n. 3266/2020 così statuiva: <<
Respinge l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 17459/2013 depositata dal con citazione del Parte_1
16.12.2013; Condanna Parte_1
a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in €
[...] CP_1
4.835,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e per spese generali. Condanna
al pagamento in Parte_1
favore di dell'ulteriore importo di € 2.000,00 ai sensi dell'art. CP_1
3 Contr
§ 3. – Il tribunale a sostegno della decisione osservava:<< ha provato documentalmente e con testimoni la propria pretesa creditoria e, pertanto, risultando infondata, l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 17459/2013 deve essere respinta. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Visto l'atteggiamento processuale tenuto dall'opponente relativamente al disconoscimento del contratto di appalto, riconosciuto poi in sede testimoniale da , ex Testimone_3
amministratore del Condominio, alle contestazioni generiche, infondate e non provate circa le lavorazioni eseguite ed al mancato accoglimento della proposta formulata da parte opposta il deve essere condannato Parte_1
Contr al pagamento ulteriore in favore di di € 2.000,00 ai sensi dell'art. 96
c.p.c..>>
§ 4. – Ha proposto appello il Parte_1
formulando due motivi di gravame, di seguito illustrati;
avanzava istanza di inibitoria e rassegnava le seguenti conclusioni:<< ritenere fondati gli esposti motivi d'appello addotti col presente gravame e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 3266/2020, resa dal Tribunale Ordinario di Roma e pubblicata il 10.2.2020 e notificata il 17.2.2020, accogliere le conclusioni tutte come rassegnate nel primo grado del giudizio e precisamente: ritenere e dichiarare infondata in fatto ed in diritto la pretesa di pagamento del convenuto in opposizione e conseguentemente dichiarare inefficace e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto, revocandolo;
accertare e dichiarare, inoltre, l'effettivo dare ed avere tra le parti, previa verifica dei lavori esattamente eseguiti dalla società opposta in relazione al contratto inter partes in atti ed alla eliminazione dello stato di pericolo indicato dai
VV FF;
della loro eventuale difformità; della loro eventuale conformità alle regole dell'arte e dei costi necessari per il loro ripristino operando la necessarie riduzione del corrispettivo pattuito, per quanto esattamente
4 illustrato, dedotto ed eccepito nella superiore parte motiva. Con vittoria delle spese di lite del doppio grado del giudizio.>>
§ 4. 1– Si costituiva per eccepire l'inammissibilità e comunque CP_1
l'infondatezza in fatto ed in diritto del gravame. Rassegnava le seguenti conclusioni: << rigettare la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ex adverso formulata perché inammissibile, improcedibile e manifestamente infondata e, per l'effetto, condannare l'appellante alla pena pecuniaria ritenuta di giustizia ai sensi dell'art. 283 co.
II c.p.c.; In via principale e nel merito - dichiarare inammissibile l'appello o rigettarlo nel merito con integrale conferma della sentenza n. 3266/2020 emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in data 10.02.2020 e pubblicata in pari data dal Tribunale Ordinario di Roma, Sez. VIII Civile, in persona della
Dott.ssa Ivana Antonica, a definizione del giudizio R.G. n. 84012/2013. Con vittoria di compenso Avvocato, oltre accessori di legge, spese generali
(15%), C.P.A ed I.V.A.>>
§ 4.2 – All'udienza di prima comparizione del 17 luglio 2020 la Corte rigettava l'istanza di inibitoria e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, poi più volte differita.
La causa, da ultimo, veniva rinviata all'udienza del 24 gennaio 2025 per la precisazione delle conclusioni. Con decreto presidenziale del 4 dicembre
2024 veniva disposto il mutamento del rito e la discussione orale ex art. 281- sexies c.p.c con assegnazione del termine di giorni trenta prima dell'udienza per il deposito di note. Hanno depositato note i difensori delle parti costituite che all'odierna udienza precisavano le conclusioni come da verbale e discutevano brevemente la causa che veniva contestualmente decisa.
§ 5. – i motivi di gravame
§ 5.1 - Con il primo motivo titolato: << motivazione incongrua, inadeguata, insufficiente ed erronea in ordine soprattutto alla mancata ammissione della
CTU ripetutamente invocata dal appellante. Violazione dell'art. Parte_1
5 112 c.p.c. Erronea, incongrua ed insufficiente valutazione delle risultanze testimoniali e della condotta omissiva della in epoca anteriore CP_1
all'emissione del D.I. opposto. Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. >>,
l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il primo giudice, in violazione dell'art. 112 c.p.c., ha respinto la richiesta di ammissione di CTU, così motivando il diniego: << in presenza del contratto che indica il corrispettivo dovuto all'appaltatore non può ricorrersi al criterio sussidiario della stima dei prezzi di mercato >>.
L'appellante sostiene che il Giudice di primo grado abbia erroneamente ricondotto la richiesta di CTU alla sola determinazione del prezzo, trascurando le altre finalità per cui la consulenza era stata richiesta, ossia verificare l'eliminazione dello stato di pericolo indicato dai VV FF e la conformità delle opere eseguite alle regole dell'arte ovvero dei vizi che li riguardavano e del costo per eliminarli. A sostegno della necessità di una
CTU, evidenziava che:
- la relazione dei vigili del fuoco documentava ulteriori distacchi di intonaco dopo l'intervento della CP_1
- le deposizioni testimoniali raccolte durante il primo grado di giudizio risultavano contrastanti. La teste del condominio, IG.ra , confermava Tes_1
la presenza di nuovi distacchi di intonaco dopo l'intervento della CP_1
Il teste della IG. pur confermando l'esecuzione dei CP_1 Tes_2
lavori indicati nel preventivo, non era in grado di fornire dettagli tecnici sulla loro corretta esecuzione;
- l'assenza di un Direttore dei Lavori, che avrebbe dovuto vigilare sull'operato della rafforzava i dubbi sulla corretta esecuzione CP_1
dei lavori a regola d'arte;
- la non aveva mai risposto alle richieste di chiarimenti e CP_1
sopralluoghi avanzate dal condominio, né prima né dopo l'emissione del decreto ingiuntivo;
6 - le fatture in quanto documenti unilaterali non potevano essere considerate come prova del contratto o dell'esecuzione dei lavori, soprattutto perché il contenuto del contratto era stato contestato.
In sintesi, il sosteneva che la CTU era indispensabile per Parte_1
superare le incertezze e le contraddizioni emerse durante l'istruttoria nel primo grado di giudizio, garantendo un accertamento tecnico obiettivo e imparziale sull'operato della CP_1
Inoltre, sollevava una serie di critiche alla valutazione delle prove testimoniali e documentali e della condotta omissiva della operata CP_1
dal primo Giudice.
Concludeva chiedendo alla Corte di rivalutare i fatti alla luce di una più attenta analisi delle prove e di disporre una CTU per accertare la reale consistenza, la conformità e l'efficacia dei lavori eseguiti.
§ 5.2 – Con il secondo motivo titolato: << erronea ed incongrua motivazione in ordine alla condanna per violazione dell'art. 96 c.p.c. >>, censurava la sentenza di primo grado ritenendo immotivata la condanna ex art. 96 c.p.c.
Ciò in quanto, il contratto era sconosciuto al nuovo amministratore e, comunque, non appena riconosciuto dal precedente amministratore il non aveva opposto nessuna contestazione, posto che l'appellata Parte_1
aveva inoltrato il preventivo e non già il contratto. Inoltre, circa il mancato perfezionamento della conciliazione, sosteneva che il Tribunale non avesse tenuto conto del fatto che la volontà del Condominio fosse una seria intenzione di definire la questione, avendo offerto l'importo di euro 25.000.
Affermava che il Tribunale non aveva motivato in relazione ai requisiti del dolo e la colpa grave di essa opponente.
§ 6 – L'analisi dei motivi
§ 6.1 – Il primo motivo è infondato.
Il Condominio opponente ha sostenuto nell'atto di opposizione che la nuova amministratrice del è subentrata Parte_2
7 all'amministratore uscente sig. in data 18 aprile 2012 Testimone_3
mentre il passaggio di consegne avveniva il successivo 6 giugno 2012; che la stessa non rinveniva nella documentazione condominiale consegnatale dall'amministratore uscente alcun contratto, né tanto meno quello prodotto dall'avversa difesa che sarebbe stato pretesamente sottoscritto il 30 marzo
2012. Evidenziava l'incongruenza rappresentata dal fatto che detto contratto recava la data del 30 marzo 2012 e quindi sarebbe stato sottoscritto in un momento anteriore rispetto alla riunione condominiale del 3 aprile 2012 nella quale l'amministratore : << assicurava i condomini che avrebbe Tes_3
provveduto dopo le ormai imminenti vacanze pasquali ai lavori di messa in sicurezza >>. Sulla scorta di tanto, contestava l'avversa prospettazione dei fatti e in primo luogo che: << sia mai stato concluso un contratto di appalto>>; dichiarava di disconoscere il contratto di appalto sottoscritto in data 30 marzo 2012 dal condominio e depositato in copia avendo: << ragione di ritenere che il preventivo siglato con il timbro del condominio e illeggibile sigla non costituisca affatto un vero e proprio contratto>>.
Osserva il Collegio che in esito alla pronuncia di rigetto dell'opposizione il appellante ripropone, con il motivo in esame, le medesime Parte_1
critiche sviluppate sotto il profilo della illogica ed insufficiente valutazione da parte del primo giudice delle risultanze istruttorie e della illogica ed insufficiente motivazione rispetto alle questioni sollevate in primo grado da esso . Parte_1
Rileva la Corte che il motivo è infondato in tutte le sue prospettazioni.
Si osserva, innanzitutto, che il rilievo che il nuovo amministratore non abbia rinvenuto il contratto de quo tra la documentazione consegnatagli in data 6 giugno 2012 dall'amministratore a cui subentrava è circostanza irrilevante nel presente processo, promosso dall'Impresa che ha svolto i lavori e nel quale risulta prodotto il documento contrattuale ed assunta la deposizione
8 testimoniale dell'amministratore che conferì l'incarico e Testimone_3
sottoscrisse il contratto d'appalto.
All'udienza del 15 luglio 2016 risulta escusso , il quale Testimone_3
Co ha così dichiarato: << ho avuto rapporti commerciali con l'Impresa GER in quanto essendo amministratore di condominio di più condomini, sono stati Contr appaltati alla lavori Con riferimento al CP_2 Parte_3
[... Contr
i lavori commissionati erano gli unici richiesti alla . (…) sì riconosco Contr la mia firma nel contratto allagato 3 della produzione che mi si mostra;
sul cap. 2 posso dire anche se al momento non mi viene mostrato il preventivo che io firmai un preventivo e poi il contratto di cui al precedente capitolo e l'importo era di euro 25.000,00 iva esclusa e la data mi pare che fosse quella indicata. Era lo stesso giorno della firma del contratto. Sul capitolo 3 mi pare di sì i lavori vennero eseguiti nei tempi previsti sono durati diverse settimane>>
Giova osservare che ha depositato la comunicazione trasmessa a CP_1
mezzo fax del 26 aprile 2012 di inizio lavori, indirizzata al oma CP_3
VI Municipio, all'Ispettorato Edilizio avente ad oggetto: << Inizio lavori urgenti con piattaforma aerea (art. 11 del. C.C. n. 339/98)>> e del seguente contenuto: << ai sensi dell'art. 11 delib. C.C. n. 339/98 si comunica che in data odierna si dà inizio ai lavori urgenti di rimozione delle parti pericolanti del condominio via Pisino 97 per imminente pericolo di ulteriori distacchi.
Si comunica che la relativa domanda di O.S.P. verrà presentata a sanatoria non appena pronti gli elaborati grafici.>>
Contr Risulta allegato da il fonogramma del Comando provinciale del Vigili del Fuoco dell'11 aprile 2012 – indirizzato tra l'altro al VI gruppo di Polizia
Roma Capitale - che attesta la situazione di pericolo per l'incolumità pubblica per la caduta di intonaco da edificio, con intimazione di verifica
9 dello stato dei luoghi e di esecuzione dei ripristini. La zona sottostante veniva interdetta al transito pedonale.
Contr Risulta allegata da la copia della diffida ad adempire per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità del 17 aprile 2012 della Polizia di Pt_1
Capitale, emessa in ottemperanza al fonogramma dei Vigili del Fuoco dell'11 aprile e notificata all'amministratore . Tes_3
Contr Risulta allegata da la dichiarazione di cessato pericolo presso lo stabile di via Pisino n. 97 rilasciata in data 8 maggio 2012 dal dott. ing.
[...]
Contr ad evasione dell'incarico conferitogli da in data 2 aprile 2012. Per_1
Il Tecnico assevera: << facendo seguito ai numerosi sopralluoghi tecnici eseguiti presso lo stabile in presenza del vostro responsabile dei lavori, la cessazione del pericolo per la pubblica e privata incolumità. In aggiunta a ciò, si precisa che constatato lo stato di ammalorazione/vetustà di porzioni di fabbricato e accertato la successione di diversi interventi di messa in sicurezza eseguite nel corso degli anni non è auspicabile garantire il cessato pericolo dello stabile per ulteriori mesi cinque dalla data odierna. Pertanto, si consiglia all'amministratore pro tempore dello stabile in oggetto un continuo monitoraggio dello stato di conservazione del fabbricato nei mesi successivi>>.
È incontestato, in quanto ammesso anche nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, che: << a) il giorno 30.3.2012 alle ore 15.07 alcuni condomini segnalavano ai VVFF il distacco di intonaci dello stabile condominiale. b) nello stesso giorno intervenivano i VVFF i quali nel sopralluogo eseguito dalle ore 15.25 alle ore 15.53 dopo aver constatato nel cortile interno del fabbricato il distacco di porzione di una fioriera in cemento costituente il parapetto del balcone dell'int. 26 al settimo piano, delimitavano il passaggio pedonale sottostante la medesima fioriera, prescrivendo al di Parte_1
eseguire la verifica nonché i relativi lavori di ripristino e di consolidamento.
10 c) il successivo 11.04.2012 a seguito della caduta di altre parti di intonaco dell'edificio intervenivano in loco per il secondo intervento i VVFF che dopo aver rimosso le parti in imminente pericolo di caduta, delimitavano la zona sottostante (..)>>
Rileva la Corte che la sottoscrizione del contratto risulta confermata dall'amministratore dell'epoca, il preventivo lavori e la scrittura risultano sottoscritti il giorno stesso del sopralluogo urgente effettuato dai vigili del fuoco in quanto una fioriera in cemento si era staccata dal settimo piano ed era precipitata nel cortile interno del palazzo;
in data 2 aprile 2012 risulta conferito l'incarico all'ing. in data 3 aprile i condomini venivano Per_1
informati che si sarebbero effettuati al più presto i lavori;
a seguire si verificavano ulteriori distacchi ed intervenivano nuovamente i Vigili del
Fuoco e la Polizia di Roma Capitale. I lavori iniziavano i 26 aprile 2012 e in data 8 maggio l'ing. emetteva l'asseverazione di cessato pericolo Per_1
per l'incolumità pubblica.
Va pertanto confermato il passo motivazionale di prime cure nella parte in Contr cui risulta affermato che: << ha provato documentalmente e con testimoni la propria pretesa creditoria>>, trattandosi di motivazione che, sebbene succinta, è del tutto aderente alle risultanze processuali sopra richiamate e riportate nel loro contenuto che inequivocabilmente dimostrano l'affidamento dell'incarico da parte dell'amministratore pt del , Parte_1
con l'urgenza connotata dalla gravità dei distacchi che avevano messo in pericolo l'incolumità pubblica e privata. Risulta prodotta la documentazione amministrativa di inizio e fine lavori, asseverata dal tecnico incaricato.
Il motivo di gravame è infondato anche con riguardo al mancato riscontro della alle richieste di chiarimenti sollecitate dalla nuova CP_4
Contr amministratrice. Non è vero che non abbia risposto alla raccomandata a.r. del 6 giugno 2012 ( doc. 5 fascicolo di parte opponente ) della nuova
11 amministratrice nella quale venivano chieste informazioni sui tempi e suoi
Contr costi dell'opera. Risulta versata in atti da copia della mail inviata il 20 luglio 2012 nella quale l'Impresa dichiara di aver cercato ripetutamente di mettersi in contatto con essa amministratrice e di non aver avuto riscontro;
conferma di aver effettuato un sopralluogo in data 19 luglio 2012 e che non si era riscontrata la presenza di caduta di calcinacci. L'amministratrice veniva sollecitata a mettersi in contatto con il referente Controparte_5
per prendere appuntamento per ulteriori verifiche. Risulta trascritto il numero di cellulare. Risulta prodotta la lettera del 31 luglio 2012 con la quale, in esito ad ulteriore sopralluogo, veniva confermato che non erano state rinvenute ulteriori parti ammalorate. Risulta prodotta lettera del 18 Contr ottobre 2012 del difensore di di sollecito al pagamento dell'avviso di fattura del 27 giugno 2012 ricevuta dalla il 22 ottobre 2012. Parte_2
Risulta dunque dimostrata l'esecuzione dei lavori, il sollecito del pagamento, il mancato pagamento. Va confermata la motivazione di prime cure nella parte in cui risulta rigettata la richiesta di CTU avanzata per: << Si chiede, infine, ammettersi Ctu tecnica per la verifica della consistenza dei lavori esattamente eseguiti dalla società opposta, ai fini della esatta determinazione del dare ed avere tra le parti, e previa verifica anche della eliminazione dello stato di pericolo indicato dai VV FF, della conformità alle regole dell'arte ovvero dei vizi dell'opera e del costo per eliminarli.>> trattandosi di appalto affidato a corpo per il quale risultano eseguite tutte le lavorazioni.
Va osservato, invero, che il preventivo prevedeva : < inizio attività al municipio di pertinenza e la successiva elaborazione e consegna di pratica di OSP in sanatoria;
il nolo di piattaforma aerea e l'installazione di opere di transennamento;
il controllo totale dei quattro prospetti esterni interessati, mediante battitura completa del cornicione, sottocornicione, frontalini, sotto balconi, fasce marcapiano, manufatti in CA
12 e facciate con demolizione del solo intonaco e CLS che risulta ammalorato e in fase di distacco, calo e trasporto alla ppdd del materiale di risulta;
trattamento dei ferri di armatura scoperti mediante applicazione di apposito convertitore della Mapei, previa adeguata pulizia del ferro, realizzazione di mano di boiacca con malta tixpropica per la struttura in CLS a vista e la muratura rimasta per garantire una migliore durata della lavorazione;
realizzazione di cessato pericolo del nostro tecnico abilitato. Smontaggio di tutte le opere provvisionali, calo in basso e pulizia delle aree di lavoro. >>, alcuna delle lavorazioni suddette risulta contestata dal come non Parte_1
eseguita e, come già evidenziato, vi è prova documentale degli adempimenti amministrativi e della asseverazione di cessato pericolo da parte dell'ing. che, in ragione della vetustà del fabbricato, prescriveva il Per_1
monitoraggio dello stesso nei mesi futuri potendo limitare a mesi cinque la dichiarazione di cessato pericolo in ragione delle opere svolte.
Correttamente, quindi, il tribunale non ha ammesso la CTU per la verifica della consistenza dei lavori eseguiti, trattandosi di appalto a corpo con lavorazioni eseguite e non contestate come non eseguite.
§ 5.2 – Il secondo motivo è infondato
L'appellante giustifica il proprio comportamento processuale evidenziando che: << in primo luogo il contratto era sconosciuto al nuovo amministratore e non appena prodotto e riconosciuto del precedente amministratore nessuna contestazione, in ipotesi dilatoria, ha fatto seguito da parte del
. Osserva la Corte che la prospettazione non è rispondente alle Parte_1
risultanze processuali essendosi il difensore del riportato, in Parte_1
sede di precisazione delle conclusioni, a tutti i propri scritti ed avendo insistito nella richiesta di ammissione di CTU. Non risulta espressa rinuncia ad alcuno dei motivi di opposizione ed il contenuto della comparsa conclusionale di primo grado è perfettamente aderente all'iniziale
13 prospettazione risultando scritto, in esito all'istruttoria ed alle acquisizioni documentali: < anche l'odierna opposizione, non abbia alcun titolo per richiedere il pagamento al condominio, vero essendo che non ha mai dato contezza dei lavori specificatamente eseguiti e della reale situazione di cessato pericolo conseguente agli stessi>>, per poi ribadire di aver disconosciuto il contratto e rappresentare: < guardandosi bene dal chiedere, nei termini di legge, la verificazione del contratto invocato ha pensato bene di limitarsi a delle contestazioni formali circa la legittimità del disconoscimento operato dal : Parte_1
contestazioni, peraltro, in punto di diritto totalmente infondate.>>
Osserva la Corte che la motivazione di prime cure che imputa al Parte_1
la responsabilità aggravata per aver tenuto un comportamento processuale in violazione di quel grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza della propria domanda – grado minimo di diligenza qui rappresentato dall'aver insistito il nuovo amministratore (che aveva promosso opposizione al decreto ingiuntivo) nel disconoscimento del contratto di appalto anche dopo che l'amministratore del tempo aveva confermato in sede di deposizione testimoniale di averlo sottoscritto – è del tutto aderente alle risultanza processuali avendo il mantenuto la Parte_1
medesima linea difensiva illustrata nell'atto di opposizione anche negli scritti conclusivi, redatti all'esito delle risultanze dell'istruttoria. Del resto, anche il primo motivo di gravame, come sopra illustrato, ripropone le medesime questioni senza recesso per alcuna, quale il disconoscimento del contratto pur in presenza di riconoscimento dello stesso da parte dell'amministratore . Testimone_3
14 § 6. – Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate in favore della parte appellata sulla base dello scaglione di valore della causa (fino a € 52.000) nei valori medi per tutte le fasi.
§ 7. – Il rigetto dell'appello comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.
n. 26907/2018, Cass. n. 13055/2018).
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal nei confronti di contro la Parte_1 CP_1
sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Roma n. 3266/2020 pubblicata in data 10/02/2020, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2. condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore di che liquida in € 9.991,00 per compensi, oltre rimborso CP_1
forfetario ed accessori di legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, DPR 115/2002 per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 24/01/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
96 c.p.c.>>