Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/04/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. IO Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8365 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022,
promossa da:
Parte 1 nato a Carbonia il 31 dicembre 1968 C.F. C.F. 1
residente in [...], domiciliato in Domusnovas in via Iglesias 25 presso lo studio dell'Avv. Miriam Sorgia, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
ricorrente contro
, nata a Gololicha (Etiopia) il 12.10.1989 e residente inControparte 1
Sant'Antioco alla via Cesare Battisti, 43, C.F: C.F. 2 elettivamente domiciliata
in Cagliari, alla via U. Foscolo n. 28, presso lo studio dell'avv. Stefania Scamutzi, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
resistente
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: "Voglia L'Ill.mo Tribunale adito:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 22.03.2027 in
Etiopia,
2. Disporre l'affidamento condiviso del minore, con domiciliazione anagrafica dello stesso presso la madre e con regolamentazione dei periodi di frequentazione dello stesso con il padre, per almeno due giorni a settimana e con fine settimana alternato con la madre.
CP 3. Porre a carico del signor Pt 1 ed in favore della signora l'assegno di mantenimento per il figlio IO nella misura di €400,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT
oltre al 50% delle spese straordinarie mediche scolastiche e sportive.
CP un assegno divorzile nella misura di € 400,00 mensili 4. Riconoscere in favore della signora o in quell'altra maggior somma da determinarsi sulla base delle condizioni reddituali del signor
Pt 1 .
5. Con compensazione delle spese di lite in caso di mancata opposizione."
Nell'interesse di parte resistente: "Piaccia all'Ill.mo Tribunale:
• Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 22.03.2017 con il sig.ra ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle relativeControparte_2
annotazioni e trascrizioni di legge ⚫
Disporre l'affidamento condiviso del figlio, con collocamento dello stesso presso la madre, e regolando le modalità di affido compatibilmente con i turni di lavoro e gli orari scolastici del minore.
• Porre a carico del sig. Pt 1 l'obbligo di corrispondere a titolo di contributo di mantenimento del figlio minore la somma di € 400,00 da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, oltre al
50% di tutte le spese straordinarie e medico-sanitarie, scolastiche e sportive Revoca dell'assegno di mantenimento in favore della CP 1 "
****
Con ricorso depositato in data 16.12.2022, Parte 1 ha adito l'intestato Tribunale
chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affidamento condiviso del figlio, con collocamento dello stesso presso la madre e regolamentazione del diritto di visita per il genitore non collocatario, la determinazione di un contributo per il mantenimento del figlio a suo carico nella misura di euro 400,00, oltre al 50% di tutte le spese straordinarie e medico-sanitarie,
scolastiche e sportive.
A fondamento delle domande formulate, parte ricorrente ha esposto che le parti hanno contratto matrimonio in Etiopia il 22.03.2017; che dalla loro unione è nato un figlio: Persona 1
(29.12.2017); che con Sentenza non definitiva n. 2457/2021 del 30.07.2021, il Tribunale di Cagliari
ha dichiarato la separazione dei coniugi.
Per quanto concerne la propria condizione reddituale ha allegato di prestare attività lavorativa presso la CO.SA.TEC.SRL. Z.I. in MA in qualità di elettricista specializzato e di percepire una retribuzione mensile di circa euro1.600,00; che la resistente in grado di mantenersi autonomamente avendo prestato attività lavorativa durante il periodo estivo in un bar.
**** Con memoria difensiva depositata in data 28.02.2023, Controparte_2 si è costituita,
non opponendosi alla pronuncia del divorzio né alla domanda di affidamento condiviso con obbligo per il ricorrente di corrispondere un contributo per il mantenimento del figlio nella misura di euro
400,00, ma domandando il riconoscimento di un assegno divorzile a suo favore dell'importo euro
200.00 mensili. La resistente ha sostenuto che il figlio delle parti, di anni cinque, frequenta la scuola di infanzia e incontra il padre il sabato pomeriggio dalle 16 alle 22 e la domenica dalle 10 alle 16; che tali modalità dovrebbero essere riviste per meglio distribuire in settimana l'impegno di cura su entrambi i genitori;
di frequentare la scuola guida e di avere in programma un corso di formazione professionale (laboratorio filigrana e micro funzione), proposto dal servizio sociale del comune di
Sant'Antioco; di domandare inoltre il consenso al rilascio del passaporto per consentire al minore di partire in Etiopia per conoscere i nonni materi.
Con riferimento alle condizioni economiche delle parti, parte resistente ha dedotto di non aver svolto attività lavorativa in Italia per essersi occupata della cura del figlio;
di aver iniziato il proprio inserimento sociale dopo la separazione attraverso l'apprendimento della lingua italiana e la frequentazione di un tirocinio, ma di essere all'attualità priva di occupazione e di reddito;
di essere inoltre gravata da oneri di alloggio con un esborso mensile di euro 400,00 mensili. Per quanto concerne il ricorrente, ha dedotto che lo stesso giova di un'attività lavorativa ben retribuita.
*****
Con ordinanza resa in data 24.05.2023, il Presidente f.f, sentiti i coniugi ed esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, in via provvisoria e urgente, ha confermato le condizioni economiche stabilite in sede di separazione con previsione del contributo di mantenimento a carico
Pt 1 di complessivi euro 400,00 di cui euro 150,00 per la resistente ed euro 250,00 per il del figlio minore.
In ordine alle modalità di incontro con il padre ha disposto che, salvi diversi accordi, il Pt 1 possa tenere con sé il figlio anche nel pomeriggio del mercoledì o in altro giorno concordato con la madre con perotto e accompagnamento alla scuola matema o riconsegna alla madre la mattina successiva entro le ore 9,00.
***** Nella seconda fase del giudizio, sono stati concessi i termini di cui all'art 183 VI comma c.p.c.
Nella prima memoria, parte ricorrente ha domandato che l'assegno divorzile sia determinato nella misura di euro 400,00.
All'udienza del 17.06.2024 la causa, istruita con produzioni documentali, è stata trattenuta in decisione sulle domande formulate.
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La domanda di divorzio deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda di divorzio erano legalmente separate, e che, dalla comparizione personale dei coniugi davanti al Presidente in quella procedura alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il 16.12.2022), erano trascorsi i termini di legge.
Opera, inoltre, in mancanza di contestazioni, la presunzione che la separazione sia stata ininterrotta.
Ricomono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n.55, per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
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Sull'affidamento del figlio minore, il Collegio ritiene di confermare, l'affidamento condiviso del minore sopra indicato come concordamene richiesto dalle parti e disposto in sede di provvedimenti provvsiori e urgenti.
Non sono, infatti, emerse ragioni per derogare alla regola prioritaria dell'affidamento condiviso del minore, posta a salvaguardia del diritto alla bigenitorialità d'altra parte, già oggetto di accordo fra le parti in sede di separazione.
Il minore predetto secondo concorde volontà delle parti dovrà essere domiciliato presso l'abitazione materna, ivi stabilendo il suo domicilio prevalente nonché la residenza anagrafica.
In riferimento quindi, a modalità e tempi di permanenza dei predetti minori presso il padre si ritiene opportuno, vista la conflittualità tra le parti, regolamentare in modo dettagliato i giorni di incontro e pertanto, salvo diverso accordo tra le parti, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio IO,
compatibilmente con le sue esigenze scolastiche e ricreative nonché degli impegni lavorativi del padre: il martedì e giovedì, dall'uscita di scuola fino alle ore 20:00; i fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio dopo la scuola fino alla domenica alle ore 20:00 nel periodo scolastico ed alle ore 21:00 nel periodo extra-scolastico; per sette giorni consecutivi durante le festività natalizie,
ricomprendenti ad anni alterni il Natale o il Capodanno e per tre giomi consecutivi durante le vacanze pasquali, entrambi da concordare preventivamente tra le parti;
per quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, da concordare previamente tra le parti entro il mese di giugno di ogni anno;
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Per quanto attiene ai profili economici, può per un verso deve osservarsi come non siano stati allegati fatti sopravvenuti da porre a base di una revisione sull'importo stabilito in sede di separazione a carico del Pt 1 per il mantenimento del figlio, peraltro non domandata, e come la somma di euro 400,00 stabilita appaia congrua secondo i parametri giurisprudenziali ormai consolidati in materia.
Deve quindi essere confermato l'assegno mensile di euro 400,00 in capo al ricorrente per il mantenimento del figlio, convivente con la madre, oltre al 50% delle spese straordinarie.
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Sulla domanda della resistente di riconoscimento di un assegno divorzile, giova osservare che l'art. 5, sesto comma, della Legge n. 898/1970, prevede che con la sentenza di divorzio il Tribunale possa disporre la corresponsione di un assegno periodico in favore del coniuge che non ha mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive.
A tal fine i criteri contemplati dalla norma (condizioni e reddito dei coniugi, ragioni della decisione,
contributo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio, proprio o comune), devono essere valutati anche in rapporto alla durata del matrimonio. La sentenza n. 18287/2018 delle
Sezioni Unite ha sancito il definitivo superamento dello storico criterio del "tenore di vita" dei coniugi quale parametro di determinazione dell'assegno divorzile. La Suprema Corte ha in particolare evidenziato come il diritto all'assegno divorzile assolva a una funzione non meramente assistenziale ma anche perequativa e compensativa, come i criteri stabiliti dall'art. 5 siano pari ordinati, e sia necessario valutare in concreto il canone della "adeguatezza/inadeguatezza dei mezzi", con riferimento allo specifico contesto coniugale, alla luce della complessiva storia coniugale e in prognosi futura, determinando l'assegno in base all'età e allo stato di salute dell'avente diritto, alla durata del vincolo coniugale, con rigoroso accertamento, sotto il profilo perequativo compensativo dell'assegno, del nesso causale tra le scelte endofamiliari e la situazione del richiedente al momento di scioglimento del vincolo coniugale.
Occorre dunque comparare le condizioni economico patrimoniali delle parti, e qualora il richiedente risulti privo di mezzi adeguati o oggettivamente impossibilitato a procurarseli, devono accertarsi le cause di questa sperequazione alla luce dei parametri indicati all'art. 5, valutando se ciò
dipenda dal contributo apportato al nucleo familiare e alla creazione del patrimonio comune con sacrificio delle propria realizzazione personale e professionale, anche in relazione alla età del richiedente e durata del matrimonio. La quantificazione dell'assegno dovrà essere adeguata al contributo fomito.
Calando tali principi nella fattispecie concreta, risulta che la richiedente, la quale ha contratto matrimonio con il resistente in Etiopia nel 2017 all'età di 28 anni, dopo essere rimasta in attesa del figlio, si è trasferita con il coniuge in Sardegna. Ella ha lamentato che giunta in Italia è stata relegata dal marito all'accudimento del figlio e che tale condizione di sudditanza ha determinato l'
addebito della separazione a carico del ricorrente.
Ad ogni modo la stessa è allo stato priva di un'occupazione stabile e di redditi e risulta abbia reperito solo per il mese di agosto ( mentre il figlio soggiomava dal padre per il periodo estivo)
attività lavorativa in un bar. Parte resistente ha lamentato, di non aver potuto proseguire ulteriormente nell'attività lavorativa per la mancata disponibilità del Pt 1 ad adeguare i propri turni di lavoro occupandosi del minore. La resistente risulta, inoltre, è gravata da oneri di alloggio con un esborso mensile di euro 400,00.
Dalla relazione dei servizi sociali in atti del giugno 2023 emerge, peraltro, che la ricorrente provvede autonomamente al proprio mantenimento con i propri risparmi e con il contributo corrisposto dal marito. E' stata in particolare, evidenziata la difficoltà della resistente di inserirsi nel mondo del lavoro e la stessa vivrebbe la quotidianità occupandosi del figlio. I servizi rappresentano,
inoltre, che la resistente avrebbe avute diverse opportunità lavorative, in particolare la disponibilità
all'assunzione in una ditta di pulizie locale, ma che la stessa non avrebbe proseguito riferendo problematiche insorte durante il periodo di prova con le colleghe e per la richiesta della ditta di operare in paesi vicini.
La ricorrente ha lamentato ad ogni modo di non poter contare sulla disponibilità del coniuge in caso di impegni lavorativi.
Quanto alla condizione reddituale del ricorrente, elettricista presso una ditta, dalle dichiarazioni fiscali in atti risulta aver percepito nell'anno 2022 un reddito annuo lordo di euro 23.221,00 e nell'anno 2023 di euro 12.522,900, inoltre lo stesso non ha oneri abitativi.
Ciò posto, avuto riguardo al mero profilo assistenziale, la resistente versa in condizioni economicamente svantaggiate e sussiste una disparità evidente tra i redditi delle parti e tra le condizioni economiche complessivamente intese.
Sotto il profilo composito (criterio cd. assistenziale-compensativo), deve ritenersi che le attuali condizioni reddituali deteriori della convenuta siano anche la conseguenza dei ruoli endo-familiari che hanno caratterizzato l'unione coniugale fra le parti, ruoli che sono stati imposti di fatto dal ricorrente. La resistente, infatti, a causa della condotta serbata dal marito non si è inserita socialmente e lavorativamente in Italia nel corso del matrimonio occupandosi unicamente del figlio.
Solo successivamente, dopo la separazione, con l'ausilio dei servizi sociali ha iniziato un percorso di inserimento sociale (con l'apprendimento della lingua italiana). Ritiene, pertanto, comunque questo Collegio che, in considerazione dei problemi personali pregressi della resistente e l'attuale situazione di instabilità personale, la convenuta difficilmente sia in grado di reperire in tempi brevi un'occupazione stabile e pertanto, deve essere riconosciuto alla stessa un assegno divorzile nella sua funzione assistenziale.
Nella determinazione del quantum, questo Collegio deve tenere conto della breve durata del matrimonio e delle condizioni attuali delle parti (e quindi la disparità reddituale), nonché degli oneri di alloggio sostenuti dalla resistente.
Alla luce di questi elementi, considerato che la convenuta ha ammesso di svolgere qualche attività
lavorativa pur precaria e occasionale, appare equo quantificare l'assegno divorzile in favore della resistente in euro 100,00 mensili.
Considerato che entrambe le parti hanno aderito alla domanda sullo status e a quella di determinazione del contributo di mantenimento per il figlio;
rilevato che l'unica questione oggetto di decisione è data dalla determinazione dell'assegno divorzile, domandato in euro 400,00 dalla resistente e determinato in euro 100,00, le spese del giudizio devono essere compnesate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte 1 nato a Carbonia il 31 dicembre 1968 e Controparte_3 nata a Gololicha
(Etiopia) il 12.10.1989, iscritto al registro degli atti di matrimonio del Comune di
Sant'Antioco, atto n. 10, parte II, serie C, anno 2017, ordinando al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza;
dispone l'affido condiviso del figlio minore Persona 1 (29.12.2017), con collocazione anche ai fini anagrafici presso il domicilio materno;
dispone che, salvo diverso accordo tra le parti, il padre possa vedere e tenere con sé il figlio
IO, compatibilmente con le esigenze scolastiche e ricreative del minore nonché degli impegni lavorativi del padre: il martedì e giovedì, dall'uscita di scuola fino alle ore 20:00; i fine settimana altemati, dal venerdì pomeriggio dopo la scuola fino alla domenica alle ore
20:00 nel periodo scolastico ed alle ore 21:00 nel periodo extra-scolastico; per sette giomi consecutivi durante le festività natalizie, ricomprendenti ad anni altemi il Natale o il
Capodanno e per tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, entrambi da concordare preventivamente tra le parti;
per quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, da concordare previamente tra le parti entro il mese di giugno di ogni anno;
Parte 1 corrisponda in favore di dispone che Controparte_3 la somma di euro 400,00, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di assegno di
[...] mantenimento del figlio minore, oltre al 50% delle spese straordinarie, e rivalutazione annuale;
Parte 1 corrisponda in favore di dispone che Controparte 3 la somma di euro 100,00, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di assegno
[...] divorzile, con rivalutazione annuale.
Spese di lite compensate
Così deciso in Cagliari in data 27.3.2025, nella camera di Consiglio della prima Sezione
Civile del Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Mario Farina Dott. IO Latti